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L’Istituto dell’ufficio ecclesiastico tra dogmatica giuridica ed ecclesiologia: il nodo irrisolto del munus petrinum – The institution of ecclesiastical office between juridical dogmatics and ecclesiology: the unresolved knot of the munus petrinum – La institución del oficio eclesiástico entre la dogmática jurídica y la eclesiología: el nudo irresuelto del munus petrinum –

28 Luglio 2026/0 Commenti/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

Italian, english, español

 

L’ISTITUTO DELL’UFFICIO ECCLESIASTICO TRA DOGMATICA GIURIDICA ED ECCLESIOLOGIA: IL NODO IRRISOLTO DEL MUNUS PETRINUM

L’ordinamento canonico si struttura da sempre attorno a polarità concettuali che cercano di tradurre in categorie giuridiche una realtà per sua natura aperta al mistero e alla dimensione divina.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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In questo quadro, l’istituto dell’ufficio ecclesiastico (officium) rappresenta, secondo un’efficace formula dottrinale, il «modulo organizzativo astratto e definito normativamente conformato» in cui si esprime l’istanza istituzionale della Chiesa e la sua potestà di governo.

La complessa evoluzione storica e formale di questo istituto — che nelle codificazioni del XX secolo ha progressivamente abbandonato la rigida dicotomia romanistica di stampo beneficiale per aprirsi alle istanze ecclesiologiche del Concilio Vaticano II — ha trovato nel Codice del 1983 una sintesi definitoria imperniata sull’espressione «quodlibet munus» (can. 145 §1).

Proprio l’introduzione del termine munus nel tessuto normativo del codice vigente ha ingenerato un denso dibattito ermeneutico. Se una parte della canonistica e della prassi curiale ha teso a ridurre il munus a mero sinonimo di officium — appiattendone la portata teologico-sacramentale in una dimensione puramente burocratico-funzionale —, la dottrina più avveduta vi scorge il riflesso della dottrina conciliare dei tria munera di Cristo, fondamento ontologico che precede e legittima l’assetto istituzionale.

La rilevanza teorico-giuridica di tale dialettica non è rimasta confinata nelle aule accademiche, ma ha fatto irruzione nella storia recente della Chiesa in seguito alla rinuncia al soglio pontificio proclamata da Benedetto XVI nel 2013. L’inedito ricorso alla fattispecie astratta prevista dal canone 332 §2 del Codice di Diritto Canonico ha costretto scienziati del diritto e teologi a confrontarsi con l’applicabilità della distinzione tra munus e officium al primato petrino, sollevando delicate questioni sulla natura sacramentale o giurisdizionale del papato, sulla configurabilità dell’emeritato e sulla tenuta complessiva dell’architettura costituzionale visibile della Chiesa. Il presente contributo si propone di analizzare lo sviluppo sistematico dell’ufficio ecclesiastico nelle codificazioni latine e orientali, per poi scrutinare i nodi interpretativi sollevati dalla rinuncia papale e individuare le lacune dogmatiche che ancora attendono una compiuta positivizzazione.

DALL’OFFICIUM BENEFICIALE AL MUNUS CONCILIARE

Il passaggio tra le diverse codificazioni mostra un mutamento non solo nella collocazione formale dell’istituto, ma anche nella sua sensibilità ecclesiologica. Il Codice Pio-Benedettino del 1917 inserisce l’ufficio nel Libro II (de personis), all’interno della sezione dedicata ai chierici. La struttura riflette la classica dicotomia romanistica del Digesto (officia publica / de iurisdictione), legando strettamente l’ufficio alla potestà d’ordine e di giurisdizione: il can. 145 §1 distingueva già tra senso lato — qualsiasi incarico spirituale — e senso stretto, cioè l’incarico stabile implicante partecipazione alla potestà.

Il Concilio Vaticano II, con Presbyterorum Ordinis n. 20, anticipa il superamento del sistema beneficiale, definendo l’ufficio in modo più ampio come “qualsiasi incarico stabilmente conferito, da esercitare per un fine spirituale”. Il Codice Giovanneo-Paolino del 1983 e il CCEO del 1990 spostano poi la trattazione nel Libro I, Norme generali: il can. 145 definisce l’ufficio come «quodlibet munus» — qualunque funzione o incarico — stabilmente costituito per fine spirituale, formula ripresa quasi specularmente dal can. 936 §1 CCEO per le Chiese orientali.

MUNUS E OFFICIUM: SINONIMI O REALTÀ DISTINTE?

Il cuore del dibattito contemporaneo — riacceso anche dalla rinuncia di Benedetto XVI — risiede nel rischio di appiattimento burocratico del termine munus. Parte della canonistica e della prassi curiale tende infatti a trattare munus e officium come sinonimi perfetti: in questo modo, il munus perde il suo ancoraggio teologico e sacramentale originario, venendo ridotto a mera “funzione” o “incarico” nel senso squisitamente giuridico-istituzionale.

Al contrario, la dottrina più autorevole — come gli studi di Peter Erdő — ricorda che, sebbene il munus indichi generalmente un complesso di diritti e doveri, un’opera da fare, il Concilio Vaticano II vi ha innestato una nuova nozione teologica speciale, legata alla triplice funzione di Cristo — insegnare, santificare, governare — che precede e fonda l’assetto istituzionale. L’officium è, semmai, una specificazione giuridica e normata (species) del più ampio genere (genus) del munus.

Per evitare letture puramente positiviste o secolarizzate del can. 145, la dottrina individua due binari interpretativi obbligatori, fondati sui canoni 6 §2 (fedeltà alla tradizione) e 17 (significato proprio delle parole nel loro contesto) del CJC 1983. Il diritto della Chiesa, in altre parole, non nasce isolato, ma si sviluppa per stratificazioni successive: la Sacra Scrittura, prima fonte tra Vetus Latina e Vulgata; la Patristica, che traduce i simboli biblici nella prima costituzione ecclesiale; la Scolastica e la svolta gregoriana, che rielaborano i concetti antichi attraverso il metodo delle quaestiones e l’assorbimento della ratio scripta del diritto romano; e infine Graziano, con l’autonomizzazione del diritto canonico dalla Sacra Pagina, oggi chiamata — dopo il Vaticano II — a riconvertirsi in una stretta interrelazione con l’ecclesiologia.

Come espresso nella Costituzione Sacrae disciplinae leges, il Codice del 1983 va inteso come lo sforzo di tradurre l’ecclesiologia conciliare in linguaggio canonistico. La Chiesa non è scindibile in una “chiesa del diritto” e una “chiesa dello Spirito”: l’aggregazione visibile e gerarchica e la comunità spirituale, il Corpo Mistico, formano un’unica realtà complessa, di duplice elemento umano e divino. L’interpretazione dello ius vetus contenuto nel can. 145 non può dunque prescindere da questo contesto semantico: l’ufficio ecclesiastico non è un mero pezzo di burocrazia, ma la conformazione giuridica di una realtà ministeriale e spirituale.

LA RINUNCIA DI BENEDETTO XVI E IL NODO DEL MUNUS PETRINUM

La rinuncia di Benedetto XVI, formalizzata l’11 febbraio 2013 ed efficace dal 28 febbraio, ha rappresentato un caso di studio senza precedenti per il diritto canonico contemporaneo, sollevando un intensissimo dibattito teologico-giuridico incentrato proprio sulla distinzione — o sovrapposizione — tra munus (l’essere Papa) e officium (il fare il Papa) applicata al primato petrino. Il nodo della questione risiede nelle precise parole latine utilizzate da Ratzinger nella Declaratio di rinuncia:

«[…] bene conscius hoc munus secundum suam spiritualem essentiam non solum agendo et loquendo, sed non minus patiendo et orando exsequi debere […] declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri […] renuntiare ita ut a die 28 februarii 2013 […] sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet».

Poco prima, nello stesso testo, Benedetto XVI aveva affermato di non avere più le forze per amministrare il «munus petrinum». Ratzinger ha quindi usato munus per indicare l’essenza spirituale del papato, ma ha formalmente rinunciato al ministerium, l’esercizio pratico legato all’officium. Da questa distinzione linguistica e concettuale si sono separate due principali correnti interpretative.

La prima, la scuola “sostanzialista”, sostiene la distinzione e la permanenza del munus: secondo questa lettura, il Papa avrebbe scisso la dimensione ontologico-spirituale (munus) da quella giurisdizionale-amministrativa (officium o ministerium), attribuendo al munus petrinum un carattere quasi sacramentale e indelebile, simile all’ordine sacro. Rinunciando solo all’ufficio, Benedetto XVI sarebbe dunque rimasto in qualche modo custode del munus, il che giustificherebbe il titolo inedito di “Papa emerito”, il mantenimento della veste bianca e del nome pontificale. Il limite teologico di questa tesi è che rischia di sdoppiare il papato, creando l’anomalia di “due Papi” — uno con il potere e uno con l’essenza —, figura inconciliabile con la costituzione divina della Chiesa, che prevede un solo Successore di Pietro.

La seconda, la scuola “istituzionalista”, sostenuta dalla maggioranza dei canonisti e dei costituzionalisti ecclesiastici in linea con il can. 332 §2, si regge sull’indivisibilità nel primato: munus e officium sarebbero teologicamente e giuridicamente indivisibili. A differenza dell’episcopato — il cui munus si riceve con la consacrazione sacramentale ed è indelebile — il papato non è un grado dell’ordine sacro, ma un ufficio ecclesiastico di giurisdizione suprema: il Papa diventa tale nel momento in cui accetta la legittima elezione. Il munus petrino è l’ufficio stesso, con la conseguenza che non è possibile rinunciare all’officium trattenendo il munus: chi rinuncia al papato perde totalmente e istantaneamente ogni prerogativa papale, tornando a essere membro del collegio episcopale, Vescovo emerito di Roma.

Questo dibattito ha dimostrato empiricamente il rischio insito nei due estremi: se si riduce il munus a mero sinonimo di officium, un “posto di lavoro burocratico”, la rinuncia diventa un banale pensionamento amministrativo; se invece si esalta il munus separandolo dall’officium, si scivola in un misticismo giuridico pericoloso per l’unità della Chiesa. La sintesi più equilibrata, nata proprio per rispondere ai dubbi del post-2013, suggerisce che nel Romano Pontefice munus e officium coincidano nell’oggetto ma non nella prospettiva: il munus esprime la radice teologica e la missione spirituale ricevuta da Cristo; l’officium è la veste giuridico-istituzionale che permette a tale missione di operare legittimamente nella storia. Rinunciare all’ufficio significa, per necessità intrinseca, deporre l’intero munus. Il canone 332 §2 rappresenta appunto la norma cardine che disciplina l’istituto della rinuncia all’ufficio di Romano Pontefice — una disposizione di capitale importanza nel diritto costituzionale della Chiesa, poiché regola l’interruzione volontaria del supremo potere di governo. Il testo latino ufficiale stabilisce:

«Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quolibet acceptetur».

Nella traduzione italiana ufficiale: «Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio (munus), si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti».

Il canone individua tre elementi fondamentali per la validità giuridica dell’atto. Il primo è la libertà dell’atto (ut libere fiat): è il requisito sostanziale più importante, e la rinuncia deve essere frutto di una scelta pienamente libera, consapevole e spontanea del Papa. L’atto sarebbe giuridicamente nullo se estorto con dolo, violenza fisica o morale, o viziato da un timore grave ingiustamente incusso da terzi, in linea con i principi generali del canone 125; nessuno — né il Collegio Cardinalizio, né un Concilio ecumenico, né alcuna autorità civile — può costringere il Papa a dimettersi.

Il secondo requisito è la debita manifestazione (ut rite manifestetur): la rinuncia è un atto giuridico formale che, data la sua gravità, deve essere esternato in modo chiaro, inequivocabile e pubblico. Il Codice non impone una forma scritta tassativa né un rituale specifico — non è obbligatorio, ad esempio, che avvenga davanti ai cardinali riuniti in concistoro, sebbene Benedetto XVI abbia scelto proprio questa modalità — ma esige che le modalità di comunicazione rendano l’intenzione del Pontefice certa e verificabile oltre ogni dubbio storico e documentale: non può essere una rinuncia tacita, presunta o confidata in segreto.

Il terzo elemento, e il più profondo sul piano ecclesiologico, è la non necessità di accettazione (non vero ut a quolibet acceptetur). Poiché il Papa gode nella Chiesa della potestà suprema, piena, immediata e universale (can. 331) e non ha superiori umani sulla Terra — Prima Sedes a nemine iudicatur, can. 1404 — nessuno ha l’autorità giuridica di accettare o respingere le sue dimissioni. La rinuncia ha effetto immediato, o dal momento esatto stabilito dal Papa, come la decorrenza differita decisa da Ratzinger, per il solo fatto di essere stata liberamente espressa, senza bisogno di ratifiche o conferme curiali o cardinalizie.

In stretta connessione con questo dibattito, è significativo notare come il testo latino del canone utilizzi la formula «muneri suo renuntiet» — rinunci al suo munus — mentre la traduzione italiana corrente utilizzi il termine “ufficio”. Questa sovrapposizione testuale conferma l’orientamento della scuola istituzionalista: nel diritto positivo della Chiesa, quando il Papa rinuncia al suo munus, sta rinunciando all’ufficio stesso del primato. La norma non prevede in alcun modo la possibilità di scorporare l’essenza del ministero petrino dalla sua funzione di governo gerarchico.

IL PAPA EMERITO: UN VULNUS DOTTRINALE ANCORA APERTO

La figura del “Papa emerito”, introdotta di fatto da Benedetto XVI nel 2013, ha aperto un vero e proprio vulnus dottrinale. Mancando una legislazione previa, le scelte concrete compiute da Ratzinger — il titolo di “Papa emerito”, la conservazione del nome pontificale, la veste bianca, la residenza in Vaticano — sono state ampiamente discusse, e negli anni successivi la canonistica ha sollevato profonde obiezioni e formulato precise proposte di regolamentazione per evitare il rischio di una “diarchia” anche solo apparente.

Le riserve della dottrina si sono concentrate su tre aspetti visivi e nominali, considerati portatori di equivoci teologici. Sul titolo di “Papa emerito”, molti costituzionalisti della Chiesa — tra cui il cardinale Walter Brandmüller e il canonista Gianfranco Ghirlanda, poi creato cardinale — hanno criticato la qualifica di “Papa”: l’emeritato è un istituto applicabile ai vescovi diocesani (can. 402 §1) perché la consacrazione episcopale imprime un carattere sacramentale indelebile, mentre il papato non è un sacramento ma un ufficio di giurisdizione; cessato l’ufficio, non si è più Papi.

Sull’uso della veste bianca, simbolo identitario della suprema potestà del Romano Pontefice, il fatto che il Pontefice dimissionario continuasse a indossarla — seppur priva di pellegrina e fascia — è stato visto come un elemento di forte ambiguità visiva per i fedeli, potendo suggerire la persistenza di una dignità parallela a quella del Papa regnante.

Sulla permanenza in Vaticano, la scelta del monastero Mater Ecclesiae come residenza, situato proprio all’interno delle mura vaticane, ha alimentato le critiche di chi temeva che l’ex Pontefice potesse diventare, anche involontariamente, un polo di attrazione per il dissenso o un centro di potere alternativo a quello del successore. In sintesi, la critica di fondo è stata quella di aver configurato l’emeritato papale come una sorta di prolungamento d’onore del primato, anziché come un netto ritorno allo stato episcopale precedente.

Per colmare questo vuoto normativo, diverse commissioni di studio e centri di ricerca — tra cui l’iniziativa intrapresa dal mondo accademico attraverso il portale Ius Ecclesiae e vari progetti di decretale pontificia — hanno elaborato proposte per una futura legge speciale sulla Sede Romana vacante per rinuncia. Sul piano dello status giuridico e del titolo, la proposta prevalente è quella di non mantenere il titolo di Papa per l’ex Pontefice, nominandolo “Vescovo emerito di Roma” — titolo che riflette l’ecclesiologia del Vaticano II, per cui il primato deriva dall’essere titolare della cattedra romana — oppure “Cardinale Vescovo ex Romano Pontefice”; alcuni autori suggeriscono inoltre che, al momento della rinuncia, l’ex Papa riassuma lo status di Cardinale, inserito nell’ordine dei Vescovi ma senza diritto di voto in Conclave.

Sul piano dei segni distintivi e dell’araldica, si propone l’abolizione della veste bianca in favore dell’abito proprio dei vescovi o dei cardinali, l’abbandono del nome pontificale nei documenti ufficiali in favore del nome di battesimo — ad esempio, Cardinale Joseph Ratzinger — e la modifica dello stemma araldico, con l’eliminazione delle chiavi decussate e del triregno o mitra pontificia. Sul piano di residenza e sostentamento, si propone che il Vescovo emerito risieda fuori dal Vaticano e possibilmente fuori da Roma, e che il suo trattamento economico e la sua sicurezza personale siano regolamentati tramite un fondo specifico della Santa Sede, equiparandone i diritti a quelli di un cardinale pensionato ma con le dovute tutele istituzionali.

Lo stesso Papa Francesco, da poco scomparso, accennò in diverse interviste alla necessità di codificare questa figura per il futuro, dichiarando che, in caso di una sua eventuale rinuncia, avrebbe scelto il titolo di “Vescovo emerito di Roma” e avrebbe posto la residenza in una chiesa romana, come San Giovanni in Laterano, marcando una chiara evoluzione rispetto al precedente del 2013.

VERSO UN’ERMENEUTICA INTEGRATA

L’analisi dell’evoluzione dogmatica dell’ufficio ecclesiastico e il severo banco di prova rappresentato dalla rinuncia di Benedetto XVI consentono di trarre alcune conclusioni in ordine alla configurazione attuale del diritto costituzionale canonico. Il dibattito canonistico successivo al 2013 ha corroborato la tesi istituzionalista, secondo cui nel Romano Pontefice munus — inteso come essenza teologica della missione petrina — ed officium — inteso come veste giuridica della potestà suprema — risultano intrinsecamente inscindibili: ammettere una scissione che consenta di trattenere il primo dismettendo il secondo comporterebbe un’insostenibile duplicazione della figura papale, inconciliabile con il principio di unità sacramentale e gerarchica del Collegio episcopale.

La prassi del “Papa emerito”, sebbene motivata da ragioni pastorali e personali degne del massimo rispetto, ha evidenziato l’impossibilità di applicare tout court al papato l’istituto dell’emeritato valido per i vescovi diocesani: poiché il primato non imprime un carattere sacramentale ulteriore rispetto all’episcopato, la cessazione dell’ufficio estingue integralmente lo status papale, imponendo un rigoroso ritorno de iure allo stato episcopale precedente. Il canone 332 §2, pur fissando con precisione i requisiti di validità della rinuncia — libertà dell’atto e debita manifestazione, escludendo la necessità di accettazione — si rivela insufficiente a disciplinare la fase successiva all’atto. Si avverte pertanto l’urgenza di una legge speciale che colmi la vistosa lacuna riguardante lo status del Pontefice dimissionario, definendone titolo, abito, residenza e trattamento giuridico, e che regoli, per via speculare, la drammatica fattispecie della sede permanentemente impedita per totale incapacità del Papa.

