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Quando il tempo diventa un problema. Le indagini preliminari nell’ordinamento penale dello Stato della Città del Vaticano – When time becomes a problem. Preliminary investigations in the criminal justice system of the Vatican City State – Cuando el tiempo se convierte en un problema. Las investigaciones preliminares en el ordenamiento penal del Estado de la Ciudad del Vaticano

15 Luglio 2026/0 Commenti/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

Italian, english, español

 

QUANDO IL TEMPO DIVENTA UN PROBLEMA. LE INDAGINI PRELIMINARI NELL’ORDINAMENTO PENALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Un ordinamento chiamato a essere punto di riferimento morale nel costante richiamo alla tutela della persona deve poter garantire che quei medesimi principi trovino piena e concreta applicazione anche al proprio interno.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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PDF articolo formato stampa – article print format – articulo en formato impreso

 

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Fra le numerose riforme che hanno interessato negli ultimi anni l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, un tema continua a ricevere scarsa attenzione: la durata delle indagini preliminari.

Negli ordinamenti processuali contemporanei il legislatore è chiamato a conciliare due esigenze fondamentali: consentire all’autorità giudiziaria il tempo necessario per accertare i fatti e impedire che una persona rimanga sottoposta a indagini per un tempo indefinito. Non si tratta di un mero problema organizzativo, ma di una questione che incide sull’equilibrio tra l’interesse pubblico alla repressione dei reati e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Nello Stato della Città del Vaticano il processo penale continua a essere disciplinato, nelle sue linee fondamentali, dal Codice di procedura penale italiano promulgato con Regio Decreto 27 febbraio 1913, n. 127, recepito in quell’ordinamento con la costituzione dello Stato nel 1929 e successivamente modificato dalla Legge n. IX dell’11 luglio 2013, senza tuttavia essere sostituito da un nuovo codice di procedura penale. Si tratta di un sistema nel quale le indagini sono affidate prevalentemente all’autorità giudiziaria, mentre la difesa può intervenire solo in una fase successiva del procedimento, secondo un’impostazione diversa da quella dei moderni processi fondati sul contraddittorio tra accusa e difesa sin dall’avvio della fase processuale.

Un simile vuoto normativo risulta ancor più significativo se si considera che l’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano non conosce un organo dotato di funzioni assimilabili a quelle di una Corte costituzionale, cui possa essere demandato il sindacato sulla conformità delle norme processuali ai principi fondamentali dell’ordinamento e alla tutela dei diritti della persona. Non si tratta, tuttavia, di una lacuna dell’assetto giuridico vaticano, bensì di una conseguenza coerente della sua peculiare struttura istituzionale, nella quale il Romano Pontefice, in quanto Sovrano dello Stato e Supremo Legislatore, ai sensi dell’art. 1 della Legge fondamentale della Città del Vaticano del 13 maggio 2023 esercita la pienezza della potestà di governo, comprendente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In un simile sistema non è configurabile un organo chiamato a sindacare la legittimità degli atti del Supremo Legislatore, come avviene negli ordinamenti costituzionali fondati sul principio della separazione dei poteri.

La mancanza di una norma sulla durata delle indagini preliminari è dunque destinata a produrre due ordini di conseguenze: la prima riguarda direttamente la posizione del soggetto sottoposto a indagini. In assenza di un termine entro il quale l’autorità giudiziaria sia chiamata a esercitare l’azione penale oppure a chiedere l’archiviazione, il procedimento potrebbe protrarsi per un tempo indeterminato, col permanere di eventuali provvedimenti restrittivi già adottati — quali sequestri, sospensione della corresponsione di stipendi, pensioni o altri benefici, ovvero ulteriori misure incidenti sulla sfera giuridica dell’interessato — senza che questo possa esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel contraddittorio processuale, che trova la sua naturale sede nel giudizio. La seconda conseguenza investe invece la credibilità stessa dell’ordinamento vaticano: la Santa Sede ha sempre autorevolmente richiamato nelle sedi internazionali la centralità della dignità della persona, del giusto processo e della tutela dei diritti fondamentali. Per questo motivo, il progressivo adeguamento della disciplina processuale a tali principi non rappresenta soltanto un’esigenza di tecnica legislativa, ma anche un’esigenza di coerenza istituzionale.

Un ordinamento chiamato a essere punto di riferimento morale nel costante richiamo alla tutela della persona, non dovrebbe forse garantire che quei medesimi principi trovino piena e concreta applicazione anche al proprio interno?

Velletri di Roma, 15 luglio 2026

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WHEN TIME BECOMES A PROBLEM. PRELIMINARY INVESTIGATIONS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE VATICAN CITY STATE

A legal system called to serve as a moral reference in constantly upholding the dignity of the human person must ensure that those same principles find full and effective application within its own legal order.

