L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DI QUEI PRIVILEGI MONASTICI
L’esenzione di cui godono certe abbazie e abati andrebbe riportata alla sua misura esatta, quella del can. 593, cioè il governo interno e la disciplina, senza alcuna estensione di fatto al ministero pastorale, che deve rispondere al vescovo diocesano come quello di ogni altro sacerdote religioso che opera nel suo territorio. Nulla di tutto questo lederebbe il carisma monastico, che non ha mai avuto bisogno di mitre e di pastorali per custodire la Regola di San Benedetto. Lederebbe soltanto dei privilegi.
Con questo articolo intendo dar seguito e ulteriore commento a quello di Padre Ariel (cfr. qui), che ha ripercorso quindici secoli di storia monastica e si è chiesto come sia pensabile che nella stessa provincia ecclesiastica in cui un vescovo suffraganeo è sottoposto alla vigilanza del proprio metropolita un abate dipenda invece direttamente dalla Santa Sede.
Alla domanda proverò a rispondere da canonista, limitandomi a un solo argomento: che cosa sono le abbazie territoriali e le abbazie esenti, da dove vengono e perché oggi, alla luce dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico vigente, rappresentano un’anomalia che non trova più alcuna giustificazione.
Occorre anzitutto sgombrare il campo da un equivoco, perché sotto la stessa etichetta di “privilegio monastico” si confondono spesso tre realtà giuridiche distinte. La prima è l’abbazia territoriale, un tempo detta abbatia nullius dioecesis, cioè «di nessuna diocesi»: un territorio con i suoi fedeli, le sue parrocchie e il suo clero, sottratto al vescovo e affidato all’abate come a un pastore proprio. La seconda è l’esenzione, per la quale un istituto religioso viene sottratto al governo del vescovo del luogo e sottoposto al solo Romano Pontefice. La terza non ha un nome nel diritto, ma ha una formula nella prassi: «immediatamente soggetta alla Santa Sede», espressione che, nata per indicare una dipendenza giuridica, è divenuta nei fatti una sorta di salvacondotto generale.
Nessuna di queste realtà è nata da un capriccio. L’esenzione nacque come difesa. Il primo privilegio papale di cui si ha notizia certa è quello concesso l’11 giugno 628 da Onorio I al monastero di Bobbio, fondato pochi anni prima da San Colombano. Il vescovo di Tortona, Probo, contestava l’elezione del nuovo abate Bertulfo e pretendeva di sottoporre il monastero alla propria giurisdizione, arrivando a procurarsi — stando al racconto di Giona, biografo di Colombano — l’appoggio di altri vescovi e di dignitari della corte longobarda a suon di corruzione. Il re Arioaldo si dichiarò incompetente, «non meum est sacerdotum causas discernere» (non è compito mio giudicare le controversie tra i sacerdoti), ma pagò a Bertulfo il viaggio fino a Roma, dove il Papa sottrasse Bobbio alla giurisdizione del vescovo di Tortona. Nei secoli successivi, quando i vescovi erano spesso signori feudali e le abbazie facevano gola per i loro beni, porre un monastero sotto la protezione diretta di Pietro significava sottrarlo alle rapine di chi avrebbe dovuto custodirlo. Cluny nacque nel 910 proprio così, affidata dal suo fondatore agli Apostoli Pietro e Paolo; ottenne poi l’esenzione piena dal vescovo di Mâcon tra la fine del X e gli inizi dell’XI secolo, con i privilegi di Gregorio V nel 998 e di Giovanni XIX nel 1024. Allo stesso modo le grandi abbazie territoriali, come la Terra di San Benedetto attorno a Montecassino, furono per secoli l’unica struttura in grado di amministrare, difendere ed evangelizzare vasti territori rurali. Il Codice pio-benedettino del 1917 le regolava ancora come «abbazie e prelature nullius» (cann. 319-328).
Il problema non è dunque l’origine di questi istituti, ma la loro sopravvivenza quando le ragioni che li avevano generati sono venute meno. E sono venute meno non per un’opinione, ma per un preciso sviluppo della dottrina.
Il Concilio Vaticano II ha insegnato che «con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine» e che i singoli vescovi «sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari»[1]. Ha aggiunto che «ogni legittima celebrazione dell’eucaristia è diretta dal vescovo»[2]. Il Codice del 1983 ha tradotto questa dottrina in norma, definendo la diocesi come la porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastorale del vescovo «con la cooperazione del presbiterio», in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita «mediante il Vangelo e l’Eucaristia», costituisca una Chiesa particolare (can. 369). La Chiesa particolare, in altri termini, non è una circoscrizione amministrativa: è una realtà sacramentale che si costituisce attorno a colui che possiede la pienezza del sacerdozio.
Ora si guardi al can. 370, che definisce l’abbazia territoriale come una porzione del popolo di Dio la cui cura è affidata, «per circostanze speciali», a un abate che la governa «a modo di Vescovo diocesano». E al can. 381 §2, che equipara nel diritto al vescovo diocesano coloro che presiedono queste comunità, «a meno che non risulti diversamente per la natura della cosa». Ebbene, per la natura della cosa, risulta diversamente. L’abate territoriale, che non è vescovo, non può ordinare i presbiteri della Chiesa che governa, perché ministro della sacra ordinazione è soltanto il vescovo consacrato (can. 1012); non può consacrare il crisma con cui nella sua stessa abbazia si amministra la confermazione, perché anche questo è riservato al vescovo (can. 880 §2). Per generare i propri ministri e per avere l’olio santo, questa «Chiesa particolare» deve dipendere da un altro vescovo, cioè proprio da quella figura dalla cui giurisdizione pretende di essere esente. Siamo dinanzi al paradosso di una Chiesa che non è in grado di generare da sé la propria vita sacramentale, retta da un pastore, l’abate, che nel diritto è equiparato al vescovo ma nel sacramento resta solo un presbitero, una «parodia estetico-liturgica di un vescovo», come ha scritto ironicamente il mio confratello nel suo articolo (cfr. qui). Ironia, a ben pensarci, tutt’altro che fuori luogo e per niente eccessiva, perché l’equiparazione giuridica, in questo caso, non è altro che una finzione posta a copertura di un vuoto sacramentale di cui certi abati sono emblema. E il diritto della Chiesa, che deve seguire il sacramento e non precederlo, non può reggersi su una finzione.
Diverso è il caso dell’esenzione degli istituti religiosi, che il Codice conserva e che, entro i suoi limiti, è del tutto legittima. Il can. 591 consente al Sommo Pontefice, «in ragione del suo primato sulla Chiesa universale», di esimere gli istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari del luogo; il can. 593 stabilisce che gli istituti di diritto pontificio sono soggetti alla Sede Apostolica in modo immediato ed esclusivo «in quanto al regime interno e alla disciplina». Il punto sta tutto in quest’ultima precisazione. Il Concilio lo aveva già chiarito: l’esenzione «riguarda principalmente l’ordine interno degli istituti» e non impedisce la soggezione dei religiosi «alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto»; anzi, «tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti», sono soggetti all’autorità del vescovo in materia di culto pubblico, cura delle anime, predicazione, catechesi e opere di apostolato[3]. Il Codice lo ribadisce senza ambiguità:
«I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi […] in ciò che riguarda la cura delle anime, l’esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato» (can. 678 §1).
L’esenzione, dunque, protegge l’orario del coro, la formazione dei novizi, l’elezione dell’abate, l’amministrazione dei beni del monastero. Non protegge, né potrebbe proteggere, il ministero sacerdotale esercitato verso i fedeli, che resta sotto la potestà inalienabile del vescovo diocesano. Quando invece la formula «immediatamente soggetta alla Santa Sede» viene letta come se sottraesse l’abbazia a ogni vigilanza del vescovo del luogo, anche in ciò che il diritto riserva espressamente a lui, non ci troviamo più dinanzi a un’esenzione, ma a un abuso dell’esenzione. E un abuso che dura da secoli finisce per essere percepito come un diritto.
La Chiesa stessa, del resto, ha già indicato la direzione. Nel 1968 Paolo VI regolò e restrinse l’uso delle insegne pontificali da parte dei prelati privi del carattere episcopale[4]. Nel 1976 lo stesso Pontefice stabilì che non si sarebbero più erette nuove abbazie territoriali, se non per motivi del tutto speciali[5]. Nei decenni successivi i territori di diverse abbazie sono stati restituiti alle diocesi circostanti; lo stesso è avvenuto il 23 ottobre 2014 per Montecassino, quando il Santo Padre Francesco, con la bolla Contemplationi faventes, ha trasferito le sue cinquantatré parrocchie e circa ottantamila fedeli alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, ribattezzata oggi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, riducendo l’abbazia territoriale alla sola chiesa abbaziale e al monastero con le immediate pertinenze. Restano oggi, in Italia, le abbazie territoriali di Montecassino, Subiaco, Cava de’ Tirreni, Montevergine, Monte Oliveto Maggiore e Grottaferrata; fuori d’Italia quelle di Einsiedeln, Saint-Maurice d’Agaune, Pannonhalma, Wettingen-Mehrerau e Tokwon.
Il caso di Montecassino è particolarmente eloquente, anche se il pudore e il senso di vergogna che il caso suscita in noi ci porterebbero a tacere. Il can. 370 parla di una «porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente»: ma quale popolo di Dio è affidato oggi a un abate il cui territorio coincide con le mura del proprio monastero? Le statistiche ufficiali più recenti attribuiscono a questa «Chiesa particolare» una sola parrocchia e diciannove fedeli battezzati. Si conserva la cornice giuridica di una Chiesa particolare dopo averne tolto il contenuto. E quando in quella cornice si è consumato uno scandalo immane (cfr. qui) di cui su queste colonne scrivemmo in un redazionale del 2023 (cfr. qui), è emerso con chiarezza il costo concreto di questa architettura: nessun vescovo vicino legittimato a intervenire, nessun metropolita con potere di vigilanza, una catena di controllo che, in virtù della dipendenza immediata dell’abbazia dalla Santa Sede, passa unicamente per Roma e che, come l’esperienza insegna senza timore di smentita, arriva sempre tardi.
La direzione intrapresa da Paolo VI va pertanto portata a compimento. Le abbazie territoriali superstiti andrebbero soppresse e i loro territori, dove ancora esistono, restituiti alle diocesi da cui furono sottratti. Gli abati andrebbero spogliati di quelle insegne che li rendono, agli occhi dei fedeli, dei vescovi che di fatto non sono. L’esenzione di cui godono certe abbazie e abati andrebbe riportata alla sua misura esatta, quella del can. 593, cioè il governo interno e la disciplina, senza alcuna estensione di fatto al ministero pastorale, che deve rispondere al vescovo diocesano come quello di ogni altro sacerdote religioso che opera nel suo territorio. Nulla di tutto questo lederebbe il carisma monastico, che non ha mai avuto bisogno di mitre e di pastorali per custodire la Regola di San Benedetto. Lederebbe soltanto dei privilegi.
Ed è qui che si coglie l’insostenibile leggerezza di questi privilegi: non pesano nulla sul piano sacramentale, perché all’abate — che rimane null’altro che un presbitero — non aggiungono un solo grado dell’Ordine sacro; pesano moltissimo sul piano della comunione ecclesiale, perché sottraggono uomini, luoghi e talvolta interi territori a quella figura che il Concilio ha indicato come principio visibile di unità della Chiesa particolare. Un diritto che conserva ciò che la sua stessa ecclesiologia non è più in grado di giustificare non è tradizione: è solo inerzia.
Velletri di Roma, 29 settembre 2026
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[1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, nn. 21 e 23.
[2] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 26.
[3] Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, n. 35, 3-4.
[4] Paolo VI, Motu proprio Pontificalia insignia, 21 giugno 1968.
[5] Paolo VI, Motu proprio Catholica Ecclesia, 23 ottobre 1976.
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PUÒ UN PRETE ORDINARE UN ALTRO PRETE? DALLE BOLLE DEL QUATTROCENTO ALLE BALLE ODIERNE DI ALESSANDRO MINUTELLA SUCCESSORE AUTOPROCLAMATO DI BENEDETTO XVI
E qui sì che viene da chiedersi come mai Erasmo da Rotterdam, per scrivere il suo Elogio della follia, abbia dovuto affidare la parola alla Follia, lasciandola parlare in prima persona di se stessa: almeno lei, nella finzione letteraria, sapeva di essere folle. Minutella no: la sicumera di due dottorati spesi così male gliela nasconde persino a se stesso.
C’è un mattacchione che si presenta al mondo ricordando in maniera martellante di essere «due volte teologo», «due volte dottore in teologia», cosa alquanto insolita. Proprio quei preti che hanno conseguito i massimi gradi accademici sono consapevoli più di chiunque altro — e lo sono proprio per una reale ed effettiva alta formazione teologica — che per un presbitero non esiste grado o titolo che sia superiore al sacerdozio ministeriale.
Per chi non lo avesse capito il mattacchione in questione è Alessandro Minutella, incorso in scomunica latae sententiae per scisma ed eresia, in seguito dimesso dallo stato clericale — il che già la dice lunga su cosa i due dottorati gli abbiano insegnato a fare — il quale oggi va ventilando che un presbitero potrebbe ordinare altri presbiteri senza essere vescovo, ossia depositario della pienezza del sacerdozio apostolico, invocando in tal senso non meglio precisati «stati di necessità», in quanto la attuale sarebbe una falsa Chiesa e quello regnante un falso Sommo Pontefice. Detta in brevi parole: ha radunato nella sua esotica combriccola un gruppo di sedicenti seminaristi e adesso si sta ponendo il problema di come ordinarli presbiteri in questo “stato di necessità”.
Lasciamo da parte le suggestioni del mattacchione, perché la questione che pone, presa in sé, non è affatto stupida, come invece potrebbe apparire il suo estensore. È anzi una delle questioni più delicate di tutta la dogmatica sacramentaria, che da sempre è la sfera più complessa e delicata dell’intero impianto teologico-dogmatico. Il problema è che alla domanda giusta, come vedremo, ha dato la risposta sbagliata, tanto che i suoi due dottorati non gli sono bastati ad accorgersene.
Cominciamo dunque dal serio quesito: un presbitero può ordinarne un altro senza essere vescovo? Sarebbe comodo rispondere con un no secco replicando che solo il vescovo ordina, da sempre, discorso chiuso. Invece la storia della Chiesa è molto più complessa di quanto possano immaginare gli apprendisti stregoni spacciatori di emotivi devozionismi surreali. Nel tardo Medioevo tre bolle pontificie autorizzarono realmente degli abati — semplici presbiteri, non vescovi — a ordinare i propri monaci. Nel 1489 Innocenzo VIII, con la bolla Exposcit tuae devotionis, concesse all’abate cistercense di Cîteaux e ai quattro abati delle case figlie il potere di ordinare suddiaconi e diaconi, senza menzione dei presbiteri: alcuni studiosi sospettano peraltro che la stessa copia a stampa di questa bolla non sia fedele all’originale, dal momento che un’ispezione diretta negli Archivi Vaticani non avrebbe trovato menzione nemmeno del diaconato nel testo autentico conservato. Un secolo prima, nel 1400, Bonifacio IX aveva concesso lo stesso privilegio all’abate del monastero inglese di Saint Osyth, nell’Essex, con la bolla Sacrae religionis, salvo revocarlo il 6 febbraio 1403 con la bolla Apostolicae Sedis, sotto le proteste furibonde del vescovo locale, che di quell’intromissione nel proprio territorio aveva ben donde di lamentarsi, ed aveva ragione a farlo. Nel 1427 Martino V concesse un privilegio analogo all’abate cistercense di Altzella, in Sassonia, con la bolla Gerentes ad vos.
Questi privilegi non nacquero a opera di qualche fulminato che dichiarò invalido il regnante pontefice nonché i Sacramenti e le Sante Messe celebrate dai preti di tutto il mondo in comunione con lui, ma da ragioni pratiche e politiche molto concrete. Le grandi abbazie cistercensi come Cîteaux godevano di “esenzione” in virtù della quale dipendevano direttamente dalla Sede Apostolica, non dal vescovo locale. Mandare i monaci dal vescovo diocesano per le ordinazioni — o peggio farlo venire in abbazia — creava tensioni giurisdizionali che i Pontefici preferivano evitare, anche perché l’abate sarebbe stato costretto a cedere il proprio posto all’episcopo con tutti i diritti liturgici di precedenza. C’era poi un fattore più semplice e meno complesso di quanto si possa credere: nel Quattrocento viaggiare significava esporsi a guerre, epidemie, strade dissestate, nonché a un banditismo spesso organizzato e violento, capace di uccidere persino per un magro bottino. Permettere all’abate di ordinare i propri monaci in casa garantiva la continuità della vita liturgica senza rischiare vite umane sulle strade. E nel caso specifico di Bonifacio IX, c’è un dato politico che spiega la sua generosità: egli regnava nel pieno dello Scisma d’Occidente, iniziato nel 1378 con la doppia elezione contestata che oppose Urbano VI a Clemente VII e destinato a durare fino al 1417, con più Pontefici rivali in carica contemporaneamente. Concedere privilegi straordinari a monasteri fedeli era anche un modo per assicurarsene la lealtà in un momento di massima fragilità dell’autorità pontificia. Fatti, non leggende, con le loro ragioni: la storia della Chiesa registra davvero momenti in cui un non-vescovo ha validamente ordinato sacerdoti, per privilegio scritto e in circostanze precise; non si trattò di un’anomalia richiusa in fretta: il privilegio cistercense risulta ancora in uso almeno fino al primo Seicento.
Ecco però il punto che al mattacchione non hanno insegnato a vedere i suoi due dottorati: quelle non furono mai iniziative prese dal basso, ma concessioni positive del Romano Pontefice: atti giuridici espliciti, scritti, datati e motivati verso soggetti nominati e in circostanze nominate, non facoltà presunte o dedotte per consuetudine. L’Abate di Cîteaux non si svegliò una mattina convinto di trovarsi in uno «stato di necessità» e non prese in mano il pontificale di propria iniziativa cominciando a ordinare presbiteri i suoi monaci: attese che Roma gliene desse facoltà per iscritto. È una differenza che sembra piccola e invece è tutto: l’eccezione, quando è esistita, è sempre discesa dall’alto verso il basso, mai risalita dal basso verso l’alto per autoattribuzione del singolo. Un presbitero che sprofonda nel complesso del novello Atanasio di Alessandria, che decide quindi di trovarsi in stato di necessità e agisce motu proprio di conseguenza non sta rivendicando un’eccezione storicamente documentata: sta facendo un’altra cosa, che quelle bolle — con le loro ragioni precise, oggi finalmente esplicitate — non giustificano in alcun modo.
Tutt’oggi resta aperta tra i teologi la domanda più tecnica su questo punto: sul piano dottrinale il Concilio Vaticano II ha chiuso in modo definitivo la questione se l’episcopato fosse un grado sacramentale a sé o una semplice dignità giurisdizionale aggiunta al sacerdozio. Il magistero stabilisce che la consacrazione episcopale conferisce «la pienezza del Sacramento dell’Ordine» (Lumen Gentium n. 21) e che questa pienezza — non un semplice supplemento di potere di governo — è ciò che abilita a trasmettere l’Ordine ad altri. Il Codice di Diritto Canonico vigente lo traduce in norma positiva: «Il ministro dell’ordinazione sacra è il Vescovo consacrato» (can. 1012). Resta però viva, tra i canonisti e i teologi, la teoria della potestas ligata: secondo questa lettura, il potere di ordinare sarebbe già radicalmente presente nel sacerdote fin dalla propria ordinazione presbiterale, ma “legato”, ossia reso inesercitabile finché non intervenga uno scioglimento per volontà pontificia, esattamente come già avviene per la Confermazione, che il diritto vigente riserva ordinariamente al vescovo ma che qualsiasi presbitero può amministrare validamente in circostanze determinate dalla legge stessa o su delega del vescovo. Su questo specifico punto ho mutato accento rispetto allo studio che feci sul diaconato quindici anni fa (cfr. qui), dove lasciavo la domanda sulla validità più aperta e inquietante. Da allora ho maturato la convinzione che sostengo tuttora: la teoria della potestasligata renda meglio ragione sia della validità sacramentale sia della gravità della sua indebita autoattribuzione. Su questo punto specifico, quindi, non esiste una definizione dogmatica che escluda in radice ogni futura disposizione pontificia: la certezza attuale, piena e non controversa, riguarda solo l’impossibilità che un presbitero possa attribuirsi da sé quel potere, non l’impossibilità assoluta che il Sommo Pontefice, in futuro, possa ancora scioglierlo per altri.
Tutte le funzioni del vescovo possono essere esercitate anche da un presbitero non rivestito della pienezza del sacerdozio apostolico: quanti vicari apostolici governano con tutte le prerogative di un ordinario diocesano delle circoscrizioni ecclesiastiche in terre di missione? Altrettanto i vari abati delle storiche abbazie territoriali con annesse parrocchie dipendenti dalla loro giurisdizione, anch’essi non rivestiti del carattere episcopale. Pure chi scrive non è vescovo, ma avvalendosi delle previste facoltà canoniche concesse a un presbitero amministrò il Sacramento della Confermazione a un morente che, oltre a ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi espresse il desiderio di poter essere anche cresimato, esercitando in quel caso una facoltà straordinaria riconosciuta dal diritto ipso iure. Se quindi ci pensiamo bene, l’unica potestà al momento non delegabile è la sacra ordinazione di diaconi e presbiteri, riservate esclusivamente al vescovo. Pur essendo stata anch’essa, in passato, delegata a chi non era rivestito del carattere episcopale.