In ultima analisi, fedele al dettato dei canoni 6 §2 e 17 del CJC 1983, l’interpretazione del diritto positivo della Chiesa non può indulgere né a sterili riduzionismi burocratici di matrice positivista, né a suggestioni mistiche prive di riscontro normativo. Solo attraverso uno sforzo dottrinale e legislativo che sappia tradurre l’ecclesiologia di comunione del Vaticano II in norme chiare e coerenti, l’ordinamento canonico potrà salvaguardare la stabilità dell’istituto petrino, assicurando che la societas perfecta vigente sia sempre il riflesso speculare del Corpo Mistico di Cristo.

Velletri di Roma, 28 luglio 2026

— Vi inviatiamo a prendere visione di questo invito (aprire qui) —

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THE INSTITUTION OF ECCLESIASTICAL OFFICE BETWEEN JURIDICAL DOGMATICS AND ECCLESIOLOGY: THE UNRESOLVED KNOT OF THE MUNUS PETRINUM

Canon law has always been structured around conceptual polarities that seek to translate into juridical categories a reality which, by its very nature, remains open to mystery and to the divine dimension.

– Theology and canon law –

Autore Teodoro Beccia

Author
Teodoro Beccia

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Within this framework, the institution of ecclesiastical office (officium) represents, according to an effective doctrinal formula, the «abstract organisational module, normatively defined and conformed» in which the institutional dimension of the Church and her power of governance find expression. The complex historical and formal evolution of this institution — which, in the twentieth-century codifications, progressively abandoned the rigid Roman-law dichotomy of a beneficial character in order to open itself to the ecclesiological instances of the Second Vatican Council — found in the 1983 Code a definitional synthesis centred on the expression «quodlibet munus» (can. 145 §1).

It is precisely the introduction of the term munus into the normative fabric of the code in force that has given rise to a dense hermeneutical debate. Where part of the canonical scholarship and of curial practice has tended to reduce munus to a mere synonym of officium — flattening its theological-sacramental scope into a purely bureaucratic-functional dimension — the more attentive doctrine discerns in it the reflection of the conciliar teaching on the tria munera of Christ, an ontological foundation that precedes and legitimises the institutional order.

The theoretical-juridical relevance of this dialectic has not remained confined to academic halls; it burst into the recent history of the Church following the renunciation of the papal throne proclaimed by Benedict XVI in 2013. The unprecedented recourse to the abstract case envisaged by canon 332 §2 of the Code of Canon Law compelled canonists and theologians to confront the applicability of the distinction between munus and officium to the Petrine primacy, raising delicate questions about the sacramental or jurisdictional nature of the papacy, the very configurability of an “emeritus” status, and the overall soundness of the Church’s visible constitutional architecture. This contribution sets out to analyse the systematic development of ecclesiastical office in the Latin and Eastern codifications, before examining the interpretative knots raised by the papal renunciation and identifying the dogmatic gaps that still await a full positivisation.

FROM THE BENEFICIAL OFFICIUM TO THE CONCILIAR MUNUS

The transition between the various codifications shows a shift not only in the formal placement of the institution, but also in its ecclesiological sensitivity. The 1917 Pio-Benedictine Code placed office within Book II (de personis), inside the section devoted to clerics. Its structure reflected the classic Roman-law dichotomy of the Digest (officia publica / de iurisdictione), binding office tightly to the power of order and of jurisdiction: can. 145 §1 already distinguished between a broad sense — any spiritual charge — and a strict sense, namely a stable charge implying participation in power.

The Second Vatican Council, in Presbyterorum Ordinis n. 20, anticipated the overcoming of the beneficial system, defining office more broadly as “any charge stably conferred, to be exercised for a spiritual purpose”. The 1983 Johannine-Pauline Code and the 1990 CCEO then moved the treatment of office to Book I, General Norms: can. 145 defines office as «quodlibet munus» — whatever function or charge — stably constituted for a spiritual purpose, a formula taken up almost identically by can. 936 §1 CCEO for the Eastern Churches.

MUNUS AND OFFICIUM: SYNONYMS OR DISTINCT REALITIES?

At the heart of the contemporary debate — reignited also by the renunciation of Benedict XVI — lies the risk of a bureaucratic flattening of the term munus. Part of canonical scholarship and curial practice does in fact tend to treat munus and officium as perfect synonyms: in this way, munus loses its original theological and sacramental anchoring, being reduced to a mere “function” or “charge” in an exclusively juridical-institutional sense.

By contrast, the more authoritative doctrine — such as the studies of Péter Erdő — recalls that, although munus generally denotes a complex of rights and duties, a work to be carried out, the Second Vatican Council grafted onto it a special new theological notion, tied to the threefold function of Christ — to teach, to sanctify, to govern — which precedes and grounds the institutional order. Officium is, if anything, a juridical and normed specification (species) of the broader genus (genus) of munus.

To avoid purely positivist or secularised readings of can. 145, doctrine identifies two obligatory interpretative tracks, grounded in canons 6 §2 (fidelity to tradition) and 17 (the proper meaning of words in their context) of the 1983 Code. The law of the Church, in other words, does not arise in isolation, but develops through successive strata: Sacred Scripture, the first source, between the Vetus Latina and the Vulgate; Patristics, which translates the biblical symbols into the Church’s first constitution; Scholasticism and the Gregorian reform, which rework the ancient concepts through the method of the quaestiones and the absorption of the ratio scripta of Roman law; and finally Gratian, with the autonomisation of canon law from the Sacra Pagina, today called — after the Second Vatican Council — to reconvert itself into a close interrelation with ecclesiology.

As expressed in the Constitution Sacrae disciplinae leges, the 1983 Code is to be understood as the effort to translate conciliar ecclesiology into canonical language. The Church cannot be split into a “church of law” and a “church of the Spirit”: the visible, hierarchical aggregate and the spiritual community, the Mystical Body, form a single complex reality, of a twofold — human and divine — element. The interpretation of the ius vetus contained in can. 145 cannot therefore disregard this semantic context: ecclesiastical office is not a mere piece of bureaucracy, but the juridical configuration of a ministerial and spiritual reality.

THE RENUNCIATION OF BENEDICT XVI AND THE KNOT OF THE MUNUS PETRINUM

The renunciation of Benedict XVI, formalised on 11 February 2013 and effective from 28 February, represented an unprecedented case study for contemporary canon law, raising an intense theological-juridical debate centred precisely on the distinction — or overlap — between munus (being Pope) and officium (acting as Pope) as applied to the Petrine primacy. The crux of the question lies in the precise Latin words used by Ratzinger in his Declaratio of renunciation:

«[…] bene conscius hoc munus secundum suam spiritualem essentiam non solum agendo et loquendo, sed non minus patiendo et orando exsequi debere […] declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri […] renuntiare ita ut a die 28 februarii 2013 […] sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet».

Shortly before, in the same text, Benedict XVI had stated that he no longer had the strength to administer the «munus petrinum». Ratzinger thus used munus to indicate the spiritual essence of the papacy, but formally renounced the ministerium, the practical exercise bound to the officium. From this linguistic and conceptual distinction, two principal interpretative currents diverged.

The first, the “substantialist” school, upholds the distinction and the permanence of munus: according to this reading, the Pope would have split the ontological-spiritual dimension (munus) from the jurisdictional-administrative one (officium or ministerium), attributing to the munus petrinum an almost sacramental and indelible character, similar to Holy Orders. Having renounced only the office, Benedict XVI would thus have remained in some sense the custodian of the munus — which would justify the unprecedented title of “Pope emeritus”, the retention of the white cassock and of the pontifical name. The theological weakness of this thesis is that it risks splitting the papacy in two, creating the anomaly of “two Popes” — one holding the power, the other the essence — a figure irreconcilable with the divine constitution of the Church, which provides for only one Successor of Peter.

The second, the “institutionalist” school, upheld by the majority of canonists and ecclesiastical constitutionalists in line with can. 332 §2, rests on the indivisibility of the primacy: munus and officium would be theologically and juridically indivisible. Unlike the episcopate — whose munus is received through sacramental consecration and is indelible — the papacy is not a degree of Holy Orders, but an ecclesiastical office of supreme jurisdiction: the Pope becomes such at the moment he accepts lawful election. The Petrine munus is the office itself, with the consequence that it is not possible to renounce the officium while retaining the munus: whoever renounces the papacy loses, totally and instantaneously, every papal prerogative, returning to being a member of the episcopal college, Bishop emeritus of Rome.

This debate has empirically demonstrated the risk inherent in both extremes: if munus is reduced to a mere synonym of officium, a “bureaucratic job”, renunciation becomes a banal administrative retirement; if instead munus is exalted by separating it from officium, one slides into a juridical mysticism dangerous for the unity of the Church. The more balanced synthesis, born precisely to answer the doubts of the post-2013 period, suggests that in the Roman Pontiff munus and officium coincide in their object but not in their perspective: munus expresses the theological root and the spiritual mission received from Christ; officium is the juridical-institutional garment that allows this mission to operate lawfully within history. To renounce the office means, by intrinsic necessity, to lay down the entire munus. Canon 332 §2 represents precisely the cardinal norm that governs the institution of renunciation of the office of Roman Pontiff — a provision of capital importance in the constitutional law of the Church, since it regulates the voluntary interruption of the supreme power of governance. The official Latin text establishes:

«Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quolibet acceptetur».

In the standard English rendering: “Should it happen that the Roman Pontiff resigns from his office, it is required for validity that the resignation be freely made and properly manifested, but it is not necessary that it be accepted by anyone.”

The canon identifies three fundamental elements for the juridical validity of the act. The first is the freedom of the act (ut libere fiat): this is the most important substantive requirement, and the renunciation must be the fruit of a fully free, conscious and spontaneous choice on the part of the Pope. The act would be juridically null if extorted through fraud, physical or moral violence, or vitiated by grave fear unjustly inflicted by third parties, in line with the general principles of canon 125; no one — neither the College of Cardinals, nor an ecumenical Council, nor any civil authority — can compel the Pope to resign.

The second requirement is due manifestation (ut rite manifestetur): renunciation is a formal juridical act which, given its gravity, must be expressed clearly, unequivocally and publicly. The Code imposes no mandatory written form nor any specific ritual — it is not obligatory, for instance, that it take place before the cardinals gathered in consistory, although Benedict XVI chose precisely this method — but it does require that the manner of communication render the Pontiff’s intention certain and verifiable beyond any historical or documentary doubt: it cannot be a tacit renunciation, one merely presumed, or one confided in secret.

The third element, and the most profound on the ecclesiological plane, is the lack of any need for acceptance (non vero ut a quolibet acceptetur). Since the Pope enjoys in the Church supreme, full, immediate and universal power (can. 331) and has no human superior on earth — Prima Sedes a nemine iudicatur, can. 1404 — no one holds the juridical authority to accept or reject his resignation. The renunciation takes effect immediately, or at the precise moment established by the Pope, as with the deferred effective date chosen by Ratzinger, for the sole fact of having been freely expressed, without need of any ratification or confirmation, curial or cardinalatial.

Closely connected to this debate is the significant fact that the official Latin text of the canon uses the formula «muneri suo renuntiet» — he renounces his munus — while the current English rendering employs the term “office”. This textual overlap confirms the orientation of the institutionalist school: in the positive law of the Church, when the Pope renounces his munus, he is renouncing the office of the primacy itself. The norm in no way provides for the possibility of separating the essence of the Petrine ministry from its function of hierarchical governance.

THE POPE EMERITUS: A DOCTRINAL VULNUS STILL OPEN

The figure of the “Pope emeritus”, introduced in fact by Benedict XVI in 2013, opened a genuine doctrinal vulnus. In the absence of any prior legislation, the concrete choices made by Ratzinger — the title “Pope emeritus”, the retention of the pontifical name, the white cassock, residence within the Vatican — were widely discussed, and in the following years canonical scholarship raised profound objections and formulated precise proposals for regulation, in order to avert even the mere appearance of a “diarchy”.

The reservations of doctrine have concentrated on three visual and nominal aspects, considered bearers of theological ambiguity. On the title “Pope emeritus”, many ecclesiastical constitutionalists — among them Cardinal Walter Brandmüller and the canonist Gianfranco Ghirlanda, later created cardinal — criticised the retention of the qualifier “Pope”: the status of “emeritus” is an institution applicable to diocesan bishops (can. 402 §1), because episcopal consecration imprints an indelible sacramental character, whereas the papacy is not a sacrament but an office of jurisdiction; once the office has ceased, one is no longer Pope.

On the use of the white cassock, a symbol identifying the supreme power of the Roman Pontiff, the fact that the resigned Pontiff continued to wear it — albeit without the mozzetta and the sash — was seen as an element of strong visual ambiguity for the faithful, potentially suggesting the persistence of a dignity parallel to that of the reigning Pope.

On the matter of remaining in the Vatican, the choice of the Mater Ecclesiae monastery as residence, situated precisely within the Vatican walls, fuelled the criticisms of those who feared that the former Pontiff might become, even involuntarily, a pole of attraction for dissent or an alternative centre of power to that of his successor. In sum, the underlying criticism was that of having configured the papal emeritate as a sort of honorary extension of the primacy, rather than as a clean return to the previous episcopal state.

To fill this normative void, various study commissions and research centres — including the initiative undertaken by the academic world through the Ius Ecclesiae portal and various draft pontifical decretals — have elaborated proposals for a future special law on the vacant See of Rome by renunciation. On the level of juridical status and title, the prevailing proposal is not to retain the title of Pope for the former Pontiff, naming him instead “Bishop emeritus of Rome” — a title reflecting the ecclesiology of the Second Vatican Council, whereby the primacy derives from being the holder of the Roman see — or else “Cardinal Bishop, former Roman Pontiff”; some authors further suggest that, at the moment of renunciation, the former Pope should resume the status of Cardinal, placed within the order of Bishops but without the right to vote in Conclave.

On the level of distinctive signs and heraldry, it is proposed to abolish the white cassock in favour of the proper attire of bishops or cardinals, to abandon the pontifical name in official documents in favour of the baptismal name — for example, Cardinal Joseph Ratzinger — and to modify the heraldic coat of arms, removing the crossed keys and the tiara or pontifical mitre. On the level of residence and maintenance, it is proposed that the Bishop emeritus reside outside the Vatican and possibly outside Rome, and that his financial provision and personal security be regulated through a specific fund of the Holy See, equating his rights to those of a retired cardinal but with the due institutional safeguards.

Pope Francis himself, recently deceased, alluded in various interviews to the need to codify this figure for the future, stating that, in the event of his own eventual renunciation, he would have chosen the title “Bishop emeritus of Rome” and would have taken up residence in a Roman church, such as Saint John Lateran, marking a clear evolution from the 2013 precedent.

TOWARDS AN INTEGRATED HERMENEUTIC

The analysis of the dogmatic evolution of ecclesiastical office, together with the severe test represented by the renunciation of Benedict XVI, allows certain conclusions to be drawn regarding the current configuration of canonical constitutional law. The canonical debate following 2013 has corroborated the institutionalist thesis, according to which, in the Roman Pontiff, munus — understood as the theological essence of the Petrine mission — and officium — understood as the juridical garment of supreme power — prove intrinsically inseparable: to admit a split allowing the retention of the former while shedding the latter would entail an untenable duplication of the papal figure, irreconcilable with the principle of sacramental and hierarchical unity of the episcopal College.

The practice of the “Pope emeritus”, although motivated by pastoral and personal reasons deserving of the utmost respect, has highlighted the impossibility of applying tout court to the papacy the institution of emeritate valid for diocesan bishops: since the primacy imprints no further sacramental character beyond the episcopate, the cessation of office extinguishes the papal status in its entirety, imposing a rigorous de iure return to the previous episcopal state. Canon 332 §2, while precisely fixing the requirements for the validity of renunciation — freedom of the act and due manifestation, excluding the need for acceptance — proves insufficient to govern the phase that follows the act. There is thus a felt urgency for a special law that might fill the glaring gap concerning the status of the resigned Pontiff, defining his title, attire, residence and juridical treatment, and that might regulate, in mirror fashion, the dramatic case of a permanently impeded see due to the Pope’s total incapacity.

In the final analysis, faithful to the letter of canons 6 §2 and 17 of the 1983 Code, the interpretation of the Church’s positive law can indulge neither in sterile bureaucratic reductionism of a positivist stamp, nor in mystical suggestions devoid of normative support. Only through a doctrinal and legislative effort capable of translating the conciliar ecclesiology of communion into clear and coherent norms will the canonical order be able to safeguard the stability of the Petrine institution, ensuring that the still-valid model of societas perfecta remains ever the mirror-image of the Mystical Body of Christ.

Velletri (Rome), 28 July 2026

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LA INSTITUCIÓN DEL OFICIO ECLESIÁSTICO ENTRE LA DOGMÁTICA JURÍDICA Y LA ECLESIOLOGÍA: EL NUDO IRRESUELTO DEL MUNUS PETRINUM

El ordenamiento canónico se estructura desde siempre en torno a polaridades conceptuales que buscan traducir en categorías jurídicas una realidad que, por su propia naturaleza, permanece abierta al misterio y a la dimensión divina. 

– Theologia y derecho canónico –

Autore Teodoro Beccia

Autor
Teodoro Beccia

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En este marco, la institución del oficio eclesiástico (officium) representa, según una eficaz fórmula doctrinal, el «módulo organizativo abstracto y definido normativamente conformado» en el que se expresa la instancia institucional de la Iglesia y su potestad de gobierno. La compleja evolución histórica y formal de esta institución — que en las codificaciones del siglo XX abandonó progresivamente la rígida dicotomía romanista de impresione beneficial para abrirse a las instancias eclesiológicas del Concilio Vaticano II — encontró en el Código de 1983 una síntesis definitoria centrada en la expresión «quodlibet munus» (can. 145 §1).

Precisamente la introducción del término munus en el tejido normativo del código vigente ha generado un denso debate hermenéutico. Si una parte de la canonística y de la praxis curial ha tendido a reducir el munus a mero sinónimo de officium — aplanando su alcance teológico-sacramental en una dimensión puramente burocrático-funcional —, la doctrina más avisada advierte en el reflejo de la doctrina conciliar de los tria munera de Cristo, fundamento ontológico que precede y legitima el orden institucional.

La relevancia teórico-jurídica de esta dialéctica no ha permanecido confinada a las aulas académicas, sino que irrumpió en la historia reciente de la Iglesia a raíz de la renuncia al solio pontificio proclamada por Benedicto XVI en 2013. El inédito recurso al supuesto abstracto previsto por el canon 332 §2 del Código de Derecho Canónico obligó a canonistas y teólogos a enfrentarse con la aplicabilidad de la distinción entre munus y officium al primado petrino, suscitando delicadas cuestiones sobre la naturaleza sacramental o jurisdiccional del papado, la configurabilidad misma del emeritazgo y la solidez global de la arquitectura constitucional visible de la Iglesia. La presente contribución se propone analizar el desarrollo sistemático del oficio eclesiástico en las codificaciones latina y oriental, para después examinar los nudos interpretativos suscitados por la renuncia papal e identificar las lagunas dogmáticas que aún aguardan una plena positivización.