 

– Theology and canon law –

Autore Teodoro Beccia

Author
Teodoro Beccia

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Among the many reforms introduced in recent years within the judicial system of the Vatican City State, one issue continues to receive little attention: the duration of preliminary investigations. In contemporary systems of criminal procedure, the legislature must reconcile two fundamental requirements: allowing the judicial authority the time necessary to establish the facts, while preventing a person from remaining under investigation indefinitely. This is not merely an organisational issue, but one that directly affects the balance between the public interest in prosecuting offences and the protection of the individual’s fundamental rights.

The criminal proceedings of the Vatican City State continue, in their essential framework, to be governed by the Italian Code of Criminal Procedure enacted by Royal Decree No. 127 of 27 February 1913, incorporated into the Vatican legal order when the State was established in 1929 and subsequently amended by Law No. IX of 11 July 2013, though never replaced by a new Code of Criminal Procedure. It is a system in which preliminary investigations are entrusted primarily to the judicial authority, while the defence intervenes only at a later stage of the proceedings, according to an approach that differs from modern criminal justice systems, where prosecution and defence confront one another from the very beginning of the trial.

This legislative gap becomes even more significant when one considers that the legal order of the Vatican City State has no institution comparable to a Constitutional Court entrusted with reviewing the conformity of procedural rules with the fundamental principles of the legal order and the protection of individual rights. This, however, is not a deficiency of the Vatican legal system, but a coherent consequence of its distinctive institutional structure, in which the Roman Pontiff, as Sovereign of the State and Supreme Legislator, pursuant to Article 1 of the Fundamental Law of the Vatican City State of 13 May 2023, exercises the fullness of governmental authority, including the legislative, executive and judicial powers. Within such a system, there can be no body entrusted with reviewing the legitimacy of acts issued by the Supreme Legislator, as occurs in constitutional systems founded upon the separation of powers.

The absence of any provision governing the duration of preliminary investigations is therefore liable to produce two distinct consequences. The first directly concerns the position of the person under investigation. In the absence of a time limit within which the judicial authority must either bring criminal charges or request the dismissal of the case, the proceedings may continue indefinitely, while any restrictive measures already imposed — such as the seizure of assets, the suspension of salaries, pensions or other benefits, or any further measures affecting the legal position of the person concerned — remain in force, without that person being able fully to exercise the right of defence within the adversarial proceedings, whose proper place is the trial itself. The second consequence concerns the credibility of the Vatican legal order. The Holy See has consistently affirmed in international fora the central importance of human dignity, due process and the protection of fundamental rights. For this reason, the progressive adaptation of procedural legislation to these principles is not merely a matter of legislative technique, but also one of institutional consistency. A legal system called to serve as a moral reference in constantly upholding the dignity of the human person must ensure that those same principles find full and effective application within its own legal order.

Velletri (Rome), 13 July 2026

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CUANDO EL TIEMPO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA. LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES EN EL ORDENAMIENTO PENAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO

Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.

 

– Theologia y derecho canónico –

Autore Teodoro Beccia

Autor
Teodoro Beccia

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Entre las numerosas reformas que han afectado en los últimos años al ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, hay una cuestión que sigue recibiendo escasa atención: la duración de las investigaciones preliminares. En los ordenamientos procesales contemporáneos, el legislador está llamado a conciliar dos exigencias fundamentales: permitir a la autoridad judicial el tiempo necesario para esclarecer los hechos e impedir que una persona permanezca sometida a investigación durante un tiempo indefinido. No se trata de un simple problema organizativo, sino de una cuestión que incide directamente en el equilibrio entre el interés público en la persecución de los delitos y la tutela de los derechos fundamentales de las personas.

El proceso penal del Estado de la Ciudad del Vaticano continúa rigiéndose, en sus líneas fundamentales, por el Código de Procedimiento Penal italiano promulgado mediante el Real Decreto n. 127, de 27 de febrero de 1913, incorporado a ese ordenamiento con la constitución del Estado en 1929 y posteriormente modificado por la Ley n.º IX, de 11 de julio de 2013, sin haber sido sustituido, sin embargo, por un nuevo Código de Procedimiento Penal. Se trata de un sistema en el que las investigaciones preliminares se confían principalmente a la autoridad judicial, mientras que la defensa interviene únicamente en una fase posterior del procedimiento, conforme a un modelo distinto del adoptado por los modernos procesos basados en el principio contradictorio entre acusación y defensa desde el inicio mismo del proceso.

Una laguna normativa de esta naturaleza resulta aún más significativa si se considera que el ordenamiento del Estado de la Ciudad del Vaticano no conoce un órgano dotado de funciones equiparables a las de una Corte Constitucional, al que pudiera encomendarse el control de conformidad de las normas procesales con los principios fundamentales del ordenamiento y con la tutela de los derechos de la persona. No se trata, sin embargo, de una deficiencia del sistema jurídico vaticano, sino de una consecuencia coherente de su peculiar estructura institucional, en la que el Romano Pontífice, en cuanto Soberano del Estado y Supremo Legislador, conforme al artículo 1 de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano de 13 de mayo de 2023, ejerce la plenitud de la potestad de gobierno, que comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En un sistema de esta naturaleza no puede existir un órgano llamado a controlar la legitimidad de los actos del Supremo Legislador, como sucede en los ordenamientos constitucionales fundados sobre el principio de la separación de poderes.