Chi sostiene che la tripartizione in vescovi, presbiteri e diaconi sia uno sviluppo storico successivo e non un dato immediatamente evidente nei Vangeli, non sta dicendo una assurdità, ma leggendo i testi per quello che dicono, anche perché, quando si parte dal Sacramento dell’Ordine come unico ma diviso in tre gradi, subentra un’altra problematicità, oggetto anch’essa di legittima disputa teologica: il sacerdozio, istituito da Cristo in un’unica soluzione e non certo in tre gradi, è di istituzione divina, mentre il diaconato, ideato dagli apostoli, è di istituzione apostolica. Così l’unico sacerdozio diviso in tre gradi si ritrova a racchiudere sia il grado d’istituzione divina sia il grado d’istituzione apostolica: cosa, questa, sulla quale si potrebbe molto dibattere. Rimandando al mio studio già richiamato sopra (cfr. qui), personalmente considero quella del ministero diaconale una vocazione a sé stante e ben distinta dal ministero sacerdotale. In modo particolare oggi che il diaconato permanente, caduto in disuso per un millennio nel corso del quale divenne solo una tappa di passaggio per il presbiterato, è stato nuovamente istituito dal Concilio Vaticano II.
A questo punto un lettore smaliziato potrebbe obiettare che la Chiesa si sta comunque muovendo sul filo di un’invenzione tardiva. E qui è onesto, prima di rispondere, dare voce all’obiezione con profonda onestà intellettuale. Perché è un’obiezione seria e chi la solleva ha buoni argomenti dalla propria parte. Nel Nuovo Testamento i termini episkopos (ἐπίσκοπος, sorvegliante) e presbyteros (πρεσβύτερος, anziano) non designano due gradi distinti, ma la stessa identica figura: negli Atti degli Apostoli, Paolo convoca gli «anziani» (πρεσβύτεροι, presbyteroi) di Efeso e li chiama, nello stesso discorso, «sorveglianti» (ἐπίσκοποι, episkopoi) del gregge (cfr. At 20, 17.28); nella Lettera a Tito le due parole si alternano senza soluzione di continuità nello spazio di pochi versetti (cfr. Tt 1, 5.7); nella Lettera ai Filippesi, Paolo saluta «i vescovi e i diaconi» della comunità, al plurale, segno che a Filippi, come altrove, non esisteva ancora un vescovo unico a capo della città (cfr. Fil 1, 1). Ma soprattutto è Pietro stesso, designato da Cristo in persona a capo del Collegio degli Apostoli, a definirsi «sympresbýteros» (συμπρεσβύτερος) — letteralmente “compresbitero”, anziano come loro (cfr. 1 Pt 5, 1) — pur essendo, per unanime dottrina cattolica, il primo tra gli Apostoli. La figura del vescovo monarchico, unico e distinto dal collegio dei presbiteri, si consolida agli inizi del II secolo e trova il suo primo grande testimone in Ignazio di Antiochia, che nelle sue lettere insiste con una frequenza quasi ossessiva sull’obbedienza dovuta al vescovo, proprio perché, all’epoca, quell’autorità andava ancora consolidata, non era un dato pacifico da generazioni (cfr. Ignazio di Antiochia, in part. Ad Smyrnaeos, Ad Magnesios).
Come risponde la teologia cattolica a questo, senza fingere che la domanda non sia legittima? Non tornando alla lettera dei Vangeli, ma a un concetto più ampio: quello dello sviluppo del dogma sotto l’assistenza dello Spirito Santo. Per la dottrina cattolica, Cristo non ha lasciato ai suoi Apostoli una struttura gerarchica già definita nei minimi dettagli; ha affidato loro un «germe» — la pienezza della sua missione — che la Chiesa, guidata dallo Spirito promesso, ha compreso e articolato nel tempo, senza per questo tradirlo. È lo stesso principio per cui la Chiesa non considera la Rivelazione, conclusa con la morte dell’ultimo Apostolo, un deposito statico. Il magistero insegna che la Tradizione di origine apostolica «progredisce» nella Chiesa sotto l’assistenza dello Spirito Santo, non aggiungendo verità nuove a quelle già rivelate una volta per tutte, ma facendo crescere la comprensione che di esse ha la Chiesa, secolo dopo secolo (Dei Verbum n. 8). In questa luce, la nascita storica del vescovo monarchico non è un’invenzione arbitraria calata dall’esterno, ma la maturazione organica di ciò che era già contenuto, in germe, nel mandato apostolico originario. Si può obiettare che questa risposta, per quanto coerente, resta pur sempre uno sforzo interpretativo notevole, una forzatura, appunto, se si guarda alla nuda lettera del Nuovo Testamento, ed è lecito pensarlo. Ma qui arriva il punto che all’eccelso bi-dottore conviene poco: anche concedendo tutto questo, anche ammettendo fino in fondo che la tripartizione sia uno sviluppo storico successivo e non un dato immediato dei Vangeli, la sua pretesa non ne guadagna un solo grammo di legittimità. Perché in nessuna delle due letture — né quella tradizionale, che vede nell’episcopato la pienezza voluta da sempre, né quella più critica, che la vede come sviluppo tardivo — il potere di concedere un’eccezione è mai stato nelle mani del singolo presbitero. Nella lettura medievale, quel potere restava comunque saldamente nelle mani del Romano Pontefice, che doveva concederlo per iscritto. Nella lettura più critica e “storicista”, quel potere nasce da un processo comunitario, ecclesiale, guidato nei secoli, mai da un’autoproclamazione individuale. La critica storica più radicale alla dottrina attuale, lungi dal fare da alibi a Minutella, è semmai l’argomento che lo smentisce con più forza: gli toglie perfino la scusa di poter dire che la Chiesa nasconde la propria storia.
Il problema, in fondo, non è mai stato teologico. Un presbitero scomunicato per eresia e scisma può accumulare tutti i dottorati che vuole: quello che gli manca non è la sacra teologia, nella quale difetta a livelli che spaziano tra comico e grossolano; ciò che gli manca è l’autorità: quella che lui per primo ha reciso il giorno in cui ha scelto lo strappo dalla comunione con la Chiesa, che versa indubbiamente in un momento di crisi senza precedenti storici, ma che proprio per questo ci offre di superare la più temibile delle prove: la grande prova della fede. Purtroppo, Minutella, si è precluso la possibilità stessa di superare la prova, però è due volte dottore in uno stato di necessità col complesso ossessivo-compulsivo dell’Atanasio di Alessandria.
Ma d’altronde stiamo parlando di un mattacchione che si reputa in coscienza legittimo successore del Sommo Pontefice Benedetto XVI, dunque a follia si somma follia.
E qui sì che viene da chiedersi come mai Erasmo da Rotterdam, per scrivere il suo Elogio della follia, abbia dovuto affidare la parola alla Follia, lasciandola parlare in prima persona di se stessa: almeno lei, nella finzione letteraria, sapeva di essere folle. Minutella no: la sicumera di due dottorati spesi così male gliela nasconde persino a se stesso. E, come tutti i fragili afflitti da un malcelato complesso di inferiorità, ha bisogno di auto-attribuirsi la cultura e il carisma che non ha ripetendo in modo ossessivo-compulsivo «sono due volte teologo … sono due volte dottore in teologia».
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PRIMATO PETRINO E POTESTÀ VICARIA: QUANDO LA CRITICA CANONISTICA DIMENTICA LA NOTA PRAEVIA
A proposito di un recente articolo sul primato del Vescovo di Roma: le fonti citate sono autentiche, ma il montaggio ecclesiologico che le tiene insieme non regge alla prova dei testi.
A volte sono necessarie ispirazioni, per questo i Padri de L’Isola di Patmos sono grati allo stimolante blog Silere non possum, in grado di ispirare degli studiosi seri a trattare in modo correttivo temi interessanti che richiedono un approccio strutturato su criteri di solida precisione giuridica.
È il caso del recente articolo: «Un potere che decide tutto: è forse giunto il momento di ripensare il primato petrino?» (cfr. qui), che solleva una domanda legittima — la tensione tra la retorica sinodale del pontificato di Francesco e la prassi tecnico-giuridica di accentramento del potere — e la sostiene con un apparato di fonti in gran parte autentico: la Praedicate Evangelium, lo studio di Gianfranco Ghirlanda su Periodica de re canonica, il documento del Dicastero per l’Unità dei Cristiani Il Vescovo di Roma (2024) qui, un richiamo corretto a Afanassieff, Meyendorff e Clément sul primus inter pares orientale. Il problema non è l’invenzione di fonti inesistenti, ma il modo in cui vengono montate: un’operazione che si potrebbe definire ecclesiologia fatta con le forbici, dove i passaggi che sostengono la tesi restano, quelli che la complicherebbero scompaiono come per magia.
Quattro nodi meritano di essere sciolti pubblicamente, non per amore di polemica, ma perché il tema — il fondamento del potere di governo nella Chiesa — è troppo serio per essere lasciato a una lettura così parziale. Il primo nodo: l’articolo ricostruisce la dottrina sul potere di governo dei vescovi come se il Concilio Vaticano II avesse chiuso la questione a favore della sola derivazione sacramentale, tacendo la Nota explicativa praevia che raccorda sacramento ed esercizio giuridico del potere. Il secondo nodo: estende alla potestà propria dei vescovi un principio — quello della potestà vicaria dei dicasteri curiali — pensato per un organo che non ha mai avuto potestà propria. Il terzo nodo: paragona iperbolicamente un regolamento organizzativo del 2022 alla definizione dogmatica del Vaticano I, ignorando i limiti che la stessa relatio Gasser pose al primato. Il quarto nodo: cita Gianfranco Ghirlanda come prova storica indipendente di una tesi che egli stesso ha costruito e poi tradotto in norma. Li affrontiamo uno per uno, nell’ordine in cui l’articolo li presenta.
Primo: l’assenza della Nota explicativa praevia
L’articolo presenta la tensione tra la dottrina di Lumen gentium 21-22 (che lega il potere di governo dei vescovi alla consacrazione episcopale, esercitata in comunione gerarchica con il collegio e il suo capo) e la tesi — riproposta da Ghirlanda — secondo cui il potere di governo deriverebbe piuttosto dalla missione canonica ricevuta dal Romano Pontefice. Lo fa come se il Concilio avesse chiuso la questione a favore della prima lettura, lasciando la seconda come un residuo pre-conciliare ormai superato.
Manca, in questa ricostruzione, un dato testuale decisivo: la Nota explicativa praevia, voluta da Paolo VI e allegata al testo conciliare proprio per chiarire in che senso vada intesa la dottrina di Lumen gentium sul collegio episcopale. Il n. 2 della Nota specifica che la consacrazione conferisce ontologicamente l’ufficio, ma che l’esercizio di quel potere resta subordinato alla «determinazione canonica o giuridica da parte dell’autorità gerarchica». È esattamente il raccordo tra dimensione sacramentale e dimensione giuridico-canonica che l’articolo presenta come una contraddizione irrisolta tra Concilio e dottrina posteriore. Presto detto: ometterla per ignoranza sarebbe già un problema, ma ometterla perché complica la tesi che si intende sostenere è molto peggio.
Secondo: la confusione tra potestà vicaria curiale e potestà propria dei vescovi
Il punto 5 dei «Principi e criteri» di Praedicate Evangelium — citato correttamente nell’articolo — riguarda il potere con cui i dicasteri della Curia romana operano: potere vicario, esercitato nel nome e per mandato del Romano Pontefice. Questo non è mai stato controverso: la Curia, per definizione, non ha mai avuto potestà propria, essendo organo esecutivo del Papa fin dalla sua origine storica.
L’ardito salto logico dell’articolo consiste nell’estendere questo principio — pensato per i dicasteri — a vescovi diocesani, badesse e superiori maggiori di istituti religiosi, come se fossero anch’essi meri esecutori di una potestà che resta sempre e solo del Papa. Ma è la stessa Pastor aeternus, citata poco dopo nell’articolo, a smentire questa estensione: il primato del Romano Pontefice è definito come potestas ordinaria et immediata su ogni Chiesa, ma il testo si premura esplicitamente di non pregiudicare la potestà — anch’essa ordinaria e immediata — che i vescovi esercitano sulle proprie Chiese particolari (DS 3061). Sono due potestà distinte che coesistono; non una che assorbe l’altra. Il caso dei commissariamenti di monasteri e istituti religiosi, che l’articolo cita come prova della tesi, va valutato caso per caso sul piano del diritto degli istituti di vita consacrata (dove il rapporto tra autorità propria interna e intervento della Santa Sede segue una disciplina distinta, cf. cann. 596 e 622-624CIC), non generalizzato a partire dal regolamento interno della Curia.
Terzo: l’iperbole del “Concilio più ultramontano della storia”
L’articolo sostiene che la dottrina sottesa alla riforma della Curia, se generalizzata, «va oltre quanto abbia mai fatto persino il Concilio più ultramontano della storia», con riferimento al Vaticano I. È un’affermazione retoricamente efficace, oserei dire roboante, ma teologicamente insostenibile, perché mette a confronto due categorie non commensurabili: una disposizione organizzativa interna del 2022 (il regolamento della Curia) e una definizione dogmatica universale del 1870 sul primato di giurisdizione. Vale la pena ricordare che lo stesso Concilio Vaticano I, nella relatio del vescovo Vinzenz Gasser che accompagnò la votazione della Pastor aeternus, chiarì che il primato definito non era un potere assoluto o dispotico, e che non sopprimeva la potestà ordinaria dei vescovi. E con questo è presto detto: se persino la definizione dogmatica più forte mai prodotta sul primato si è premurata di porre questo limite, paragonarla sfavorevolmente a un regolamento curiale — che dogmaticamente non vincola nulla — non è un argomento, a voler essere buoni potremmo definirlo bonariamente artificio retorico.
Quarto: Ghirlanda come fonte di sé stesso
L’articolo cita lo studio di Ghirlanda del 2017 su Periodica de re canonica come prova che la tesi della derivazione del potere di governo dalla sola missione canonica avrebbe una genealogia in Leone XIII, Pio XII e Giovanni XXIII. Ma Ghirlanda non è qui un testimone neutrale: è il canonista che ha materialmente redatto l’impianto giuridico di Praedicate Evangelium e che, nel 2017, cinque anni prima della promulgazione, stava già costruendo l’argomentazione a sostegno della riforma che avrebbe firmato. Citare l’architetto di una tesi come prova storica indipendente della bontà della tesi stessa è un cortocircuito autoreferenziale: la fonte non dimostra la tesi, la presuppone.
Quello che invece resta in piedi
Non tutto, in quell’articolo, va gettato. La domanda di fondo — se la retorica sinodale di questi anni sia stata accompagnata da una prassi tecnico-giuridica di segno opposto — è reale, ed è discussa da canonisti di orientamento opposto: l’articolo lo riconosce citando sia il cardinale Müller in chiave critica sia voci progressiste che lamentano l’esito opposto, una potestà slegata dal sacramento e dalla Parola. Anche il richiamo al documento ecumenico del 2024 sul primus inter pares è pertinente e non travisato.
Il problema non è dunque la domanda, che merita di essere posta e discussa seriamente. Il problema è la risposta costruita selezionando le fonti che tornano comode e tacendo quelle — la Nota praevia, la distinzione tra potestà vicaria e potestà propria, la relatio Gasser — che l’avrebbero complicata. Chi ha scritto quell’articolo sa dove cercare i testi, ma non li pesa l’uno contro l’altro con rigore logico, cronologico e scientifico. Ed è esattamente questo, non l’invenzione delle fonti, il segno del dilettantismo canonistico di chi dà lezioni agli altri da cinque anni a questa parte.
Velletri di Roma, 18 agosto 2026
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L’ISTITUTO DELL’UFFICIO ECCLESIASTICO TRA DOGMATICA GIURIDICA ED ECCLESIOLOGIA: IL NODO IRRISOLTO DEL MUNUS PETRINUM
L’ordinamento canonico si struttura da sempre attorno a polarità concettuali che cercano di tradurre in categorie giuridiche una realtà per sua natura aperta al mistero e alla dimensione divina.
In questo quadro, l’istituto dell’ufficio ecclesiastico (officium) rappresenta, secondo un’efficace formula dottrinale, il «modulo organizzativo astratto e definito normativamente conformato» in cui si esprime l’istanza istituzionale della Chiesa e la sua potestà di governo.
La complessa evoluzione storica e formale di questo istituto — che nelle codificazioni del XX secolo ha progressivamente abbandonato la rigida dicotomia romanistica di stampo beneficiale per aprirsi alle istanze ecclesiologiche del Concilio Vaticano II — ha trovato nel Codice del 1983 una sintesi definitoria imperniata sull’espressione «quodlibet munus» (can. 145 §1).
Proprio l’introduzione del termine munus nel tessuto normativo del codice vigente ha ingenerato un denso dibattito ermeneutico. Se una parte della canonistica e della prassi curiale ha teso a ridurre il munus a mero sinonimo di officium — appiattendone la portata teologico-sacramentale in una dimensione puramente burocratico-funzionale —, la dottrina più avveduta vi scorge il riflesso della dottrina conciliare dei tria munera di Cristo, fondamento ontologico che precede e legittima l’assetto istituzionale.
La rilevanza teorico-giuridica di tale dialettica non è rimasta confinata nelle aule accademiche, ma ha fatto irruzione nella storia recente della Chiesa in seguito alla rinuncia al soglio pontificio proclamata da Benedetto XVI nel 2013. L’inedito ricorso alla fattispecie astratta prevista dal canone 332 §2 del Codice di Diritto Canonico ha costretto scienziati del diritto e teologi a confrontarsi con l’applicabilità della distinzione tra munus e officium al primato petrino, sollevando delicate questioni sulla natura sacramentale o giurisdizionale del papato, sulla configurabilità dell’emeritato e sulla tenuta complessiva dell’architettura costituzionale visibile della Chiesa. Il presente contributo si propone di analizzare lo sviluppo sistematico dell’ufficio ecclesiastico nelle codificazioni latine e orientali, per poi scrutinare i nodi interpretativi sollevati dalla rinuncia papale e individuare le lacune dogmatiche che ancora attendono una compiuta positivizzazione.
DALL’OFFICIUM BENEFICIALE AL MUNUS CONCILIARE
Il passaggio tra le diverse codificazioni mostra un mutamento non solo nella collocazione formale dell’istituto, ma anche nella sua sensibilità ecclesiologica. Il Codice Pio-Benedettino del 1917 inserisce l’ufficio nel Libro II (de personis), all’interno della sezione dedicata ai chierici. La struttura riflette la classica dicotomia romanistica del Digesto (officia publica / de iurisdictione), legando strettamente l’ufficio alla potestà d’ordine e di giurisdizione: il can. 145 §1 distingueva già tra senso lato — qualsiasi incarico spirituale — e senso stretto, cioè l’incarico stabile implicante partecipazione alla potestà.
Il Concilio Vaticano II, con Presbyterorum Ordinis n. 20, anticipa il superamento del sistema beneficiale, definendo l’ufficio in modo più ampio come “qualsiasi incarico stabilmente conferito, da esercitare per un fine spirituale”. Il Codice Giovanneo-Paolino del 1983 e il CCEO del 1990 spostano poi la trattazione nel Libro I, Norme generali: il can. 145 definisce l’ufficio come «quodlibet munus» — qualunque funzione o incarico — stabilmente costituito per fine spirituale, formula ripresa quasi specularmente dal can. 936 §1 CCEO per le Chiese orientali.
MUNUS E OFFICIUM: SINONIMI O REALTÀ DISTINTE?
Il cuore del dibattito contemporaneo — riacceso anche dalla rinuncia di Benedetto XVI — risiede nel rischio di appiattimento burocratico del termine munus. Parte della canonistica e della prassi curiale tende infatti a trattare munus e officium come sinonimi perfetti: in questo modo, il munus perde il suo ancoraggio teologico e sacramentale originario, venendo ridotto a mera “funzione” o “incarico” nel senso squisitamente giuridico-istituzionale.
Al contrario, la dottrina più autorevole — come gli studi di Peter Erdő — ricorda che, sebbene il munus indichi generalmente un complesso di diritti e doveri, un’opera da fare, il Concilio Vaticano II vi ha innestato una nuova nozione teologica speciale, legata alla triplice funzione di Cristo — insegnare, santificare, governare — che precede e fonda l’assetto istituzionale. L’officium è, semmai, una specificazione giuridica e normata (species) del più ampio genere (genus) del munus.
Per evitare letture puramente positiviste o secolarizzate del can. 145, la dottrina individua due binari interpretativi obbligatori, fondati sui canoni 6 §2 (fedeltà alla tradizione) e 17 (significato proprio delle parole nel loro contesto) del CJC 1983. Il diritto della Chiesa, in altre parole, non nasce isolato, ma si sviluppa per stratificazioni successive: la Sacra Scrittura, prima fonte tra Vetus Latina e Vulgata; la Patristica, che traduce i simboli biblici nella prima costituzione ecclesiale; la Scolastica e la svolta gregoriana, che rielaborano i concetti antichi attraverso il metodo delle quaestiones e l’assorbimento della ratio scripta del diritto romano; e infine Graziano, con l’autonomizzazione del diritto canonico dalla Sacra Pagina, oggi chiamata — dopo il Vaticano II — a riconvertirsi in una stretta interrelazione con l’ecclesiologia.