DEL OFFICIUM BENEFICIAL AL MUNUS CONCILIAR

El paso entre las distintas codificaciones muestra un cambio no solo en la ubicación formal de la institución, sino también en su sensibilidad eclesiológica. El Código Pío-Benedictino de 1917 situaba el oficio en el Libro II (de personis), dentro de la sección dedicada a los clérigos. Su estructura reflejaba la clásica dicotomía romanista del Digesto (officia publica / de iurisdictione), ligando estrechamente el oficio a la potestad de orden y de jurisdicción: el can. 145 §1 distinguía ya entre un sentido amplio — cualquier encargo espiritual — y un sentido estricto, es decir, el encargo estable que implica participación en la potestad.

El Concilio Vaticano II, con Presbyterorum Ordinis n. 20, anticipó la superación del sistema beneficial, definiendo el oficio de modo más amplio como “cualquier encargo conferido de modo estable, para ejercerlo con una finalidad espiritual”. El Código Juan-Pablino de 1983 y el CCEO de 1990 trasladaron después el tratamiento del oficio al Libro I, Normas generales: el can. 145 define el oficio como «quodlibet munus» — cualquier función o encargo — constituido de modo estable para una finalidad espiritual, fórmula recogida de manera casi especular por el can. 936 §1 CCEO para las Iglesias orientales.

MUNUS Y OFFICIUM: ¿SINÓNIMOS O REALIDADES DISTINTAS?

En el corazón del debate contemporáneo — reavivado también por la renuncia de Benedicto XVI — se halla el riesgo de un aplanamiento burocrático del término munus. Parte de la canonística y de la praxis curial tiende, en efecto, a tratar munus y officium como sinónimos perfectos: de este modo, el munus pierde su anclaje teológico y sacramental originario, quedando reducido a mera “función” o “encargo” en sentido exclusivamente jurídico-institucional.

Por el contrario, la doctrina más autorizada — como los estudios de Péter Erdő — recuerda que, aunque el munus indique generalmente un conjunto de derechos y deberes, una obra por realizar, el Concilio Vaticano II injertó en él una nueva noción teológica especial, vinculada a la triple función de Cristo — enseñar, santificar, gobernar — que precede y funda el orden institucional. El officium es, en todo caso, una especificación jurídica y normada (species) del género más amplio (genus) del munus.

Para evitar lecturas puramente positivistas o secularizadas del can. 145, la doctrina identifica dos vías interpretativas obligatorias, fundadas en los cánones 6 §2 (fidelidad a la tradición) y 17 (significado propio de las palabras en su contexto) del CIC de 1983. El derecho de la Iglesia, en otras palabras, no nace aislado, sino que se desarrolla por estratificaciones sucesivas: la Sagrada Escritura, primera fuente entre la Vetus Latina y la Vulgata; la Patrística, que traduce los símbolos bíblicos en la primera constitución eclesial; la Escolástica y la reforma gregoriana, que reelaboran los conceptos antiguos a través del método de las quaestiones y la asimilación de la ratio scripta del derecho romano; y por último Graciano, con la autonomización del derecho canónico respecto de la Sacra Pagina, hoy llamada — tras el Vaticano II — a reconvertirse en una estrecha interrelación con la eclesiología.

Como se expresa en la Constitución Sacrae disciplinae leges, el Código de 1983 debe entenderse como el esfuerzo por traducir la eclesiología conciliar a lenguaje canonístico. La Iglesia no puede escindirse en una “iglesia del derecho” y una “iglesia del Espíritu”: la agregación visible y jerárquica y la comunidad espiritual, el Cuerpo Místico, forman una única realidad compleja, de doble elemento humano y divino. La interpretación del ius vetus contenido en el can. 145 no puede, por tanto, prescindir de este contexto semántico: el oficio eclesiástico no es un mero trámite burocrático, sino la conformación jurídica de una realidad ministerial y espiritual.

LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI Y EL NUDO DEL MUNUS PETRINUM

La renuncia de Benedicto XVI, formalizada el 11 de febrero de 2013 y efectiva desde el 28 de febrero, representó un caso de estudio sin precedentes para el derecho canónico contemporáneo, suscitando un intensísimo debate teológico-jurídico centrado precisamente en la distinción — o superposición — entre munus (ser Papa) y officium (actuar como Papa) aplicada al primado petrino. El nudo de la cuestión reside en las precisas palabras latinas empleadas por Ratzinger en su Declaratio de renuncia:

«[…] bene conscius hoc munus secundum suam spiritualem essentiam non solum agendo et loquendo, sed non minus patiendo et orando exsequi debere […] declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri […] renuntiare ita ut a die 28 februarii 2013 […] sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet».

Poco antes, en el mismo texto, Benedicto XVI había afirmado que ya no tenía fuerzas para administrar el «munus petrinum». Ratzinger empleó, pues, munus para indicar la esencia espiritual del papado, pero renunció formalmente al ministerium, el ejercicio práctico ligado al officium. De esta distinción lingüística y conceptual se separaron dos corrientes interpretativas principales.

La primera, la escuela “sustancialista”, sostiene la distinción y la permanencia del munus: según esta lectura, el Papa habría escindido la dimensión ontológico-espiritual (munus) de la jurisdiccional-administrativa (officium o ministerium), atribuyendo al munus petrinum un carácter cuasi sacramental e indeleble, semejante al orden sagrado. Al renunciar solo al oficio, Benedicto XVI habría permanecido, en cierto modo, custodio del munus, lo cual justificaría el inédito título de “Papa emérito”, el mantenimiento de la sotana blanca y del nombre pontificio. El límite teológico de esta tesis es que arriesga desdoblar el papado, creando la anomalía de “dos Papas” — uno con el poder y otro con la esencia —, figura inconciliable con la constitución divina de la Iglesia, que prevé un solo Sucesor de Pedro.

La segunda, la escuela “institucionalista”, sostenida por la mayoría de los canonistas y constitucionalistas eclesiásticos en línea con el can. 332 §2, se sostiene en la indivisibilidad del primado: munus y officium serían teológica y jurídicamente indivisibles. A diferencia del episcopado — cuyo munus se recibe con la consagración sacramental y es indeleble —, el papado no es un grado del orden sagrado, sino un oficio eclesiástico de jurisdicción suprema: el Papa lo es desde el momento en que acepta la legítima elección. El munus petrino es el oficio mismo, con la consecuencia de que no es posible renunciar al officium reteniendo el munus: quien renuncia al papado pierde total e instantáneamente toda prerrogativa papal, volviendo a ser miembro del colegio episcopal, Obispo emérito de Roma.

Este debate ha demostrado empíricamente el riesgo inherente a ambos extremos: si el munus se reduce a mero sinónimo de officium, un “puesto de trabajo burocrático”, la renuncia se convierte en una banal jubilación administrativa; si, por el contrario, se exalta el munus separándolo del officium, se desliza hacia un misticismo jurídico peligroso para la unidad de la Iglesia. La síntesis más equilibrada, surgida precisamente para responder a las dudas posteriores a 2013, sugiere que en el Romano Pontífice munus y officium coinciden en el objeto pero no en la perspectiva: el munus expresa la raíz teológica y la misión espiritual recibida de Cristo; el officium es la vestidura jurídico-institucional que permite a dicha misión operar lícitamente en la historia. Renunciar al oficio significa, por necesidad intrínseca, deponer la totalidad del munus. El canon 332 §2 representa precisamente la norma cardinal que disciplina la institución de la renuncia al oficio de Romano Pontífice — una disposición de capital importancia en el derecho constitucional de la Iglesia, pues regula la interrupción voluntaria del supremo poder de gobierno. El texto latino oficial establece:

«Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quolibet acceptetur».

En la traducción española habitual: «Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie».

El canon identifica tres elementos fundamentales para la validez jurídica del acto. El primero es la libertad del acto (ut libere fiat): es el requisito sustancial más importante, y la renuncia debe ser fruto de una elección plenamente libre, consciente y espontánea del Papa. El acto sería jurídicamente nulo si fuese arrancado mediante dolo, violencia física o moral, o viciado por un temor grave injustamente infundido por terceros, en línea con los principios generales del canon 125; nadie — ni el Colegio Cardenalicio, ni un Concilio ecuménico, ni autoridad civil alguna — puede obligar al Papa a dimitir.

El segundo requisito es la debida manifestación (ut rite manifestetur): la renuncia es un acto jurídico formal que, dada su gravedad, debe exteriorizarse de modo claro, inequívoco y público. El Código no impone una forma escrita taxativa ni un ritual específico — no es obligatorio, por ejemplo, que se produzca ante los cardenales reunidos en consistorio, aunque Benedicto XVI eligiera precisamente esta modalidad —, pero exige que las modalidades de comunicación hagan cierta y verificable la intención del Pontífice más allá de toda duda histórica y documental: no puede ser una renuncia tácita, presunta o confiada en secreto.

El tercer elemento, y el más profundo en el plano eclesiológico, es la no necesidad de aceptación (non vero ut a quolibet acceptetur). Puesto que el Papa goza en la Iglesia de la potestad suprema, plena, inmediata y universal (can. 331) y no tiene superiores humanos en la Tierra — Prima Sedes a nemine iudicatur, can. 1404 —, nadie posee la autoridad jurídica para aceptar o rechazar su dimisión. La renuncia surte efecto inmediato, o en el momento exacto establecido por el Papa, como el diferimiento decidido por Ratzinger, por el solo hecho de haber sido libremente expresada, sin necesidad de ratificaciones o confirmaciones curiales o cardenalicias.

En estrecha conexión con este debate, es significativo advertir cómo el texto latino del canon utiliza la fórmula «muneri suo renuntiet» — renuncia a su munus — mientras que la traducción española corriente emplea el término “cargo” u “oficio”. Esta superposición textual confirma la orientación de la escuela institucionalista: en el derecho positivo de la Iglesia, cuando el Papa renuncia a su munus, está renunciando al oficio mismo del primado. La norma no prevé en modo alguno la posibilidad de escindir la esencia del ministerio petrino de su función de gobierno jerárquico.

EL PAPA EMÉRITO: UN VULNUS DOCTRINAL AÚN ABIERTO

La figura del “Papa emérito”, introducida de hecho por Benedicto XVI en 2013, abrió un verdadero vulnus doctrinal. A falta de una legislación previa, las decisiones concretas adoptadas por Ratzinger — el título de “Papa emérito”, la conservación del nombre pontificio, la sotana blanca, la residencia en el Vaticano — fueron ampliamente discutidas, y en los años siguientes la canonística planteó profundas objeciones y formuló precisas propuestas de regulación para evitar el riesgo de una “diarquía” aun meramente aparente.

Las reservas de la doctrina se han concentrado en tres aspectos visuales y nominales, considerados portadores de equívocos teológicos. Sobre el título de “Papa emérito”, numerosos constitucionalistas eclesiásticos — entre ellos el cardenal Walter Brandmüller y el canonista Gianfranco Ghirlanda, después creado cardenal — criticaron la conservación de la calificación de “Papa”: el emeritazgo es una institución aplicable a los obispos diocesanos (can. 402 §1), porque la consagración episcopal imprime un carácter sacramental indeleble, mientras que el papado no es un sacramento sino un oficio de jurisdicción; cesado el oficio, no se es ya Papa.

Sobre el uso de la sotana blanca, símbolo identitario de la suprema potestad del Romano Pontífice, el hecho de que el Pontífice dimisionario continuara usándola — aunque desprovista de esclavina y de faja — fue visto como un elemento de fuerte ambigüedad visual para los fieles, capaz de sugerir la persistencia de una dignidad paralela a la del Papa reinante.

Sobre la permanencia en el Vaticano, la elección del monasterio Mater Ecclesiae como residencia, situado precisamente dentro de los muros vaticanos, alimentó las críticas de quienes temían que el ex Pontífice pudiera convertirse, aun involuntariamente, en un polo de atracción para el disenso o en un centro de poder alternativo al de su sucesor. En síntesis, la crítica de fondo fue la de haber configurado el emeritazgo papal como una suerte de prolongación honorífica del primado, en lugar de un neto retorno al estado episcopal precedente.

Para colmar este vacío normativo, diversas comisiones de estudio y centros de investigación — entre ellos la iniciativa emprendida por el mundo académico a través del portal Ius Ecclesiae y varios proyectos de decretal pontificia — han elaborado propuestas para una futura ley especial sobre la Sede Romana vacante por renuncia. En el plano del estatuto jurídico y del título, la propuesta predominante es la de no mantener el título de Papa para el ex Pontífice, denominándolo “Obispo emérito de Roma” — título que refleja la eclesiología del Vaticano II, según la cual el primado deriva de ser titular de la cátedra romana —, o bien “Cardenal Obispo, ex Romano Pontífice”; algunos autores sugieren además que, en el momento de la renuncia, el ex Papa reasuma el estatuto de Cardenal, incorporado al orden de los Obispos pero sin derecho a voto en el Cónclave.

En el plano de los signos distintivos y de la heráldica, se propone la abolición de la sotana blanca en favor del hábito propio de los obispos o de los cardenales, el abandono del nombre pontificio en los documentos oficiales en favor del nombre de bautismo — por ejemplo, Cardenal Joseph Ratzinger —, y la modificación del escudo heráldico, con la eliminación de las llaves decusadas y de la tiara o mitra pontificia. En el plano de residencia y sustento, se propone que el Obispo emérito resida fuera del Vaticano y posiblemente fuera de Roma, y que su tratamiento económico y su seguridad personal se regulen mediante un fondo específico de la Santa Sede, equiparando sus derechos a los de un cardenal jubilado, pero con las debidas garantías institucionales.

El propio Papa Francisco, recientemente fallecido, aludió en diversas entrevistas a la necesidad de codificar esta figura de cara al futuro, declarando que, en caso de una eventual renuncia propia, habría elegido el título de “Obispo emérito de Roma” y habría establecido su residencia en una iglesia romana, como San Juan de Letrán, marcando una clara evolución respecto del precedente de 2013.    Tommaso Rizzo

HACIA UNA HERMENÉUTICA INTEGRADA

El análisis de la evolución dogmática del oficio eclesiástico y la severa prueba representada por la renuncia de Benedicto XVI permiten extraer algunas conclusiones sobre la configuración actual del derecho constitucional canónico. El debate canonístico posterior a 2013 ha corroborado la tesis institucionalista, según la cual, en el Romano Pontífice, el munus — entendido como esencia teológica de la misión petrina — y el officium — entendido como vestidura jurídica de la potestad suprema — resultan intrínsecamente inescindibles: admitir una escisión que permita retener el primero desprendiéndose del segundo comportaría una insostenible duplicación de la figura papal, inconciliable con el principio de unidad sacramental y jerárquica del Colegio episcopal.

La praxis del “Papa emérito”, aunque motivada por razones pastorales y personales dignas del máximo respeto, ha evidenciado la imposibilidad de aplicar tout court al papado la institución del emeritazgo válida para los obispos diocesanos: puesto que el primado no imprime un carácter sacramental ulterior respecto del episcopado, el cese del oficio extingue íntegramente el estatuto papal, imponiendo un riguroso retorno de iure al estado episcopal precedente. El canon 332 §2, aun fijando con precisión los requisitos de validez de la renuncia — libertad del acto y debida manifestación, excluyendo la necesidad de aceptación —, se revela insuficiente para disciplinar la fase sucesiva al acto. Se advierte, por tanto, la urgencia de una ley especial que colme la evidente laguna referida al estatuto del Pontífice dimisionario, definiendo su título, hábito, residencia y tratamiento jurídico, y que regule, de modo especular, el dramático supuesto de la sede permanentemente impedida por incapacidad total del Papa.

En último análisis, fiel al mandato de los cánones 6 §2 y 17 del CIC de 1983, la interpretación del derecho positivo de la Iglesia no puede ceder ni a estériles reduccionismos burocráticos de cuño positivista, ni a sugestiones místicas carentes de respaldo normativo. Solo mediante un esfuerzo doctrinal y legislativo capaz de traducir la eclesiología de comunión del Vaticano II en normas claras y coherentes podrá el ordenamiento canónico salvaguardar la estabilidad de la institución petrina, asegurando que la vigente societas perfecta sea siempre el reflejo especular del Cuerpo Místico de Cristo.

Velletri (Roma), 28 de julio de 2026

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Una estate al mare. Esterorità del sacro e sciatteria nei luoghi sacri

26 Luglio 2026/in Pastorale Liturgica/da Padre Simone

UNA ESTATE AL MARE. ESTERIORITÀ DEL SACRO E SCIATTERIA NEI LUOGHI SACRI

Non è un caso che la fede cattolica non abbia mai separato il segno dalla realtà che significa: è la logica stessa dell’Incarnazione, per cui il Verbo si è fatto carne visibile e tangibile, e dei sacramenti, in cui un gesto esteriore — l’acqua versata, il pane spezzato, l’olio steso — comunica realmente una grazia interiore.

— Attualità —

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AutoreSimone Pifizzi

Autore
Simone Pifizzi

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Cercherò di stemperare il caldo estivo che ci avvolge, in particolare in molte delle nostre città, con un racconto comico in apparenza, ma tragico nei concreti fatti che descrive. Un racconto che nella nostra redazione ha fatto ridere tutti i Padri redattori. Protagonista Padre Ariel e quattro signore ultracinquantenni, per così dire: audaci.

Archivio storico de L’Osservatore Romano, Città del Vaticano, 6 maggio 1967, l’attrice Claudia Cardinale saluta il Sommo Pontefice Paolo VI nel corso di un’udienza concessa agli artisti.

Nella zona d’Italia dove si trovava in quei giorni di agosto, la calura era tra le peggiori: il caldo umido. Non potendo reggere il colore nero a quelle temperature, indossava la talare bianca di lino. Il confratello parroco della zona gli aveva affidato la Santa Messa vespertina del sabato, alle ore 18, assicurandogli che a quell’ora il matrimonio in programma alle 16 sarebbe stato ampiamente concluso. In certe zone, educare il popolo di Dio pare sia però un gravame che vescovi e preti non ritengono opportuno assumersi: così, per ovviare al cronico problema dei ritardi delle spose, si è stabilito, a livello di Conferenza episcopale regionale, che di domenica non si celebrino matrimoni, per non interferire con le liturgie eucaristiche domenicali. Padre Ariel giunge mezz’ora prima della Santa Messa, verso le 17:30. La sposa, con circa un’ora e mezza di ritardo, era arrivata solo pochi minuti prima.