La ausencia de una norma que establezca un plazo para la duración de las investigaciones preliminares está, por tanto, destinada a producir dos órdenes de consecuencias. El primero afecta directamente a la posición de la persona sometida a investigación. A falta de un plazo dentro del cual la autoridad judicial deba ejercer la acción penal o solicitar el archivo de las actuaciones, el procedimiento puede prolongarse por tiempo indefinido, manteniéndose las eventuales medidas restrictivas ya adoptadas — como el embargo de bienes, la suspensión del pago de salarios, pensiones u otras prestaciones, o cualquier otra medida que afecte a la esfera jurídica del interesado — sin que este pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en el marco del principio contradictorio, cuyo ámbito natural es el juicio. La segunda consecuencia afecta a la propia credibilidad del ordenamiento jurídico vaticano. La Santa Sede ha defendido siempre con autoridad, en las instancias internacionales, la centralidad de la dignidad de la persona, del debido proceso y de la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, la progresiva adecuación de la legislación procesal a estos principios no representa únicamente una exigencia de técnica legislativa, sino también una exigencia de coherencia institucional. Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.

Velletri (Roma), 13 de julio de 2026

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Dodici anni di volo dell’Isola di Patmos. Una comunità editoriale che continua a metterci il volto, la fede e la ragione

13 Luglio 2026/0 Commenti/in Redazione/da Redazione

DODICI ANNI DI VOLO DELL’ISOLA DI PATMOS. UNA COMUNITÀ EDITORIALE CHE CONTINUA A METTERCI IL VOLTO, LA FEDE E LA RAGIONE

In un tempo in cui l’anonimato e le identità fittizie dominano sempre più il dibattito pubblico, continuiamo a firmare ciò che scriviamo, assumendoci personalmente la responsabilità delle nostre parole e offrendo ai Lettori non ciò che desiderano sentirsi dire, ma ciò che riteniamo, in coscienza, degno di essere detto e scritto.

Autore
Redazione de L’Isola di Patmos 

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Sono trascorsi dodici anni da quando, il 19 ottobre 2014, la webmaster Manuela Luzzardi mise in rete il sito della Rivista L’Isola di Patmos, da lei stessa progettato, realizzato e tutt’oggi curato. Potrebbe sembrare un tempo breve, ma nel mondo della informazione digitale, dove molti progetti nascono e scompaiono anche in pochi mesi, rappresenta un tempo considerevole. Il nostro social manager, Fiore Cappone, che opera nel settore da oltre trent’anni, ci ha ricordato più volte che la durata media di un sito internet è di pochi anni e che quelli che superano il decennio di vita sono davvero molto pochi.

Redazione de L’Isola di Patmos, fondata il 19 ottobre 2014 (immagine realizzata con programma grafico di IA)

La fotografia che accompagna queste righe ci ritrae in divisa da aviatori come un equipaggio davanti a un aereo. Nessun equipaggio vola grazie a un solo pilota; ogni viaggio è possibile se ciascuno svolge con responsabilità il proprio compito. Così è nata e vive tutt’oggi la Rivista L’Isola di Patmos: non come il blog personale di qualcuno, ma come una comunità editoriale composta da sacerdoti, religiosi e collaboratori laici che hanno scelto di mettere il proprio volto accanto al proprio nome e di assumersi personalmente la responsabilità di ciò che scrivono (cfr. qui).

Viviamo in un tempo nel quale il dibattito pubblico, soprattutto sui social network, è sempre più spesso affidato a profili anonimi, identità fittizie, pseudonimi dietro i quali diventa facile insultare, insinuare o deformare la realtà senza assumersene alcuna responsabilità. Noi abbiamo scelto la strada opposta: ogni articolo reca il nome del suo autore, ciò vuol dire che i Lettori sanno chi parla, quale formazione possiede e quale ministero svolge. Il direttore responsabile è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e la Rivista è registrata presso il Tribunale territoriale, ogni contenuto pubblicato è riconducibile a precise responsabilità personali e giuridiche.

Questo modo di agire ha contribuito a costruire un patrimonio di credibilità che non deriva dall’autorevolezza proclamata, ma dalla continuità del lavoro svolto. In dodici anni L’Isola di Patmos ha pubblicato centinaia di articoli, studi teologici, approfondimenti storici, riflessioni ecclesiali, traduzioni, recensioni e svariati volumi editi dalle nostre Edizioni. Non abbiamo mai rincorso la notizia sensazionale, né incrementato il traffico di visite col pettegolezzo clericale, perché questo è il triste panorama di certi blog che continuano a definirsi “cattolici” sia in area cosiddetta tradizionalista, sia in area cosiddetta progressista.