Come espresso nella CostituzioneSacrae disciplinae leges, il Codice del 1983 va inteso come lo sforzo di tradurre l’ecclesiologia conciliare in linguaggio canonistico. La Chiesa non è scindibile in una “chiesa del diritto” e una “chiesa dello Spirito”: l’aggregazione visibile e gerarchica e la comunità spirituale, il Corpo Mistico, formano un’unica realtà complessa, di duplice elemento umano e divino. L’interpretazione dello ius vetus contenuto nel can. 145 non può dunque prescindere da questo contesto semantico: l’ufficio ecclesiastico non è un mero pezzo di burocrazia, ma la conformazione giuridica di una realtà ministeriale e spirituale.
LA RINUNCIA DI BENEDETTO XVI E IL NODO DEL MUNUS PETRINUM
La rinuncia di Benedetto XVI, formalizzata l’11 febbraio 2013 ed efficace dal 28 febbraio, ha rappresentato un caso di studio senza precedenti per il diritto canonico contemporaneo, sollevando un intensissimo dibattito teologico-giuridico incentrato proprio sulla distinzione — o sovrapposizione — tra munus (l’essere Papa) e officium (il fare il Papa) applicata al primato petrino. Il nodo della questione risiede nelle precise parole latine utilizzate da Ratzinger nella Declaratio di rinuncia:
«[…] bene conscius hoc munus secundum suam spiritualem essentiam non solum agendo et loquendo, sed non minus patiendo et orando exsequi debere […] declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri […] renuntiare ita ut a die 28 februarii 2013 […] sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet».
Poco prima, nello stesso testo, Benedetto XVI aveva affermato di non avere più le forze per amministrare il «munus petrinum». Ratzinger ha quindi usato munus per indicare l’essenza spirituale del papato, ma ha formalmente rinunciato al ministerium, l’esercizio pratico legato all’officium. Da questa distinzione linguistica e concettuale si sono separate due principali correnti interpretative.
La prima, la scuola “sostanzialista”, sostiene la distinzione e la permanenza del munus: secondo questa lettura, il Papa avrebbe scisso la dimensione ontologico-spirituale (munus) da quella giurisdizionale-amministrativa (officium o ministerium), attribuendo al munus petrinum un carattere quasi sacramentale e indelebile, simile all’ordine sacro. Rinunciando solo all’ufficio, Benedetto XVI sarebbe dunque rimasto in qualche modo custode del munus, il che giustificherebbe il titolo inedito di “Papa emerito”, il mantenimento della veste bianca e del nome pontificale. Il limite teologico di questa tesi è che rischia di sdoppiare il papato, creando l’anomalia di “due Papi” — uno con il potere e uno con l’essenza —, figura inconciliabile con la costituzione divina della Chiesa, che prevede un solo Successore di Pietro.
La seconda, la scuola “istituzionalista”, sostenuta dalla maggioranza dei canonisti e dei costituzionalisti ecclesiastici in linea con il can. 332 §2, si regge sull’indivisibilità nel primato: munus e officium sarebbero teologicamente e giuridicamente indivisibili. A differenza dell’episcopato — il cui munus si riceve con la consacrazione sacramentale ed è indelebile — il papato non è un grado dell’ordine sacro, ma un ufficio ecclesiastico di giurisdizione suprema: il Papa diventa tale nel momento in cui accetta la legittima elezione. Il munus petrino è l’ufficio stesso, con la conseguenza che non è possibile rinunciare all’officium trattenendo il munus: chi rinuncia al papato perde totalmente e istantaneamente ogni prerogativa papale, tornando a essere membro del collegio episcopale, Vescovo emerito di Roma.
Questo dibattito ha dimostrato empiricamente il rischio insito nei due estremi: se si riduce il munus a mero sinonimo di officium, un “posto di lavoro burocratico”, la rinuncia diventa un banale pensionamento amministrativo; se invece si esalta il munus separandolo dall’officium, si scivola in un misticismo giuridico pericoloso per l’unità della Chiesa. La sintesi più equilibrata, nata proprio per rispondere ai dubbi del post-2013, suggerisce che nel Romano Pontefice munus e officium coincidano nell’oggetto ma non nella prospettiva: il munus esprime la radice teologica e la missione spirituale ricevuta da Cristo; l’officium è la veste giuridico-istituzionale che permette a tale missione di operare legittimamente nella storia. Rinunciare all’ufficio significa, per necessità intrinseca, deporre l’intero munus. Il canone 332 §2 rappresenta appunto la norma cardine che disciplina l’istituto della rinuncia all’ufficio di Romano Pontefice — una disposizione di capitale importanza nel diritto costituzionale della Chiesa, poiché regola l’interruzione volontaria del supremo potere di governo. Il testo latino ufficiale stabilisce:
«Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quolibet acceptetur».
Nella traduzione italiana ufficiale: «Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio (munus), si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti».
Il canone individua tre elementi fondamentali per la validità giuridica dell’atto. Il primo è la libertà dell’atto (ut libere fiat): è il requisito sostanziale più importante, e la rinuncia deve essere frutto di una scelta pienamente libera, consapevole e spontanea del Papa. L’atto sarebbe giuridicamente nullo se estorto con dolo, violenza fisica o morale, o viziato da un timore grave ingiustamente incusso da terzi, in linea con i principi generali del canone 125; nessuno — né il Collegio Cardinalizio, né un Concilio ecumenico, né alcuna autorità civile — può costringere il Papa a dimettersi.
Il secondo requisito è ladebita manifestazione (ut rite manifestetur): la rinuncia è un atto giuridico formale che, data la sua gravità, deve essere esternato in modo chiaro, inequivocabile e pubblico. Il Codice non impone una forma scritta tassativa né un rituale specifico — non è obbligatorio, ad esempio, che avvenga davanti ai cardinali riuniti in concistoro, sebbene Benedetto XVI abbia scelto proprio questa modalità — ma esige che le modalità di comunicazione rendano l’intenzione del Pontefice certa e verificabile oltre ogni dubbio storico e documentale: non può essere una rinuncia tacita, presunta o confidata in segreto.
Il terzo elemento, e il più profondo sul piano ecclesiologico, è la non necessità di accettazione (non vero ut a quolibet acceptetur). Poiché il Papa gode nella Chiesa della potestà suprema, piena, immediata e universale (can. 331) e non ha superiori umani sulla Terra — Prima Sedes a nemine iudicatur, can. 1404 — nessuno ha l’autorità giuridica di accettare o respingere le sue dimissioni. La rinuncia ha effetto immediato, o dal momento esatto stabilito dal Papa, come la decorrenza differita decisa da Ratzinger, per il solo fatto di essere stata liberamente espressa, senza bisogno di ratifiche o conferme curiali o cardinalizie.
In stretta connessione con questo dibattito, è significativo notare come il testo latino del canone utilizzi la formula «muneri suo renuntiet» — rinunci al suo munus — mentre la traduzione italiana corrente utilizzi il termine “ufficio”. Questa sovrapposizione testuale conferma l’orientamento della scuola istituzionalista: nel diritto positivo della Chiesa, quando il Papa rinuncia al suo munus, sta rinunciando all’ufficio stesso del primato. La norma non prevede in alcun modo la possibilità di scorporare l’essenza del ministero petrino dalla sua funzione di governo gerarchico.
IL PAPA EMERITO: UN VULNUS DOTTRINALE ANCORA APERTO
La figura del “Papa emerito”, introdotta di fatto da Benedetto XVI nel 2013, ha aperto un vero e proprio vulnus dottrinale. Mancando una legislazione previa, le scelte concrete compiute da Ratzinger — il titolo di “Papa emerito”, la conservazione del nome pontificale, la veste bianca, la residenza in Vaticano — sono state ampiamente discusse, e negli anni successivi la canonistica ha sollevato profonde obiezioni e formulato precise proposte di regolamentazione per evitare il rischio di una “diarchia” anche solo apparente.
Le riserve della dottrina si sono concentrate su tre aspetti visivi e nominali, considerati portatori di equivoci teologici. Sul titolo di “Papa emerito”, molti costituzionalisti della Chiesa — tra cui il cardinale Walter Brandmüller e il canonista Gianfranco Ghirlanda, poi creato cardinale — hanno criticato la qualifica di “Papa”: l’emeritato è un istituto applicabile ai vescovi diocesani (can. 402 §1) perché la consacrazione episcopale imprime un carattere sacramentale indelebile, mentre il papato non è un sacramento ma un ufficio di giurisdizione; cessato l’ufficio, non si è più Papi.
Sull’uso della veste bianca, simbolo identitario della suprema potestà del Romano Pontefice, il fatto che il Pontefice dimissionario continuasse a indossarla — seppur priva di pellegrina e fascia — è stato visto come un elemento di forte ambiguità visiva per i fedeli, potendo suggerire la persistenza di una dignità parallela a quella del Papa regnante.
Sullapermanenza in Vaticano, la scelta del monastero Mater Ecclesiae come residenza, situato proprio all’interno delle mura vaticane, ha alimentato le critiche di chi temeva che l’ex Pontefice potesse diventare, anche involontariamente, un polo di attrazione per il dissenso o un centro di potere alternativo a quello del successore. In sintesi, la critica di fondo è stata quella di aver configurato l’emeritato papale come una sorta di prolungamento d’onore del primato, anziché come un netto ritorno allo stato episcopale precedente.
Per colmare questo vuoto normativo, diverse commissioni di studio e centri di ricerca — tra cui l’iniziativa intrapresa dal mondo accademico attraverso il portale Ius Ecclesiae e vari progetti di decretale pontificia — hanno elaborato proposte per una futura legge speciale sulla Sede Romana vacante per rinuncia. Sul piano dello status giuridico e del titolo, la proposta prevalente è quella di non mantenere il titolo di Papa per l’ex Pontefice, nominandolo “Vescovo emerito di Roma” — titolo che riflette l’ecclesiologia del Vaticano II, per cui il primato deriva dall’essere titolare della cattedra romana — oppure “Cardinale Vescovo ex Romano Pontefice”; alcuni autori suggeriscono inoltre che, al momento della rinuncia, l’ex Papa riassuma lo status di Cardinale, inserito nell’ordine dei Vescovi ma senza diritto di voto in Conclave.
Sul piano deisegni distintivi e dell’araldica, si propone l’abolizione della veste bianca in favore dell’abito proprio dei vescovi o dei cardinali, l’abbandono del nome pontificale nei documenti ufficiali in favore del nome di battesimo — ad esempio, Cardinale Joseph Ratzinger — e la modifica dello stemma araldico, con l’eliminazione delle chiavi decussate e del triregno o mitra pontificia. Sul piano di residenza e sostentamento, si propone che il Vescovo emerito risieda fuori dal Vaticano e possibilmente fuori da Roma, e che il suo trattamento economico e la sua sicurezza personale siano regolamentati tramite un fondo specifico della Santa Sede, equiparandone i diritti a quelli di un cardinale pensionato ma con le dovute tutele istituzionali.
Lo stesso Papa Francesco, da poco scomparso, accennò in diverse interviste alla necessità di codificare questa figura per il futuro, dichiarando che, in caso di una sua eventuale rinuncia, avrebbe scelto il titolo di “Vescovo emerito di Roma” e avrebbe posto la residenza in una chiesa romana, come San Giovanni in Laterano, marcando una chiara evoluzione rispetto al precedente del 2013.
VERSO UN’ERMENEUTICA INTEGRATA
L’analisi dell’evoluzione dogmatica dell’ufficio ecclesiastico e il severo banco di prova rappresentato dalla rinuncia di Benedetto XVI consentono di trarre alcune conclusioni in ordine alla configurazione attuale del diritto costituzionale canonico. Il dibattito canonistico successivo al 2013 ha corroborato la tesi istituzionalista, secondo cui nel Romano Pontefice munus — inteso come essenza teologica della missione petrina — ed officium — inteso come veste giuridica della potestà suprema — risultano intrinsecamente inscindibili: ammettere una scissione che consenta di trattenere il primo dismettendo il secondo comporterebbe un’insostenibile duplicazione della figura papale, inconciliabile con il principio di unità sacramentale e gerarchica del Collegio episcopale.
La prassi del “Papa emerito”, sebbene motivata da ragioni pastorali e personali degne del massimo rispetto, ha evidenziato l’impossibilità di applicare tout court al papato l’istituto dell’emeritato valido per i vescovi diocesani: poiché il primato non imprime un carattere sacramentale ulteriore rispetto all’episcopato, la cessazione dell’ufficio estingue integralmente lo status papale, imponendo un rigoroso ritorno de iure allo stato episcopale precedente. Il canone 332 §2, pur fissando con precisione i requisiti di validità della rinuncia — libertà dell’atto e debita manifestazione, escludendo la necessità di accettazione — si rivela insufficiente a disciplinare la fase successiva all’atto. Si avverte pertanto l’urgenza di una legge speciale che colmi la vistosa lacuna riguardante lo status del Pontefice dimissionario, definendone titolo, abito, residenza e trattamento giuridico, e che regoli, per via speculare, la drammatica fattispecie della sede permanentemente impedita per totale incapacità del Papa.
In ultima analisi, fedele al dettato dei canoni 6 §2 e 17 del CJC 1983, l’interpretazione del diritto positivo della Chiesa non può indulgere né a sterili riduzionismi burocratici di matrice positivista, né a suggestioni mistiche prive di riscontro normativo. Solo attraverso uno sforzo dottrinale e legislativo che sappia tradurre l’ecclesiologia di comunione del Vaticano II in norme chiare e coerenti, l’ordinamento canonico potrà salvaguardare la stabilità dell’istituto petrino, assicurando che la societas perfecta vigente sia sempre il riflesso speculare del Corpo Mistico di Cristo.
Velletri di Roma, 28 luglio 2026
— Vi inviatiamo a prendere visione di questo invito (aprirequi) —
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THE INSTITUTION OF ECCLESIASTICAL OFFICE BETWEEN JURIDICAL DOGMATICS AND ECCLESIOLOGY: THE UNRESOLVED KNOT OF THE MUNUSPETRINUM
Canon law has always been structured around conceptual polarities that seek to translate into juridical categories a reality which, by its very nature, remains open to mystery and to the divine dimension.
– Theology and canon law –
Author Teodoro Beccia
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Within this framework, the institution of ecclesiastical office (officium) represents, according to an effective doctrinal formula, the «abstract organisational module, normatively defined and conformed» in which the institutional dimension of the Church and her power of governance find expression. The complex historical and formal evolution of this institution — which, in the twentieth-century codifications, progressively abandoned the rigid Roman-law dichotomy of a beneficial character in order to open itself to the ecclesiological instances of the Second Vatican Council — found in the 1983 Code a definitional synthesis centred on the expression «quodlibet munus» (can. 145 §1).
It is precisely the introduction of the term munus into the normative fabric of the code in force that has given rise to a dense hermeneutical debate. Where part of the canonical scholarship and of curial practice has tended to reduce munus to a mere synonym of officium — flattening its theological-sacramental scope into a purely bureaucratic-functional dimension — the more attentive doctrine discerns in it the reflection of the conciliar teaching on the tria munera of Christ, an ontological foundation that precedes and legitimises the institutional order.
The theoretical-juridical relevance of this dialectic has not remained confined to academic halls; it burst into the recent history of the Church following the renunciation of the papal throne proclaimed by Benedict XVI in 2013. The unprecedented recourse to the abstract case envisaged by canon 332 §2 of the Code of Canon Law compelled canonists and theologians to confront the applicability of the distinction between munus and officium to the Petrine primacy, raising delicate questions about the sacramental or jurisdictional nature of the papacy, the very configurability of an “emeritus” status, and the overall soundness of the Church’s visible constitutional architecture. This contribution sets out to analyse the systematic development of ecclesiastical office in the Latin and Eastern codifications, before examining the interpretative knots raised by the papal renunciation and identifying the dogmatic gaps that still await a full positivisation.
FROM THE BENEFICIAL OFFICIUM TO THE CONCILIAR MUNUS
The transition between the various codifications shows a shift not only in the formal placement of the institution, but also in its ecclesiological sensitivity. The 1917 Pio-Benedictine Code placed office within Book II (de personis), inside the section devoted to clerics. Its structure reflected the classic Roman-law dichotomy of the Digest (officia publica / de iurisdictione), binding office tightly to the power of order and of jurisdiction: can. 145 §1 already distinguished between a broad sense — any spiritual charge — and a strict sense, namely a stable charge implying participation in power.
The Second Vatican Council, in Presbyterorum Ordinis n. 20, anticipated the overcoming of the beneficial system, defining office more broadly as “any charge stably conferred, to be exercised for a spiritual purpose”. The 1983 Johannine-Pauline Code and the 1990 CCEO then moved the treatment of office to Book I, General Norms: can. 145 defines office as «quodlibet munus» — whatever function or charge — stably constituted for a spiritual purpose, a formula taken up almost identically by can. 936 §1 CCEO for the Eastern Churches.
MUNUS AND OFFICIUM: SYNONYMS OR DISTINCT REALITIES?
At the heart of the contemporary debate — reignited also by the renunciation of Benedict XVI — lies the risk of a bureaucratic flattening of the term munus. Part of canonical scholarship and curial practice does in fact tend to treat munus and officium as perfect synonyms: in this way, munus loses its original theological and sacramental anchoring, being reduced to a mere “function” or “charge” in an exclusively juridical-institutional sense.
By contrast, the more authoritative doctrine — such as the studies of Péter Erdő — recalls that, although munus generally denotes a complex of rights and duties, a work to be carried out, the Second Vatican Council grafted onto it a special new theological notion, tied to the threefold function of Christ — to teach, to sanctify, to govern — which precedes and grounds the institutional order. Officium is, if anything, a juridical and normed specification (species) of the broader genus (genus) of munus.
To avoid purely positivist or secularised readings of can. 145, doctrine identifies two obligatory interpretative tracks, grounded in canons 6 §2 (fidelity to tradition) and 17 (the proper meaning of words in their context) of the 1983 Code. The law of the Church, in other words, does not arise in isolation, but develops through successive strata: Sacred Scripture, the first source, between the Vetus Latina and the Vulgate; Patristics, which translates the biblical symbols into the Church’s first constitution; Scholasticism and the Gregorian reform, which rework the ancient concepts through the method of the quaestiones and the absorption of the ratio scripta of Roman law; and finally Gratian, with the autonomisation of canon law from the Sacra Pagina, today called — after the Second Vatican Council — to reconvert itself into a close interrelation with ecclesiology.
As expressed in the ConstitutionSacrae disciplinae leges, the 1983 Code is to be understood as the effort to translate conciliar ecclesiology into canonical language. The Church cannot be split into a “church of law” and a “church of the Spirit”: the visible, hierarchical aggregate and the spiritual community, the Mystical Body, form a single complex reality, of a twofold — human and divine — element. The interpretation of the ius vetus contained in can. 145 cannot therefore disregard this semantic context: ecclesiastical office is not a mere piece of bureaucracy, but the juridical configuration of a ministerial and spiritual reality.
THE RENUNCIATION OF BENEDICT XVI AND THE KNOT OF THE MUNUS PETRINUM
The renunciation of Benedict XVI, formalised on 11 February 2013 and effective from 28 February, represented an unprecedented case study for contemporary canon law, raising an intense theological-juridical debate centred precisely on the distinction — or overlap — between munus (being Pope) and officium (acting as Pope) as applied to the Petrine primacy. The crux of the question lies in the precise Latin words used by Ratzinger in his Declaratio of renunciation:
«[…] bene conscius hoc munus secundum suam spiritualem essentiam non solum agendo et loquendo, sed non minus patiendo et orando exsequi debere […] declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri […] renuntiare ita ut a die 28 februarii 2013 […] sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet».
Shortly before, in the same text, Benedict XVI had stated that he no longer had the strength to administer the «munus petrinum». Ratzinger thus used munus to indicate the spiritual essence of the papacy, but formally renounced the ministerium, the practical exercise bound to the officium. From this linguistic and conceptual distinction, two principal interpretative currents diverged.
The first, the “substantialist” school, upholds the distinction and the permanence of munus: according to this reading, the Pope would have split the ontological-spiritual dimension (munus) from the jurisdictional-administrative one (officium or ministerium), attributing to the munus petrinum an almost sacramental and indelible character, similar to Holy Orders. Having renounced only the office, Benedict XVI would thus have remained in some sense the custodian of the munus — which would justify the unprecedented title of “Pope emeritus”, the retention of the white cassock and of the pontifical name. The theological weakness of this thesis is that it risks splitting the papacy in two, creating the anomaly of “two Popes” — one holding the power, the other the essence — a figure irreconcilable with the divine constitution of the Church, which provides for only one Successor of Peter.
The second, the “institutionalist” school, upheld by the majority of canonists and ecclesiastical constitutionalists in line with can. 332 §2, rests on the indivisibility of the primacy: munus and officium would be theologically and juridically indivisible. Unlike the episcopate — whose munus is received through sacramental consecration and is indelible — the papacy is not a degree of Holy Orders, but an ecclesiastical office of supreme jurisdiction: the Pope becomes such at the moment he accepts lawful election. The Petrine munusis the office itself, with the consequence that it is not possible to renounce the officium while retaining the munus: whoever renounces the papacy loses, totally and instantaneously, every papal prerogative, returning to being a member of the episcopal college, Bishop emeritus of Rome.
This debate has empirically demonstrated the risk inherent in both extremes: if munus is reduced to a mere synonym of officium, a “bureaucratic job”, renunciation becomes a banal administrative retirement; if instead munus is exalted by separating it from officium, one slides into a juridical mysticism dangerous for the unity of the Church. The more balanced synthesis, born precisely to answer the doubts of the post-2013 period, suggests that in the Roman Pontiff munus and officium coincide in their object but not in their perspective: munus expresses the theological root and the spiritual mission received from Christ; officium is the juridical-institutional garment that allows this mission to operate lawfully within history. To renounce the office means, by intrinsic necessity, to lay down the entire munus. Canon 332 §2 represents precisely the cardinal norm that governs the institution of renunciation of the office of Roman Pontiff — a provision of capital importance in the constitutional law of the Church, since it regulates the voluntary interruption of the supreme power of governance. The official Latin text establishes:
«Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quolibet acceptetur».