Entrando dal fondo della chiesa, nota quattro donne che avevano evidentemente scelto il proprio abbigliamento seguendo il criterio opposto a quello del buon senso: zeppe ai piedi che sembravano uscite da un provino comico trash di drag queen, spalle scoperte, minigonne che avrebbero sconsigliato persino a una ventenne, e un trucco pensato per la luce fioca di un night club, non per il sole di un pomeriggio d’agosto. Il problema non era l’età, né la forma fisica delle quattro donne — nessuno ha il dovere di somigliare a una modella — il problema era la scelta, deliberata e vistosa, di indossare ciò che meno le avrebbe aiutate: abiti pensati per esaltare forme armoniche a loro del tutto estranee. Non serviva, quindi, eleganza sofisticata, bastava solo un po’ di quel giudizio che si applica normalmente scegliendo cosa indossare per andare a un funerale piuttosto che in discoteca: un giudizio che, evidentemente, quel giorno, le quattro donne avevano completamente disertato.

Ammantandosi d’aria innocente, tipo pretino spaurito — mentre la statua della Vergine Maria, di lato nella cappella, conoscendo il soggetto, sembrava già sul punto di esplodere in pianto, ma non dal dolore bensì dalle risate — Padre Ariel dice: «Figliole, ma non si entra in chiesa in queste condizioni, suvvia!». Una delle quattro risponde con candido spirito provocatorio: «E perché, non le piace?». Il pretino spaurito da commedia d’avanspettacolo si dissolve nello spazio di pochi secondi, ed esce fuori il tosco-romano che tutti conosciamo: «Mia cara, non sono entrato in un seminario a 11 anni; prima di essere stato Agostino d’Ippona sono stato Aurelio di Tagaste, e nella mia vita ho visto molto di più, ma soprattutto molto di meglio».

Questo racconto, che tanto ci ha fatto ridere, ho voluto usarlo al di fuori del nostro ambito privato per introdurre un tema sul quale c’è poco da ridere: la mancanza di decoro all’interno delle nostre chiese, in tutti i periodi dell’anno, ma in particolare in quelli estivi.

L’esteriorità non è un guscio vuoto

Si tenta spesso di giustificare questa deriva dicendo che cambiano le mode e mutano i costumi sociali. È vero, indubbiamente: nell’Ottocento le donne indossavano gonne sino alle caviglie e si guardavano bene dallo scoprire le braccia oltre il gomito. Ma entrare in una chiesa, in zona di mare, con un pareo trasparente sopra un costume a due pezzi, non è un cambiamento di costumi sociali, è semplicemente un’assenza di rispetto per il luogo in cui si entra. Vale altrettanto per un uomo in canottiera sportiva e calzoncini da calcetto, tanto per chiarire che non stiamo certo a disquisire unicamente sulle donne, considerando che spesso, gli uomini, riescono a fare persino di peggio.

L’esteriorità, come taluni la chiamano con malcelato sprezzo, non è affatto qualcosa di fine a sé stesso, ma una forma visibile di rispetto per il sacro — un rispetto che non nasce da mere convenzioni formali, ma dalla sensibilità del fedele, o persino dal rispetto del non credente che, entrando a visitare un luogo sacro monumentale — che per lui nulla ha di sacro, ma è solo un luogo d’arte — si muove comunque con il riguardo dovuto a ciò in cui altri credono.

La fede cattolica, non a caso, non ha mai separato il segno dalla realtà che significa: è la logica stessa dell’Incarnazione, per cui il Verbo si è fatto carne visibile e tangibile, e dei sacramenti, in cui un gesto esteriore — l’acqua versata, il pane spezzato, l’olio steso — comunica realmente una grazia interiore. E chi disprezza l’esteriorità come irrilevante, in fondo disprezza, senza saperlo, la stessa logica sacramentale: come se il segno fosse un accessorio e non parte costitutiva di ciò che significa. Un corpo vestito, o svestito, in un luogo sacro, non è un dettaglio estetico neutro: è un segno, che comunica — volente o nolente chi lo indossa — o rispetto o indifferenza.

L’ipocrisia selettiva

Se poi si vuole parlare di cattivo gusto, ma soprattutto di ipocrisia, basterà ricordare le immagini rimaste incancellabili di quando l’Onorevole Laura Boldrini si presentò in udienza dal Sommo Pontefice Francesco in pantaloni e scarpe-ciabatta a infradito, recandosi poi, pochi giorni dopo, in visita alla moschea di Roma col velo in testa e la gonna fino alle caviglie.

Non serve altro commento: l’immagine parla da sola, e dice tutto quello che serve sapere su quanto, in certi ambienti, il rispetto formale venga concesso selettivamente, non in base a un principio coerente di riguardo per il sacro, ma in base a quale sacro, in quel momento, convenga di più rispettare agli occhi del mondo. Ancora oggi c’è chi si domanda perché l’allora Presidente della Camera fu ammessa in quel modo. Per comprenderlo bisogna tornare indietro al maggio 1967, quando la giovane e bellissima Claudia Cardinale, ricevuta da Paolo VI in un’udienza concessa agli artisti, si presentò in minigonna, secondo quanto scrissero in modo inesatto giornali di mezzo mondo, e che ancora oggi molti ripetono senza verificare. In realtà indossava un tailleur nero, con un velo di trina in testa, che lasciava scoperte le ginocchia: una gonna al ginocchio è cosa ben diversa da una minigonna. Il Sommo Pontefice la accolse con molta amabilità; al tempo stesso, però, chi di dovere fece scattare quelle tutele prudenziali che oggi appaiono quasi archeologia diplomatica, tanto sono carenti sia la prudenza sia chi dovrebbe esercitarla. Non esiste, infatti, alcuna fotografia storica dell’attrice ripresa per intero accanto al Pontefice, ma solo scatti a mezzo busto: fu l’ordine impartito ai fotografi accreditati, che si guardarono bene dal contravvenire. Nel caso dell’Onorevole in pantaloni e ciabatte infradito, questi stessi principi non furono adottati, non certo per colpa del Santo Padre Francesco, ma di chi avrebbe dovuto vigilare con quel garbo e quella diplomatica accortezza che, evidentemente, in Vaticano si sono nel frattempo un po’ appannati.

La resa educativa

Il problema non è correggere o educare il popolo di Dio, né pretendere dai non credenti — spesso molto più rispettosi dei cattolici praticanti — un minimo di riguardo per il luogo sacro. Si fa come per i matrimoni in alcune zone del Meridione d’Italia: si stabilisce che non vengano celebrati di domenica, evitando così il problema anziché educare a risolverlo. Allo stesso modo, anziché correggere, si finge semplicemente di non vedere ragazzine che entrano in chiesa a pancia scoperta, con il top attillato e pantaloncini che somigliano molto più a della biancheria intima che a un indumento.

Non occorre che siano gli altri a dichiararci non credibili, anche nella tutela e nel rispetto del sacro: perché ci pensiamo benissimo da soli a destituirci da noi stessi di credibilità.

Firenze, 26 luglio 2026

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Oltre la ferocia dei Gulag: attingere al mistero mariano con Florenskij – Beyond the ferocity of the gulags: drawing from the marian mystery with Florensky – Más allá de la ferocidad de los gulags: acercarse al misterio mariano con Florenskij

25 Luglio 2026/in Theologica/da Padre Gabriele

Italian, English, Español

OLTRE LA FEROCIA DEI GULAG: ATTINGERE AL MISTERO MARIANO CON FLORENSKIJ

In una stagione nella quale la fede è confusa col fideismo e la mariologia con la mariolatria che rincorre lo spirito emotivo, penso sia importante centrare un po’ questa riflessione a partire da autori dotati di grande profondità spirituale e teologica.   

— Theologica —

Autore:
Gabriele Giordano M. Scardocci, O.P.

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PDF articolo formato stampa – article print format – articulo en formato impreso

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Non sono molto esperto di teologia orientale, perché ho un’impostazione totalmente diversa, ma devo dire che le letture in passato dei padri come Giovanni Crisostomo, come i Cappadoci, sono state per me fonte di grande attenzione spirituale e di consolazione nei momenti di difficoltà.

Olio su tela: “I filosofi”, opera di Mikhail Nesterov raffigurante Pavel Florenskij e Sergej Bulgakov (Galleria Tretyakov, Mosca)

Penso alle meravigliose poesie di San Gregorio di Narek, in cui si riconosce continuamente peccatore. E chissà, forse un giorno, quando l’atmosfera geopolitica si sarà placata, potrò davvero visitare quei luoghi che furono la culla del cattolicesimo. Venendo però ad autori più recenti che mi sono capitati casualmente per le mani, trovo molto bello il testo La colonna e il fondamento della verità di Pavel Florenskij, che ha una pagina molto bella su Maria. Ma, innanzitutto, chi era questo autore?

Un teologo che ricercò la Verità di Cristo anche nei gulag

In sintesi, a partire da alcune ricerche che ho tenuto in rete e in alcuni testi, dirò che Pavel Aleksandrovič Florenskij nacque in Azerbaigian nel 1882. Dotato di un’intelligenza poliedrica, si laureò inizialmente in matematica all’Università di Mosca, avvertendo una profonda attrazione per le scienze esatte. Successivamente, scelse di dedicarsi agli studi teologici e filosofici, venendo ordinato sacerdote della Chiesa ortodossa russa nel 1911. Dopo la Rivoluzione d’Ottobre scelse coraggiosamente di rimanere in Russia per non abbandonare il suo gregge e la sua vocazione. Sottoposto a durissime persecuzioni da parte del regime sovietico, subì la prigionia e la deportazione nei campi di lavoro, fino a essere fucilato durante le purghe staliniane nel 1937.

Dal punto di vista della teologia cattolica, sebbene Florenskij sia un autore ortodosso, il suo pensiero offre stimoli formidabili, purché letti in armonia con la nostra Tradizione e il Magistero. Il cuore della sua riflessione si trova nel capolavoro La colonna e il fondamento della verità (il cui titolo è un chiaro riferimento a 1 Tm 3,15). In quest’opera, Florenskij propone una “teodicea ortodossa” che indaga il mistero della conoscenza teologica. Egli sostiene che la Verità (in russo Istina) non si raggiunge attraverso un razionalismo freddo e sistematico, ma possiede un carattere antinomico, che la ragione umana da sola percepisce come contraddittorio1. È solo l’esperienza viva dell’amore ecclesiale e dello Spirito che permette di superare queste antinomie.

Per Florenskij, l’oggetto della conoscenza può essere raggiunto solo se vi è amore verso di esso; amore, verità e bellezza costituiscono un unico principio vitale ed esperienziale2. Questo aspetto si sposa mirabilmente con la dottrina cattolica, che, come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica (cfr. n. 2500), riconosce che “la verità porta con sé la gioia e lo splendore della bellezza spirituale”, conducendoci verso il Creatore.

Umiltà ed intelletto

In una stagione nella quale la fede è confusa col fideismo e la mariologia con la mariolatria che rincorre lo spirito emotivo, penso sia importante centrare un po’ questa riflessione a partire da autori dotati di grande profondità spirituale e teologica.

«Il modello della purezza verginale è la Purissima e più che benedetta Madre del Signore, umile nella sua eterna purezza, pura nella sua immutabile umiltà. In lei, sposa dello Spirito Santo e da Lui eternamente purificata, sgorga la fonte viva dell’universale purezza, «sorgente eternamente sgorgante dell’intelletto». In lei zampilla l’acqua viva che placa ogni sete e spegne nell’anima il fuoco della geenna. Per questo la Chiesa la invoca con le parole: «Purificazione del mondo, Madre di Dio».3

In questo primo passaggio si dice una cosa fondamentale, cioè che Maria è immutabile nella sua umiltà, da cui sgorga la fonte viva, quella sorgente eternamente sgorgante dell’intelletto. Sappiamo, ed è un locus mariano tipico, che Maria è umile. Dunque è colei che accetta il progetto di Dio senza poterlo capire concretamente e nei minimi dettagli; questo ci è di esempio per tutti noi. Ma io credo che oggi sia umile anche per un’altra cosa, perché è legata a quella sfera dell’intelletto che Florenskij cita. Questa è l’era, l’era del post-Covid e del cambiamento d’epoca, in cui più facilmente ognuno costruisce la fede e la verità a piacimento. E il dato di realtà, e quindi anche il deposito della fede, sono poco più che accessori che si usano secondo godimento personale. Ecco allora, Florenskij ci ricorda che Maria non fa questo. Maria è colei che, al contrario, è umile anche nella sottomissione dell’intelletto. Quello che non capisce, e che magari continua a contemplare, che continua a pregare, che continua ad accogliere con fede, con un’intelligenza della fede, però allo stesso tempo non mette in discussione la fede, solo perché non viene confermata nelle sue convinzioni che nulla hanno a che vedere con la fede del Dio di Gesù Cristo, quel messia figlio tanto atteso.

Questo è un po’ una delle grandi hybris del nostro tempo. La costruzione di una fede relativista, come ci aveva già allarmato l’allora Cardinal Ratzinger, poi Papa Benedetto. Di contrasto, Maria ci è esempio di ancoraggio a una realtà della fede. La fede è questa, non si cambia nelle sue espressioni dottrinali, morali e poi nella pratica della carità. Perché questo non è un atto di umiltà, è un atto di superbia.

Trasmettere con autenticità il divino favore

C’è un secondo passaggio di quest’opera che ho trovato molto interessante, nel quale Florenskij scrive:

«Infatti è colei che disperde l’oscura accozzaglia delle nostre passioni e brame… la colonna di fuoco che ci preserva dalle tentazioni e dagli allettamenti del mondo… la colonna di fuoco che ci mostra il cammino della salvezza in mezzo alla tenebra del peccato… che ci libera dal fuoco delle passioni con la rugiada delle sue preghiere». Se il Signore è il capo della Chiesa, la mite Maria è «la trasmettitrice del divino favore», il vero cuore per mezzo del quale la Chiesa distribuisce ai suoi membri la vita, l’eternità e i doni dello Spirito, la vera «datrice di vita», la vera «fonte vivificante». Perché Maria è «la Signora tutta immacolata, la sola pura e benedetta… la piena di grazie… la sola colomba incorrotta e buona». Essa è il simbolo vivo e il principio del mondo che si purifica, la purificatrice; è il roveto ardente circondato dalle fiamme dello Spirito Santo, l’approvazione viva e anticipatrice dello Spirito sulla terra».4

In questo secondo passaggio Maria è presentata come colei che è mediatrice contro le passioni; quindi, potremmo dire, è mediatrice nel senso che prega per noi nei momenti di grande tensione, di grande ira, di grande paura. Durante il Covid quanti rosari sono stati detti e Maria è stata con noi, nel periodo della “paura nera”, come è stato chiamato dai sociologi. E al contempo, però, si dice che Maria è colei che trasmette il divino favore. Essendo lei incorrotta e buona, ecco colei che ci è di modello, quindi non solo come umiltà nell’accogliere la fede, ma anche di modello di colei che trasmette pienamente la fede. E che, trasmettendola realmente e nella sua pienezza, diviene colei che aiuta la purificazione del mondo e della società.

Questo passaggio della trasmissione ci chiede a tutti una revisione di vita, una riflessione nel senso: qual è il nostro essere trasmettitori di fede, coloro che sono della tradizione, ma quella tradizione vera? Abbiamo paura di dire quelle verità della fede, anche riguardo ad esempio alla morale sessuale, che risulta essere sorpassata? Oppure abbiamo paura anche solo di nominare Cristo, perché pensiamo che la laicità dello Stato ci imponga il silenzio? Ecco, questo non è essere veri trasmettitori. Ogni trasmettitore, come Maria, è colui che tende a chiedere la grazia per comunicare anche con passione, con devozione, con autenticità quella che è la bellezza della fede. E sarebbe anche strano se non fosse così. Ecco, Florenskij ci aiuta a pensare una cosa importante: che Maria è l’anticipatrice dello Spirito sulla terra. E quindi Maria è donna pneumatologica, donna ripiena di Spirito Santo che vuole che tutta la Chiesa, che tutti i credenti siano pieni di Spirito. Ecco allora, in questo tempo che vive ancora della luce ricevuta a Pentecoste, proviamo a prendere le parole del pensatore orientale in questo senso. Essere mariani vuol dire essere uomini dello Spirito e generatori di Spirito. Generatori di pace nel senso cristologico del termine. E quindi questa riflessione ci aiuti a essere davvero tutti un po’ più mariani. E pneumatologici.

Santa Maria Novella in Firenze, 25 luglio 2026

NOTE

1  Si veda l’introduzione a PAVEL ALEKSANDROVIČ FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della verità: saggio di teodicea ortodossa in dodici lettere, a cura di Natalino Valentini, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2010, pp. 15 e seguenti.

2  G. LORIZIO, Pavel Aleksandrovic Florenskij: un profilo del suo pensiero, «Dialegesthai», 5 (2003), ; R. FISICHELLA, Storia della Teologia – da Vitus Pichler a Henri de Lubac, vol. 3, EDB, Bologna, 2015, p. 587, qui.

3  P. FLORENSKIJ, La colonna e il fondamento della verità, Rusconi, Milano, 1974, p. 416.

4  Ibidem.

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BEYOND THE FEROCITY OF THE GULAGS: DRAWING FROM THE MARIAN MYSTERY WITH FLORENSKY

In an age in which faith is confused with fideism and Mariology with a form of Mariolatry that pursues emotionalism, I believe it is important to focus this reflection through authors endowed with profound spiritual and theological depth.

 

— Theologica —

Author:
Gabriele Giordano M. Scardocci, O.P.

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I am not particularly knowledgeable in Eastern theology, because my own formation is entirely different, but I must say that in the past the writings of Fathers such as John Chrysostom and the Cappadocians have been for me a source of profound spiritual attention and consolation in moments of difficulty. I also think of the wonderful poems of Saint Gregory of Narek, in which he continually acknowledges himself to be a sinner. And perhaps, one day, when the geopolitical atmosphere has calmed down, I shall truly be able to visit those places that were the cradle of Catholicism. Turning, however, to more recent authors who have come into my hands almost by chance, I find Pavel Florensky’s work The Pillar and Ground of the Truth a very beautiful book, one that contains a remarkable page on Mary. But, first of all, who was this author?

A theologian who sought the Truth of Christ even in the gulags

In summary, drawing upon various studies that I have consulted online and in several books, I would say that Pavel Aleksandrovich Florensky was born in Azerbaijan in 1882. Endowed with a remarkably versatile intellect, he initially graduated in Mathematics from the University of Moscow, feeling a profound attraction to the exact sciences. Subsequently, he chose to devote himself to theological and philosophical studies and was ordained a priest of the Russian Orthodox Church in 1911. After the October Revolution, he courageously chose to remain in Russia so as not to abandon his flock and his vocation. Subjected to severe persecution by the Soviet regime, he endured imprisonment and deportation to labour camps until he was finally executed during Stalin’s purges in 1937.