Abbiamo cercato di offrire uno spazio in cui fosse ancora possibile argomentare, documentare, distinguere, approfondire. In un tempo nel quale prevalgono spesso la reazione istintiva e l’emotività soggettiva elevata a “dogma”, abbiamo preferito il ragionamento; dove domina lo slogan, l’argomentazione; dove molti inseguono il consenso immediato, abbiamo ritenuto più importante conservare la libertà di dire ciò che ritenevamo vero e giusto, anche quando poteva risultare scomodo.

Da dodici anni tutti gli autori dell’Isola di Patmos prestano gratuitamente la propria opera, nessuno percepisce compensi per il lavoro editoriale, quasi sempre molto impegnativo. Gratuito è il nostro lavoro, ma purtroppo non lo sono gli strumenti che consentono alla Rivista di esistere. Alla fine dell’estate dovremo affrontare il rinnovo delle spese annuali di gestione del sito: il solo server-dedicato, ospitato presso un’infrastruttura sicura ed in grado di reggere circa 40 milioni di visite all’anno (dato statistico dell’anno 2025), insieme ai servizi editoriali, grafici e agli abbonamenti indispensabili comporta una spesa di circa 5.800 euro. A questa si aggiunge il rimborso delle spese sostenute dal tecnico che cura gli aggiornamenti, la manutenzione ordinaria e la sicurezza informatica, pari a circa 3.600 euro annui, il tutto per un costo complessivo di circa 10.000 euro.

Più volte, nel corso degli anni, abbiamo temuto di dover interrompere questa esperienza editoriale. Siamo riusciti a evitarlo perché, oltre a offrire gratuitamente il nostro lavoro, abbiamo spesso sostenuto personalmente una parte delle spese necessarie per mantenere attiva la Rivista, non sempre interamente coperte dalle libere donazioni dei Lettori, ai quali non rivolgiamo continue richieste di sostegno: lo facciamo una sola volta all’anno, quando si avvicina il mese nel quale dobbiamo affrontare il rinnovo delle spese di gestione.

Internet può dare l’impressione che tutto sia gratuito, ma non è così: dietro ogni sito professionale vi sono infrastrutture, servizi, manutenzione, sicurezza e competenze che hanno un costo reale. Pertanto, ogni contributo, piccolo o grande che sia, ci aiuterà a coprire le spese vive di gestione e permetterà a questa Rivista di continuare il proprio volo anche negli anni che verranno.

In questi dodici anni non abbiamo cercato di costruire una comunità di seguaci, ma una comunità di Lettori. La differenza è sostanziale: il seguace aderisce a una persona, il Lettore valuta delle idee. Per questo abbiamo sempre preferito essere contestati con argomenti piuttosto che applauditi per appartenenza.

Una Rivista teologico-pastorale non deve creare tifoserie, ma contribuire a formare coscienze libere, capaci di pensare, distinguere e, quando necessario, anche dissentire. Se in questi anni siamo riusciti almeno in parte a raggiungere questo obiettivo, il merito appartiene anche ai nostri Lettori, che spesso ci hanno corretto, interrogato, criticato e costretto ad approfondire ulteriormente ciò che avevamo scritto. Per questo desideriamo continuare a offrire non ciò che il pubblico desidera sentirsi dire, ma ciò che riteniamo, in coscienza, degno di essere detto e scritto, in quanto vero.

Protettore e patrono della nostra Rivista è San Giovanni Evangelista, che nel proprio Vangelo riporta queste parole di Gesù: «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32).

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https://i0.wp.com/isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/faviconbianco150.jpg?fit=150%2C150&ssl=1 150 150 Redazione https://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/logo724c.png Redazione2026-07-13 00:02:352026-07-13 00:08:48Dodici anni di volo dell’Isola di Patmos. Una comunità editoriale che continua a metterci il volto, la fede e la ragione

Che cos’è davvero lo scisma? Quando si spezza la comunione della Chiesa

4 Luglio 2026/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

Italian, english

 

CHE COS’È DAVVERO LO SCISMA? QUANDO SI SPEZZA LA COMUNIONE DELLA CHIESA

La tradizione canonica insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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PDF articolo formato stampa – article print format

 

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Nel dibattito ecclesiale contemporaneo, dopo le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio celebrate nei giorni scorsi nell’ambito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il termine scisma è tornato alla ribalta delle cronache, disinvoltamente usato e spesso equivocato.