In the standard English rendering: “Should it happen that the Roman Pontiff resigns from his office, it is required for validity that the resignation be freely made and properly manifested, but it is not necessary that it be accepted by anyone.”
The canon identifies three fundamental elements for the juridical validity of the act. The first is the freedom of the act (ut libere fiat): this is the most important substantive requirement, and the renunciation must be the fruit of a fully free, conscious and spontaneous choice on the part of the Pope. The act would be juridically null if extorted through fraud, physical or moral violence, or vitiated by grave fear unjustly inflicted by third parties, in line with the general principles of canon 125; no one — neither the College of Cardinals, nor an ecumenical Council, nor any civil authority — can compel the Pope to resign.
The second requirement is due manifestation (ut rite manifestetur): renunciation is a formal juridical act which, given its gravity, must be expressed clearly, unequivocally and publicly. The Code imposes no mandatory written form nor any specific ritual — it is not obligatory, for instance, that it take place before the cardinals gathered in consistory, although Benedict XVI chose precisely this method — but it does require that the manner of communication render the Pontiff’s intention certain and verifiable beyond any historical or documentary doubt: it cannot be a tacit renunciation, one merely presumed, or one confided in secret.
The third element, and the most profound on the ecclesiological plane, is the lack of any need for acceptance (non vero ut a quolibet acceptetur). Since the Pope enjoys in the Church supreme, full, immediate and universal power (can. 331) and has no human superior on earth — Prima Sedes a nemine iudicatur, can. 1404 — no one holds the juridical authority to accept or reject his resignation. The renunciation takes effect immediately, or at the precise moment established by the Pope, as with the deferred effective date chosen by Ratzinger, for the sole fact of having been freely expressed, without need of any ratification or confirmation, curial or cardinalatial.
Closely connected to this debate is the significant fact that the official Latin text of the canon uses the formula «muneri suo renuntiet» — he renounces his munus — while the current English rendering employs the term “office”. This textual overlap confirms the orientation of the institutionalist school: in the positive law of the Church, when the Pope renounces his munus, he is renouncing the office of the primacy itself. The norm in no way provides for the possibility of separating the essence of the Petrine ministry from its function of hierarchical governance.
THE POPE EMERITUS: A DOCTRINAL VULNUS STILL OPEN
The figure of the “Pope emeritus”, introduced in fact by Benedict XVI in 2013, opened a genuine doctrinal vulnus. In the absence of any prior legislation, the concrete choices made by Ratzinger — the title “Pope emeritus”, the retention of the pontifical name, the white cassock, residence within the Vatican — were widely discussed, and in the following years canonical scholarship raised profound objections and formulated precise proposals for regulation, in order to avert even the mere appearance of a “diarchy”.
The reservations of doctrine have concentrated on three visual and nominal aspects, considered bearers of theological ambiguity. On the title “Pope emeritus”, many ecclesiastical constitutionalists — among them Cardinal Walter Brandmüller and the canonist Gianfranco Ghirlanda, later created cardinal — criticised the retention of the qualifier “Pope”: the status of “emeritus” is an institution applicable to diocesan bishops (can. 402 §1), because episcopal consecration imprints an indelible sacramental character, whereas the papacy is not a sacrament but an office of jurisdiction; once the office has ceased, one is no longer Pope.
On the use of the white cassock, a symbol identifying the supreme power of the Roman Pontiff, the fact that the resigned Pontiff continued to wear it — albeit without the mozzetta and the sash — was seen as an element of strong visual ambiguity for the faithful, potentially suggesting the persistence of a dignity parallel to that of the reigning Pope.
On the matter of remaining in the Vatican, the choice of the Mater Ecclesiae monastery as residence, situated precisely within the Vatican walls, fuelled the criticisms of those who feared that the former Pontiff might become, even involuntarily, a pole of attraction for dissent or an alternative centre of power to that of his successor. In sum, the underlying criticism was that of having configured the papal emeritate as a sort of honorary extension of the primacy, rather than as a clean return to the previous episcopal state.
To fill this normative void, various study commissions and research centres — including the initiative undertaken by the academic world through the Ius Ecclesiae portal and various draft pontifical decretals — have elaborated proposals for a future special law on the vacant See of Rome by renunciation. On the level of juridical status and title, the prevailing proposal is not to retain the title of Pope for the former Pontiff, naming him instead “Bishop emeritus of Rome” — a title reflecting the ecclesiology of the Second Vatican Council, whereby the primacy derives from being the holder of the Roman see — or else “Cardinal Bishop, former Roman Pontiff”; some authors further suggest that, at the moment of renunciation, the former Pope should resume the status of Cardinal, placed within the order of Bishops but without the right to vote in Conclave.
On the level of distinctive signs and heraldry, it is proposed to abolish the white cassock in favour of the proper attire of bishops or cardinals, to abandon the pontifical name in official documents in favour of the baptismal name — for example, Cardinal Joseph Ratzinger — and to modify the heraldic coat of arms, removing the crossed keys and the tiara or pontifical mitre. On the level of residence and maintenance, it is proposed that the Bishop emeritus reside outside the Vatican and possibly outside Rome, and that his financial provision and personal security be regulated through a specific fund of the Holy See, equating his rights to those of a retired cardinal but with the due institutional safeguards.
Pope Francis himself, recently deceased, alluded in various interviews to the need to codify this figure for the future, stating that, in the event of his own eventual renunciation, he would have chosen the title “Bishop emeritus of Rome” and would have taken up residence in a Roman church, such as Saint John Lateran, marking a clear evolution from the 2013 precedent.
TOWARDS AN INTEGRATED HERMENEUTIC
The analysis of the dogmatic evolution of ecclesiastical office, together with the severe test represented by the renunciation of Benedict XVI, allows certain conclusions to be drawn regarding the current configuration of canonical constitutional law. The canonical debate following 2013 has corroborated the institutionalist thesis, according to which, in the Roman Pontiff, munus — understood as the theological essence of the Petrine mission — and officium — understood as the juridical garment of supreme power — prove intrinsically inseparable: to admit a split allowing the retention of the former while shedding the latter would entail an untenable duplication of the papal figure, irreconcilable with the principle of sacramental and hierarchical unity of the episcopal College.
The practice of the “Pope emeritus”, although motivated by pastoral and personal reasons deserving of the utmost respect, has highlighted the impossibility of applying tout court to the papacy the institution of emeritate valid for diocesan bishops: since the primacy imprints no further sacramental character beyond the episcopate, the cessation of office extinguishes the papal status in its entirety, imposing a rigorous de iure return to the previous episcopal state. Canon 332 §2, while precisely fixing the requirements for the validity of renunciation — freedom of the act and due manifestation, excluding the need for acceptance — proves insufficient to govern the phase that follows the act. There is thus a felt urgency for a special law that might fill the glaring gap concerning the status of the resigned Pontiff, defining his title, attire, residence and juridical treatment, and that might regulate, in mirror fashion, the dramatic case of a permanently impeded see due to the Pope’s total incapacity.
In the final analysis, faithful to the letter of canons 6 §2 and 17 of the 1983 Code, the interpretation of the Church’s positive law can indulge neither in sterile bureaucratic reductionism of a positivist stamp, nor in mystical suggestions devoid of normative support. Only through a doctrinal and legislative effort capable of translating the conciliar ecclesiology of communion into clear and coherent norms will the canonical order be able to safeguard the stability of the Petrine institution, ensuring that the still-valid model of societas perfecta remains ever the mirror-image of the Mystical Body of Christ.
Velletri (Rome), 28 July 2026
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LA INSTITUCIÓN DEL OFICIO ECLESIÁSTICO ENTRE LA DOGMÁTICA JURÍDICA Y LA ECLESIOLOGÍA: EL NUDO IRRESUELTO DEL MUNUSPETRINUM
El ordenamiento canónico se estructura desde siempre en torno a polaridades conceptuales que buscan traducir en categorías jurídicas una realidad que, por su propia naturaleza, permanece abierta al misterio y a la dimensión divina.
– Theologia y derecho canónico –
Autor Teodoro Beccia
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En este marco, la institución del oficio eclesiástico (officium) representa, según una eficaz fórmula doctrinal, el «módulo organizativo abstracto y definido normativamente conformado» en el que se expresa la instancia institucional de la Iglesia y su potestad de gobierno. La compleja evolución histórica y formal de esta institución — que en las codificaciones del siglo XX abandonó progresivamente la rígida dicotomía romanista de impresione beneficial para abrirse a las instancias eclesiológicas del Concilio Vaticano II — encontró en el Código de 1983 una síntesis definitoria centrada en la expresión «quodlibet munus» (can. 145 §1).
Precisamente la introducción del término munus en el tejido normativo del código vigente ha generado un denso debate hermenéutico. Si una parte de la canonística y de la praxis curial ha tendido a reducir el munus a mero sinónimo de officium — aplanando su alcance teológico-sacramental en una dimensión puramente burocrático-funcional —, la doctrina más avisada advierte en el reflejo de la doctrina conciliar de los tria munera de Cristo, fundamento ontológico que precede y legitima el orden institucional.
La relevancia teórico-jurídica de esta dialéctica no ha permanecido confinada a las aulas académicas, sino que irrumpió en la historia reciente de la Iglesia a raíz de la renuncia al solio pontificio proclamada por Benedicto XVI en 2013. El inédito recurso al supuesto abstracto previsto por el canon 332 §2 del Código de Derecho Canónico obligó a canonistas y teólogos a enfrentarse con la aplicabilidad de la distinción entre munus y officium al primado petrino, suscitando delicadas cuestiones sobre la naturaleza sacramental o jurisdiccional del papado, la configurabilidad misma del emeritazgo y la solidez global de la arquitectura constitucional visible de la Iglesia. La presente contribución se propone analizar el desarrollo sistemático del oficio eclesiástico en las codificaciones latina y oriental, para después examinar los nudos interpretativos suscitados por la renuncia papal e identificar las lagunas dogmáticas que aún aguardan una plena positivización.
DEL OFFICIUM BENEFICIAL AL MUNUS CONCILIAR
El paso entre las distintas codificaciones muestra un cambio no solo en la ubicación formal de la institución, sino también en su sensibilidad eclesiológica. El Código Pío-Benedictino de 1917 situaba el oficio en el Libro II (de personis), dentro de la sección dedicada a los clérigos. Su estructura reflejaba la clásica dicotomía romanista del Digesto (officia publica / de iurisdictione), ligando estrechamente el oficio a la potestad de orden y de jurisdicción: el can. 145 §1 distinguía ya entre un sentido amplio — cualquier encargo espiritual — y un sentido estricto, es decir, el encargo estable que implica participación en la potestad.
El Concilio Vaticano II, con Presbyterorum Ordinis n. 20, anticipó la superación del sistema beneficial, definiendo el oficio de modo más amplio como “cualquier encargo conferido de modo estable, para ejercerlo con una finalidad espiritual”. El Código Juan-Pablino de 1983 y el CCEO de 1990 trasladaron después el tratamiento del oficio al Libro I, Normas generales: el can. 145 define el oficio como «quodlibet munus» — cualquier función o encargo — constituido de modo estable para una finalidad espiritual, fórmula recogida de manera casi especular por el can. 936 §1 CCEO para las Iglesias orientales.
MUNUS Y OFFICIUM: ¿SINÓNIMOS O REALIDADES DISTINTAS?
En el corazón del debate contemporáneo — reavivado también por la renuncia de Benedicto XVI — se halla el riesgo de un aplanamiento burocrático del término munus. Parte de la canonística y de la praxis curial tiende, en efecto, a tratar munus y officium como sinónimos perfectos: de este modo, el munus pierde su anclaje teológico y sacramental originario, quedando reducido a mera “función” o “encargo” en sentido exclusivamente jurídico-institucional.
Por el contrario, la doctrina más autorizada — como los estudios de Péter Erdő — recuerda que, aunque el munus indique generalmente un conjunto de derechos y deberes, una obra por realizar, el Concilio Vaticano II injertó en él una nueva noción teológica especial, vinculada a la triple función de Cristo — enseñar, santificar, gobernar — que precede y funda el orden institucional. El officium es, en todo caso, una especificación jurídica y normada (species) del género más amplio (genus) del munus.
Para evitar lecturas puramente positivistas o secularizadas del can. 145, la doctrina identifica dos vías interpretativas obligatorias, fundadas en los cánones 6 §2 (fidelidad a la tradición) y 17 (significado propio de las palabras en su contexto) del CIC de 1983. El derecho de la Iglesia, en otras palabras, no nace aislado, sino que se desarrolla por estratificaciones sucesivas: la Sagrada Escritura, primera fuente entre la Vetus Latina y la Vulgata; la Patrística, que traduce los símbolos bíblicos en la primera constitución eclesial; la Escolástica y la reforma gregoriana, que reelaboran los conceptos antiguos a través del método de las quaestiones y la asimilación de la ratio scripta del derecho romano; y por último Graciano, con la autonomización del derecho canónico respecto de la Sacra Pagina, hoy llamada — tras el Vaticano II — a reconvertirse en una estrecha interrelación con la eclesiología.
Como se expresa en la ConstituciónSacrae disciplinae leges, el Código de 1983 debe entenderse como el esfuerzo por traducir la eclesiología conciliar a lenguaje canonístico. La Iglesia no puede escindirse en una “iglesia del derecho” y una “iglesia del Espíritu”: la agregación visible y jerárquica y la comunidad espiritual, el Cuerpo Místico, forman una única realidad compleja, de doble elemento humano y divino. La interpretación del ius vetus contenido en el can. 145 no puede, por tanto, prescindir de este contexto semántico: el oficio eclesiástico no es un mero trámite burocrático, sino la conformación jurídica de una realidad ministerial y espiritual.
LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI Y EL NUDO DEL MUNUS PETRINUM
La renuncia de Benedicto XVI, formalizada el 11 de febrero de 2013 y efectiva desde el 28 de febrero, representó un caso de estudio sin precedentes para el derecho canónico contemporáneo, suscitando un intensísimo debate teológico-jurídico centrado precisamente en la distinción — o superposición — entre munus (ser Papa) y officium (actuar como Papa) aplicada al primado petrino. El nudo de la cuestión reside en las precisas palabras latinas empleadas por Ratzinger en su Declaratio de renuncia:
«[…] bene conscius hoc munus secundum suam spiritualem essentiam non solum agendo et loquendo, sed non minus patiendo et orando exsequi debere […] declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri […] renuntiare ita ut a die 28 februarii 2013 […] sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet».
Poco antes, en el mismo texto, Benedicto XVI había afirmado que ya no tenía fuerzas para administrar el «munus petrinum». Ratzinger empleó, pues, munus para indicar la esencia espiritual del papado, pero renunció formalmente al ministerium, el ejercicio práctico ligado al officium. De esta distinción lingüística y conceptual se separaron dos corrientes interpretativas principales.
La primera, la escuela “sustancialista”, sostiene la distinción y la permanencia del munus: según esta lectura, el Papa habría escindido la dimensión ontológico-espiritual (munus) de la jurisdiccional-administrativa (officium o ministerium), atribuyendo al munus petrinum un carácter cuasi sacramental e indeleble, semejante al orden sagrado. Al renunciar solo al oficio, Benedicto XVI habría permanecido, en cierto modo, custodio del munus, lo cual justificaría el inédito título de “Papa emérito”, el mantenimiento de la sotana blanca y del nombre pontificio. El límite teológico de esta tesis es que arriesga desdoblar el papado, creando la anomalía de “dos Papas” — uno con el poder y otro con la esencia —, figura inconciliable con la constitución divina de la Iglesia, que prevé un solo Sucesor de Pedro.
La segunda, la escuela “institucionalista”, sostenida por la mayoría de los canonistas y constitucionalistas eclesiásticos en línea con el can. 332 §2, se sostiene en la indivisibilidad del primado: munus y officium serían teológica y jurídicamente indivisibles. A diferencia del episcopado — cuyo munus se recibe con la consagración sacramental y es indeleble —, el papado no es un grado del orden sagrado, sino un oficio eclesiástico de jurisdicción suprema: el Papa lo es desde el momento en que acepta la legítima elección. El munus petrino es el oficio mismo, con la consecuencia de que no es posible renunciar al officium reteniendo el munus: quien renuncia al papado pierde total e instantáneamente toda prerrogativa papal, volviendo a ser miembro del colegio episcopal, Obispo emérito de Roma.
Este debate ha demostrado empíricamente el riesgo inherente a ambos extremos: si el munus se reduce a mero sinónimo de officium, un “puesto de trabajo burocrático”, la renuncia se convierte en una banal jubilación administrativa; si, por el contrario, se exalta el munus separándolo del officium, se desliza hacia un misticismo jurídico peligroso para la unidad de la Iglesia. La síntesis más equilibrada, surgida precisamente para responder a las dudas posteriores a 2013, sugiere que en el Romano Pontífice munus y officium coinciden en el objeto pero no en la perspectiva: el munus expresa la raíz teológica y la misión espiritual recibida de Cristo; el officium es la vestidura jurídico-institucional que permite a dicha misión operar lícitamente en la historia. Renunciar al oficio significa, por necesidad intrínseca, deponer la totalidad del munus. El canon 332 §2 representa precisamente la norma cardinal que disciplina la institución de la renuncia al oficio de Romano Pontífice — una disposición de capital importancia en el derecho constitucional de la Iglesia, pues regula la interrupción voluntaria del supremo poder de gobierno. El texto latino oficial establece:
«Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quolibet acceptetur».
En la traducción española habitual: «Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie».
El canon identifica tres elementos fundamentales para la validez jurídica del acto. El primero es la libertad del acto (ut libere fiat): es el requisito sustancial más importante, y la renuncia debe ser fruto de una elección plenamente libre, consciente y espontánea del Papa. El acto sería jurídicamente nulo si fuese arrancado mediante dolo, violencia física o moral, o viciado por un temor grave injustamente infundido por terceros, en línea con los principios generales del canon 125; nadie — ni el Colegio Cardenalicio, ni un Concilio ecuménico, ni autoridad civil alguna — puede obligar al Papa a dimitir.
El segundo requisito es la debida manifestación (ut rite manifestetur): la renuncia es un acto jurídico formal que, dada su gravedad, debe exteriorizarse de modo claro, inequívoco y público. El Código no impone una forma escrita taxativa ni un ritual específico — no es obligatorio, por ejemplo, que se produzca ante los cardenales reunidos en consistorio, aunque Benedicto XVI eligiera precisamente esta modalidad —, pero exige que las modalidades de comunicación hagan cierta y verificable la intención del Pontífice más allá de toda duda histórica y documental: no puede ser una renuncia tácita, presunta o confiada en secreto.
El tercer elemento, y el más profundo en el plano eclesiológico, es la no necesidad de aceptación (non vero ut a quolibet acceptetur). Puesto que el Papa goza en la Iglesia de la potestad suprema, plena, inmediata y universal (can. 331) y no tiene superiores humanos en la Tierra — Prima Sedes a nemine iudicatur, can. 1404 —, nadie posee la autoridad jurídica para aceptar o rechazar su dimisión. La renuncia surte efecto inmediato, o en el momento exacto establecido por el Papa, como el diferimiento decidido por Ratzinger, por el solo hecho de haber sido libremente expresada, sin necesidad de ratificaciones o confirmaciones curiales o cardenalicias.
En estrecha conexión con este debate, es significativo advertir cómo el texto latino del canon utiliza la fórmula «muneri suo renuntiet» — renuncia a su munus — mientras que la traducción española corriente emplea el término “cargo” u “oficio”. Esta superposición textual confirma la orientación de la escuela institucionalista: en el derecho positivo de la Iglesia, cuando el Papa renuncia a su munus, está renunciando al oficio mismo del primado. La norma no prevé en modo alguno la posibilidad de escindir la esencia del ministerio petrino de su función de gobierno jerárquico.
EL PAPA EMÉRITO: UN VULNUS DOCTRINAL AÚN ABIERTO
La figura del “Papa emérito”, introducida de hecho por Benedicto XVI en 2013, abrió un verdadero vulnus doctrinal. A falta de una legislación previa, las decisiones concretas adoptadas por Ratzinger — el título de “Papa emérito”, la conservación del nombre pontificio, la sotana blanca, la residencia en el Vaticano — fueron ampliamente discutidas, y en los años siguientes la canonística planteó profundas objeciones y formuló precisas propuestas de regulación para evitar el riesgo de una “diarquía” aun meramente aparente.
Las reservas de la doctrina se han concentrado en tres aspectos visuales y nominales, considerados portadores de equívocos teológicos. Sobre el título de “Papa emérito”, numerosos constitucionalistas eclesiásticos — entre ellos el cardenal Walter Brandmüller y el canonista Gianfranco Ghirlanda, después creado cardenal — criticaron la conservación de la calificación de “Papa”: el emeritazgo es una institución aplicable a los obispos diocesanos (can. 402 §1), porque la consagración episcopal imprime un carácter sacramental indeleble, mientras que el papado no es un sacramento sino un oficio de jurisdicción; cesado el oficio, no se es ya Papa.
Sobre el uso de la sotana blanca, símbolo identitario de la suprema potestad del Romano Pontífice, el hecho de que el Pontífice dimisionario continuara usándola — aunque desprovista de esclavina y de faja — fue visto como un elemento de fuerte ambigüedad visual para los fieles, capaz de sugerir la persistencia de una dignidad paralela a la del Papa reinante.
