“Silere non Possum”. Uno straordinario Marco Perfetti tra disinvolto Diritto Canonico e «Scandalo al sole»: l’Augusto defunto disse che l’omosessualità è peccato

SILERE NON POSSUM. UNO STRAORDINARIO MARCO PERFETTI TRA DISINVOLTO DIRITTO CANONICO E «SCANDALO AL SOLE»: L’AUGUSTO DEFUNTO DISSE CHE L’OMOSESSUALITÀ È PECCATO

Non possiamo che ringraziare il creatore del blog Silere non Possum, i cui interventi, talvolta caratterizzati da una disinvoltura argomentativa che suscita più interrogativi che certezze, costituiscono per noi un salutare esercizio. Ci ricordano che il compito del sacerdote e del teologo non è rincorrere l’eco mediatica, ma distinguere, chiarire e custodire con fedeltà l’ordine della verità, per poi difenderla  dall’errore e trasmetterla.

— Teologia e diritto canonico —

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In rete continua a circolare questo video risalente a tre anni fa — che ho scoperto e ascoltato solo pochi giorni fa — ma che conserva una sua attualità non per la solidità delle tesi sostenute, ma per la persistenza delle ambiguità su cui esse si fondano. Accade  spesso che le costruzioni argomentative erette su equivoci ben confezionati sopravvivano più a lungo delle analisi strutturalmente fondate.

Ogni volta che un Pontefice rilascia un’intervista, si consuma ormai un piccolo rito mediatico: si estrae una frase, la si isola dal contesto, la si alleggerisce delle precisazioni, la si asciuga di ogni distinzione e la si rilancia come se fosse un terremoto dottrinale. Questa volta il titolo è già un manifesto: «L’omosessualità è un peccato». Segue, con studiata gravità, il sottotitolo: «Si torna indietro».

Sarebbe anzitutto interessante capire indietro rispetto a cosa. Alla dottrina costante della Chiesa? Al Catechismo promulgato nel 1992 e definitivamente editato nel 1998? Alla tradizione morale che distingue — con quella finezza concettuale che oggi sembra divenuta merce rara, specie tra certi giovani improvvisatisi giuristi da tastiera — tra persona, inclinazione e atto? Il problema non è l’indignazione del «si torna indietro», ma la disinvoltura con cui si maneggiano categorie che esigerebbero, prima ancora che passione, competenza unita a solida maturità intellettuale, dottrinale e giuridica.

Quando il Romano Pontefice afferma che l’omosessualità non è un crimine ma è un peccato, non introduce alcuna novità né inaugura una regressione. Opera una distinzione elementare tra ordine penale e ordine morale, tra reato e peccato, tra foro esterno e foro interno. Distinzione che appartiene alla struttura stessa del pensiero cattolico e che precede di secoli le polemiche odierne. Basterebbe avere una minima familiarità con il diritto — quello vero, non quello evocato per sentito dire — prima di pretendere di impartirne lezioni o di usarlo come clava polemica, talvolta con effetti più rivelatori che convincenti.

Se però si ignora che cosa significhi “peccato” nella teologia morale cattolica e si confonde il giudizio sull’atto con un giudizio ontologico sulla persona, allora ogni parola diventa materiale per il titolo scandalistico e ogni precisazione viene liquidata come retromarcia. La teologia non si fa a colpi di titoli: si fa distinguendo. E il diritto, dal canto suo, esige una precisione ancora maggiore, specie quello strutturato su base romana, meno elastico del common law ma proprio per questo meno incline a quelle ambiguità che, in mani inesperte, rischiano di trasformare una distinzione in un’accusa e un chiarimento in un regresso.

Qui emerge il vero sofisma, tanto semplice quanto efficace sul piano mediatico. Afferma l’autore in questo video: «Gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati: gli atti». Come se la parola «atti», scandita con particolare enfasi, fosse sufficiente a dissolvere il problema e a mettere al riparo da ogni valutazione morale sulla persona. La domanda che di conseguenza segue è quindi elementare: chi compie gli atti? Posto che gli atti non sono entità sospese nell’aria, non sono fenomeni atmosferici, non sono accidenti metafisici che si producono per autocombustione, è presto detto: l’atto morale è sempre atto umano. È posto da un soggetto libero, dotato di intelletto e volontà, di libertà e libero arbitrio. Se si parla di «atto»”, si parla necessariamente di un’azione compiuta da qualcuno. E quel “qualcuno” è l’uomo.

La teologia morale cattolica — e qui basterebbe aprire un manuale serio, non un commento improvvisato sui social — distingue con precisione tra inclinazione, condizione personale e atto liberamente posto. Ma distinguere non significa separare ontologicamente ciò che nella realtà è unito. L’atto è della persona; la persona è soggetto dell’atto. Negare questo per salvare una formula significa scivolare in un nominalismo morale che dissolve la responsabilità nel lessico e finisce per suscitare una certa tenerezza verso apprendisti stregoni convinti di risolvere con un artificio terminologico questioni strutturali evidentemente più grandi di loro. Sant’Agostino, prima di poter dire «Silere non possum» — non posso tacere —, da Aurelio di Tagaste quale ancora era, prestò ascolto a quella voce che gli sussurrò «Tolle lege» — prendi e leggi. Sottinteso: studia. Aurelio divenne Agostino perché ascoltò, lesse, studiò e imparò.

Occorre anzitutto recuperare la categoria dell’oggetto morale. Secondo la dottrina costante, ripresa con limpida chiarezza da San Giovanni Paolo II nell’enciclica Veritatis Splendor, l’atto umano si qualifica moralmente in base a tre elementi: oggetto, fine e circostanze. L’oggetto non è l’intenzione soggettiva, né la condizione psicologica del soggetto; è ciò verso cui l’atto è ordinato in se stesso. Quando la Tradizione afferma che «gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati», non sta formulando un giudizio sulla dignità della persona, ma sulla struttura oggettiva dell’atto in rapporto alla legge naturale e alla finalità propria della sessualità. Questo significa intrinsece malum: che l’oggetto dell’atto è tale da non poter essere ordinato al bene in alcuna circostanza o intenzione. È linguaggio tecnico, non slogan morale. Confondere il giudizio sull’oggetto morale con un giudizio ontologico sulla persona significa non aver compreso la metafisica dell’atto, la grammatica della morale cattolica e, talvolta, nemmeno quel diritto che si presume talora di voler insegnare persino agli altri (vedere, qui).

A questo punto conviene leggere il testo per ciò che è, non per ciò che si vorrebbe che fosse. Il n. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma:

«L’omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un’attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso. […] La Tradizione ha sempre dichiarato che “gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati”. […] In nessun caso possono essere approvati».

Non è un testo improvvisato, né una nota marginale. È un’esposizione sistematica che distingue con chiarezza tra inclinazione e atto, tra condizione personale e comportamento moralmente qualificato. Il Catechismo non afferma che la persona “è disordinata”. Non formula un giudizio ontologico sulla dignità del soggetto. Parla di atti e li qualifica in rapporto alla legge naturale e alla struttura teleologica della sessualità.

Questa distinzione non nasce da un capriccio disciplinare, ma da un impianto antropologico preciso: la sessualità, nella visione cattolica, è ordinata alla complementarità tra uomo e donna e alla apertura alla vita. Se l’atto è strutturalmente chiuso a questa finalità, l’oggetto morale viene giudicato disordinato. Non perché sia stato deciso in qualche oscuro ufficio romano da presunti custodi di tremebondi pregiudizi, ma perché l’atto viene valutato secondo una concezione della natura umana che la Chiesa ritiene iscritta nell’ordine della creazione.

Si può contestare questa antropologia? Certamente e legittimamente. Ma non la si può ridicolizzare fingendo di non comprenderla, nella speranza che altri smettano di comprenderla. Altrettanto vale per l’inconsistenza dell’accusa di «passo indietro». Il testo del Catechismo è del 1992, con editio typica del 1998. È stato promulgato sotto San Giovanni Paolo II e redatto sotto la supervisione dell’allora Cardinale Joseph Ratzinger. Non siamo davanti a un’improvvisa regressione dottrinale del 2023 — come sostiene chi accusa ripetutamente il Sommo Pontefice di aver definito l’omosessualità peccato — ma alla semplice ripetizione di una dottrina costante. Parlare di «arretramento» significa ignorare trent’anni di Magistero o fingere che esso non esista. Il problema, quindi, non è che il Santo Padre Francesco abbia detto qualcosa di nuovo, ma che qualcuno abbia deciso di scoprire oggi ciò che la Chiesa non ha mai nascosto.

Se poi si vuole comprendere davvero che cosa significhi «peccato» nel linguaggio cattolico, basterebbe ricordare una formula che ogni fedele ascolta — o dovrebbe ascoltare — nella liturgia: «Ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni». Il peccato non è un’etichetta sociologica, non è un’identità, non è una condizione ontologica permanente, ma un atto umano moralmente qualificato, qualcosa che si compie, o che si omette di compiere. Quindi pensieri, parole, opere e omissioni sono quattro modalità attraverso cui la libertà si esercita. E, esercitandosi, può ordinarsi al bene oppure disordinarsi rispetto ad esso.

Dire che un atto è peccato significa dire che, in quella concreta scelta, l’uomo ha posto un’azione contraria all’ordine morale oggettivo. Non significa affermare che la persona sia riducibile al suo atto. Non significa negarne la dignità. Non significa trasformare una condizione esistenziale in una colpa permanente. La distinzione tra persona e atto non è un’attenuazione moderna: è la grammatica stessa della morale cattolica. Quando dunque il Sommo Pontefice afferma che l’omosessualità non è un crimine ma è un peccato, sta semplicemente collocando la questione nell’ambito morale e non in quello penale. Sta ricordando che la Chiesa non invoca sanzioni civili, ma formula un giudizio etico sugli atti. È una differenza abissale, che chiunque abbia una nozione solo elementare di diritto dovrebbe saper riconoscere.

Il peccato appartiene al foro della coscienza e alla relazione con Dio, il crimine appartiene all’ordinamento giuridico e alla sfera pubblica. Confondere i due piani significa non comprendere né la teologia morale né la teoria generale del diritto. Ed è proprio qui che la polemica mostra tutta la sua fragilità. Perché accusare il Santo Padre di «arretramento» per aver ribadito che un atto moralmente disordinato — in questo specifico caso la pratica dell’omosessualità — è peccato, equivale, in realtà, a rimproverare alla Chiesa di continuare a essere ciò che è: vale a dire, semplicemente, se stessa.

A questo punto emerge un ulteriore nodo, più delicato e più serio. Perché dietro la polemica mediatica non vi è soltanto un problema di distinzione tra peccato e crimine, ma una questione ecclesiologica: l’idea, più o meno esplicita, che l’accoglienza debba necessariamente tradursi in approvazione morale. E qui occorre essere estremamente chiari: la Chiesa è madre, accoglie tutti, sempre e senza condizioni preliminari. Lo ha fatto nei confronti dell’adultera — «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,11) — del pubblicano — «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13) — del persecutore trasformato in apostolo — «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9,4) — del peccatore manifesto seduto a mensa con il Maestro — «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati» (Mc 2,17). Non ha mai chiesto una certificazione morale all’ingresso. Ma l’accoglienza non è mai stata sinonimo di legittimazione dell’atto. Né la misericordia è mai stata equiparata alla normalizzazione del disordine.

Al numero del Catechismo citato poc’anzi (cfr. n. 2357) fa seguito quello immeditatamente successivo con richiami precisi al rispetto e all’accoglienza delle persone omosessuali: 

«Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione» (CCC n. 2358).

Il punto è però precisamente questo: vi sono soggetti che non chiedono accoglienza — che la Chiesa già offre — ma riconoscimento morale della prassi, dell’esercizio di un disordine morale. Non chiedono di essere accolti come persone, ma che l’atto venga sottratto al giudizio morale e normalizzato. E qui non siamo più nell’ambito pastorale, ma in quello dottrinale. Si pretende, in altre parole, che la Chiesa modifichi la propria antropologia per adeguarsi a un paradigma culturale dominante. Che rilegga la propria morale alla luce di istanze identitarie contemporanee. Che benedica ciò che fino a ieri ha definito intrinsecamente disordinato, senza che sia mutata la struttura teologica di riferimento. Ora, si può discutere tutto, ma non si può chiedere alla Chiesa di cessare di essere se stessa senza dichiararlo apertamente.

L’argomento è presentato di prassi in modo più suggestivo che rigoroso: si evoca l’inclusione, si parla di diritti, si agita lo spettro della discriminazione, fino a manipolare il dato oggettivo rimproverando apertamente al Santo Padre che, definendo l’omosessualità peccato, offrirebbe legittimazione ai regimi islamisti che la perseguono penalmente. Ma qui non è in gioco la dignità della persona — che la Chiesa afferma con forza — bensì la qualificazione morale dell’atto. E confondere le due dimensioni è un artificio retorico suggestivo, ma teologicamente inconsistente e giuridicamente farraginoso.

La verità è che qualcuno vorrebbe far entrare nella Chiesa quello che potremmo chiamare un cavallo di Troia arcobaleno: non la persona, ma l’intero pacchetto ideologico che pretende di ridefinire categorie antropologiche, morali e sacramentali. La Chiesa non rifiuta le persone, ma non può accettare che l’accoglienza diventi lo strumento per scardinare la propria visione della natura umana. La madre abbraccia, ma non riscrive la legge morale per rendere l’abbraccio culturalmente più gradito a chi vorrebbe trasformare il peccato in un diritto. Chi chiede alla Chiesa di dichiarare moralmente buono ciò che essa, alla luce della propria antropologia teologica, ritiene oggettivamente disordinato, non sta chiedendo un atto pastorale, ma una revisione dottrinale. E una revisione dottrinale non si ottiene per pressione mediatica, né per titoli ad effetto, né per esigenze personali, né mediante denunce temerarie che alterano il piano del confronto.

È doveroso ringraziare il creatore del blog Silere non Possum, i cui interventi, talvolta caratterizzati da una disinvoltura argomentativa che suscita più interrogativi che certezze, costituiscono per noi un salutare esercizio. Ci ricordano che il compito del sacerdote, del teologo e del vero giurista non è rincorrere l’eco mediatica, ma distinguere, chiarire e custodire con fedeltà l’ordine della verità, per poi trasmetterla e difenderla da quei cavalli di Troia ideologici che, con tinte arcobaleno e linguaggio seducente, tentano di introdurre nella Chiesa ciò che non le appartiene, sino a considerare le parole sul peccato del Sommo Pontefice un vero e proprio scandalo al sole.

Dall’Isola di Patmos, 28 febbraio 2026

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Donne, diritto e teologia usati come slogan dal blog “Silere non possum” – Donne, law, and theology used as slogans by the blog “Silere non possum” – Mujeres, derecho y teología reducidos a eslogan por el blog “Silere non possum”

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DONNE, DIRITTO E TEOLOGIA USATI COME SLOGAN DAL BLOG SILERE NON POSSUM

Quando un’argomentazione teologica o giuridica non regge alla lettura integrale delle fonti, non occorrono invettive per confutarla: è sufficiente ricondurla alle fonti stesse, perché talvolta il confronto con esse è già di per sé la più severa delle repliche.

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Una doverosa premessa si impone. Il blog Silere non possum non ha mai suscitato particolare apprezzamento presso i Padri redattori di questa rivista, non per pregiudizio, ma per metodo.

La nostra missione non è alimentare polemiche, bensì richiamare alla verità teologica e giuridica quando questa venga esposta in modo impreciso, approssimativo o ideologicamente orientato. Il problema non è la critica — che nella Chiesa è legittima e talvolta necessaria — ma la qualità della critica. Quando testi di carattere ecclesiologico e canonistico vengono diffusi con toni perentori, citazioni selettive e argomentazioni che sembrano solide solo finché non vengono sottoposte a verifica, diventa doveroso intervenire. Non tanto per gli addetti ai lavori, che possiedono gli strumenti per discernere, quanto per quei sacerdoti in buona fede e per quei fedeli cattolici non adeguatamente preparati, che rischiano di assumere come analisi rigorose ciò che spesso si rivela essere una costruzione retorica ed emotiva più che teologica e giuridica.

L’ultimo articolo «Donne che valutano i vescovi? I risultati di questo tokenismo è sotto gli occhi di tutti» (vedere qui), rappresenta un esempio emblematico di questa impostazione. In più punti il testo rasenta l’invettiva; nelle citazioni giuridiche e teologiche, poi, l’autenticità appare talvolta simile a quella di uno zircone presentato come diamante puro: brillante alla superficie, ma privo della consistenza strutturale che solo un’analisi rigorosa può garantire. Per questa ragione — e solo per questa —, è opportuno entrare nel merito.

«La potestà di governo un nodo irrisolto» costituisce l’argomento portante dell’articolo, solenne nella forma quanto fragile nella sostanza. Si afferma che la potestà di governo, essendo radicata sacramentalmente nell’Ordine sacro, non possa essere “normalizzata” né esercitata secondo logiche amministrative che coinvolgano fedeli non ordinati. Il richiamo a Benedetto XVI — in particolare alla catechesi sul munus regendi del 26 maggio 2010 — è suggestivo, ma marcatamente selettivo. E soprattutto teologicamente impreciso. Non per sottigliezza accademica, ma per un’evidente confusione tra titolarità sacramentale del munus e cooperazione giuridica all’esercizio della potestà.

Il testo utilizza formule corrette — «struttura sacramentale», «origine sacra dell’autorità», «vincolo con il Sacramento dell’Ordine» — ma le isola dal contesto complessivo della dottrina cattolica, trasformandole in slogan apologetici mediante estrapolazioni selettive. Il risultato è un’argomentazione che appare compatta solo finché non venga sottoposta a una lettura integrale delle fonti. È vero: la gerarchia nella Chiesa ha una «sacra origine»; l’autorità ecclesiale non nasce da un’investitura sociologica; il munus regendi non è assimilabile a una leadership aziendale. Però, da queste premesse, non discende affatto ciò che l’articolo pretende di dimostrare.

Il Codice di Diritto Canonico è estremamente chiaro: il can. 129 §1 afferma che sono abili alla potestà di governo coloro che hanno ricevuto l’Ordine sacro. Ma il §2, che segue immediatamente — ed è qui il punto sistematicamente ignorato — stabilisce che «i fedeli laici possono cooperare all’esercizio di tale potestà, secondo il diritto». E cooperare non significa usurpare, sostituirsi o esercitare il munus episcopale, ma partecipare, secondo modalità determinate dall’ordinamento ecclesiale, all’esercizio concreto di funzioni che non sono di natura sacramentale, ma amministrativa, consultiva, istruttoria, gestionale. Negando questo principio si dovrebbe coerentemente sostenere che: i laici operanti nei tribunali ecclesiastici esercitino un episcopato surrettizio; i periti laici intervenuti nei Concili ecumenici abbiano partecipato sacramentalmente al munus docendi; ogni funzione amministrativa della Curia richieda la consacrazione episcopale, fino a trasformare l’organizzazione ecclesiale in una sorta di monolitico apparato esclusivamente sacramentale. È presto detto: una simile conclusione non solo non è richiesta dalla teologia cattolica, ma ne travisa la distinzione fondamentale tra titolarità sacramentale e cooperazione giuridica.

Seguendo la logica degli autori dell’articolo, si dovrebbe nominare almeno un vescovo titolare per la gestione dei parcheggi dello Stato della Città del Vaticano, così da evitare che un semplice funzionario amministrativo eserciti una potestà “non sufficientemente sacramentale” in materia di strisce blu e dischi-orario, magari con appropriati richiami alla dogmatica sacramentaria. Beninteso: l’assurdo non è l’ironia ma la premessa. Benedetto XVI, nel richiamare la «sacra origine» dell’autorità ecclesiale, non ha mai sostenuto che ogni atto di governo nella Chiesa coincida ontologicamente con l’esercizio dell’Ordine sacro. La distinzione tra potestas ordinis e potestas regiminis è classica nella teologia cattolica e trova nel diritto canonico una formulazione chiara e sistematica. L’origine sacramentale dell’episcopato non elimina la dimensione istituzionale e giuridica del governo ecclesiale: la fonda e la struttura. Confondere questi livelli significa scambiare la radice con i rami. L’autorità nasce sacramentalmente, ma la sua amministrazione concreta si articola invece secondo forme giuridiche. Le due dimensioni non sono alternative, ma complementari.

Quando si afferma che una nomina amministrativa «sposta il baricentro dall’Ordine sacro alla nomina papale», si costruisce un falso dilemma. Il Romano Pontefice non crea la sacramentalità dell’episcopato mediante un atto amministrativo; ma può legittimamente conferire incarichi di governo non sacramentali a chi non ha ricevuto l’Ordine, purché non si tratti dell’esercizio proprio del munus episcopale. Ridurre tutto alla categoria di «sacra origine» per negare ogni forma di cooperazione laicale non è difesa della teologia: è una costruzione retorica che assume il linguaggio della dottrina per sostenere una posizione identitaria. Il tutto espresso — ed è un dato che non può essere ignorato — da autori che scelgono sistematicamente l’anonimato, mentre non esitano a qualificare come «ignoranti», «incompetenti», «analfabeti» o perfino «chierici vaganti sbattuti fuori dalle loro diocesi» persone che hanno maturato preparazione e competenza in decenni di studio serio e di formazione permanente. L’autorità morale della critica non si rafforza con l’invettiva, meno che mai con l’anonimato.

La sezione dedicata allo «sguardo femminile» si presenta come una critica all’ideologia. Ma, paradossalmente, finisce per costruire un’ideologia speculare e inversa. Si afferma che l’idea di uno «sguardo peculiare» femminile sarebbe una tesi vuota, sentimentalistica, identitaria. Tuttavia, per demolire questa tesi si ricorre allo stesso schema che si vorrebbe confutare: si attribuisce alle donne una predisposizione emotiva, instabile, incapace di discernimento oggettivo. Non si supera lo stereotipo: lo si capovolge. L’argomento scivola così da una legittima perplessità circa il rischio di criteri personalistici a un giudizio generalizzato sulla presunta inclinazione femminile al sentimentalismo. Non è un passaggio teologico né un’argomentazione canonica, nemmeno un’analisi sociologica fondata, è solo un artificio retorico.

Se esistesse realmente un «criterio femminile» intrinsecamente inaffidabile nel discernimento, si dovrebbe allora concludere — con coerenza — che le donne non possano essere giudici nei tribunali ecclesiastici, né docenti di teologia morale, né abilitate a esercitare funzioni consultive in ambito canonico o a dirigere uffici amministrativi complessi. Ma la Chiesa non ha mai insegnato nulla del genere. Il can. 228 §1 è inequivocabile: i laici idonei sono abili ad assumere uffici e incarichi ecclesiastici per i quali risultino capaci. Il criterio non è il genere, ma l’idoneità. Il diritto è chiaro, lo diventa meno quando viene letto per frammenti o piegato a una tesi fondata sul pregiudizio. Attribuire alle donne una naturale inclinazione al giudizio emotivo equivale infatti a riproporre, in chiave polemica, la stessa antropologia stereotipata che si dichiara di voler combattere. Si passa dal mito della «madre naturalmente accogliente» al mito della «donna naturalmente impressionabile». Cambia il segno, non la struttura.

A questo punto una domanda sorge spontanea — e non ha bisogno di essere gridata ma posta con calma — perché l’attenzione critica si concentra quasi esclusivamente sulle donne? Perché non si legge, con la stessa veemenza, un’analisi delle dinamiche di potere maschili che per decenni hanno prodotto clientelismi, protezioni incrociate, cordate ideologiche e reti di influenza non sempre limpide?

La storia recente della Curia non è stata segnata da un eccesso di «sguardo femminile», ma piuttosto attraversata da logiche di appartenenza, talvolta molto compatte, talvolta sorprendentemente indulgenti verso fragilità interne ben note, purché collocate nella giusta rete relazionale. Quando si tuona contro la presenza femminile come fattore di destabilizzazione, ma si tace su sistemi di protezione ben più strutturati e radicati, la critica perde inevitabilmente credibilità. Non perché la presenza delle donne sia intoccabile — nessuna funzione ecclesiale lo è — ma perché la selettività dell’indignazione è sempre un indizio. Stigmatizzare con impetuosità la femminilità di chi donna lo è per natura e per grazia, sorvolando però al tempo stesso su certi vezzi e vizi “maschili” che nulla hanno di evangelicamente virile, non è rigore dottrinale, è un’asimmetria polemica.

Un altro punto merita chiarezza: il processo di consultazione per la scelta dei vescovi — disciplinato dai cann. 377 e 378 — non attribuisce a nessun consultore potestà sacramentale. Non conferisce il munus episcopale. La consultazione è uno strumento istruttorio, non esercizio del munus regendi. Quando un laico — uomo o donna — esprime un parere, non esercita giurisdizione sacramentale: contribuisce a un processo informativo. La decisione resta poi tutta alla Sede Apostolica.

Sostenere che la semplice presenza di donne in un organo consultivo comprometta la sacramentalità dell’episcopato significa confondere livelli distinti dell’ordinamento ecclesiale. È una notevole confusione concettuale, non una difesa della dottrina. Il vero problema, se esiste, non è il genere dei consultori ma la qualità dei criteri. Se alcune nomine risultano discutibili, la questione non è stabilire se chi ha espresso un parere fosse uomo o donna, ma chiedersi: quali informazioni sono state raccolte? Con quale metodo? Con quale verifica? Con quale assunzione di responsabilità finale? Ridurre tutto a una contrapposizione identitaria — «sguardo femminile» contro «governo sacramentale» — non solo semplifica eccessivamente la realtà, ma la deforma. La Chiesa non ha bisogno di quote simboliche. Ma non ha nemmeno bisogno di indignazioni selettive, pronte ad attivarsi su alcuni profili e sorprendentemente silenziose e protettive su altre dinamiche di potere ben più consolidate, anche quando emergono in forma pubblica e gravemente scandalosa (cfr. qui).

La differenza tra una presenza ideologica e una presenza competente non passa attraverso il genere. Passa attraverso l’idoneità, la formazione, la maturità ecclesiale, la capacità di discernimento. Se si vuole davvero evitare il tokenismo, il criterio deve essere la competenza, sempre. Per uomini e per donne. Diversamente si finisce per combattere un’ideologia costruendone un’altra, con la sola differenza che questa volta la polemica assume il volto di una nostalgia teologicamente selettiva.

La roboante domanda: «Vogliamo vescovi competenti o l’approvazione dei media?» costruisce una contrapposizione tanto suggestiva quanto artificiale. Nessuna norma canonica prevede che i vescovi siano scelti per ottenere consenso mediatico. Il can. 378 §1 indica requisiti molto concreti: fede integra, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, sapienza, prudenza, virtù umane, buona reputazione, almeno trentacinque anni di età, cinque anni di presbiterato, dottorato o licenza in discipline sacre o almeno vera perizia in esse. Il parametro è l’idoneità oggettiva, non il gradimento giornalistico. Affermare che le nomine recenti sarebbero guidate da un’ossessione mediatica può essere un’opinione; trasformarla in chiave interpretativa totale diventa però una narrazione autosufficiente: ogni scelta non condivisa viene spiegata come cedimento ai media; ogni profilo non gradito come frutto di “tokenismo”.

È un meccanismo retorico efficace, ma fragile. Se davvero il criterio fosse l’applauso del «popolino», come si spiega che molte nomine siano state contestate proprio dai media? Come si spiega che non poche scelte episcopali abbiano generato reazioni critiche anche nel mondo laico? L’argomento funziona solo finché resta indimostrato; sottoposto a verifica, perde consistenza e si rivela privo di fondamento oggettivo. Il vero problema — ed è un problema serio — non è l’approvazione dei media. È la qualità delle informazioni raccolte nel processo di consultazione. Ed è qui che il discorso dovrebbe concentrarsi. La procedura prevista dal can. 377 §2-3 è articolata: consultazione comune e segreta tra i vescovi; raccolta di pareri qualificati; eventuale ascolto di presbiteri e laici; trasmissione di un quadro circostanziato alla Sede Apostolica. Il sistema non è costruito per sostituire il giudizio episcopale con quello mediatico. È costruito per ampliare la conoscenza del candidato. L’istruttoria non toglie responsabilità alla Sede Apostolica; la qualifica.

Se alcune nomine risultano infelici, il problema non è la presenza di laici o di donne nel processo consultivo. Il problema, eventualmente, è la qualità delle valutazioni, la solidità delle informazioni, la verifica delle segnalazioni e — nei tempi che la Scrittura chiamerebbe “di vacche magre” — anche la difficoltà oggettiva di reperire profili di particolare spessore e valore. E qui emerge un dettaglio significativo: l’articolo denuncia criteri emotivi, impressionistici, identitari. Ma nel farlo utilizza categorie altrettanto impressionistiche: «disastro», «stato di disperazione», «giochi di potere», «dinamiche invivibili». Termini forti, ma privi di documentazione circostanziata. Si critica la soggettività altrui ricorrendo alla soggettività propria. Se il problema è la qualità delle nomine, la discussione deve restare oggettiva, diversamente si rimane nella sfera dell’impressione polemica.

Altro quesito ad effetto è quello racchiuso nello slogan: «Il munus non si improvvisa», con richiamo alla necessità di distinguere «tra teologia e uso selettivo del diritto». È la parte più teologicamente impegnativa dell’articolo, dedicata al munus episcopale. Ed è qui che occorre estrema chiarezza. Il munus docendi, sanctificandi et regendi è proprio dell’episcopato (cfr. can. 375). Nessuno lo contesta. Nessuna riforma recente ha attribuito il munus episcopale a soggetti non ordinati. Nessuna donna esercita il munus episcopale. Oggi nessun laico, uomo o donna, governa una diocesi in forza di potestà sacramentale. Quando, in epoche passate, si verificarono distorsioni nella gestione delle diocesi — con titolari assenti, talora mai residenti e amministrazioni di fatto delegate a parenti o fiduciari secondo logiche di nepotismo — si trattò di abusi storici che la riforma tridentina corresse proprio per ricondurre il governo ecclesiale alla sua forma autentica e pastorale. Evocare oggi simili scenari come se fossero riproponibili significa sovrapporre piani storici radicalmente differenti e del tutto fuori luogo.

La questione reale è un’altra: chi può cooperare nei processi istruttori e amministrativi che precedono o accompagnano l’esercizio del munus? La risposta del diritto è già data. Non è un’innovazione del pontificato attuale né di quello precedente. Il can. 129 §2 prevede che i fedeli laici possano cooperare all’esercizio della potestà di governo secondo il diritto; il can. 228 riconosce ai laici idonei la possibilità di assumere uffici ecclesiastici; il can. 377 §3 contempla esplicitamente la consultazione anche di presbiteri e laici nel processo di nomina episcopale. La distinzione fondamentale è tra titolarità sacramentale del munus e cooperazione funzionale all’esercizio della potestà. Confondere le due dimensioni significa trasformare una questione amministrativa in una questione ontologica. E ciò non è difesa della teologia, ma alterazione delle sue categorie.

Se solo a chi partecipa sacramentalmente al munus è dato contribuire al discernimento su un candidato, allora si dovrebbe coerentemente escludere: accademici laici consultati per la loro competenza teologica; canonisti non ordinati; laici inseriti in commissioni disciplinari; periti economici nelle diocesi. Si dovrebbe perfino rivedere la prassi consolidata dei dicasteri romani, dove medici, giuristi, esperti di varie discipline collaborano senza esercitare alcuna potestà sacramentale. Basti pensare al Dicastero per le Cause dei Santi: la commissione scientifica è composta da medici specialisti che valutano i presunti miracoli secondo criteri rigorosamente clinici. Nessuno ha mai ritenuto necessario sostituirli con ecclesiastici privi di formazione clinica, solo perché ordinati. La Chiesa non ha mai funzionato così, neppure negli ambiti più delicati.

Il rischio, dunque, non è la “femminilizzazione” della Curia, ma la clericalizzazione di ogni funzione ecclesiale, come se l’Ordine sacro fosse requisito per qualunque responsabilità amministrativa o consultiva. E questo, paradossalmente, contraddice proprio la critica rivolta altrove al “clericalismo”. La storia recente offre esempi eloquenti. San Giovanni Paolo II scelse come Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Joaquín Navarro-Valls, medico psichiatra e laico, non perché fosse ordinato — non lo era — ma per grande competenza, equilibrio, intelligenza comunicativa. Gli succedette poi Padre Federico Lombardi S.J., anch’egli scelto per alte qualità personali e professionali. In entrambi i casi, il criterio non fu il grado sacramentale, ma l’idoneità alla funzione.

«Il munus episcopale non si improvvisa», certamente, ma nemmeno si estende impropriamente a funzioni che non gli appartengono ontologicamente. Difendere la sacramentalità dell’episcopato non significa trasformare ogni collaborazione ecclesiale in un’appendice dell’Ordine sacro. Significa, al contrario, custodire le distinzioni che la tradizione teologica e il diritto della Chiesa hanno sempre saputo mantenere.

Il dibattito non può riguardare la “femminilizzazione” della Curia, né l’ossessione per le quote, né un presunto cedimento alla modernità sociologica. Il punto vero è altro: la qualità del discernimento e la fedeltà alla struttura teologica della Chiesa. Se una donna esercita un incarico amministrativo conferito legittimamente dal Romano Pontefice, non si è intaccata la sacramentalità dell’episcopato. Se una religiosa partecipa a un processo consultivo, non si è alterata l’ontologia del munus. Se un laico offre un parere tecnico, non si è desacralizzata la gerarchia. Il Sacramento dell’Ordine non è una copertura per ogni funzione organizzativa, è la radice della missione apostolica. Confondere la radice con ogni foglia dell’albero istituzionale non è difesa della tradizione: è approssimazione teologica da dilettanti.

Il rischio più serio non è la presenza femminile nei dicasteri, ma l’uso ideologico della teologia per trasformare ogni scelta amministrativa in una crisi ontologica. È l’abitudine a leggere tutto come sovversione. È l’incapacità di distinguere tra cooperazione e sostituzione, tra consultazione e titolarità, tra struttura sacramentale e organizzazione giuridica. E c’è poi un dettaglio che merita di essere detto con sobria chiarezza: non si può tuonare contro la «ideologia della donna» mentre si tace sistematicamente su altre dinamiche di potere che attraversano ambienti ecclesiastici ben più strutturati, ramificati e influenti. L’indignazione selettiva non è rigore dottrinale: è scelta polemica. E quando la severità si esercita solo in una direzione, diventa sospetta. La Chiesa non ha bisogno di paure travestite da teologia ma di competenza, responsabilità, verità e libertà interiore. Ha bisogno di nomine ben istruite e di informazioni solide. Ha bisogno di uomini e donne che servano, non di narrazioni identitarie che alimentino conflitti permanenti.

Se dunque il criterio è la competenza, questa stessa va dimostrata. Se il criterio è il diritto, lo stesso va letto tutto, non per frammenti ed estrapolazioni. Se il criterio è la teologia, questa non può essere ridotta a slogan. La sacramentalità dell’autorità ecclesiale non è in discussione, ma non è neppure un argomento da brandire contro ogni forma di cooperazione laicale, altrimenti si finisce per difendere la gerarchia in modo così rigido da trasformarla in caricatura grottesca. E la Chiesa non è un fenomeno caricaturale, anche se alcuni la riducono a una parodia. È una realtà sacramentale che vive nella storia, con strutture giuridiche, responsabilità personali e decisioni concrete. Il resto appartiene più alla polemica di taluni blog che al diritto o alla teologia.

In questo blog c’è poi l’anonimato come postura morale, che merita una sobria osservazione. Le critiche più severe — con accuse di incompetenza, di autoritarismo, di gestione ideologica — provengono da soggetti che scelgono sistematicamente l’anonimato, il quale può avere persino ragioni legittime in particolari circostanze. Ma quando si formulano giudizi così pesanti su persone e istituzioni, restare strutturalmente anonimi mentre si pretende trasparenza dagli altri, mentre si stigmatizzano le denunce anonime e il pettegolezzo, crea un’evidente asimmetria morale, non priva di gravità. Anche perché la teologia cattolica non è costruita su insinuazioni; il diritto canonico non si fonda su impressioni non verificabili; e l’autorità morale richiede precise assunzioni di responsabilità che non di rado esigono coraggio, talora persino vero e proprio eroismo. Criticare è legittimo; delegittimare senza esporsi lo è molto meno. Quando infatti si invoca la serietà della sacramentalità, sarebbe coerente invocare anche la serietà della responsabilità personale, pressoché assente dalle colonne di un blog che, erigendosi a tribunale permanente, evita però sistematicamente di assumere la responsabilità di comparire come parte. Del resto, quando un’argomentazione teologica o giuridica non regge alla lettura integrale delle fonti, non occorrono invettive per confutarla: è sufficiente ricondurla alle fonti stesse, perché talvolta, il confronto serio e scientifico con esse, è già di per sé la più severa delle repliche.

Dall’Isola di Patmos, 15 febbraio 2026

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DONNE, LAW, AND THEOLOGY USED AS SLOGANS BY THE BLOG SILERE NON POSSUM

When a theological or juridical argument cannot withstand an integral reading of the sources, no invective is needed to refute it: it is enough to bring it back to the sources themselves, because at times the very confrontation with them is already, in itself, the most severe of replies.

— Theology and canon law —

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A necessary premise is in order. The blog Silere non possum has never enjoyed particular esteem among the Fathers who edit this journal. Not out of prejudice, but out of method. Our mission is not to fuel polemics, but to recall theological and juridical truth whenever it is presented in an imprecise, approximate, or ideologically slanted manner. The problem is not criticism — which in the Church is legitimate and at times necessary — but the quality of criticism. When ecclesiological and canonical texts are circulated with peremptory tones, selective citations, and arguments that seem solid only so long as they are not subjected to verification, it becomes our duty to intervene. Not so much for specialists, who possess the tools to discern, as for those priests acting in good faith and for those Catholic faithful who are not adequately prepared, and who risk taking as rigorous analysis what often proves to be a rhetorical and emotive construction rather than a theological and juridical one.

The most recent article, “Women who evaluate bishops? The results of this tokenism are plain for all to see” (see here), is an emblematic example of this approach. In more than one place the text borders on invective; and in its juridical and theological citations, its authenticity at times resembles that of a zircon presented as a pure diamond: brilliant on the surface, yet lacking the structural consistency that only rigorous analysis can provide. For this reason — and for this reason alone — it is fitting to enter into the substance of the matter.

“The power of governance: an unresolved knot” constitutes the article’s main argument, solemn in form and yet fragile in substance. It is claimed that the power of governance, being sacramentally rooted in sacred Orders, cannot be “normalized” nor exercised according to administrative logics that involve non-ordained members of the faithful. The appeal to Benedict XVI — particularly to the catechesis on the munus regendi of 26 May 2010 — is suggestive, but markedly selective, and above all theologically imprecise. Not because of academic subtleties, but because of an evident confusion between the sacramental titularity of the munus and juridical cooperation in the exercise of authority.

The text employs correct formulas — “sacramental structure,” “sacred origin of authority,” “bond with the Sacrament of Orders” — but isolates them from the overall context of Catholic doctrine, turning them into apologetic slogans by means of selective extrapolations. The result is an argument that appears compact only so long as it is not subjected to an integral reading of the sources. It is true: the hierarchy in the Church has a “sacred origin”; ecclesial authority does not arise from a sociological investiture; the munus regendi is not reducible to corporate leadership. Yet from these premises there follows nothing of what the article claims to prove.

The Code of Canon Law is exceedingly clear: can. 129 §1 states that those who have received sacred Orders are capable of the power of governance. But §2, which follows immediately — and here lies the point that is systematically ignored — adds that “lay members of the Christian faithful can cooperate in the exercise of this power according to the norm of law.” And to cooperate does not mean to usurp, substitute oneself, or exercise the episcopal munus; rather, it means to participate — according to modalities determined by the Church’s legal order — in the concrete exercise of functions that are not sacramental in nature, but administrative, consultative, investigative, and managerial. Denying this principle would require one coherently to maintain that: lay members of ecclesiastical tribunals exercise a surrogate episcopate; lay experts who intervened in Ecumenical Councils participated sacramentally in the munus docendi; every administrative function of the Roman Curia would require episcopal consecration, turning ecclesial organization into a monolithic apparatus exclusively sacramental. It is quickly said: such a conclusion is not only not required by Catholic theology; it distorts the fundamental distinction between sacramental titularity and juridical cooperation.

Following the logic of the article’s authors, one should then appoint at least a titular bishop to oversee the parking areas of the Vatican City State, lest a mere administrative official exercise an authority “insufficiently sacramental” in matters of blue lines and parking discs — perhaps with suitable references to sacramental dogmatics. To be clear: the absurdity is not the irony, but the premise. Benedict XVI, in recalling the “sacred origin” of ecclesial authority, never maintained that every act of governance in the Church coincides ontologically with the exercise of sacred Orders. The distinction between potestas ordinis and potestas regiminis is classical in Catholic theology and finds in canon law a clear and systematic formulation. The sacramental origin of the episcopate does not eliminate the institutional and juridical dimension of ecclesial governance: it grounds it and structures it. To confuse these levels is to mistake the root for the branches. Authority arises sacramentally; its concrete administration is articulated through juridical forms. The two dimensions are not alternatives, but complementary.