La comunione ecclesiale costituisce uno dei cardini dell’ordinamento canonico perché riflette la natura stessa della Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, visibile e gerarchicamente strutturato. Per questo il delitto di scisma rientra tra i delicta contra fidem ed è definito dal canone 751 del Codice di Diritto Canonico. Comprendere che cosa sia realmente lo scisma significa distinguere il legittimo dissenso, riconosciuto dallo stesso ordinamento ecclesiale, dalla rottura della comunione con la Chiesa, distinzione oggi resa ancora più delicata dalle dinamiche della comunicazione digitale.

Il concetto giuridico di scisma è quindi il risultato di una lunga elaborazione nella quale teologia e diritto si sono sviluppati parallelamente. Nelle prime comunità cristiane la distinzione tra eresia e scisma non era ancora nettamente delineata, fu San Girolamo a formulare la definizione destinata a diventare classica: «L’eresia perverte il dogma, lo scisma separa dalla Chiesa a causa di un dissenso con il Vescovo». A sua volta Sant’Agostino, nella controversia contro i donatisti, approfondì ulteriormente questa distinzione, individuando nello scisma una ferita inferta alla carità ecclesiale. Gli scismatici potevano conservare integra la fede e perfino amministrare validamente i sacramenti, ma erano privi di quella comunione che tiene unito il Corpo di Cristo.

San Tommaso d’Aquino sistematizzò la materia nella Summa Theologiae, spiegando che il peccato di scisma si oppone direttamente all’unità della Chiesa e consiste nel rifiuto di sottomettersi al suo Capo oppure di mantenere la comunione con coloro che gli sono soggetti. Linea questa sulla quale si collocò anche il gesuita Francisco Suárez, che individuò l’essenza dello scisma nel sottrarsi deliberatamente all’autorità del Romano Pontefice, comportandosi come se non fosse più il principio visibile dell’unità ecclesiale.

La svolta decisiva arrivò con il Concilio Vaticano I che mediante la costituzione Pastor Aeternus definì il primato di giurisdizione del Romano Pontefice e il dogma dell’infallibilità pontificia. Da allora è divenuto sempre più difficile concepire uno «scisma puro», cioè una separazione dal Papa destinata a non coinvolgere, prima o poi, anche il piano della fede, poiché il rifiuto della sua autorità finisce quasi inevitabilmente per incidere sul dogma stesso del Primato petrino.

Il diritto canonico distingue con precisione lo scisma da altre condotte che possono apparire simili, ma che tutelano beni giuridici diversi. Esso consiste infatti nel rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti e colpisce l’unità della comunione ecclesiale. Diversamente invece, l’eresia, riguarda l’integrità della fede e consiste nella negazione ostinata, oppure nel dubbio ostinato, di una verità che deve essere creduta con fede divina e cattolica.

L’apostasia segna il ripudio totale della fede cristiana dopo il Battesimo, elemento diverso dalla disobbedienza ostinata prevista dal canone 1371 §1, che consiste nel rifiuto di obbedire a un ordine o a un precetto legittimamente impartito dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario. Il canone 1373 disciplina, infine, la condotta di chi suscita pubblicamente ostilità, odio o ribellione contro la Sede Apostolica oppure contro il proprio Ordinario nell’esercizio del suo ufficio.

Queste distinzioni non rappresentano semplici sottigliezze terminologiche. Servono a evitare che ogni critica, contrasto o disaccordo con l’autorità ecclesiastica venga impropriamente qualificato come scisma, preservando il significato rigorosamente tecnico che il diritto canonico attribuisce a questo delitto.

Il canone 751 del Codice di Diritto Canonico definisce lo scisma come il «rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti». Per comprendere il significato di questa definizione occorre richiamare il canone 205, che recepisce la tradizionale dottrina dei tria vincula, i tre vincoli elaborati nell’epoca della Controriforma da San Roberto Bellarmino. Appartengono pienamente alla comunione della Chiesa i battezzati uniti a Cristo nella sua compagine visibile mediante la professione della fede (vinculum symboli), la comunione sacramentale (vinculum sacramentorum) e la comunione con il governo gerarchico della Chiesa (vinculum communionis). È proprio quest’ultimo vincolo che lo scisma spezza, mentre l’apostasia comporta il ripudio totale della fede cristiana e recide tutti e tre i vincoli, l’eresia rompe quello della fede. Lo scisma, invece, interrompe la comunione gerarchica, rifiutando la sottomissione al Romano Pontefice e alla struttura visibile della Chiesa.

Storicamente questa frattura si è manifestata in due forme: la prima consiste nel rifiuto dell’autorità universale del Papa, come avviene nell’elezione di un antipapa o nella consacrazione di Vescovi senza mandato apostolico. La seconda consiste nel rifiuto della comunione con gli altri fedeli della Chiesa. In questo caso non viene negata, almeno teoricamente, l’autorità del Romano Pontefice, ma la comunità ecclesiale viene giudicata indegna o illegittima fino a interrompere deliberatamente la comunione liturgica e sacramentale.