Sobre la permanencia en el Vaticano, la elección del monasterio Mater Ecclesiae como residencia, situado precisamente dentro de los muros vaticanos, alimentó las críticas de quienes temían que el ex Pontífice pudiera convertirse, aun involuntariamente, en un polo de atracción para el disenso o en un centro de poder alternativo al de su sucesor. En síntesis, la crítica de fondo fue la de haber configurado el emeritazgo papal como una suerte de prolongación honorífica del primado, en lugar de un neto retorno al estado episcopal precedente.
Para colmar este vacío normativo, diversas comisiones de estudio y centros de investigación — entre ellos la iniciativa emprendida por el mundo académico a través del portal Ius Ecclesiae y varios proyectos de decretal pontificia — han elaborado propuestas para una futura ley especial sobre la Sede Romana vacante por renuncia. En el plano del estatuto jurídico y del título, la propuesta predominante es la de no mantener el título de Papa para el ex Pontífice, denominándolo “Obispo emérito de Roma” — título que refleja la eclesiología del Vaticano II, según la cual el primado deriva de ser titular de la cátedra romana —, o bien “Cardenal Obispo, ex Romano Pontífice”; algunos autores sugieren además que, en el momento de la renuncia, el ex Papa reasuma el estatuto de Cardenal, incorporado al orden de los Obispos pero sin derecho a voto en el Cónclave.
En el plano de los signos distintivos y de la heráldica, se propone la abolición de la sotana blanca en favor del hábito propio de los obispos o de los cardenales, el abandono del nombre pontificio en los documentos oficiales en favor del nombre de bautismo — por ejemplo, Cardenal Joseph Ratzinger —, y la modificación del escudo heráldico, con la eliminación de las llaves decusadas y de la tiara o mitra pontificia. En el plano de residencia y sustento, se propone que el Obispo emérito resida fuera del Vaticano y posiblemente fuera de Roma, y que su tratamiento económico y su seguridad personal se regulen mediante un fondo específico de la Santa Sede, equiparando sus derechos a los de un cardenal jubilado, pero con las debidas garantías institucionales.
El propio Papa Francisco, recientemente fallecido, aludió en diversas entrevistas a la necesidad de codificar esta figura de cara al futuro, declarando que, en caso de una eventual renuncia propia, habría elegido el título de “Obispo emérito de Roma” y habría establecido su residencia en una iglesia romana, como San Juan de Letrán, marcando una clara evolución respecto del precedente de 2013. Tommaso Rizzo
HACIA UNA HERMENÉUTICA INTEGRADA
El análisis de la evolución dogmática del oficio eclesiástico y la severa prueba representada por la renuncia de Benedicto XVI permiten extraer algunas conclusiones sobre la configuración actual del derecho constitucional canónico. El debate canonístico posterior a 2013 ha corroborado la tesis institucionalista, según la cual, en el Romano Pontífice, el munus — entendido como esencia teológica de la misión petrina — y el officium — entendido como vestidura jurídica de la potestad suprema — resultan intrínsecamente inescindibles: admitir una escisión que permita retener el primero desprendiéndose del segundo comportaría una insostenible duplicación de la figura papal, inconciliable con el principio de unidad sacramental y jerárquica del Colegio episcopal.
La praxis del “Papa emérito”, aunque motivada por razones pastorales y personales dignas del máximo respeto, ha evidenciado la imposibilidad de aplicar tout court al papado la institución del emeritazgo válida para los obispos diocesanos: puesto que el primado no imprime un carácter sacramental ulterior respecto del episcopado, el cese del oficio extingue íntegramente el estatuto papal, imponiendo un riguroso retorno de iure al estado episcopal precedente. El canon 332 §2, aun fijando con precisión los requisitos de validez de la renuncia — libertad del acto y debida manifestación, excluyendo la necesidad de aceptación —, se revela insuficiente para disciplinar la fase sucesiva al acto. Se advierte, por tanto, la urgencia de una ley especial que colme la evidente laguna referida al estatuto del Pontífice dimisionario, definiendo su título, hábito, residencia y tratamiento jurídico, y que regule, de modo especular, el dramático supuesto de la sede permanentemente impedida por incapacidad total del Papa.
En último análisis, fiel al mandato de los cánones 6 §2 y 17 del CIC de 1983, la interpretación del derecho positivo de la Iglesia no puede ceder ni a estériles reduccionismos burocráticos de cuño positivista, ni a sugestiones místicas carentes de respaldo normativo. Solo mediante un esfuerzo doctrinal y legislativo capaz de traducir la eclesiología de comunión del Vaticano II en normas claras y coherentes podrá el ordenamiento canónico salvaguardar la estabilidad de la institución petrina, asegurando que la vigente societas perfecta sea siempre el reflejo especular del Cuerpo Místico de Cristo.
Velletri (Roma), 28 de julio de 2026
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I Padri dell’Isola di Patmos
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https://i0.wp.com/isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2023/09/padre-Teodoro-foto-piccola.jpg?fit=150%2C150&ssl=1150150Padre Teodorohttps://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/logo724c.pngPadre Teodoro2026-07-28 13:45:312026-07-28 14:21:51L’Istituto dell’ufficio ecclesiastico tra dogmatica giuridica ed ecclesiologia: il nodo irrisolto del munus petrinum – The institution of ecclesiastical office between juridical dogmatics and ecclesiology: the unresolved knot of the munus petrinum – La institución del oficio eclesiástico entre la dogmática jurídica y la eclesiología: el nudo irresuelto del munus petrinum –
QUANDO IL TEMPO DIVENTA UN PROBLEMA. LE INDAGINI PRELIMINARI NELL’ORDINAMENTO PENALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Un ordinamento chiamato a essere punto di riferimento morale nel costante richiamo alla tutela della persona deve poter garantire che quei medesimi principi trovino piena e concreta applicazione anche al proprio interno.
Fra le numerose riforme che hanno interessato negli ultimi anni l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, un tema continua a ricevere scarsa attenzione: la durata delle indagini preliminari.
Negli ordinamenti processuali contemporanei il legislatore è chiamato a conciliare due esigenze fondamentali: consentire all’autorità giudiziaria il tempo necessario per accertare i fatti e impedire che una persona rimanga sottoposta a indagini per un tempo indefinito. Non si tratta di un mero problema organizzativo, ma di una questione che incide sull’equilibrio tra l’interesse pubblico alla repressione dei reati e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Nello Stato della Città del Vaticano il processo penale continua a essere disciplinato, nelle sue linee fondamentali, dal Codice di procedura penale italiano promulgato con Regio Decreto 27 febbraio 1913, n. 127, recepito in quell’ordinamento con la costituzione dello Stato nel 1929 e successivamente modificato dalla Legge n. IX dell’11 luglio 2013, senza tuttavia essere sostituito da un nuovo codice di procedura penale. Si tratta di un sistema nel quale le indagini sono affidate prevalentemente all’autorità giudiziaria, mentre la difesa può intervenire solo in una fase successiva del procedimento, secondo un’impostazione diversa da quella dei moderni processi fondati sul contraddittorio tra accusa e difesa sin dall’avvio della fase processuale.
Un simile vuoto normativo risulta ancor più significativo se si considera che l’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano non conosce un organo dotato di funzioni assimilabili a quelle di una Corte costituzionale, cui possa essere demandato il sindacato sulla conformità delle norme processuali ai principi fondamentali dell’ordinamento e alla tutela dei diritti della persona. Non si tratta, tuttavia, di una lacuna dell’assetto giuridico vaticano, bensì di una conseguenza coerente della sua peculiare struttura istituzionale, nella quale il Romano Pontefice, in quanto Sovrano dello Stato e Supremo Legislatore, ai sensi dell’art. 1 della Legge fondamentale della Città del Vaticano del 13 maggio 2023 esercita la pienezza della potestà di governo, comprendente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. In un simile sistema non è configurabile un organo chiamato a sindacare la legittimità degli atti del Supremo Legislatore, come avviene negli ordinamenti costituzionali fondati sul principio della separazione dei poteri.
La mancanza di una norma sulla durata delle indagini preliminari è dunque destinata a produrre due ordini di conseguenze: la prima riguarda direttamente la posizione del soggetto sottoposto a indagini. In assenza di un termine entro il quale l’autorità giudiziaria sia chiamata a esercitare l’azione penale oppure a chiedere l’archiviazione, il procedimento potrebbe protrarsi per un tempo indeterminato, col permanere di eventuali provvedimenti restrittivi già adottati — quali sequestri, sospensione della corresponsione di stipendi, pensioni o altri benefici, ovvero ulteriori misure incidenti sulla sfera giuridica dell’interessato — senza che questo possa esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel contraddittorio processuale, che trova la sua naturale sede nel giudizio. La seconda conseguenza investe invece la credibilità stessa dell’ordinamento vaticano: la Santa Sede ha sempre autorevolmente richiamato nelle sedi internazionali la centralità della dignità della persona, del giusto processo e della tutela dei diritti fondamentali. Per questo motivo, il progressivo adeguamento della disciplina processuale a tali principi non rappresenta soltanto un’esigenza di tecnica legislativa, ma anche un’esigenza di coerenza istituzionale.
Un ordinamento chiamato a essere punto di riferimento morale nel costante richiamo alla tutela della persona, non dovrebbe forse garantire che quei medesimi principi trovino piena e concreta applicazione anche al proprio interno?
Velletri di Roma, 15 luglio 2026
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WHEN TIME BECOMES A PROBLEM. PRELIMINARY INVESTIGATIONS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE VATICAN CITY STATE
A legal system called to serve as a moral reference in constantly upholding the dignity of the human person must ensure that those same principles find full and effective application within its own legal order.
– Theology and canon law –
Author Teodoro Beccia
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Among the many reforms introduced in recent years within the judicial system of the Vatican City State, one issue continues to receive little attention: the duration of preliminary investigations. In contemporary systems of criminal procedure, the legislature must reconcile two fundamental requirements: allowing the judicial authority the time necessary to establish the facts, while preventing a person from remaining under investigation indefinitely. This is not merely an organisational issue, but one that directly affects the balance between the public interest in prosecuting offences and the protection of the individual’s fundamental rights.
The criminal proceedings of the Vatican City State continue, in their essential framework, to be governed by the Italian Code of Criminal Procedure enacted by Royal Decree No. 127 of 27 February 1913, incorporated into the Vatican legal order when the State was established in 1929 and subsequently amended by Law No. IX of 11 July 2013, though never replaced by a new Code of Criminal Procedure. It is a system in which preliminary investigations are entrusted primarily to the judicial authority, while the defence intervenes only at a later stage of the proceedings, according to an approach that differs from modern criminal justice systems, where prosecution and defence confront one another from the very beginning of the trial.
This legislative gap becomes even more significant when one considers that the legal order of the Vatican City State has no institution comparable to a Constitutional Court entrusted with reviewing the conformity of procedural rules with the fundamental principles of the legal order and the protection of individual rights. This, however, is not a deficiency of the Vatican legal system, but a coherent consequence of its distinctive institutional structure, in which the Roman Pontiff, as Sovereign of the State and Supreme Legislator, pursuant to Article 1 of the Fundamental Law of the Vatican City State of 13 May 2023, exercises the fullness of governmental authority, including the legislative, executive and judicial powers. Within such a system, there can be no body entrusted with reviewing the legitimacy of acts issued by the Supreme Legislator, as occurs in constitutional systems founded upon the separation of powers.
The absence of any provision governing the duration of preliminary investigations is therefore liable to produce two distinct consequences. The first directly concerns the position of the person under investigation. In the absence of a time limit within which the judicial authority must either bring criminal charges or request the dismissal of the case, the proceedings may continue indefinitely, while any restrictive measures already imposed — such as the seizure of assets, the suspension of salaries, pensions or other benefits, or any further measures affecting the legal position of the person concerned — remain in force, without that person being able fully to exercise the right of defence within the adversarial proceedings, whose proper place is the trial itself. The second consequence concerns the credibility of the Vatican legal order. The Holy See has consistently affirmed in international fora the central importance of human dignity, due process and the protection of fundamental rights. For this reason, the progressive adaptation of procedural legislation to these principles is not merely a matter of legislative technique, but also one of institutional consistency. A legal system called to serve as a moral reference in constantly upholding the dignity of the human person must ensure that those same principles find full and effective application within its own legal order.
Velletri (Rome), 13 July 2026
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CUANDO EL TIEMPO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA. LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES EN EL ORDENAMIENTO PENAL DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO
Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.
– Theologia y derecho canónico –
Autor Teodoro Beccia
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Entre las numerosas reformas que han afectado en los últimos años al ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, hay una cuestión que sigue recibiendo escasa atención: la duración de las investigaciones preliminares. En los ordenamientos procesales contemporáneos, el legislador está llamado a conciliar dos exigencias fundamentales: permitir a la autoridad judicial el tiempo necesario para esclarecer los hechos e impedir que una persona permanezca sometida a investigación durante un tiempo indefinido. No se trata de un simple problema organizativo, sino de una cuestión que incide directamente en el equilibrio entre el interés público en la persecución de los delitos y la tutela de los derechos fundamentales de las personas.
El proceso penal del Estado de la Ciudad del Vaticano continúa rigiéndose, en sus líneas fundamentales, por el Código de Procedimiento Penal italiano promulgado mediante el Real Decreto n. 127, de 27 de febrero de 1913, incorporado a ese ordenamiento con la constitución del Estado en 1929 y posteriormente modificado por la Ley n.º IX, de 11 de julio de 2013, sin haber sido sustituido, sin embargo, por un nuevo Código de Procedimiento Penal. Se trata de un sistema en el que las investigaciones preliminares se confían principalmente a la autoridad judicial, mientras que la defensa interviene únicamente en una fase posterior del procedimiento, conforme a un modelo distinto del adoptado por los modernos procesos basados en el principio contradictorio entre acusación y defensa desde el inicio mismo del proceso.
Una laguna normativa de esta naturaleza resulta aún más significativa si se considera que el ordenamiento del Estado de la Ciudad del Vaticano no conoce un órgano dotado de funciones equiparables a las de una Corte Constitucional, al que pudiera encomendarse el control de conformidad de las normas procesales con los principios fundamentales del ordenamiento y con la tutela de los derechos de la persona. No se trata, sin embargo, de una deficiencia del sistema jurídico vaticano, sino de una consecuencia coherente de su peculiar estructura institucional, en la que el Romano Pontífice, en cuanto Soberano del Estado y Supremo Legislador, conforme al artículo 1 de la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano de 13 de mayo de 2023, ejerce la plenitud de la potestad de gobierno, que comprende los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En un sistema de esta naturaleza no puede existir un órgano llamado a controlar la legitimidad de los actos del Supremo Legislador, como sucede en los ordenamientos constitucionales fundados sobre el principio de la separación de poderes.
La ausencia de una norma que establezca un plazo para la duración de las investigaciones preliminares está, por tanto, destinada a producir dos órdenes de consecuencias. El primero afecta directamente a la posición de la persona sometida a investigación. A falta de un plazo dentro del cual la autoridad judicial deba ejercer la acción penal o solicitar el archivo de las actuaciones, el procedimiento puede prolongarse por tiempo indefinido, manteniéndose las eventuales medidas restrictivas ya adoptadas — como el embargo de bienes, la suspensión del pago de salarios, pensiones u otras prestaciones, o cualquier otra medida que afecte a la esfera jurídica del interesado — sin que este pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en el marco del principio contradictorio, cuyo ámbito natural es el juicio. La segunda consecuencia afecta a la propia credibilidad del ordenamiento jurídico vaticano. La Santa Sede ha defendido siempre con autoridad, en las instancias internacionales, la centralidad de la dignidad de la persona, del debido proceso y de la tutela de los derechos fundamentales. Por ello, la progresiva adecuación de la legislación procesal a estos principios no representa únicamente una exigencia de técnica legislativa, sino también una exigencia de coherencia institucional. Un ordenamiento jurídico llamado a ser un referente moral en la constante defensa de la dignidad de la persona debe garantizar que esos mismos principios encuentren plena y efectiva aplicación también en su propio ordenamiento.
Velletri (Roma), 13 de julio de 2026
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CHE COS’È DAVVERO LO SCISMA? QUANDO SI SPEZZA LA COMUNIONE DELLA CHIESA
La tradizione canonica insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti.
Nel dibattito ecclesiale contemporaneo, dopo le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio celebrate nei giorni scorsi nell’ambito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il termine scisma è tornato alla ribalta delle cronache, disinvoltamente usato e spesso equivocato.
La comunione ecclesiale costituisce uno dei cardini dell’ordinamento canonico perché riflette la natura stessa della Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, visibile e gerarchicamente strutturato. Per questo il delitto di scisma rientra tra i delicta contra fidem ed è definito dal canone 751 del Codice di Diritto Canonico. Comprendere che cosa sia realmente lo scisma significa distinguere il legittimo dissenso, riconosciuto dallo stesso ordinamento ecclesiale, dalla rottura della comunione con la Chiesa, distinzione oggi resa ancora più delicata dalle dinamiche della comunicazione digitale.
Il concetto giuridico di scisma è quindi il risultato di una lunga elaborazione nella quale teologia e diritto si sono sviluppati parallelamente. Nelle prime comunità cristiane la distinzione tra eresia e scisma non era ancora nettamente delineata, fu San Girolamo a formulare la definizione destinata a diventare classica: «L’eresia perverte il dogma, lo scisma separa dalla Chiesa a causa di un dissenso con il Vescovo». A sua volta Sant’Agostino, nella controversia contro i donatisti, approfondì ulteriormente questa distinzione, individuando nello scisma una ferita inferta alla carità ecclesiale. Gli scismatici potevano conservare integra la fede e perfino amministrare validamente i sacramenti, ma erano privi di quella comunione che tiene unito il Corpo di Cristo.
San Tommaso d’Aquino sistematizzò la materia nella Summa Theologiae, spiegando che il peccato di scisma si oppone direttamente all’unità della Chiesa e consiste nel rifiuto di sottomettersi al suo Capo oppure di mantenere la comunione con coloro che gli sono soggetti. Linea questa sulla quale si collocò anche il gesuita Francisco Suárez, che individuò l’essenza dello scisma nel sottrarsi deliberatamente all’autorità del Romano Pontefice, comportandosi come se non fosse più il principio visibile dell’unità ecclesiale.
La svolta decisiva arrivò con il Concilio Vaticano I che mediante la costituzione Pastor Aeternus definì il primato di giurisdizione del Romano Pontefice e il dogma dell’infallibilità pontificia. Da allora è divenuto sempre più difficile concepire uno «scisma puro», cioè una separazione dal Papa destinata a non coinvolgere, prima o poi, anche il piano della fede, poiché il rifiuto della sua autorità finisce quasi inevitabilmente per incidere sul dogma stesso del Primato petrino.
Il diritto canonico distingue con precisione lo scisma da altre condotte che possono apparire simili, ma che tutelano beni giuridici diversi. Esso consiste infatti nel rifiuto della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti e colpisce l’unità della comunione ecclesiale. Diversamente invece, l’eresia, riguarda l’integrità della fede e consiste nella negazione ostinata, oppure nel dubbio ostinato, di una verità che deve essere creduta con fede divina e cattolica.
L’apostasia segna il ripudio totale della fede cristiana dopo il Battesimo, elemento diverso dalla disobbedienza ostinata prevista dal canone 1371 §1, che consiste nel rifiuto di obbedire a un ordine o a un precetto legittimamente impartito dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario. Il canone 1373 disciplina, infine, la condotta di chi suscita pubblicamente ostilità, odio o ribellione contro la Sede Apostolica oppure contro il proprio Ordinario nell’esercizio del suo ufficio.
Queste distinzioni non rappresentano semplici sottigliezze terminologiche. Servono a evitare che ogni critica, contrasto o disaccordo con l’autorità ecclesiastica venga impropriamente qualificato come scisma, preservando il significato rigorosamente tecnico che il diritto canonico attribuisce a questo delitto.
Il canone 751 del Codice di Diritto Canonico definisce lo scisma come il «rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti». Per comprendere il significato di questa definizione occorre richiamare il canone 205, che recepisce la tradizionale dottrina dei tria vincula, i tre vincoli elaborati nell’epoca della Controriforma da San Roberto Bellarmino. Appartengono pienamente alla comunione della Chiesa i battezzati uniti a Cristo nella sua compagine visibile mediante la professione della fede (vinculum symboli), la comunione sacramentale (vinculum sacramentorum) e la comunione con il governo gerarchico della Chiesa (vinculum communionis). È proprio quest’ultimo vincolo che lo scisma spezza, mentre l’apostasia comporta il ripudio totale della fede cristiana e recide tutti e tre i vincoli, l’eresia rompe quello della fede. Lo scisma, invece, interrompe la comunione gerarchica, rifiutando la sottomissione al Romano Pontefice e alla struttura visibile della Chiesa.
Storicamente questa frattura si è manifestata in due forme: la prima consiste nel rifiuto dell’autorità universale del Papa, come avviene nell’elezione di un antipapa o nella consacrazione di Vescovi senza mandato apostolico. La seconda consiste nel rifiuto della comunione con gli altri fedeli della Chiesa. In questo caso non viene negata, almeno teoricamente, l’autorità del Romano Pontefice, ma la comunità ecclesiale viene giudicata indegna o illegittima fino a interrompere deliberatamente la comunione liturgica e sacramentale.