From the perspective of Catholic theology, although Florensky was an Orthodox author, his thought offers extraordinary insights, provided that it is read in harmony with our Tradition and the Magisterium. The heart of his reflection is found in his masterpiece The Pillar and Ground of the Truth (whose title is a clear reference to 1 Tim 3:15). In this work, Florensky proposes an “Orthodox theodicy” that investigates the mystery of theological knowledge. He maintains that Truth (in Russian, Istina) is not attained through a cold and systematic rationalism, but possesses an antinomic character that human reason alone perceives as contradictory1. Only the living experience of ecclesial love and of the Holy Spirit makes it possible to overcome these antinomies.

For Florensky, the object of knowledge can be attained only if there is love for it; love, truth and beauty constitute a single vital and experiential principle2. This aspect harmonises admirably with Catholic doctrine which, as the Catechism of the Catholic Church reminds us (n. 2500), recognises that “truth carries with it the joy and splendour of spiritual beauty”, leading us towards the Creator.

Humility and Intellect

In an age in which faith is confused with fideism and Mariology with a form of Mariolatry that pursues emotionalism, I believe it is important to focus this reflection through authors endowed with profound spiritual and theological depth.

«The model of virginal purity is the Most Pure and more than Blessed Mother of the Lord, humble in her eternal purity, pure in her immutable humility. In her, Bride of the Holy Spirit and eternally purified by Him, springs forth the living source of universal purity, the “ever-flowing fountain of intellect”. In her gushes the living water that quenches every thirst and extinguishes in the soul the fire of Gehenna. For this reason the Church invokes her with the words: “Purification of the world, Mother of God”».3

In this first passage, a fundamental truth is expressed, namely that Mary is immutable in her humility, from which flows the living source, that ever-flowing fountain of intellect. We know, and this is a classic Marian locus, that Mary is humble. She is therefore the one who accepts God’s plan without being able to understand it concretely and in all its details; this is an example for all of us. But I believe that today she is humble also for another reason, because it is linked to that sphere of intellect mentioned by Florensky. This is the age, the age of the post-Covid era and of epochal change, in which each person more easily constructs faith and truth according to personal preference. Reality itself, and therefore the deposit of faith, become little more than accessories to be used according to personal convenience. Florensky reminds us that Mary does not do this. On the contrary, Mary is humble also in the submission of her intellect. What she does not understand, and which she perhaps continues to contemplate, continues to pray over, continues to receive in faith with an intelligence of faith, she nevertheless does not call faith itself into question simply because it does not confirm her own convictions, convictions that have nothing to do with faith in the God of Jesus Christ, that long-awaited Messiah and Son.

This is, if we wish, one of the great forms of hybris of our time. The construction of a relativistic faith, against which Cardinal Ratzinger, later Pope Benedict, had already warned us. By contrast, Mary stands as an example of being anchored to the reality of faith. Faith is this; it is not altered in its doctrinal, moral expressions and then in the practice of charity. For this is not an act of humility, but an act of pride.

Transmitting the Divine Favour with Authenticity

There is a second passage in this work that I found very interesting, in which Florensky writes:

«For she is the one who disperses the dark confusion of our passions and desires… the pillar of fire that preserves us from the temptations and enticements of the world… the pillar of fire that shows us the path of salvation amid the darkness of sin… who delivers us from the fire of passions through the dew of her prayers». If the Lord is the Head of the Church, gentle Mary is «the transmitter of divine favour», the true heart through which the Church distributes to her members life, eternity and the gifts of the Spirit, the true «giver of life», the true «life-giving fountain». For Mary is «the all-immaculate Lady, the only pure and blessed one… full of grace… the only incorrupt and good dove». She is the living symbol and principle of a world being purified, the purifier; she is the burning bush surrounded by the flames of the Holy Spirit, the living and anticipatory manifestation of the Spirit upon the earth».4

In this second passage Mary is presented as the one who mediates against the passions; therefore, we might say that she is a mediatrix in the sense that she prays for us in moments of great tension, great anger and great fear. During the Covid period, how many Rosaries were prayed and Mary was with us in that period of “black fear”, as sociologists have called it. At the same time, however, it is said that Mary is the one who transmits divine favour. Being incorrupt and good, she is our model not only in humility in receiving the faith, but also as the one who fully transmits the faith. And by truly transmitting it in its fullness, she becomes the one who assists in the purification of the world and of society.

This passage on transmission calls all of us to an examination of life, to a reflection in this sense: what does it mean for us to be transmitters of the faith, guardians of Tradition, but of true Tradition? Are we afraid to proclaim those truths of the faith, for example concerning sexual morality, which are considered outdated? Or are we afraid even to mention Christ because we think that the secular nature of the State imposes silence upon us? This is not what it means to be true transmitters. Every transmitter, like Mary, is one who seeks the grace to communicate with passion, devotion and authenticity the beauty of the faith. Indeed, it would be strange if it were otherwise. Florensky helps us to reflect upon an important truth: that Mary is the forerunner of the Spirit upon the earth. Therefore Mary is a pneumatological woman, a woman filled with the Holy Spirit who desires that the whole Church, that all believers, may be filled with the Spirit. Therefore, in this time that still lives in the light received at Pentecost, let us receive the words of this Eastern thinker in this sense. To be Marian means to be men of the Spirit and generators of the Spirit. Generators of peace in the Christological sense of the term. May this reflection therefore help us all to become truly a little more Marian. And a little more pneumatological.

Santa Maria Novella in Florence, 25 July 2026

NOTES

1  See the introduction to PAVEL ALEKSANDROVIČ FLORENSKIJ, The Pillar and Ground of the Truth: An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters, edited by Natalino Valentini, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2010, pp. 15 ff.

2  G. LORIZIO, Pavel Aleksandrovic Florenskij: A Profile of His Thought, «Dialegesthai», 5 (2003), ; R. FISICHELLA, History of Theology – From Vitus Pichler to Henri de Lubac, vol. III, EDB, Bologna, 2015, p. 587, here.

3  P. FLORENSKIJ, The Pillar and Ground of the Truth, Rusconi, Milan, 1974, p. 416.

4  Ibid.

 

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MÁS ALLÁ DE LA FEROCIDAD DE LOS GULAGS: ACERCARSE AL MISTERIO MARIANO CON FLORENSKIJ

En una época en la que la fe se confunde con el fideísmo y la mariología con una mariolatría que persigue el espíritu emotivo, considero importante centrar esta reflexión a partir de autores dotados de una gran profundidad espiritual y teológica.

 

— Theologica —

Autor:
Gabriele Giordano M. Scardocci, O.P.

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No soy un gran conocedor de la teología oriental, porque mi formación es completamente distinta, pero debo decir que las lecturas que hice en el pasado de Padres como Juan Crisóstomo o los Capadocios han sido para mí fuente de profunda atención espiritual y de consuelo en los momentos de dificultad. Pienso también en los maravillosos poemas de San Gregorio de Narek, en los que se reconoce continuamente pecador. Y quién sabe, quizás algún día, cuando el clima geopolítico se haya serenado, podré realmente visitar aquellos lugares que fueron la cuna del catolicismo. Sin embargo, pasando a autores más recientes que llegaron a mis manos casi por casualidad, encuentro muy hermoso el libro La columna y el fundamento de la verdad de Pavel Florenskij, que contiene una página verdaderamente notable sobre María. Pero, ante todo, ¿quién era este autor?

Un teólogo que buscó la Verdad de Cristo incluso en los gulags

En síntesis, a partir de diversas investigaciones realizadas en internet y de algunos textos consultados, diré que Pavel Aleksándrovich Florenskij nació en Azerbaiyán en 1882. Dotado de una inteligencia extraordinariamente polifacética, se graduó inicialmente en Matemáticas en la Universidad de Moscú, sintiendo una profunda atracción por las ciencias exactas. Posteriormente decidió dedicarse a los estudios teológicos y filosóficos, siendo ordenado sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa en 1911. Después de la Revolución de Octubre eligió valientemente permanecer en Rusia para no abandonar a su rebaño ni a su vocación. Sometido a durísimas persecuciones por parte del régimen soviético, sufrió prisión y deportación a campos de trabajo hasta ser finalmente fusilado durante las purgas estalinistas de 1937.

Desde el punto de vista de la teología católica, aunque Florenskij sea un autor ortodoxo, su pensamiento ofrece estímulos extraordinarios, siempre que sea leído en armonía con nuestra Tradición y el Magisterio. El corazón de su reflexión se encuentra en su obra maestra La columna y el fundamento de la verdad (cuyo título constituye una clara referencia a 1 Tim 3,15). En esta obra, Florenskij propone una «teodicea ortodoxa» que investiga el misterio del conocimiento teológico. Sostiene que la Verdad (en ruso Istina) no se alcanza mediante un racionalismo frío y sistemático, sino que posee un carácter antinómico que la razón humana, por sí sola, percibe como contradictorio1. Sólo la experiencia viva del amor eclesial y del Espíritu permite superar estas antinomias.

Para Florenskij, el objeto del conocimiento sólo puede alcanzarse si existe amor hacia él; amor, verdad y belleza constituyen un único principio vital y experiencial2. Este aspecto armoniza admirablemente con la doctrina católica que, como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2500), reconoce que «la verdad lleva consigo la alegría y el esplendor de la belleza espiritual», conduciéndonos hacia el Creador.

Humildad e intelecto

En una época en la que la fe se confunde con el fideísmo y la mariología con una mariolatría que persigue el espíritu emotivo, considero importante centrar esta reflexión a partir de autores dotados de una gran profundidad espiritual y teológica.

«El modelo de la pureza virginal es la Purísima y más que Bendita Madre del Señor, humilde en su eterna pureza, pura en su inmutable humildad. En ella, Esposa del Espíritu Santo y eternamente purificada por Él, brota la fuente viva de la pureza universal, la “fuente eternamente manante del intelecto”. En ella mana el agua viva que sacia toda sed y apaga en el alma el fuego de la gehena. Por eso la Iglesia la invoca con estas palabras: “Purificación del mundo, Madre de Dios”».3

En este primer pasaje se afirma algo fundamental: que María es inmutable en su humildad, de la cual brota la fuente viva, esa fuente eternamente manante del intelecto. Sabemos, y éste es un clásico locus mariano, que María es humilde. Ella es quien acepta el proyecto de Dios sin poder comprenderlo concretamente y en todos sus detalles; en esto constituye un ejemplo para todos nosotros. Pero creo que hoy es humilde también por otra razón, porque está vinculada a esa esfera del intelecto que cita Florenskij. Ésta es la época, la época posterior al Covid y del cambio de época, en la que cada vez con mayor facilidad cada uno construye la fe y la verdad a su gusto. Y la realidad misma, y por tanto también el depósito de la fe, se convierten en poco más que accesorios utilizados según el gusto personal. Florenskij nos recuerda que María no hace esto. María es, por el contrario, humilde también en la sumisión de su intelecto. Aquello que no comprende, y que quizás continúa contemplando, continúa rezando y continúa acogiendo con fe, con una inteligencia de la fe, no la lleva sin embargo a poner en cuestión la fe misma sólo porque ésta no confirme sus propias convicciones, convicciones que nada tienen que ver con la fe en el Dios de Jesucristo, aquel Mesías e Hijo tan largamente esperado.

Ésta es, si se quiere, una de las grandes formas de hybris de nuestro tiempo. La construcción de una fe relativista contra la que ya nos había advertido el entonces Cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto. En contraste con ello, María es para nosotros ejemplo de arraigo en la realidad de la fe. La fe es ésta; no se modifica en sus expresiones doctrinales, morales y tampoco en la práctica de la caridad. Porque esto no es un acto de humildad, sino un acto de soberbia.

Transmitir con autenticidad el favor divino

Hay un segundo pasaje de esta obra que me ha parecido muy interesante, en el cual Florenskij escribe:

«Porque ella es quien dispersa la oscura confusión de nuestras pasiones y deseos… la columna de fuego que nos preserva de las tentaciones y seducciones del mundo… la columna de fuego que nos muestra el camino de la salvación en medio de las tinieblas del pecado… la que nos libera del fuego de las pasiones mediante el rocío de sus oraciones». Si el Señor es la Cabeza de la Iglesia, la dulce María es «la transmisora del favor divino», el verdadero corazón por medio del cual la Iglesia distribuye a sus miembros la vida, la eternidad y los dones del Espíritu, la verdadera «dadora de vida», la verdadera «fuente vivificante». Porque María es «la Señora toda inmaculada, la única pura y bendita… la llena de gracia… la única paloma incorrupta y buena». Ella es el símbolo vivo y el principio del mundo que se purifica, la purificadora; es la zarza ardiente rodeada por las llamas del Espíritu Santo, la manifestación viva y anticipadora del Espíritu sobre la tierra».4

En este segundo pasaje María es presentada como aquella que media contra las pasiones; por lo tanto, podríamos decir que es mediadora en el sentido de que reza por nosotros en los momentos de gran tensión, de gran ira y de gran miedo. Durante el Covid, ¡cuántos rosarios fueron rezados!, y María estuvo con nosotros en aquel período de «miedo negro», como lo han denominado algunos sociólogos. Y al mismo tiempo, sin embargo, se nos dice que María es quien transmite el favor divino. Siendo incorrupta y buena, es para nosotros modelo no sólo de humildad en la acogida de la fe, sino también modelo de quien transmite plenamente la fe. Y transmitiéndola verdaderamente en toda su plenitud, se convierte en quien ayuda a la purificación del mundo y de la sociedad.

Este pasaje sobre la transmisión nos invita a todos a una revisión de vida, a una reflexión en este sentido: ¿qué significa para nosotros ser transmisores de la fe, custodios de la Tradición, pero de la verdadera Tradición? ¿Tenemos miedo de proclamar aquellas verdades de la fe, por ejemplo las relativas a la moral sexual, que hoy son consideradas superadas? ¿O tenemos miedo incluso de nombrar a Cristo porque pensamos que la laicidad del Estado nos impone el silencio? Esto no es ser verdaderos transmisores. Todo transmisor, siguiendo el ejemplo de María, es alguien que pide la gracia de comunicar con pasión, devoción y autenticidad la belleza de la fe. Y sería extraño que no fuera así. Florenskij nos ayuda a comprender una verdad importante: que María es la anticipadora del Espíritu sobre la tierra. Por ello María es una mujer pneumatológica, una mujer llena del Espíritu Santo que desea que toda la Iglesia, que todos los creyentes, estén llenos del Espíritu. Así pues, en este tiempo que aún vive de la luz recibida en Pentecostés, recibamos las palabras de este pensador oriental en este sentido. Ser marianos significa ser hombres del Espíritu y generadores de Espíritu. Generadores de paz en el sentido cristológico del término. Que esta reflexión nos ayude, por tanto, a ser verdaderamente un poco más marianos. Y más pneumatológicos.

Santa Maria Novella en Florencia, 25 de julio de 2026

NOTAS

1  Véase la introducción a PAVEL ALEKSANDROVIČ FLORENSKIJ, La columna y el fundamento de la verdad: ensayo de teodicea ortodoxa en doce cartas, edición de Natalino Valentini, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2010, pp. 15 y siguientes.

2  G. LORIZIO, Pavel Aleksandrovic Florenskij: un perfil de su pensamiento, «Dialegesthai», 5 (2003), R. FISICHELLA, Historia de la Teología – de Vitus Pichler a Henri de Lubac, vol. III, EDB, Bolonia, 2015, p. 587 aqui.

3  P. FLORENSKIJ, La columna y el fundamento de la verdad, Rusconi, Milán, 1974, p. 416.

4  Ibíd.

 

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Prete non si diventa per «Basta che non pratichi il sesso»

23 Luglio 2026/in Attualità/da Padre Ariel

PRETE NON SI DIVENTA PER «BASTA CHE NON PRATICHI IL SESSO»

I. Un problema è stato posto nel modo sbagliato – II. Il prete ha una vita privata? – III. Il grande equivoco: «Basta che non pratichi» – IV. Il primo requisito non è la castità: continenza e identità non coincidono – V. Il Magistero non è un pregiudizio – VI. Escludere l’omosessuale è una tutela, non una condanna

— Attualità ecclesiale —

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Autore
Ariel S. Levi di Gualdo

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PDF  articolo formato stampa

 

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Da qualche anno è in atto un tentativo molto sottile e insidioso: introdurre nella Chiesa il cavallo di Troia arcobalenato. Non potendo demolire apertamente duemila anni di dottrina e disciplina ecclesiale, si cerca di cambiare il significato delle parole, alterare progressivamente i criteri del discernimento vocazionale e presentare come conquista di civiltà ciò che in realtà svuota dall’interno la natura del sacerdozio ministeriale. I mutamenti più radicali non passano quasi mai per rivoluzioni violente, ma per il lento slittamento del linguaggio.

A questa operazione partecipano da anni gruppi organizzati, sostenuti da una fetta di clero mal formato, incapace di distinguere tra antropologia cristiana, psicologia e rivendicazione ideologica, ignaro che la missione di Cristo alla Chiesa è accogliere il peccatore (cfr. Lc 15, 4-7) e respingere il peccato, non certo l’inverso (cfr. Lc 15, 8-10). Blog sedicenti cattolici liquidano però con disinvoltura come “omofobia” norme che il Magistero ha formulato e ribadito da oltre vent’anni per il discernimento dei candidati al sacerdozio, incuranti che il problema non è se un uomo provi attrazione per persone dello stesso sesso o del sesso opposto, né se esistano omosessuali capaci di vivere castamente: su questo la Chiesa non ha mai nutrito dubbi, la dignità della persona deriva dall’essere creata a immagine di Dio (cfr. Gen 1,27; Catechismo, n. 2358) e non dalle inclinazioni affettive. Il problema è un altro: può un articolo liquidare come pregiudizio una disciplina che il Magistero stabilisce da vent’anni? Può ridurre l’idoneità al sacerdozio alla sola continenza fisica, ignorando totalmente l’aspetto psicologico? Può sostenere che l’orientamento sia irrilevante quando il Magistero afferma l’esatto contrario per le tendenze omosessuali profondamente radicate? (cfr. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 2016)

Da qui bisogna partire, non per giudicare la dignità delle persone, ma per riportare la discussione sul suo terreno autentico: il diritto-dovere della Chiesa di discernere chi ammettere al sacerdozio, che non è un diritto soggettivo rivendicabile da chiunque, ma una vocazione che la Chiesa deve riconoscere, verificare e, quando necessario, respingere per il bene della persona e della Chiesa stessa.

I. Un problema è stato posto nel modo sbagliato

L’articolo pubblicato pochi giorni fa sul blog Silere non possum sotto il titolo: Il vergognoso piano di Notre Dame per controllare le coscienze dei seminaristi (18.07.2026) affronta di per se un tema che merita di essere discusso: il discernimento vocazionale dei candidati con tendenze omosessuali. Il problema non è che se ne parli, ma come il discorso viene impostato fin dalle premesse, perché se queste sono errate, anche conclusioni formulate con apparente coerenza lo saranno, o come ammonisce un apologo erroneamente attribuito a Duns Scoto, ma in verità di un autore ignoto della scolastica medioevale: «Ex falsis praemissis sequitur quidlibet — da premesse false può seguire qualunque cosa». Un principio elementare che oggi, sostituita la logica con l’emozione soggettiva, sembra proprio caduto in disuso.