When it is claimed that an administrative appointment “shifts the center of gravity from sacred Orders to papal appointment,” a false dilemma is constructed. The Roman Pontiff does not create the sacramentality of the episcopate by an administrative act; yet he can legitimately confer non-sacramental offices of governance upon those who have not received Orders, provided that what is at stake is not the proper exercise of the episcopal munus. To reduce everything to the category of “sacred origin” in order to deny every form of lay cooperation is not the defense of theology: it is a rhetorical construction that adopts the language of doctrine to support an identitarian position. All this is advanced — and this is a fact that cannot be ignored — by authors who systematically choose anonymity, while not hesitating to label as “ignorant,” “incompetent,” “illiterate,” or even “wandering clerics cast out of their dioceses” persons who have acquired preparation and competence through decades of serious study and ongoing formation. The moral authority of criticism is not strengthened by invective, least of all by anonymity.

The section devoted to the “female gaze” presents itself as a critique of ideology. Yet, paradoxically, it ends up constructing a specular and inverted ideology. It is asserted that the idea of a peculiarly female “gaze” would be empty, sentimentalistic, identitarian. However, in order to demolish this thesis, the very same schema it would refute is employed: women are attributed an emotional, unstable disposition, incapable of objective discernment. The stereotype is not overcome; it is reversed. The argument thus slips from a legitimate concern about the risk of personalist criteria into a generalized judgment about an alleged female inclination to sentimentalism. This is not a theological passage, nor a canonical argument, nor even a sound sociological analysis: it is a rhetorical device.

If there truly existed an intrinsically unreliable “female criterion” in discernment, one would then have to conclude — consistently — that women could not be judges in ecclesiastical tribunals, nor professors of moral theology, nor competent to exercise consultative functions in canonical matters, nor capable of directing complex administrative offices. But the Church has never taught anything of the sort. Canon 228 §1 is unequivocal: suitably qualified lay persons are capable of assuming ecclesiastical offices and functions for which they are competent. The criterion is not gender, but suitability. The law is clear; it becomes less so only when read in fragments or bent to a thesis rooted in prejudice. To attribute to women a natural inclination to emotional judgment is, in polemical guise, to reproduce the very stereotyped anthropology one claims to combat. One passes from the myth of the “naturally welcoming mother” to the myth of the “naturally impressionable woman.” The sign changes; the structure does not.

At this point a question arises spontaneously — and it need not be shouted, only posed calmly: why does critical attention focus almost exclusively on women? Why does one not read, with the same vehemence, an analysis of male power dynamics which for decades have produced clientelism, mutual protection, ideological factions, and networks of influence not always transparent?

Against Sister Raffaella Petrini, now Governor of the Vatican City State — a title traditionally in use, although juridically it is a presidency — the columns of that blog directed not only criticism but outright personal invective. 

The recent history of the Curia has not been marked by an excess of a “female gaze,” but rather by dynamics of belonging — at times very compact, at times surprisingly indulgent toward well-known internal fragilities — provided they are situated within the right relational network. When one thunders against the female presence as a destabilizing factor, yet remains silent about far more structured and deeply rooted systems of protection, criticism inevitably loses credibility. Not because women’s presence is untouchable — no ecclesial function is — but because selective indignation is always a sign. To stigmatize with impetuosity the femininity of those who are women by nature and by grace, while at the same time overlooking certain “male” behaviors that have nothing evangelically virile about them, is not doctrinal rigor; it is polemical asymmetry.

Another point requires clarity: the consultative process for the selection of bishops — governed by cann. 377 and 378 — does not confer sacramental power upon any consultor. It does not grant the episcopal munus. It does not turn an opinion into an act of governance. Consultation is an investigative instrument, not the exercise of the munus regendi. When a lay person — man or woman — offers an opinion, he does not exercise sacramental jurisdiction; he contributes to an informational process. The decision remains with the Apostolic See.

To claim that the mere presence of women in a consultative body compromises the sacramentality of the episcopate is to confuse distinct levels of the Church’s legal order. This is conceptual confusion, not defense of doctrine. The real problem, if any, is not the consultors’ gender but the quality of the criteria. If certain appointments prove questionable, the issue is not whether the person who offered an opinion was male or female, but: what information was gathered? By what method? With what verification? With what assumption of final responsibility? To reduce everything to an identitarian opposition — “female gaze” versus “sacramental governance” — not only oversimplifies reality; it deforms it. The Church does not need symbolic quotas. Yet she also does not need selective indignations, ready to activate against certain profiles and surprisingly silent about other power dynamics far more consolidated, even when they emerge publicly and scandalously.

The difference between an ideological presence and a competent presence does not pass through gender. It passes through suitability, formation, ecclesial maturity, and the capacity for discernment. If one truly wishes to avoid tokenism, then the criterion must be competence — always, for men and for women. Otherwise one ends up combating one ideology by constructing another, with the only difference that this time polemics assume the guise of a theologically selective nostalgia.

The resounding question, “Do we want competent bishops or the approval of the media?” constructs a contrast as suggestive as it is artificial. No canonical norm provides that bishops are chosen in order to obtain media consensus. Canon 378 §1 indicates very concrete requirements: sound faith, good morals, piety, zeal for souls, wisdom, prudence, human virtues, good reputation, at least thirty-five years of age, five years of priesthood, a doctorate or licentiate in sacred disciplines — or at least true expertise in them. The parameter is objective suitability, not journalistic approval. To claim that recent appointments would be guided by a media obsession may be an opinion; to transform it into a total interpretive key, however, becomes a self-sufficient narrative: every unwelcomed choice is explained as capitulation to the media; every disliked profile as the fruit of “tokenism.”

It is a rhetorically effective mechanism, but a fragile one. If the criterion were truly the applause of the “common folk,” how does one explain that many appointments have been contested precisely by the media? How does one explain that not a few episcopal choices have generated critical reactions even in secular circles? The argument works only so long as it remains unproven; once subjected to verification, it loses consistency and reveals itself without objective foundation. The real problem — and it is a serious one — is not media approval. It is the quality of the information gathered in the consultative process. And it is here that the discussion ought to concentrate. The procedure envisaged by can. 377 §§2–3 is articulated: common and secret consultation among bishops; gathering of qualified opinions; possible listening to priests and laity; transmission of a well-documented dossier to the Apostolic See. The system is not built to replace episcopal judgment with media judgment. It is built to broaden knowledge of the candidate. The investigation does not remove responsibility from the Apostolic See; it qualifies it.

If certain appointments prove unhappy, the problem is not the presence of laity or women in the consultative process. The problem, if anything, is the quality of evaluations, the solidity of information, the verification of reports and — at times when Scripture would speak of “lean years” — also the objective difficulty of finding candidates of particular depth and worth. Here a significant detail emerges. The article denounces emotional, impressionistic, identitarian criteria. Yet in doing so it employs equally impressionistic categories: “disaster,” “a state of despair,” “power games,” “unlivable dynamics.” Strong terms, but lacking detailed documentation. One criticizes the subjectivity of others while resorting to one’s own. If the issue is the quality of appointments, the discussion must remain objective. Otherwise it remains within the sphere of polemical impression.

Another rhetorical question is encapsulated in the slogan, “The munus is not improvised,” along with an appeal to the need to distinguish “between theology and selective use of law.” This is the article’s most theologically demanding portion, devoted to the episcopal munus. Here utmost clarity is required. The munus docendi, sanctificandi et regendi is proper to the episcopate (cf. can. 375). No one contests this. No recent reform has attributed the episcopal munus to non-ordained persons. No woman exercises the episcopal munus. Today no lay person, man or woman, governs a diocese by virtue of sacramental power. When, in past epochs, distortions occurred in diocesan governance — with absent titulars, sometimes never resident, and administrations in fact delegated to relatives or trusted persons according to logics of nepotism — these were historical abuses which the Tridentine reform corrected precisely in order to restore ecclesial governance to its authentic pastoral form. To evoke such scenarios today as though they were re-proposable is to superimpose radically different historical planes, wholly out of place.

The real question is another: who may cooperate in the investigative and administrative processes that precede or accompany the exercise of the munus? The answer of the law is already given. This is not an innovation of the current pontificate nor of the preceding one. Canon 129 §2 provides that lay members of the faithful may cooperate in the exercise of the power of governance according to the law; can. 228 recognizes that suitably qualified laity may assume ecclesiastical offices; can. 377 §3 explicitly envisages consultation also of priests and laity in the process of episcopal appointment. The fundamental distinction is between the sacramental titularity of the munus and functional cooperation in the exercise of authority. To confuse the two is to turn an administrative question into an ontological one. And this is not the defense of theology, but an alteration of its categories.

If only those who participate sacramentally in the munus were permitted to contribute to discernment about a candidate, one would coherently have to exclude: lay academics consulted for their theological competence; non-ordained canonists; lay members of disciplinary commissions; economic experts in dioceses. One would even have to revise the consolidated practice of Roman dicasteries, where physicians, jurists, and experts in various disciplines collaborate without exercising any sacramental authority. Consider the Dicastery for the Causes of Saints: its scientific commission is composed of specialist physicians who evaluate alleged miracles according to rigorously clinical criteria. No one has ever thought it necessary to replace them with clerics lacking clinical training simply because they are ordained. The Church has never functioned in this way, not even in the most delicate spheres.

The risk, therefore, is not the “feminization” of the Curia, but the clericalization of every ecclesial function, as though sacred Orders were required for any administrative or consultative responsibility. And this, paradoxically, contradicts precisely the critique elsewhere directed against “clericalism.” Recent history offers eloquent examples. Saint John Paul II chose Joaquín Navarro-Valls, a layman and psychiatrist, as Director of the Holy See Press Office — not because he was ordained (he was not), but because of great competence, balance, and communicative intelligence. He was later succeeded by Fr. Federico Lombardi, S.J., likewise chosen for personal and professional qualities. In both cases the criterion was not sacramental rank, but suitability for the function.

The episcopal munus is not improvised, certainly. Yet neither is it improperly extended to functions that do not belong to it ontologically. To defend the sacramentality of the episcopate does not mean to turn every ecclesial collaboration into an appendage of sacred Orders. It means, on the contrary, to safeguard the distinctions that theological tradition and the Church’s law have always known how to maintain.

The debate cannot concern the “feminization” of the Curia, nor an obsession with quotas, nor an alleged capitulation to sociological modernity. The true point is another: the quality of discernment and fidelity to the Church’s theological structure. If a woman exercises an administrative office legitimately conferred by the Roman Pontiff, the sacramentality of the episcopate has not been compromised. If a religious sister participates in a consultative process, the ontology of the munus has not been altered. If a lay person offers technical advice, the hierarchy has not been desacralized. The Sacrament of Orders is not a covering for every organizational function; it is the root of the apostolic mission. To confuse the root with every leaf of the institutional tree is not the defense of tradition: it is theological approximation by amateurs.

The more serious risk is not the female presence in dicasteries. It is the ideological use of theology to turn every administrative decision into an ontological crisis. It is the habit of reading everything as subversion. It is the inability to distinguish between cooperation and substitution, between consultation and titularity, between sacramental structure and juridical organization. And there is also a detail that must be stated with sober clarity: one cannot thunder against the “ideology of woman” while systematically remaining silent about other dynamics of power that traverse ecclesial environments far more structured, ramified, and influential. Selective indignation is not doctrinal rigor; it is a polemical choice. And when severity is exercised in only one direction, it becomes suspect. The Church does not need fears disguised as theology, but competence, responsibility, truth, and interior freedom. She needs well-prepared appointments and solid information. She needs men and women who serve, not identitarian narratives that nourish permanent conflicts.

If, then, the criterion is competence, that competence must itself be shown. If the criterion is law, the law must be read in its entirety, not by fragments and extrapolations. If the criterion is theology, theology cannot be reduced to slogans. The sacramentality of ecclesial authority is not in question, but neither is it an argument to be brandished against every form of lay cooperation; otherwise one ends up defending the hierarchy so rigidly as to turn it into a grotesque caricature. And the Church is not a caricatural phenomenon, even if some reduce her to parody. She is a sacramental reality living in history, with juridical structures, personal responsibilities, and concrete decisions. The rest belongs more to the polemics of certain anonymous blogs than to law or theology.

In this blog, moreover, anonymity functions as a moral posture that deserves a sober observation. The harshest critiques — with accusations of incompetence, authoritarianism, ideological governance — come from persons who systematically choose anonymity, which may in certain circumstances even have legitimate reasons. But when one formulates judgments so heavy against persons and institutions, remaining structurally anonymous while demanding transparency from others, while stigmatizing anonymous denunciations and gossip, creates an evident moral asymmetry, not without gravity. For Catholic theology is not built on insinuations; canon law is not founded on unverifiable impressions; and moral authority requires precise assumptions of responsibility which not infrequently demand courage, at times even true heroism. Criticism is legitimate; delegitimizing others without exposing oneself is far less so. When one invokes the seriousness of sacramentality, it would be coherent to invoke also the seriousness of personal responsibility — almost wholly absent from the columns of a blog which, setting itself up as a permanent tribunal, systematically avoids assuming the responsibility of appearing as a party. Moreover, when a theological or juridical argument cannot withstand an integral reading of the sources, no invective is needed to refute it: it is enough to bring it back to the sources themselves, because at times the very confrontation with them is already, in itself, the most severe of replies.

From the Isle of Patmos, 15 February 2026

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MUJERES, DERECHO Y TEOLOGÍA REDUCIDOS A ESLOGAN POR EL BLOG SILERE NON POSSUM

Cuando una argumentación teológica o jurídica no resiste la lectura íntegra de las fuentes, no hacen falta invectivas para refutarla: basta reconducirla a las propias fuentes, porque a veces el contraste con ellas constituye ya de por sí la más severa de las réplicas.

teología y derecho canónico

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Se impone una premisa necesaria. El blog Silere non possum nunca ha suscitado particular aprecio entre los Padres redactores de esta revista. No por prejuicio, sino por método. Nuestra misión no es alimentar polémicas, sino remitir a la verdad teológica y jurídica cuando esta se expone de modo impreciso, aproximado o ideológicamente orientado. El problema no es la crítica — que en la Iglesia es legítima y a veces necesaria —, sino la calidad de la crítica. Cuando textos de carácter eclesiológico y canonístico se difunden con tonos perentorios, citas selectivas y argumentaciones que parecen sólidas solo mientras no se someten a verificación, se hace necesario intervenir. No tanto por los especialistas, que poseen los instrumentos para discernir, cuanto por aquellos sacerdotes de buena fe y por aquellos fieles católicos no adecuadamente preparados, que corren el riesgo de asumir como análisis rigurosos lo que a menudo se revela ser una construcción retórica y emotiva más que teológica y jurídica.

El último artículo «¿Mujeres que evalúan a los obispos? Los resultados de este tokenismo están a la vista de todos» (véase aquí) representa un ejemplo emblemático de este planteamiento. En varios puntos el texto roza la invectiva; en las citas jurídicas y teológicas, además, la autenticidad aparece a veces semejante a la de un circón presentado como diamante puro: brillante en la superficie, pero carente de la consistencia estructural que solo un análisis riguroso puede garantizar. Por esta razón —y solo por esta— conviene entrar en el fondo.

«La potestad de gobierno, un nudo no resuelto» constituye el argumento portante del artículo, tan solemne en la forma como frágil en la sustancia. Se afirma que la potestad de gobierno, al estar radicada sacramentalmente en el Orden  sagrado, no puede ser “normalizada” ni ejercida según lógicas administrativas que impliquen a fieles no ordenados. La referencia a Benedicto XVI — en particular a la catequesis sobre el munus regendi del 26 de mayo de 2010 — es sugestiva, pero marcadamente selectiva. Y, sobre todo, teológicamente imprecisa. No por sutileza académica, sino por una evidente confusión entre la titularidad sacramental del munus y la cooperación jurídica al ejercicio de la potestad.

El texto utiliza fórmulas correctas — «estructura sacramental», «origen sagrado de la autoridad», «vínculo con el Sacramento del Orden» —, pero las aísla del contexto global de la doctrina católica, transformándolas en eslóganes apologéticos mediante extrapolaciones selectivas. El resultado es una argumentación que aparece compacta solo mientras no se somete a una lectura íntegra de las fuentes. Es verdad: la jerarquía en la Iglesia tiene un “origen sagrado”; la autoridad eclesial no nace de una investidura sociológica; el munus regendi no es asimilable a un liderazgo empresarial. Pero de estas premisas no se sigue en absoluto lo que el artículo pretende demostrar.

El Código de Derecho Canónico es extremadamente claro: el c. 129 §1 afirma que son hábiles para la potestad de gobierno quienes han recibido el Orden sagrado. Pero el §2, que sigue inmediatamente — y aquí está el punto sistemáticamente ignorado — establece que «los fieles laicos pueden cooperar en el ejercicio de dicha potestad, según el derecho». Y cooperar no significa usurpar, sustituir ni ejercer el munus episcopal, sino participar, según modalidades determinadas por el ordenamiento eclesial, en el ejercicio concreto de funciones que no son de naturaleza sacramental, sino administrativa, consultiva, de instrucción, de gestión. Negando este principio habría que sostener coherentemente que: los laicos miembros de los tribunales eclesiásticos ejercen un episcopado de hecho; los peritos laicos que intervinieron en los Concilios ecuménicos participaron sacramentalmente en el munus docendi; toda función administrativa de la Curia requiere la ordenación episcopal, hasta transformar la organización eclesial en una suerte de aparato monolítico exclusivamente sacramental. Es fácil decirlo: una conclusión semejante no solo no es exigida por la teología católica, sino que tergiversa su distinción fundamental entre titularidad sacramental y cooperación jurídica.

Siguiendo la lógica de los autores anónimos del artículo, habría entonces que nombrar al menos un obispo titular para la gestión de los estacionamientos del Estado de la Ciudad del Vaticano, a fin de evitar que un simple funcionario administrativo ejerza una potestad “no suficientemente sacramental” en materia de zonas reguladas y discos horarios — quizá con oportunas referencias a la dogmática sacramentaria —. Bien entendido: lo absurdo no es la ironía, sino la premisa. Benedicto XVI, al recordar el «origen sagrado» de la autoridad eclesial, nunca sostuvo que todo acto de gobierno en la Iglesia coincida ontológicamente con el ejercicio del Orden sagrado. La distinción entre potestas ordinis y potestas regiminis es clásica en la teología católica y encuentra en el derecho canónico una formulación clara y sistemática. El origen sacramental del episcopado no elimina la dimensión institucional y jurídica del gobierno eclesial: la fundamenta y la estructura. Confundir estos niveles significa confundir la raíz con las ramas. La autoridad nace sacramentalmente; su administración concreta se articula, en cambio, según formas jurídicas. Las dos dimensiones no son alternativas, sino complementarias.

Cuando se afirma que un nombramiento administrativo «desplaza el centro de gravedad del Orden sagrado al nombramiento papal», se construye un falso dilema. El Romano Pontífice no crea la sacramentalidad del episcopado mediante un acto administrativo; pero puede legítimamente conferir encargos de gobierno no sacramentales a quien no ha recibido el Orden, con tal de que no se trate del ejercicio propio del munus episcopal. Reducir todo a la categoría de «origen sagrado» para negar toda forma de cooperación laical no es defensa de la teología: es una construcción retórica que asume el lenguaje de la doctrina para sostener una posición identitaria. Todo ello expresado — y es un dato que no puede ignorarse — por autores que eligen sistemáticamente el anonimato, mientras no dudan en calificar de «ignorantes», «incompetentes», «analfabetos» o incluso «clérigos errantes expulsados de sus diócesis» a personas que han adquirido preparación y competencia a lo largo de décadas de estudio serio y de formación permanente. La autoridad moral de la crítica no se refuerza con la invectiva, y menos aún con el anonimato.

La sección dedicada a la «mirada femenina» se presenta como una crítica a la ideología. Pero, paradójicamente, termina por construir una ideología especular e inversa. Se afirma que la idea de una «mirada peculiar» femenina sería una tesis vacía, sentimentalista, identitaria. Sin embargo, para demoler esta tesis se recurre al mismo esquema que se querría refutar: se atribuye a las mujeres una predisposición emotiva, inestable, incapaz de discernimiento objetivo. No se supera el estereotipo: se le da la vuelta. El argumento resbala así de una legítima perplejidad acerca del riesgo de criterios personalistas a un juicio generalizado sobre la presunta inclinación femenina al sentimentalismo. No es un pasaje teológico. No es una argumentación canónica. No es siquiera un análisis sociológico fundado: es un artificio retórico. Si existiera realmente un «criterio femenino» intrínsecamente poco fiable en el discernimiento, habría que concluir entonces — coherentemente — que las mujeres no puedan ser jueces en los tribunales eclesiásticos, ni docentes de teología moral, ni habilitadas para ejercer funciones consultivas en ámbito canónico o para dirigir oficinas administrativas complejas. Pero la Iglesia nunca ha enseñado nada semejante. El c. 228 §1 es inequívoco: los laicos idóneos son hábiles para asumir oficios y encargos eclesiásticos para los cuales resulten capaces. El criterio no es el género, sino la idoneidad. El derecho es claro; lo es menos cuando se lee por fragmentos o se pliega a una tesis fundada en el prejuicio. Atribuir a las mujeres una inclinación natural al juicio emotivo equivale, en efecto, a reproponer — en clave polémica — la misma antropología estereotipada que se declara querer combatir. Se pasa del mito de la «madre naturalmente acogedora» al mito de la «mujer naturalmente impresionable». Cambia el signo, no la estructura. Llegados a este punto, surge espontáneamente una pregunta — y no necesita ser gritada, sino planteada con calma—: ¿por qué la atención crítica se concentra casi exclusivamente en las mujeres? ¿Por qué no se lee, con la misma vehemencia, un análisis de las dinámicas de poder masculinas que durante décadas han producido clientelismos, protecciones cruzadas, camarillas ideológicas y redes de influencia no siempre limpias?

Contra la hermana Raffaella Petrini, hoy Gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano — título tradicionalmente en uso, aunque jurídicamente se trate de una presidencia —, desde las columnas de ese blog se dirigieron no solo críticas, sino verdaderas invectivas personales. 

La historia reciente de la Curia no ha estado marcada por un exceso de “mirada femenina”, sino más bien atravesada por lógicas de pertenencia, a veces muy compactas, a veces sorprendentemente indulgentes con fragilidades internas bien conocidas, con tal de que estuvieran situadas en la red relacional adecuada. Cuando se truena contra la presencia femenina como factor de desestabilización, pero se calla sobre sistemas de protección mucho más estructurados y arraigados, la crítica pierde inevitablemente credibilidad. No porque la presencia de las mujeres sea intocable — ninguna función eclesial lo es —, sino porque la selectividad de la indignación es siempre un indicio. Estigmatizar con ímpetu la feminidad de quien mujer lo es por naturaleza y por gracia, y al mismo tiempo pasar por alto ciertos comportamientos “masculinos” que nada tienen de evangélicamente viril, no es rigor doctrinal: es una asimetría polémica.

Otro punto merece claridad: el proceso de consulta para la elección de los obispos — disciplinado por los cc. 377 y 378 — no atribuye a ningún consultor potestad sacramental. No confiere el munus episcopal. No convierte un parecer en acto de gobierno. La consulta es un instrumento de instrucción, no ejercicio del munus regendi. Cuando un laico — hombre o mujer — expresa un parecer, no ejerce jurisdicción sacramental: contribuye a un proceso informativo. La decisión corresponde a la Sede Apostólica.

Sostener que la simple presencia de mujeres en un órgano consultivo compromete la sacramentalidad del episcopado significa confundir niveles distintos del ordenamiento eclesial. Es una confusión conceptual, no una defensa de la doctrina. El verdadero problema, si existe, no es el género de los consultores. Es la calidad de los criterios. Si algunas designaciones resultan discutibles, la cuestión no es establecer si quien emitió un parecer era hombre o mujer, sino preguntarse: ¿qué informaciones se han recogido? ¿Con qué método? ¿Con qué verificación? ¿Con qué asunción de responsabilidad final? Reducir todo a una contraposición identitaria — «mirada femenina» contra «gobierno sacramental» — no solo simplifica en exceso la realidad, sino que la deforma. La Iglesia no necesita cuotas simbólicas. Pero tampoco necesita indignaciones selectivas, prontas a activarse sobre algunos perfiles y sorprendentemente silenciosas sobre otras dinámicas de poder mucho más consolidadas, incluso cuando emergen de forma pública y escandalosa .

La diferencia entre una presencia ideológica y una presencia competente no pasa por el género. Pasa por la idoneidad, la formación, la madurez eclesial, la capacidad de discernimiento. Si se quiere de verdad evitar el tokenismo, el criterio debe ser la competencia. Siempre. Para hombres y para mujeres. De lo contrario, se acaba combatiendo una ideología construyendo otra, con la sola diferencia de que esta vez la polémica asume el rostro de una nostalgia teológicamente selectiva.

La pregunta altisonante: «¿Queremos obispos competentes o la aprobación de los medios?» construye una contraposición tan sugestiva como artificial. Ninguna norma canónica prevé que los obispos sean elegidos para obtener consenso mediático. El c. 378 §1 indica requisitos muy concretos: fe íntegra, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia, virtudes humanas, buena reputación, al menos treinta y cinco años de edad, cinco años de presbiterado, doctorado o licencia en disciplinas sagradas o, al menos, verdadera pericia en ellas. El parámetro es la idoneidad objetiva, no el agrado periodístico. Afirmar que las designaciones recientes estarían guiadas por una obsesión mediática puede ser una opinión; convertirla en clave interpretativa total se vuelve, sin embargo, una narración autosuficiente: toda elección no compartida se explica como cesión a los medios; todo perfil no apreciado como fruto de “tokenismo”.

Es un mecanismo retórico eficaz, pero frágil. Si de verdad el criterio fuera el aplauso del “pueblo llano”, ¿cómo se explica que muchas designaciones hayan sido contestadas precisamente por los medios? ¿Cómo se explica que no pocas elecciones episcopales hayan suscitado reacciones críticas también en el mundo laico? El argumento funciona solo mientras permanece indemostrado; sometido a verificación, pierde consistencia y se revela carente de fundamento objetivo. El verdadero problema — y es un problema serio — no es la aprobación de los medios. Es la calidad de las informaciones recogidas en el proceso de consulta. Y es aquí donde el discurso debería concentrarse. El procedimiento previsto por el c. 377 §2-3 es articulado: consulta común y secreta entre los obispos; recogida de pareceres cualificados; eventual escucha de presbíteros y laicos; transmisión de un cuadro circunstanciado a la Sede Apostólica. El sistema no está construido para sustituir el juicio episcopal por el mediático. Está construido para ampliar el conocimiento del candidato. La instrucción no quita responsabilidad a la Sede Apostólica: la cualifica.

Si algunas designaciones resultan infelices, el problema no es la presencia de laicos o de mujeres en el proceso consultivo. El problema, en su caso, es la calidad de las valoraciones, la solidez de las informaciones, la verificación de las señales y — en tiempos que la Escritura llamaría “de vacas flacas” — también la dificultad objetiva de encontrar perfiles de particular relieve y valor. Y aquí emerge un detalle significativo. El artículo denuncia criterios emotivos, impresionistas, identitarios. Pero, al hacerlo, utiliza categorías igualmente impresionistas: “desastre”, “estado de desesperación”, “juegos de poder”, “dinámicas invivibles”. Términos fuertes, pero carentes de documentación circunstanciada. Se critica la subjetividad ajena recurriendo a la propia subjetividad. Si el problema es la calidad de las designaciones, la discusión debe permanecer objetiva. De lo contrario, se queda en la esfera de la impresión polémica.

Otra pregunta de efecto es la encerrada en el eslogan: «El munus no se improvisa», con referencia a la necesidad de distinguir «entre teología y uso selectivo del derecho». Es la parte más exigente teológicamente del artículo, dedicada al munus episcopal. Y aquí es donde se requiere extrema claridad. El munus docendi, sanctificandi et regendi es propio del episcopado (cfr. c. 375). Nadie lo discute. Ninguna reforma reciente ha atribuido el munus episcopal a sujetos no ordenados. Ninguna mujer ejerce el munus episcopal. Hoy ningún laico, hombre o mujer, gobierna una diócesis en virtud de potestad sacramental. Cuando, en épocas pasadas, se produjeron distorsiones en la gestión de las diócesis — con titulares ausentes, a veces nunca residentes, y administraciones de hecho delegadas a parientes o fiduciarios según lógicas de nepotismo — se trató de abusos históricos que la reforma tridentina corrigió precisamente para reconducir el gobierno eclesial a su forma auténtica y pastoral. Evocar hoy escenarios semejantes como si fueran reproponibles significa superponer planos históricos radicalmente diferentes y totalmente fuera de lugar.

La cuestión real es otra: ¿quién puede cooperar en los procesos de instrucción y administrativos que preceden o acompañan el ejercicio del munus? La respuesta del derecho ya está dada. No es una innovación del pontificado actual ni del precedente. El c. 129 §2 prevé que los fieles laicos puedan cooperar en el ejercicio de la potestad de gobierno según el derecho; el c. 228 reconoce a los laicos idóneos la posibilidad de asumir oficios eclesiásticos; el c. 377 §3 contempla explícitamente la consulta también a presbíteros y laicos en el proceso de nombramiento episcopal. La distinción fundamental es entre titularidad sacramental del munus y cooperación funcional al ejercicio de la potestad. Confundir ambas dimensiones significa transformar una cuestión administrativa en una cuestión ontológica. Y esto no es defensa de la teología, sino alteración de sus categorías.

Si solo a quien participa sacramentalmente del munus le estuviera permitido contribuir al discernimiento sobre un candidato, habría que excluir coherentemente: académicos laicos consultados por su competencia teológica; canonistas no ordenados; miembros laicos de comisiones disciplinarias; peritos económicos en las diócesis. Habría incluso que revisar la praxis consolidada de los dicasterios romanos, donde médicos, juristas, expertos de diversas disciplinas colaboran sin ejercer potestad sacramental alguna. Basta pensar en el Dicasterio para las Causas de los Santos: la comisión científica está compuesta por médicos especialistas que evalúan los presuntos milagros según criterios rigurosamente clínicos. Nadie ha considerado nunca necesario sustituirlos por eclesiásticos sin formación clínica, solo porque estén ordenados. La Iglesia nunca ha funcionado así, ni siquiera en los ámbitos más delicados.

El riesgo, por tanto, no es la “feminización” de la Curia, sino la clericalización de toda función eclesial, como si el Orden sagrado fuese requisito para cualquier responsabilidad administrativa o consultiva. Y esto, paradójicamente, contradice precisamente la crítica dirigida en otros lugares al “clericalismo”. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. San Juan Pablo II eligió como Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede a Joaquín Navarro-Valls, médico psiquiatra y laico, no porque estuviera ordenado —no lo estaba—, sino por gran competencia, equilibrio e inteligencia comunicativa. Le sucedió después el padre Federico Lombardi S.J., igualmente elegido por cualidades personales y profesionales. En ambos casos, el criterio no fue el grado sacramental, sino la idoneidad para la función.

El munus episcopal no se improvisa, ciertamente. Pero tampoco se extiende impropiamente a funciones que no le pertenecen ontológicamente. Defender la sacramentalidad del episcopado no significa transformar toda colaboración eclesial en un apéndice del Orden sagrado. Significa, por el contrario, custodiar las distinciones que la tradición teológica y el derecho de la Iglesia han sabido siempre mantener.

El debate no puede versar sobre la “feminización” de la Curia, ni sobre la obsesión por las cuotas, ni sobre una presunta cesión a la modernidad sociológica. El punto verdadero es otro: la calidad del discernimiento y la fidelidad a la estructura teológica de la Iglesia. Si una mujer ejerce un encargo administrativo conferido legítimamente por el Romano Pontífice, no se ha lesionado la sacramentalidad del episcopado. Si una religiosa participa en un proceso consultivo, no se ha alterado la ontología del munus. Si un laico ofrece un parecer técnico, no se ha desacralizado la jerarquía. El Sacramento del Orden no es una cobertura para cualquier función organizativa. Es la raíz de la misión apostólica. Confundir la raíz con cada hoja del árbol institucional no es defensa de la tradición: es una aproximación teológica superficial.

El riesgo más serio no es la presencia femenina en los dicasterios. Es el uso ideológico de la teología para transformar toda elección administrativa en una crisis ontológica. Es el hábito de leerlo todo como subversión. Es la incapacidad de distinguir entre cooperación y sustitución, entre consulta y titularidad, entre estructura sacramental y organización jurídica. Y hay además un detalle que merece ser dicho con sobria claridad: no se puede tronar contra la “ideología de la mujer” mientras se calla sistemáticamente sobre otras dinámicas de poder que atraviesan ambientes eclesiásticos mucho más estructurados, ramificados e influyentes. La indignación selectiva no es rigor doctrinal: es una opción polémica. Y cuando la severidad se ejerce solo en una dirección, se vuelve sospechosa. La Iglesia no necesita miedos disfrazados de teología, sino competencia, responsabilidad, verdad y libertad interior. Necesita nombramientos bien instruidos e informaciones sólidas. Necesita hombres y mujeres que sirvan, no narraciones identitarias que alimenten conflictos permanentes.

Si, pues, el criterio es la competencia, esta misma debe demostrarse. Si el criterio es el derecho, este debe leerse entero, no por fragmentos y extrapolaciones. Si el criterio es la teología, esta no puede reducirse a eslogan. La sacramentalidad de la autoridad eclesial no está en discusión, pero tampoco es un argumento que blandir contra toda forma de cooperación laical; de lo contrario, se acaba defendiendo la jerarquía de un modo tan rígido que se la transforma en una caricatura grotesca. Y la Iglesia no es un fenómeno caricaturesco, aunque algunos la reduzcan a una parodia. Es una realidad sacramental que vive en la historia, con estructuras jurídicas, responsabilidades personales y decisiones concretas. Lo demás pertenece más a la polémica de ciertos blogs anónimos que al derecho o a la teología.

En este blog hay además el anonimato como postura moral, que merece una sobria observación. Las críticas más severas — con acusaciones de incompetencia, de autoritarismo, de gestión ideológica — provienen de sujetos que eligen sistemáticamente el anonimato, el cual puede incluso tener razones legítimas en determinadas circunstancias. Pero cuando se formulan juicios tan graves sobre personas e instituciones, permanecer estructuralmente anónimos mientras se exige transparencia a los demás, mientras se estigmatizan las denuncias anónimas y el cotilleo, crea una evidente asimetría moral, no exenta de gravedad. También porque la teología católica no se construye sobre insinuaciones; el derecho canónico no se funda en impresiones no verificables; y la autoridad moral exige precisas asunciones de responsabilidad que no pocas veces requieren valentía, a veces incluso verdadero heroísmo. Criticar es legítimo; deslegitimar sin exponerse lo es mucho menos. Cuando, en efecto, se invoca la seriedad de la sacramentalidad, sería coherente invocar también la seriedad de la responsabilidad personal, casi ausente en las columnas de un blog que, erigiéndose en tribunal permanente, evita sin embargo sistemáticamente asumir la responsabilidad de comparecer como parte. Por lo demás, cuando una argumentación teológica o jurídica no resiste la lectura íntegra de las fuentes, no hacen falta invectivas para refutarla: basta reconducirla a las propias fuentes, porque a veces el contraste con ellas constituye ya de por sí la más severa de las réplicas.

Desde la Isla de Patmos, 15 de febrero de 2026

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Il Cardinale Víctor Manuel Fernández e la Fraternità San Pio X: il punto non negoziabile della comunione – Cardinal Víctor Manuel Fernández and the Society of Saint Pius X: the non-negotiable point of communion – El Cardenal Víctor Manuel Fernández y la Fraternidad San Pío X: el punto no negociable de la comunión – Kardinal Víctor Manuel Fernández und die Priesterbruderschaft Sankt Pius X: Der nicht verhandelbare Punkt der kirchlichen Gemeinschaft

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IL CARDINALE VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ E LA FRATERNITÀ SAN PIO X: IL PUNTO NON NEGOZIABILE DELLA COMUNIONE

La nota teologico-canonica sul recente incontro tra il Dicastero per la Dottrina della Fede e la Fraternità Sacerdotale di San Pio X

— Teologia e diritto canonico —

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Il comunicato diffuso sull’incontro che si è tenuto il 12 febbraio 2026 tra il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinale Víctor Manuel Fernández e il Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Rev. Davide Pagliarani (cfr. comunicato in pdf), offre materia di riflessione non tanto sul piano diplomatico, quanto su quello teologico ed ecclesiologico.

Il tono del testo è volutamente breve e sobrio, persino benevolo. Si parla di incontro «cordiale e sincero», di «percorso di dialogo specificamente teologico», di «metodologia ben precisa», di chiarificazione circa la differenza tra atto di fede e «religioso ossequio della mente e della volontà» e sui differenti gradi di adesione richiesti dai testi del Concilio Vaticano II. Tuttavia, sotto la superficie formale e cordiale, emergono questioni gravi, ormai vecchie e irrisolte.

Partiamo con un’analisi canonica sullo “stato di necessità” invocato. Il punto più delicato resta la minaccia — già pubblicamente ventilata — di procedere a nuove ordinazioni episcopali in assenza di mandato pontificio, giustificate da un presunto «stato di necessità» espresso in questi termini:

«Lunedì scorso, 2 febbraio, il Superiore Generale della Fraternità San Pio X ha annunciato che le consacrazioni episcopali, cioè la consacrazione dei vescovi, si svolgeranno mercoledì 1° luglio. La cerimonia si terrà qui a Écône, sul famoso Prato delle Ordinazioni, nello stesso luogo in cui, il 30 giugno 1988, l’Arcivescovo Lefebvre consacrò quattro vescovi. Sarà un evento storico, ma è importante comprenderne appieno la portata e il significato. L’aspetto insolito di questa cerimonia è che, per il momento, non ha ricevuto l’autorizzazione di Papa Leone XIV. Speriamo sinceramente che il Santo Padre permetta queste consacrazioni. Dobbiamo pregare per questa intenzione» (cfr. FSSPX Attualità, qui).

E qui occorre estrema chiarezza, perché il Codice di Diritto Canonico è inequivocabile:

«Nessun Vescovo consacri alcuno Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio» (can. 1013 CIC); «il Vescovo che consacra qualcuno Vescovo senza mandato pontificio e chi da lui riceve la consacrazione incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica» (can. 1382 CIC; attualmente can. 1382 §1 dopo la riforma del 2021).

Il comunicato del Cardinale Victor Manuel Fernandez richiama correttamente il can. 331 e la Pastor aeternus del Concilio Vaticano I, ribadendo la potestà piena, suprema, universale e immediata del Romano Pontefice. Non si tratta di un dettaglio disciplinare, ma di un principio costitutivo dell’ecclesiologia cattolica.

L’argomento dello “stato di necessità” fu utilizzato già nel 1988 per giustificare le consacrazioni episcopali operate dal Vescovo Marcel Lefebvre. Ma uno stato di necessità, in senso canonico, non è una categoria soggettiva, né una percezione ideologica di crisi. Il Codice di Diritto Canonico disciplina con precisione le cause di non imputabilità o di attenuazione della pena (cann. 1323–1324 CIC), tra le quali figura appunto la necessità, che deve essere però sostanzialmente reale e oggettiva, delineando in tal modo una situazione così grave da costringere ad agire per evitare un danno imminente e non altrimenti evitabile. Non è sufficiente il giudizio personale circa una presunta crisi ecclesiale; occorre un’impossibilità reale di ricorrere ai mezzi ordinari di governo e di comunione con la Sede Apostolica. Inoltre, la necessità non può essere auto-certificata dall’agente in modo arbitrario o ideologico, ma deve rispondere a criteri oggettivi verificabili nell’ordinamento ecclesiale.

La storia del XX secolo offre diversi esempi concreti: nei Paesi dell’Europa orientale sotto il regime sovietico, con vescovi incarcerati o deportati e comunicazioni interrotte; nella Cina maoista, durante le fasi più dure della persecuzione religiosa, quando la Chiesa operava in clandestinità e il contatto con Roma era materialmente impossibile; in alcune aree dell’ex Jugoslavia durante i conflitti balcanici, in condizioni di totale isolamento e grave pericolo. In tali contesti si trattava di un’impossibilità fisica e giuridica oggettiva.

La differenza con l’attuale situazione ecclesiale è evidente. Oggi non vi è persecuzione di regime che impedisca la comunione con Roma, né un’interruzione forzata dei canali istituzionali. Nei contesti nei quali la Fraternità invoca lo stato di necessità, la Chiesa gode di libertà di espressione e di azione, intrattiene relazioni diplomatiche con gli Stati e opera pubblicamente. L’eventuale conflitto è di natura dottrinale o interpretativa, non di impossibilità materiale.

Dilatare a questo modo la nozione di necessità fino a includervi il dissenso teologico soggettivo significa svuotare l’istituto canonico del suo significato proprio. E ciò risulta particolarmente paradossale in ambienti che rivendicano una rigorosa formazione tomistica: proprio la tradizione scolastica autentica esige precisione concettuale e distinzione dei piani, non l’uso estensivo e ideologico di categorie giuridiche.