Nell’era dei social lo scisma assume forme nuove, profondamente influenzate dalla comunicazione digitale contemporanea. Accanto agli scismi formalmente costituiti, come quello storicamente legato alla Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata dall’Arcivescovo Marcel Lefebvre, di cui parlammo già su queste colonne tempo fa (vedere qui), la riflessione canonistica richiama anche l’attenzione su fenomeni definiti «scismi virtuali» o «scismi larvati»: blog, canali YouTube e social network favoriscono la nascita di comunità virtuali di fedeli che, pur continuando a frequentare le proprie parrocchie, aderiscono quotidianamente a narrazioni che negano la legittimità del Papa regnante, ne ridicolizzano sistematicamente il Magistero ordinario oppure invitano a disattenderne gli insegnamenti e le disposizioni liturgiche. Il diritto canonico dispone già di strumenti per affrontare queste condotte: il canone 1368 sanziona l’uso dei mezzi di comunicazione per vilipendere la religione o la Chiesa, mentre il canone 1373 punisce chi suscita pubblicamente ostilità o ribellione contro la Sede Apostolica. Resta però una difficoltà oggettiva. La natura delle relazioni che si sviluppano sul web rende spesso complesso accertare quella formale adesione, interiore ed esteriore, richiesta perché si configuri il delitto di scisma. Si assiste così a un progressivo logoramento della comunione ecclesiale che non sempre sfocia in una separazione giuridicamente accertabile, ma che finisce comunque per erodere il legame di comunione con il Romano Pontefice.
Proprio perché lo scisma è uno dei delitti più gravi previsti dall’ordinamento canonico, il termine non può essere utilizzato per qualificare qualsiasi forma di critica o di dissenso nella Chiesa. Dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa ha riconosciuto ai fedeli un preciso statuto di diritti, tra questi assume particolare rilievo il canone 212, che riconosce ai fedeli il diritto e, talvolta, anche il dovere, in misura proporzionata alla propria scienza, competenza e prestigio, di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e, nel rispetto dell’integrità della fede e dei costumi, di renderlo noto anche agli altri fedeli. Per questo motivo non costituiscono scisma:
la critica a decisioni pastorali, alle nomine episcopali, alle riforme liturgiche o ad atti di governo della Santa Sede;
il dissenso nei confronti di uno specifico provvedimento del Romano Pontefice quando si ritenga, per motivi seri e fondati, che sia stato adottato sulla base di informazioni inesatte o incomplete. In questo caso non viene negato il Primato petrino, ma contestato uno specifico atto amministrativo o disciplinare;
il ricorso contro gli atti amministrativi della Gerarchia. Il canone 1737 riconosce infatti a ogni fedele il diritto di impugnare un decreto ritenuto lesivo dei propri diritti «per qualsiasi giusto motivo» (propter quodlibet iustum motivum);
la discussione sulla validità dell’elezione di un Romano Pontefice, purché fondata su argomentazioni canoniche serie e non utilizzata come pretesto per rifiutarne l’autorità.
Il rigore del diritto canonico consiste proprio nel distinguere il dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale. Non ogni critica è scisma, così come non ogni atto di disobbedienza integra automaticamente questo delitto.
Quando il delitto di scisma si realizza nella sua pienezza, il canone 1364 prevede la scomunica latae sententiae. Su questo punto persiste un equivoco molto diffuso: si ritiene che sia la scomunica a espellere il fedele dalla Chiesa, mentre in realtà avviene il contrario. La rottura della comunione ecclesiale si produce nel momento stesso in cui il fedele compie l’atto scismatico, recidendo volontariamente il vincolo che lo unisce al Corpo Mistico di Cristo. La scomunica interviene successivamente come presa d’atto e come reazione dell’ordinamento canonico. Per questo motivo non costituisce una pena vendicativa, ma una pena medicinale (censura), il cui scopo è favorire il pentimento del colpevole e il suo ritorno alla piena comunione ecclesiale.
La privazione dei sacramenti e dell’esercizio di determinati uffici ecclesiastici non rappresenta quindi il fine della pena, ma lo strumento attraverso il quale la Chiesa cerca di ottenere la conversione del reo. Se lo scismatico ricopre un ufficio ecclesiastico, il canone 194 §1, n. 2, ne dispone la rimozione automatica. Se invece è un chierico, il sistema sanzionatorio può aggravarsi progressivamente fino alla dimissione dallo stato clericale nei casi di ostinata contumacia o di grave scandalo arrecato ai fedeli.
In una stagione della vita della Chiesa segnata da forti polarizzazioni, il delitto di scisma continua a rappresentare una delle figure giuridiche più delicate dell’intero ordinamento canonico. Il diritto della Chiesa ricorda che l’unità ecclesiale non coincide con l’uniformità delle opinioni, delle sensibilità pastorali o delle valutazioni prudenziali. La comunione non richiede un’adesione emotiva alla persona del Pontefice, ma si fonda su vincoli oggettivi che rendono visibile l’appartenenza al Corpo ecclesiale. Per questo il termine «scisma» deve essere usato con rigore. La sua banalizzazione produce un duplice effetto: svuota di significato uno dei più gravi delitti previsti dal diritto canonico e trasforma ogni critica o dissenso in un’indebita accusa di rottura della comunione.
La tradizione canonica insegna una distinzione fondamentale: è pienamente legittimo discutere, esprimere con rispetto il proprio pensiero, ricorrere contro atti amministrativi ritenuti lesivi dei propri diritti o manifestare riserve su determinate scelte pastorali. Ciò che il diritto considera incompatibile con la comunione ecclesiale è il rifiuto stabile e deliberato della sottomissione al Romano Pontefice oppure della comunione con i fedeli a lui soggetti. Custodire l’unità della Chiesa significa distinguere con precisione il legittimo dissenso dalla rottura della comunione ecclesiale, evitando sia di banalizzare lo scisma sia di trasformare ogni critica in un’accusa di scisma.
Velletri di Roma, 4 luglio 2026
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WHAT SCHISM REALLY IS: WHEN COMMUNION IN THE CHURCH IS BROKEN
The canonical tradition draws a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one’s views, challenge administrative acts deemed detrimental to one’s rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law regards as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him.
– Theology and canon law –
Author Teodoro Beccia
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Following the episcopal consecrations celebrated a few days ago by the Society of Saint Pius X without pontifical mandate, the term schism has once again returned to the forefront of ecclesial debate. It is frequently used with great ease and often misunderstood. Ecclesial communion is one of the cornerstones of the Church’s canonical order because it reflects the very nature of the Church as the Mystical Body of Christ, visible and hierarchically constituted. For this reason, the offence of schism belongs among the delicta contra fidem and is defined by Canon 751 of the Code of Canon Law. To understand what schism truly is requires distinguishing legitimate dissent, recognised by the Church’s own legal order, from the rupture of communion with the Church, a distinction made even more delicate today by the dynamics of digital communication.
The juridical concept of schism is the result of a long historical development in which theology and canon law evolved side by side. In the earliest Christian communities, the distinction between heresy and schism had not yet been clearly defined. Saint Jerome formulated the definition that became classical: «Heresy corrupts doctrine; schism separates from the Church because of disagreement with the Bishop». Saint Augustine, in his controversy with the Donatists, developed this distinction further by identifying schism as a wound inflicted upon ecclesial charity. Schismatics might preserve the integrity of the faith and even validly administer the sacraments, yet they lacked the communion that binds together the Body of Christ.
During the High Middle Ages, Saint Thomas Aquinas systematised the subject in the Summa Theologiae, explaining that the sin of schism stands in direct opposition to the unity of the Church and consists in refusing submission to her Head or communion with those subject to Him. The Jesuit Francisco Suárez followed the same line, identifying the essence of schism in the deliberate withdrawal from the authority of the Roman Pontiff, acting as though he were no longer the visible principle of the Church’s unity.
The decisive turning point came with the First Vatican Council, which, through the Constitution Pastor Aeternus, defined the primacy of jurisdiction of the Roman Pontiff and the dogma of papal infallibility. From that time onwards, it became increasingly difficult to conceive of a “pure schism”, namely a separation from the Pope that would not eventually affect the sphere of faith itself, since rejecting his authority almost inevitably undermines the dogma of the Petrine Primacy.
Canon law distinguishes schism with precision from other forms of conduct that may appear similar but protect different juridical interests. Schism consists in refusing submission to the Roman Pontiff or communion with those members of the Church who are subject to him, striking at the unity of ecclesial communion. Heresy, by contrast, concerns the integrity of the faith and consists in the obstinate denial or obstinate doubt of a truth that must be believed with divine and Catholic faith.
Apostasy is the total repudiation of the Christian faith after Baptism. It differs from the obstinate disobedience envisaged by Canon 1371 §1, which consists in refusing obedience to a lawful order or precept issued by the Apostolic See or by the Ordinary. Canon 1373, finally, governs the conduct of those who publicly incite hostility, hatred, or rebellion against the Apostolic See or against their own Ordinary in the exercise of his office.
These distinctions are not merely terminological refinements. They prevent every criticism, disagreement, or conflict with ecclesiastical authority from being improperly labelled as schism, thus preserving the strictly technical meaning that canon law attributes to this offence.
Canon 751 of the Code of Canon Law defines schism as «the refusal of submission to the Supreme Pontiff or of communion with the members of the Church subject to him». To understand this definition, one must also consider Canon 205, which incorporates the traditional doctrine of the tria vincula, the three bonds formulated during the Counter-Reformation by Saint Robert Bellarmine. Full communion with the Church belongs to those baptised faithful who are united to Christ within her visible structure through the profession of faith (vinculum symboli), sacramental communion (vinculum sacramentorum), and communion with the Church’s hierarchical governance (vinculum communionis). It is this third bond that schism severs. Whereas apostasy repudiates the Christian faith and breaks all three bonds, heresy breaks the bond of faith alone. Schism, by contrast, breaks hierarchical communion by rejecting submission to the Roman Pontiff and to the Church’s visible structure.
Historically, this rupture has taken two forms. The first is the rejection of the Pope’s universal authority, as in the election of an antipope or the episcopal consecration of bishops without an apostolic mandate. The second is the refusal of communion with the other faithful of the Church. In such cases, the authority of the Roman Pontiff is not denied, at least in theory, yet the ecclesial community is regarded as unworthy or illegitimate, leading to the deliberate interruption of liturgical and sacramental communion.
In the age of social media, schism has assumed new forms, profoundly shaped by digital communication. Alongside formally constituted schisms, such as that historically associated with the Society of Saint Pius X founded by Archbishop Marcel Lefebvre, discussed previously in these pages (see here), canonists have also drawn attention to phenomena described as “latent schisms” or “virtual schisms”. Blogs, YouTube channels, and social media platforms foster virtual communities of the faithful who, while continuing to attend their own parishes, daily embrace narratives that deny the legitimacy of the reigning Pope, systematically ridicule his Ordinary Magisterium, or encourage disregard for his teaching and liturgical directives. Canon law already provides instruments for addressing such conduct. Canon 1368 sanctions the use of the media to vilify religion or the Church, while Canon 1373 punishes those who publicly incite hostility or rebellion against the Apostolic See. Yet one objective difficulty remains. The nature of relationships formed on the internet often makes it difficult to establish the formal interior and exterior adherence required for the canonical offence of schism. The result is a gradual erosion of ecclesial communion that does not always culminate in a juridically ascertainable separation, yet steadily weakens communion with the Roman Pontiff.
Precisely because schism is one of the gravest offences under canon law, the term cannot be used to describe every form of criticism or dissent within the Church. Following the Second Vatican Council, the Church recognised specific rights of the faithful. Of particular importance is Canon 212, which recognises the right — and at times even the duty — of the faithful, according to their knowledge, competence, and standing, to make known to the sacred Pastors their views on matters concerning the good of the Church and, while preserving the integrity of faith and morals, to communicate those views to the other faithful. For this reason, the following do not constitute schism:
criticism of pastoral decisions, episcopal appointments, liturgical reforms, or acts of governance by the Holy See;
dissent from a specific decision of the Roman Pontiff when there are serious and well-founded reasons to believe that it was taken on the basis of inaccurate or incomplete information. In such a case, what is challenged is not the Petrine Primacy but a specific administrative or disciplinary act;
recourse against administrative acts of the Hierarchy. Canon 1737 recognises the right of every member of the faithful to challenge a decree considered injurious to his or her rights «for any just reason» (propter quodlibet iustum motivum);
discussion concerning the validity of the election of a Roman Pontiff, provided it is based on serious canonical arguments and is not used as a pretext for rejecting his authority.
The rigour of canon law lies in distinguishing dissent from the rupture of ecclesial communion. Not every criticism amounts to schism, just as not every act of disobedience automatically constitutes this canonical offence.
When the offence of schism reaches its full juridical expression, Canon 1364 provides for the penalty of latae sententiae excommunication. A widespread misunderstanding nevertheless persists: many believe that excommunication expels a person from the Church, whereas the opposite is true. The rupture of ecclesial communion occurs at the very moment the faithful commits the schismatic act, voluntarily severing the bond that unites him or her to the Mystical Body of Christ. Excommunication follows as the canonical recognition of that rupture and the Church’s juridical response. It is therefore not a vindictive punishment but a medicinal penalty (censura), intended to foster the offender’s repentance and full restoration of ecclesial communion.
The deprivation of the sacraments and of the exercise of certain ecclesiastical offices is therefore not the purpose of the penalty but the means by which the Church seeks the offender’s conversion. If the schismatic holds an ecclesiastical office, Canon 194 §1, n. 2, provides for automatic removal from office. If the offender is a cleric, the penal consequences may progressively intensify, ultimately leading to dismissal from the clerical state in cases of obstinate contumacy or grave scandal caused to the faithful.
In an age marked by deep polarisation within the Church, the offence of schism remains one of the most delicate juridical realities of the entire canonical order. The law of the Church reminds us that ecclesial unity does not coincide with uniformity of opinion, pastoral sensitivities, or prudential judgements. Communion does not require emotional attachment to the Roman Pontiff but rests upon objective bonds that make visible one’s belonging to the ecclesial Body. For this reason, the term schism must be be used with precision. Its trivialisation has a twofold effect: it empties one of the gravest offences in canon law of its proper meaning and turns every criticism or disagreement into an unwarranted accusation of breaking ecclesial communion.
The canonical tradition makes a fundamental distinction. It is entirely legitimate to engage in discussion, respectfully express one’s views, challenge administrative acts deemed detrimental to one’s rights, or raise reservations concerning particular pastoral decisions. What canon law considers as incompatible with ecclesial communion is the deliberate and persistent refusal of submission to the Roman Pontiff or of communion with those members of the Church who are subject to him. Safeguarding the Church’s unity therefore means distinguishing legitimate dissent from the rupture of ecclesial communion, avoiding both the trivialisation of schism and the temptation to label every criticism as an accusation of schism.
Velletri (Rome), 4 July 2026
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https://i0.wp.com/isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2023/09/padre-Teodoro-foto-piccola.jpg?fit=150%2C150&ssl=1150150Padre Teodorohttps://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/logo724c.pngPadre Teodoro2026-07-04 23:55:332026-07-05 11:52:13Che cos’è davvero lo scisma? Quando si spezza la comunione della Chiesa
SILERE NON POSSUM. UNO STRAORDINARIO MARCO PERFETTI TRA DISINVOLTO DIRITTO CANONICO E «SCANDALO AL SOLE»: L’AUGUSTO DEFUNTO DISSE CHE L’OMOSESSUALITÀ È PECCATO
Non possiamo che ringraziare il creatore del blog Silere non Possum, i cui interventi, talvolta caratterizzati da una disinvoltura argomentativa che suscita più interrogativi che certezze, costituiscono per noi un salutare esercizio. Ci ricordano che il compito del sacerdote e del teologo non è rincorrere l’eco mediatica, ma distinguere, chiarire e custodire con fedeltà l’ordine della verità, per poi difenderla dall’errore e trasmetterla.
In rete continua a circolare questo video risalente a tre anni fa — che ho scoperto e ascoltato solo pochi giorni fa — ma che conserva una sua attualità non per la solidità delle tesi sostenute, ma per la persistenza delle ambiguità su cui esse si fondano. Accade spesso che le costruzioni argomentative erette su equivoci ben confezionati sopravvivano più a lungo delle analisi strutturalmente fondate (vedere il video qui).
Ogni volta che un Pontefice rilascia un’intervista, si consuma ormai un piccolo rito mediatico: si estrae una frase, la si isola dal contesto, la si alleggerisce delle precisazioni, la si asciuga di ogni distinzione e la si rilancia come se fosse un terremoto dottrinale. Questa volta il titolo è già un manifesto: «L’omosessualità è un peccato». Segue, con studiata gravità, il sottotitolo: «Si torna indietro».
Sarebbe anzitutto interessante capire indietro rispetto a cosa. Alla dottrina costante della Chiesa? Al Catechismo promulgato nel 1992 e definitivamente editato nel 1998? Alla tradizione morale che distingue — con quella finezza concettuale che oggi sembra divenuta merce rara, specie tra certi giovani improvvisatisi giuristi da tastiera — tra persona, inclinazione e atto? Il problema non è l’indignazione del «si torna indietro», ma la disinvoltura con cui si maneggiano categorie che esigerebbero, prima ancora che passione, competenza unita a solida maturità intellettuale, dottrinale e giuridica.
Quando il Romano Pontefice afferma che l’omosessualità non è un crimine ma è un peccato, non introduce alcuna novità né inaugura una regressione. Opera una distinzione elementare tra ordine penale e ordine morale, tra reato e peccato, tra foro esterno e foro interno. Distinzione che appartiene alla struttura stessa del pensiero cattolico e che precede di secoli le polemiche odierne. Basterebbe avere una minima familiarità con il diritto — quello vero, non quello evocato per sentito dire — prima di pretendere di impartirne lezioni o di usarlo come clava polemica, talvolta con effetti più rivelatori che convincenti.
Se però si ignora che cosa significhi “peccato” nella teologia morale cattolica e si confonde il giudizio sull’atto con un giudizio ontologico sulla persona, allora ogni parola diventa materiale per il titolo scandalistico e ogni precisazione viene liquidata come retromarcia. La teologia non si fa a colpi di titoli: si fa distinguendo. E il diritto, dal canto suo, esige una precisione ancora maggiore, specie quello strutturato su base romana, meno elastico del common lawma proprio per questo meno incline a quelle ambiguità che, in mani inesperte, rischiano di trasformare una distinzione in un’accusa e un chiarimento in un regresso.
Qui emerge il vero sofisma, tanto semplice quanto efficace sul piano mediatico. Afferma l’autore in questo video: «Gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati: gli atti». Come se la parola «atti», scandita con particolare enfasi, fosse sufficiente a dissolvere il problema e a mettere al riparo da ogni valutazione morale sulla persona. La domanda che di conseguenza segue è quindi elementare: chi compie gli atti? Posto che gli atti non sono entità sospese nell’aria, non sono fenomeni atmosferici, non sono accidenti metafisici che si producono per autocombustione, è presto detto: l’atto morale è sempre atto umano. È posto da un soggetto libero, dotato di intelletto e volontà, di libertà e libero arbitrio. Se si parla di «atto»”, si parla necessariamente di un’azione compiuta da qualcuno. E quel “qualcuno” è l’uomo.
La teologia morale cattolica — e qui basterebbe aprire un manuale serio, non un commento improvvisato sui social— distingue con precisione tra inclinazione, condizione personale e atto liberamente posto. Ma distinguere non significa separare ontologicamente ciò che nella realtà è unito. L’atto è della persona; la persona è soggetto dell’atto. Negare questo per salvare una formula significa scivolare in un nominalismo morale che dissolve la responsabilità nel lessico e finisce per suscitare una certa tenerezza verso apprendisti stregoni convinti di risolvere con un artificio terminologico questioni strutturali evidentemente più grandi di loro. Sant’Agostino, prima di poter dire «Silere non possum» — non posso tacere —, da Aurelio di Tagaste quale ancora era, prestò ascolto a quella voce che gli sussurrò «Tolle lege» — prendi e leggi. Sottinteso: studia. Aurelio divenne Agostino perché ascoltò, lesse, studiò e imparò.
Occorre anzitutto recuperare la categoria dell’oggetto morale. Secondo la dottrina costante, ripresa con limpida chiarezza da San Giovanni Paolo II nell’enciclica Veritatis Splendor, l’atto umano si qualifica moralmente in base a tre elementi: oggetto, fine e circostanze. L’oggetto non è l’intenzione soggettiva, né la condizione psicologica del soggetto; è ciò verso cui l’atto è ordinato in se stesso. Quando la Tradizione afferma che «gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati», non sta formulando un giudizio sulla dignità della persona, ma sulla struttura oggettiva dell’atto in rapporto alla legge naturale e alla finalità propria della sessualità. Questo significa intrinsece malum: che l’oggetto dell’atto è tale da non poter essere ordinato al bene in alcuna circostanza o intenzione. È linguaggio tecnico, non slogan morale. Confondere il giudizio sull’oggetto morale con un giudizio ontologico sulla persona significa non aver compreso la metafisica dell’atto, la grammatica della morale cattolica e, talvolta, nemmeno quel diritto che si presume talora di voler insegnare persino agli altri (vedere video, qui).
A questo punto conviene leggere il testo per ciò che è, non per ciò che si vorrebbe che fosse. Il n. 2357 del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma:
«L’omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un’attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso. […] La Tradizione ha sempre dichiarato che “gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati”. […] In nessun caso possono essere approvati».
Non è un testo improvvisato, né una nota marginale. È un’esposizione sistematica che distingue con chiarezza tra inclinazione e atto, tra condizione personale e comportamento moralmente qualificato. Il Catechismo non afferma che la persona “è disordinata”. Non formula un giudizio ontologico sulla dignità del soggetto. Parla di atti e li qualifica in rapporto alla legge naturale e alla struttura teleologica della sessualità.