Nell’era dei social lo scisma assume forme nuove, profondamente influenzate dalla comunicazione digitale contemporanea. Accanto agli scismi formalmente costituiti, come quello storicamente legato alla Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata dall’Arcivescovo Marcel Lefebvre, di cui parlammo già su queste colonne tempo fa (vedere qui), la riflessione canonistica richiama anche l’attenzione su fenomeni definiti «scismi virtuali» o «scismi larvati»: blog, canali YouTube e social network favoriscono la nascita di comunità virtuali di fedeli che, pur continuando a frequentare le proprie parrocchie, aderiscono quotidianamente a narrazioni che negano la legittimità del Papa regnante, ne ridicolizzano sistematicamente il Magistero ordinario oppure invitano a disattenderne gli insegnamenti e le disposizioni liturgiche. Il diritto canonico dispone già di strumenti per affrontare queste condotte: il canone 1368 sanziona l’uso dei mezzi di comunicazione per vilipendere la religione o la Chiesa, mentre il canone 1373 punisce chi suscita pubblicamente ostilità o ribellione contro la Sede Apostolica. Resta però una difficoltà oggettiva. La natura delle relazioni che si sviluppano sul web rende spesso complesso accertare quella formale adesione, interiore ed esteriore, richiesta perché si configuri il delitto di scisma. Si assiste così a un progressivo logoramento della comunione ecclesiale che non sempre sfocia in una separazione giuridicamente accertabile, ma che finisce comunque per erodere il legame di comunione con il Romano Pontefice.

Proprio perché lo scisma è uno dei delitti più gravi previsti dall’ordinamento canonico, il termine non può essere utilizzato per qualificare qualsiasi forma di critica o di dissenso nella Chiesa. Dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha riconosciuto ai fedeli un preciso statuto di diritti, tra questi assume particolare rilievo il canone 212, che riconosce ai fedeli il diritto e, talvolta, anche il dovere, in misura proporzionata alla propria scienza, competenza e prestigio, di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e, nel rispetto dell’integrità della fede e dei costumi, di renderlo noto anche agli altri fedeli. Per questo motivo non costituiscono scisma:

  1. la critica a decisioni pastorali, alle nomine episcopali, alle riforme liturgiche o ad atti di governo della Santa Sede;
  2. il dissenso nei confronti di uno specifico provvedimento del Romano Pontefice quando si ritenga, per motivi seri e fondati, che sia stato adottato sulla base di informazioni inesatte o incomplete. In questo caso non viene negato il Primato petrino, ma contestato uno specifico atto amministrativo o disciplinare;
  3. il ricorso contro gli atti amministrativi della Gerarchia. Il canone 1737 riconosce infatti a ogni fedele il diritto di impugnare un decreto ritenuto lesivo dei propri diritti «per qualsiasi giusto motivo» (propter quodlibet iustum motivum);
  4. la discussione sulla validità dell’elezione di un Romano Pontefice, purché fondata su argomentazioni canoniche serie e non utilizzata come pretesto per rifiutarne l’autorità.

Il rigore del diritto canonico consiste proprio nel distinguere il dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale. Non ogni critica è scisma, così come non ogni atto di disobbedienza integra automaticamente questo delitto.

Quando il delitto di scisma si realizza nella sua pienezza, il canone 1364 prevede la scomunica latae sententiae. Su questo punto persiste un equivoco molto diffuso: si ritiene che sia la scomunica a espellere il fedele dalla Chiesa, mentre in realtà avviene il contrario. La rottura della comunione ecclesiale si produce nel momento stesso in cui il fedele compie l’atto scismatico, recidendo volontariamente il vincolo che lo unisce al Corpo Mistico di Cristo. La scomunica interviene successivamente come presa d’atto e come reazione dell’ordinamento canonico. Per questo motivo non costituisce una pena vendicativa, ma una pena medicinale (censura), il cui scopo è favorire il pentimento del colpevole e il suo ritorno alla piena comunione ecclesiale.

La privazione dei sacramenti e dell’esercizio di determinati uffici ecclesiastici non rappresenta quindi il fine della pena, ma lo strumento attraverso il quale la Chiesa cerca di ottenere la conversione del reo. Se lo scismatico ricopre un ufficio ecclesiastico, il canone 194 §1, n. 2, ne dispone la rimozione automatica. Se invece è un chierico, il sistema sanzionatorio può aggravarsi progressivamente fino alla dimissione dallo stato clericale nei casi di ostinata contumacia o di grave scandalo arrecato ai fedeli.