Paragonare poi l’attuale situazione ecclesiale alla crisi ariana — come talvolta viene insinuato da certi circoli — significa forzare la storia e l’ecclesiologia. Durante la crisi ariana si discuteva la divinità stessa del Verbo Incarnato; oggi nessun dogma trinitario o cristologico è negato dal Magistero universale. La pretesa di presentarsi come un nuovo Atanasio di Alessandria presuppone che Roma sia divenuta ariana: affermazione che, se presa sul serio, conduce logicamente allo scisma formale e prima di esso al ridicolo giuridico-teologico. Ciò proprio perché l’argomento dello stato di necessità, applicato alla decisione unilaterale di ordinare vescovi contro la volontà esplicita del Romano Pontefice, è talmente insussistente sul piano giuridico e su quello ecclesiologico sino ad apparire privo dei criteri minimi di serietà. Anche perché la necessità, tra l’altro, non può essere auto-certificata da chi intende compiere l’atto.

Il comunicato segnala un punto teologico centrale: la distinzione tra atto di fede (fides divina et catholica) e «religioso ossequio della mente e della volontà» (cf. Lumen gentium, 25) Prima di procedere, è opportuno chiarire questi due concetti. Con fides divina et catholica si intende l’assenso pieno e irrevocabile che il credente presta alle verità rivelate da Dio e proposte come tali in modo definitivo dalla Chiesa: ad esempio la Trinità, l’Incarnazione, la divinità di Cristo. Negare consapevolmente una di queste verità significa rompere la comunione nella fede. Il «religioso ossequio della mente e della volontà», invece, riguarda quegli insegnamenti che il Magistero propone in modo autentico, sebbene non con una definizione dogmatica. In questi casi non si tratta di un atto di fede in senso stretto, bensì di un’adesione reale, leale e rispettosa, fondata sulla fiducia nell’assistenza dello Spirito Santo al Magistero della Chiesa. Non è un’opinione facoltativa che ciascuno possa accettare o rifiutare a piacimento, ma neppure equivale a una definizione irreformabile. Qui il Prefetto, con evidente garbo, invita di fatto la Fraternità a rientrare nell’alveo della teologia cattolica classica, ricordando che non tutti gli insegnamenti del Magistero richiedono lo stesso grado di assenso; ma neppure è lecito trattare testi conciliari come opinioni teologiche liberamente contestabili. Il tutto anche a fronte di interpretazioni riduttive che continuano a qualificare il Vaticano II come un concilio «solo pastorale», quasi si trattasse di un’assemblea di rango inferiore rispetto ai precedenti concili ecumenici. Una simile lettura, oltre a essere teologicamente imprecisa, finisce per svuotare di contenuto l’autorità stessa del Magistero conciliare.

Il Vaticano II, pur non definendo nuovi dogmi con formula solenne, è un Concilio ecumenico della Chiesa Cattolica. I suoi insegnamenti richiedono, secondo la loro natura e formulazione, almeno quell’ossequio religioso che non è mera opinione privata ma adesione reale, anche se non definitoria. È legittimo discutere criticamente alcune derive del periodo post-conciliare; ma tali fenomeni non possono essere identificati con il Concilio in quanto tale. Già negli anni Settanta, dalla cattedra della Pontificia Università Lateranense, Antonio Piolanti — autorevole esponente della Scuola Romana — metteva in guardia dal confondere il Concilio Vaticano II con il “para-concilio”: si tratta di realtà distinte. Ciò malgrado, dinanzi a queste elementari evidenze teologiche, i toni della Fraternità sono purtroppo i seguenti:

«È possibile che la Santa Sede ci dica: “Va bene, vi autorizziamo a consacrare vescovi, ma a condizione che accettiate due cose: la prima è il Concilio Vaticano II; e la seconda è la Nuova Messa. E poi, sì, vi permetteremo di compiere consacrazioni”. Come dovremmo reagire? È semplice. Preferiremmo morire piuttosto che diventare modernisti. Preferiremmo morire piuttosto che rinunciare alla piena fede cattolica. Preferiremmo morire piuttosto che sostituire la Messa di San Pio V con la Messa di Paolo VI» (cfr. FSSPX Attualità, qui).

La richiesta del Dicastero non è di “credere come dogma” ogni singola espressione conciliare, ma di riconoscerne l’autorità ecclesiale secondo la gerarchia delle verità e dei gradi di assenso. In altre parole: studiare ciò che si contesta, comprendere le categorie teologiche, evitare letture ideologiche, ma anche riconoscere la serietà dell’interlocutore. La tradizione teologica cattolica non si è mai costruita sulla caricatura dell’avversario, bensì sull’analisi rigorosa delle sue tesi e sulla confutazione argomentata dei suoi errori. Si può dissentire profondamente da una posizione, persino giudicarla teologicamente erronea, senza per questo negare all’altro intelligenza, cultura o competenza scientifica. L’autorità di una tesi non dipende dalla delegittimazione personale di chi la sostiene, ma dalla solidità delle argomentazioni. Solo in questo clima è possibile un autentico dialogo teologico. E questo, sia chiaro: non è un principio di cortesia accademica, ma il metodo stesso della grande scolastica. Basta pensare alla struttura delle quaestiones di San Tommaso d’Aquino, che espone con precisione le obiezioni nella loro forma più forte prima di proporre la propria risposta (respondeo). La verità, nella tradizione cattolica, non si afferma eliminando l’avversario, ma superandone le argomentazioni sul piano della ragione e della fede.

Da parte dei Superiori della Fraternità di San Pio X, la sistematica delegittimazione dell’interlocutore, insieme al tono ricattatorio già utilizzato, non resta sul piano della polemica, ma investe direttamente la questione ecclesiologica. Il dato più grave non è tanto la minaccia in sé, quanto la modalità. Dire, in sostanza, al Romano Pontefice: “Se non ci date il benestare, procederemo comunque”, configura una pressione impropria sull’autorità suprema della Chiesa. Nel diritto canonico, la richiesta di un mandato è atto di obbedienza; la minaccia di agire senza mandato è atto di sfida. Non si può trasformare la potestà pontificia in un ostacolo burocratico aggirabile in nome di una superiore coscienza di crisi. La comunione ecclesiale non è negoziabile. Non è un tavolo politico dove si contratta una quota di autonomia episcopale.

Questo comunicato mostra una Santa Sede che non chiude, ma invita a un dialogo come occasione di verità. Non sanziona immediatamente, ma propone un percorso. Non impone formule, ma chiede chiarificazione dottrinale. È difficile non vedere in questo atteggiamento del Cardinale Víctor Manuel Fernández una forma di pazienza ecclesiale unita a uno spirito di grande nobiltà istituzionale. La proposta di evidenziare «i minimi necessari per la piena comunione» è già una concessione metodologica: si parte dall’essenziale, non da un consenso integrale su tutto. Tuttavia, la sospensione delle ordinazioni episcopali è posta come condizione preliminare. E giustamente, perché non si può dialogare con una pistola sul tavolo, come se l’esercizio dell’autorità dovesse piegarsi a una pressione preventiva.

Vi è infine un elemento strutturale che merita di essere detto senza acrimonia ma con lucido realismo. Alcuni movimenti ecclesiali, per esistere e consolidarsi, hanno bisogno di un nemico permanente. La loro identità si struttura nello scontro: Roma modernista, il Concilio traditore, il Papa ambiguo, il mondo ostile … Se venisse meno questo stato di tensione continua, verrebbe meno anche la loro ragion d’essere. La logica del conflitto è un vero e proprio elemento identitario. Senza conflitto, l’identità si dissolve o si normalizza. Ma la Chiesa non vive di antagonismi strutturali; vive di comunione gerarchica.

Se la Fraternità desidera realmente la piena comunione, dovrà decidere se vuole essere una realtà ecclesiale oppure un’opposizione permanente con parvenza ecclesiale. La differenza non è semantica: è proprio ontologica. La vera tradizione non è autoconservazione polemica, ma continuità viva nell’obbedienza. E l’obbedienza, in ecclesiologia cattolica, non è servilismo, ma partecipazione alla forma stessa della Chiesa voluta da Cristo.

Dall’Isola di Patmos, 13 febbraio 2026

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CARDINAL VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ AND THE SOCIETY OF SAINT PIUS X: THE NON-NEGOTIABLE POINT OF COMMUNION

A Theological-Canonical Note on the Recent Meeting between the Dicastery for the Doctrine of the Faith and the Priestly Society of Saint Pius X

— Theology and canon law —

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The communiqué issued regarding the meeting held on 12 February 2026 between the Prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, Cardinal Víctor Manuel Fernández, and the Superior General of the Priestly Society of Saint Pius X, Rev. Davide Pagliarani (here), offers grounds for reflection not so much on the diplomatic level as on the theological and ecclesiological one.

The tone of the text is deliberately brief and sober, even benevolent. It speaks of a “cordial and sincere” meeting, of a “specifically theological dialogue,” of a “precise methodology,” and of clarification concerning the distinction between the act of faith and the “religious submission of mind and will,” as well as the different degrees of assent required by the texts of the Second Vatican Council. Yet beneath this formally courteous surface, serious issues emerge — long-standing and unresolved.

Let us begin with a canonical analysis of the invoked “state of necessity.” The most delicate point remains the threat — already publicly announced — to proceed with new episcopal ordinations without a pontifical mandate, justified by an alleged “state of necessity,” expressed in the following terms:

“Last Monday, 2 February, the Superior General of the Society of Saint Pius X announced that episcopal consecrations — that is, the consecration of bishops — will take place on Wednesday, 1 July. The ceremony will be held here in Écône, on the famous Field of Ordinations, in the same place where, on 30 June 1988, Archbishop Lefebvre consecrated four bishops. It will be a historic event, but it is important to understand fully its scope and meaning. The unusual aspect of this ceremony is that, for the moment, it has not received authorization from Pope Leo XIV. We sincerely hope that the Holy Father will permit these consecrations. We must pray for this intention” (cf. FSSPX News, here).

Here absolute clarity is required, because the Code of Canon Law is unequivocal:

“No Bishop is permitted to consecrate anyone as Bishop unless it is first evident that there is a pontifical mandate” (can. 1013 CIC); “A Bishop who consecrates someone a Bishop without a pontifical mandate, and the person who receives the consecration from him, incur a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See” (can. 1382 CIC; currently can. 1382 §1 following the 2021 reform).

The communiqué of Cardinal Víctor Manuel Fernández rightly recalls canon 331 and the constitution Pastor aeternus of the First Vatican Council, reaffirming the full, supreme, universal, and immediate authority of the Roman Pontiff. This is not a disciplinary detail, but a constitutive principle of Catholic ecclesiology.

The argument of a “state of necessity” was already used in 1988 to justify the episcopal consecrations carried out by Archbishop Marcel Lefebvre. Yet a state of necessity, in canonical terms, is not a subjective category nor an ideological perception of crisis. The Code of Canon Law precisely regulates the causes of non-imputability or mitigation of penalty (cc. 1323–1324 CIC), among which necessity is included. Such necessity, however, must be genuinely real and objective, delineating a situation so grave as to compel action in order to avert imminent harm that cannot otherwise be avoided. A personal judgment concerning an alleged ecclesial crisis is insufficient; what is required is a real impossibility of recourse to the ordinary means of governance and communion with the Apostolic See. Moreover, necessity cannot be self-certified by the agent in an arbitrary or ideological manner; it must correspond to objective criteria verifiable within the ecclesial juridical order.

The history of the twentieth century offers concrete examples: in Eastern European countries under Soviet regimes, where bishops were imprisoned or deported and communications interrupted; in Maoist China, during the harshest phases of religious persecution, when the Church operated clandestinely and contact with Rome was materially impossible; and in certain areas of the former Yugoslavia during the Balkan conflicts, under conditions of total isolation and grave danger. In such contexts there existed an objective physical and juridical impossibility.

The difference with the present ecclesial situation is evident. Today there is no regime persecution preventing communion with Rome, nor any forced interruption of institutional channels. In the contexts in which the Society invokes a state of necessity, the Church enjoys freedom of expression and action, maintains diplomatic relations with states, and operates publicly. The conflict, if any, is doctrinal or interpretative in nature, not one of material impossibility.

To extend the notion of necessity in this way so as to include subjective theological dissent is to empty the canonical institute of its proper meaning. This appears particularly paradoxical in environments that claim rigorous Thomistic formation: authentic scholastic tradition demands conceptual precision and distinction of levels, not the expansive and ideological use of juridical categories.

To compare the current ecclesial situation to the Arian crisis — as some circles occasionally suggest — is to distort both history and ecclesiology. During the Arian crisis the very divinity of the Incarnate Word was at stake; today no Trinitarian or Christological dogma is denied by the universal Magisterium. To present oneself as a new Athanasius of Alexandria presupposes that Rome has become Arian — an assertion which, if taken seriously, leads logically to formal schism and, prior to that, to juridical and theological absurdity. The argument of necessity, applied to the unilateral decision to ordain bishops against the explicit will of the Roman Pontiff, is so unfounded in law and ecclesiology as to appear devoid of minimum seriousness. Necessity, moreover, cannot be self-certified by the one who intends to perform the act.

The communiqué highlights a central theological point: the distinction between the act of faith (fides divina et catholica) and the “religious submission of mind and will” (cf. Lumen gentium, 25). Before proceeding, it is useful to clarify these concepts. Fides divina et catholica refers to the full and irrevocable assent given to truths revealed by God and definitively proposed as such by the Church — for example, the Trinity, the Incarnation, and the divinity of Christ. To deny such a truth knowingly is to break communion in the faith.

The “religious submission of mind and will,” on the other hand, concerns teachings authentically proposed by the Magisterium, though not defined in a dogmatic manner. In such cases one does not make an act of faith in the strict sense, but rather gives a real, loyal, and respectful adherence, grounded in trust in the assistance of the Holy Spirit to the Church’s Magisterium. It is not an optional opinion to be accepted or rejected at will, yet neither does it constitute an irreformable definition.

The Prefect thus gently invites the Society to re-enter the classical framework of Catholic theology, recalling that not all teachings of the Magisterium require the same degree of assent; yet it is equally illegitimate to treat conciliar texts as freely contestable theological opinions. Interpretations that continue to describe Vatican II as a “merely pastoral” council, as though it were somehow inferior in rank to previous ecumenical councils, are reductive. Such a reading is theologically imprecise and ultimately empties conciliar authority of its content.

Vatican II, though it did not define new dogmas with solemn formulae, is an ecumenical council of the Catholic Church. Its teachings require, according to their nature and formulation, at least that religious submission which is not a mere private opinion but a real adherence, albeit non-definitive. It is legitimate to discuss critically certain post-conciliar developments; but such phenomena cannot be identified with the Council itself.

Already in the 1970s, from his chair at the Pontifical Lateran University, Antonio Piolanti — an authoritative representative of the Roman School — warned against confusing the Second Vatican Council with the “para-council”: they are distinct realities. Nevertheless, in the face of these elementary theological clarifications, the tone adopted by the Society is unfortunately the following:

“It is possible that the Holy See may tell us: ‘All right, we authorize you to consecrate bishops, but on condition that you accept two things: the first is the Second Vatican Council; and the second is the New Mass. And then, yes, we will allow you to carry out consecrations.’ How should we react? It is simple. We would rather die than become modernists. We would rather die than renounce the full Catholic faith. We would rather die than replace the Mass of Saint Pius V with the Mass of Paul VI” (cf. FSSPX News, here).

The request of the Dicastery is not to “believe as dogma” every single conciliar expression, but to recognize its ecclesial authority according to the hierarchy of truths and the degrees of assent. In other words: to study what one contests, to understand the theological categories involved, to avoid ideological readings, but also to acknowledge the seriousness of one’s interlocutor. Catholic theological tradition has never been built upon caricaturing one’s opponent, but upon rigorous analysis of his theses and reasoned refutation of his errors. One may profoundly dissent from a position, even judge it theologically erroneous, without thereby denying the other’s intelligence, culture, or scholarly competence. The authority of a thesis does not depend upon the personal delegitimization of the one who proposes it, but upon the solidity of its arguments. Only in such a climate is authentic theological dialogue possible. And this, it should be clear, is not a matter of academic courtesy, but the very method of the great scholastic tradition. One need only consider the structure of the quaestiones of Saint Thomas Aquinas, who presents objections in their strongest form before offering his own response (respondeo). In Catholic tradition, truth is not affirmed by eliminating one’s opponent, but by surpassing his arguments on the plane of reason and faith.

On the part of the Superiors of the Society of Saint Pius X, the systematic delegitimization of the interlocutor, together with the previously adopted tone of ultimatum, does not remain on the level of polemics but directly affects the ecclesiological question. The most serious element is not so much the threat itself as the manner in which it is expressed. To say, in substance, to the Roman Pontiff: “If you do not grant us authorization, we shall proceed nonetheless,” constitutes an improper pressure upon the supreme authority of the Church. In canon law, the request for a mandate is an act of obedience; the threat to act without it is an act of defiance. One cannot transform pontifical authority into a bureaucratic obstacle to be bypassed in the name of a higher perception of crisis. Ecclesial communion is not negotiable. It is not a political table at which a quota of episcopal autonomy is bargained.

This communiqué shows a Holy See that does not close doors but invites dialogue as an occasion of truth. It does not immediately impose sanctions but proposes a path. It does not impose formulas but asks for doctrinal clarification. It is difficult not to see in the attitude of Cardinal Víctor Manuel Fernández a form of ecclesial patience united to notable institutional nobility. The proposal to identify “the minimum necessary for full communion” already constitutes a methodological concession: one begins with what is essential, not with total agreement on every point. Nevertheless, the suspension of episcopal ordinations is set as a preliminary condition — and rightly so — for one cannot conduct dialogue with a gun on the table, as though the exercise of authority were to bend before preventive pressure.

There is finally a structural element that deserves to be stated without acrimony but with lucid realism. Certain ecclesial movements, in order to exist and consolidate themselves, require a permanent enemy. Their identity is structured around conflict: modernist Rome, the betraying Council, the ambiguous Pope, the hostile world. Were this constant tension to disappear, their very raison d’être would weaken. The logic of conflict becomes an identity-forming principle. Without conflict, identity dissolves or normalizes. But the Church does not live by structural antagonisms; she lives by hierarchical communion.

If the Society truly desires full communion, it must decide whether it wishes to be an ecclesial reality or a permanent opposition bearing ecclesial semblance. The difference is not semantic; it is ontological. True tradition is not polemical self-preservation, but living continuity in obedience. And obedience, in Catholic ecclesiology, is not servility, but participation in the very form of the Church willed by Christ.

From the Island of Patmos, 13 February 2026

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EL CARDENAL VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ Y LA FRATERNIDAD SAN PÍO X: EL PUNTO NO NEGOCIABLE DE LA COMUNIÓN

Nota teológico-canónica sobre el reciente encuentro entre el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

teología y derecho canónico

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El comunicado difundido acerca del encuentro celebrado el 12 de febrero de 2026 entre el Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, y el Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Rev. Davide Pagliarani (aqui), ofrece materia de reflexión no tanto en el plano diplomático cuanto en el teológico y eclesiológico.

El tono del texto es deliberadamente breve y sobrio, incluso benevolente. Se habla de un encuentro «cordial y sincero», de un «diálogo específicamente teológico», de una «metodología bien precisa», y de la aclaración acerca de la distinción entre el acto de fe y el «religioso obsequio de la mente y de la voluntad», así como de los distintos grados de adhesión requeridos por los textos del Concilio Vaticano II. Sin embargo, bajo esta superficie formal y cordial, emergen cuestiones graves, antiguas y todavía no resueltas.

Comencemos con un análisis canónico del «estado de necesidad» invocado. El punto más delicado sigue siendo la amenaza — ya anunciada públicamente — de proceder a nuevas ordenaciones episcopales sin mandato pontificio, justificadas por un supuesto «estado de necesidad», expresado en los siguientes términos:

«El lunes pasado, 2 de febrero, el Superior General de la Fraternidad San Pío X anunció que las consagraciones episcopales, es decir, la consagración de obispos, tendrán lugar el miércoles 1 de julio. La ceremonia se celebrará aquí en Écône, en el famoso Prado de las Ordenaciones, en el mismo lugar donde, el 30 de junio de 1988, el Arzobispo Lefebvre consagró cuatro obispos. Será un acontecimiento histórico, pero es importante comprender plenamente su alcance y significado. El aspecto insólito de esta ceremonia es que, por el momento, no ha recibido la autorización del Papa León XIV. Esperamos sinceramente que el Santo Padre permita estas consagraciones. Debemos rezar por esta intención» (cf. FSSPX Actualidad, aqui).

Aquí se requiere absoluta claridad, porque el Código de Derecho Canónico es inequívoco:

«Ningún Obispo consagre a alguien como Obispo si antes no consta el mandato pontificio» (c. 1013 CIC); «El Obispo que consagra a alguien como Obispo sin mandato pontificio, y quien recibe de él la consagración, incurren en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica» (c. 1382 CIC; actualmente c. 1382 §1 tras la reforma de 2021).

El comunicado del Cardenal Víctor Manuel Fernández recuerda acertadamente el canon 331 y la constitución Pastor aeternus del Concilio Vaticano I, reafirmando la potestad plena, suprema, universal e inmediata del Romano Pontífice. No se trata de un simple detalle disciplinar, sino de un principio constitutivo de la eclesiología católica.

El argumento del «estado de necesidad» fue utilizado ya en 1988 para justificar las consagraciones episcopales realizadas por el Arzobispo Marcel Lefebvre. Pero un estado de necesidad, en sentido canónico, no es una categoría subjetiva ni una percepción ideológica de crisis. El Código de Derecho Canónico regula con precisión las causas de no imputabilidad o de atenuación de la pena (cc. 1323–1324 CIC), entre las cuales figura precisamente la necesidad. Sin embargo, debe tratarse de una situación real y objetiva, que configure una gravedad tal que obligue a actuar para evitar un daño inminente y que no pueda evitarse de otro modo. No basta un juicio personal acerca de una presunta crisis eclesial; se requiere una imposibilidad real de recurrir a los medios ordinarios de gobierno y de comunión con la Sede Apostólica. Además, la necesidad no puede ser auto-certificada por quien pretende realizar el acto, sino que debe responder a criterios objetivos verificables dentro del ordenamiento jurídico eclesial.

La historia del siglo XX ofrece ejemplos concretos: en los países de Europa oriental bajo el régimen soviético, con obispos encarcelados o deportados y comunicaciones interrumpidas; en la China maoísta, durante las fases más duras de la persecución religiosa, cuando la Iglesia actuaba en la clandestinidad y el contacto con Roma era materialmente imposible; en algunas zonas de la antigua Yugoslavia durante los conflictos balcánicos, en condiciones de total aislamiento y grave peligro. En tales contextos existía una imposibilidad física y jurídica objetiva.

La diferencia con la situación eclesial actual es evidente. Hoy no existe persecución de régimen que impida la comunión con Roma, ni interrupción forzada de los canales institucionales. En los contextos en los que la Fraternidad invoca el estado de necesidad, la Iglesia goza de libertad de expresión y de acción, mantiene relaciones diplomáticas con los Estados y actúa públicamente. El eventual conflicto es de naturaleza doctrinal o interpretativa, no de imposibilidad material.

Dilatar de este modo la noción de necesidad hasta incluir en ella el disenso teológico subjetivo significa vaciar el instituto canónico de su significado propio. Y ello resulta particularmente paradójico en ambientes que reivindican una rigurosa formación tomista: precisamente la tradición escolástica auténtica exige precisión conceptual y distinción de planos, no el uso extensivo e ideológico de categorías jurídicas.

Comparar la situación eclesial actual con la crisis arriana — como en ocasiones insinúan ciertos círculos — significa forzar la historia y la eclesiología. Durante la crisis arriana estaba en discusión la misma divinidad del Verbo Encarnado; hoy ningún dogma trinitario o cristológico es negado por el Magisterio universal. Pretender presentarse como un nuevo Atanasio de Alejandría presupone que Roma se ha vuelto arriana: afirmación que, tomada en serio, conduce lógicamente al cisma formal y, antes de ello, al absurdo jurídico-teológico. El argumento del estado de necesidad, aplicado a la decisión unilateral de ordenar obispos contra la voluntad explícita del Romano Pontífice, resulta tan inconsistente en el plano jurídico y eclesiológico que carece de los mínimos criterios de seriedad. Además, la necesidad no puede ser auto-certificada por quien pretende realizar el acto.

El comunicado señala un punto teológico central: la distinción entre el acto de fe (fides divina et catholica) y el «religioso obsequio de la mente y de la voluntad» (cf. Lumen gentium, 25). Antes de continuar, conviene aclarar estos dos conceptos. Con fides divina et catholica se entiende el asentimiento pleno e irrevocable que el creyente presta a las verdades reveladas por Dios y propuestas como tales de modo definitivo por la Iglesia: por ejemplo, la Trinidad, la Encarnación, la divinidad de Cristo. Negar conscientemente una de estas verdades significa romper la comunión en la fe.

El «religioso obsequio de la mente y de la voluntad», en cambio, se refiere a aquellas enseñanzas que el Magisterio propone de modo auténtico, aunque no con definición dogmática. En estos casos no se trata de un acto de fe en sentido estricto, sino de una adhesión real, leal y respetuosa, fundada en la confianza en la asistencia del Espíritu Santo al Magisterio de la Iglesia. No es una opinión facultativa que cada uno pueda aceptar o rechazar a su antojo, pero tampoco equivale a una definición irreformable.

El Prefecto invita así, con evidente delicadeza, a la Fraternidad a reinsertarse en el cauce de la teología católica clásica, recordando que no todas las enseñanzas del Magisterio exigen el mismo grado de asentimiento; pero tampoco es legítimo tratar los textos conciliares como opiniones teológicas libremente discutibles. Todo ello incluso frente a interpretaciones reductivas que continúan calificando el Vaticano II como un concilio «solo pastoral», como si se tratara de una asamblea de rango inferior respecto de los anteriores concilios ecuménicos. Una lectura semejante, además de teológicamente imprecisa, termina por vaciar de contenido la autoridad misma del Magisterio conciliar.

El Vaticano II, aunque no haya definido nuevos dogmas con fórmula solemne, es un Concilio ecuménico de la Iglesia católica. Sus enseñanzas exigen, según su naturaleza y formulación, al menos ese religioso obsequio que no es mera opinión privada, sino adhesión real, aunque no definitoria. Es legítimo discutir críticamente algunas derivas del período postconciliar; pero tales fenómenos no pueden identificarse con el Concilio en cuanto tal. Ya en los años setenta, desde su cátedra en la Pontificia Universidad Lateranense, Antonio Piolanti — destacado exponente de la Escuela Romana — advertía contra la confusión entre el Concilio Vaticano II y el “para-concilio”: se trata de realidades distintas. Sin embargo, ante estas elementales precisiones teológicas, los tonos de la Fraternidad son lamentablemente los siguientes:

«Es posible que la Santa Sede nos diga: “Está bien, os autorizamos a consagrar obispos, pero con la condición de que aceptéis dos cosas: la primera es el Concilio Vaticano II; y la segunda es la Nueva Misa. Y entonces, sí, os permitiremos realizar consagraciones”. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Es sencillo. Preferiríamos morir antes que convertirnos en modernistas. Preferiríamos morir antes que renunciar a la plena fe católica. Preferiríamos morir antes que sustituir la Misa de San Pío V por la Misa de Pablo VI» (cf. FSSPX Actualidad, aqui).

La petición del Dicasterio no consiste en “creer como dogma” cada expresión conciliar, sino en reconocer su autoridad eclesial según la jerarquía de las verdades y los grados de asentimiento. En otras palabras: estudiar aquello que se cuestiona, comprender las categorías teológicas implicadas, evitar lecturas ideológicas, pero también reconocer la seriedad del interlocutor. La tradición teológica católica nunca se ha construido sobre la caricatura del adversario, sino sobre el análisis riguroso de sus tesis y la refutación argumentada de sus errores. Se puede disentir profundamente de una posición, incluso juzgarla teológicamente errónea, sin por ello negar al otro inteligencia, cultura o competencia académica. La autoridad de una tesis no depende de la deslegitimación personal de quien la sostiene, sino de la solidez de sus argumentos. Solo en este clima es posible un auténtico diálogo teológico. Y esto — conviene subrayarlo — no es un principio de mera cortesía académica, sino el método mismo de la gran escolástica. Basta pensar en la estructura de las quaestiones de santo Tomás de Aquino, que expone las objeciones en su forma más fuerte antes de proponer su respuesta (respondeo). En la tradición católica, la verdad no se afirma eliminando al adversario, sino superando sus argumentos en el plano de la razón y de la fe.

Por parte de los Superiores de la Fraternidad San Pío X, la sistemática deslegitimación del interlocutor, unida al tono de ultimátum adoptado previamente, no se queda en el plano de la polémica, sino que afecta directamente a la cuestión eclesiológica. Lo más grave no es tanto la amenaza en sí misma como la modalidad con la que se formula. Decir, en sustancia, al Romano Pontífice: “Si no nos concedéis la autorización, procederemos de todos modos”, constituye una presión impropia sobre la suprema autoridad de la Iglesia. En el derecho canónico, la petición de un mandato es un acto de obediencia; la amenaza de actuar sin él es un acto de desafío. No se puede transformar la potestad pontificia en un obstáculo burocrático que deba ser sorteado en nombre de una superior conciencia de crisis. La comunión eclesial no es negociable. No es una mesa política en la que se pacta una cuota de autonomía episcopal.

Este comunicado muestra una Santa Sede que no cierra puertas, sino que invita al diálogo como ocasión de verdad. No sanciona de inmediato, sino que propone un camino. No impone fórmulas, sino que solicita clarificación doctrinal. Resulta difícil no ver en esta actitud del Cardenal Víctor Manuel Fernández una forma de paciencia eclesial unida a una notable nobleza institucional. La propuesta de señalar «los mínimos necesarios para la plena comunión» constituye ya una concesión metodológica: se parte de lo esencial, no de un consenso integral en todo. Sin embargo, la suspensión de las ordenaciones episcopales se establece como condición preliminar. Y con razón, porque no se puede dialogar con una pistola sobre la mesa, como si el ejercicio de la autoridad debiera ceder ante una presión preventiva.

Hay finalmente un elemento estructural que merece ser señalado sin acritud, pero con lúcido realismo. Algunos movimientos eclesiales, para existir y consolidarse, necesitan un enemigo permanente. Su identidad se estructura en el conflicto: Roma modernista, el Concilio traidor, el Papa ambiguo, el mundo hostil… Si desapareciera ese estado continuo de tensión, desaparecería también buena parte de su razón de ser. La lógica del conflicto se convierte en un verdadero elemento identitario. Sin conflicto, la identidad se diluye o se normaliza. Pero la Iglesia no vive de antagonismos estructurales; vive de comunión jerárquica.

Si la Fraternidad desea realmente la plena comunión, deberá decidir si quiere ser una realidad eclesial o una oposición permanente con apariencia eclesial. La diferencia no es semántica; es propiamente ontológica. La verdadera tradición no es autoconservación polémica, sino continuidad viva en la obediencia. Y la obediencia, en la eclesiología católica, no es servilismo, sino participación en la forma misma de la Iglesia querida por Cristo.

Desde la Isla de Patmos, 12 de febrero de 2026

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KARDINAL VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ UND DIE PRIESTERBRUDERSCHAFT ST. PIUS X: DER NICHT VERHANDELBARE PUNKT DER KIRCHLICHEN GEMEINSCHAFT

Theologisch-kanonische Anmerkung zum jüngsten Treffen zwischen dem Dikasterium für die Glaubenslehre und der Priesterbruderschaft St. Pius X

 

— Theologie und kanonisches Recht

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Die Mitteilung über das am 12. Februar 2026 stattgefundene Treffen zwischen dem Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre, Kardinal Víctor Manuel Fernández, und dem Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X, Rev. Davide Pagliarani (hier abrufbar), bietet Anlass zur Reflexion – weniger auf diplomatischer Ebene als vielmehr auf theologischer und ekklesiologischer.

Der Ton des Textes ist bewusst knapp und sachlich, ja sogar wohlwollend. Es ist von einer „herzlichen und aufrichtigen“ Begegnung die Rede, von einem „spezifisch theologischen Dialog“, von einer „klar umrissenen Methodik“ sowie von einer Klärung hinsichtlich der Unterscheidung zwischen dem Akt des Glaubens und dem „religiösen Gehorsam des Verstandes und des Willens“ sowie der unterschiedlichen Grade der Zustimmung, die von den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils gefordert werden. Unter dieser formalen und freundlichen Oberfläche treten jedoch schwerwiegende, seit Langem bestehende und ungelöste Fragen zutage.

Beginnen wir mit einer kanonistischen Analyse des geltend gemachten „Notstandes“. Der heikelste Punkt bleibt die — bereits öffentlich angekündigte — Absicht, neue Bischofsweihen ohne päpstliches Mandat vorzunehmen, gerechtfertigt durch einen angeblichen „Notstand“, der in folgenden Worten beschrieben wurde:

„Am vergangenen Montag, dem 2. Februar, kündigte der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X an, dass die Bischofsweihen — also die Weihe von Bischöfen — am Mittwoch, dem 1. Juli, stattfinden werden. Die Zeremonie wird hier in Écône auf der bekannten Weidefläche der Weihen abgehalten, am selben Ort, an dem Erzbischof Lefebvre am 30. Juni 1988 vier Bischöfe weihte. Es wird ein historisches Ereignis sein, doch ist es wichtig, dessen Tragweite und Bedeutung vollständig zu verstehen. Der ungewöhnliche Aspekt dieser Zeremonie besteht darin, dass sie bislang nicht die Genehmigung von Papst Leo XIV erhalten hat. Wir hoffen aufrichtig, dass der Heilige Vater diese Weihen gestatten wird. Wir müssen für dieses Anliegen beten“ (vgl. FSSPX Aktuell).

Hier ist äußerste Klarheit geboten, denn der Codex des Kanonischen Rechts ist eindeutig:

„Kein Bischof darf jemanden zum Bischof weihen, wenn nicht zuvor das päpstliche Mandat feststeht“ (can. 1013 CIC); „Ein Bischof, der jemanden ohne päpstliches Mandat zum Bischof weiht, sowie derjenige, der die Weihe von ihm empfängt, ziehen sich die Tatstrafe der Exkommunikation zu, die dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist“ (can. 1382 CIC; derzeit can. 1382 §1 nach der Reform von 2021).

Die Mitteilung von Kardinal Víctor Manuel Fernández erinnert zu Recht an can. 331 sowie an die Konstitution Pastor aeternus des Ersten Vatikanischen Konzils und bekräftigt damit die volle, höchste, universale und unmittelbare Gewalt des Römischen Pontifex. Es handelt sich hierbei nicht um eine bloße disziplinäre Einzelbestimmung, sondern um ein konstitutives Prinzip katholischer Ekklesiologie.

Das Argument des „Notstandes“ wurde bereits 1988 herangezogen, um die von Erzbischof Marcel Lefebvre vorgenommenen Bischofsweihen zu rechtfertigen. Ein Notstand im kanonischen Sinne ist jedoch weder eine subjektive Kategorie noch eine ideologisch gefärbte Krisenwahrnehmung. Der Codex des Kanonischen Rechts regelt präzise die Gründe der Nichtzurechenbarkeit oder der Strafmilderung (cc. 1323–1324 CIC), unter denen auch der Notstand genannt wird. Dieser muss jedoch tatsächlich real und objektiv gegeben sein und eine so schwerwiegende Situation darstellen, dass ein Handeln erforderlich wird, um einen unmittelbar drohenden Schaden abzuwenden, der nicht anders vermieden werden kann. Ein persönliches Urteil über eine vermeintliche kirchliche Krise genügt nicht; erforderlich ist eine reale Unmöglichkeit, auf die ordentlichen Mittel der Leitung und der Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl zurückzugreifen. Zudem kann ein Notstand nicht vom Handelnden selbst willkürlich oder ideologisch deklariert werden, sondern muss objektiven, innerhalb der kirchlichen Rechtsordnung überprüfbaren Kriterien entsprechen.

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts bietet hierfür konkrete Beispiele: in den osteuropäischen Ländern unter sowjetischer Herrschaft, wo Bischöfe inhaftiert oder deportiert wurden und die Kommunikation unterbrochen war; im maoistischen China während der härtesten Phasen der Religionsverfolgung, als die Kirche im Untergrund wirkte und der Kontakt zu Rom faktisch unmöglich war; in bestimmten Regionen des ehemaligen Jugoslawiens während der Balkankriege, unter Bedingungen völliger Isolation und akuter Gefahr. In solchen Kontexten lag eine objektive physische und rechtliche Unmöglichkeit vor.

Der Unterschied zur gegenwärtigen kirchlichen Situation ist offenkundig. Heute gibt es keine staatliche Verfolgung, die die Gemeinschaft mit Rom verhindert, und keine erzwungene Unterbrechung institutioneller Kommunikationswege. In den Kontexten, in denen die Bruderschaft einen Notstand geltend macht, genießt die Kirche Religions- und Handlungsfreiheit, unterhält diplomatische Beziehungen zu Staaten und wirkt öffentlich. Ein etwaiger Konflikt ist doktrinärer oder interpretativer Natur, nicht jedoch durch materielle Unmöglichkeit bedingt.

Den Begriff des Notstandes so auszuweiten, dass darunter subjektiver theologischer Dissens fällt, bedeutet, das kanonische Institut seines eigentlichen Sinngehalts zu entleeren. Besonders paradox erscheint dies in Kreisen, die eine strenge thomistische Ausbildung für sich reklamieren: Gerade die authentische scholastische Tradition verlangt begriffliche Präzision und die Unterscheidung der Ebenen, nicht den extensiven und ideologischen Gebrauch juristischer Kategorien.

Die gegenwärtige kirchliche Situation mit der arianischen Krise zu vergleichen – wie es bisweilen in bestimmten Kreisen angedeutet wird – bedeutet, sowohl die Geschichte als auch die Ekklesiologie zu verzerren. In der arianischen Krise stand die Gottheit des fleischgewordenen Wortes selbst zur Debatte; heute wird kein trinitarisches oder christologisches Dogma vom universalen Lehramt geleugnet. Sich als neuer Athanasius von Alexandrien zu präsentieren setzt voraus, dass Rom arianisch geworden sei – eine Behauptung, die ernst genommen logisch zum formalen Schisma und zuvor zur juristisch-theologischen Absurdität führt. Das Argument des Notstandes, angewandt auf die einseitige Entscheidung, Bischöfe gegen den ausdrücklichen Willen des Römischen Pontifex zu weihen, ist so wenig tragfähig im rechtlichen wie im ekklesiologischen Sinn, dass ihm minimale Kriterien der Seriosität fehlen. Zudem kann der Notstand nicht von demjenigen selbst bescheinigt werden, der den Akt zu vollziehen beabsichtigt.

Die Mitteilung hebt sodann einen zentralen theologischen Punkt hervor: die Unterscheidung zwischen dem Akt des Glaubens (fides divina et catholica) und dem „religiösen Gehorsam des Verstandes und des Willens“ (vgl. Lumen gentium, 25). Bevor wir fortfahren, ist es angebracht, diese beiden Begriffe zu klären. Unter fides divina et catholica versteht man die volle und unwiderrufliche Zustimmung, die der Gläubige den von Gott geoffenbarten und von der Kirche endgültig als solche vorgelegten Wahrheiten schenkt – etwa der Dreifaltigkeit, der Inkarnation oder der Gottheit Christi. Eine solche Wahrheit wissentlich zu leugnen bedeutet, die Gemeinschaft im Glauben zu brechen.

Der „religiöse Gehorsam des Verstandes und des Willens“ hingegen bezieht sich auf jene Lehren, die vom Lehramt authentisch vorgelegt werden, wenngleich nicht in Form einer dogmatischen Definition. In diesen Fällen handelt es sich nicht um einen Glaubensakt im strengen Sinn, sondern um eine reale, loyale und respektvolle Zustimmung, die im Vertrauen auf die Assistenz des Heiligen Geistes gegenüber dem Lehramt der Kirche gründet. Es ist keine bloß fakultative Meinung, die nach Belieben angenommen oder verworfen werden könnte, doch auch keine irreformable Definition.