Sorvolando sul fatto che per loro stile consolidato anche questo articolo è firmato con le iniziali di due anonimi, passiamo invece alla tesi da loro sostenuta:

«L’orientamento di un individuo non dovrebbe essere né un problema né, tanto meno, una questione per chi detiene l’autorità».

Da qui prende vita la critica alla disciplina della Chiesa come diffidenza anacronistica verso gli omosessuali, tramite un ragionamento tutto emotivo e per niente scientifico che sbaglia direzione fin dall’inizio: in discussione, infatti, non è se una persona omosessuale abbia pari dignità — su questo la Chiesa non transige — né se possa vivere castamente. Pensare che la continenza sia impossibile agli omosessuali e naturale solo agli eterosessuali sarebbe irreale, oltre che offensivo. La vera domanda che l’articolo rimuove quasi del tutto è un’altra: chi stabilisce i criteri di ammissione al sacerdozio? Il candidato che rivendica un diritto, o la Chiesa che esercita il dovere, espressamente ricevuto da Cristo, di discernere chi ammettere agli Ordini sacri?

Certe psicologie sono molto suscettibili e per questo intolleranti alle legittime critiche, che denunciano prontamente quali elementi lesivi e persecutori, sino a ricorrere a categorie giuridiche inopportune, come l’uso improprio del concetto di “omofobia”, che nel nostro ordinamento italiano non costituisce figura di reato, non essendo necessario invocare per gli omosessuali lo status di “specie protetta” riservato da leggi specifiche a ben altre categorie vulnerabili (cfr. Legge 25 giugno 1993, n. 205, c.d. “legge Mancino”). Posto poi che sotto certi aspetti ogni persona umana può essere vulnerabile, da sempre, se a un omosessuale fosse usata violenza in quanto omosessuale, qualsiasi tribunale propende ad applicare il principio dell’aggravante, senza bisogno alcuno di leggi specifiche a protezione della “categoria omosessuali”.

L’articolista presuppone, invece, che ogni persona abbia un diritto naturale ad accedere a qualsiasi ufficio e che ogni limitazione sia ingiusta: se ciò fosse vero, potrei rivendicare il diritto a diventare presidente della Corte costituzionale e denunciare discriminazione se mi fosse negato, o denunciare per discriminazione di genere chi osasse impedirmi di partecipare, alle soglie dei 63 anni, alle finali per l’assegnazione del premio di Miss Italia. È una logica che può avere senso nell’ambito dei diritti civili, ma è del tutto estranea alla teologia cattolica del ministero ordinato. Il sacerdozio non è un diritto soggettivo e nessuno può rivendicare davanti alla Chiesa il diritto di essere ordinato. L’ordinazione non riconosce una pretesa individuale, ma è l’esito di un discernimento ecclesiale sull’idoneità del candidato. Ridurre tutto alla domanda «vive castamente oppure no?» significa fraintendere il criterio stesso con cui la Chiesa ha sempre esaminato in modo prudenziale le vocazioni.

II. Il prete ha una vita privata?

Per capire perché la Chiesa abbia elaborato questi criteri, occorre anzitutto capire che il sacerdozio: non è un mestiere ecclesiastico, ma una configurazione sacramentale a Cristo. Il presbitero non riceve solo competenze, ma una precisa identità strutturata su un nuovo carattere che investe tutta la persona. Quando il vescovo consacra un presbitero gli dice: «Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore». Come si può pensare di separare questa dimensione ontologica totalizzante — «Tu sei sacerdote in eterno» (Sal 110,4; Eb 5,6) — in una sfera pubblica e una privata?

Da anni questo blog sostiene che tendenze e vita sessuale del prete apparterrebbero alla sua sfera privata — ignorando che nessuno considererebbe normale un sacerdote la cui vita privata fosse sistematicamente incompatibile con ciò che rappresenta pubblicamente, lo afferma senza tema di smentita il suo stesso ideatore, Marco Perfetti, noto anche come “Felipe”:

«[…] Silere non possum ha fatto in questo una battaglia dicendo che il sacerdote nella propria vita privata è libero di fare ciò che vuole e non può interferire nella vita privata del prete né il vescovo né appunto questo chiacchiericcio da salotto che ormai ha veramente stufato» (cfr. Silere non possum: a colloqui con Felipe Perfetti, YouTube, 8 settembre 2023, minuto 11:38, video qui)

Sono affermazioni che si commentano da se stesse. Il ministero ordinato esige una profonda unità tra identità personale e testimonianza pubblica: il prete è ontologicamente tale in modo totalizzante, senza alcuna separazione tra pubblico e privato. O qualcuno forse, dinanzi a un prete che mancasse ai fondamenti della carità, sarebbe disposto ad affermare che si tratta della sua vita privata?

È proprio questa concezione del sacerdozio che resta sullo sfondo nell’articolo in questione che riduce il rapporto tra sacerdozio e sessualità alla sola osservanza della continenza, come se la prudente verifica vocazionale fosse un’analisi del comportamento morale, mentre il discernimento ecclesiale riguarda la persona nella sua globalità, la sua maturità umana, spirituale ed ecclesiale, la sua capacità di incarnare la forma di vita a cui il ministero ordinato la chiama. Trasformare la discussione nell’alternativa “discriminazione o castità” è fuorviante: tra questi due estremi si colloca una valutazione più ampia e articolata, che la Chiesa conduce sulla persona nella sua interezza. La Chiesa non giudica il valore delle persone, ma l’idoneità di un candidato a ricevere il Sacramento dell’Ordine. Sono due giudizi diversi: affermare che una persona possiede immensa dignità davanti a Dio non significa che sia idonea a qualsiasi ministero; riconoscere che un uomo viva sinceramente la castità non implica che possieda tutti i requisiti per il sacerdozio.

III. Il grande equivoco: «Basta che non pratichi»

L’articolo si fonda su un presupposto solo apparentemente ragionevole: se un candidato vive castamente, perché l’orientamento dovrebbe contare? E qui nasce l’equivoco, grande e pericoloso: l’intero giudizio viene ridotto a una sola dimensione, il comportamento sessuale. Come se tutto si condensasse in una domanda elementare: «ha rapporti sessuali oppure no?». Un Vescovo che ammette un candidato agli Ordini non verifica solo la disciplina morale: valuta la fede, l’equilibrio umano, la maturità affettiva, la libertà interiore, la capacità relazionale, il senso ecclesiale, l’attitudine pastorale. Ridurre tutto alla continenza trasforma il sacerdozio in una questione notarile — basta rispettare la norma — ma la vocazione non è mai stata concepita così.

Il celibato stesso non è semplice astinenza: è una forma di donazione. Il sacerdote non rinuncia al matrimonio perché sia un bene minore, ma perché è un bene così grande da poter essere lasciato solo in vista di un bene più alto: la dedizione totale a Cristo e alla Chiesa. Ciò presuppone una precisa antropologia, un preciso modo di vivere la propria identità: la domanda decisiva non è quindi «vive castamente?» ma quale uomo la Chiesa ritiene chiamato a incarnare sacramentalmente l’immagine di Cristo Sposo. È un piano diverso da quello sociologico della discriminazione: è quello della sacramentalità e dell’antropologia cristiana.

IV. Il primo requisito non è la castità: continenza e identità non coincidono

Il primo requisito, dunque, non è la castità: è l’uomo inteso come persona nella sua intima identità umana, la sua maturità affettiva, la sua capacità di assumere quella forma di vita. Il celibato sacerdotale non cancella la dimensione sponsale dell’uomo, la orienta in modo nuovo: il sacerdote rinuncia alla sposa concreta perché la sua esistenza rende sacramentalmente presente il rapporto sponsale di Cristo con la Chiesa (cfr. Ef 5, 25-32) una categoria che attraversa tutta la Scrittura, dai profeti all’Apocalisse, non un’immagine ornamentale (cfr. Giovanni Paolo II, Pastores Dabo Vobis, n. 22).

La continenza è una condizione necessaria, ma non è mai una condizione sufficiente. È qui che l’articolo in questione opera la sua semplificazione: se un uomo vive castamente, osserva il celibato ed è capace di esercitare il ministero, perché l’orientamento dovrebbe contare? Si tratta di una conclusione che discende dalla premessa sbagliata: ridurre tutto alla continenza. La Chiesa non ha mai ragionato così: i documenti del Magistero non dicono che le persone con tendenze omosessuali radicate siano incapaci di castità, né che siano meno amate da Dio, semmai può avvenire spesso l’esatto contrario, perché nel severo monito di Gesù: «I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio» (Mt 21, 31), sono racchiuse numerose categorie di persone, inclusi gli omosessuali. La Chiesa valuta la struttura complessiva della personalità, non solo la condotta, posto che tutti siamo peccatori chiamati alla santità. Vi sono uomini di profonda fede privi dell’equilibrio per il ministero pastorale, o della libertà interiore richiesta: nessuno interpreta queste valutazioni come negazione della dignità personale. Perché dovrebbe cambiare quando il discernimento riguarda l’orientamento omosessuale? Perché si continua a confondere la persona con l’idoneità al ministero. La Chiesa non dice che si vale meno: dice che non ogni persona è chiamata a ogni ministero e che non tutti sono idonei ad esercitarlo.

V. Il Magistero non è un pregiudizio

I documenti del Magistero vengono spesso presentati come espressione di una sensibilità culturale superata, destinata a cadere con l’evoluzione della società. È una lettura ingiusta ai testi già richiamati: l’Istruzione del 2005, la Ratio Fundamentalis del 2016 e gli interventi successivi del Dicastero competente non trattano la questione come un problema morale isolato, la collocano nel criterio complessivo dell’idoneità. Non introducono una nuova antropologia: applicano principi sempre appartenuti alla concezione cattolica del ministero. Questi documenti si possono discutere — farlo è legittimo lavoro teologico — ma trasformare ogni dissenso in denuncia di pregiudizio, come se la Chiesa avesse elaborato questi criteri per escludere categorie di persone, attribuisce al Magistero intenzioni che suoi testi non manifestano.

VI. Escludere l’omosessuale è una tutela, non una condanna

A questo punto il ragionamento richiede un passaggio ulteriore, che l’articolo in questione non affronta mai: la differenza tra la continenza vissuta da un candidato eterosessuale e quella vissuta da un candidato con tendenze omosessuali profondamente radicate non riguarda il grado di virtù richiesto — è identico per entrambi — ma la natura di ciò a cui si rinuncia. Il celibato eterosessuale rinuncia a un bene pienamente coerente con l’antropologia sponsale su cui la Chiesa fonda il sacerdozio: la castità del prete celibe resta comunque orientata, nella sua struttura affettiva di fondo, verso quella stessa figura — l’uomo sposo — che il ministero è chiamato a rappresentare sacramentalmente. Al candidato con tendenze omosessuali profondamente radicate la Chiesa chiede invece qualcosa di diverso nella sostanza, non solo nel grado: non la sola rinuncia all’atto, ma la rinuncia a vivere apertamente, nella comunità in cui è chiamato a esercitare un ministero pubblico, un elemento della propria identità affettiva, con il rischio concreto di una vita sdoppiata tra ciò che si è e ciò che si rappresenta. O detta in termini chiari e senza pena di equivoco: all’interno del clero cattolico, il soggetto con tendenze omosessuali non potrebbe mai essere se stesso, finendo per questo costretto a vivere una vita di finzione, o peggio quella vita che taluni, in modo pericolosamente erroneo, pretenderebbero di relegare in quella «sfera della vita privata» sulla quale «nessuno ha il diritto di sindacare», come da anni afferma il Perfetti in articoli e pubblici video.

Questo non è un giudizio sulla dignità della persona, né un’affermazione che l’omosessuale sia meno capace di castità: è un giudizio sull’idoneità a una forma di vita specifica, che esige quella stessa unità tra identità personale e testimonianza pubblica di cui abbiamo già parlato a proposito del celibato come donazione, non come privazione. Riconoscere questa difficoltà strutturale prima dell’ordinazione, piuttosto che scoprirla dopo — quando le conseguenze ricadono sulla persona, sulla comunità e sulla Chiesa stessa — non è una discriminazione, ma l’esatto contrario: la forma più elementare di cura pastorale che risparmia a un uomo l’esperienza di una doppia vita che la Chiesa, per prima, ha il dovere di non fargli intraprendere e vivere.

Conclusione

Il problema non è se una persona con tendenze omosessuali radicate sia degna dell’amore di Dio o capace di vivere autenticamente la fede: la risposta della Chiesa in tal senso è chiara. La questione è un’altra: la Chiesa possiede il diritto e il dovere di stabilire i criteri per discernere le vocazioni? Se la risposta è negativa, ogni esclusione da un ministero è discriminazione, se invece è affermativa, il discernimento vocazionale appartiene alla responsabilità della Chiesa e non si riduce alla verifica della condotta legata alla sola morale sessuale.

È su questo punto che si concentra il nostro dissenso rispetto alle affermazioni pericolose, sul piano dottrinale e giuridico di Silere non possum, unite al suo tentativo, portato avanti da anni, di sdoganare la pratica dell’omosessualità all’interno del clero. Il tutto non per negare la dignità di alcuno, né per alimentare sterili contrapposizioni ideologiche, ma perché la domanda iniziale è stata formulata nel modo sbagliato. Il sacerdozio ministeriale non è una professione, non è un incarico rivendicabile, non è un diritto soggettivo. È una vocazione che la Chiesa valuta secondo criteri che non riceve dal consenso sociale del momento, ma dalla propria comprensione del ministero apostolico e della missione ricevuta da Cristo. Quando la Chiesa esercita questo giudizio compie uno degli atti più delicati e responsabili della propria missione: custodire l’identità del sacerdozio ministeriale per il bene dell’intero Popolo di Dio. Per questo motivo il cavallo di Troia arcobalenato non può fare trionfale ingresso all’interno del clero: per tutelare gli omosessuali per primi da una vita di nascondimento e di doppiezza all’ombra delle sacrestie.

Dall’Isola di Patmos, 23 luglio 2026

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I nostri precedenti articoli (2023-2026):

 

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Silere non possum, il quotidiano internazionale con l’officina incorporata all’attacco del direttore dei Media Vaticani

20 Luglio 2026/in Redazione/da Redazione

SILERE NON POSSUM, IL QUOTIDIANO INTERNAZIONALE CON L’OFFICINA INCORPORATA ALL’ATTACCO DEL DIRETTORE DEI MEDIA VATICANI

A questo mondo esistono persone che vedendo un’automobile ferma al semaforo rosso, scrivono un articolo annunciando il fallimento della casa automobilistica. Quando poi il semaforo diventa verde e l’automobile riparte, non correggono l’articolo: fingono semplicemente di non aver visto il verde e passano con disinvoltura allo scoop successivo, naturalmente firmato dal solito anonimo.

Autore
Redazione de L’Isola di Patmos 

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L’ideatore del blog Silere non possum, instancabile cacciatore di retroscena da lavanderia vaticana, è lontano dal possedere anche un pallido riflesso del talento di Roberto D’Agostino, a confronto del quale non ha neppure iniziato il primo giorno di tirocinio per il gossip serio, che è roba da professionisti di talento, stile Dagospia. Malgrado ciò, il blog ha cambiato pelle, trasformandosi — nientemeno! — in un Quotidiano Internazionale Indipendente. La sua redazione, facente capo a una società editoriale costituita mediante e-Residency in Estonia nel marzo 2026, ha sede alla periferia di Tallinn, in una zona industriale, presso un’autofficina dove si effettuano revisioni di autoveicoli.

Tale soluzione presenta vantaggi che consentono a questo prestigioso quotidiano internazionale di evitare l’iscrizione nel Registro della stampa previsto dall’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Il “direttore responsabile” è il Sig. Marco Perfetti, che, per ovviare le disposizioni della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, che disciplina l’ordinamento della professione giornalistica e prevede l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti per il suo esercizio, si dichiara iscritto al Presseclub Concordia di Vienna. Che equivale a un iscritto al Club Amatori della Medicina del Principato di Andorra che pensi di poter esercitare la professione medica in Italia esibendo la tessera della Libera Associazione Medici in Pensione della Repubblica di San Marino e dichiarando di avere domicilio e sede legale in Mongolia. Tal è il personaggio, cui va comunque la nostra gratitudine, perché le risate che ci ha regalato nel tentativo di essere preso sul serio resteranno memorabili in saecula saeculorum.

Oggi, questo Quotidiano Internazionale Indipendente con sede redazionale presso un’officina estone per le revisioni degli autoveicoli pubblica un articolo, firmato da uno dei vari anonimi che comporrebbero lo staff editoriale, annunciando che il documentario dei Media Vaticani Leone a Roma è stato bloccato da YouTube per violazione del copyright: «I doppi standard del copyright di Tornielli: la Rai ritira il documentario di Vatican News» (cfr. qui).

Temiamo che nell’officina estone le pompe siano andate in tilt. Diversamente, non si spiega come un blocco algoritmico, durato il tempo necessario a verificare alcune autorizzazioni, sia riuscito a gonfiarsi fino a diventare il caso del giorno annunciato dal prestigioso quotidiano Internazionale Indipendente. In realtà, come chiunque può verificare collegandosi al sito dei Media Vaticani, il documentario è perfettamente disponibile e visibile.

Il documentario è stato effettivamente bloccato per breve tempo a causa di un conflitto algoritmico della piattaforma. Il Dicastero disponeva di tutte le autorizzazioni e delle relative liberatorie, tanto che il contenuto è stato rapidamente ripristinato. Ovviamente nessuno pretende che un prestigioso quotidiano internazionale indipendente sappia distinguere un blocco automatico di piattaforma da una violazione accertata del diritto d’autore. Prima però di mettere sotto accusa il Direttore Editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, sarebbe stato opportuno attendere almeno il tempo necessario perché l’algoritmo completasse il proprio lavoro.

A questo mondo esistono persone che vedendo un’automobile ferma al semaforo rosso, scrivono un articolo annunciando il fallimento della casa automobilistica. Quando poi il semaforo diventa verde e l’automobile riparte, non correggono l’articolo: fingono semplicemente di non aver visto il verde e passano con disinvoltura allo scoop successivo, naturalmente firmato dal solito anonimo.