Questa distinzione non nasce da un capriccio disciplinare, ma da un impianto antropologico preciso: la sessualità, nella visione cattolica, è ordinata alla complementarità tra uomo e donna e alla apertura alla vita. Se l’atto è strutturalmente chiuso a questa finalità, l’oggetto morale viene giudicato disordinato. Non perché sia stato deciso in qualche oscuro ufficio romano da presunti custodi di tremebondi pregiudizi, ma perché l’atto viene valutato secondo una concezione della natura umana che la Chiesa ritiene iscritta nell’ordine della creazione.
Si può contestare questa antropologia? Certamente e legittimamente. Ma non la si può ridicolizzare fingendo di non comprenderla, nella speranza che altri smettano di comprenderla. Altrettanto vale per l’inconsistenza dell’accusa di «passo indietro». Il testo del Catechismo è del 1992, con editio typicadel 1998. È stato promulgato sotto San Giovanni Paolo II e redatto sotto la supervisione dell’allora Cardinale Joseph Ratzinger. Non siamo davanti a un’improvvisa regressione dottrinale del 2023 — come sostiene chi accusa ripetutamente il Sommo Pontefice di aver definito l’omosessualità peccato — ma alla semplice ripetizione di una dottrina costante. Parlare di «arretramento» significa ignorare trent’anni di Magistero o fingere che esso non esista. Il problema, quindi, non è che il Santo Padre Francesco abbia detto qualcosa di nuovo, ma che qualcuno abbia deciso di scoprire oggi ciò che la Chiesa non ha mai nascosto.
Se poi si vuole comprendere davvero che cosa significhi «peccato» nel linguaggio cattolico, basterebbe ricordare una formula che ogni fedele ascolta — o dovrebbe ascoltare — nella liturgia: «Ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni». Il peccato non è un’etichetta sociologica, non è un’identità, non è una condizione ontologica permanente, ma un atto umano moralmente qualificato, qualcosa che si compie, o che si omette di compiere. Quindi pensieri, parole, opere e omissioni sono quattro modalità attraverso cui la libertà si esercita. E, esercitandosi, può ordinarsi al bene oppure disordinarsi rispetto ad esso.
Dire che un atto è peccato significa dire che, in quella concreta scelta, l’uomo ha posto un’azione contraria all’ordine morale oggettivo. Non significa affermare che la persona sia riducibile al suo atto. Non significa negarne la dignità. Non significa trasformare una condizione esistenziale in una colpa permanente. La distinzione tra persona e atto non è un’attenuazione moderna: è la grammatica stessa della morale cattolica. Quando dunque il Sommo Pontefice afferma che l’omosessualità non è un crimine ma è un peccato, sta semplicemente collocando la questione nell’ambito morale e non in quello penale. Sta ricordando che la Chiesa non invoca sanzioni civili, ma formula un giudizio etico sugli atti. È una differenza abissale, che chiunque abbia una nozione solo elementare di diritto dovrebbe saper riconoscere.
Il peccato appartiene al foro della coscienza e alla relazione con Dio, il crimine appartiene all’ordinamento giuridico e alla sfera pubblica. Confondere i due piani significa non comprendere né la teologia morale né la teoria generale del diritto. Ed è proprio qui che la polemica mostra tutta la sua fragilità. Perché accusare il Santo Padre di «arretramento» per aver ribadito che un atto moralmente disordinato — in questo specifico caso la pratica dell’omosessualità — è peccato, equivale, in realtà, a rimproverare alla Chiesa di continuare a essere ciò che è: vale a dire, semplicemente, se stessa.
A questo punto emerge un ulteriore nodo, più delicato e più serio. Perché dietro la polemica mediatica non vi è soltanto un problema di distinzione tra peccato e crimine, ma una questione ecclesiologica: l’idea, più o meno esplicita, che l’accoglienza debba necessariamente tradursi in approvazione morale. E qui occorre essere estremamente chiari: la Chiesa è madre, accoglie tutti, sempre e senza condizioni preliminari. Lo ha fatto nei confronti dell’adultera — «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,11) — del pubblicano — «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13) — del persecutore trasformato in apostolo — «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9,4) — del peccatore manifesto seduto a mensa con il Maestro — «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati» (Mc 2,17). Non ha mai chiesto una certificazione morale all’ingresso. Ma l’accoglienza non è mai stata sinonimo di legittimazione dell’atto. Né la misericordia è mai stata equiparata alla normalizzazione del disordine.
Al numero del Catechismo citato poc’anzi (cfr. n. 2357) fa seguito quello immeditatamente successivo con richiami precisi al rispetto e all’accoglienza delle persone omosessuali:
«Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione» (CCC n. 2358).
Il punto è però precisamente questo: vi sono soggetti che non chiedono accoglienza — che la Chiesa già offre — ma riconoscimento morale della prassi, dell’esercizio di un disordine morale. Non chiedono di essere accolti come persone, ma che l’atto venga sottratto al giudizio morale e normalizzato. E qui non siamo più nell’ambito pastorale, ma in quello dottrinale. Si pretende, in altre parole, che la Chiesa modifichi la propria antropologia per adeguarsi a un paradigma culturale dominante. Che rilegga la propria morale alla luce di istanze identitarie contemporanee. Che benedica ciò che fino a ieri ha definito intrinsecamente disordinato, senza che sia mutata la struttura teologica di riferimento. Ora, si può discutere tutto, ma non si può chiedere alla Chiesa di cessare di essere se stessa senza dichiararlo apertamente.
L’argomento è presentato di prassi in modo più suggestivo che rigoroso: si evoca l’inclusione, si parla di diritti, si agita lo spettro della discriminazione, fino a manipolare il dato oggettivo rimproverando apertamente al Santo Padre che, definendo l’omosessualità peccato, offrirebbe legittimazione ai regimi islamisti che la perseguono penalmente. Ma qui non è in gioco la dignità della persona — che la Chiesa afferma con forza — bensì la qualificazione morale dell’atto. E confondere le due dimensioni è un artificio retorico suggestivo, ma teologicamente inconsistente e giuridicamente farraginoso.
La verità è che qualcuno vorrebbe far entrare nella Chiesa quello che potremmo chiamare un cavallo di Troia arcobaleno: non la persona, ma l’intero pacchetto ideologico che pretende di ridefinire categorie antropologiche, morali e sacramentali. La Chiesa non rifiuta le persone, ma non può accettare che l’accoglienza diventi lo strumento per scardinare la propria visione della natura umana. La madre abbraccia, ma non riscrive la legge morale per rendere l’abbraccio culturalmente più gradito a chi vorrebbe trasformare il peccato in un diritto. Chi chiede alla Chiesa di dichiarare moralmente buono ciò che essa, alla luce della propria antropologia teologica, ritiene oggettivamente disordinato, non sta chiedendo un atto pastorale, ma una revisione dottrinale. E una revisione dottrinale non si ottiene per pressione mediatica, né per titoli ad effetto, né per esigenze personali, né mediante denunce temerarie che alterano il piano del confronto.
È doveroso ringraziare il creatore del blog Silere non Possum, i cui interventi, talvolta caratterizzati da una disinvoltura argomentativa che suscita più interrogativi che certezze, costituiscono per noi un salutare esercizio. Ci ricordano che il compito del sacerdote, del teologo e del vero giurista non è rincorrere l’eco mediatica, ma distinguere, chiarire e custodire con fedeltà l’ordine della verità, per poi trasmetterla e difenderla da quei cavalli di Troia ideologici che, con tinte arcobaleno e linguaggio seducente, tentano di introdurre nella Chiesa ciò che non le appartiene, sino a considerare le parole sul peccato del Sommo Pontefice un vero e proprio scandalo al sole.
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– 31 maggio 2024 — UNA NOTA DI PADRE ARIEL SUL SITO SILERE NON POSSUM: «MOLESTO COME UN RICCIO DI MARE DENTRO LE MUTANDE» (per aprire l’articolo cliccare QUI)
– 8 dicembre 2023 — A CHI SI RIFERISCE MARCO FELIPE PERFETTI AFFERMANDO DAL SITO SILERE NON POSSUM «QUA IN VATICANO … NOI IN VATICANO …», SE IN VATICANO NON CI PUÒ METTERE NEMMENO PIEDE?(per aprire l’articolo cliccare QUI)
– 14 ottobre 2023 — È MORTO L’ARCIABATE EMERITO DI MONTECASSINO PIETRO VITTORELLI: LA PIETÀ CRISTIANA PUÒ CANCELLARE LA TRISTE VERITÀ?(per aprire l’articolo cliccare QUI)
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DONNE, DIRITTO E TEOLOGIA USATI COME SLOGAN DAL BLOG SILERE NON POSSUM
Quando un’argomentazione teologica o giuridica non regge alla lettura integrale delle fonti, non occorrono invettive per confutarla: è sufficiente ricondurla alle fonti stesse, perché talvolta il confronto con esse è già di per sé la più severa delle repliche.
Una doverosa premessa si impone. Il blog Silere non possumnon ha mai suscitato particolare apprezzamento presso i Padri redattori di questa rivista, non per pregiudizio, ma per metodo.
La nostra missione non è alimentare polemiche, bensì richiamare alla verità teologica e giuridica quando questa venga esposta in modo impreciso, approssimativo o ideologicamente orientato. Il problema non è la critica — che nella Chiesa è legittima e talvolta necessaria — ma la qualità della critica. Quando testi di carattere ecclesiologico e canonistico vengono diffusi con toni perentori, citazioni selettive e argomentazioni che sembrano solide solo finché non vengono sottoposte a verifica, diventa doveroso intervenire. Non tanto per gli addetti ai lavori, che possiedono gli strumenti per discernere, quanto per quei sacerdoti in buona fede e per quei fedeli cattolici non adeguatamente preparati, che rischiano di assumere come analisi rigorose ciò che spesso si rivela essere una costruzione retorica ed emotiva più che teologica e giuridica.
L’ultimo articolo «Donne che valutano i vescovi? I risultati di questo tokenismo è sotto gli occhi di tutti» (vedere qui), rappresenta un esempio emblematico di questa impostazione. In più punti il testo rasenta l’invettiva; nelle citazioni giuridiche e teologiche, poi, l’autenticità appare talvolta simile a quella di uno zircone presentato come diamante puro: brillante alla superficie, ma privo della consistenza strutturale che solo un’analisi rigorosa può garantire. Per questa ragione — e solo per questa —, è opportuno entrare nel merito.
«La potestà di governo un nodo irrisolto» costituisce l’argomento portante dell’articolo, solenne nella forma quanto fragile nella sostanza. Si afferma che la potestà di governo, essendo radicata sacramentalmente nell’Ordine sacro, non possa essere “normalizzata” né esercitata secondo logiche amministrative che coinvolgano fedeli non ordinati. Il richiamo a Benedetto XVI — in particolare alla catechesi sul munus regendidel 26 maggio 2010 — è suggestivo, ma marcatamente selettivo. E soprattutto teologicamente impreciso. Non per sottigliezza accademica, ma per un’evidente confusione tra titolarità sacramentale del munus e cooperazione giuridica all’esercizio della potestà.
Il testo utilizza formule corrette — «struttura sacramentale», «origine sacra dell’autorità», «vincolo con il Sacramento dell’Ordine» — ma le isola dal contesto complessivo della dottrina cattolica, trasformandole in slogan apologetici mediante estrapolazioni selettive. Il risultato è un’argomentazione che appare compatta solo finché non venga sottoposta a una lettura integrale delle fonti. È vero: la gerarchia nella Chiesa ha una «sacra origine»; l’autorità ecclesiale non nasce da un’investitura sociologica; il munusregendi non è assimilabile a una leadershipaziendale. Però, da queste premesse, non discende affatto ciò che l’articolo pretende di dimostrare.
Il Codice di Diritto Canonico è estremamente chiaro: il can. 129 §1afferma che sono abili alla potestà di governo coloro che hanno ricevuto l’Ordine sacro. Ma il §2, che segue immediatamente — ed è qui il punto sistematicamente ignorato — stabilisce che «i fedeli laici possono cooperare all’esercizio di tale potestà, secondo il diritto». E cooperare non significa usurpare, sostituirsi o esercitare il munus episcopale, ma partecipare, secondo modalità determinate dall’ordinamento ecclesiale, all’esercizio concreto di funzioni che non sono di natura sacramentale, ma amministrativa, consultiva, istruttoria, gestionale. Negando questo principio si dovrebbe coerentemente sostenere che: i laici operanti nei tribunali ecclesiastici esercitino un episcopato surrettizio; i periti laici intervenuti nei Concili ecumenici abbiano partecipato sacramentalmente al munus docendi; ogni funzione amministrativa della Curia richieda la consacrazione episcopale, fino a trasformare l’organizzazione ecclesiale in una sorta di monolitico apparato esclusivamente sacramentale. È presto detto: una simile conclusione non solo non è richiesta dalla teologia cattolica, ma ne travisa la distinzione fondamentale tra titolarità sacramentale e cooperazione giuridica.
Seguendo la logica degli autori dell’articolo, si dovrebbe nominare almeno un vescovo titolare per la gestione dei parcheggi dello Stato della Città del Vaticano, così da evitare che un semplice funzionario amministrativo eserciti una potestà “non sufficientemente sacramentale” in materia di strisce blu e dischi-orario, magari con appropriati richiami alla dogmatica sacramentaria. Beninteso: l’assurdo non è l’ironia ma la premessa. Benedetto XVI, nel richiamare la «sacra origine» dell’autorità ecclesiale, non ha mai sostenuto che ogni atto di governo nella Chiesa coincida ontologicamente con l’esercizio dell’Ordine sacro. La distinzione tra potestas ordinise potestas regiminisè classica nella teologia cattolica e trova nel diritto canonico una formulazione chiara e sistematica. L’origine sacramentale dell’episcopato non elimina la dimensione istituzionale e giuridica del governo ecclesiale: la fonda e la struttura. Confondere questi livelli significa scambiare la radice con i rami. L’autorità nasce sacramentalmente, ma la sua amministrazione concreta si articola invece secondo forme giuridiche. Le due dimensioni non sono alternative, ma complementari.
Quando si afferma che una nomina amministrativa «sposta il baricentro dall’Ordine sacro alla nomina papale», si costruisce un falso dilemma. Il Romano Pontefice non crea la sacramentalità dell’episcopato mediante un atto amministrativo; ma può legittimamente conferire incarichi di governo non sacramentali a chi non ha ricevuto l’Ordine, purché non si tratti dell’esercizio proprio del munus episcopale. Ridurre tutto alla categoria di «sacra origine» per negare ogni forma di cooperazione laicale non è difesa della teologia: è una costruzione retorica che assume il linguaggio della dottrina per sostenere una posizione identitaria. Il tutto espresso — ed è un dato che non può essere ignorato — da autori che scelgono sistematicamente l’anonimato, mentre non esitano a qualificare come «ignoranti», «incompetenti», «analfabeti» o perfino «chierici vaganti sbattuti fuori dalle loro diocesi» persone che hanno maturato preparazione e competenza in decenni di studio serio e di formazione permanente. L’autorità morale della critica non si rafforza con l’invettiva, meno che mai con l’anonimato.
La sezione dedicata allo «sguardo femminile» si presenta come una critica all’ideologia. Ma, paradossalmente, finisce per costruire un’ideologia speculare e inversa. Si afferma che l’idea di uno «sguardo peculiare» femminile sarebbe una tesi vuota, sentimentalistica, identitaria. Tuttavia, per demolire questa tesi si ricorre allo stesso schema che si vorrebbe confutare: si attribuisce alle donne una predisposizione emotiva, instabile, incapace di discernimento oggettivo. Non si supera lo stereotipo: lo si capovolge. L’argomento scivola così da una legittima perplessità circa il rischio di criteri personalistici a un giudizio generalizzato sulla presunta inclinazione femminile al sentimentalismo. Non è un passaggio teologico né un’argomentazione canonica, nemmeno un’analisi sociologica fondata, è solo un artificio retorico.
Se esistesse realmente un «criterio femminile» intrinsecamente inaffidabile nel discernimento, si dovrebbe allora concludere — con coerenza — che le donne non possano essere giudici nei tribunali ecclesiastici, né docenti di teologia morale, né abilitate a esercitare funzioni consultive in ambito canonico o a dirigere uffici amministrativi complessi. Ma la Chiesa non ha mai insegnato nulla del genere. Il can. 228 §1è inequivocabile: i laici idonei sono abili ad assumere uffici e incarichi ecclesiastici per i quali risultino capaci. Il criterio non è il genere, ma l’idoneità. Il diritto è chiaro, lo diventa meno quando viene letto per frammenti o piegato a una tesi fondata sul pregiudizio. Attribuire alle donne una naturale inclinazione al giudizio emotivo equivale infatti a riproporre, in chiave polemica, la stessa antropologia stereotipata che si dichiara di voler combattere. Si passa dal mito della «madre naturalmente accogliente» al mito della «donna naturalmente impressionabile». Cambia il segno, non la struttura.
A questo punto una domanda sorge spontanea — e non ha bisogno di essere gridata ma posta con calma — perché l’attenzione critica si concentra quasi esclusivamente sulle donne? Perché non si legge, con la stessa veemenza, un’analisi delle dinamiche di potere maschili che per decenni hanno prodotto clientelismi, protezioni incrociate, cordate ideologiche e reti di influenza non sempre limpide?
La storia recente della Curia non è stata segnata da un eccesso di «sguardo femminile», ma piuttosto attraversata da logiche di appartenenza, talvolta molto compatte, talvolta sorprendentemente indulgenti verso fragilità interne ben note, purché collocate nella giusta rete relazionale. Quando si tuona contro la presenza femminile come fattore di destabilizzazione, ma si tace su sistemi di protezione ben più strutturati e radicati, la critica perde inevitabilmente credibilità. Non perché la presenza delle donne sia intoccabile — nessuna funzione ecclesiale lo è — ma perché la selettività dell’indignazione è sempre un indizio. Stigmatizzare con impetuosità la femminilità di chi donna lo è per natura e per grazia, sorvolando però al tempo stesso su certi vezzi e vizi “maschili” che nulla hanno di evangelicamente virile, non è rigore dottrinale, è un’asimmetria polemica.
Un altro punto merita chiarezza: il processo di consultazione per la scelta dei vescovi — disciplinato dai cann. 377 e 378 — non attribuisce a nessun consultore potestà sacramentale. Non conferisce il munus episcopale. La consultazione è uno strumento istruttorio, non esercizio del munus regendi. Quando un laico — uomo o donna — esprime un parere, non esercita giurisdizione sacramentale: contribuisce a un processo informativo. La decisione resta poi tutta alla Sede Apostolica.
Sostenere che la semplice presenza di donne in un organo consultivo comprometta la sacramentalità dell’episcopato significa confondere livelli distinti dell’ordinamento ecclesiale. È una notevole confusione concettuale, non una difesa della dottrina. Il vero problema, se esiste, non è il genere dei consultori ma la qualità dei criteri. Se alcune nomine risultano discutibili, la questione non è stabilire se chi ha espresso un parere fosse uomo o donna, ma chiedersi: quali informazioni sono state raccolte? Con quale metodo? Con quale verifica? Con quale assunzione di responsabilità finale? Ridurre tutto a una contrapposizione identitaria — «sguardo femminile» contro «governo sacramentale» — non solo semplifica eccessivamente la realtà, ma la deforma. La Chiesa non ha bisogno di quote simboliche. Ma non ha nemmeno bisogno di indignazioni selettive, pronte ad attivarsi su alcuni profili e sorprendentemente silenziose e protettive su altre dinamiche di potere ben più consolidate, anche quando emergono in forma pubblica e gravemente scandalosa (cfr. qui).
La differenza tra una presenza ideologica e una presenza competente non passa attraverso il genere. Passa attraverso l’idoneità, la formazione, la maturità ecclesiale, la capacità di discernimento. Se si vuole davvero evitare il tokenismo, il criterio deve essere la competenza, sempre. Per uomini e per donne. Diversamente si finisce per combattere un’ideologia costruendone un’altra, con la sola differenza che questa volta la polemica assume il volto di una nostalgia teologicamente selettiva.
La roboante domanda: «Vogliamo vescovi competenti o l’approvazione dei media?» costruisce una contrapposizione tanto suggestiva quanto artificiale. Nessuna norma canonica prevede che i vescovi siano scelti per ottenere consenso mediatico. Il can. 378 §1 indica requisiti molto concreti: fede integra, buoni costumi, pietà, zelo per le anime, sapienza, prudenza, virtù umane, buona reputazione, almeno trentacinque anni di età, cinque anni di presbiterato, dottorato o licenza in discipline sacre o almeno vera perizia in esse. Il parametro è l’idoneità oggettiva, non il gradimento giornalistico. Affermare che le nomine recenti sarebbero guidate da un’ossessione mediatica può essere un’opinione; trasformarla in chiave interpretativa totale diventa però una narrazione autosufficiente: ogni scelta non condivisa viene spiegata come cedimento ai media; ogni profilo non gradito come frutto di “tokenismo”.