Der Präfekt lädt die Bruderschaft somit mit spürbarer Zurückhaltung dazu ein, sich erneut in den Rahmen der klassischen katholischen Theologie einzuordnen. Er erinnert daran, dass nicht alle Lehräußerungen des Lehramtes denselben Grad der Zustimmung verlangen; ebenso wenig jedoch ist es zulässig, konziliare Texte als frei bestreitbare theologische Meinungen zu behandeln. Interpretationen, die das Zweite Vatikanische Konzil weiterhin als „bloß pastoral“ bezeichnen, als handle es sich um eine Versammlung minderen Ranges im Vergleich zu früheren ökumenischen Konzilien, sind reduktionistisch. Eine solche Lesart ist nicht nur theologisch unpräzise, sondern entleert letztlich die Autorität des Konzilslehramtes selbst.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat zwar keine neuen Dogmen in feierlicher Form definiert, ist jedoch ein ökumenisches Konzil der katholischen Kirche. Seine Lehren verlangen entsprechend ihrer Natur und Formulierung zumindest jenen religiösen Gehorsam, der keine bloß private Meinung darstellt, sondern eine reale, wenngleich nicht definitive Zustimmung. Es ist legitim, bestimmte Entwicklungen der nachkonziliaren Zeit kritisch zu diskutieren; diese Phänomene dürfen jedoch nicht mit dem Konzil als solchem identifiziert werden. Bereits in den 1970er Jahren warnte Antonio Piolanti — ein maßgeblicher Vertreter der Römischen Schule — von seinem Lehrstuhl an der Päpstlichen Lateranuniversität davor, das Zweite Vatikanische Konzil mit dem sogenannten „Para-Konzil“ zu verwechseln: Es handelt sich um unterschiedliche Realitäten. Dennoch lauten angesichts dieser elementaren theologischen Klärungen die Töne der Bruderschaft leider wie folgt:

„Es ist möglich, dass der Heilige Stuhl zu uns sagt: ‚Gut, wir erlauben euch, Bischöfe zu weihen, unter der Bedingung, dass ihr zwei Dinge akzeptiert: erstens das Zweite Vatikanische Konzil; zweitens die Neue Messe. Dann werden wir euch die Weihen gestatten.‘ Wie sollten wir reagieren? Es ist einfach. Wir würden lieber sterben, als Modernisten zu werden. Wir würden lieber sterben, als auf den vollen katholischen Glauben zu verzichten. Wir würden lieber sterben, als die Messe des heiligen Pius V durch die Messe Pauls VI zu ersetzen“ (vgl. FSSPX Aktuell).

Die Forderung des Dikasteriums besteht nicht darin, jede einzelne konziliare Formulierung „als Dogma zu glauben“, sondern deren kirchliche Autorität entsprechend der Hierarchie der Wahrheiten und der Grade der Zustimmung anzuerkennen. Mit anderen Worten: das zu studieren, was man in Frage stellt; die theologischen Kategorien zu verstehen; ideologische Lesarten zu vermeiden – und zugleich die Ernsthaftigkeit des Gesprächspartners anzuerkennen. Die katholische theologische Tradition hat sich nie auf die Karikatur des Gegners gegründet, sondern auf die sorgfältige Analyse seiner Thesen und die argumentativ begründete Widerlegung seiner Irrtümer. Man kann einer Position tiefgreifend widersprechen, sie sogar als theologisch irrig beurteilen, ohne dem anderen deshalb Intelligenz, Bildung oder wissenschaftliche Kompetenz abzusprechen. Die Autorität einer These hängt nicht von der persönlichen Delegitimierung ihres Vertreters ab, sondern von der Tragfähigkeit ihrer Argumente. Nur in einem solchen Klima ist ein authentischer theologischer Dialog möglich. Und dies — so sei betont — ist keine Frage akademischer Höflichkeit, sondern das eigentliche Verfahren der großen scholastischen Tradition. Man denke nur an die Struktur der quaestiones des heiligen Thomas von Aquin, der die Einwände in ihrer stärksten Form darlegt, bevor er seine Antwort (respondeo) formuliert. In der katholischen Tradition wird die Wahrheit nicht dadurch bekräftigt, dass man den Gegner ausschaltet, sondern indem man seine Argumente auf der Ebene von Vernunft und Glauben überwindet.

Von Seiten der Oberen der Priesterbruderschaft St. Pius X bleibt die systematische Delegitimierung des Gesprächspartners zusammen mit dem zuvor eingeschlagenen Ultimatumston nicht auf der Ebene der Polemik stehen, sondern berührt unmittelbar die ekklesiologische Frage. Das Schwerwiegendste ist weniger die Drohung als solche als vielmehr die Art und Weise ihres Vortrags. Dem Römischen Pontifex sinngemäß zu sagen: „Wenn ihr uns die Genehmigung nicht erteilt, werden wir dennoch handeln“, stellt einen unangemessenen Druck auf die höchste Autorität der Kirche dar. Im kanonischen Recht ist die Bitte um ein Mandat ein Akt des Gehorsams; die Drohung, ohne Mandat zu handeln, ein Akt der Auflehnung. Man kann die päpstliche Vollmacht nicht in ein bürokratisches Hindernis verwandeln, das im Namen einer vermeintlich höheren Krisenwahrnehmung umgangen werden soll. Kirchliche Gemeinschaft ist nicht verhandelbar. Sie ist kein politischer Verhandlungstisch, an dem ein Maß an bischöflicher Autonomie ausgehandelt wird.

Diese Mitteilung zeigt einen Heiligen Stuhl, der nicht verschließt, sondern zum Dialog als Gelegenheit der Wahrheit einlädt. Sie verhängt nicht sofort Sanktionen, sondern schlägt einen Weg vor. Sie schreibt keine Formeln vor, sondern bittet um doktrinäre Klärung. Es ist schwer, in der Haltung von Kardinal Víctor Manuel Fernández nicht eine Form kirchlicher Geduld verbunden mit bemerkenswerter institutioneller Noblesse zu erkennen. Der Vorschlag, „die minimalen Voraussetzungen für die volle Gemeinschaft“ zu benennen, stellt bereits ein methodisches Entgegenkommen dar: Man beginnt mit dem Wesentlichen, nicht mit einer vollständigen Übereinstimmung in allem. Dennoch wird die Aussetzung der Bischofsweihen als vorläufige Bedingung gesetzt — und das zu Recht —, denn man kann keinen Dialog führen, wenn eine Pistole auf dem Tisch liegt, als müsse die Ausübung der Autorität einem präventiven Druck weichen.

Schließlich gibt es ein strukturelles Element, das ohne Bitterkeit, aber mit nüchterner Klarheit ausgesprochen werden sollte. Manche kirchliche Bewegungen bedürfen, um zu bestehen und sich zu konsolidieren, eines permanenten Gegners. Ihre Identität formt sich im Konflikt: das modernistische Rom, das verräterische Konzil, der zweideutige Papst, die feindliche Welt … Würde dieser Zustand dauerhafter Spannung entfallen, geriete auch ihre eigene Daseinsbegründung ins Wanken. Die Logik des Konflikts wird zu einem identitätsstiftenden Prinzip. Ohne Konflikt löst sich Identität auf oder normalisiert sich. Die Kirche jedoch lebt nicht von strukturellen Gegensätzen, sondern von hierarchischer Gemeinschaft.

Wenn die Bruderschaft wirklich die volle Gemeinschaft anstrebt, muss sie entscheiden, ob sie eine kirchliche Wirklichkeit sein will oder eine permanente Opposition mit kirchlichem Anschein. Der Unterschied ist nicht semantischer, sondern ontologischer Natur. Wahre Tradition ist nicht polemische Selbstbehauptung, sondern lebendige Kontinuität im Gehorsam. Und Gehorsam ist in katholischer Ekklesiologie kein Servilismus, sondern Teilhabe an der von Christus gewollten Gestalt der Kirche.

Von der Insel Patmos, 13. Februar 2026

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I Padri dell’Isola di Patmos

Con Leone XIV Vescovo di Roma, riemerge il titolo di Primate d’Italia

CON LEONE XIV, VESCOVO DI ROMA, RIEMERGE IL TITOLO DI PRIMATE D’ITALIA

Questa definizione, rimasta a lungo silenziosa nei testi ufficiali, torna ora viva nella voce del Pontefice come segno di orientamento per la Chiesa e per l’Italia. Dopo anni di interpretazioni prevalentemente universali del papato, Leone XIV ha voluto rinnovare la dimensione originaria del suo ministero: il Sommo Pontefice è Vescovo di Roma e, proprio per questo, guida e padre delle Chiese d’Italia.

– Attualità ecclesiale –

Autore Teodoro Beccia

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Teodoro Beccia

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Tra le parole pronunciate dal Sommo Pontefice Leone XIV nel suo recente discorso al Quirinale, il 14 ottobre scorso, una in particolare ha risuonato con forza teologica e con intensità storica: «Come Vescovo di Roma e Primate d’Italia».

Questa definizione, rimasta a lungo silenziosa nei testi ufficiali, torna ora viva nella voce del Pontefice come segno di orientamento per la Chiesa e per l’Italia. Dopo anni di interpretazioni prevalentemente universali del papato, Leone XIV ha voluto rinnovare la dimensione originaria del suo ministero: il Sommo Pontefice è Vescovo di Roma e, proprio per questo, guida e padre delle Chiese d’Italia.

Il titolo di Primate d’Italia esprime la verità ecclesiologica che unisce la Chiesa universale alla sua radice concreta, riconducendo il primato di Pietro alla sorgente sacramentale e alla comunione delle Chiese locali (cfr. Lumen gentium, 22; Pastor aeternus, cap. II). Nella visione del Concilio Vaticano II, la funzione petrina non è mai disgiunta dalla dimensione episcopale e collegiale: il Vescovo di Roma, in quanto successore di Pietro, esercita una presidenza di carità e di unità (Lumen gentium, 23), la quale si radica nella sua stessa sede episcopale. In tal senso, il titolo di Primate d’Italia non rappresenta un privilegio di tipo giuridico, ma un segno teologico ed ecclesiale che manifesta l’intima connessione tra il primato universale del Romano Pontefice e la sua paternità sulle Chiese d’Italia. Come ricorda San Giovanni Paolo II, il ministero del Vescovo di Roma «è al servizio dell’unità di fede e di comunione della Chiesa» (Ut unum sint, 94), e proprio da questa comunione scaturisce la dimensione nazionale e locale della sua sollecitudine pastorale.

Nella gerarchia cattolica della Chiesa latina, agli inizi del secondo millennio, sono previsti anche vescovi primati, prelati che con quel titolo — soltanto onorifico — sono preposti alle diocesi più antiche e più importanti di Stati o di territori, senza prerogativa alcuna (cfr. Annuario Pontificio, ed. 2024). Il Vescovo di Roma è il Primate d’Italia: titolo antico, attuato nei secoli e tuttora vigente, sebbene con prerogative diverse che si sono succedute nel tempo.

Nel corso dei secoli altri vescovi nella Penisola hanno avuto il titolo onorifico di Primate: l’Arcivescovo metropolita di Pisa mantiene il titolo di Primate delle isole di Corsica e Sardegna, l’Arcivescovo metropolita di Cagliari porta il titolo di Primate di Sardegna, l’Arcivescovo metropolita di Palermo mantiene il titolo di Primate di Sicilia, e l’Arcivescovo metropolita di Salerno quello di Primate del Regno di Napoli (cfr. Annuario Pontificio, sez. “Sedi Metropolitane e Primaziali”).

Vario è stato l’ambito territoriale riferito al termine Italia: dall’Italia suburbicaria dei primi secoli cristiani, all’Italia gotica e longobarda, fino al Regnum Italicum incorporato nell’Impero romano-germanico, sostanzialmente costituito dall’Italia settentrionale e dallo Stato Pontificio. Questa primazia non riguardava i territori dell’ex patriarcato di Aquileia, né i territori facenti parte del Regnum Germanicum — l’attuale Trentino-Alto Adige, Trieste e l’Istria —, in seguito appartenuti all’Impero austriaco. Oggi la primazia d’Italia viene attuata su un territorio corrispondente a quello della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (cfr. Annuario Pontificio, ed. 2024, sez. “Sedi Primaziali e Territori”).

La nozione di “Italia” applicata alla giurisdizione ecclesiastica non ha mai avuto un valore politico, ma un significato eminentemente pastorale e simbolico, connesso alla funzione unificante del Vescovo di Roma come centro di comunione tra le Chiese particolari della Penisola. Fin dall’epoca tardo-antica, infatti, la suburbicaria regio designava il territorio che, per antica consuetudine, riconosceva la diretta dipendenza dalla Sede romana (cfr. Liber Pontificalis, vol. I, ed. Duchesne). Nel corso dei secoli, pur mutando le circoscrizioni civili e gli assetti statali, la dimensione spirituale della primazia è rimasta costante, come espressione dell’unità ecclesiale e della tradizione apostolica della Penisola.

Nei duemila anni di Cristianesimo, i popoli della Penisola e lo stesso episcopato hanno costantemente guardato alla Sede Romana, sia in ambito ecclesiastico sia in quello civile. Nel 452 il Vescovo di Roma, Leone I, su richiesta dell’imperatore Valentiniano III, fece parte dell’ambasceria che si recò nell’Italia settentrionale per incontrare il re degli Unni Attila, nel tentativo di dissuaderlo dal procedere nella sua avanzata verso Roma (cfr. Prosper d’Aquitania, Chronicon, ad annum 452).

Sono i Papi di Roma che, nei secoli, sostengono i Comuni contro i poteri imperiali: il partito guelfo — e in particolare Carlo d’Angiò — diviene lo strumento del potere pontificio in tutta la Penisola. Il Romano Pontefice apparirà come l’amico dei Comuni, il protettore delle libertà italiche, contribuendo a dissolvere l’idea stessa di Impero inteso come detentore della piena sovranità, a favore di una sovranità diffusa e molteplice.

Il concetto di iurisdictio sarà espresso con chiarezza da Bartolo da Sassoferrato (1313-1357): essa non è intesa soltanto come potestas iuris dicendi, ma soprattutto come il complesso di poteri necessari al governo di un ordinamento che non si accentra nelle mani di una sola persona o ente (cfr. Bartolus de Saxoferrato, Tractatus de iurisdictione, in Opera omnia, Venetiis, 1588, vol. IX). In questa visione pluralistica del diritto, la Sede Apostolica rappresenta il principio di equilibrio e di giustizia tra le molteplici forme di sovranità che si sviluppano nella Penisola, ponendosi come garante dell’ordine e della libertà delle comunità cristiane.

Ancora nel XIX secolo, Vincenzo Gioberti propose l’ideale neo-guelfo e una confederazione degli Stati italiani sotto la presidenza del Romano Pontefice, delineando una visione nella quale l’autorità spirituale del Papa avrebbe dovuto fungere da principio d’unità morale e politica della Penisola (cfr. V. Gioberti, Del primato morale e civile degli Italiani, Bruxelles 1843, lib. II, cap. 5). In sintonia, anche Antonio Rosmini riconosceva nella Sede Apostolica il fondamento dell’ordine politico cristiano, pur distinguendo tra potere spirituale e potere temporale, in una prospettiva che intendeva sanare la frattura tra Chiesa e nazione (cfr. A. Rosmini, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, Lugano 1848, Parte II, cap. 1).

Il titolo di Primate d’Italia, nell’età moderna, si riferiva dunque al Vescovo di Roma, sovrano di un vasto territorio e capo di uno Stato che si estendeva, come altri, nella Penisola. Il territorio della primazia, di conseguenza, non si identificava con quello di un solo Stato, ma si sovrapponeva alla pluralità delle giurisdizioni politiche dell’epoca. Se il Concordato di Worms (1122) aveva attribuito ai Papi di Roma la facoltà di confermare la nomina dei vescovi, in Italia — o meglio nel Regnum Italicum, comprendente l’Italia centro-settentrionale —, nel corso dei secoli la scelta dei vescovi venne concordata con i sovrani territoriali, secondo le consuetudini proprie degli Stati europei: o tramite presentazioni di terne, il primo dei quali era generalmente il prescelto, oppure con un’unica designazione da parte del principe titolare del diritto di patronato, come accadeva anche per il Regno di Sicilia (cfr. Bullarium Romanum, t. V, Roma 1739).

Il coinvolgimento dell’autorità statale determinava spesso un sostanziale equilibrio tra Stato e Chiesa, nel quale il riconoscimento delle rispettive sfere d’azione permetteva alla Sede Apostolica di mantenere la propria influenza sulle nomine episcopali, pur entro i confini dei concordati e dei privilegi sovrani.

In pienaepoca giurisdizionalista del secolo XVIII, nell’episcopato della Penisola non trovarono spazio né le rivendicazioni episcopaliste, né quelle gallicane o germaniche, nonostante alcuni principi italiani tentassero di assecondare, se non patrocinare, tali teorie (cfr. P. Prodi, Il giurisdizionalismo nella storia del pensiero politico italiano, Bologna 1968). In Toscana, l’ingerenza statale in materia religiosa raggiunse la sua piena attuazione sotto il granduca Pietro Leopoldo (1765-1790). Animato da sincero fervore religioso, il Granduca credette di compiere opera di vera devozione e pietà quando si adoperò per combattere gli abusi della disciplina ecclesiastica, le superstizioni, la corruzione e l’ignoranza del clero.

In un primo tempo nessuna protesta venne elevata dall’episcopato toscano, o perché vedeva l’inutilità di opporsi, o perché approvava quelle misure; forse anche perché, nell’episcopato toscano come nel clero, covava un’antipatia verso gli Ordini religiosi e si accettava volentieri una forma di autonomia dalla Santa Sede. Tuttavia, nel sinodo generale di Firenze del 1787, tutti i vescovi dello Stato — tranne Scipione de’ Ricci e altri due — respinsero tali riforme, riaffermando la fedeltà alla comunione con il Romano Pontefice e difendendo l’integrità della tradizione ecclesiastica (cfr. Acta Synodi Florentinae, 1787, arch. curiae Florentiae).

La Chiesa Cattolicaha sempre combattuto il formarsi di chiese nazionali, poiché tali tentativi risultano in aperto contrasto con la struttura stessa della comunione ecclesiale e con l’antica disciplina canonica. Già il can. XXXIV dei Canones Apostolorum — una raccolta risalente al IV secolo, attorno all’anno 380 — prescriveva un principio fondamentale di unità episcopale:

Episcopus gentium singularum scire convenit, quia inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius consientiam gerant, quam illa sola singuli, quae paroeciae [in greco τῇ παροικίᾳ] propriae et villis quae sub ea sunt competant. Sed nec ille praeter omnium conscientiam faciat aliquid; sic enim unanimitas erit et glorificatur Deus per Christum in Spiritu Sancto (“Bisogna che i vescovi di ciascuna nazione sappiano chi tra di loro sia il primo e lo considerino come il loro capo, e non facciano nulla di importante senza il suo assenso; ciascuno si occuperà solo di ciò che riguarda la propria diocesi e i territori che da essa dipendono; ma anche colui che è primo non faccia nulla senza l’assenso di tutti: così regnerà la concordia e Dio sarà glorificato per Cristo nello Spirito Santo.”)

Questa norma, di sapore apostolico e di matrice sinodale, afferma il principio di unità nella collegialità, dove il primato non è dominio, ma servizio di comunione. Tale concezione, assunta e approfondita nella tradizione cattolica, ha trovato la sua piena espressione nella dottrina del primato romano. Come insegna Papa Leone XIII:

«la Chiesa di Cristo è una per natura, e come uno è Cristo, così uno deve essere il suo corpo, una la sua fede, una la sua dottrina, e uno il suo capo visibile, stabilito dal Redentore nella persona di Pietro» (Satis cognitum, 9).

Di conseguenza, ogni tentativo di fondare chiese particolari o nazionali indipendenti dalla Sede Apostolica è stato sempre respinto come contrario alla una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia. La subordinazione del collegio episcopale al primato petrino costituisce infatti il vincolo di unità che garantisce la cattolicità della Chiesa e preserva le singole Chiese particolari dal rischio di isolamento o di deviazione dottrinale (cfr. Lumen gentium, 22; Christus Dominus, 4).

Il titolo di Primate, attribuito ad alcune sedi, era in realtà un mero titolo onorifico, al pari di quello di Patriarca conferito ad alcune sedi episcopali di rito latino (cfr. Codex Iuris Canonici, can. 438). Tale dignità, di natura esclusivamente cerimoniale, non comportava potestà giurisdizionale effettiva, né un’autorità diretta sulle altre diocesi di una determinata regione ecclesiastica. Il titolo aveva lo scopo di onorare la vetustà o la particolare rilevanza storica di una sede episcopale, secondo una prassi consolidata nel secondo millennio.

Diversa è invece la posizione e soprattutto le prerogative delle due sedi primaziali di Italia e Ungheria, che conservano una fisionomia giuridico-ecclesiale singolare all’interno della Chiesa latina. Secondo una tradizione secolare, il Principe-Primate d’Ungheria è rivestito sia di funzioni ecclesiastiche sia di compiti civili. Tra questi, il privilegio di incoronare il sovrano — privilegio esercitato l’ultima volta il 30 dicembre 1916 per l’incoronazione di re Carlo IV d’Asburgo da parte di S. E. Mons. János Csernoch, allora Arcivescovo di Esztergom — e di sostituirlo in caso di impedimento temporaneo (cfr. Acta Sanctae Sedis, vol. XLIX, 1917).

La primazia ungherese è attribuita alla sede arcivescovile di Esztergom (oggi Esztergom-Budapest), la cui antica dignità primaziale risale al secolo XI, quando re Stefano I ottenne dal Papa la fondazione della Chiesa nazionale ungherese sotto la protezione diretta della Sede Apostolica. L’Arcivescovo di Esztergom, come Primate d’Ungheria, gode di una posizione speciale su tutti i cattolici presenti nello Stato e di una potestà quasi-governativa sui vescovi e metropoliti, compresa la metropoli di Hajdúdorog per i fedeli ungheresi di rito bizantino. Presso di lui esiste un tribunale primaziale, da lui sempre presieduto, che giudica le cause in terza istanza: un privilegio fondato su una consuetudine immemorabile, più che su una norma giuridica espressa (cfr. Codex Iuris Canonici, can. 435; Annuario Pontificio, sez. “Sedi Primaziali”, ed. 2024). Egli è un cittadino ungherese, residente nello Stato, e spesso ricopre anche la carica di Presidente della Conferenza Episcopale Ungherese, esercitando una funzione di mediazione tra la Sede Apostolica e la Chiesa locale.

La primazia italiana, attribuita alla Sede Romana, possiede una configurazione del tutto particolare: il suo titolare, il Vescovo di Roma, può essere — e in effetti negli ultimi pontificati è stato — un cittadino non italiano. Egli è sovrano di uno Stato estero, lo Stato della Città del Vaticano, non facente parte dell’Unione Europea, e non appartiene alla Conferenza Episcopale Italiana, pur mantenendo su di essa un’autorità diretta. In virtù del suo titolo di Primate d’Italia, il Romano Pontefice nomina infatti il Presidente e il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, come previsto dall’art. 4 §2 dello Statuto della CEI, che richiama espressamente «il particolare legame che unisce la Chiesa in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d’Italia» (cfr. Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, approvato da Paolo VI il 2 luglio 1965, aggiornato nel 2014).

Questa singolare configurazione giuridica mostra come la primazia italiana, pur priva di struttura amministrativa autonoma, conservi una funzione ecclesiologica reale, quale espressione visibile del legame organico tra la Chiesa universale e le Chiese d’Italia. In ciò si manifesta la continuità del primato petrino nella sua duplice dimensione: universale, come servizio alla comunione di tutta la Chiesa, e locale, come paternità pastorale esercitata sul territorio italiano (Lumen gentium, 22–23).

Si delinea così un’apertura del finis Ecclesiae ai problemi d’ordine internazionale e mondiale, cosa che è anche riscontrabile in alcuni paragrafi del Catechismo della Chiesa Cattolica, dedicati ai diritti umani, alla solidarietà internazionale, al diritto alla libertà religiosa dei vari popoli, alla tutela degli emigranti e dei profughi, alla condanna dei regimi totalitari e alla promozione della pace. Ciò che poi è maggiormente rilevante è che l’invito, l’incitamento, della Chiesa a perficere bonum non è solamente ancorato alla salus aeterna, al raggiungimento del fine ultramondano, ma anche al contingente, alle necessità immanenti dell’uomo bisognoso di aiuto materiale.

In base alla rivendicata primazia e ai sensi dell’art. 26 del Trattato Lateranense, l’azione pastorale dello stesso Pontefice si attua in più regioni d’Italia, tramite visite in molte città e santuari, effettuate senza che queste si presentino come viaggi in Stati esteri. L’uso invalso di considerare il Papa di Roma come il primo Vescovo d’Italia fa sì che i fatti d’Italia siano spesso presenti nelle sue allocuzioni o discorsi. Sovente egli visita zone della Penisola dove si sono verificati eventi dolorosi, e la presenza del Papa è vista dalle popolazioni come doverosa, richiesta come segno di conforto e di aiuto. Rientra inoltre, nel senso lato della primazia, il ricevere delegazioni degli organismi statali italiani. In questa prospettiva, la figura del Romano Pontefice come Primate d’Italia assume il valore di un segno di comunione tra la Chiesa e la Nazione, nella linea della missione universale che egli esercita quale successore di Pietro. La dimensione nazionale della sua sollecitudine pastorale non si oppone, ma anzi si integra, con la missione cattolica della Sede Apostolica, perché il Papa è insieme Vescovo di Roma, Padre delle Chiese d’Italia e Pastore della Chiesa universale (Praedicate Evangelium, art. 2).

La triplice dimensione del suo ministero — diocesana, nazionale e universale — rende visibile quella unitas Ecclesiae che la fede professa e la storia testimonia. Così il titolo di Primate d’Italia, riemerso nella voce di Leone XIV, non appare come un residuo di onori passati, ma come un richiamo vivo alla responsabilità spirituale del Papato verso il popolo italiano, in continuità con la sua missione apostolica verso tutte le genti.

Velletri di Roma, 16 ottobre 2025

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Dubbi teologici e giuridici circa la legittima validità delle ordinazioni sacerdotali degli omosessuali – Theological and legal doubts about the legitimate validity priestly ordinations of homosexuals

(English text after the Italian)

 

DUBBI TEOLOGICI E GIURIDICI CIRCA LA LEGITTIMA VALIDITÀ DELLE ORDINAZIONI SACERDOTALI DEGLI OMOSESSUALI

I requisiti minimi richiesti per la validità del Sacramento dell’Ordine sono: l’uomo, il cristiano, il credente, quindi la corretta percezione del sacerdozio cattolico. Il vero problema non è che la personalità strutturata su radicate tendenze omosessuali non abbia requisiti per diventare sacerdote, ovvio che non ne ha. Il problema è altro e più grave: se mancando i requisiti sacerdote lo diventa, quella sacra ordinazione, oltre a essere illecita, non è che è pure invalida?

— Teologia e Diritto Canonico —

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Non esiste al mondo aggregazione come la Chiesa Cattolica dove la presenza di omosessuali più o meno palesi è così alta, né esiste analoga aggregazione dove gli omosessuali, assieme ai loro stretti sodali, hanno fatto un golpe inserendosi in tutte le “stanze di comando”, lo scrivo da anni (rimando a una mia vecchia intervista del 2013 leggibile QUI).

Con l’avvento dei social media sono proliferati blog sedicenti cattolici dove si rivendica lo sdoganamento dell’agenda LGBT dentro la Chiesa, accusando coloro che lamentano il grave problema dell’alto numero di omosessuali all’interno del clero di essere dei frustrati e repressi irrisolti.

La lobby gay ecclesiastica è così potente da rendere all’occorrenza la vita impossibile a chi ha osato denunciare certe situazioni, spiegando con abbondante anticipo alle Autorità Ecclesiastiche come sarebbero andate a finire le cose. Né va sottovalutato il virulento braccio armato della potente lobby gay ecclesiastica costituito dai gay friendly, la nutrita cordata di coloro che, pur non essendo omosessuali, proteggono i membri della pia confraternita gay per loro personali interessi, o perché mossi da grandi aspettative di carriera, consapevoli che i lobbisti gay possono favorirle, o stroncarle irrimediabilmente all’interno delle diocesi o della Curia Romana. Affermare che presso la Santa Sede, in numerose diocesi, quindi nella Chiesa universale, si sia giunti a un livello di omosessualizzazione interna che ha superato ogni limite di guardia, non è una mera ipotesi fantasiosa ma un dato che può essere negato solo da chi rigetta l’evidenza dei fatti.

Oltre ai gay friendly esistono quelli che ho definiti charming men, la pericolosità dei quali è molto superiore a quella dei gay friendly. Se infatti i gay friendly si prestano ad assecondare con spirito servile i capricci della lobby gay per lucrare da essa benefici e prebende, gli charming men sono coloro che esercitano il loro charme maschile sui membri della pia confraternita degli ecclesiastici gay, creandosi attorno a sé un esercito di servili omosessuali adoranti pronti a fungere da loro braccio armato, bravi come pochi ad aggredire e mordere tutti assieme come un branco di iene sotto impulso o comando del loro charming man. Poi, se lo charming man riesce a esercitare le proprie seduzioni maschili su un uomo di governo affetto da omosessualità latente che gode di un certo potere all’interno della Chiesa, per esempio un vescovo diocesano o un alto prelato della curia romana, a quel punto la carriera ecclesiastica è per lui garantita e i danni che recherà agli altri, in particolare ai temibili “rivali”― coloro che sono dotati di quelle pregevoli qualità umane, morali, teologiche e pastorali che lo charming men non ha ― rasenteranno la inflizione del martirio bianco.

Lo charming man, che per sua natura è egocentrico e ambizioso, si difende senza scrupoli attraverso un connaturato istinto vendicativo-distruttivo, capace a esercitare la cattiveria con metodica crudeltà scientifica verso quanti sono dotati di quel cristologico coraggio sacerdotale che li porta ad affermare e ricordare cos’è giusto e cos’è sbagliato alla luce del Santo Vangelo e della dottrina cattolica. Perché i puri di cuore, al contrario dei lobbisti gay, dei loro gay friendly e charming men, non mirano al tutto e subito dell’immediato, mirano all’eterno.

 

I REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEI SACRAMENTI SONO MINIMI, MA QUEI REQUISITI MINIMI DEVONO SUSSISTERE

 

Chi pratica la dogmatica sacramentaria sa che questo specifico terreno è delicatissimo, non ultimo perché i requisiti richiesti per la validità dei Sacramenti sono davvero minimi. Tra queste righe ci limiteremo a parlare solo del Sacramento dell’Ordine, partendo da una premessa tesa a liberare subito il campo dalle contestazioni di chi pensasse di poter sostenere che nei testi di dogmatica sacramentaria, in quelli di diritto canonico e nei suoi commentarî non è fatto alcun espresso e chiaro riferimento a quelle materie di carattere sia sessuale sia psico-sessuale alle quale mi riferirò in termini espliciti. Per fugare certi dubbi e liberare il campo da equivoche e insussistenti contestazioni teologiche e giuridiche porterò l’attenzione su un dato incontrovertibile: sino a non molti decenni fa, tutto ciò che riguardava direttamente o indirettamente il sesso e la sessualità umana era sussurrato trasversalmente con eufemismi e giri di parole nei testi di magistero, dottrina e nei trattati di morale cattolica, il solo parlare di certi temi era ritenuta cosa sconveniente. Quando negli àmbiti accademici specialistici si affrontavano temi di morale cattolica legati alla sessualità umana era fatto ricorso a eufemismi latini, perché le stesse parole usate ordinariamente in modo chiaro e preciso nel lessico clinico e scientifico della ginecologia, della urologia e della andrologia, non erano giudicate convenienti all’interno delle aule delle accademie ecclesiastiche. Gli stessi confessori dell’epoca avevano un loro modo di esprimersi, un frasario fatto di vaghi sottintesi indiretti, insegnati ai giovani presbìteri sin dalla loro formazione al sacerdozio. Questo frasario “proprio” dei confessori serviva per alludere senza dover ricorrere a termini impronunciabili banditi dall’ambito accademico ecclesiastico come dal confessionale, soprattutto dalle pubbliche catechesi rivolte al Popolo di Dio. Questo linguaggio era assimilato anche dai fedeli cattolici, in particolare dalle penitenti che dinanzi al confessore si esprimevano per cosiddetti “intesi” e “sottintesi” per ciò che riguardava la sfera sessuale, le relazioni a essa legate e tutto ciò che era attinente alle violazioni del Sesto comandamento.

Proverò a chiarire il tutto con un esempio: correva l’anno 2010 quando una penitente novantenne cresciuta in quel mondo non lontano di secoli ma di pochi decenni, durante una confessione basata su suoi ricordi del passato fece riferimento a quando una volta, in inverno, trovandosi sola «… uscendo di casa purtroppo scivolai». Figlio d’altra epoca come uomo e come prete non compresi e immaginai che trovandosi d’inverno in una zona dove in certi periodi cade la neve, uscendo di casa fosse caduta, forse su una lastra di ghiaccio formatasi dalla neve in un angolo non battuto dal sole, o chissà in qual altro modo scivolò e cadde. Lei capì che non avevo compreso, così fece altre due delicate allusioni più esplicite per farmi capire che aveva commesso un peccato di adulterio, per il quale a distanza di oltre mezzo secolo non riusciva a togliersi di dosso il senso di amarezza che le aveva causato, essendo sempre stata legata da sincero amore al suo consorte. Questo per ribadire che non sarebbe né pertinente né logico contestarmi che certe esposizioni alle quali ricorro in modo chiaro non sono contenute in modo altrettanto chiaro nei testi del magistero, della dottrina, della dogmatica sacramentaria, della morale cattolica e del Codice di Diritto Canonico.

 

LA LEZIONE DI ORIGENE. LA VIRILITÀ DEL VIR PROBATO COME ELEMENTO IMPRESCINDIBILE PER IL SACERDOZIO CATTOLICO

 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica recita al n. 1577:

«Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile (“vir“)»[1]. Il Signore Gesù ha scelto uomini (“viri“) per formare il collegio dei dodici Apostoli[2], e gli Apostoli hanno fatto lo stesso quando hanno scelto i collaboratori[3] che sarebbero loro succeduti nel ministero[4]. Il collegio dei Vescovi, con i quali i presbiteri sono uniti nel sacerdozio, rende presente e attualizza fino al ritorno di Cristo il collegio dei Dodici. La Chiesa si riconosce vincolata da questa scelta fatta dal Signore stesso. Per questo motivo l’ordinazione delle donne non è possibile»[5].

Nessuno ha un diritto a ricevere il Sacramento dell’Ordine. Infatti nessuno può attribuire a se stesso questo ufficio. Ad esso si è chiamati da Dio[6]. Chi crede di riconoscere i segni della chiamata di Dio al ministero ordinato, deve sottomettere umilmente il proprio desiderio all’autorità della Chiesa, alla quale spetta la responsabilità e il diritto di chiamare qualcuno a ricevere gli Ordini. Come ogni grazia, questo sacramento non può essere ricevuto che come dono immeritato.

Si noti che il termine latino vir/viri è un sostantivo maschile della II declinazione, con esso si indica principalmente l’uomo, il maschio, l’adulto, la virilità legata al sesso maschile. La negazione e l’antitesi di vir/viri è il termine anch’esso di derivazione latina: evirato, parola che indica la privazione della virilità e derivante anch’essa da vir/viri. Nel linguaggio ecclesiale, per indicare gli uomini idonei ai sacri ordini è usato il termine di viri probati, in uso nella Chiesa dei primi secoli per indicare gli uomini sposati che erano idonei ad accedere al diaconato e al presbiterato[7]. Con il correre del tempo e la libera accettazione dell’obbligo del celibato che affonda le proprie radici sin dalla prima epoca apostolica, nel nostro corrente lessico questa espressione è usata per indicare uomini accertati e come tali affidabili per i sacri ordini. La mancanza di virilità psico-fisica costituisce quindi un impedimento insormontabile alla sacra ordinazione sacerdotale. Impedimento noto e come tale sancito sin dai primi secoli di vita della Chiesa, dinanzi al quale nessuno ha facoltà di dispensare, posto che nessuna Autorità Ecclesiastica può dispensare dall’essere uomo, che è presupposto imprescindibile e fondante del sacerdozio ministeriale.

Nell’anno 230 Origene fu consacrato sacerdote da Teoctiso di Cesarea e da Alessandro di Gerusalemme, senza il benestare del Vescovo Demetrio, che aveva giurisdizione canonica su di lui. Origene, male inteso il passo evangelico nel quale il Signore Gesù fa riferimento agli «eunuchi per il Regno dei Cieli»[8], si era evirato. Questo il motivo per il quale il suo vescovo non aveva mai voluto consacrarlo nell’Ordine Sacerdotale[9]. Dopo quella sacra ordinazione il Vescovo Demetrio, con l’approvazione del Sommo Pontefice Ponziano[10], gli revocò la facoltà d’insegnamento e lo depose dall’Ordine presbiterale[11] per la irregolarità della sua sacra ordinazione, che fu dichiarata nulla. È noto che Origene è l’unico tra i Padri della Chiesa di quella ricca stagione a non essere stato proclamato santo, sebbene imprigionato e torturato durante le persecuzioni anticristiane di Decio; ma soprattutto pur essendo stato, per doti intellettuali e speculative, di livello superiore a vari altri filosofi e teologi di quella prima ricca e felice epoca cristiana. Il motivo di ostacolo alla sua canonizzazione non fu dovuto al fatto che nelle sue grandi e preziose speculazioni filosofico-teologiche ipotizzò il pensiero considerato oggi ereticale della αποκατάστασις[12]; il grande e insormontabile impedimento è tutto legato alla sua evirazione.

In quei primi anni di vita della Chiesa, nei quali erano in corso le prime grandi speculazioni filosofico-teologiche che precedettero e dettero vita ai presupposti e alle materie poi trattate dal primo concilio ecumenico di Nicea nell’anno 325, non era raro che le menti speculative, compresi anche i Padri della Chiesa, cadessero in pensieri ereticali, dai quali poi si emendarono, ciò non impedì né le loro canonizzazioni né la loro proclamazione a Padri della Chiesa.

Il Codice di Diritto Canonico richiamato poco più avanti fa riferimento in modo pudico e edulcorato al fatto che non può essere ordinato sacerdote «chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro»[13]. Da questo se ne evince che la orrenda auto-mutilazione di Origene era cosa considerata di per sé peggiore dell’eresia che può essere però sanata attraverso il riconoscimento dell’errore volontario o involontario, ma una virilità fisica distrutta non può essere ripristinata, se non col ricorso a complessi interventi chirurgici praticati dalla moderna chirurgia, anche se con esiti molto incerti.

Domanda pertinente: la castrazione mentale può essere ancòra peggiore della evirazione fisica, posto che la sessualità fisica, con essa la virilità maschile che ne consegue, è una conseguenza tutta quanta mentale, dalla quale la sessualità e il sesso fisico non può prescindere, essendo la sessualità fisica la conseguenza del sesso mentale? È una domanda che da anni rivolgo inutilmente ai membri dell’episcopato, che però non hanno mai risposto.

Mediante il Sacramento dell’Ordine si conferisce la partecipazione al sacerdozio di Cristo secondo la modalità trasmessa dalla successione apostolica. Il sacerdozio ministeriale si distingue dal sacerdozio comune dei fedeli che deriva dal Battesimo e dalla Confermazione. Entrambi, «quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro»[14]. È proprio e specifico del sacerdozio ministeriale essere «una rappresentazione sacramentale di Gesù Cristo Capo e Pastore»[15]. Questo permette di esercitare l’autorità di Cristo nella funzione pastorale di predicazione e di governo, oltre che operare in persona Christi nell’esercizio del ministero sacramentale. Detto questo è chiarito che i primi due imprescindibili presupposti per il conferimento, quindi per la validità del Sacramento, sono l’uomo e il cristiano.

Il Libro IV del Codice di Diritto Canonico, nella parte I che tratta dei Sacramenti, schematizza le «irregolarità e gli altri impedimenti» a ricevere il Sacramento dell’Ordine[16]. Segue un dettagliato elenco di elementi ovvi, per esempio non può essere ordinato sacerdote un pazzo o un affetto da infermità psichica, gli apostati, gli eretici e gli assassini, chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita, etc … (cfr. testo dei canoni, QUI). Si dovrà però giungere ad appena ieri”, ovvero all’anno 2005, dopo che in giro per il mondo erano stati immessi nel Sacro Ordine Sacerdotale interi eserciti di omosessuali nei decenni precedenti, con risultati rivelatisi nel tempo devastanti per l’intera Chiesa universale, per vedere finalmente promulgato dall’allora Congregazione per l’educazione cattolica ― competente all’epoca per i seminari, oggi è tornato invece a esserlo il Dicastero per il clero, come del resto era sempre stato in precedenza ―, un documento rimasto purtroppo inascoltata lettera morta in molte case di formazione, nel quale si parla in modo chiaro e preciso Circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri (vedere testo QUI). Insomma, dopo che per anni e anni si è andati avanti dicendo «uscendo di casa sono scivolata», d’improvviso si è preso coraggio dicendo senza eufemismi che il tutto si chiama adulterio. Allo stesso modo si è proceduto a dichiarare senza sottintesi che una persona con chiare tendenze omosessuali non ha requisito per diventare sacerdote, mai e in nessun caso.

Il vero problema non è che la personalità strutturata su radicate tendenze omosessuali non abbia requisiti per diventare sacerdote, ovvio che non ne ha. Il problema è altro e più grave: se malgrado la carenza di requisiti che sono fondamentali e fondanti per il sacerdozio, costui sacerdote lo diventa, quella sacra ordinazione, oltre a essere palesemente illecita, non è che per caso è pure invalida?