Se necessario, siamo persino disposti a promuovere una raccolta fondi per riparare la pompa dell’autofficina estone che ospita la redazione del prestigioso quotidiano internazionale indipendente, così da restituire piena efficienza all’impianto. Non tanto per il bene della redazione, quanto per il gaudio dei pneumatici balcanici. Nel frattempo, l’ufficio della Rai ha emanato questo comunicato:

Dall’Isola di Patmos, 20 luglio 2026

 

 

 

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https://i0.wp.com/isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/faviconbianco150.jpg?fit=150%2C150&ssl=1 150 150 Redazione https://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/logo724c.png Redazione2026-07-20 22:12:422026-07-27 08:05:32Silere non possum, il quotidiano internazionale con l’officina incorporata all’attacco del direttore dei Media Vaticani

Quando il tempo diventa un problema. Le indagini preliminari nell’ordinamento penale dello Stato della Città del Vaticano – When time becomes a problem. Preliminary investigations in the criminal justice system of the Vatican City State – Cuando el tiempo se convierte en un problema. Las investigaciones preliminares en el ordenamiento penal del Estado de la Ciudad del Vaticano

15 Luglio 2026/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

Italian, english, español

 

QUANDO IL TEMPO DIVENTA UN PROBLEMA. LE INDAGINI PRELIMINARI NELL’ORDINAMENTO PENALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Un ordinamento chiamato a essere punto di riferimento morale nel costante richiamo alla tutela della persona deve poter garantire che quei medesimi principi trovino piena e concreta applicazione anche al proprio interno.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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PDF articolo formato stampa – article print format – articulo en formato impreso

 

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Fra le numerose riforme che hanno interessato negli ultimi anni l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, un tema continua a ricevere scarsa attenzione: la durata delle indagini preliminari.

Negli ordinamenti processuali contemporanei il legislatore è chiamato a conciliare due esigenze fondamentali: consentire all’autorità giudiziaria il tempo necessario per accertare i fatti e impedire che una persona rimanga sottoposta a indagini per un tempo indefinito. Non si tratta di un mero problema organizzativo, ma di una questione che incide sull’equilibrio tra l’interesse pubblico alla repressione dei reati e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

Nello Stato della Città del Vaticano il processo penale continua a essere disciplinato, nelle sue linee fondamentali, dal Codice di procedura penale italiano promulgato con Regio Decreto 27 febbraio 1913, n. 127, recepito in quell’ordinamento con la costituzione dello Stato nel 1929 e successivamente modificato dalla Legge n. IX dell’11 luglio 2013, senza tuttavia essere sostituito da un nuovo codice di procedura penale. Si tratta di un sistema nel quale le indagini sono affidate prevalentemente all’autorità giudiziaria, mentre la difesa può intervenire solo in una fase successiva del procedimento, secondo un’impostazione diversa da quella dei moderni processi fondati sul contraddittorio tra accusa e difesa sin dall’avvio della fase processuale.

Un simile vuoto normativo risulta ancor più significativo se si considera che l’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano non conosce un organo dotato di funzioni assimilabili a quelle di una Corte costituzionale, cui possa essere demandato il sindacato sulla conformità delle norme processuali ai principi fondamentali dell’ordinamento e alla tutela dei diritti della persona. Non si tratta, tuttavia, di una lacuna dell’assetto giuridico vaticano, bensì di una conseguenza coerente della sua peculiare struttura istituzionale, nella quale il Romano Pontefice, in quanto Sovrano dello Stato e Supremo Legislatore, ai sensi dell’art. 1 della Legge fondamentale della Città del Vaticano del 13 maggio 2023 esercita la pienezza della potestà di governo, comprendente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In un simile sistema non è configurabile un organo chiamato a sindacare la legittimità degli atti del Supremo Legislatore, come avviene negli ordinamenti costituzionali fondati sul principio della separazione dei poteri.

La mancanza di una norma sulla durata delle indagini preliminari è dunque destinata a produrre due ordini di conseguenze: la prima riguarda direttamente la posizione del soggetto sottoposto a indagini. In assenza di un termine entro il quale l’autorità giudiziaria sia chiamata a esercitare l’azione penale oppure a chiedere l’archiviazione, il procedimento potrebbe protrarsi per un tempo indeterminato, col permanere di eventuali provvedimenti restrittivi già adottati — quali sequestri, sospensione della corresponsione di stipendi, pensioni o altri benefici, ovvero ulteriori misure incidenti sulla sfera giuridica dell’interessato — senza che questo possa esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel contraddittorio processuale, che trova la sua naturale sede nel giudizio. La seconda conseguenza investe invece la credibilità stessa dell’ordinamento vaticano: la Santa Sede ha sempre autorevolmente richiamato nelle sedi internazionali la centralità della dignità della persona, del giusto processo e della tutela dei diritti fondamentali. Per questo motivo, il progressivo adeguamento della disciplina processuale a tali principi non rappresenta soltanto un’esigenza di tecnica legislativa, ma anche un’esigenza di coerenza istituzionale.

Un ordinamento chiamato a essere punto di riferimento morale nel costante richiamo alla tutela della persona, non dovrebbe forse garantire che quei medesimi principi trovino piena e concreta applicazione anche al proprio interno?

Velletri di Roma, 15 luglio 2026

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WHEN TIME BECOMES A PROBLEM. PRELIMINARY INVESTIGATIONS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE VATICAN CITY STATE

A legal system called to serve as a moral reference in constantly upholding the dignity of the human person must ensure that those same principles find full and effective application within its own legal order.

 

– Theology and canon law –

Autore Teodoro Beccia

Author
Teodoro Beccia

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Among the many reforms introduced in recent years within the judicial system of the Vatican City State, one issue continues to receive little attention: the duration of preliminary investigations. In contemporary systems of criminal procedure, the legislature must reconcile two fundamental requirements: allowing the judicial authority the time necessary to establish the facts, while preventing a person from remaining under investigation indefinitely. This is not merely an organisational issue, but one that directly affects the balance between the public interest in prosecuting offences and the protection of the individual’s fundamental rights.

The criminal proceedings of the Vatican City State continue, in their essential framework, to be governed by the Italian Code of Criminal Procedure enacted by Royal Decree No. 127 of 27 February 1913, incorporated into the Vatican legal order when the State was established in 1929 and subsequently amended by Law No. IX of 11 July 2013, though never replaced by a new Code of Criminal Procedure. It is a system in which preliminary investigations are entrusted primarily to the judicial authority, while the defence intervenes only at a later stage of the proceedings, according to an approach that differs from modern criminal justice systems, where prosecution and defence confront one another from the very beginning of the trial.

This legislative gap becomes even more significant when one considers that the legal order of the Vatican City State has no institution comparable to a Constitutional Court entrusted with reviewing the conformity of procedural rules with the fundamental principles of the legal order and the protection of individual rights. This, however, is not a deficiency of the Vatican legal system, but a coherent consequence of its distinctive institutional structure, in which the Roman Pontiff, as Sovereign of the State and Supreme Legislator, pursuant to Article 1 of the Fundamental Law of the Vatican City State of 13 May 2023, exercises the fullness of governmental authority, including the legislative, executive and judicial powers. Within such a system, there can be no body entrusted with reviewing the legitimacy of acts issued by the Supreme Legislator, as occurs in constitutional systems founded upon the separation of powers.

The absence of any provision governing the duration of preliminary investigations is therefore liable to produce two distinct consequences. The first directly concerns the position of the person under investigation. In the absence of a time limit within which the judicial authority must either bring criminal charges or request the dismissal of the case, the proceedings may continue indefinitely, while any restrictive measures already imposed — such as the seizure of assets, the suspension of salaries, pensions or other benefits, or any further measures affecting the legal position of the person concerned — remain in force, without that person being able fully to exercise the right of defence within the adversarial proceedings, whose proper place is the trial itself. The second consequence concerns the credibility of the Vatican legal order. The Holy See has consistently affirmed in international fora the central importance of human dignity, due process and the protection of fundamental rights. For this reason, the progressive adaptation of procedural legislation to these principles is not merely a matter of legislative technique, but also one of institutional consistency. A legal system called to serve as a moral reference in constantly upholding the dignity of the human person must ensure that those same principles find full and effective application within its own legal order.

Velletri (Rome), 13 July 2026

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CUANDO EL TIEMPO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA. LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES EN EL ORDENAMIENTO PENAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO

Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.

 

– Theologia y derecho canónico –

Autore Teodoro Beccia

Autor
Teodoro Beccia

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Entre las numerosas reformas que han afectado en los últimos años al ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, hay una cuestión que sigue recibiendo escasa atención: la duración de las investigaciones preliminares. En los ordenamientos procesales contemporáneos, el legislador está llamado a conciliar dos exigencias fundamentales: permitir a la autoridad judicial el tiempo necesario para esclarecer los hechos e impedir que una persona permanezca sometida a investigación durante un tiempo indefinido. No se trata de un simple problema organizativo, sino de una cuestión que incide directamente en el equilibrio entre el interés público en la persecución de los delitos y la tutela de los derechos fundamentales de las personas.

El proceso penal del Estado de la Ciudad del Vaticano continúa rigiéndose, en sus líneas fundamentales, por el Código de Procedimiento Penal italiano promulgado mediante el Real Decreto n. 127, de 27 de febrero de 1913, incorporado a ese ordenamiento con la constitución del Estado en 1929 y posteriormente modificado por la Ley n.º IX, de 11 de julio de 2013, sin haber sido sustituido, sin embargo, por un nuevo Código de Procedimiento Penal. Se trata de un sistema en el que las investigaciones preliminares se confían principalmente a la autoridad judicial, mientras que la defensa interviene únicamente en una fase posterior del procedimiento, conforme a un modelo distinto del adoptado por los modernos procesos basados en el principio contradictorio entre acusación y defensa desde el inicio mismo del proceso.

Una laguna normativa de esta naturaleza resulta aún más significativa si se considera que el ordenamiento del Estado de la Ciudad del Vaticano no conoce un órgano dotado de funciones equiparables a las de una Corte Constitucional, al que pudiera encomendarse el control de conformidad de las normas procesales con los principios fundamentales del ordenamiento y con la tutela de los derechos de la persona. No se trata, sin embargo, de una deficiencia del sistema jurídico vaticano, sino de una consecuencia coherente de su peculiar estructura institucional, en la que el Romano Pontífice, en cuanto Soberano del Estado y Supremo Legislador, conforme al artículo 1 de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano de 13 de mayo de 2023, ejerce la plenitud de la potestad de gobierno, que comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En un sistema de esta naturaleza no puede existir un órgano llamado a controlar la legitimidad de los actos del Supremo Legislador, como sucede en los ordenamientos constitucionales fundados sobre el principio de la separación de poderes.

La ausencia de una norma que establezca un plazo para la duración de las investigaciones preliminares está, por tanto, destinada a producir dos órdenes de consecuencias. El primero afecta directamente a la posición de la persona sometida a investigación. A falta de un plazo dentro del cual la autoridad judicial deba ejercer la acción penal o solicitar el archivo de las actuaciones, el procedimiento puede prolongarse por tiempo indefinido, manteniéndose las eventuales medidas restrictivas ya adoptadas — como el embargo de bienes, la suspensión del pago de salarios, pensiones u otras prestaciones, o cualquier otra medida que afecte a la esfera jurídica del interesado — sin que este pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en el marco del principio contradictorio, cuyo ámbito natural es el juicio. La segunda consecuencia afecta a la propia credibilidad del ordenamiento jurídico vaticano. La Santa Sede ha defendido siempre con autoridad, en las instancias internacionales, la centralidad de la dignidad de la persona, del debido proceso y de la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, la progresiva adecuación de la legislación procesal a estos principios no representa únicamente una exigencia de técnica legislativa, sino también una exigencia de coherencia institucional. Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.

Velletri (Roma), 13 de julio de 2026

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Dodici anni di volo dell’Isola di Patmos. Una comunità editoriale che continua a metterci il volto, la fede e la ragione

13 Luglio 2026/in Redazione/da Redazione

DODICI ANNI DI VOLO DELL’ISOLA DI PATMOS. UNA COMUNITÀ EDITORIALE CHE CONTINUA A METTERCI IL VOLTO, LA FEDE E LA RAGIONE

In un tempo in cui l’anonimato e le identità fittizie dominano sempre più il dibattito pubblico, continuiamo a firmare ciò che scriviamo, assumendoci personalmente la responsabilità delle nostre parole e offrendo ai Lettori non ciò che desiderano sentirsi dire, ma ciò che riteniamo, in coscienza, degno di essere detto e scritto.

Autore
Redazione de L’Isola di Patmos 

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Sono trascorsi dodici anni da quando, il 19 ottobre 2014, la webmaster Manuela Luzzardi mise in rete il sito della Rivista L’Isola di Patmos, da lei stessa progettato, realizzato e tutt’oggi curato. Potrebbe sembrare un tempo breve, ma nel mondo della informazione digitale, dove molti progetti nascono e scompaiono anche in pochi mesi, rappresenta un tempo considerevole. Il nostro social manager, Fiore Cappone, che opera nel settore da oltre trent’anni, ci ha ricordato più volte che la durata media di un sito internet è di pochi anni e che quelli che superano il decennio di vita sono davvero molto pochi.

Redazione de L’Isola di Patmos, fondata il 19 ottobre 2014 (immagine realizzata con programma grafico di IA)

La fotografia che accompagna queste righe ci ritrae in divisa da aviatori come un equipaggio davanti a un aereo. Nessun equipaggio vola grazie a un solo pilota; ogni viaggio è possibile se ciascuno svolge con responsabilità il proprio compito. Così è nata e vive tutt’oggi la Rivista L’Isola di Patmos: non come il blog personale di qualcuno, ma come una comunità editoriale composta da sacerdoti, religiosi e collaboratori laici che hanno scelto di mettere il proprio volto accanto al proprio nome e di assumersi personalmente la responsabilità di ciò che scrivono (cfr. qui).

Viviamo in un tempo nel quale il dibattito pubblico, soprattutto sui social network, è sempre più spesso affidato a profili anonimi, identità fittizie, pseudonimi dietro i quali diventa facile insultare, insinuare o deformare la realtà senza assumersene alcuna responsabilità. Noi abbiamo scelto la strada opposta: ogni articolo reca il nome del suo autore, ciò vuol dire che i Lettori sanno chi parla, quale formazione possiede e quale ministero svolge. Il direttore responsabile è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e la Rivista è registrata presso il Tribunale territoriale, ogni contenuto pubblicato è riconducibile a precise responsabilità personali e giuridiche.

Questo modo di agire ha contribuito a costruire un patrimonio di credibilità che non deriva dall’autorevolezza proclamata, ma dalla continuità del lavoro svolto. In dodici anni L’Isola di Patmos ha pubblicato centinaia di articoli, studi teologici, approfondimenti storici, riflessioni ecclesiali, traduzioni, recensioni e svariati volumi editi dalle nostre Edizioni. Non abbiamo mai rincorso la notizia sensazionale, né incrementato il traffico di visite col pettegolezzo clericale, perché questo è il triste panorama di certi blog che continuano a definirsi “cattolici” sia in area cosiddetta tradizionalista, sia in area cosiddetta progressista.

Abbiamo cercato di offrire uno spazio in cui fosse ancora possibile argomentare, documentare, distinguere, approfondire. In un tempo nel quale prevalgono spesso la reazione istintiva e l’emotività soggettiva elevata a “dogma”, abbiamo preferito il ragionamento; dove domina lo slogan, l’argomentazione; dove molti inseguono il consenso immediato, abbiamo ritenuto più importante conservare la libertà di dire ciò che ritenevamo vero e giusto, anche quando poteva risultare scomodo.

Da dodici anni tutti gli autori dell’Isola di Patmos prestano gratuitamente la propria opera, nessuno percepisce compensi per il lavoro editoriale, quasi sempre molto impegnativo. Gratuito è il nostro lavoro, ma purtroppo non lo sono gli strumenti che consentono alla Rivista di esistere. Alla fine dell’estate dovremo affrontare il rinnovo delle spese annuali di gestione del sito: il solo server-dedicato, ospitato presso un’infrastruttura sicura ed in grado di reggere circa 40 milioni di visite all’anno (dato statistico dell’anno 2025), insieme ai servizi editoriali, grafici e agli abbonamenti indispensabili comporta una spesa di circa 5.800 euro. A questa si aggiunge il rimborso delle spese sostenute dal tecnico che cura gli aggiornamenti, la manutenzione ordinaria e la sicurezza informatica, pari a circa 3.600 euro annui, il tutto per un costo complessivo di circa 10.000 euro.

Più volte, nel corso degli anni, abbiamo temuto di dover interrompere questa esperienza editoriale. Siamo riusciti a evitarlo perché, oltre a offrire gratuitamente il nostro lavoro, abbiamo spesso sostenuto personalmente una parte delle spese necessarie per mantenere attiva la Rivista, non sempre interamente coperte dalle libere donazioni dei Lettori, ai quali non rivolgiamo continue richieste di sostegno: lo facciamo una sola volta all’anno, quando si avvicina il mese nel quale dobbiamo affrontare il rinnovo delle spese di gestione.

Internet può dare l’impressione che tutto sia gratuito, ma non è così: dietro ogni sito professionale vi sono infrastrutture, servizi, manutenzione, sicurezza e competenze che hanno un costo reale. Pertanto, ogni contributo, piccolo o grande che sia, ci aiuterà a coprire le spese vive di gestione e permetterà a questa Rivista di continuare il proprio volo anche negli anni che verranno.

In questi dodici anni non abbiamo cercato di costruire una comunità di seguaci, ma una comunità di Lettori. La differenza è sostanziale: il seguace aderisce a una persona, il Lettore valuta delle idee. Per questo abbiamo sempre preferito essere contestati con argomenti piuttosto che applauditi per appartenenza.

Una Rivista teologico-pastorale non deve creare tifoserie, ma contribuire a formare coscienze libere, capaci di pensare, distinguere e, quando necessario, anche dissentire. Se in questi anni siamo riusciti almeno in parte a raggiungere questo obiettivo, il merito appartiene anche ai nostri Lettori, che spesso ci hanno corretto, interrogato, criticato e costretto ad approfondire ulteriormente ciò che avevamo scritto. Per questo desideriamo continuare a offrire non ciò che il pubblico desidera sentirsi dire, ma ciò che riteniamo, in coscienza, degno di essere detto e scritto, in quanto vero.

Protettore e patrono della nostra Rivista è San Giovanni Evangelista, che nel proprio Vangelo riporta queste parole di Gesù: «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32).

Confidiamo nel vostro aiuto.

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https://i0.wp.com/isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/faviconbianco150.jpg?fit=150%2C150&ssl=1 150 150 Redazione https://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/logo724c.png Redazione2026-07-13 00:02:352026-07-13 00:08:48Dodici anni di volo dell’Isola di Patmos. Una comunità editoriale che continua a metterci il volto, la fede e la ragione

Che cos’è davvero lo scisma? Quando si spezza la comunione della Chiesa

4 Luglio 2026/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

Italian, english

 

CHE COS’È DAVVERO LO SCISMA? QUANDO SI SPEZZA LA COMUNIONE DELLA CHIESA

La tradizione canonica insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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PDF articolo formato stampa – article print format

 

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Nel dibattito ecclesiale contemporaneo, dopo le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio celebrate nei giorni scorsi nell’ambito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il termine scisma è tornato alla ribalta delle cronache, disinvoltamente usato e spesso equivocato.