In una stagione della vita della Chiesa segnata da forti polarizzazioni, il delitto di scisma continua a rappresentare una delle figure giuridiche più delicate dell’intero ordinamento canonico. Il diritto della Chiesa ricorda che l’unità ecclesiale non coincide con l’uniformità delle opinioni, delle sensibilità pastorali o delle valutazioni prudenziali. La comunione non richiede un’adesione emotiva alla persona del Pontefice, ma si fonda su vincoli oggettivi che rendono visibile l’appartenenza al Corpo ecclesiale. Per questo il termine «scisma» deve essere usato con rigore. La sua banalizzazione produce un duplice effetto: svuota di significato uno dei più gravi delitti previsti dal diritto canonico e trasforma ogni critica o dissenso in un’indebita accusa di rottura della comunione.

La tradizione canonica insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti. Custodire l’unità della Chiesa significa distinguere con precisione il legittimo dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale, evitando sia di banalizzare lo scisma sia di trasformare ogni critica in un’accusa di scisma.

Velletri di Roma, 4 luglio 2026

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WHAT SCHISM REALLY IS: WHEN COMMUNION IN THE CHURCH IS BROKEN

The canonical tradition draws a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one’s views, challenge administrative acts deemed detrimental to one’s rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law regards as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him.

– Theology and canon law –

Autore Teodoro Beccia

Author
Teodoro Beccia

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Following the episcopal consecrations celebrated a few days ago by the Society of Saint Pius X without pontifical mandate, the term schism has once again returned to the forefront of ecclesial debate. It is frequently used with great ease and often misunderstood. Ecclesial communion is one of the cornerstones of the Church’s canonical order because it reflects the very nature of the Church as the Mystical Body of Christ, visible and hierarchically constituted. For this reason, the offence of schism belongs among the delicta contra fidem and is defined by Canon 751 of the Code of Canon Law. To understand what schism truly is requires distinguishing legitimate dissent, recognised by the Church’s own legal order, from the rupture of communion with the Church, a distinction made even more delicate today by the dynamics of digital communication.

The juridical concept of schism is the result of a long historical development in which theology and canon law evolved side by side. In the earliest Christian communities, the distinction between heresy and schism had not yet been clearly defined. Saint Jerome formulated the definition that became classical: «Heresy corrupts doctrine; schism separates from the Church because of disagreement with the Bishop». Saint Augustine, in his controversy with the Donatists, developed this distinction further by identifying schism as a wound inflicted upon ecclesial charity. Schismatics might preserve the integrity of the faith and even validly administer the sacraments, yet they lacked the communion that binds together the Body of Christ.

During the High Middle Ages, Saint Thomas Aquinas systematised the subject in the Summa Theologiae, explaining that the sin of schism stands in direct opposition to the unity of the Church and consists in refusing submission to her Head or communion with those subject to Him. The Jesuit Francisco Suárez followed the same line, identifying the essence of schism in the deliberate withdrawal from the authority of the Roman Pontiff, acting as though he were no longer the visible principle of the Church’s unity.

The decisive turning point came with the First Vatican Council, which, through the Constitution Pastor Aeternus, defined the primacy of jurisdiction of the Roman Pontiff and the dogma of papal infallibility. From that time onwards, it became increasingly difficult to conceive of a “pure schism”, namely a separation from the Pope that would not eventually affect the sphere of faith itself, since rejecting his authority almost inevitably undermines the dogma of the Petrine Primacy.

Canon law distinguishes schism with precision from other forms of conduct that may appear similar but protect different juridical interests. Schism consists in refusing submission to the Roman Pontiff or communion with those members of the Church who are subject to him, striking at the unity of ecclesial communion. Heresy, by contrast, concerns the integrity of the faith and consists in the obstinate denial or obstinate doubt of a truth that must be believed with divine and Catholic faith.

Apostasy is the total repudiation of the Christian faith after Baptism. It differs from the obstinate disobedience envisaged by Canon 1371 §1, which consists in refusing obedience to a lawful order or precept issued by the Apostolic See or by the Ordinary. Canon 1373, finally, governs the conduct of those who publicly incite hostility, hatred, or rebellion against the Apostolic See or against their own Ordinary in the exercise of his office.

These distinctions are not merely terminological refinements. They prevent every criticism, disagreement, or conflict with ecclesiastical authority from being improperly labelled as schism, thus preserving the strictly technical meaning that canon law attributes to this offence.

Canon 751 of the Code of Canon Law defines schism as «the refusal of submission to the Supreme Pontiff or of communion with the members of the Church subject to him». To understand this definition, one must also consider Canon 205, which incorporates the traditional doctrine of the tria vincula, the three bonds formulated during the Counter-Reformation by Saint Robert Bellarmine. Full communion with the Church belongs to those baptised faithful who are united to Christ within her visible structure through the profession of faith (vinculum symboli), sacramental communion (vinculum sacramentorum), and communion with the Church’s hierarchical governance (vinculum communionis). It is this third bond that schism severs. Whereas apostasy repudiates the Christian faith and breaks all three bonds, heresy breaks the bond of faith alone. Schism, by contrast, breaks hierarchical communion by rejecting submission to the Roman Pontiff and to the Church’s visible structure.