Oltre alla “lettera morta” delle diverse esortazioni emanate dalla Sede Apostolica circa la non ammissione ai sacri ordini di persone con tendenze omosessuali, c’è di peggio: nei decenni precedenti ― ma purtroppo anche al presente ― si è proceduto tranquillamente alle sacre ordinazioni sacerdotali di soggetti con tendenze omosessuali palesi, nascosti dietro la illusoria certezza che ciò che contava era l’assicurazione che non praticassero l’omosessualità. Affermazione fatta ripetutamente e messa in atto da non pochi vescovi e rettori di seminario, che per quanto consapevoli della evidente carenza di testosterone maschile da parte di non pochi loro seminaristi, sebbene perfettamente consci delle loro tendenze omosessuali e a conoscenza della vita dissoluta che seguitavano a vivere nelle varie pause-vacanza fuori dal seminario, pensavano di risolvere il problema nascondendosi dietro alla foglia di fico del surreale … «l’importante è che non pratichino l’omosessualità».

È errore enorme pensare che un disordine psicologico possa tranquillamente permanere purché non si muti in atto fisico, posto che ― come ho spiegato più volte in miei studi e libri ― l’omosessualità praticata fisicamente è solo la punta dell’iceberg dell’omosessualità mentale. Altrettanto ho spiegato e dimostrato che spesso, gli omosessuali ridotti per auto-repressione alla castità, nel loro pensare, agire e interagire possono essere molto peggiori e più nocivi alla Chiesa di coloro che praticano l’omosessualità a livello fisico, perché questi secondi perlomeno si sfogano, risultando almeno in parte meno acidi e cattivi. Al contrario dei repressi che tendono per loro stessa natura a essere non solo acidi e cattivi, ma malvagi e crudeli. A quel punto, quando ci troviamo di fronte a persone profondamente cattive che provano perverso piacere a fare del male al prossimo con ogni mezzo, a partire dalla diffusione di notizie false, o ricorrendo a denunce basate su falsità costruite ad arte, siamo dinanzi a un problema che valica l’omosessualità, perché certi soggetti sarebbero tali, vale a dire malvagi, anche se fossero eterosessuali, a prescindere quindi dalle loro quindi tendenze sessuali.

Nei lunghi colloqui che in foro interno e in foro esterno ho avuto nel corso dei miei anni di sacro ministero con omosessuali animati da sinceri e profondi sentimenti cristiani, la frase espressa più di frequente, in toni a tratti drammatici intrisi di profonda sofferenza interiore è stata:

«… è più forte di me, non riesco a controllarmi, per quanto io mi impegni con tutte le forze a fuggire le occasioni».

L’omosessualità, giustamente derubricata dall’elenco delle “malattie”, rimane comunque un disturbo molto profondo e complesso della personalità umana. Anche se a parere degli esperti del nuovo ordine clinico oggi non è più catalogabile come malattia, grazie alle forti pressioni esercitate su di essi dalle potenti lobby omosessualiste, resta il fatto che esistono, anche in numero considerevole, omosessuali che non accettano le pulsioni della propria libido da loro stessi definite come «disturbo» e «disordine», per questo chiedono di essere aiutati. E la richiesta di aiuto, spesso, già di per sé è una richiesta di cura che come risposta merita comunque un’offerta di aiuto, anche per quella che oggi è definita giustamente una non-malattia.

Ricordo tra i tanti un colloquio struggente avvenuto in sede di confessione sacramentale con un penitente quarantenne che mi disse testuali parole:

«Come mai, oggi è possibile curare persino molte forme di tumore, quelli gravi inclusi se presi per tempo, non invece questa “malattia” che consuma la mia anima da quando avevo appena 15 anni?».

Come ci insegna il Santo Dottore della Chiesa Agostino Vescovo d’Ippona: «Il dolore esiste» ― quindi si manifesta ― «solo nelle nature buone»[17]. Le pulsioni sessuali, che con un termine oggi divenuto tabù erano definite praeter naturam, sono molto più controllabili di quanto non lo siano quelle contra naturam, che tendono a essere per loro stessa complessità incontrollabili, o comunque molto difficili da arginare. E siccome, queste sin qui espresse, non sono ipotesi ma dati di fatto clinico-scientifici, domando: come si è potuto lasciare alla direzione dei nostri seminari e dei noviziati religiosi dei rettori, dei formatori e dei padri spirituali che seppur consapevoli delle tendenze omosessuali di molti loro seminaristi e novizi, pensavano di risolvere e chiudere il problema ― col benedicente suggello dei loro vescovi e dei loro superiori maggiori ― attraverso un … «purché non pratichino l’omosessualità»? Il tutto, cosa in sé gravissima e scellerata, pur sapendo che questi omosessuali sarebbero stati immessi come “volpi dentro un pollaio” all’interno di un ambiente ecclesiastico tutto quanto al maschile? Come hanno potuto, i vescovi perfettamente consapevoli delle palesi tendenze di certi loro seminaristi, debuttare persino con ciniche battute di spirito ― udite dal sottoscritto e vari altri testimoni ―, tipo: «Non si può essere tutti perfetti, vi sono anche elementi con difetto di fabbrica, l’importante è che non diano scandalo. D’altronde, la Chiesa, ha pur bisogno di manovalanza». Sì, poi lo abbiamo visto alla tragica resa dei conti, cos’è successo quando i “manovali” ambiziosi in gran carriera hanno fatto il loro golpe all’interno della Chiesa, cacciando via a bastonate dal cantiere i bravi progettisti ingegneri e architetti. Sono forse questi i presupposti attraverso i quali un vescovo può imporre le mani, recitare la preghiera consacratoria e ungere col sacro crisma un nuovo presbìtero, affermando che nella Chiesa … c’è bisogno anche di certi manovali?

 

NON C’È ALCUNA DIFFERENZA TRA LE ORDINAZIONI SIMONIACHE E QUELLE AVVENUTE PER SCAMBI DI FAVORI SESSUALI E PER CONSEGUENTI RICATTI

 

Sono testimone ― e più volte ne ho informate le compenti Autorità Ecclesiastiche della Santa Sede, con relativi riferimenti e prove ― circa casi di vescovi italiani che sotto ricatto hanno ordinato sacerdoti degli omosessuali palesi e che, nonostante fossero consapevoli della loro pessima condotta morale e della incorreggibilità della loro natura, se non li avessero ordinati sacerdoti questi avrebbero fatto scoppiare scandali inenarrabili ricoprendo di fango le loro diocesi, dato che i primi a indugiare nelle pratiche omosessuali erano proprio i loro formatori e diversi presbìteri di particolare rilievo del presbitèrio diocesano, mentre su certi vescovi sorvolo per una sorta di sacro pudore. A fronte del tutto ho chiesto più volte a chi di dovere e d’autorità: se più concili della Chiesa hanno dichiarate non essere valide le sacre ordinazioni sacerdotali e le consacrazioni episcopali avvenute attraverso simonia[18], ossia attraverso mercimonî di denaro, quanto più invalide sono delle sacre ordinazioni e delle consacrazioni episcopali ottenute attraverso il ricatto, al fine di tenere occultati i mercimonî di natura sessuale in virtù dei quali non si è potuto dire di no a quelle ordinazioni sacerdotali e consacrazioni episcopali? E un vescovo privo di libertà che ordina un presbìtero su ricatto e sotto costrizione, amministra validamente il Sacramento dell’Ordine? O forse dobbiamo ritenere che pagare in danaro o ricattare attraverso il danaro dato, è cosa illecita, quindi come tale condannata persino dai concili ecumenici della Chiesa[19], mente invece, pagare o ricattare attraverso prestazioni sessuali, date e offerte, è da considerare cosa tutta quanta lecita ai fini sacramentali e canonici della validità del Sacramento dell’Ordine? Detto questo domando: i doni di grazia dello Spirito Santo, possono passare e produrre effetto attraverso una siffatta e sacrilega azione peccaminosa? Ripeto: sono domande poste più volte ufficialmente e pubblicamente alle competenti Autorità Ecclesiastiche, che non hanno mai risposto nel merito teologico e giuridico.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica considera la simonia un peccato grave contro il primo comandamento, insieme con l’azione di tentare Dio e il sacrilegio. Secondo il vigente Codice di Diritto Canonico, la rinuncia di un ufficio fatta per simonia, non è valida e la provvista simoniaca di un ufficio ecclesiastico è nulla ipso iure; sono previste anche sanzioni canoniche, come la sospensione o l’interdetto, contro il conferimento o la ricezione simoniaca di un sacramento[20].Va poi aggiunto che i soggetti in questione, una volta assurti al Sacro Ordine Sacerdotale, lungi dal placarsi e contentarsi hanno seguitato a usare i loro veleni per essere inseriti in posti di massimo rilievo all’interno delle diocesi, per conseguire titoli accademici ecclesiastici immeritati, per diventare professori di eresiologia nelle università pontificie, per diventare vescovi diocesani, nunzi apostolici, alcuni cardinali; per essere mandati senza alcun merito e talento alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, finendo poi, neppure quarantenni, dopo nemmeno cinque anni di servizio diplomatico, nei posti chiave più strategici della Segreteria di Stato. Ciò sempre per ribadire i danni immani che possono derivare da quel principio di auto-distruzione oggi in atto, posto in essere da persone che, come il vescovo di cui narravo avanti, affermavano: «Non si può essere tutti perfetti, vi sono anche elementi con difetto di fabbrica, l’importante è che non diano scandalo». D’altronde, se la Chiesa ha davvero bisogno di manovalanza, andrebbe anche ricordato che nelle promesse che noi facciamo dinanzi al Vescovo e all’assemblea del Popolo di Dio promettiamo di mantenerci celibi, quindi casti, vale a dire rinunciare alle relazioni sessuali con quelle creature meravigliose che sono le donne. O promettiamo forse di non praticare l’omosessualità, qualora affetti da palesi tendenze omosessuali? Perché in tal caso, secondo l’empia logica di certi vescovi e dei loro formatori preposti alla cura dei seminari, sarà bene rivedere il rituale romano delle Sacre Ordinazioni dei diaconi e dei presbiteri, inserendo semmai anche questa nuova forma di solenne promessa:

«Prometto, in quanto omosessuale, di non praticare l’omosessualità e di mantenermi celibe, consapevole che il celibato comporta la castità sia con le donne ma soprattutto con gli uomini».

Bene, si inserisca nel rituale anche questa promessa, se vogliamo veramente essere coerenti. Scrivevo in un mio libro del 2010:

Non ci si può mettere in pace la coscienza limitandosi a pubblici e severi proclami, se poi nei fatti i preti gay aumentano in proporzione alla presenza di vescovi che ragionano con una psicologia omosessuale latente. O per dirla cruda: alcuni seminaristi che tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta capeggiavano all’interno dei seminari la pia confraternita, oggi sono vescovi, ed appena divenuti tali, per prima cosa si sono circondati di soggetti affini, piazzati sempre e di rigore in tutti i posti chiave delle diocesi, seminari inclusi. E questi soggetti, che si proteggono e si riproducono tra di loro, hanno finito col creare una lobby di potere tremendamente potente all’interno della Chiesa[21].

Oggi non possiamo dire che non esistano documenti chiari e precisi, per esempio:

[…] la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini Sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay […][22]

Questo e altri documenti sono trattati però come lettera morta al punto che oggi, in diversi seminari più simili a dei gay village che non a delle case di formazione cattolica, un eterosessuale non oserebbe neppure avvicinarsi, credo di averlo spiegato a chiare lettere in quel mio libro del 2011 poc’anzi richiamato.

È superfluo spiegare con quale dolore e senso di umiliazione, nel corso dell’ultimo trentennio di storia della Chiesa, abbia assistito alle scalate ai vertici di certi omosessuali noti, palesi ed evidenti, molti dei quali oggi professori di eresiologia nelle università pontificie, consultori e membri di dicasteri, addetti al servizio diplomatico della Santa Sede, vescovi diocesani, rettori di seminario, vicari generali diocesani e suvvia a seguire …

 

«CONOSCERETE LA VERITÀ E LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI». MOLTI OMOSESSUALI MANCANO DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA VALIDITÀ DEL SACRAMENTO DELL’ORDINE, A PARTIRE DALLA LIBERTÀ E DALLA VERITÀ 

 

Nel Vangelo del Beato Apostolo Giovanni il Verbo di Dio asserisce:

«Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi»[23].

Dinanzi a questa asserzione, che a suo modo è anche monito, bisognerebbe seriamente interrogarsi sul legame inscindibile che corre tra verità, libertà e sacerdozio ministeriale. L’omosessuale, all’interno del mondo ecclesiastico, non può essere libero, perché non può essere se stesso. E chi non è se stesso non può conoscere la verità e divenirne strumento, credere che sia possibile sarebbe come affermare che l’uomo ha il potere di mutare il male in bene e di portare la grazia redentrice attraverso il peccato. Dio solo può mutare il male in bene, cosa parzialmente comprensibile all’intelletto umano, dato che ciò resta nella sua totalità un mistero inspiegabile, racchiuso appunto nel grande mistero della grazia. Dio può infatti servirsi persino di un’azione empia di Satana, per far sì che il sommo male operato dal Principe delle Tenebre possa mutarsi per sua volontà e per suo intervento divino in sommo bene, ma l’uomo non può, attraverso la propria fragile natura corrotta dal peccato originale, mutare il sommo male in sommo bene, né può, meno che mai, servirsi di un’azione malvagia del Demonio per mutarla in un’azione di bene.

Chi non conosce la verità perché per vivere deve calarsi nel nascondimento, quindi nella sempiterna menzogna auto-difensiva, non può essere fedele alla Parola, pertanto non può essere un discepolo, può solo rinnovare all’interno della Chiesa il dramma luciferino del tradimento di Giuda, il tutto grazie alla sacra imposizione delle mani di certi vescovi scellerati, che in tal modo si rivelano essere non apostoli di Cristo ma del mysterium iniquitatis.

Sappiamo che Cristo il Sacerdozio lo ha istituito per gli uomini e non per gli Angeli. Pertanto, il sacerdote, pur avendo per mistero di grazia una dignità superiore a quella degli Angeli di Dio, può essere un peccatore e cadere come tale nel peccato più o meno grave; può commettere anche peccati gravissimi. Resta il fatto che un peccato, per quanto mortale, ma comunque accidentale, commesso da un sacerdote peccatore, nella sua forma e nella sua profonda e intima sostanza è cosa diversa da chi decide invece di strutturare il sacro ministero sacerdotale sullo stato di peccato derivante da una mancanza di libertà che necessita di essere difesa con la menzogna perpetua, non potendo in tal modo conoscere la verità ed essere quindi fedele alla Parola, a prescindere dal proprio peccato e dalla propria umana natura di peccatore. Agire in questo modo e “costruire” il proprio “essere sacerdotale” su elementi così malvagi e perversi, vuol dire non avere l’idea e la percezione basilare di che cosa realmente sia il sacerdozio cattolico, quindi strutturare il dono del mistero di grazia del Sacerdozio ministeriale di Cristo sul mysterium iniquitatis.

Trattando un tema di siffatta delicatezza, bisogna guardarsi bene dal cadere anche in modo involontario negli errori che furono tipici dell’eresia donatista, condannata dal Concilio di Cartagine nell’anno 411. I donatisti sostenevano che i Sacramenti amministrati da sacerdoti resi indegni dal loro stato di peccato non erano validi. Questo pensiero ereticale non scomparve nel V secolo, tanto che il Doctor Angelicus dedica a esso 90 quaestiones nella parte III della Somma Teologica. Il mio quesito non pone neppure lontanamente in questione la validità dei Sacramenti celebrati e amministrati da sacerdoti indegni e peccatori, la cui validità è dogmaticamente e canonicamente fuori discussione. La questione che intendo sollevare sul piano teologico e su quello canonico è se il Sacramento dell’Ordine Sacro, ricevuto da certi particolari soggetti in certe particolari condizioni, è realmente valido, posto che i Sacramenti richiedono per la loro validità dei requisiti minimi. E se questi requisiti minimi, in parte o nella totalità fossero di fatto assenti? In tal caso si può parlare di valida consacrazione sacerdotale attraverso il Sacramento dell’Ordine? O, detta con un nuovo ricorso all’esempio poco prima portato: perché, dopo la sacra ordinazione del famoso evirato Origene, la legittima Autorità Ecclesiastica lo ha interdetto dai sacri ordini, mentre la stessa Autorità Ecclesiastica, nei secoli avvenire, ha invece coperto, protetto, coccolato e portato avanti nel migliore dei modi un esercito di evirati mentali? Semplice, perché l’Autorità Ecclesiastica non si è mai soffermata a riflettere sul fatto che Origene, prima di giungere al gesto estremo della auto-castrazione fisica, già da tempo si era castrato in precedenza mentalmente. Sicché, la sua castrazione fisica, è solo la conseguenza di una castrazione mentale maturata e avvenuta in precedenza.

Ribadisco che la quaestio che pongo non sono i Sacramenti, indubitabilmente validi, anche se celebrati e amministrati da sacerdoti indegni e peccatori, ma la validità oggettiva nella piena sostanza del Sacramento dell’Ordine ricevuto da alcuni sacerdoti privi di quei requisiti minimi richiesti per la sua validità, a partire dal fondamentare requisito della fede. Pertanto, con buona pace di chi seguita a giocare col fuoco fingendo che il problema dogmatico non esista, la triste esperienza da me avuta col nutrito esercito di ecclesiastici omosessuali che impesta la Chiesa, soprattutto ai più alti livelli della gerarchia, mi conferma quanto sia alto, talvolta nella spaventosa proporzione di 7 su 10, il numero di persone con palesi tendenze omosessuali che mancano indubitabilmente di alcuni o tutti i requisiti minimi richiesti per la validità del Sacramento dell’Ordine; requisiti fondamentali che sono per l’appunto l’uomo, il cristiano, il credente, quindi la corretta percezione sostanziale e formale del sacerdozio cattolico da parte sia dell’ordinante sia dell’ordinato. O qualcuno può forse smentirlo?

La gran parte di questi soggetti sono di fatto palesemente eretici e fieri diffusori di eresie di stampo perlopiù filo-luterano, o come li ha definiti un mio confratello polacco ― Darius Oko ― affetti da homoeresia:

L’omoeresia è un rifiuto del Magistero della Chiesa Cattolica sull’omosessualità. I sostenitori dell’omoeresia non accettano che la tendenza omosessuale sia un disturbo della personalità. Mettono in dubbio che gli atti omosessuali siano contro la legge naturale. I difensori dell’homoeresia sono a favore del sacerdozio per i gay. L’omoeresia è una versione ecclesiastica dell’omosessualismo (cfr.  QUI)

Adesso mi centrerò su questi due elementi: l’uomo e il credente come presupposto fondante e imprescindibile del Sacramento dell’Ordine, quindi l’assenza di eresia e la piena consapevolezza della vera natura sostanziale e formale del sacerdozio cattolico. È ovvio che un omosessuale palese, di quelli “beatamente” ordinati nel corso degli ultimi decenni, più volte definiti come «… è solo un po’ effeminato, ma perché è un animo sensibile … un mistico …», di fatto sono impediti a ricevere il Sacro Ordine, perché la tendenza omosessuale radicata è da considerare ai sensi del can. 1040 un impedimento perpetuo ― la cosiddetta irregolarità a ricevere gli ordini ― a fronte della quale nessun vescovo e nessuna Autorità Ecclesiastica può concedere dispensa, perché ciò sarebbe come se la Congregazione per le cause dei santi decidesse di dispensare dalla santità un candidato alla canonizzazione, cosa che, di questi tempi …

Poniamo che un candidato ai Sacri Ordini tenda a cedere al peccato di lussuria praeter naturam, pienamente consapevole del peccato, memore di essere in errore e per questo pronto a cercare la grazia e il perdono di Dio, ricadendo in seguito nello stesso peccato, semmai anche in modo peggiore di prima, ma tornando di nuovo a cercare grazia e perdono, consapevole del peccato e del male. Anzitutto, un soggetto di questo genere mostra di essere dotato di una coscienza cristiana, quindi del senso del bene e del male. Certo, un saggio formatore e un pio confessore può valutare quanto sia opportuno portare al Sacro Ordine un peccatore che non riesce a correggersi; si potrebbe valutare l’opportunità di consigliargli che dinanzi all’eventuale impossibilità di controllarsi, sarebbe opportuno attendere, prima di essere immesso nel Sacro Ordine Sacerdotale. A prescindere però dal suo peccato e dalla gravità dello stesso, resta pacifico che quell’uomo è anzitutto un uomo al quale piacciono le donne, un credente dotato di coscienza morale in grado di discernere il bene dal male, consapevole di che cosa sia il sacerdozio cattolico e che cosa esso comporti e richieda. E quando costui, incapace a esercitare freni e controlli su se stesso, indugerà al vizio della lussuria praeter naturam, sarà consapevole del male, dell’errore e del fatto che ciò non è conforme allo stato di vita sacerdotale.

Essendo da diversi anni confessore di numerosi sacerdoti, mi sono ritrovato anche dinanzi a confratelli che avevano avuto relazioni con donne in violazione alle proprie sacre promesse; come mi sono ritrovato dinanzi ad altri che, in modo più grave e pericoloso avevano una relazione stabile con una donna. Sia gli uni sia gli altri vivevano il tutto con gran disagio, senso di colpa e piena consapevolezza del proprio peccato, in particolare i secondi, quelli che avevano la cosiddetta “amante fissa”. E non posso nascondere che diversi di questi sacerdoti, per imperscrutabile mistero di grazia, pur vivendo in uno stato di peccato mortale, nell’esercizio del loro sacro ministero erano autentici modelli di pietà sacerdotale, dediti anima e cuore alle migliori cure del Popolo di Dio, nonché efficaci e preziosi strumenti della divina grazia.

Diverso il discorso della persona con tendenze omosessuali strutturate su una personalità già radicata, alla quale si unisce inevitabilmente anche l’elemento dell’eresia, o della homoeresia. L’omosessuale consapevole di essere tale, deciso a rimanere tale, che sceglie semmai la Chiesa come quieto rifugio e l’Ordine Sacerdotale come un mezzo per fare veloce carriera, mostra anzitutto di avere una coscienza profondamente viziata, una incapacità a distinguere il bene dal male, rifiutando a priori gli insegnamenti morali della Chiesa Cattolica, della sua dottrina e del suo magistero; a tutto questo unisce ― come dicevo nelle righe precedenti ― quella mancanza di sincerità derivante dalla impossibilità a essere se stesso che lo costringerà a vivere nella menzogna e nell’inganno per tutta la vita. A questo si aggiunga che molti di questi omosessuali, lungi dal sentirsi in peccato mortale, intimamente sono proprio convinti che in errore non sono loro, ma la Chiesa, giudicata da essi colpevole di indicare come male ciò che per loro è in verità bene, convinti che ciò che la Chiesa definisce come illecito e illegittimo, poiché altamente peccaminoso per la salute eterna dell’anima, specie per l’anima di un sacerdote, in realtà non è né illecito né illegittimo né peccaminoso, bensì è bene e bello.

Ho conosciuto sacerdoti con tendenze omosessuali evidenti che non esitavano a rigettare documenti ed esortazioni della Chiesa su questa materia contenenti le relative condanne verso certi disordini, oppure a manipolarli in modo davvero patetico; ho udito formatori di diversi seminari affermare che l’omosessualità non può costituire impedimento al sacerdozio; ho sentito persino sacerdoti definire l’omosessualità e la sua pratica come «una naturale variante della sessualità umana», ma soprattutto li ho sentiti lanciare fuochi e fiamme sulla morale sessuale a loro dire «retriva» e «repressiva» portata avanti dal magistero della Chiesa.

Il culmine della aberrazione è però costituito da coloro che scrivono e affermano che certe tendenze e pratiche sessuali riguarderebbero «la sfera della vita privata dei preti» (!?). A questi soggetti, qualcuno dei quali si picca di essere persino un canonista sopraffino, domandai se lungi dall’essere faccende private, certe pratiche sessuali dei chierici non fossero per caso racchiuse nella gravissima fattispecie delittuosa del sacrilegio carnale. Ovviamente non fu data risposta. Soprattutto domandai se lui e i suoi sodali credessero realmente che un prete, nella «vita privata» ― ammesso che un prete possa avere una vita privata improntata sul disordine morale ―, potesse praticare il coito orale, farsi sodomizzare da un altro uomo e poi dire in pubblico poco dopo: «Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Fu dinanzi a questa domanda tanto drammatica quanto realistica che giunse, anziché risposta, una reazione insolita e tutta quanta tipica del gay incattivito: punto nel vivo e non in grado di formulare una ragionevole replica il soggetto in questione inviò una lettera delirante di rara violenza contro di me al mio vescovo e a tutti i membri del presbitério cui appartengo, lamentando il mio linguaggio a suo dire volgare, dopo avermi definito «grave caso psichiatrico» nonché «ossessionato dagli omosessuali».

Vicende di questo genere hanno toccato in modi diversi ma simili noi sacerdoti e teologi che ci siamo occupati del grave fenomeno della lobby gay ecclesiastica: il mio confratello polacco Dariusz Oko, su esposto-denuncia del prete tedesco Wolfgang F. Rothe dell’Arcidiocesi di München, è stato condannato nel 2021 dal tribunale tedesco di Colonia a una multa di 4.800 euro e a 120 giorni di reclusione per avere definito i preti gay «ulcera cancerosa» e «esercito di parassiti dentro la Chiesa» (cfr. cronaca QUI). Il caso è divenuto politico, la Polonia si è fatta sentire e alcuni politici polacchi non hanno mancato di far sapere ai giudici tedeschi che era dagli anni del regime nazista che la Germania non condannava un cittadino polacco. Analoga sorte è toccata nel 2024 al sacerdote e teologo svizzero Manfred Hauke, editore della rivista Theologisches, colpevole di avere scritto che è necessario «limitare le cricche omosessuali nella Chiesa», condannato dalla Pretura di Bellinzona a una sanzione di 9.450 Franchi. Lui ha rigettato il provvedimento e chiesto di andare a processo, al termine del quale è stato assolto. Nel frattempo, un tribunale tedesco, poco dopo gli comminava una sanzione di 4.000 euro in seguito alla denuncia di un prete omosessuale attivista LGBT (cfr. cronaca, QUI). Domanda: cosa hanno fatto i vescovi di questi preti omosessuali dichiarati e praticanti che hanno denunciato dei loro confratelli per “discriminazione” e “omofobia”? Hanno taciuto, tremanti come conigli dinanzi al potere della gaystapo, hanno taciuto. Se ci pensiamo bene, quello di questi attivisti LGBT è un atteggiamento tipicamente fascista: «colpirne uno per spaventarne cento», così agivano i vecchi fascisti per diffondere paura tra le persone. Oggi siamo di fronte a dei veri e propri “fascisti arcobaleno” nascosti dietro all’antifascismo; violente e aggressive vittime piangenti che lamentano razzismi e discriminazioni molto spesso inesistenti, allo scopo di perseguire la libertà di pensiero e dare vita ai reati di opinione per condannare chiunque osi non pensare che «gay è meraviglioso».

Questo è lo stile e il modo di agire di certi omosessuali che bivaccano tra il clero mossi da straordinaria cattiveria. La triste verità è che quanti vivono per propria libera scelta nel disordine sessuale sentendosi gratificati dal disordine stesso, non possono pretendere di sdoganare all’interno della Chiesa e del suo clero tutti quei vizi del mondo che per la morale cattolica sono e rimangono situazioni di grave deviazione dal sentire e dal vivere cristiano. In modo diverso ma sostanzialmente simile, lo stesso personaggio a cui ho accennato sopra denunciò presso l’Ordine degli Psicologi Padre Amedeo Cencini, presbitero canossiano, accusandolo di avere insultato gli omosessuali in suoi articoli e conferenze. La commissione disciplinare esaminò l’istanza e dette poi questo parere: «Non si sono ravvisate ipotesi di violazione del Codice Deontologico» (cfr. QUI e QUI). Quando però qualcuno osa contraddire certi omosessuali incattiviti, o non dà loro ragione, ecco partire insulti a raffica indirizzati all’ordine professionale accusato di difendere un tremebondo omofobo, quindi accuse alla magistratura, ai magistrati, accuse alla Repubblica Italiana e via a seguire … (cfr. QUI e QUI)[24].

Inutile a dirsi, ma lo ricordiamo ugualmente: i danni che questi soggetti possono recare alla Chiesa se immessi nel sacerdozio, peggio facendo carriera all’interno del clero e finendo in posti chiave di governo, sono veramente incalcolabili, perché capaci a usare qualsiasi mezzo sleale e illecito per far fuori coloro che considerano pericolosi antagonisti e rivali irriducibili della potente e pericolosa lobby gay. Conosco casi di preti a danno dei quali sono stati montati persino casi giudiziari con processi senza fondamento basati neppure su vaghi indizi ma solo su pure illazioni, il tutto con stile mafioso-intimidatorio, mettendo in dubbio la loro reputazione e inducendoli a perdere tempo e danaro per difendersi da bizzarre accuse risultate poi tali. E quando il tutto si è risolto in una bolla di sapone, le persone colpite non si sono potute rivalere su nessuno, perché i clerical gay colpiscono vigliaccamente alle spalle facendo uso dei loro servili “utili idioti”, mai agendo direttamente, sempre alle spalle per interposta persona, senza mai figurare.

All’interno del confessionale mi sono dovuto dibattere con un penitente affetto da pulsioni homoerotiche che cercava di contenere quanto più e quanto meglio possibile, il quale mi riferì, sconvolto, che durante la confessione sacramentale un sacerdote gli aveva detto:

«Esprimere la propria omosessualità non è peccato, perché l’omosessualità è nell’ordine della natura ed è una naturale variante della sessualità umana; e noi non possiamo imporre all’omosessuale di vivere in castità, perché impedire a una persona di esprimere la propria affettività amorosa sarebbe disumano».

Il sacerdote in questione, oltre a essere palesemente omosessuale, era anche formatore presso un seminario, professore di teologia presso uno studio teologico e ricoperto dal proprio “lungimirante” vescovo di tutti i più delicati incarichi. Il quesito è quindi semplice: se la sacra ordinazione di soggetti nei quali manca di fatto il requisito dell’uomo, del credente, oltre alla percezione stessa del sacerdozio cattolico, va considerata comunque valida, allo stesso modo dovremmo considerare valide le sacre ordinazioni di soggetti che sostengono la legittimità della eresia ariana, che sotto vari aspetti potrebbe essere meno grave rispetto ai candidati agli ordini sacri o ai sacerdoti che giudicano l’omosessualità come una «naturale variante della sessualità umana». Questo il motivo per il quale ritengo si possa avanzare e sostenere un’ipotesi tutt’altro che infondata: le sacre ordinazioni di queste persone sono invalide quanto lo sarebbe quella di un eretico che nega in modo deciso la natura ipostatica di Cristo vero Dio e vero Uomo e che una volta ammesso nel Sacro Ordine Sacerdotale cercherà di diffondere come giusta la propria eresia. Nell’uno e nell’altro caso ― si tratti dell’eretico ariano o dell’homoeretico ― siamo dinanzi a una espressione di eresia diversa nella forma ma simile nella sostanza, tale da rendere siffatta irregolarità un impedimento canonico perpetuo. Ribadisco pertanto che si può consacrare sacerdote in modo legittimo e valido un grande peccatore, non però uno che manchi del fondamentale requisito dell’uomo e del credente e che mira ad assurgere al sacerdozio per scopi malvagi e perversi, perché un conto è cadere in grave peccato, tutt’altro ritenere invece cosa buona e giusta una condotta disordinata e aspirare al sacerdozio per finalità malvagie e perverse.

Mentre propendo a ritenere invalide le ordinazioni di soggetti di questo genere, non apro neppure ― data la straordinaria delicatezza dell’argomento ― il capitolo dolente circa la validità delle consacrazioni episcopali di coloro che in simile modo non sono uomini, non sono credenti, non hanno la corretta percezione della pienezza del sacerdozio apostolico; per non parlare di quelli che, pur essendo ricettacolo di tutti i peggiori vizi, sono giunti comunque all’episcopato attraverso il ricatto e il terrorismo psicologico esercitato sulle Autorità Ecclesiastiche.  

IL MISTERO DELLA GRAZIA DI DIO, IL SUPPLET GRATIA E IL SUPPLET ECCLESIA NON SONO NÉ UNA SCAPPATOIA NÉ UNA PANACEA

Credo non possiamo giocare né sul mistero della grazia di Dio né su quella grande “scappatoia”, o se preferiamo panacea del supplet gratia e del supplet Ecclesia, perché nulla può supplire la grazia di Dio, tanto meno la Chiesa, laddove manca completamente la natura della sostanza attraverso la quale e sulla quale opera la grazia sacramentale. O per dirla ancora con un esempio: un’ostia invecchiata nella quale permane tutta la materia del pane e un vino di bassa qualità e di gusto sgradevole nel quale permane però tutta la materia del vino, attraverso la transustanziazione divengono comunque e indubitabilmente, nella loro metafisica essenza, per sommo mistero della fede, Corpo e Sangue di Cristo. Ma un biscotto al burro e una bevanda all’arancia non potranno divenire mai Corpo e Sangue di Cristo, perché manca quella materia dalla quale dipende per divina volontà la sussistenza della sostanza metafisica, posto che, a essere transustanziate sono le precise materie del pane e del vino, non una qualsiasi materia di alimenti solidi e di bevande liquide.

Dove manca la materia che dà vita all’essenza della sostanza, può davvero supplire la grazia di Dio, o può forse supplire la Chiesa? E se così fosse, come mai il Padre della Chiesa Sant’Agostino avrebbe perduto tempo ed energie preziose per scrivere e donarci il trattato De natura et gratia? Per non parlare di tutte le successive speculazioni sulla materia fatte da San Tommaso d’Aquino? La grazia opera sì, ed opera sempre, ma opera sulla natura che c’è, non su quella natura che non c’è o che non è definita, perché pensarlo, peggio sostenerlo, vorrebbe dire alterare e falsificare il mistero stesso della creazione e con esso quello della redenzione.

Il mistero della grazia di Dio trasforma, attraverso l’opera affidata alle nostre mani, la materia del pane e del vino in Corpo e Sangue di Cristo, pur rimanendo sia nella forma visibile, all’olfatto e al gusto le specie esteriori del pane e del vino, che però divengono Cristo veramente e realmente presente in maniera sostanziale col suo Corpo, il suo Sangue, la sua Anima e la sua Divinità. La grazia di Dio, che pure tutto può, non trasforma nella metafisica sostanza, in corpo e sangue di Cristo, un biscotto al burro e un succo all’arancia, perché Dio non può contraddire se stesso, perché «Hoc Est Enim Corpus Meum» lo ha detto sul pane, ed «Hic Est Enim Calix Sanguinis Mei» lo ha detto sul vino. E nessuno può variare questi elementi accidentali dai quali dipende per divina volontà l’essenza metafisica stessa della sostanza, semmai affermando … supplet gratia, o peggio supplet Ecclesia, per non parlare di certi gay acidi di cui s’è fatto prima accenno, che ai sensi di un esotico diritto ecclesiastico tutto quanto loro vorrebbero relegare certi disordini morali alla sfera insindacabile della vita privata dei preti (!?). E se in questo preciso discorso ho portato come esempio il più ineffabile dei misteri donati da Cristo Dio alla sua Chiesa, l’Eucaristia, è proprio perché il sacerdote è oggetto e soggetto eucaristico, ed al sacerdote è richiesta praeter naturam una precisa forma, quindi una precisa sostanza che nasce dalla forma mentis del suo essere vir, dall’animus sacerdotalis; e l’assenza di questi elementi, non può essere in alcun modo supplita.

La grazia di Dio lavora solo su ciò che c’è, non su quello che non c’è e che non può esserci; e questo lo spiega e lo insegna in modo chiaro la Parabola dei Talenti[25]. Attraverso il Sacro Ordine Sacerdotale avviene una trasformazione ontologica e il sacerdote assume un nuovo carattere, che è indelebile ed eterno. Ma se un sacerdote è alto un metro e mezzo di statura, la grazia santificante e trasformante di Dio non può mutarlo in un corazziere alto 1.90 a piedi scalzi. O per meglio intendersi: un asino, nel senso figurato del termine, può diventare anche Santo, può diventare anche venerato patrono dei sacerdoti della Chiesa Cattolica, ma non può essere mutato in uno stallone arabo, perché asino è ed asino resterà, a prescindere da quella che può essere la eroicità delle sue virtù.

Sia l’Ipponate sia l’Aquinate hanno chiarito senza pena di equivoco il principio che gratia naturam perficit sed non supplet (la grazia non supplisce ma perfeziona la natura). E quando la natura non c’è, a partire dalla natura dell’uomo, del maschio virile, richiesta per l’accesso al Sacro Ordine Sacerdotale, che cosa accade, chi mai può … supplire? L’unico che può supplire è l’uomo che si è messo al posto di Dio, se non peggio ancora: al posto di Satana.

Vorrei concludere con un quesito paradossale, ma a volte nel paradosso o nell’iperbole può esserci molta oggettività. Questo il quesito: nel caso in cui un soggetto, appartenente occultamente a una setta satanica, volesse diventare prete allo scopo di consacrare validamente la Santissima Eucaristia destinata poi alle più empie profanazioni, servendo in tal modo la sua congrega luciferina, si può, in tal caso, parlare di valida ordinazione? Ebbene, qualcuno voglia spiegarmi: che differenza c’è tra un satanista che aspira al sacerdozio per scopi malvagi e sacrileghi e un homoeretico che per altrettanti scopi malvagi e sacrileghi aspira anch’esso al sacerdozio? Vi spiego che differenza c’è: il satanista alla Santissima Eucaristia intesa come presenza reale di Cristo vivo e vero ci crede veramente, mentre nella gran parte dei casi gli homoeretici alla presenza reale di Cristo vivo e vero non ci credono proprio. Lo prova il fatto che nei loro discorsi di tutto parlano fuorché di presenza reale. Si riempiono la bocca di termini come «banchetto … convivio … festa della gioia … incontro dell’amore …». Al linguaggio metafisico da loro disprezzato e al termine di transustanziazione definito obsoleto, preferiscono quello luterano di consustanziazione, con la conseguenza che le loro celebrazioni eucaristiche traboccanti abusi liturgici e liberi arbitrî d’ogni sorta, sembrano liturgie calviniste, fondamento delle quali è proprio la negazione della presenza reale, raffigurata da Giovanni Calvino proprio dallo stare in piedi durante le parole dell’Ultima Cena. E, nel fare questo, gli homoeretici rifuggono la parola «sacrificio vivo e santo». Distribuiscono l’Eucaristia come fossero gettoni-omaggio di pane azzimo, non trattano con sacro rispetto i vasi sacri, non procedono alla loro adeguata purificazione, non favoriscono in alcun modo il culto eucaristico. A ciò si aggiunga poi che molte nostre cerimoniere estetiche ― perché da un trentennio a questa parte trovare nell’ambito dei liturgisti un eterosessuale è come cercare un ago in un pagliaio ― hanno proceduto anche alla abolizione dei piattelli per la Comunione dei fedeli, ma in compenso hanno istituito al loro posto il piattello d’argento sul quale depositare il santissimo zucchetto rosso del vescovo, di gran lunga più importante della raccolta dei frammenti eucaristici. E c’è ancor di più: ho appurato che gli homoeretici vescovi, attraverso i loro homoeretici preti, sono coloro che insegnano al Popolo di Dio a stare in piedi a testa alta durante la Preghiera Eucaristica, oltre a essere i fautori della eliminazione delle panche con gli inginocchiatoi da molte chiese, sostituite con poltroncine da cinema, perché per colpire la Chiesa al cuore e de-sacralizzarla bisogna colpire anzitutto l’Eucaristia, anziché seguire il chiaro monito paolino:

[…] nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre[26].

Ecco spiegata la differenza che corre tra un satanista e un homoeretico: il satanista è un credente, l’homoeretico no. E chi vuole meditare, mediti, ma lo faccia presto e bene, mentre la casa seguita a bruciare, mentre sempre più lontana è la realistica possibilità di spegnere l’incendio, mentre la Chiesa visibile somiglia sempre di più a un grande Gay Village.

Dall’Isola di Patmos, 28 luglio 2025

 

Ricavato da un precedente articolo pubblicato il 7  luglio 2016

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NOTE

[1] CIC can. 1024.

[2] Cfr. Mc 3,14-19; Lc 6,12-16.

[3] Cfr. 1 Tm 3,1-13; 2 Tm 1,6; Tt 1,5-9

[4] Cfr. San Clemente Romano, Epistula ad Corinthios, 42, 4: SC 167, 168-170 (Funk 1, 152); Ibid., 44, 3: SC 167, 172 (Funk 1, 156)

[5] Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. ap. Mulieris dignitatem, 26-27: AAS 80 (1988) 1715-1720; Id., Lett. ap. Ordinatio sacerdotalis: AAS 86 (1994) 545-548; Congregazione per la Dottrina della fede, Dich. Inter insigniores: AAS 69 (1977) 98-116; Id., Risposta al dubbio circa la dottrina della Lett. ap. «Ordinatio Sacerdotalis»: AAS 87 (1995) 1114.