La comunione ecclesiale costituisce uno dei cardini dell’ordinamento canonico perché riflette la natura stessa della Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, visibile e gerarchicamente strutturato. Per questo il delitto di scisma rientra tra i delicta contra fidem ed è definito dal canone 751 del Codice di Diritto Canonico. Comprendere che cosa sia realmente lo scisma significa distinguere il legittimo dissenso, riconosciuto dallo stesso ordinamento ecclesiale, dalla rottura della comunione con la Chiesa, distinzione oggi resa ancora più delicata dalle dinamiche della comunicazione digitale.

Il concetto giuridico di scisma è quindi il risultato di una lunga elaborazione nella quale teologia e diritto si sono sviluppati parallelamente. Nelle prime comunità cristiane la distinzione tra eresia e scisma non era ancora nettamente delineata, fu San Girolamo a formulare la definizione destinata a diventare classica: «L’eresia perverte il dogma, lo scisma separa dalla Chiesa a causa di un dissenso con il Vescovo». A sua volta Sant’Agostino, nella controversia contro i donatisti, approfondì ulteriormente questa distinzione, individuando nello scisma una ferita inferta alla carità ecclesiale. Gli scismatici potevano conservare integra la fede e perfino amministrare validamente i sacramenti, ma erano privi di quella comunione che tiene unito il Corpo di Cristo.

San Tommaso d’Aquino sistematizzò la materia nella Summa Theologiae, spiegando che il peccato di scisma si oppone direttamente all’unità della Chiesa e consiste nel rifiuto di sottomettersi al suo Capo oppure di mantenere la comunione con coloro che gli sono soggetti. Linea questa sulla quale si collocò anche il gesuita Francisco Suárez, che individuò l’essenza dello scisma nel sottrarsi deliberatamente all’autorità del Romano Pontefice, comportandosi come se non fosse più il principio visibile dell’unità ecclesiale.

La svolta decisiva arrivò con il Concilio Vaticano I che mediante la costituzione Pastor Aeternus definì il primato di giurisdizione del Romano Pontefice e il dogma dell’infallibilità pontificia. Da allora è divenuto sempre più difficile concepire uno «scisma puro», cioè una separazione dal Papa destinata a non coinvolgere, prima o poi, anche il piano della fede, poiché il rifiuto della sua autorità finisce quasi inevitabilmente per incidere sul dogma stesso del Primato petrino.

Il diritto canonico distingue con precisione lo scisma da altre condotte che possono apparire simili, ma che tutelano beni giuridici diversi. Esso consiste infatti nel rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti e colpisce l’unità della comunione ecclesiale. Diversamente invece, l’eresia, riguarda l’integrità della fede e consiste nella negazione ostinata, oppure nel dubbio ostinato, di una verità che deve essere creduta con fede divina e cattolica.

L’apostasia segna il ripudio totale della fede cristiana dopo il Battesimo, elemento diverso dalla disobbedienza ostinata prevista dal canone 1371 §1, che consiste nel rifiuto di obbedire a un ordine o a un precetto legittimamente impartito dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario. Il canone 1373 disciplina, infine, la condotta di chi suscita pubblicamente ostilità, odio o ribellione contro la Sede Apostolica oppure contro il proprio Ordinario nell’esercizio del suo ufficio.

Queste distinzioni non rappresentano semplici sottigliezze terminologiche. Servono a evitare che ogni critica, contrasto o disaccordo con l’autorità ecclesiastica venga impropriamente qualificato come scisma, preservando il significato rigorosamente tecnico che il diritto canonico attribuisce a questo delitto.

Il canone 751 del Codice di Diritto Canonico definisce lo scisma come il «rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti». Per comprendere il significato di questa definizione occorre richiamare il canone 205, che recepisce la tradizionale dottrina dei tria vincula, i tre vincoli elaborati nell’epoca della Controriforma da San Roberto Bellarmino. Appartengono pienamente alla comunione della Chiesa i battezzati uniti a Cristo nella sua compagine visibile mediante la professione della fede (vinculum symboli), la comunione sacramentale (vinculum sacramentorum) e la comunione con il governo gerarchico della Chiesa (vinculum communionis). È proprio quest’ultimo vincolo che lo scisma spezza, mentre l’apostasia comporta il ripudio totale della fede cristiana e recide tutti e tre i vincoli, l’eresia rompe quello della fede. Lo scisma, invece, interrompe la comunione gerarchica, rifiutando la sottomissione al Romano Pontefice e alla struttura visibile della Chiesa.

Storicamente questa frattura si è manifestata in due forme: la prima consiste nel rifiuto dell’autorità universale del Papa, come avviene nell’elezione di un antipapa o nella consacrazione di Vescovi senza mandato apostolico. La seconda consiste nel rifiuto della comunione con gli altri fedeli della Chiesa. In questo caso non viene negata, almeno teoricamente, l’autorità del Romano Pontefice, ma la comunità ecclesiale viene giudicata indegna o illegittima fino a interrompere deliberatamente la comunione liturgica e sacramentale.

Nell’era dei social lo scisma assume forme nuove, profondamente influenzate dalla comunicazione digitale contemporanea. Accanto agli scismi formalmente costituiti, come quello storicamente legato alla Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata dall’Arcivescovo Marcel Lefebvre, di cui parlammo già su queste colonne tempo fa (vedere qui), la riflessione canonistica richiama anche l’attenzione su fenomeni definiti «scismi virtuali» o «scismi larvati»: blog, canali YouTube e social network favoriscono la nascita di comunità virtuali di fedeli che, pur continuando a frequentare le proprie parrocchie, aderiscono quotidianamente a narrazioni che negano la legittimità del Papa regnante, ne ridicolizzano sistematicamente il Magistero ordinario oppure invitano a disattenderne gli insegnamenti e le disposizioni liturgiche. Il diritto canonico dispone già di strumenti per affrontare queste condotte: il canone 1368 sanziona l’uso dei mezzi di comunicazione per vilipendere la religione o la Chiesa, mentre il canone 1373 punisce chi suscita pubblicamente ostilità o ribellione contro la Sede Apostolica. Resta però una difficoltà oggettiva. La natura delle relazioni che si sviluppano sul web rende spesso complesso accertare quella formale adesione, interiore ed esteriore, richiesta perché si configuri il delitto di scisma. Si assiste così a un progressivo logoramento della comunione ecclesiale che non sempre sfocia in una separazione giuridicamente accertabile, ma che finisce comunque per erodere il legame di comunione con il Romano Pontefice.

Proprio perché lo scisma è uno dei delitti più gravi previsti dall’ordinamento canonico, il termine non può essere utilizzato per qualificare qualsiasi forma di critica o di dissenso nella Chiesa. Dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha riconosciuto ai fedeli un preciso statuto di diritti, tra questi assume particolare rilievo il canone 212, che riconosce ai fedeli il diritto e, talvolta, anche il dovere, in misura proporzionata alla propria scienza, competenza e prestigio, di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e, nel rispetto dell’integrità della fede e dei costumi, di renderlo noto anche agli altri fedeli. Per questo motivo non costituiscono scisma:

  1. la critica a decisioni pastorali, alle nomine episcopali, alle riforme liturgiche o ad atti di governo della Santa Sede;
  2. il dissenso nei confronti di uno specifico provvedimento del Romano Pontefice quando si ritenga, per motivi seri e fondati, che sia stato adottato sulla base di informazioni inesatte o incomplete. In questo caso non viene negato il Primato petrino, ma contestato uno specifico atto amministrativo o disciplinare;
  3. il ricorso contro gli atti amministrativi della Gerarchia. Il canone 1737 riconosce infatti a ogni fedele il diritto di impugnare un decreto ritenuto lesivo dei propri diritti «per qualsiasi giusto motivo» (propter quodlibet iustum motivum);
  4. la discussione sulla validità dell’elezione di un Romano Pontefice, purché fondata su argomentazioni canoniche serie e non utilizzata come pretesto per rifiutarne l’autorità.

Il rigore del diritto canonico consiste proprio nel distinguere il dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale. Non ogni critica è scisma, così come non ogni atto di disobbedienza integra automaticamente questo delitto.

Quando il delitto di scisma si realizza nella sua pienezza, il canone 1364 prevede la scomunica latae sententiae. Su questo punto persiste un equivoco molto diffuso: si ritiene che sia la scomunica a espellere il fedele dalla Chiesa, mentre in realtà avviene il contrario. La rottura della comunione ecclesiale si produce nel momento stesso in cui il fedele compie l’atto scismatico, recidendo volontariamente il vincolo che lo unisce al Corpo Mistico di Cristo. La scomunica interviene successivamente come presa d’atto e come reazione dell’ordinamento canonico. Per questo motivo non costituisce una pena vendicativa, ma una pena medicinale (censura), il cui scopo è favorire il pentimento del colpevole e il suo ritorno alla piena comunione ecclesiale.

La privazione dei sacramenti e dell’esercizio di determinati uffici ecclesiastici non rappresenta quindi il fine della pena, ma lo strumento attraverso il quale la Chiesa cerca di ottenere la conversione del reo. Se lo scismatico ricopre un ufficio ecclesiastico, il canone 194 §1, n. 2, ne dispone la rimozione automatica. Se invece è un chierico, il sistema sanzionatorio può aggravarsi progressivamente fino alla dimissione dallo stato clericale nei casi di ostinata contumacia o di grave scandalo arrecato ai fedeli.

In una stagione della vita della Chiesa segnata da forti polarizzazioni, il delitto di scisma continua a rappresentare una delle figure giuridiche più delicate dell’intero ordinamento canonico. Il diritto della Chiesa ricorda che l’unità ecclesiale non coincide con l’uniformità delle opinioni, delle sensibilità pastorali o delle valutazioni prudenziali. La comunione non richiede un’adesione emotiva alla persona del Pontefice, ma si fonda su vincoli oggettivi che rendono visibile l’appartenenza al Corpo ecclesiale. Per questo il termine «scisma» deve essere usato con rigore. La sua banalizzazione produce un duplice effetto: svuota di significato uno dei più gravi delitti previsti dal diritto canonico e trasforma ogni critica o dissenso in un’indebita accusa di rottura della comunione.

La tradizione canonica insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti. Custodire l’unità della Chiesa significa distinguere con precisione il legittimo dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale, evitando sia di banalizzare lo scisma sia di trasformare ogni critica in un’accusa di scisma.

Velletri di Roma, 4 luglio 2026

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WHAT SCHISM REALLY IS: WHEN COMMUNION IN THE CHURCH IS BROKEN

The canonical tradition draws a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one’s views, challenge administrative acts deemed detrimental to one’s rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law regards as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him.

– Theology and canon law –

Autore Teodoro Beccia

Author
Teodoro Beccia

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Following the episcopal consecrations celebrated a few days ago by the Society of Saint Pius X without pontifical mandate, the term schism has once again returned to the forefront of ecclesial debate. It is frequently used with great ease and often misunderstood. Ecclesial communion is one of the cornerstones of the Church’s canonical order because it reflects the very nature of the Church as the Mystical Body of Christ, visible and hierarchically constituted. For this reason, the offence of schism belongs among the delicta contra fidem and is defined by Canon 751 of the Code of Canon Law. To understand what schism truly is requires distinguishing legitimate dissent, recognised by the Church’s own legal order, from the rupture of communion with the Church, a distinction made even more delicate today by the dynamics of digital communication.

The juridical concept of schism is the result of a long historical development in which theology and canon law evolved side by side. In the earliest Christian communities, the distinction between heresy and schism had not yet been clearly defined. Saint Jerome formulated the definition that became classical: «Heresy corrupts doctrine; schism separates from the Church because of disagreement with the Bishop». Saint Augustine, in his controversy with the Donatists, developed this distinction further by identifying schism as a wound inflicted upon ecclesial charity. Schismatics might preserve the integrity of the faith and even validly administer the sacraments, yet they lacked the communion that binds together the Body of Christ.

During the High Middle Ages, Saint Thomas Aquinas systematised the subject in the Summa Theologiae, explaining that the sin of schism stands in direct opposition to the unity of the Church and consists in refusing submission to her Head or communion with those subject to Him. The Jesuit Francisco Suárez followed the same line, identifying the essence of schism in the deliberate withdrawal from the authority of the Roman Pontiff, acting as though he were no longer the visible principle of the Church’s unity.

The decisive turning point came with the First Vatican Council, which, through the Constitution Pastor Aeternus, defined the primacy of jurisdiction of the Roman Pontiff and the dogma of papal infallibility. From that time onwards, it became increasingly difficult to conceive of a “pure schism”, namely a separation from the Pope that would not eventually affect the sphere of faith itself, since rejecting his authority almost inevitably undermines the dogma of the Petrine Primacy.

Canon law distinguishes schism with precision from other forms of conduct that may appear similar but protect different juridical interests. Schism consists in refusing submission to the Roman Pontiff or communion with those members of the Church who are subject to him, striking at the unity of ecclesial communion. Heresy, by contrast, concerns the integrity of the faith and consists in the obstinate denial or obstinate doubt of a truth that must be believed with divine and Catholic faith.

Apostasy is the total repudiation of the Christian faith after Baptism. It differs from the obstinate disobedience envisaged by Canon 1371 §1, which consists in refusing obedience to a lawful order or precept issued by the Apostolic See or by the Ordinary. Canon 1373, finally, governs the conduct of those who publicly incite hostility, hatred, or rebellion against the Apostolic See or against their own Ordinary in the exercise of his office.

These distinctions are not merely terminological refinements. They prevent every criticism, disagreement, or conflict with ecclesiastical authority from being improperly labelled as schism, thus preserving the strictly technical meaning that canon law attributes to this offence.

Canon 751 of the Code of Canon Law defines schism as «the refusal of submission to the Supreme Pontiff or of communion with the members of the Church subject to him». To understand this definition, one must also consider Canon 205, which incorporates the traditional doctrine of the tria vincula, the three bonds formulated during the Counter-Reformation by Saint Robert Bellarmine. Full communion with the Church belongs to those baptised faithful who are united to Christ within her visible structure through the profession of faith (vinculum symboli), sacramental communion (vinculum sacramentorum), and communion with the Church’s hierarchical governance (vinculum communionis). It is this third bond that schism severs. Whereas apostasy repudiates the Christian faith and breaks all three bonds, heresy breaks the bond of faith alone. Schism, by contrast, breaks hierarchical communion by rejecting submission to the Roman Pontiff and to the Church’s visible structure.

Historically, this rupture has taken two forms. The first is the rejection of the Pope’s universal authority, as in the election of an antipope or the episcopal consecration of bishops without an apostolic mandate. The second is the refusal of communion with the other faithful of the Church. In such cases, the authority of the Roman Pontiff is not denied, at least in theory, yet the ecclesial community is regarded as unworthy or illegitimate, leading to the deliberate interruption of liturgical and sacramental communion.

In the age of social media, schism has assumed new forms, profoundly shaped by digital communication. Alongside formally constituted schisms, such as that historically associated with the Society of Saint Pius X founded by Archbishop Marcel Lefebvre, discussed previously in these pages (see here), canonists have also drawn attention to phenomena described as “latent schisms” or “virtual schisms”. Blogs, YouTube channels, and social media platforms foster virtual communities of the faithful who, while continuing to attend their own parishes, daily embrace narratives that deny the legitimacy of the reigning Pope, systematically ridicule his Ordinary Magisterium, or encourage disregard for his teaching and liturgical directives. Canon law already provides instruments for addressing such conduct. Canon 1368 sanctions the use of the media to vilify religion or the Church, while Canon 1373 punishes those who publicly incite hostility or rebellion against the Apostolic See. Yet one objective difficulty remains. The nature of relationships formed on the internet often makes it difficult to establish the formal interior and exterior adherence required for the canonical offence of schism. The result is a gradual erosion of ecclesial communion that does not always culminate in a juridically ascertainable separation, yet steadily weakens communion with the Roman Pontiff.

Precisely because schism is one of the gravest offences under canon law, the term cannot be used to describe every form of criticism or dissent within the Church. Following the Second Vatican Council, the Church recognised specific rights of the faithful. Of particular importance is Canon 212, which recognises the right — and at times even the duty — of the faithful, according to their knowledge, competence, and standing, to make known to the sacred Pastors their views on matters concerning the good of the Church and, while preserving the integrity of faith and morals, to communicate those views to the other faithful. For this reason, the following do not constitute schism:

  1. criticism of pastoral decisions, episcopal appointments, liturgical reforms, or acts of governance by the Holy See;
  2. dissent from a specific decision of the Roman Pontiff when there are serious and well-founded reasons to believe that it was taken on the basis of inaccurate or incomplete information. In such a case, what is challenged is not the Petrine Primacy but a specific administrative or disciplinary act;
  3. recourse against administrative acts of the Hierarchy. Canon 1737 recognises the right of every member of the faithful to challenge a decree considered injurious to his or her rights «for any just reason» (propter quodlibet iustum motivum);
  4. discussion concerning the validity of the election of a Roman Pontiff, provided it is based on serious canonical arguments and is not used as a pretext for rejecting his authority.

The rigour of canon law lies in distinguishing dissent from the rupture of ecclesial communion. Not every criticism amounts to schism, just as not every act of disobedience automatically constitutes this canonical offence.

When the offence of schism reaches its full juridical expression, Canon 1364 provides for the penalty of latae sententiae excommunication. A widespread misunderstanding nevertheless persists: many believe that excommunication expels a person from the Church, whereas the opposite is true. The rupture of ecclesial communion occurs at the very moment the faithful commits the schismatic act, voluntarily severing the bond that unites him or her to the Mystical Body of Christ. Excommunication follows as the canonical recognition of that rupture and the Church’s juridical response. It is therefore not a vindictive punishment but a medicinal penalty (censura), intended to foster the offender’s repentance and full restoration of ecclesial communion.

The deprivation of the sacraments and of the exercise of certain ecclesiastical offices is therefore not the purpose of the penalty but the means by which the Church seeks the offender’s conversion. If the schismatic holds an ecclesiastical office, Canon 194 §1, n. 2, provides for automatic removal from office. If the offender is a cleric, the penal consequences may progressively intensify, ultimately leading to dismissal from the clerical state in cases of obstinate contumacy or grave scandal caused to the faithful.

In an age marked by deep polarisation within the Church, the offence of schism remains one of the most delicate juridical realities of the entire canonical order. The law of the Church reminds us that ecclesial unity does not coincide with uniformity of opinion, pastoral sensitivities, or prudential judgements. Communion does not require emotional attachment to the Roman Pontiff but rests upon objective bonds that make visible one’s belonging to the ecclesial Body. For this reason, the term schism must be be used with precision. Its trivialisation has a twofold effect: it empties one of the gravest offences in canon law of its proper meaning and turns every criticism or disagreement into an unwarranted accusation of breaking ecclesial communion.

The canonical tradition makes a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one’s views, challenge administrative acts deemed detrimental to one’s rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law considers as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him. Safeguarding the Church’s unity therefore means distinguishing legitimate dissent from the rupture of ecclesial communion, avoiding both the trivialisation of schism and the temptation to label every criticism as an accusation of schism.

Velletri (Rome), 4 July 2026

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