Historically, this rupture has taken two forms. The first is the rejection of the Pope’s universal authority, as in the election of an antipope or the episcopal consecration of bishops without an apostolic mandate. The second is the refusal of communion with the other faithful of the Church. In such cases, the authority of the Roman Pontiff is not denied, at least in theory, yet the ecclesial community is regarded as unworthy or illegitimate, leading to the deliberate interruption of liturgical and sacramental communion.

In the age of social media, schism has assumed new forms, profoundly shaped by digital communication. Alongside formally constituted schisms, such as that historically associated with the Society of Saint Pius X founded by Archbishop Marcel Lefebvre, discussed previously in these pages (see here), canonists have also drawn attention to phenomena described as “latent schisms” or “virtual schisms”. Blogs, YouTube channels, and social media platforms foster virtual communities of the faithful who, while continuing to attend their own parishes, daily embrace narratives that deny the legitimacy of the reigning Pope, systematically ridicule his Ordinary Magisterium, or encourage disregard for his teaching and liturgical directives. Canon law already provides instruments for addressing such conduct. Canon 1368 sanctions the use of the media to vilify religion or the Church, while Canon 1373 punishes those who publicly incite hostility or rebellion against the Apostolic See. Yet one objective difficulty remains. The nature of relationships formed on the internet often makes it difficult to establish the formal interior and exterior adherence required for the canonical offence of schism. The result is a gradual erosion of ecclesial communion that does not always culminate in a juridically ascertainable separation, yet steadily weakens communion with the Roman Pontiff.

Precisely because schism is one of the gravest offences under canon law, the term cannot be used to describe every form of criticism or dissent within the Church. Following the Second Vatican Council, the Church recognised specific rights of the faithful. Of particular importance is Canon 212, which recognises the right — and at times even the duty — of the faithful, according to their knowledge, competence, and standing, to make known to the sacred Pastors their views on matters concerning the good of the Church and, while preserving the integrity of faith and morals, to communicate those views to the other faithful. For this reason, the following do not constitute schism:

  1. criticism of pastoral decisions, episcopal appointments, liturgical reforms, or acts of governance by the Holy See;
  2. dissent from a specific decision of the Roman Pontiff when there are serious and well-founded reasons to believe that it was taken on the basis of inaccurate or incomplete information. In such a case, what is challenged is not the Petrine Primacy but a specific administrative or disciplinary act;
  3. recourse against administrative acts of the Hierarchy. Canon 1737 recognises the right of every member of the faithful to challenge a decree considered injurious to his or her rights «for any just reason» (propter quodlibet iustum motivum);
  4. discussion concerning the validity of the election of a Roman Pontiff, provided it is based on serious canonical arguments and is not used as a pretext for rejecting his authority.

The rigour of canon law lies in distinguishing dissent from the rupture of ecclesial communion. Not every criticism amounts to schism, just as not every act of disobedience automatically constitutes this canonical offence.

When the offence of schism reaches its full juridical expression, Canon 1364 provides for the penalty of latae sententiae excommunication. A widespread misunderstanding nevertheless persists: many believe that excommunication expels a person from the Church, whereas the opposite is true. The rupture of ecclesial communion occurs at the very moment the faithful commits the schismatic act, voluntarily severing the bond that unites him or her to the Mystical Body of Christ. Excommunication follows as the canonical recognition of that rupture and the Church’s juridical response. It is therefore not a vindictive punishment but a medicinal penalty (censura), intended to foster the offender’s repentance and full restoration of ecclesial communion.

The deprivation of the sacraments and of the exercise of certain ecclesiastical offices is therefore not the purpose of the penalty but the means by which the Church seeks the offender’s conversion. If the schismatic holds an ecclesiastical office, Canon 194 §1, n. 2, provides for automatic removal from office. If the offender is a cleric, the penal consequences may progressively intensify, ultimately leading to dismissal from the clerical state in cases of obstinate contumacy or grave scandal caused to the faithful.

In an age marked by deep polarisation within the Church, the offence of schism remains one of the most delicate juridical realities of the entire canonical order. The law of the Church reminds us that ecclesial unity does not coincide with uniformity of opinion, pastoral sensitivities, or prudential judgements. Communion does not require emotional attachment to the Roman Pontiff but rests upon objective bonds that make visible one’s belonging to the ecclesial Body. For this reason, the term schism must be be used with precision. Its trivialisation has a twofold effect: it empties one of the gravest offences in canon law of its proper meaning and turns every criticism or disagreement into an unwarranted accusation of breaking ecclesial communion.

The canonical tradition makes a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one’s views, challenge administrative acts deemed detrimental to one’s rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law considers as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him. Safeguarding the Church’s unity therefore means distinguishing legitimate dissent from the rupture of ecclesial communion, avoiding both the trivialisation of schism and the temptation to label every criticism as an accusation of schism.

Velletri (Rome), 4 July 2026

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