[6]  Cfr. Eb 5,4.

[7] Cfr. Prima Lettera di Clemente, 44,2, in seguito ripresa dalla Costituzione dogmatica Lumen Gentium n. 20.  

[8]  Cfr. Mt 19,12: «Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli».

[9] Cfr. Johannes Quasten, Patrologia. I primi due secoli (II-III). Marietti, 1980.

[10] XVIII° Successore del Beato Apostolo Pietro, pontificato, anni 230-235.

[11] Cfr. Bibliotheca Cod. 118.

[12] Apocatastasi. Secondo Origene, alla fine dei tempi ci sarà la redenzione universale e tutte le creature saranno salvate, compreso Satana. Pertanto, la pena alla dannazione eterna avrebbe in realtà un carattere purificatorio e non definitivo. «Noi pensiamo che la bontà di Dio, attraverso la mediazione di Cristo, porterà tutte le creature ad una stessa fine» (De principiis, I, IV, 1-3).

[13] Cfr. Can. 1040

[14] Concilio Vaticano II, Cost. Lumen gentium, 19.

[15] Giovanni Paolo II, Es. Ap. Pastores dabo vobis, 25-III-1992, 15, 4.

[16] Cfr. Cann. 1024-1052.

[17] La Natura del bene, 19.

[18] N.d.A. Il termine simonia deriva dall’episodio narrato negli Atti degli Apostoli [Atti 8, 9-24] nel quale Simon Mago, guaritore, chiese agli Apostoli, dietro pagamento, il potere taumaturgico conferito dallo Spirito Santo e venne quindi di conseguenza maledetto dal Beato Apostolo Pietro.

[19] N.d.A. Esempio: il Sommo Pontefice Urbano, nell’anno 1093, decretò tutte invalide le ordinazioni simoniache fatta eccezione per quelle dei chierici che non erano a conoscenza della simonia delle loro ordinazioni. La condanna della simonia è decretata da diversi concili della Chiesa, a partire dal Concilio di Calcedonia dell’anno 451 sino al Concilio di Trento celebrato nel XVI secolo.

[20] Cfr. can. 188

[21] Cfr. Ariel S. Levi di Gualdo, E Satana si fece Trino. Relativismo, individualismo, disubbidienza. Analisi sulla Chiesa del terzo millennio. Ed. Roma, 2011. Ristampa: Edizioni L’Isola di Patmos, Roma, 2019.

[22] Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri del 4 novembre 2005, approvato dal Sommo Pontefice Benedetto XVI il 31 agosto 2005.

[23] Cfr. Gv 8, 32.

[24] Cfr. Francesco Strazzari: «Fra critica e insulto: Silere non possum», Settimana News, edizione del 25 novembre 2022.

[25] Cfr. Mt 25, 14-30.

[26] II Fil, 10.

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THEOLOGICAL AND LEGAL DOUBTS ABOUT THE LEGITIMATE VALIDITY PRIESTLY ORDINATIONS OF HOMOSEXUALS

The minimum requirements for the validity of the Sacrament of Holy Orders are: man, Christian, believer, therefore a correct understanding of the Catholic priesthood. The real problem isn’t that a personality structured by deep-rooted homosexual tendencies lacks the qualifications to become a priest. The problem is different and more serious: if priest becomes one without the qualifications, isn’t that sacred ordination, besides being illicit, also invalid?

— Theology and Canon Law —

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There is no other organization in the world like the Catholic Church where the presence of more or less openly homosexuals is so high, nor is there a similar organization where homosexuals, together with their close associates, have staged a coup by infiltrating every “room of command”, as I have been writing for years (I refer you to an old interview of mine from 2013, which can be read HERE, in Italian only).

With the advent of social media, self-styled Catholic blogs have proliferated, claiming the acceptance of the LGBT agenda within the Church, accusing those who lament the serious problem of the high number of homosexuals within the clergy of being frustrated, repressed, and unresolved.

The ecclesiastical gay lobby is so powerful that, if necessary, it can make life impossible for those who dare to report certain situations, explaining to ecclesiastical authorities well in advance how things would end. Nor should we underestimate the virulent armed wing of the powerful ecclesiastical gay lobby, the gay-friendly, a large group of persons those who, despite not being homosexual, protect members of the pious gay fraternity for their own personal interests, or because they are driven by high career expectations, knowing that gay lobbyists can either foster them or irremediably undermine them within dioceses or the Roman Curia. To assert that within the Holy See, in numerous dioceses, and therefore in the universal Church, a level of internal homosexuality has been reached that has exceeded all safety limits is not merely a fanciful hypothesis but a fact that can only be denied by those who reject the evidence.

The charming man, who by nature is self-centered and ambitious, defends himself unscrupulously through an innate vindictive-destructive instinct, capable of exercising malice with methodical, scientific cruelty toward those endowed with that Christological priestly courage that leads them to affirm and remember what is right and what is wrong in the light of the Holy Gospel and Catholic doctrine. Because the pure of heart, unlike gay lobbyists, do not aim for the immediate, but for the eternal.

THE REQUIREMENTS FOR THE VALIDITY OF THE SACRAMENTS ARE MINIMUM, BUT THOSE MINIMUM REQUIREMENTS MUST EXIST

Those who practice sacramental dogmatical know that this specific field is extremely delicate, not least because the requirements for the validity of the sacraments are truly minimal. In these lines, we will limit ourselves to discussing only the Sacrament of Holy Orders, starting with a premise intended to immediately clear the field from the objections of those who might claim that the texts of sacramental dogmatical, canon law, and their commentaries make no express and clear reference to those matters of a sexual or psychosexual nature to which I will refer explicitly. To dispel certain doubts and clear the field from equivocal and unfounded theological and juridical disputes, I will draw attention to an incontrovertible fact: until a few decades ago, everything directly or indirectly concerning sex and human sexuality was whispered with euphemisms in magisterial texts, doctrine, and treatises on Catholic morality; merely discussing certain topics was considered improper. When issues of Catholic morality related to human sexuality were addressed in academic circles, Latin euphemisms were used, because the same words ordinarily used clearly and precisely in the clinical and scientific lexicon of gynecology, urology, and andrology were not deemed appropriate within the classrooms of ecclesiastical academies. Confessors of the time themselves had their own way of expressing themselves, a vocabulary of vague, indirect implications, taught to young priests from the time they were trained for the priesthood. This “specific” vocabulary of confessors served to allude without resorting to unpronounceable terms banned from ecclesiastical academia and the confessional, especially from public catechesis addressed to the People of God. This language was also assimilated by the Catholic faithful, particularly penitents who, before their confessors, expressed themselves in so-called vague innuendos and “implied” but don’t clear, terms regarding sexual matters, related relationships, and everything pertaining to violations of the Sixth Commandment.

I’ll try to clarify everything with an example: it was the year 2010 when a ninety-year-old penitent who had grown up in that world not centuries distant but a few decades ago, during a confession based on her memories of the past, referred to a time, one winter, when she was alone, «… leaving the house, unfortunately, I slipped». A child of another era, both as a man and as a priest, I didn’t understand, and I imagined that, being in an area where it snows at certain times of the year, she had fallen while leaving the house, perhaps on a sheet of ice formed by the snow in a corner sheltered from the sun, or who knows how else, she slipped and fell. She realized I hadn’t understood, so she made two more delicate, more explicit allusions to make me understand that she had committed the sin of adultery, for which, more than half a century later, she couldn’t shake the bitterness it had caused her, having always been bound by sincere love to her husband. This is to reiterate that it would be neither pertinent nor logical to challenge me on the grounds that certain expositions to which I clearly refer are not equally clearly contained in the texts of the Magisterium, of doctrine, of sacramental dogmatical, of Catholic morality and of the Code of Canon Law.

ORIGEN’S LESSON: THE VIRILITY OF THE “VIR PROBATO” AS AN ESSENTIAL ELEMENT FOR THE CATHOLIC PRIESTHOOD

The Catechism of the Catholic Church states at n. 1577:

«Only a baptized man (vir) validly receives sacred ordination[1]. The Lord Jesus chose men (viri) to form the college of the twelve apostles[2], and the apostles did the same when they chose collaborators[3] to succeed them in their ministry[4]. The college of bishops, with whom the priests are united in the priesthood, makes the college of the twelve an ever-present and ever-active reality until Christ’s return. The Church recognizes herself to be bound by this choice made by the Lord himself. For this reason, the ordination of women is not possible[5]».

No one has a right to receive the sacrament of Holy Orders. In fact, no one can attribute this office to himself. One is called to it by God[6]. Anyone who believes he recognizes the signs of God’s call to the ordained ministry must humbly submit his desire to the authority of the Church, which has the responsibility and the right to call someone to receive Holy Orders. Like every grace, this sacrament can only be received as an unmerited gift.

Note that the Latin term vir/viri is a masculine noun of the grammatical second declension, primarily referring to man, male, adult, or virility associated with the male sex. The negation and antithesis of “vir/viri” is the term, also of Latin origin: “evirato“, a word indicating the deprivation of virility and also deriving from “vir/viri“. In ecclesiastical language, the term “viri probati” is used to indicate men suitable for holy orders. This term was used in the early Church to indicate married men who were eligible for the diaconate and priesthood[7]. With the passage of time and the free acceptance of the obligation of celibacy, which has its roots in the early apostolic era, in our current lexicon this expression is used to indicate men of proven standing and, as such, reliable for holy orders. Lack of psycho-physical virility therefore constitutes an insurmountable impediment to priestly ordination. This impediment is well-known and established as such since the first centuries of the Church’s existence, and no one has the authority to dispense from it, given that no Ecclesiastical Authority can dispense from being a man, which is an essential and foundational prerequisite of the ministerial priesthood.

In the year 230, Origen was consecrated a priest by Theoctissus of Caesarea and Alexander of Jerusalem, without the approval of Bishop Demetrius, who had canonical jurisdiction over him. Origen, having misunderstood the Gospel passage in which the Lord Jesus refers to the «eunuchs for the sake of the Kingdom of Heaven»[8], had castrated himself. This was the reason why his bishop had never wanted to consecrate Priest[9]. After that sacred ordination, Bishop Demetrius, with the approval of the Supreme Pontiff Pontianus[10], revoked his teaching faculty and deposed him from the presbyteral Order[11] for the irregularity of his sacred ordination, which was declared null. It is known that Origen is the only one among the Church Fathers of that rich period not to have been proclaimed a saint, although imprisoned and tortured during the anti-Christian persecutions of Decius; but above all, despite having been, in intellectual and speculative gifts, far superior to many other philosophers and theologians of that first, rich and happy Christian era. The obstacle to his canonization was not due to the fact that in his great and valuable philosophical-theological speculations he hypothesized the thought of the apokatastasis today considered heretical[12]; the great and insurmountable obstacle is entirely linked to his castration.

In those early years of the Church’s life, during which the first great philosophical and theological speculations were underway, preceding and giving rise to the presuppositions and subjects later addressed by the first Ecumenical Council of Nicaea in 325, it was not uncommon for speculative minds, including the Church Fathers, to fall into heretical thoughts, from which they amended themselves later. This did not prevent either their canonizations or their proclamation as Church Fathers.

The Code of Canon Law cited below refers modestly and toned down to the fact that «one who has gravely and maliciously mutilated himself or another»[13] cannot be ordained a priest. From this it can be deduced that Origen’s horrendous self-mutilation was considered in itself worse than heresy, which can however be healed through the recognition of the voluntary or involuntary error, but a destroyed physical virility cannot be restored, except by resorting to complex surgical interventions performed by modern surgery, even if with very uncertain outcomes.

Pertinent question: can mental castration be even worse than physical castration, given that sexuality, in the case of the male, is expressed in the characteristics of his sex, and these are an essential part of mental sexuality, on which they also depend, due to the information and conditioning that emanate from it? Both, in fact, both physical and mental sexuality, are fused together and form a single part of the person, in this case: the male? This is a question I have been asking members of the episcopate for years, to no avail: they have never responded.

Through the Sacrament of Orders, participation in the priesthood of Christ is conferred according to the modality transmitted by apostolic succession. The ministerial priesthood is distinct from the common priesthood of the faithful, which derives from Baptism and Confirmation. Both, «although they differ essentially and not only in degree, are nevertheless ordered to one another»[14]. It is proper and specific to the ministerial priesthood to be «a sacramental representation of Jesus Christ, Head and Shepherd»[15]. This allows the exercise of Christ’s authority in the pastoral function of preaching and governance, as well as operating “in persona Christi” (in the person of Christ) in the exercise of the sacramental ministry. Having said this, it is clear that the first two essential prerequisites for the conferral, and therefore for the validity of the Sacrament, the man being and the Christian.

Book IV of the Code of Canon Law, in Part I, which deals with the Sacraments, outlines the «irregularities and other impediments» to receiving the Sacrament of Orders[16]. A detailed list of obvious elements follows, for example, a madman or someone suffering from mental infirmity, apostates, heretics, and murderers, anyone who has gravely and maliciously mutilated himself or another, or has attempted to take his own life, etc., cannot be ordained a priest. However, we have to wait until “only yesterday”, that is, the year 2005, after entire armies of homosexuals had been admitted into the Holy Order of Priests throughout the world in the preceding decades, with results that proved devastating over time for the entire universal Church, to finally see the promulgation by the then Congregation for Catholic Education ― competent at the time for seminaries, but today the Dicastery for the Clergy has returned to that responsibility, as it had always been before ―, of a document that unfortunately remained a dead letter in many houses of formation, in which there is a clear and precise discussion of the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons with Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders (see text HERE). In short, after many years of claiming «I slipped while leaving the house», suddenly they took courage and declared, without euphemism, that it was all adultery. Similarly, they proceeded to declare, without any euphemism and ambiguity, that a person with obvious homosexual tendencies is not eligible to become a priest, never and under no cases.

The real problem is not that a personality structured by deep-rooted homosexual tendencies lacks the requisites to become a priest. The problem is different and more serious: if, despite lacking the fundamental and foundational requirements for the priesthood, this person becomes priest, isn’t that sacred ordination, besides being clearly illicit, also invalid?

Beyond the “dead letter” of the various exhortations issued by the Apostolic See regarding the non-admission to sacred orders of persons with homosexual tendencies, there is worse: in previous decades — but unfortunately also in the present — priestly ordinations have proceeded without a hitch, concealed behind the illusory certainty that what mattered was the assurance that they did not practice homosexuality. A statement repeatedly made and put into practice by many bishops and seminary rectors, who, although aware of the evident lack of male testosterone among many of their seminarians, and although perfectly aware of their homosexual tendencies and aware of the dissolute life they continued to live during their various vacations outside the seminary, thought they could solve the problem by hiding behind the fig leaf of the surreal… «the important thing is that they don’t practice homosexuality».

It is a huge mistake to think that a psychological disorder can easily persist as long as it does not transform into physical activity, given that — as I have explained many times in my studies and books — physically practiced homosexuality is only the tip of the iceberg of mental homosexuality. I have also explained and demonstrated that often, homosexuals reduced to chastity through self-repression, in their thinking, acting, and interacting, can be much worse and more harmful to the Church than those who practice homosexuality physically, because the latter at least vent their anger, appearing at least somewhat less acid and evil. Unlike the repressed, who by their very nature tend to be not only acis and evil, but cruel. At that point, when we find ourselves faced with profoundly evil people who take perverse pleasure in harming others by any means, starting with the spread of false news, or resorting to complaints based on artfully constructed falsehoods, we are faced with a problem that goes beyond homosexuality, because certain individuals would be such, that is, evil, even if they were heterosexual, regardless of their sexual orientation.

In the long conversations I have had with homosexuals animated by sincere and profound Christian sentiments throughout my years of sacred ministry, the phrase most frequently expressed, at times in dramatic tones imbued with profound inner suffering, was:

«… it’s stronger than me; I can’t control myself, no matter how hard I try to avoid the occasions».

Homosexuality, rightly removed from the list of diseases, remains a profound and complex disorder of the human personality. Although, according to the experts of the new clinical order, it can no longer be classified as an illness, thanks to the strong pressure exerted on them by powerful homosexual lobbies, the fact remains that there are, even in considerable numbers, homosexuals who do not accept the urges of their libido, which they themselves define as a «disorder» and «disturbance», and for this reason they seek help. And the request for help is often, in itself, a request for treatment, which in response deserves an offer of help, even for what today is rightly defined as a non-illness.

Among many, I remember a poignant conversation during sacramental confession with a forty-year-old penitent who said to me these exact words:

«How come today it is possible to cure even many forms of cancer, including serious ones if caught early, but not this “disease” that has consumed my soul since I was just 15 years old?».

As the Holy Doctor of the Church, Augustine, Bishop of Hippo, teaches us: «Pain exists» — and therefore manifests itself — «only in good natures»[17].” Sexual impulses, which, with a term now taboo, were defined “praeter naturam“, are much more controllable than those “contra naturam“, which by their very complexity tend to be uncontrollable, or at least very difficult to contain. And since what has been expressed so far is not hypotheses but clinical-scientific facts, I ask: how could we have left the leadership of our seminaries and religious novitiates in the hands of rectors, formators, and spiritual directors who, although aware of the homosexual tendencies of many of their seminarians and novices, thought they could resolve and close the problem — with the blessing of their bishops and major superiors  — through a… «as long as they do not practice homosexuality»? All of this, in itself a very serious and wicked thing, despite knowing that these homosexuals would be placed like “foxes in a henhouse” within an all-male ecclesiastical environment? How could bishops, perfectly aware of the obvious tendencies of some of their seminarians, even debut with cynical quips — overheard by myself and various other witnesses — such as: «Not everyone can be perfect; there are also elements with manufacturing defects; the important thing is that they don’t cause scandal. Besides, the Church also needs men of service». Yes, then we saw in the tragic showdown what happened when the ambitious “men of service” in high gear staged their coup within the Church, chasing talented designers, engineers, and architects away from the construction site with clubs. Are these perhaps the presuppositions through which a bishop can lay hands, recite the consecratory prayer and anoint a new priest with sacred chrism, affirming that in the Church … there is also a need for certain “men of service”?

THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN SIMONIACAL ORDINATIONS AND THOSE THAT TAKE PLACE THROUGH THE EXCHANGE OF SEXUAL FAVORS AND THE RESULTING BLACKMAIL

I am a witness ― and have repeatedly informed the competent Ecclesiastical Authorities of the Holy See, with relevant references and evidence ― of cases of Italian bishops who, under pressure, ordained openly homosexuals as priests. Despite being aware of their terrible moral conduct and the incorrigibility of their nature, if they had not ordained them as priests, these would have sparked unspeakable scandals, smearing their dioceses. The first to indulge in homosexual practices were their own formators and several prominent priests of the diocesan presbyterate. I, however, pass over certain bishops out of a sort of sacred modesty. In light of all this, I have repeatedly asked those in charge and with authority: if several Church councils have declared invalid priestly ordinations and episcopal consecrations obtained through simony[18], that is, through the sale of money, how much more invalid are those ordinations and episcopal consecrations obtained through blackmail, in order to conceal the sexual trafficking by virtue of which it was not possible to say no to those priestly ordinations and episcopal consecrations? And does a bishop deprived of freedom who ordains a priest under blackmail and coercion, validly administer the Sacrament of Holy Orders? Or perhaps we must consider only paying money or blackmailing through money given to someone is illicit, and therefore condemned as such even by the Church’s ecumenical councils[19]? The paying or blackmailing through sexual services, whether given or offered, is instead to be considered entirely licit for the sacramental and canonical purposes of the validity of the Sacrament of Holy Orders? Having said this, I ask: can the gifts of grace of the Holy Spirit pass and take effect through such a sacrilegious and sinful action? I repeat: these are questions that have been posed repeatedly officially and publicly to the competent ecclesiastical authorities, who have never responded to their theological and juridical merits.

The Catechism of the Catholic Church considers simony a grave sin against the first commandment, along with tempting God and sacrilege. According to the current Code of Canon Law, the resignation of an office made for simony is invalid, and the simoniac provision of an ecclesiastical office is null ipso iure; canonical sanctions, such as suspension or interdict, are also foreseen against the simoniac conferral or reception of a sacrament[20]. It must also be added that the individuals in question, once raised to the Holy Orders Priesthood, far from being appeased and content, continued to use their poisons to gain positions of the highest importance within the dioceses, to obtain undeserved ecclesiastical academic titles, to become professors of heresiology in pontifical universities, to become diocesan bishops, apostolic nuncios, and some cardinals; for be sent without any merit or talent to the Pontifical Ecclesiastical Academy, only to end up, not even forty years old, after less than five years of diplomatic service, in the most strategic key positions in the Secretariat of State. This, again, serves to reiterate the immense damage that can result from the self-destructive principle currently underway, implemented by people who, like the bishop I mentioned earlier, asserted: «Not everyone can be perfect; there are also elements with manufacturing defects; the important thing is that they do not cause scandal». Moreover, if the Church truly needs laborers, it should also be remembered that in the promises we make before the Bishop and the assembly of the People of God, we promise to remain celibate, and therefore chaste, that is, to renounce sexual relations with those wonderful creatures that are women. Or do we perhaps promise not to practice homosexuality, if we have obvious homosexual tendencies? Because in that case, according to the impious logic of certain bishops and their seminarians, it would be wise to revise the Roman Rite of Sacred Ordinations of deacons and priests, possibly also including this new form of solemn promise:

«I promise, as a homosexual, not to practice homosexuality and to remain celibate, aware that celibacy entails chastity both with women and especially with men».

I wrote in a 2010 book:

«One cannot ease one’s conscience by limiting oneself to public and stern proclamations, if in reality the number of gay priests increases in proportion to the presence of bishops who reason with a latent homosexual psychology. Or to put it bluntly: some seminarians who between the 1970s and 1980s led the “pious confraternity” within the seminaries are now bishops, and as soon as they became bishops, they first surrounded themselves with like-minded individuals, consistently and de rigueurly placed in all key positions in the dioceses, including seminaries. And these individuals, who protect and reproduce each other, have ended up creating a powerful power lobby within the Church very diabolical terrible»[21].

Today we cannot say that there are not clear and precise acclesiastical documents on this thema, for example:

«In the light of such teaching, this Dicastery, in accord with the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, believes it necessary to state clearly that the Church, while profoundly respecting the persons in question (Cf. Catechism of the Catholic Church, editio typica, 1997, n. 2358; cf. also CIC, can. 208 and CCEO, can. 11), cannot admit to the seminary or to holy orders those who practise homosexuality, present deep-seated homosexual tendencies or support the so-called “gay culture” (Cf. Congregation for Catholic Education, A memorandum to Bishops seeking advice in matters concerning homosexuality and candidates for admission to Seminary, 9 July 1985; Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Letter, 16 May 2002: Notitiae 38, 2002, 586)»[22].

This and other documents, however, are treated as dead letters, to the point that today, in several seminaries more akin to gay villages than houses of Catholic formation, a heterosexual wouldn’t even dare approach.

It is superfluous to explain with what pain and humiliation, over the last thirty years of Church history, I have witnessed the rise to the top of the ranks of certain well-known, open, and obvious homosexuals, many of whom are now professors of heresiology at pontifical universities, consultants and members of dicasteries, members of the diplomatic service of the Holy See, diocesan bishops, seminary rectors, diocesan vicars general, and so on and so forth…

«THEN YOU WILL KNOW THE TRUTH, AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE». MANY HOMOSEXUALS LACK THE MINIMUM REQUIREMENTS REQUIRED FOR THE VALIDITY OF THE SACRAMENT OF ORDERS, STARTING WITH FREEDOM AND TRUTH.

In the Gospel of the Blessed Apostle John, the Word of God asserts:

«If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free»

Faced with this assertion, which in its own way is also a warning, we should seriously question the inseparable bond between truth, freedom, and the ministerial priesthood. Within the ecclesiastical world, homosexuals cannot be free because they cannot be themselves. And those who are not themselves cannot know the truth and become its instruments. To believe that this is possible would be like affirming that man has the power to turn evil into good and to bring redemptive grace through sin. Only God can turn evil into good, something partially comprehensible to the human intellect, given that this remains in its entirety an inexplicable mystery, enclosed precisely in the great mystery of grace. God can in fact even make use of an impious action of Satan, to ensure that the supreme evil wrought by the Prince of Darkness can be transformed by his will and divine intervention into the supreme good, but man cannot, through his own fragile nature corrupted by original sin, transform the supreme evil into the supreme good, nor can he, even less, make use of an evil action of the Devil to transform it into an action of good.

Those who do not know the truth because, in order to live, they must descend into obscurity, thus into the eternal self-defensive lie, cannot be faithful to the Word and therefore cannot be disciples. They can only renew within the Church the Luciferian drama of Judas’ betrayal, all thanks to the sacred imposition of hands by certain wicked bishops, who thus reveal themselves not to be apostles of Christ but of the mysterium iniquitatis.

We know that Christ instituted the Priesthood for men, not for angels. Therefore, the priest, although possessing by the mystery of grace a dignity superior to that of the angels of God, can be a sinner and, as such, fall into more or less grave sin; he can even commit very grave sins. The fact remains that a sin, however mortal, but still accidental, committed by a sinful priest, in its form and in its profound and intimate substance is something different from one who instead decides to structure the sacred priestly ministry on the state of sin resulting from a lack of freedom that must be defended with perpetual lies, thus being unable to know the truth and therefore be faithful to the Word, regardless of his own sin and his own human nature as a sinner. To act in this way and to “build” one’s “priestly being” on such evil and perverse elements means not having the basic idea and perception of what the Catholic priesthood really is, and therefore structuring the gift of the mystery of grace of the ministerial Priesthood of Christ on the mysterium iniquitatis.

In dealing with such a delicate thema, one must be careful not to fall, even unintentionally, into the errors typical of the Donatist heresy, condemned by the Council of Carthage in 411. The Donatists maintained that the Sacraments administered by priests rendered unworthy by their state of sin were invalid. This heretical thought did not disappear in the fifth century, so much so that the Doctor Angelicus dedicates 90 questions to it in Part III of the Summa Theologica. My question does not even remotely call into question the validity of the Sacraments celebrated and administered by unworthy and sinful priests, whose validity is dogmatically and canonically beyond question. The question I intend to raise on the theological and canonical levels is whether the Sacrament of Holy Orders, received by certain particular subjects in certain particular conditions, is truly valid, given that the Sacraments require certain minimum requirements for their validity. What if these minimum requirements were, in part or in full, de facto absent? In this case, can we speak of a valid priestly consecration through the Sacrament of Orders? Or, to put it another way, using the example cited earlier: why, after the sacred ordination of the famous castrated Origen, did legitimate Ecclesiastical Authority ban him from sacred orders, while the same Ecclesiastical Authority, in the centuries to come, instead covered up, protected, pampered, and nurtured in the best possible way an army of mentally castrated men? Simply, because the Ecclesiastical Authority never stopped to consider the fact that Origen, before resorting to the extreme act of physical self-castration, had already mentally castrated himself for some time. Therefore, his physical castration was merely the consequence of a mental castration that had matured and occurred previously.

I reiterate that the question I am raising is not the Sacraments, which are undoubtedly valid, even if celebrated and administered by unworthy and sinful priests, but the objective validity, in the full substance, of the Sacrament of Holy Orders received by some priests who lack the minimum requirements for its validity, starting with the fundamental requirement of faith. Therefore, with all due respect to those who continue to play with fire by pretending the dogmatic problem does not exist, my sad experience with the large army of homosexual clergymen plaguing the Church, especially at the highest levels of the hierarchy, confirms for me how high, sometimes in the frightening proportion of 7 out of 10, the number of clergy with obvious homosexual tendencies who undoubtedly lack some or all of the minimum requirements for the validity of the Sacrament of Holy Orders is. These fundamental requirements are: the man, the Christian, the believer,  therefore the correct substantive and formal perception of the Catholic priesthood on the part of both the ordaining priest and the ordained. Or can anyone perhaps deny it?

The majority of these individuals are, in fact, blatantly heretical and proud propagators of heresies of a mostly pro-Lutheran nature, or, as one of my Polish confrere, Darius Oko, called them, afflicted with homoeresy:

«Homoheresy is a rejection of the Catholic Church’s teaching on homosexuality. Supporters of homoheresy do not accept that homosexual tendencies are a personality disorder. They question whether homosexual acts are against natural law. Defenders of homoheresy favor the priesthood for gays. Homoheresy is an ecclesiastical version of homosexuality» (cf. Corrispondenza Romana Agency, On the need to stop homosexual lobbies in the Church, Roma, 08.02.2022).

I will now focus on these two elements: man and the believer as the founding and essential prerequisite of the Sacrament of Orders, therefore the absence of heresy and full awareness of the true substantial and formal nature of the Catholic priesthood. It is obvious that an openly homosexual, one of those “blissfully” ordained in recent decades, repeatedly described as «… only just a little effeminate, but because he has a sensitive soul … a mystic …», is in fact prevented from receiving Holy Orders, because a deep-rooted homosexual tendency is to be considered, pursuant to canon 1040, a perpetual impediment — the so-called irregularity to receive orders — for which no bishop or ecclesiastical authority can grant a dispensation, because that would be as if the Congregation for the Causes of Saints decided to dispense from sainthood a candidate for canonization, something which, these days…

Let us suppose that a candidate for Holy Orders tends to give in to the sin of lust “praeter naturam” (according nature), fully aware of the sin, mindful of his error, and therefore ready to seek God’s grace and forgiveness. He then falls back into the same sin, perhaps even worse than before, but returns to seek grace and forgiveness, aware of sin and evil. First of all, such a person demonstrates a Christian conscience, and therefore a sense of good and evil. Certainly, a wise formator and a pious confessor can evaluate the appropriateness of bringing a sinner who is unable to reform into Holy Orders; one might consider advising him that, faced with the potential inability to control himself, it would be best to wait before being admitted to the Holy Orders of Priesthood. Regardless of his sin and its gravity, however, it remains clear that this man is first and foremost a human being, a believer endowed with a moral conscience, capable of discerning good from evil, aware of what the Catholic priesthood is and what it entails and requires. And when this man, incapable of exercising restraint and self-control, indulges in the vice of lust “praetrer naturam“, he will be aware of the evil, of the error, of the fact that this is not in keeping with the priestly state of life.

Having been confessor to numerous priests for several years, I also found myself confronted by confreres who had had relations with women in violation of their sacred promises; just as I found myself confronted by others who, in a more serious and dangerous manner, had a stable relationship with a woman. Both experienced this with great discomfort, a sense of guilt, and a full awareness of their own sin, particularly those who had so-called “steady woman lovers.” And I cannot deny that several of these priests, by an inscrutable mystery of grace, despite living in a state of mortal sin, were authentic models of priestly piety in the exercise of their sacred ministry, devoted heart and soul to the best care of the People of God, as well as effective and precious instruments of divine grace.

The situation is different for a person with homosexual tendencies in a deeply rooted personality, inevitably compounded by the element of heresy. A homosexual who is aware of his homosexuality and determined to remain so, who chooses the Church as a quiet refuge and the priesthood as a means to advance his career, demonstrates, first and foremost, a profoundly flawed conscience, an inability to distinguish good from evil, and an a priori rejection of the moral teachings of the Catholic Church, its doctrine, and its magisterium. Added to all this — as I mentioned previously — is a lack of sincerity stemming from the inability to be himself, which will force him to live in lies and deception throughout his life. Added to this is the fact that many of these homosexuals, far from feeling themselves to be in mortal sin, are deeply convinced that it is not they who are in error, but the Church, judged by them to be guilty of indicating as evil what for them is truly good, convinced that what the Church defines as illicit and illegitimate, because highly sinful for the eternal salvation of the soul, especially for the soul of a priest, is in reality neither illicit nor illegitimate nor sinful, but rather good and beautiful.

I have known priests with obvious homosexual tendencies who did not hesitate to reject Church documents and exhortations on this matter, containing  condemnations of certain disorders, or to manipulate them in truly pathetic ways. I have heard formators from various seminaries affirm that homosexuality cannot constitute an impediment to the priesthood. I have even heard priests define homosexuality and its practice as «a natural variant of human sexuality». But above all, I have heard them hurl rage at the sexual morality they described as «backward» and «repressive» promoted by the Church’s magisterium.

The height of aberration is represented by those who write and affirm that certain sexual tendencies and practices concern «the sphere of the private life of priests» (!?). I asked these individuals — one of whom even pride themselves on being excellent canonists —, whether, far from being private matters, certain sexual practices of clerics were not by chance included in the very serious canonical delicts category of carnal sacrilege. Obviously, no answer was given. Above all, I asked whether really believed that a priest, in his «private life» — assuming that a priest can have a private life marked by moral disorder — could engage in oral sex, be sodomized by another man, and then shortly thereafter say in public: «Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world». This was a question as dramatic as it was realistic. Instead of a response, an unusual reaction arrived, typical of an acid gay man: stung to the quick and unable to formulate a reasonable reply, the person in question sent a delirious letter of rare violence against me to my bishop and to all the members of the presbytery to which I belong, complaining about my language said was vulgar, after having defined me as a «serious psychiatric case» as well as «obsessed with homosexuals».

Incidents of this kind have affected us priests and theologians in different yet similar ways, as we have dealt with the serious phenomenon of the ecclesiastical gay lobby: my Polish confrere Dariusz Oko, following a complaint filed by German priest Wolfgang F. Rothe of the Archdiocese of Munich, was sentenced in 2021 by the German court in Cologne to a fine of 4,800 euros and 120 days in prison for calling gay priests a «cancerous ulcer» and an «army of parasites within the Church» (cf. Article in italian version, HERE). The case became political, Poland made its voice heard, and some Polish politicians made it clear to the German judges that Germany had not convicted a Polish citizen since the Nazi regime. A similar fate befell Swiss priest and theologian Manfred Hauke, editor of the journal Theologisches, in 2024. He was found guilty of writing that it was necessary to «limit homosexual cliques in the Church». He was sentenced by the Bellinzona District Court to a fine of 9,450 francs. He rejected the ruling and requested a trial, after which he was acquitted. Meanwhile, a German court shortly thereafter fined him 4,000 euros following a complaint from a homosexual priest and LGBT activist (cf. Article in italian version, HERE). The question is: what did the bishops do with these openly practicing homosexual priests who reported their fellow confreres for discrimination and homophobia? They remained silent, trembling like rabbits before the power of The new Gaystapo. If we think about it, the attitude of these LGBT activists is typically fascist: «hit one to scare a hundred», that’s how the old fascists used to spread fear among the people. Today we are faced with true «rainbow fascists» hiding behind anti-fascism; violent and aggressive, weeping victims who complain of racisms and discriminations that very often doesn’t exist, with the aim of pursuing freedom of thought and of opinion to condemn anyone who dares not think that «gay it’s wonderful».

This is the style and behavior of certain homosexuals who camp among the clergy, driven by extraordinary malice. The sad truth is that those who freely choose to live in sexual disorder, feeling gratified by that very disorder, cannot expect to legitimize within the Church and its clergy all those worldly vices that, according to Catholic morality, constitute and remain serious deviations from Christian sentiment and living. In a different but substantially similar manner, the same individual reported Father Amedeo Cencini, a note Canossian italian priest, to the Order of Psychologists, accusing him of insulting homosexuals in his articles and conferences. The disciplinary commission examined the complaint and then issued this opinion: «No violation of the Code of Ethics was found». But when someone dares to contradict certain acids homosexuals, or doesn’t agree with them, a barrage of insults begins, directed at the professional body, accused of defending a homophobe, followed by accusations against the judiciary, accusations against the Italian Republic, and so on…[23]

It goes without saying, but we must remember it anyway: the damage these individuals can cause to the Church if admitted to the priesthood, or worse, if they advance within the clergy and end up in key government positions, is truly incalculable, because they are capable of using any unfair and illicit means to eliminate those they consider dangerous antagonists and die-hard rivals of the gay lobby. I even know of cases of priests whose legal cases have been fabricated, with baseless trials based not even on vague evidence but only on pure insinuations, autentic mafia-style of intimidation, casting doubt on their reputation and inducing them to waste time and money defending themselves from bizarre accusations. And when it all dissolved into a soap bubble, those affected were unable to retaliate against anyone, because gay clerics cowardly attack from behind, using their servile “useful idiots” — never directly, always through intermediaries, without ever appearing in the first place.

Inside the confessional, I had to wrestle with a penitent suffering from homoerotic urges, which he was trying to contain as much and as best he could. He told me, shocked, that during sacramental confession, a priest had told him:

«Expressing one’s homosexuality is not a sin, because homosexuality is in the natural order and is a natural variant of human sexuality; and we cannot force a homosexual to live in chastity, because preventing a person from expressing their loving affection would be inhumane».

In either case —whether it be the Arian heretic or the homoheretic — we are faced with an expression of heresy different in form but similar in substance, ad that such an irregularity becomes a canonical perpetual impediment. I reiterate: that a strong sinner can be legitimately and validly consecrated as a priest, but not one who lacks the fundamental requisites of a man and a believer and who aims to to the priesthood for evil and perverse purposes. For it is one thing to fall into grave sin, quite another to consider disorderly conduct as good and just and aspire to the priesthood for evil and perverse purposes.

While I tend to consider the ordinations of such individuals invalid, I will not even open — given the extraordinary sensitivity of the subject — the painful chapter regarding the validity of the episcopal consecrations of those who are similarly not men, not believers, and do not have a correct perception of the fullness of the apostolic priesthood; not to mention those who, despite being the receptacle of all the worst vices, nevertheless reached the episcopate through blackmail and the psychological terrorism exercised on the Ecclesiastical Authorities.

THE MYSTERY OF GOD’S GRACE, THE “SUPPLET GRATIA” AND THE “SUPPLET ECCLESIA” ARE NEITHER A WAY OUT NOR A PANACEA

I believe we cannot play either on the mystery of God’s grace or on that great “loophole” or, if you prefer, panacea, of the “supplet gratia” (supply the grace) and the “supplet Ecclesia” (supply the Church), because nothing can replace God’s grace, much less the Church, where the nature of the substance through which and upon which sacramental grace operates is completely missing. Or to put it another example: an aged host in which all the matter of the bread remains, and a low-quality, unpleasant-tasting wine in which all the matter of the wine remains, nevertheless, through transubstantiation, undoubtedly become, in their metaphysical essence, by the supreme mystery of faith, the Body and Blood of Christ. But a butter biscuit and an orange drink can never become the Body and Blood of Christ, because that matter on which the subsistence of the metaphysical substance depends by divine will is missing, given that what is transubstantiated is the precise matter of bread and wine, not any matter of solid and liquid food and drink.

Where the matter that gives life to the essence of substance is lacking, can God’s grace truly supply it, or can the Church perhaps supply it? And if so, why would the Church Father, St. Augustine, have wasted precious time and energy writing and giving us the treatise “De natura et gratia” (On the grace and the nature)? Not to mention all the subsequent speculations on matter by St. Thomas Aquinas? Grace works, and always works, but it works on existent nature, ot works on nature inexistent, because think whit works on inexistent nature would mean altering and falsifying the very mystery of creation and with it that of redemption.

The mystery of God’s grace transforms, through the work entrusted to our hands, the substance of bread and wine into the Body and Blood of Christ, while retaining the external species of bread and wine in visible form, smell, and taste. These external species, however, become Christ truly and truly present in a substantial way with his Body, his Blood, his Soul, and his Divinity. The grace of God, which is capable of all things, does not transform into the metaphysical substance a butter biscuit and an orange juice in Body and Blood of Christ, because God cannot contradict himself, for «Hoc Est Enim Corpus Meum» (this is my body) was said on the bread, and «Hic Est Enim Calix Sanguinis Mei» (This is the chalice of my blood) was said on the wine. And no one can change these accidental elements on which the very metaphysical essence of the substance depends by divine will, if anything by affirming … “supplet gratia“, or worse “supplet Ecclesia“, not to mention certain acid gay people mentioned above, who, according according to their personal and eccentric “ecclesiastical law”, would like to relegate all of their moral disorders to the unquestionable sphere of the private life of priests (!?)

God’s grace works only on what exist, not on what isn’t exist and can’t exist; and this is clearly explained and taught in the Parable of the Talents. Through the Holy Priestly Order, an ontological transformation occurs, and the priest takes on a new character, which is indelible and eternal. But if a priest is five feet tall, God’s sanctifying and transforming grace cannot transform him into a barefoot, six-foot-three-foot-tall cuirassier. Or to be more precise: a donkey, in the figurative sense of the term, can also become a Saint, can even become the venerated patron of priests of the Catholic Church, but cannot be transformed into an Arabian stallion, because he will remain a donkey, regardless the his heroic holy virtues. Both Saint Augustine both Saint Thomas clearly clarified the principle that gratia naturam perficit sed non supplet (grace does not replace the nature that isn’t there, but perfects the existent nature). And when nature is absent, starting with the nature of man, of the virile male, required for access to the Holy Order of Priesthood, what happens? Who can ever … supply? The only one who can do so is man, who has put himself in God’s place, or even worse: in Satan’s place.

I would like to conclude with a paradoxical question, but sometimes there can be a great deal of objectivity in paradox or hyperbole. This is the question: if a person, secretly belonging to a Satanic sect, wishes to become a priest for the purpose of validly consecrating the Most Holy Eucharist, destined later to the most impious profanations, thereby serving his Luciferian coven, can we, in that case, speak of a valid ordination? Well, could someone explain to me: what is the difference between a Satanist who aspires to the priesthood for evil and sacrilegious purposes and a homoheretic who also aspires to the priesthood for equally evil and sacrilegious purposes? I’ll explain the difference: a Satanist truly believes in the Most Holy Eucharist as the real presence of the true and living Christ, while in the majority of cases, homoheretics don’t believe in the real presence of the true and living Christ. This is demonstrated by the fact that in their discourse they speak of everything except the Real Presence. They fill their mouths with terms like «… banquet… feast of joy… encounter of love…». Rather than the metaphysical language they despise and the term “transubstantiation” they define as obsolete, they prefer the Lutheran term “consubstantiation.” As a result, their Eucharistic celebrations, brimming with liturgical abuses and free will of every kind, seem like Calvinist liturgies, the very foundation of which is the denial of the Real Presence, depicted by John Calvin precisely by standing during the words of the Last Supper. And in doing so, homosexual heretics eschew the term «living and holy sacrifice». They distribute the Eucharist as if it were free tokens of unleavened bread, they fail to treat the sacred vessels with sacred respect, they fail to proceed with their adequate purification, and they do not promote Eucharistic worship in any way. Added to this is the fact that many of our “fatal womens masters of ceremonies” — because for the last thirty years, finding a heterosexual among liturgists is like looking for a needle in a haystack — have also proceeded to abolish the plates for the Communion of the faithful, but in their place have instituted the silver plate on which to place the bishop’s most holy red skullcap, far more important than the collection of Eucharistic fragments. And there is even more: I have ascertained that the homoheretic bishops, through their homoheretic priests, are those who teach the People of God to stand with their heads held high during the Eucharistic Prayer, as well as being the proponents of the elimination of the pews with kneelers from many churches, replaced with cinema seats, because to strike the Church at its heart and de-sacralize it, one must first strike the Eucharist, rather than following the clear Pauline admonition:

«That at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father»[24]

This explains the difference between a Satanist and a homoheretic: the Satanist is a believer, the homoheretic is not. And whoever wants to meditate, let him meditate, but let him do it quickly and well, while the house continues to burn, while the realistic possibility of putting out the fire grows increasingly distant, while the visible Church increasingly resembles a vast Gay Village.

From the Island of Patmos, July 28, 2025

This article is based on a previous article published on July 7, 2016

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NOTE

[1] Cf. Codex Iuri Canonici, can. 1024.

[2] Cf. Mk 3,14-19; kc 6,12-16.

[3] Cf. 1 Tm 3,1-13; 2 Tm 1,6; Tt 1,5-9.

[4] Cf. St. Clement of Rome, Ad Cor. 42, 4; 44, 3: PG 1, 292-293; 300.

[5] Cf. John Paul II, Apostolic Letter. Mulieris dignitatem, 26-27: AAS 80 (1988) 1715-1720; Id., Ap. Letter. Ordinatio sacerdotalis: AAS 86 (1994) 545-548; Congregation for the Doctrine of the Faith, Dec. Inter insigniores: AAS 69 (1977) 98-116; Id., Response to the doubt regarding the doctrine of the Apostolic Letter. «Ordinatio Sacerdotalis»: AAS 87 (1995) 1114.

[6] Cf. Eb 5,4.

[7] Cf. First Letter of Clement, 44,2, later taken up by the Dogmatic Constitution Lumen Gentium n. 20.

[8] Cf. Mt 19, 12: «For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven».

[9] Cf. Johannes Quasten, Patrologia. I primi due secoli (II-III). Marietti, 1980.

[10] XVIIIth Successor of the Blessed Apostle Peter, pontificate, years 230-235.

[11] Cf. Bibliotheca Cod. 118.

[12] Cf. Apocatastasis. According to Origen, at the end of time there will be universal redemption and all creatures will be saved, including Satan. Therefore, the punishment of eternal damnation would actually have a purifying and not definitive nature. «We believe that the goodness of God, through the mediation of Christ, will bring all creatures to the same end» (De principiis, I, IV, 1-3).

[13] Cf. Can. 1040.

[14] Second Vatican Council, Dogmatic Constitution Lumen gentium, 19.

[15] John Paul II, Ap. Ex. Pastores dabo vobis, 25 March 1992, 15, 4.

[16] Cf. Cann. 1024-1052.

[17] St. Augustine, The nature of good, 19.

[18] The term simony derives from the episode narrated in the Acts of the Apostles (Acts 8, 9-24) in which Simon Magus, a healer, asked the Apostles, in exchange for payment, for the thaumaturgical power conferred by the Holy Spirit and was consequently cursed by the Blessed Apostle Peter.

[19] Example: In 1093, the Supreme Pontiff Urban II declared all simoniacal ordinations invalid, except for those of clerics who were unaware of the simony of their ordinations. The condemnation of simony was decreed by various Church ecumenical councils, from the Council of Chalcedon in 451 to the Council of Trent in the 16th century.

[20] Cf. can. 188.

[21] Cf. Ariel S. Levi di Gualdo, And Satan Became Triune. Relativism, Individualism, Disobedience. An Analysis of the Church of the Third Millennium. Rome, 2011. Reprint: L’Isola di Patmos Editions, Rome, 2019. Currently available only in Italian language.

[22] Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons with Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders, 4 November 2005.

[23] Cf. Francesco Strazzari: «Between criticism and insults: “Silere non possum”», Settimana News, November 25, 2022 edition (Italian version only).

[24] Cf. Phil 2, 10-11.

 

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Dalla Badessa mitrata di Conversano alla Suora prefetto del Dicastero per i religiosi

DALLA BADESSA MITRATA DI CONVERSANO ALLA SUORA PREFETTO DEL DICASTERO PER I RELIGIOSI

La tendenza a separare i poteri d’ordine e di giurisdizione si fonda su molte disposizioni pontificie del passato, che hanno avallato atti di governo senza potere d’ordine, per esempio il governo di alcune badesse dal Medioevo sino ai tempi moderni, o di alcuni vescovi che hanno governato diocesi senza essere ordinati.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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Il 6 gennaio scorso, solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, Suor Simona Brambilla, finora segretario del Dicastero per gli istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica, è stata nominata prefetto dello stesso dicastero dal Sommo Pontefice Francesco.

Suor Simona Brambilla era segretario del dicastero dal 7 ottobre 2023; seconda donna a ricoprire questo incarico dopo la nomina nel 2021 di Suor Alessandra Smerilli al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Il Romano Pontefice ha scelto come Pro-prefetto del dicastero Ángel Fernández Artime, 65 anni, creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023. Con questa nomina, rilanciata in un baleno dalle agenzie di stampa mondiali, il Pontefice ha inteso creare una struttura dirigenziale senza precedenti presso il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, nominando una suora prefetto e un cardinale pro-prefetto.

In perfetta coerenza logica con le azioni del Romano Pontefice, tale scelta non fa che ricalcare il solco segnato dalla riforma della Curia romana già presente nella Costituzione Praedicate Evangelium, merita però di essere chiarita dal punto di vista giuridico e da quello teologico. Un esempio iniziale potrà aiutarci a introdurre il tema per poi chiarire il problema. In precedenza, già lo scorso 9 gennaio 2023, il Pontefice aveva nominato un nuovo Abate territoriale dell’Abbazia di Montecassino, posto a capo della comunità monastica più antica dell’Occidente. Sebbene non consacrato vescovo, l’abate cassinense ― o per essere precisi l’arciabate ― riceve ratione officii tutte le facoltà di governo di un vescovo. Nulla di nuovo se non per il fatto che il Pontefice ha scelto di promuovere alla carica di abate, di per sé elettiva da parte della sua comunità, un monaco laico non costituito nell’ordine sacro del presbiterato, ordinato poi sacerdote solo dopo la nomina abbaziale.

Senza voler entrare nel merito della discussione circa l’opportunità di una nomina pontificia per una carica che more solito prevede una elezione, resta necessario analizzare la complementarietà, o meno, tra potestà d’ordine e potestà di giurisdizione. Rivalorizzando la tradizione teologica antica, orientale e occidentale, il Vaticano II ha messo l’accento sull’unità della «sacra potestas», pur senza voler prendere posizione sul valore ecclesiologico della distinzione tra il potere di ordine e quello di giurisdizione introdotta dalla canonistica prima del XII secolo. Sussistono, infatti, elementi teologici che orientano verso una concezione unitaria della potestas sacra, ovvero: il principio della sacramentalità dell’episcopato di cui al can. 129 §1 C.J.C.

Vi sono nella Chiesa due poteri, lasciati da Nostro Signore Gesù Cristo, e due gerarchie che ne derivano, le quali si incrociano e si sovrappongono in parte, ma che restano ben distinte nelle loro attribuzioni e nelle loro fonti. Il primo tra i due è la potestas sanctificandi, che si riceve e si esercita tramite il Sacramento dell’Ordine nei suoi vari gradi (ministeri istituiti, sacerdozio ed episcopato: e er Vescovo si intende chi ha ricevuto la consacrazione episcopale), e che consiste principalmente nel potere di consacrare l’Eucaristia e, mediante questa e gli altri Sacramenti, dare la grazia alle anime. Poiché la fonte di questo potere è un Sacramento, l’autore diretto ne è Nostro Signore stesso, ex opere operato: i ministri ne sono solo gli strumenti. Atto più alto di questo potere è la consacrazione del Corpo e del Sangue di Cristo. In questo, Vescovo e Sacerdote, sono uguali. La potestas regendi, o potere di giurisdizione, che comprende in sé il potere spirituale di governare e di insegnare (infatti si insegna legittimamente e con autorità solo ai propri sudditi). Se consideriamo la Chiesa come societas, secondo il diritto classico, essa deve avere un’autorità capace di legiferare e di guidare, oltre che di punire e correggere. Questo potere, che Nostro Signore ugualmente possiede al supremo grado, è da Lui trasmesso direttamente solo al Successore del Beato Apostolo Pietro al momento dell’accettazione dell’elezione, e da lui stesso trasmesso in vari modi al resto della Chiesa. Non ha di per sé alcun legame con il potere d’ordine, benché generalmente i due poteri convivano negli stessi soggetti, o addirittura, come per il Papa e i Vescovi diocesani, vi sia obbligo morale di riunire in sé i due poteri. In questo senso Vescovo è colui che ha ricevuto dal Papa il potere di governare una diocesi.

Questa dottrina sulla distinzione di origine dei due poteri è insegnata senza ambiguità possibile in una quantità impressionante di documenti magisteriali: ultima fra di essi l’enciclica Mystici Corporis di Pio XII (1943), ripresa nelle successive Ad Sinarum gentes (1954) e Ad Apostolorum Principis (1958). I Vescovi governano la loro diocesi in nome del Cristo, «id tamen dum faciunt, non plane sui jurissunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria jurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice impertita» («tuttavia quando lo fanno, non lo fanno affatto per diritto proprio, ma posti sotto la debita autorità del Romano Pontefice, benché godano di un potere di giurisdizione ordinario, dato loro immediatamente dallo stesso Pontefice») (DS. 3804). L’unico al mondo a ricevere tale potere di giurisdizione direttamente da Dio è il Pontefice Romano, come affermava il Codice di Diritto Canonico del 1917 al can.109:

«Qui in ecclesiastica hierarchia cooptantur […] in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsometjure divino, adimpleta conditione legitimae electionis ejusdem que acceptationis; in reliquis gradibus jurisdictionis, canonica missione» («Coloro che sono annoverati nella gerarchia ecclasiastica […] sono costituiti nei gradi del potere d’ordine con la sacra ordinazione; nel supremo Pontificato, per lo stesso diritto divino, compiute le condizioni della legittima elezione e dell’accettazione di questa; nei restanti gradi del potere di giurisdizione, con la missione canonica»).

nemmeno il Romano Pontefice riceve tale potere dalla consacrazione episcopale, ma indipendentemente da essa. Nel corso della storia c’è stata quindi un’ampia, complessa e talvolta controversa riflessione sul rapporto tra il potere degli ordini, che si riceve con l’ordinazione e che permette di amministrare alcuni Sacramenti ― come presiedere l’Eucaristia ― e il potere di governo, che dà autorità su una parte del Popolo di Dio, come una diocesi, un ordine religioso o anche una parrocchia. Per molto tempo si è creduto che i due poteri fossero distinti e che fosse possibile esercitarli separatamente; anche San Tommaso d’Aquino condivideva questa posizione.

Per quanto riguarda la Curia romana, si riteneva che tutti coloro che vi svolgevano il loro servizio ricevessero il loro potere direttamente dal Romano Pontefice, che conferiva loro l’autorità indipendentemente dal fatto che fossero ordinati o meno. Questo valeva anche per i cardinali, la cui autorità derivava dalla creazione papale e non per via sacramentale. Questo approccio ha caratterizzato la storia della Chiesa per lungo tempo, tanto che ci sono stati cardinali che non erano sacerdoti, ad esempio il Cardinale Giacomo Antonelli, segretario di Stato vaticano dal 1848 al 1876, era stato ordinato diacono, ma non era un sacerdote. Più indietro nel tempo, ci sono stati cardinali nominati in giovane età che hanno ricevuto gli ordini solo dopo molto tempo, e persino papi che erano solo diaconi al momento della loro elezione al soglio pontificio.

Alcuni abati del passato non erano nemmeno stati ordinati sacerdoti e governavano una circoscrizione ecclesiastica, oppure c’erano figure che a noi risultano quanto meno anacronistiche ma che rispondevano a questa logica, come i vescovi eletti che governavano diocesi senza aver ricevuto la consacrazione episcopale ma solo in virtù della loro elezione, problema questo al quale porrà fine il Concilio di Trento attraverso l’obbligo della residenza. Altri esempi sono le cosiddette badesse mitrate, “donne con il bastone pastorale”, di cui accenneremo a seguire.

Nel tempo è emerso un altro approccio che risale alla Chiesa del primo millennio: Il potere di governo è strettamente legato al Sacramento dell’ordine sacro, per cui non è possibile esercitare l’uno senza l’altro se non entro certi limiti, che sono piuttosto ristretti.Per questo motivoil Santo Pontefice Giovanni XXIII, nel 1962,con il motu proprio Cum Gravissima decise che tutti i cardinali dovessero essere ordinati vescovi

Questo è l’approccio del Concilio Vaticano II, che si ritrova, ad esempio, nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium al n. 21, nella Nota esplicativa al n. 2, e nei due Codici di Diritto Canonico, quello latino del 1983 e quello orientale del 1990. Nel III capitolo (nn. 18-23) e nella Nota praevia si sostiene che la consacrazione episcopale è fonte del potere di governo e non solo del potere d’ordine, facendo leva sulla sacramentalità dell’episcopato. Per il Concilio di Trento, infatti, il sacerdozio conferito dal Cristo agli Apostoli e ai loro successori è detto «potere […] di consacrare, offrire e amministrare il suo Corpo e il suo Sangue, oltre che di rimettere e ritenere i peccati» (DS 1764); in particolare i Vescovi «che sono succeduti in luogo degli Apostoli […] sono superiori ai preti, e possono amministrare il Sacramento della cresima, ordinare i ministri della Chiesa, e compiere molte altre cose» (DS 1768). Ecco dunque gli effetti dell’Ordinazione tali che ci sono descritti dal Concilio di Trento: un potere legato al Corpo fisico del Cristo e all’amministrazione dei Sacramenti, e assolutamente non al governo esterno della Chiesa. Lumen gentium afferma che la consacrazione episcopale «conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il Capo e colle membra del Collegio».

Chiunque sia validamente consacrato Vescovo possiede, secondo Lumen gentium, entrambi i poteri; il Sommo Pontefice interviene solo per determinare l’esercizio del potere di governo, non per conferirlo. In mancanza di questo intervento del Papa, non sappiamo se l’esercizio della giurisdizione sarebbe invalido o soltanto illecito: la Nota praevia afferma di non voler entrare nella questione, anche se si può supporre che sarebbe solo illecito, come per il potere d’ordine. Inoltre, secondo il n. 22 la consacrazione episcopale avrebbe come effetto anche l’ingresso nel Collegio episcopale, corpo che secondo Lumen gentium avrebbe il potere supremo accanto a quello del Papa da solo: la Nota praevia precisa che tale soggetto del potere universale esiste sempre, ma che entra in azione solo quando il Papa lo convoca. Lo stesso numero 22 dice che per appartenere al Collegio occorre anche il legame gerarchico, tuttavia non è chiaro se questa sia una vera causa di appartenenza al Collegio o una semplice condizione. Il potere di governo, che esula dall’ordine sacramentale, sarebbe effetto del Sacramento ex opere operato, quindi del Cristo direttamente, come anche l’appartenenza al detto Collegio, che pur essendo soggetto del potere supremo cum Petro et sub Petro, resterebbe un soggetto distinto da Pietro solo e riceverebbe il potere che esercita non ex Petro ma ex Christo, come appare chiaramente dalla stessa Nota praevia.

Il Vaticano II ha autorevolmente ribadito che l’episcopato è un sacramento e che con la consacrazione episcopale si entra a far parte del Collegio episcopale che insieme al Papa e sotto la sua autorità, è il soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa. Questa tesi è chiaramente difficile da conciliare con il dettato del Vaticano I, che condanna

«[…] quelli che affermano che tale primato non fu dato immediatamente e direttamente al Beato Pietro, ma alla Chiesa e tramite questa a lui come ministro della Chiesa stessa».

Tesi diversa da quella che poi ha prevalso in Lumen gentium: qui il soggetto del potere supremo è uno, il Collegio, benché non si escluda che il Papa possa agire solo. L’eco di questa tesi si fa sentire anche nel numero 22 di Lumen gentium, quando si afferma che il Papa esercita il potere a due titoli: in forza del suo ufficio e come Capo del Collegio. Si ammette dunque che almeno in alcuni casi il Papa sia solo il rappresentante del Collegio.

Questa riflessione si ritrova nelle due documenti di riforma della Curia romana che hanno seguito il Concilio Vaticano II: La costituzione Regimini Ecclesiae Universae di Paolo VI (1967) e la Pastor Bonus di Giovanni Paolo II (1988). Giovanni Paolo II delineò la Curia in congregazioni e pontifici consigli, che in termini laici potrebbero essere definiti come “ministeri con portafoglio” e “ministeri senza portafoglio”.

Le congregazioni dovevano essere governate da cardinali perché partecipavano alle decisioni della Chiesa universale con il Papa, quindi, i loro capi, dovevano avere il rango di primi consiglieri del Papa. I pontifici consigli, invece, potevano essere guidati anche da arcivescovi, ma in ogni caso da ministri ordinati perché dovevano comunque essere in rapporto di collegialità con il vescovo di Roma – cioè il Papa.

Il diritto canonico distingue la potestà di governo in tre categorie: la potestà legislativa in ragione della quale si pongono in essere leggi, decreti generali e privilegi; la potestà esecutiva che consente di porre in essere decreti generali esecutivi, istruzioni e atti ammnistrativi singolari e su concessione della competente autorità legislativa decreti generali e privilegi; la potestà giudiziale che consente di porre in essere le sentenze e i relativi atti preparatori.

Negli ordinamenti statali vige il principio della separazione delle potestà che permette di ripartire le funzioni di governo (parlamento, governo, tribunali) affinché (Locke-Montesquieu) il loro esercizio sia libero da influenze reciproche. Nell’ordinamento canonico vige il principio della distinzione delle potestà e quindi della loro unità. Le tre funzioni sono annesse agli uffici capitali sia universali che particolari. Tuttavia accanto ad essi l’ordinamento canonico prevede ulteriori uffici in cui risultano titolati persone o collegi a cui è annessa una sola delle potestà citate. La distinzione tra le potestà non ha lo scopo di limitare l’esercizio di ciascuna nei confronti dell’altra ma consente di individuare atti di natura diversa affinché sia promosso il bene comune della Chiesa.

L’organizzazione della Chiesa si fonda sul principio della gerarchia degli uffici, molti dei quali non sono qualificabili come uffici di governo, in quanto non dotati di potestas gubernandi. Quando la potestà di governo è annessa a un ufficio, si qualifica come ordinaria, distinta da quella delegata perché data direttamente alla persona tramite mandato, senza attribuzione di un ufficio specifico.

La potestà ordinaria può essere propria o vicaria. Nel primo caso è esercitata in “nome proprio” dal titolare; è vicaria se è esercitata da un soggetto che agisce a nome del titolare dell’ufficio. A livello universale, gli uffici ai quali è annessa una potestà ordinaria propria o vicaria sono: Romano Pontefice, Collegio episcopale, le congregazioni della Curia, il Pontificio consiglio dei Laici, i tribunali apostolici. A livello particolare sono: i vescovi diocesani e i capi delle prelature abbaziali o territoriali, i vicari e prefetti apostolici, amministratori apostolici, Ordinari personali (tranne quelli per gli anglicani), ordinario della prelatura personale, vicari generali, episcopali e giudiziali, parroci; metropoliti, concili particolari, conferenze episcopali e loro consigli permanenti; i superiori e i capitoli degli istituti religiosi e società clericali di vita apostolica di diritto pontificio.

Il can. 134 §1 attribuisce la qualifica di Ordinario ai titolari di tre diversi uffici: l’ufficio che si caratterizza per l’intera potestà di governo (legislativa, esecutiva e giudiziale), Romano Pontefice, Vescovi diocesani ed equiparati; l’ufficio caratterizzato dalla potestà ordinaria vicaria ed esecutiva (vicari generali ed episcopali delle diocesi); uffici attribuiti ai superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica. Lo stesso can. 134 §2 attribuisce la qualifica giuridica di ordinario del luogo ai primi due tipi di ordinari. La qualifica di ordinario del luogo è legata al carattere territoriale delle circoscrizioni ecclesiastiche.

La potestà delegata è distinta dalla potestà ordinaria perché è affidata alla persona (can 131), in quanto titolare di un ufficio ma non come parte integrante di esso. In questo caso la potestà è circoscritta alle facoltà assegnate alla persona mediante un mandato di delega. Sia il romano pontefice che i vescovi possono, mediante delega, ampliare le facoltà di un vescovo diocesano o di un vicario al di là di quelle acquisite mediante ufficio. Da qui la differenza tra le due potestà. Quella ordinaria è oggettiva, esiste in sé indipendentemente dal soggetto che deve solo possedere i requisiti definiti per ricevere l’ufficio; la seconda dipende dalla scelta di un soggetto titolare che decide di concederne una parte.

La costituzione apostolica Praedicate Evangelium, con cui il Sommo Pontefice Francesco ha riformato la Curia nel 2022, si è sostanzialmente discostata da questo approccio giuridico e teologico. Non si distingue più tra congregazioni e pontifici consigli, che vengono tutti definiti dicasteri; non c’è più differenza su chi può essere il capo del dicastero, una carica che può essere quindi conferita anche a un laico. Tuttavia, nel presentare la riforma della Curia il 21 marzo 2022, l’allora Padre Gianfranco Ghirlanda S.J. ― creato cardinale da Sommo Pontefice Francesco nel concistoro del 27 agosto 2022 ― spiegò che c’erano ancora alcuni dicasteri in cui era opportuno che fosse un cardinale a guidarli e fece notare che la «costituzione non abroga il Codice di Diritto Canonico, che stabilisce che nelle questioni che riguardano i chierici sono i chierici a giudicare». Questo è il centro della questione: ci sono uffici che possono essere esercitati solo per nomina pontificia o ci sono uffici che, nonostante la nomina pontificia, possono essere esercitati solo se si è ordinati?

La domanda emerge quando un Cardinale pro-prefetto supporta una Suora prefetto. Il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha diverse competenze, che sono in genere atti di governo che possono essere esercitati senza l’ordinazione sacerdotale. Ma lo stesso dicastero, spesso è chiamato a gestire e dirimere problemi che riguardano chierici ordinati in sacris. Probabilmente si è pensato che queste decisioni possano essere gestite, in maniera residuale, da almeno un membro che abbia ricevuto la sacra ordinazione, da affiancare al Prefetto. Per questo è stata creata la figura del pro-prefetto, che sembra però essere usata in modo improprio. Il documento Praedicate Evangelium descrive due pro-prefetti che sono a capo delle due sezioni del Dicastero per l’Evangelizzazione. Questo perché i due pro-prefetti guidano le sezioni del dicastero “al posto” (cioè, pro-) del Papa, che è considerato il prefetto del dicastero.

In altri casi è stato nominato pro-prefetto un prelato che non aveva ancora il grado per ricoprire formalmente la carica. Ad esempio, quando Angelo Sodano fu nominato Segretario di Stato vaticano il 1° dicembre 1990, era ancora un arcivescovo. Fu quindi nominato pro-segretario di Stato perché la Costituzione Apostolica Pastor Bonus prevedeva che il segretario di Stato fosse sempre un cardinale. Sodano mantenne il titolo di pro-segretario di Stato fino al concistoro del 28 giugno 1991, quando fu creato cardinale e assunse formalmente il titolo di segretario di Stato a partire dal 1° luglio 1991.

Il pro-prefetto Ángel Fernández Artime è però già cardinale e non esercita la giurisdizione al posto del Papa. Semmai lavora a fianco della Suora prefetto. Il suo ruolo è più che altro quello di co-prefetto, quindi resta da vedere se il Santo Padre nominerà un segretario per il dicastero per capire l’organigramma definitivo. La scelta di affiancare un ecclesiastico al prefetto rispecchia il modus operandi di alcuni ordini religiosi, che hanno alla loro guida dei “fratelli” (laici consacrati), ma che sono nominati accanto a figure con autorità sacramentale. Il Sommo Pontefice avrebbe quindi scelto di seguire una strada già percorsa dalle congregazioni religiose per il governo della Chiesa. Non è una novità. Anche il Santo Padre Francesco, ad esempio, è intervenuto nella crisi di governo dell’Ordine di Malta proprio operando sull’Ordine come se fosse solo un’entità religiosa e monastica, imponendo autoritariamente le nuove costituzioni nel settembre 2022 e stabilendo che il Romano Pontefice deve confermare l’elezione del Gran Maestro.

Anche il Consiglio dei Cardinali, istituito da Papa Francesco all’inizio del suo pontificato nel 2013, assomiglia al consiglio generale che sostiene il governo del Generale dei Gesuiti. Molte di queste impostazioni sono date dal principale consigliere giuridico del Pontefice regnante, il Cardinale Gianfranco Ghirlanda, anch’egli gesuita, che ha seguito personalmente la riforma dell’Ordine di Malta e la riforma della Curia, oltre a varie altre riforme, come quella degli statuti dei Legionari di Cristo.

Il Santo Padre Francesco ha stabilito un’innovazione nella Curia romana abbandonando i criteri del governo della Curia a favore piuttosto di quelli delle congregazioni religiose. Ci troviamo di fronte a una piccola rivoluzione, o semplicemente a un uso improprio dei termini che potrebbe causare una grave confusione? Sappiamo che la carica di pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica non è prevista dalla costituzione Praedicate Evangelium. Non è stato precisato come sarà il rapporto di poteri e competenze tra il nuovo prefetto e il pro-prefetto. Tuttavia, parlare di un rapporto di subordinazione con un cardinale che sarebbe il “secondo in grado” del prefetto non sembra una lettura corretta.

La distinzione tra ordine e giurisdizione è il risultato di una riflessione, durata quasi un millennio, tesa a risolvere due problemi fondamentali: quello della validità degli atti sacramentali posti dai ministri, che avessero rotto con la comunione ecclesiale; quello della validità delle ordinazioni assolute, che prevalse nella prassi della Chiesa latina malgrado la proibizione del Concilio di Calcedonia. La questione non riguardò tanto la possibilità che un vescovo scomunicato potesse essere posto a capo di una diocesi, quanto piuttosto che potesse continuare ad amministrare i Sacramenti, fino a quando Graziano e i decretisti non riuscirono progressivamente a distinguere nell’attività dei ministri due poteri: un potere di ordine e un potere di giurisdizione, diversi sia per la modalità di trasmissione che per la loro stabilità e funzione. E tutto sommato la Costituzione Praedicate Evangelium procede proprio su questo binario della distinzione: assume implicitamente l’opzione di non considerare il sacramento dell’Ordine come l’origine del potere di giurisdizione, ma di attribuirlo esclusivamente alla missio canonica data dal Romano Pontefice, che conferirebbe così una delega dei suoi propri poteri a chiunque eserciti una funzione di governo nella Curia romana e nella Chiesa, sia esso ordinato o meno.

La questione maggiormente dibattuta pare essere l’esercizio della potestà di giurisdizione nell’ambito extra-sacramentale. Al di fuori dell’ambito sacramentale, il Codice del 1983 sembra considerare, almeno dal profilo terminologico, la potestas iurisdictionis come un potere che possiede un contenuto materiale proprio, distinto da quello della potestas ordinis. Il Codice utilizza due differenti termini: il termine «facultas» nell’ambito sacramentale, e quello di «potestas» nell’ambito extra-sacramentale, quasi come a dare due significati diversi allo stesso potere di giurisdizione, uno formale ed uno contenutistico, secondo che esso operi nel primo o nel secondo ambito. Quanto alla riforma della Curia, essa pare presentare una rivoluzione radicale all’interno dell’Ordinamento, una sorta di sottolineatura della domanda circa l’origine della potestà di giurisdizione: comprendere se si tratta di volontà divina (immediata) inscritta nel sacramento dell’Ordine che fonda i poteri di santificare, insegnare e governare o si tratta piuttosto d’una determinazione della Chiesa (mediata) conferita al Successore di Pietro in virtù del suo mandato di pastore universale con la speciale assistenza dello Spirito Santo.

La tendenza a separare i poteri d’ordine e di giurisdizione si fonda su molte disposizioni pontificie del passato, che hanno avallato atti di governo senza potere d’ordine, per esempio il governo di alcune badesse dal Medioevo sino ai tempi moderni, come nel noto e celebre caso della Badessa di Conversano, definita Monstrum Apuliae, o di alcuni vescovi che hanno governato diocesi senza essere ordinati, o ancora alcune licenze concesse dal Supremo Legislatore a semplici sacerdoti per ordinare altri preti senza essere vescovi. Si potrebbe allungare l’elenco dei fatti che mostrano come il potere di governo non dipenda intrinsecamente dal potere d’Ordine, quanto piuttosto da un’altra fonte, che si identifica poi con la missio canonica conferita dal Romano Pontefice. La nuova Costituzione andrebbe forse oltre il can. 129 §2 C.J.C., ovvero interpreterebbe a pieno quella collaborazione del laicato nell’esercizio della medesima potestà di giurisdizione. Partendo da questa osservazione, il nocciolo della questione può ricondursi a ciò che regola i rapporti tra la natura della Chiesa come istituzione divino-umana e le strutture di governo che le consentono di adempiere la sua missione a servizio della salvezza del mondo. Si può dunque affermare che la comunione ecclesiale comporta una dimensione gerarchica che corrisponde al mistero trinitario così come ci viene rivelato. Tutto quanto fin ora detto, seppure in maniera estremamente sintetica, porterebbe a dire che la potestà di giurisdizione non dipende esclusivamente dalla potestà di ordine.

Una cosa possiamo affermare con malcelata sicurezza: la nomina di una Suora alla carica di Prefetto (che, resterebbe come suora sottoposta alla sua diretta Superiora religiosa ma, allo stesso tempo, gerarchicamente “superiora della sua Superiora”, con rischio concreto di cortocircuitare le competenze) e la contestuale nomina di un Cardinale alla carica di pro-prefetto, non fa altro che confermare la cifra stilistica alla quale questo pontificato ci ha ormai abituato da 12 anni in avanti: l’importante è provocare e generare processi. Cosa che potrebbe anche risultare affascinante, se non per il fatto che, come tutti i giuristi, non possiamo fare a meno di considerare che i processi, proprio per una questione di giustizia equità e di rispetto delle parti, non possono durare in eterno, perché, prima o poi, delle due l’una:o giungono a sentenza o vengono archiviati.

Velletri di Roma, 19 gennaio 2025

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I Padri dell’Isola di Patmos

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Padre Ariel ha citato la Santa Sede e l’Ordine delle Monache Domenicane dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: «Sono una monaca perché tale mi sento»

PADRE ARIEL HA CITATO LA SANTA SEDE E L’ORDINE DELLE MONACHE DOMENICANE DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: «SONO UNA MONACA PERCHÈ TALE MI SENTO»

L’oltraggio omofobico della Madre Priora: «Reverendo Padre, lo storico manicomio di Santa Maria della Pietà, che si trovava qui, in questa nostra zona, a Monte Mario, è stato chiuso definitivamente nel gennaio del 2000. Mentre noi, come monache domenicane, non possiamo fare niente per lei».

– Leggerezze estive dei Padri de L’Isola di Patmos –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mentre Roma era avvolta da una cappa di calore e il termometro segnava 40°, il nostro Padre Ariel S. Levi di Gualdo si è presentato al Monastero dei Santissimi Domenico e Sisto in Santa Maria del Rosario, che si trova a Roma nel quartiere di Monte Mario, per chiedere alla Madre Priora di iniziare il noviziato in vista della sua professione dei voti religiosi come monaca domenicana.

Padre Ariel si sente una monaca e come tale va accolta e rispettata

La Madre Priora è stata inizialmente molto delicata e ha cominciato col dire:

«Reverendo Padre, in effetti fa molto caldo in questi giorni a Roma. Quindi non bisogna preoccuparsi più di tanto dinanzi a eventuali azioni, reazioni o peggio pretese del tutto sconsiderate, perché in alcuni soggetti il caldo può giocare veramente brutti scherzi, persino nei presbiteri».

Niente da fare. Determinato più che mai si è messo a spiegare che ciascuno di noi, oggi, non è tanto ciò che è o che appare di essere, ma ciò che sente o percepisce di essere. A tal proposito ha portato l’esempio delle Olimpiadi in Francia, dove uno, una o une pugile algerino definito iperandrogina (vedere QUI, QUI) ha costretto una concorrente italiana a ritirarsi dalla competizione dopo pochi secondi, salvo essere letteralmente massacrata (vedere QUI, QUI, QUI, ecc…).

la pugile algerina Imane Khelif, indubbiamente e indiscutibilmente donna, come hanno spiegato molti giornalisti, dinanzi alla quale la concorrente italiana Angela Carini si è ritirata nel giro di pochi secondi dopo un solo cazzotto ricevuto da questa donna, indubbiamente e indiscutibilmente donna

Ormai spazientita la Madre Priora, sentendosi tra l’altro presa in giro da questo prete che pareva veramente fulminato nel cervello, ha sbottato:

«Reverendo Padre, lo storico manicomio di Santa Maria della Pietà, che si trovava qui, in questa nostra zona, a Monte Mario, è stato chiuso definitivamente nel gennaio del 2000. Mentre noi, come monache domenicane, non possiamo fare niente per lei».

A quel punto Padre Ariel è corso scioccato e piangente al Convento domenicano di Santa Maria Sopra Minerva per parlare con un anziano teologo di sua fiducia, Padre Daniel Ols. Dopo averlo ascoltato senza batter ciglio, l’anziano teologo ha fatto finta di niente, perché come risaputo i pazzi non vanno mai contraddetti. Con una scusa si è assentato e ha provveduto a chiamare il 118. Poco dopo è giunta un’autoambulanza della Misericordia a sirene spiegate con due infermieri nerboruti, uno dei quali aveva in mano una camicia di forza. Fuggito ai due prima che lo incartassero dentro quello strumento di contenzione, poco dopo ha chiesto asilo politico presso l’ambasciata LGBT del Muccassassina di Roma, dove è accorsa una squadra di avvocati friendly che in questo momento lo stanno aiutando per citare in giudizio, con accusa di discriminazione, la Santa Sede e le Monache Domenicane presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In conclusione: tra noi Padri de L’Isola di Patmos, capaci all’occorrenza a prenderci in giro anche da noi stessi e le Olimpiadi di Francia trasformate in un grottesco Gay Pride all’insegna dell’irrisione del Cattolicesimo (vedere QUI); evento nel quale si è tentato di far vincere a ogni costo il mondo dell’irreale, corre questa differenza sostanziale: noi scherziamo destituendo di serietà ciò che non può essere trattato come serio, perché non lo è. Per contro, invece, gli organizzatori di certi eventi olimpico-gallici vogliono imporre come vero e serio a tutti i costi ciò che rimane e che sempre rimarrà surreale e grottesco alla prova dei fatti. Per non parlare del pericolo, perché quello è tutto quanto un capitolo da trattare a parte, infatti, obbligare la società civile ad accettare le persone non per ciò che in realtà sono, ma per ciò che in modo del tutto surreale o capriccioso sentono o dicono di essere, è pericoloso, molto pericoloso …

Auguriamo una lieta estate ai nostri Lettori.

    Velletri di Roma, 2 agosto 2024

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I Padri dell’Isola di Patmos

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«Dacci oggi il nostro teatrino quotidiano». Alessandro Minutella ricorda di essere «due volte teologo» e «due volte laureato», poi annuncia di essersi confessato. Domanda: chi lo ha validamente assolto?

«DACCI OGGI IL NOSTRO TEATRINO QUOTIDIANO». ALESSANDRO MINUTELLA RICORDA DI ESSERE «DUE VOLTE TEOLOGO E DUE VOLTE LAUREATO», POI ANNUNCIA DI ESSERSI CONFESSATO. DOMANDA: CHI LO HA VALIDAMENTE ASSOLTO?

Minutella non può essere assolto né ricevere alcuna valida assoluzione se non dopo aver ritrattato le sue eresie. E, considerato che i delitti nei quali è incorso sono riservati alla Sede Apostolica, chiunque lo assolva senza sua previa ritrattazione pubblica, o perlomeno dinanzi a due testimoni in caso di pericolo di vita, incorrerebbe a sua volta in scomunica.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Nei giorni passati è finito sotto i fuochi di Alessandro Minutella ― prete palermitano scomunicato e poi dimesso dallo stato clericale ― il discepolo del Servo di Dio Padre Divo Barsotti, il Padre Serafino Tognetti, “colpevole” di avere adempiuto al proprio dovere sacerdotale dissuadendo alcune persone che lo hanno interpellato dal seguire questo soggetto sulla via del grave errore. Come sempre accade in questi casi è tornato alla carica con un suo vecchio mantra:

«Ricordo al confratello Padre Tognetti che Don Minutella è due volte teologo, ho due lauree in teologia …».  

È il caso di chiarire — ovviamente senza entrare nel merito del foro interno sacramentale ed extra-sacramentale — alcuni punti fondamentali a quelle persone semplici non addentro a certe dinamiche ecclesiastiche:

a) il Nostro, sebbene si proclami teologo dogmatico, tale non è, non avendo mai conseguito “lauree” in teologia alla facoltà di teologia ma in spiritualità presso l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana;

b) tra una “laurea” in teologia (Facoltà di Teologia) e una in spiritualità (Istituto di Spiritualità) c’è la differenza che corre tra una laurea in medicina e una in scienze infermieristiche.

Ma soprattutto, sempre ai non addetti ai lavori è opportuno e giusto chiarire che la “laurea in teologia” non esiste proprio come titolo nelle università ecclesiastiche e che i nostri titoli accademici sono i seguenti:

1) baccellierato canonico in teologia, rilasciato dopo 5 anni, titolo di base equivalente per lo Stato a un diploma universitario di primo livello o cosiddetta “laurea breve triennale”;

2) licenza specialistica, rilasciata dopo 2 o 3 anni, titolo che sommato al baccellierato teologico equivale per lo Stato a un diploma di laurea magistrale;

3) dottorato di ricerca, rilasciato dopo un minimo di almeno due anni, con il quale si conferisce titolo di dottore, equivalente per lo Stato a un dottorato di ricerca, ma non sempre però, a volte è riconosciuto equipollente a un master post-laurea; al dottorato sono riconosciuti equipollenti il dottorato in teologia, in diritto canonico, in scienze bibliche, in filosofia, in storia … non però tutti quegli altri nuovi rami considerati “propedeutici” o “marginali”, tra questi la spiritualità.

Chiarito il tutto è bene ricordare che alla prova dei fatti le due decantate lauree — peraltro inesistenti secondo i gradi e i titoli rilasciati dalle università e dagli atenei ecclesiastici — sono servite al Nostro per ottenere questi straordinari risultati:

a) incorrere in scomunica latae sententiae per scisma (can. 1364 – § 1);

b) incorrere latae sententiae in scomunica per eresia (cann. 1364-1365);

c) incorrere  ferendae sententiae nella dimissione dallo stato clericale con decreto emesso personalmente dal Romano Pontefice, perché lui solo può infliggere questa pena estrema comminata solo in casi molto rari e molto gravi.

Nella rubrica “Santi e Caffè” del 4 luglio, Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome) ha annunciato urbi et orbi di essersi confessato (!?).

Domanda del tutto legittima: chi lo avrebbe assolto, forse qualche suo compagno di sventura colpito anch’esso da provvedimenti canonici che vietano tassativamente al gruppetto di preti al suo seguito di celebrare la Santa Messa, predicare e amministrare confessioni? Ormai conosciamo bene la sua tecnica comunicativa: gettare una affermazione ad effetto in mezzo alle altre, facendo passare la cosa come assolutamente naturale agli occhi di quelli che lo seguono.

Senza — come scritto poc’anzi — entrare nel campo del foro interno sacramentale ed extra-sacramentale, così come nell’ambito del lavoro del sacerdote che abbia raccolto la sua confessione sacramentale, è necessario intervenire su alcune questioni delle quali lo stesso Minutella ne ha reso e ne rende ampia pubblicità.

Da alcuni anni Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome), cita in modo ossessivo compulsivo dei canoni del Codice di Diritto Canonico ai quali fa dire quello che in essi non è scritto, estrapolandoli e de-contestualizzandoli da tutto quanto l’impianto giuridico ecclesiastico, come nel caso del can 332 § 2, al quale dedicherò prossimamente un articolo sul tema del munus e del ministerium del Romano Pontefice.

Leggi canoniche ben chiare e precise, in particolare il can. 1331 § 1 del C.I.C. del 1983 che proibisce allo scomunicato:

1º di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;

2º di ricevere i sacramenti;

3º di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;

4º di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;

5º di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;

6º di porre atti di governo.

§ 2. Se la scomunica ferendae sententiae fu inflitta o quella latae sententiae fu dichiarata, il reo:

1º se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave;

2º pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;

3º incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;

4º non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;

5º è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici.

A uno scomunicato che non abbia fatto ammenda dei suoi delitti contro la Chiesa e il deposito della fede è proibito ricevere i Sacramenti e se vescovo o presbitero è proibito amministrarli. Come infatti l’eretico scismatico ha dato pubblico scandalo, allo stesso modo, nel caso auspicabile volesse ravvedersi e ricevere la remissione di un peccato la cui assoluzione è di per sé riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 1354 §2;  art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus), dovrà altrettanto pubblicamente abiurare i propri errori. Solo se, per reali motivi di vita e di morte non fosse possibile fare pubbliche dichiarazioni, in quel caso il confessore è autorizzato ad assolvere anche dai delitti riservati alla Sede Apostolica; dovrà però chiamare due testimoni e far ritrattare dinanzi a loro l’eretico, apostata e scismatico prima di concedergli l’assoluzione in articulo mortis.

Ai sensi delle leggi canoniche, Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome) non può quindi essere assolto né ricevere alcuna valida assoluzione se non dopo aver ritrattato le sue eresie. E, considerato che i delitti nei quali è incorso sono riservati alla Sede Apostolica, chiunque lo assolva senza sua previa ritrattazione pubblica, o perlomeno dinanzi a due testimoni in caso di reale pericolo di vita, incorrerebbe a sua volta in scomunica latae sententiae (cfr. can 969; can. 1378 §2 n. 2).

Questo è ciò che stabiliscono le leggi canoniche, al contrario di quelle personali di Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome) e dei suoi compagni di sventura, inclusi gli inventori di codici anfibologici.

Velletri di Roma, 4 luglio 2024

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I Padri dell’Isola di Patmos

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«Ma noi siamo regolarmente divorziati!». Il processo canonico di nullità matrimoniale: la fase previa all’introduzione del libello e la consulenza tecnica

«MA NOI SIAMO REGOLARMENTE DIVORZIATI!». IL PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ MATRIMONIALE: LA FASE PREVIA ALL’INTRODUZIONE DEL LIBELLO E LA CONSULENZA TECNICA

La Chiesa, madre e maestra, nonché dispensatrice di grazia e misericordia, non ha mai chiuso la porta in faccia, ieri come oggi. Semmai sono certi cattolici, mi si passi l’espressione: tanto ottusi quanto ostinati, che si chiudono le porte in faccia da sé stessi mentre in tutti i modi gli vengono aperte dinanzi.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Come già spiegato in precedenza ― ma vale la pena ripeterlo ― noi canonisti e pastori in cura d’anime ci ritroviamo a vivere anche situazioni così deludenti da apparire spesso disarmanti, oltre che difficili da correggere, specie per quanto riguarda i processi canonici di nullità matrimoniale. Cerchiamo di rendere l’idea: anche se il concetto è facile da comprendere, risulta difficile far capire a molte persone che i matrimoni “non si annullano”, possono solo essere “dichiarati nulli” quando ricorrono elementi e circostanze per dichiararli tali. Spiegazione dinanzi alla quale capita di sentirsi replicare: «…annullare … nulli … ma è la stessa cosa, sono solo giochi di parole dei preti!».

Affermare che matrimonio annullato e matrimonio dichiarato nullo sono la stessa cosa celata dietro giochi di parole, equivale ad affermare che andare in montagna a duemila metri di altezza sotto i ghiacciai o andare al mare sulla spiaggia a temperatura che sfiora i 40 gradi è uguale, perché sempre di una vacanza si tratta. Dinanzi a un’affermazione del genere chiunque coglierebbe immediatamente l’elemento assurdo e illogico, perché le spiagge marine sotto il sole cocente e le alture di montagna sotto i ghiacciai sono due cose sostanzialmente diverse. Nessuno ha la facoltà di “annullare” un matrimonio sacramentale, ciò che la Chiesa può fare, se ricorrono le previste circostanze, è dichiarare che il matrimonio, per quanto formalmente celebrato nel rispetto di tutte le forme esteriori richieste, era carente di uno o più elementi sostanziali che lo rendono invalido, quindi di fatto nullo. A quel punto, il competente Tribunale ecclesiastico, con sentenza motivata di nullità dichiara che quel matrimonio, pur se formalmente celebrato, sostanzialmente e di fatto non è proprio mai esistito.

«Ma noi siamo regolarmente divorziati!», ci siamo sentiti dire più volte da cattolici alquanto confusi ai quali non è facile far comprendere che un Tribunale può sciogliere i vincoli civili derivanti dal contratto matrimoniale secondo i dettami del Codice di Diritto Civile, ma con quell’atto di divorzio non si “scioglie” però il matrimonio sacramentale. Il Concordato tra l’allora Regno d’Italia e la Santa Sede (1929) e quello revisionato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (1984) consente che il matrimonio religioso produca i relativi effetti civili. Con un’unica cerimonia sono espletati i due distinti atti: quello religioso e quello civile, con la relativa trasmissione degli atti al Comune che provvede poi a trascrivere il matrimonio sui propri registri ai cosiddetti effetti civili.

Con la Legge del 1° dicembre 1970, n. 898 entra in vigore il divorzio in Italia. Quattro anni dopo, il 12 e 13 maggio 1974 si svolse un referendum abrogativo, promosso dalla Democrazia Cristiana, in particolare dall’area facente capo ad Amintore Fanfani, con il quale si tentò di cancellare quella Legge, ma inutilmente, perché la maggioranza degli elettori votò contro la sua abrogazione.

In uno dei nostri vari colloqui redazionali privati, Padre Ariel S. Levi di Gualdo mi pose un quesito stimolante e provocatorio che reputo opportuno rendere pubblico:

«Come mai, dopo l’entrata in vigore di quella Legge nel 1970 e dopo la sua conferma data dagli italiani con un referendum popolare nel 1974, Paolo VI non chiese coerentemente la riforma del Concordato nella parte inerente il matrimonio? Non avevamo forse appena celebrato un grande Concilio pastorale, paragonato più volte dallo stesso Paolo VI ― forse con enfasi anche un po’ eccessiva ― al Primo Concilio di Nicea? Possibile che nessuno si sia accorto ― peraltro in anni nei quali si parlava solo di pastorale e dove tutto pareva essere unicamente e solo pastorale ― che proprio sul piano pastorale e pedagogico era ormai molto problematico far convivere assieme due atti, quello religioso e quello civile, consapevoli che la legislazione civile era in contrasto con quella religiosa in virtù della legge civile sul divorzio? Perché non abbiamo chiesto noi stessi, proprio a scanso di pastorali confusioni, di ritornare a due atti completamente separati: il matrimonio religioso in chiesa di pertinenza solo della Chiesa, il matrimonio civile in Comune di pertinenza solo dello Stato? O forse, più semplicemente, non potevamo o non volevamo rinunciare a tenere a tutti i costi il piedino nel politico e nell’amministrativo?».

Un quesito apparentemente provocatorio giocato sulla iperbole, ma se inteso e letto bene, più che di provocatorio ha in sé molto di storico, giuridico e pastorale, quanto basterebbe per reclamare risposte. O non erano forse proprio i maestri della scolastica classica che pur di stimolare la speculazione e il ragionamento ricorrevano non solo a discorsi provocatori, ma persino a figure retoriche volutamente assurde? Oggi che invece si è pronti a sentirsi colpiti e offesi di tutto e per tutto, se non peggio spaventati di tutto e per tutto, questa antica sapienza rischia di finire completamente perduta, ed è la sapienza di Anselmo d’Aosta, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino … Peccato, perché questa sapienza, basata essenzialmente e imprescindibilmente sul senso critico, ha generato nei secoli Santi Padri e dottori della Chiesa, scuole teologiche e solidi criteri formativi alla vita sacerdotale e religiosa.

In questo articolo ci soffermeremo sulla fase del procedimento canonico di nullità matrimoniale che precede l’introduzione del libello, ossia il documento introduttivo necessario all’avvio del processo stesso. Titolare di questa prima fase, ai sensi del can. 1674 § 11, possono essere entrambi i coniugi, uno solo di essi, oppure il promotore di giustizia, ma solo «quando la nullità sia già stata divulgata» («cum nullitas iam divulgata est») e non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat»). Per inciso ricordiamo che il promotore di giustizia è una figura processuale che nell’ordinamento canonico svolge quelle che sono le equivalenti funzioni di un pubblico ministero.

Poniamo quindi l’attenzione ai casi in cui l’iniziativa della fase previa sia assunta congiuntamente dai due coniugi o da uno due: d’intesa con l’altro coniuge o del tutto autonomamente, nell’impossibilità di contattare l’altro o nella sua indifferenza o ancora contro la sua volontà. La scelta di limitare l’attenzione a questa situazione si motiva non solo per il fatto che è certamente la fattispecie più comune ma perché il punto delicato della fase previa all’introduzione del libello è proprio quello che colui (o coloro) a cui compete, possa essere in grado di discernere quando sia opportuno introdurre una causa di nullità e giungere sino alla definizione di una simile volontà con un grado di precisione tale che possa poi essere tradotto nel libello. Mentre i requisiti per conseguire queste finalità sono facilmente accessibili al promotore di giustizia (per competenza propria, can. 1435, e per la possibilità di disporre del sostegno della struttura del tribunale), sono normalmente carenti (salvo il caso del tutto eccezionale in cui i coniugi o uno di essi siano competenti in ambito canonico) nel coniuge. Il non affrontare questa difficoltà potrebbe comportare una negazione di fatto della possibilità stessa di dare avvio a una causa di nullità, a detrimento del diritto dei fedeli di ricorrere al foro ecclesiastico di cui tratta il can. 221 § 1 che recita:  

«Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto».

Le valutazioni e le scelte a cui il coniuge è chiamato, nella fase che precede il libello, sono del resto particolarmente rilevanti e complesse da attuare e possono essere così compendiate:

– ripercorrere la propria vicenda sentimentale e coniugale, con verità (non basta la coerenza del giudizio logico, si pensi ad esempio ai casi implicanti la fattispecie di cui al can. 1095, 2°-3°) e una certa terzietà, per farne emergere gli snodi problematici (che non sono solo quelli che hanno condotto al fallimento della vita coniugale, essendo i motivi di nullità talvolta afferenti a cause per sé estrinseche alla qualità della vita di coppia);

– acquisire una consapevolezza adeguatamente motivata dell’impossibilità di superare i motivi di contrasto insorti nella vita coniugale e, nel caso in cui sia già stata assunta la scelta della separazione (o persino del divorzio), confrontarne la coerenza con i principi stabiliti dall’insegnamento morale della Chiesa e dal diritto canonico (cfr. cann. 1151-1155);

– verificare, nel confronto con un esperto, la propria attitudine ad agire come parte attrice in una causa di nullità (cfr. can. 1476 e can. 1478);

– verificare, sempre nel confronto con un esperto, se uno o più dei nodi problematici individuati possano rientrare in uno dei capi di nullità previsti dall’ordinamento canonico o se non vi siano altri nodi problematici sfuggiti alla prima disamina ma che emergano dalla migliore conoscenza della legge della Chiesa (ad esempio l’assistenza alle nozze da parte di un ministro sprovvisto di valida delega, can. 1111 e can. 144) o ancora se non vi siano elementi che non comportino la nullità ma aprono alla possibilità di chiedere lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o per favor fidei;

– nel caso in cui vi siano elementi di possibile nullità, definirli con accuratezza e attribuirne la responsabilità;

– definire una ricostruzione organica ed ordinata della vicenda in cui emergano gli elementi di possibile nullità e verificare la possibilità di provare adeguatamente quanto asserito, possibilmente acquisendo già gli elementi di prova accessibili e indicando quelli la cui acquisizione dovrà essere chiesta al tribunale;

– se non è ancora stato fatto, coinvolgere l’altro coniuge o quantomeno individuare gli elementi per la sua reperibilità;

– individuare il foro ecclesiastico competente cui rivolgersi;

– individuare la forma processuale da scegliere: processo breve, processo ordinario o processo documentale;

– in una qualsiasi delle fasi sinora considerate o, se non è stato fatto prima, a conclusione delle azioni precedenti, individuare un patrono che possa assistere il coniuge come attore (o i due coniugi, se agiscono congiuntamente) nel corso del procedimento canonico (salvo il caso in cui la parte voglia chiedere di essere autorizzata a stare in giudizio da sola, come prevede il can. 1481 §3).

Tutti questi articolati adempimenti devono essere ovviamente soddisfatti al momento della introduzione del libello. L’onerosità degli adempimenti cui un coniuge deve sottoporsi nel momento in cui intende chiedere alla Chiesa una verifica della nullità del proprio matrimonio è pertanto davvero notevole. Ci si può chiedere in questo senso se non ci sia una sproporzione esagerata tra il numero (purtroppo ancora molto elevato) di divorzi (almeno nel mondo occidentale) e il numero comunque molto esile delle cause canoniche di nullità introdotte (numero che resta decisamente ridotto anche se considerassimo pure gli scioglimenti). Ovviamente questo aspetto deve essere considerato con una certa cautela, senza cadere in conclusioni superficiali dedotte dalla semplice sproporzione numerica tra i due dati: si consideri a questo proposito che non tutti i matrimoni (già di per sé numericamente limitati, essendo ad esempio il tasso di nuzialità in Italia quello di 2,2-2,3 matrimoni annui per mille abitanti: la metà di quello europeo, a sua volta comunque modesto rispetto ad altre parti del mondo) sono canonici, non tutti i matrimoni canonici che finiscono nella separazione o nel divorzio sono per ciò stesso nulli e non tutti coloro che hanno contratto un matrimonio nullo hanno interesse a una causa di nullità, perché non hanno l’interesse o la forza per realizzare una nuova unione o perché per vari motivi non sono interessati a un giudizio oggettivo sull’esperienza passata.

Nonostante tali osservazioni, è un dato di fatto che i fedeli si trovano in grande difficoltà quando si trovano a valutare se sia il caso di chiedere un giudizio di nullità sul proprio matrimonio e di questo fanno fede le numerose risposte raccolte dalle conferenze episcopali ― ma anche da altri soggetti ecclesiali che sono stati coinvolti nella consultazione ― in occasione dei due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia: quello straordinario del 2014 e quello ordinario del 2015. In particolare i dati raccolti nella consultazione hanno messo in luce, prima ancora della difficoltà ad espletare tutti gli adempimenti necessari, una marcata e diffusa diffidenza dei fedeli verso i Tribunali ecclesiastici, che porta alla scelta di rifiutarne previamente l’apporto. Diversi gli aspetti di questa diffidenza:

– il costo eccessivo attribuito a tali procedimenti: sebbene perlopiù si tratta di oneri ben minori ad altri procedimenti giudiziali e alcuni paesi prevedono da tempo forme significative di sostegno economico, questa continua ad essere la convinzione comune;

– il convincimento che si tratti di processi molto lunghi e faticosi (purtroppo in non pochi casi non si tratta solo di un’impressione, anche se questo non vale per tutti i processi e per tutte le sedi);

– l’impressione che si tratti di strutture molto fredde e lontane dall’esperienza dei fedeli, rafforzata talvolta dal fatto che la stessa sede del tribunale è geograficamente distante (e non tutti i paesi hanno la stessa agibilità negli spostamenti);

– la difficoltà psicologica nel pensare di affidare la rilettura della propria vita a persone terze e pensate come potenzialmente poco rispettose del singolo (in questo l’esperienza di alcuni tribunali civili appare talvolta pregiudizievole);

– il convincimento (a volte eccessivo e fuori luogo) che i tribunali ecclesiastici siano arbitrari nel loro agire e ultimamente compromessi con interessi di natura economica.

I giudizi malevoli appena esposti e le difficoltà operative precedentemente ricordate si assommano alfine nell’allontanare i fedeli dai tribunali ecclesiastici e nel fare apparire a molti come difficilmente percorribile la via della richiesta di verifica di nullità del proprio matrimonio. L’opera di molti avvocati e patroni ― tra i quali in modo speciale i patroni stabili ― è stata ed è indubbiamente di supporto nel superare tali difficoltà, affiancandosi al fedele e sciogliendo i suoi dubbi e le sue precomprensioni ma questo non è sufficiente, sia perché anche queste figure ricadono in alcuni dei pregiudizi sopra rammentati ― gli avvocati ecclesiastici spesso non sono conosciuti o sono temuti per l’onorario che possono richiedere e che molti ritengono pregiudizialmente esagerato, anche se in alcuni paesi, come in Italia, esistono criteri ben precisi di limitazione previa delle spese (cfr. Mitis Iudex Dominus Iesus, VI) ―, sia perché in ogni caso non rispondono all’obiettivo di rendere disponibile il fedele incerto e dubbioso a una lettura in sede giudiziaria della propria vicenda. Ne deriva pertanto il dovere di delineare qualche passo ulteriore in favore di un più libero e sereno approccio dei fedeli al giudizio ecclesiastico, come infatti già ricordava Benedetto XVI:

«[…] è un obbligo grave quello di rendere l’operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli».

La consulenza previa si articola su tre possibili livelli:

  1. Informazione generica sullo svolgimento del processo, costi, tempistiche, tribunali competenti, centri o persone deputate a una consulenza pregiudiziale, patroni stabili e avvocati cui rivolgersi per una consulenza specifica;
  2. Ascolto più approfondito della vicenda, con un confronto su aspetti anche morali o spirituali, rinviando a centri o persone deputate la consulenza più specifica;
  3. Indagine previa in cui l’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

Caratteristiche dell’indagine previa:

1) avere lo stile essenziale di ascolto e di accompagnamento;

2) aiutare il fedele a comprendere la sua concreta situazione;

3) aiutare il fedele a ripercorrere il vissuto proprio e quello dell’altro coniuge, cercando di superare i convincimenti personali che non agevolano una lettura il più possibile obiettiva della vicenda, aiutandolo così anche a percorrere la via caritatis indicata dalla esortazione apostolica post sinodale (cfr. Amoris laetitia n. 306);

4) far comprendere meglio il procedimento canonico e le difficoltà che la persona può incontrare nell’intenderne correttamente lo sviluppo;

5) giungere eventualmente alla preparazione del libello, introducendo la causa di nullità.

6) È possibile/opportuno che un giudice del Tribunale faccia un servizio di consulenza? Quanto si riferisce al giudice può essere riferito, con i dovuti adattamenti, al difensore del vincolo, all’uditore, al patrono stabile. Per quanto riguarda l’avvocato, la possibile problematica potrebbe riguardare la sua identificazione tra figura professionale e colui che sembra essere designato “ufficialmente” per seguire le cause di nullità del matrimonio.

Indagine pastorale propriamente detta.

Come segnala in un certo senso già l’art. 1 RP l’indagine pregiudiziale rientra evidentemente in quella sollecitudine pastorale verso i fedeli in difficoltà che il Vescovo diocesano è chiamato a esercitare in forza del can. 383 § 1 (espressamente richiamato dall’art. 1 RP, che però riferisce la norma al Vescovo in generale). Tale sollecitudine rientra anche tra i compiti che il diritto canonico specificatamente riferisce ai parroci nel richiamato can. 529 §1, laddove si ricordano le modalità di esercizio della cura d’anime[1]In questa fase emergono maggiori aspetti problematici, che rendono difficile ipotizzare una indagine pastorale affidata a un giudice del tribunale (anche se questo pone la questione di riuscire a formare più persone per un servizio qualificato). A tale scopo, fin dall’entrata in vigore del Motu proprio Mitis Judex Dominus Jesus con il quale il Santo Padre Francesco introduceva, per le cause di nullità matrimoniale, la formula del “processo breve”, furono a suo tempo individuati, sulla base delle note attuative, le figure dei parroci come interlocutori principali dell’indagine previa all’introduzione del processo di nullità del matrimonio canonico. A tal proposito si è stabilito che il percorso per la procedura della dichiarazione di nullità del matrimonio alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus del 15 agosto 2015, riguardante la riforma dei processi di nullità matrimoniali preveda due fasi preliminari:

  1. Dopo che il/la richiedente ha contattato e ha avuto un primo colloquio con il parroco di residenza, quest’ultimo chieda appuntamento al consulente legale del Tribunale diocesano che, accertata la fondatezza della domanda ma soprattutto la volontà di iniziare un processo di nullità, preparerà il libello da presentare al Vicario Giudiziale. Allo stesso consulente, la/le parti potranno consegnare la griglia informativa precedentemente compilata dal Parroco.
  2. Il Vicario Giudiziale dopo aver esaminato la situazione potrà ammettere il libello attraverso la forma del Processus brevior (can. 1683-1687) oppure, attraverso la forma del Processo ordinario[2], indirizzare il procedimento giudiziale presso un tribunale collegiale di prima istanza.

A coloro che sostengono «…ma noi siamo regolarmente divorziati!», come sin qui spiegato la Chiesa, madre e maestra, nonché dispensatrice di grazia e misericordia, non ha mai chiuso la porta in faccia, ieri come oggi. Semmai sono certi cattolici, mi si passi l’espressione: tanto ottusi quanto ostinati, che si chiudono le porte in faccia da sé stessi mentre in tutti i modi gli vengono aperte dinanzi. Oggi poi, con i social media, ai quali numerosi attingono come a fonte di indiscussa verità, il nostro ministero si è ulteriormente complicato, molto! E come più volte è stato spiegato sulle colonne di questa nostra Isola di Patmos, quando il cattolico-tipo al quale tu cerchi in ogni modo di spiegare, per tutta risposta ti replica, o meglio ti smentisce proprio affermando: «… non è così perché su internet ho letto che …», a quel punto rischia di risuonare nelle nostre orecchie il tremendo monito che Dante e Virgilio lessero sulla porta dell’Inferno:

«Lasciate ogni speranza o voi che entrate».

Velletri di Roma, 18 giugno 2024

 

 

NOTE

[1] Cfr. Costantino-M. Fabris: Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Judex Dominus Jesus. Novità normative e profili problematici, in: Jus ecclesiae, XXVIII, 2016, pp. 479-504.

[2] Per approfondire la questione: Zambon, A, L’indagine previa e il processo di nullità del matrimonio, Torino, 24 febbraio 2024, Inaugurazione dell’anno giudiziario.

 

                                                            

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Non gettiamo via il bambino con l’acqua sporca: l’istituto del padrino nei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione

 NON GETTIAMO VIA IL BAMBINO CON L’ACQUA SPORCA: L’ISTITUTO DEL PADRINO NEI SACRAMENTI DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE

Vista la situazione attuale, ritengo che nella prassi pastorale, varrebbe la pena di compiere ulteriori sforzi per ridare dignità e valore alla figura del padrino, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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L’istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il dovere di battezzare i bambini, anche se, presumibilmente, all’inizio i bambini venivano presentati direttamente dai genitori. Tertulliano fa riferimento agli sponsores o garanti, ma i termini usati in epoca antica sono diversi e molto evocativi: susceptores, gestantes, fideiussores, protestantes che assistono al battesimo dei bambini (cfr. De Baptismo, 18, 11, in PL I, 1221). L’esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perciò esigeva nuovi padri.

In continuità con questa linea di riflessione, più tardi San Tommaso ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come in questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c’è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (Summa Th. III, q. 67, a. 7). L’istituto, o ministero del padrino, appare certamente in rapporto con il catecumenato degli adulti. Tenuto conto della situazione in cui si trovano i cristiani durante la persecuzione da parte dell’impero romano, onde evitare che nelle comunità penetrasse qualche intruso, si esigeva che il candidato al battesimo fosse presentato da qualche fedele conosciuto, il quale garantisse la serietà delle sue intenzioni e lo accompagnasse durante il catecumenato e il conferimento del Sacramento, come pure ne curasse in seguito la fedeltà all’impegno preso.

Venendo ai nostri giorni, spesso ormai i sacerdoti in cura d’anime si trovano in difficoltà quando debbono affrontare la questione della scelta dei padrini. La casistica è molto varia. Vi sono genitori che per non far torto a nessun parente vorrebbero fare a meno dei padrini in occasione del Battesimo o della Cresima dei figli. Talvolta ci si trova invece di fronte alla proposta di padrini che sono in una situazione “irregolare” e che quindi non possono essere ammessi. Inoltre, con l’intenso fenomeno migratorio che caratterizza la nostra epoca, capita anche di vedersi formulata la richiesta di accettare come padrino o madrina fedeli appartenenti a Chiese o a Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa Cattolica, con l’eccezione delle Chiese ortodosse (cfr. can. 685 § 3 del Codice orientale, Cceo et alia).

Tutto ciò conduce a porsi qualche domanda: sono proprio necessari i padrini e ha senso continuare a richiederne la presenza, visto che il loro ufficio sovente è divenuto una “menzogna liturgica” come l’ha chiamata qualcuno? Qual è la loro funzione? Quali sono i requisiti per essere ammessi a quest’incarico?

I padrini sono necessari? Cerchiamo di dare una risposta a questo interrogativo attraverso la normativa del Codice di diritto canonico, che tratta del padrino (o madrina) del battesimo ai cann. 872-874 e del padrino (o madrina) della cresima ai cann. 892-893. Sia il can. 872 che il can. 892, in riferimento all’obbligo di dare al battezzando o al cresimando un padrino, usano la stessa espressione: quantum fieri potest (per quanto è possibile): la norma non è tassativa o precettiva, come del resto non lo era nel Codice precedente del 1917, ma non deve essere neppure ritenuta meramente facoltativa.

Per quanto riguarda il Battesimo, le ragioni della presenza sono appropriatamente indicate in un breve ma denso passaggio dell’Introduzione generale del Rito del battesimo dei bambini (cfr. 8) e del Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (cfr. 8):

«Il padrino amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre».

La sua funzione, quindi, non è soltanto liturgica ― né tanto meno può ridursi a una presenza meramente coreografica ― ma anche pedagogica, come ricorda il can. 872 §1, che, oltre al compito di assistere il battezzando adulto e presentare il battezzando infante, richiama alla cooperazione affinché il figlioccio conduca una vita cristiana conforme al Sacramento e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Un’efficace descrizione del compito del padrino, nel caso del battesimo di un adulto, ma che ci suggerisce criteri di giudizio applicabili per analogia anche ai padrini dei neonati, è indicata al n. 43 dei Praenotanda al Rito della Iniziazione Cristiana degli Adulti:

«Il padrino, scelto dal catecumeno per il suo esempio, per le sue doti e la sua amicizia, delegato dalla comunità cristiana locale ed approvato dal sacerdote, accompagna il candidato nel giorno dell’elezione, nella celebrazione dei sacramenti e nella mistagogia. È suo compito mostrare con amichevole familiarità al catecumeno la pratica del Vangelo nella vita individuale e sociale, soccorrerlo nei dubbi e nelle ansietà, rendergli testimonianza e prendersi cura dello sviluppo della sua vita battesimale. Scelto già prima della “elezione”, quando rende testimonianza del catecumeno davanti alla comunità; il suo ufficio conserva tutta la sua importanza anche quando il neofita, ricevuti i Sacramenti, ha ancora bisogno di aiuto e di sostegno per rimanere fedele alle promesse del Battesimo».

Anche per la Cresima, a esigere la presenza del padrino non è la celebrazione in quanto tale, ma la formazione cristiana del cresimando, come ricorda il can. 892, che si riferisce alla duplice funzione di provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso Sacramento (can. 892). Non quindi una mera comparsa ornamentale accanto al cresimando al momento della celebrazione, ma un ministero che si fonda nel Sacramento e che chiede anche al padrino continuità di presenza spirituale, come consigliere e guida chiamato alla responsabilità educativa nei confronti di un fratello, il quale deve esprimere nella fede e nelle opere la maturità ricevuta in dono e da acquisire esistenzialmente.

L’indicazione del Codice si orienta quindi non per scelte minimali, ma per una pastorale da rinnovare. Al di fuori dei casi straordinari il padrino della Cresima deve esserci (si veda, in proposito, una risposta della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti (cfr. Notitiae 11 [1975], pp. 61-62).

I requisiti. Il can. 874 si incarica di presentare i requisiti necessari per essere ammesso all’ufficio di padrino/madrina sia di battesimo che di Cresima (cfr. can. 893 § 1). Limitiamoci qui a focalizzare soltanto alcuni punti, a partire dalla legislazione pregressa:

1) per entrambi i Sacramenti, il padrino deve aver ricevuto tutti e tre i Sacramenti dell’iniziazione (a significare l’intima unione tra di essi), non soltanto quello per il quale funge da padrino;

2) il can. 893§ 2 ricorda l’opportunità (expedit) che il padrino della cresima sia il medesimo del battesimo (per sottolineare il profondo nesso tra i due Sacramenti), mentre in precedenza ciò era proibito;

3) non è più prescritto il padrino dello stesso sesso del battezzando/cresimando;

4) non esiste più la proibizione ai chierici e ai religiosi/e di fungere da padrini e madrine, senza espressa licenza dell’ordinario o del superiore almeno locale. Tuttavia gli istituti religiosi potrebbero stabilire norme proprie.

5) Per quanto concerne l’età (16 anni), con legge particolare il vescovo ne può fissare una diversa, ma anche il parroco o il ministro, per giusta causa, possono introdurre l’eccezione, tenendo conto di un criterio piuttosto ampio ma che mai dovrebbe oscurare la ragione ecclesiologica motivante la presenza del padrino.

6) Il padrino sia un fedele cattolico. Il motivo di questa apparente “restrizione ecumenica” è da ricercare non solo nel pericolo dell’indifferentismo, da cui ha messo in guardia lo stesso Concilio (cfr. Ad Gentes 15 e Orientalium Ecclesiarum 26), ma ancor più nel valore ecclesiale del munus di padrino: ex natura rei non si può rappresentare una comunità ecclesiale con cui non si sia in piena comunione, né tanto meno esprimerne la fede. In questa prospettiva, la disposizione codiciale risulta coerente con la coscienza che la Chiesa ha della propria identità, e quindi è anche profondamente ecumenica. Stando così le cose, sono esclusi dall’incarico di padrini gli appartenenti a comunità ecclesiali separate dalla Chiesa Cattolica, i quali possono fungere da testimoni insieme a un padrino cattolico.

Per quanto riguarda invece gli “ortodossi”, uniti a noi da strettissimi vincoli (UR 15) il can. 685 § 3 del Codice orientale (Cceo) ammette che un loro fedele possa assolvere l’incarico di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico. Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Orientali Ortodosse, è consentito quindi, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia riconosciuta l’idoneità del padrino. Tuttavia l’educazione cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori (cfr. Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie Cattoliche Verso gli Orientali non Cattolici, Cei, n. 16).

Anche gli altri requisiti indicati dal can. 874 § 1, 3° sono assai qualificanti per definire il profilo del padrino. Doverosamente rispettati, incidono profondamente sia sulla designazione della persona, sia sul modo di intendere l’incarico.

Spetta alla legislazione particolare determinare che cosa significhi “condurre una vita conforme alla fede”: ambienti e situazioni diverse comportano determinazioni diverse. La casistica è quanto mai ampia: si va da tutto il ventaglio di possibilità relative a chi si trova in situazione matrimoniale irregolare, a chi fa professione di ateismo e agnosticismo; da chi è dedito ad arti magiche a chi è notoriamente membro di una setta, di un’associazione che trama contro la Chiesa Cattolica (cfr. can. 1374: così ad esempio la Massoneria), o risulta appartenere a qualche gruppo criminale (come la Mafia, la N’drangheta, la Camorra o altri gruppi criminali di stampo mafioso).

Infine, contro la prassi di sostituire i padrini con i genitori, priva di fondamento e giustificazione, si ricorda (can 874, § 1,5) che né padre né madre possono fungere da padrini, poiché sarebbe assurdo pensare ai genitori come aiutanti di sé stessi in qualità di padrini dei loro figli. A proposito del numero, il can. 873 afferma che è sufficiente un solo padrino, mentre nel caso siano due, devono essere di sesso diverso. Il can. 892, che tratta del padrino della confermazione, prescrive invece un solo padrino o madrina.

Il ruolo del testimone: non si può dimenticare che tra i compiti del padrino vi è anche quello di provare l’avvenuta celebrazione del Battesimo o della Cresima. A tale funzione fa riferimento il can. 875: esso introduce la figura di testimone del battesimo che, a differenza di quella del padrino, non è sottoposta a nessuna condizione e svolge un ruolo simile a quello dei testimoni del matrimonio (cfr. can. 1108 §2) sia pure senza essere, come in questo caso, ad validitatem. Al fine di ottenere un consenso matrimoniale valido, ad validitatem occorre la presenza concomitante di due testimoni, l’assistente come teste qualificato e il valido consenso dei nubendi. Nel caso del Battesimo o della Cresima il testimone ha il compito solo di attestare l’avvenuto conferimento, dunque non occorre per la validità del Sacramento (cfr. cann. 875-877). Di conseguenza la figura del testimone non è sottoposta a nessuna condizione. L’unico requisito richiesto è che la persona scelta come testimone sia fornito di uso di ragione e che sia capace di testimoniare.

Viene così offerta la possibilità di far fronte ad alcune situazioni particolari in cui la persona scelta non potrebbe altrimenti ricoprire l’incarico di padrino: così ad esempio nel caso di un fedele appartenente a una Comunità ecclesiale protestante (cfr. can. 874 §2), oppure sia convivente, divorziato risposato o in altra situazione matrimoniale irregolare, ovvero si dichiari agnostico o ateo, o abbia formalmente e pubblicamente abbandonato la fede cattolica tramite il cosiddetto “sbattezzo”. Trattandosi di una soluzione che potenzialmente può generare ambiguità, malintesi e interpretazioni fuorvianti, essa dovrà essere adottata con prudenza e cautela, mentre, d’altro canto, sarà necessario spiegare con assoluta chiarezza che il testimone di battesimo non è in nessun modo “una specie di padrino”, ma una figura completamente diversa.

Il documento della CEI Incontriamo Gesù, del 29 giugno 2014, afferma:

«Si demanda alle Conferenze episcopali regionali il discernimento in materia e la valutazione dell’opportunità pastorale di affiancare – solo come testimoni del rito sacramentale – quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa».

A tal proposito si possono reperire in rete diversi pronunciamenti in merito. Citiamo ad esempio quanto statuito della Conferenza Episcopale Sarda e della Diocesi di Aosta. Perciò, per quanto possibile, occorre dare una formazione ai Padrini\Testimoni per accompagnare i Battezzati nella scelta di vita cristiana, fatta salva la libertà del Testimone il quale non può essere obbligato a condividere o abbracciare tale scelta di vita.

L’utilità della figura del Testimone è meramente giuridica ovvero risponde alla necessità di attestazione dell’avvenuto conferimento del Battesimo o della Cresima. Dal punto di vista pastorale il documento la presenta anche come una possibile soluzione per venire incontro a quelle situazioni di incompatibilità dei requisiti dovuti per il ruolo di padrino.

L’età del testimone del Battesimo o della Cresima non viene specificata come nel caso del Matrimonio, dove è richiesta la maggiore età, o nel caso dei padrini dove è richiesta l’età dei 16 anni. A rigor di logica per l’età del Testimone potrebbe essere applicato come criterio la valutazione del Parroco o del Vescovo Diocesano, come nel caso dei Padrini can. 847 §1 n.2. Durante la celebrazione, differentemente dal Padrino e dalla Madrina, al Testimone non deve essere data alcuna attiva partecipazione poiché il loro ruolo è unicamente quello di garanti per l’attestazione dell’avvenuto conferimento del Sacramento. Ogni Vescovo diocesano potrà dare ulteriori disposizioni nel merito del contesto celebrativo

Per ciò che concerne la registrazione dell’atto di Battesimo nel registro parrocchiale occorre sottolineare che, nel caso del testimone di un Battesimo previsto dal can. 874 §2, dovranno essere annotati il nome e cognome del testimone e le generalità come prevede il can. 877 [5].

Il problema del certificato. Il Codice di Diritto Canonico, nei canoni dedicati al padrino del battesimo e della confermazione, non menziona mai la necessità di produrre, da parte del padrino, o del parroco, di un qualsiasi tipo di certificato / attestato / autocertificazione. Ci troviamo di fronte ad un caso nel quale la prassi ormai ha assunto un significato praeter legem, spesso legato al fatto che il sacerdote in cura d’anime non ha piena contezza per stabilire l’ammissibilità di una persona all’ufficio di padrino, perché non lo conosce, proviene da un’altra parrocchia spesso lontana ecc. ecc…

“Canonizzando” l’ordinamento civile, possiamo osservare come già in diverse diocesi e parrocchie, il “certificato di idoneità” è stato sostituito con una “autocertificazione di idoneità”. Ma vediamo che cos’è la autocertificazione: la legge civile ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica Amministrazione ed ai privati una dichiarazione resa e firmata da un cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune certificazioni amministrative. Ecco perché si chiama anche «dichiarazione sostitutiva». È, quindi, un modo per evitare burocrazia e inutili perdite di tempo, soprattutto quando si sceglie di fare l’autocertificazione online. In base alla legge, gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare l’autocertificazione per le pratiche previste. In caso contrario, incorrerebbero nella violazione dei doveri d’ufficio. Diverso il discorso per quanto riguarda i privati: l’accettare o meno questa dichiarazione resta per loro un fatto discrezionale. Pertanto, l’autocertificazione ha lo stesso valore legale e amministrativo del certificato o dell’atto che sostituisce. Purché si dica il vero: se i dati contenuti nell’autocertificazione si rivelano falsi, l’interessato perde ogni beneficio.

L’autocertificazione, essendo una dichiarazione resa personalmente dall’interessato potrebbe rivelarsi, qualora recepita nella legislazione locale della diocesi, una sostanziale semplificazione del lavoro per i sacerdoti in cura d’anime: l’interessato potrà dichiarare egli stesso l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso all’ufficio di padrino e impegnarsi in questo senso di fronte alla Chiesa direttamente davanti al parroco che dovrà amministrare il Sacramento, senza richiedere al parroco di residenza un certificato che spesso lo stesso parroco non potrebbe rilasciare proprio per i motivi suesposti, e cioè l’impossibilità per il sacerdote di poter certificare una situazione di cui potrebbe non essere a conoscenza per tutta una serie di motivi che ben conosciamo.

Vista la situazione attuale, ritengo che nella prassi pastorale, varrebbe la pena di compiere ulteriori sforzi per ridare dignità e valore alla figura del padrino, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza. Non ci si può nascondere che le deviazioni del passato pesano sulla figura del padrino, ma ciò non può giustificare la reazione emotiva né di chi la ritiene ormai inutile, né di chi accede facilmente alla comoda soluzione di non urgere la presenza dei padrini, perché non ne trova di idonei. Se non ve ne sono, vanno formati, mediante appropriati percorsi che valorizzino questo ufficio, il quale ha le caratteristiche e la dignità di un vero e proprio ministero laicale (cfr. Christifideles laici 23).

Tra le varie proposte, vi è chi suggerisce di impegnare i padrini a vegliare, sia pure discretamente, sulla formazione dei figliocci, avvertendo il parroco su deficienze e deviazioni, in modo da provvedere, nell’ambito delle possibilità e dei limiti, per un ritorno al bene. Qualcun altro, poi, ritiene che essi potrebbero essere investiti del compito di prendersi cura del figlioccio in caso di orfanezza precoce. Forse un richiamo a quella parentela spirituale che, di fatto, viene a instaurarsi tra padrino e figlioccio, e alla quale il Codice del 1917, riconoscendone l’elevato valore sacramentale e pastorale, connetteva un impedimento matrimoniale, oggi non più in vigore nel codice latino ma pienamente compreso e recepito come dirimente del matrimonio dal Codice dei canoni delle Chiese Orientali.

 

Velletri di Roma, 11 novembre 2023 

                                                            

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