È un meccanismo retorico efficace, ma fragile. Se davvero il criterio fosse l’applauso del «popolino», come si spiega che molte nomine siano state contestate proprio dai media? Come si spiega che non poche scelte episcopali abbiano generato reazioni critiche anche nel mondo laico? L’argomento funziona solo finché resta indimostrato; sottoposto a verifica, perde consistenza e si rivela privo di fondamento oggettivo. Il vero problema — ed è un problema serio — non è l’approvazione dei media. È la qualità delle informazioni raccolte nel processo di consultazione. Ed è qui che il discorso dovrebbe concentrarsi. La procedura prevista dal can. 377 §2-3 è articolata: consultazione comune e segreta tra i vescovi; raccolta di pareri qualificati; eventuale ascolto di presbiteri e laici; trasmissione di un quadro circostanziato alla Sede Apostolica. Il sistema non è costruito per sostituire il giudizio episcopale con quello mediatico. È costruito per ampliare la conoscenza del candidato. L’istruttoria non toglie responsabilità alla Sede Apostolica; la qualifica.
Se alcune nomine risultano infelici, il problema non è la presenza di laici o di donne nel processo consultivo. Il problema, eventualmente, è la qualità delle valutazioni, la solidità delle informazioni, la verifica delle segnalazioni e — nei tempi che la Scrittura chiamerebbe “di vacche magre” — anche la difficoltà oggettiva di reperire profili di particolare spessore e valore. E qui emerge un dettaglio significativo: l’articolo denuncia criteri emotivi, impressionistici, identitari. Ma nel farlo utilizza categorie altrettanto impressionistiche: «disastro», «stato di disperazione», «giochi di potere», «dinamiche invivibili». Termini forti, ma privi di documentazione circostanziata. Si critica la soggettività altrui ricorrendo alla soggettività propria. Se il problema è la qualità delle nomine, la discussione deve restare oggettiva, diversamente si rimane nella sfera dell’impressione polemica.
Altro quesito ad effetto è quello racchiuso nello slogan: «Il munusnon si improvvisa», con richiamo alla necessità di distinguere «tra teologia e uso selettivo del diritto». È la parte più teologicamente impegnativa dell’articolo, dedicata al munusepiscopale. Ed è qui che occorre estrema chiarezza. Il munus docendi, sanctificandi et regendiè proprio dell’episcopato (cfr. can. 375). Nessuno lo contesta. Nessuna riforma recente ha attribuito il munus episcopalea soggetti non ordinati. Nessuna donna esercita il munus episcopale. Oggi nessun laico, uomo o donna, governa una diocesi in forza di potestà sacramentale. Quando, in epoche passate, si verificarono distorsioni nella gestione delle diocesi — con titolari assenti, talora mai residenti e amministrazioni di fatto delegate a parenti o fiduciari secondo logiche di nepotismo — si trattò di abusi storici che la riforma tridentina corresse proprio per ricondurre il governo ecclesiale alla sua forma autentica e pastorale. Evocare oggi simili scenari come se fossero riproponibili significa sovrapporre piani storici radicalmente differenti e del tutto fuori luogo.
La questione reale è un’altra: chi può cooperare nei processi istruttori e amministrativi che precedono o accompagnano l’esercizio del munus? La risposta del diritto è già data. Non è un’innovazione del pontificato attuale né di quello precedente. Il can. 129 §2 prevede che i fedeli laici possano cooperare all’esercizio della potestà di governo secondo il diritto; il can. 228 riconosce ai laici idonei la possibilità di assumere uffici ecclesiastici; il can. 377 §3 contempla esplicitamente la consultazione anche di presbiteri e laici nel processo di nomina episcopale. La distinzione fondamentale è tra titolarità sacramentale del munuse cooperazione funzionale all’esercizio della potestà. Confondere le due dimensioni significa trasformare una questione amministrativa in una questione ontologica. E ciò non è difesa della teologia, ma alterazione delle sue categorie.
Se solo a chi partecipa sacramentalmente al munus è dato contribuire al discernimento su un candidato, allora si dovrebbe coerentemente escludere: accademici laici consultati per la loro competenza teologica; canonisti non ordinati; laici inseriti in commissioni disciplinari; periti economici nelle diocesi. Si dovrebbe perfino rivedere la prassi consolidata dei dicasteri romani, dove medici, giuristi, esperti di varie discipline collaborano senza esercitare alcuna potestà sacramentale. Basti pensare al Dicastero per le Cause dei Santi: la commissione scientifica è composta da medici specialisti che valutano i presunti miracoli secondo criteri rigorosamente clinici. Nessuno ha mai ritenuto necessario sostituirli con ecclesiastici privi di formazione clinica, solo perché ordinati. La Chiesa non ha mai funzionato così, neppure negli ambiti più delicati.
Il rischio, dunque, non è la “femminilizzazione” della Curia, ma la clericalizzazione di ogni funzione ecclesiale, come se l’Ordine sacro fosse requisito per qualunque responsabilità amministrativa o consultiva. E questo, paradossalmente, contraddice proprio la critica rivolta altrove al “clericalismo”. La storia recente offre esempi eloquenti. San Giovanni Paolo II scelse come Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Joaquín Navarro-Valls, medico psichiatra e laico, non perché fosse ordinato — non lo era — ma per grande competenza, equilibrio, intelligenza comunicativa. Gli succedette poi Padre Federico LombardiS.J., anch’egli scelto per alte qualità personali e professionali. In entrambi i casi, il criterio non fu il grado sacramentale, ma l’idoneità alla funzione.
«Il munus episcopale non si improvvisa», certamente, ma nemmeno si estende impropriamente a funzioni che non gli appartengono ontologicamente. Difendere la sacramentalità dell’episcopato non significa trasformare ogni collaborazione ecclesiale in un’appendice dell’Ordine sacro. Significa, al contrario, custodire le distinzioni che la tradizione teologica e il diritto della Chiesa hanno sempre saputo mantenere.
Il dibattito non può riguardare la “femminilizzazione” della Curia, né l’ossessione per le quote, né un presunto cedimento alla modernità sociologica. Il punto vero è altro: la qualità del discernimento e la fedeltà alla struttura teologica della Chiesa. Se una donna esercita un incarico amministrativo conferito legittimamente dal Romano Pontefice, non si è intaccata la sacramentalità dell’episcopato. Se una religiosa partecipa a un processo consultivo, non si è alterata l’ontologia del munus. Se un laico offre un parere tecnico, non si è desacralizzata la gerarchia. Il Sacramento dell’Ordine non è una copertura per ogni funzione organizzativa, è la radice della missione apostolica. Confondere la radice con ogni foglia dell’albero istituzionale non è difesa della tradizione: è approssimazione teologica da dilettanti.
Il rischio più serio non è la presenza femminile nei dicasteri, ma l’uso ideologico della teologia per trasformare ogni scelta amministrativa in una crisi ontologica. È l’abitudine a leggere tutto come sovversione. È l’incapacità di distinguere tra cooperazione e sostituzione, tra consultazione e titolarità, tra struttura sacramentale e organizzazione giuridica. E c’è poi un dettaglio che merita di essere detto con sobria chiarezza: non si può tuonare contro la «ideologia della donna» mentre si tace sistematicamente su altre dinamiche di potere che attraversano ambienti ecclesiastici ben più strutturati, ramificati e influenti. L’indignazione selettiva non è rigore dottrinale: è scelta polemica. E quando la severità si esercita solo in una direzione, diventa sospetta. La Chiesa non ha bisogno di paure travestite da teologia ma di competenza, responsabilità, verità e libertà interiore. Ha bisogno di nomine ben istruite e di informazioni solide. Ha bisogno di uomini e donne che servano, non di narrazioni identitarie che alimentino conflitti permanenti.
Se dunque il criterio è la competenza, questa stessa va dimostrata. Se il criterio è il diritto, lo stesso va letto tutto, non per frammenti ed estrapolazioni. Se il criterio è la teologia, questa non può essere ridotta a slogan. La sacramentalità dell’autorità ecclesiale non è in discussione, ma non è neppure un argomento da brandire contro ogni forma di cooperazione laicale, altrimenti si finisce per difendere la gerarchia in modo così rigido da trasformarla in caricatura grottesca. E la Chiesa non è un fenomeno caricaturale, anche se alcuni la riducono a una parodia. È una realtà sacramentale che vive nella storia, con strutture giuridiche, responsabilità personali e decisioni concrete. Il resto appartiene più alla polemica di taluni blog che al diritto o alla teologia.
In questo blog c’è poi l’anonimato come postura morale, che merita una sobria osservazione. Le critiche più severe — con accuse di incompetenza, di autoritarismo, di gestione ideologica — provengono da soggetti che scelgono sistematicamente l’anonimato, il quale può avere persino ragioni legittime in particolari circostanze. Ma quando si formulano giudizi così pesanti su persone e istituzioni, restare strutturalmente anonimi mentre si pretende trasparenza dagli altri, mentre si stigmatizzano le denunce anonime e il pettegolezzo, crea un’evidente asimmetria morale, non priva di gravità. Anche perché la teologia cattolica non è costruita su insinuazioni; il diritto canonico non si fonda su impressioni non verificabili; e l’autorità morale richiede precise assunzioni di responsabilità che non di rado esigono coraggio, talora persino vero e proprio eroismo. Criticare è legittimo; delegittimare senza esporsi lo è molto meno. Quando infatti si invoca la serietà della sacramentalità, sarebbe coerente invocare anche la serietà della responsabilità personale, pressoché assente dalle colonne di un blog che, erigendosi a tribunale permanente, evita però sistematicamente di assumere la responsabilità di comparire come parte. Del resto, quando un’argomentazione teologica o giuridica non regge alla lettura integrale delle fonti, non occorrono invettive per confutarla: è sufficiente ricondurla alle fonti stesse, perché talvolta, il confronto serio e scientifico con esse, è già di per sé la più severa delle repliche.
DONNE, LAW, AND THEOLOGY USED AS SLOGANS BY THE BLOG SILERE NON POSSUM
When a theological or juridical argument cannot withstand an integral reading of the sources, no invective is needed to refute it: it is enough to bring it back to the sources themselves, because at times the very confrontation with them is already, in itself, the most severe of replies.
A necessary premise is in order. The blog Silere non possum has never enjoyed particular esteem among the Fathers who edit this journal. Not out of prejudice, but out of method. Our mission is not to fuel polemics, but to recall theological and juridical truth whenever it is presented in an imprecise, approximate, or ideologically slanted manner. The problem is not criticism — which in the Church is legitimate and at times necessary — but the quality of criticism. When ecclesiological and canonical texts are circulated with peremptory tones, selective citations, and arguments that seem solid only so long as they are not subjected to verification, it becomes our duty to intervene. Not so much for specialists, who possess the tools to discern, as for those priests acting in good faith and for those Catholic faithful who are not adequately prepared, and who risk taking as rigorous analysis what often proves to be a rhetorical and emotive construction rather than a theological and juridical one.
The most recent article, “Women who evaluate bishops? The results of this tokenism are plain for all to see” (see here), is an emblematic example of this approach. In more than one place the text borders on invective; and in its juridical and theological citations, its authenticity at times resembles that of a zircon presented as a pure diamond: brilliant on the surface, yet lacking the structural consistency that only rigorous analysis can provide. For this reason — and for this reason alone — it is fitting to enter into the substance of the matter.
“The power of governance:an unresolved knot” constitutes the article’s main argument, solemn in form and yet fragile in substance. It is claimed that the power of governance, being sacramentally rooted in sacred Orders, cannot be “normalized” nor exercised according to administrative logics that involve non-ordained members of the faithful. The appeal to Benedict XVI — particularly to the catechesis on the munus regendi of 26 May 2010 — is suggestive, but markedly selective, and above all theologically imprecise. Not because of academic subtleties, but because of an evident confusion between the sacramental titularity of the munusand juridical cooperation in the exercise of authority.
The text employs correct formulas — “sacramental structure,” “sacred origin of authority,” “bond with the Sacrament of Orders” — but isolates them from the overall context of Catholic doctrine, turning them into apologetic slogans by means of selective extrapolations. The result is an argument that appears compact only so long as it is not subjected to an integral reading of the sources. It is true: the hierarchy in the Church has a “sacred origin”; ecclesial authority does not arise from a sociological investiture; the munus regendi is not reducible to corporate leadership. Yet from these premises there follows nothing of what the article claims to prove.
The Code of Canon Law is exceedingly clear: can. 129 §1 states that those who have received sacred Orders are capable of the power of governance. But §2, which follows immediately — and here lies the point that is systematically ignored — adds that “lay members of the Christian faithful can cooperate in the exercise of this power according to the norm of law.” And to cooperate does not mean to usurp, substitute oneself, or exercise the episcopal munus; rather, it means to participate — according to modalities determined by the Church’s legal order — in the concrete exercise of functions that are not sacramental in nature, but administrative, consultative, investigative, and managerial. Denying this principle would require one coherently to maintain that: lay members of ecclesiastical tribunals exercise a surrogate episcopate; lay experts who intervened in Ecumenical Councils participated sacramentally in the munus docendi; every administrative function of the Roman Curia would require episcopal consecration, turning ecclesial organization into a monolithic apparatus exclusively sacramental. It is quickly said: such a conclusion is not only not required by Catholic theology; it distorts the fundamental distinction between sacramental titularity and juridical cooperation.
Following the logic of the article’s authors, one should then appoint at least a titular bishop to oversee the parking areas of the Vatican City State, lest a mere administrative official exercise an authority “insufficiently sacramental” in matters of blue lines and parking discs — perhaps with suitable references to sacramental dogmatics. To be clear: the absurdity is not the irony, but the premise. Benedict XVI, in recalling the “sacred origin” of ecclesial authority, never maintained that every act of governance in the Church coincides ontologically with the exercise of sacred Orders. The distinction between potestas ordinis and potestas regiminis is classical in Catholic theology and finds in canon law a clear and systematic formulation. The sacramental origin of the episcopate does not eliminate the institutional and juridical dimension of ecclesial governance: it grounds it and structures it. To confuse these levels is to mistake the root for the branches. Authority arises sacramentally; its concrete administration is articulated through juridical forms. The two dimensions are not alternatives, but complementary.
When it is claimed that an administrative appointment “shifts the center of gravity from sacred Orders to papal appointment,” a false dilemma is constructed. The Roman Pontiff does not create the sacramentality of the episcopate by an administrative act; yet he can legitimately confer non-sacramental offices of governance upon those who have not received Orders, provided that what is at stake is not the proper exercise of the episcopal munus. To reduce everything to the category of “sacred origin” in order to deny every form of lay cooperation is not the defense of theology: it is a rhetorical construction that adopts the language of doctrine to support an identitarian position. All this is advanced — and this is a fact that cannot be ignored — by authors who systematically choose anonymity, while not hesitating to label as “ignorant,” “incompetent,” “illiterate,” or even “wandering clerics cast out of their dioceses” persons who have acquired preparation and competence through decades of serious study and ongoing formation. The moral authority of criticism is not strengthened by invective, least of all by anonymity.
The section devoted to the “female gaze” presents itself as a critique of ideology. Yet, paradoxically, it ends up constructing a specular and inverted ideology. It is asserted that the idea of a peculiarly female “gaze” would be empty, sentimentalistic, identitarian. However, in order to demolish this thesis, the very same schema it would refute is employed: women are attributed an emotional, unstable disposition, incapable of objective discernment. The stereotype is not overcome; it is reversed. The argument thus slips from a legitimate concern about the risk of personalist criteria into a generalized judgment about an alleged female inclination to sentimentalism. This is not a theological passage, nor a canonical argument, nor even a sound sociological analysis: it is a rhetorical device.
If there truly existed an intrinsically unreliable “female criterion” in discernment, one would then have to conclude — consistently — that women could not be judges in ecclesiastical tribunals, nor professors of moral theology, nor competent to exercise consultative functions in canonical matters, nor capable of directing complex administrative offices. But the Church has never taught anything of the sort. Canon 228 §1 is unequivocal: suitably qualified lay persons are capable of assuming ecclesiastical offices and functions for which they are competent. The criterion is not gender, but suitability. The law is clear; it becomes less so only when read in fragments or bent to a thesis rooted in prejudice. To attribute to women a natural inclination to emotional judgment is, in polemical guise, to reproduce the very stereotyped anthropology one claims to combat. One passes from the myth of the “naturally welcoming mother” to the myth of the “naturally impressionable woman.” The sign changes; the structure does not.
At this point a question arises spontaneously — and it need not be shouted, only posed calmly: why does critical attention focus almost exclusively on women? Why does one not read, with the same vehemence, an analysis of male power dynamics which for decades have produced clientelism, mutual protection, ideological factions, and networks of influence not always transparent?
Against Sister Raffaella Petrini, now Governor of the Vatican City State — a title traditionally in use, although juridically it is a presidency — the columns of that blog directed not only criticism but outright personal invective.
The recent history of the Curia has not been marked by an excess of a “female gaze,” but rather by dynamics of belonging — at times very compact, at times surprisingly indulgent toward well-known internal fragilities — provided they are situated within the right relational network. When one thunders against the female presence as a destabilizing factor, yet remains silent about far more structured and deeply rooted systems of protection, criticism inevitably loses credibility. Not because women’s presence is untouchable — no ecclesial function is — but because selective indignation is always a sign. To stigmatize with impetuosity the femininity of those who are women by nature and by grace, while at the same time overlooking certain “male” behaviors that have nothing evangelically virile about them, is not doctrinal rigor; it is polemical asymmetry.
Another point requires clarity: the consultative process for the selection of bishops — governed by cann. 377 and 378 — does not confer sacramental power upon any consultor. It does not grant the episcopal munus. It does not turn an opinion into an act of governance. Consultation is an investigative instrument, not the exercise of the munus regendi. When a lay person — man or woman — offers an opinion, he does not exercise sacramental jurisdiction; he contributes to an informational process. The decision remains with the Apostolic See.
To claim that the mere presence of women in a consultative body compromises the sacramentality of the episcopate is to confuse distinct levels of the Church’s legal order. This is conceptual confusion, not defense of doctrine. The real problem, if any, is not the consultors’ gender but the quality of the criteria. If certain appointments prove questionable, the issue is not whether the person who offered an opinion was male or female, but: what information was gathered? By what method? With what verification? With what assumption of final responsibility? To reduce everything to an identitarian opposition — “female gaze” versus “sacramental governance” — not only oversimplifies reality; it deforms it. The Church does not need symbolic quotas. Yet she also does not need selective indignations, ready to activate against certain profiles and surprisingly silent about other power dynamics far more consolidated, even when they emerge publicly and scandalously.
The difference between an ideological presence and a competent presence does not pass through gender. It passes through suitability, formation, ecclesial maturity, and the capacity for discernment. If one truly wishes to avoid tokenism, then the criterion must be competence — always, for men and for women. Otherwise one ends up combating one ideology by constructing another, with the only difference that this time polemics assume the guise of a theologically selective nostalgia.
The resounding question, “Do we want competent bishops or the approval of the media?” constructs a contrast as suggestive as it is artificial. No canonical norm provides that bishops are chosen in order to obtain media consensus. Canon 378 §1 indicates very concrete requirements: sound faith, good morals, piety, zeal for souls, wisdom, prudence, human virtues, good reputation, at least thirty-five years of age, five years of priesthood, a doctorate or licentiate in sacred disciplines — or at least true expertise in them. The parameter is objective suitability, not journalistic approval. To claim that recent appointments would be guided by a media obsession may be an opinion; to transform it into a total interpretive key, however, becomes a self-sufficient narrative: every unwelcomed choice is explained as capitulation to the media; every disliked profile as the fruit of “tokenism.”
It is a rhetorically effective mechanism, but a fragile one. If the criterion were truly the applause of the “common folk,” how does one explain that many appointments have been contested precisely by the media? How does one explain that not a few episcopal choices have generated critical reactions even in secular circles? The argument works only so long as it remains unproven; once subjected to verification, it loses consistency and reveals itself without objective foundation. The real problem — and it is a serious one — is not media approval. It is the quality of the information gathered in the consultative process. And it is here that the discussion ought to concentrate. The procedure envisaged by can. 377 §§2–3 is articulated: common and secret consultation among bishops; gathering of qualified opinions; possible listening to priests and laity; transmission of a well-documented dossier to the Apostolic See. The system is not built to replace episcopal judgment with media judgment. It is built to broaden knowledge of the candidate. The investigation does not remove responsibility from the Apostolic See; it qualifies it.
If certain appointments prove unhappy, the problem is not the presence of laity or women in the consultative process. The problem, if anything, is the quality of evaluations, the solidity of information, the verification of reports and — at times when Scripture would speak of “lean years” — also the objective difficulty of finding candidates of particular depth and worth. Here a significant detail emerges. The article denounces emotional, impressionistic, identitarian criteria. Yet in doing so it employs equally impressionistic categories: “disaster,” “a state of despair,” “power games,” “unlivable dynamics.” Strong terms, but lacking detailed documentation. One criticizes the subjectivity of others while resorting to one’s own. If the issue is the quality of appointments, the discussion must remain objective. Otherwise it remains within the sphere of polemical impression.
Another rhetorical question is encapsulated in the slogan, “The munusis not improvised,” along with an appeal to the need to distinguish “between theology and selective use of law.” This is the article’s most theologically demanding portion, devoted to the episcopal munus. Here utmost clarity is required. The munus docendi, sanctificandi et regendi is proper to the episcopate (cf. can. 375). No one contests this. No recent reform has attributed the episcopal munus to non-ordained persons. No woman exercises the episcopal munus. Today no lay person, man or woman, governs a diocese by virtue of sacramental power. When, in past epochs, distortions occurred in diocesan governance — with absent titulars, sometimes never resident, and administrations in fact delegated to relatives or trusted persons according to logics of nepotism — these were historical abuses which the Tridentine reform corrected precisely in order to restore ecclesial governance to its authentic pastoral form. To evoke such scenarios today as though they were re-proposable is to superimpose radically different historical planes, wholly out of place.
The real question is another: who may cooperate in the investigative and administrative processes that precede or accompany the exercise of the munus? The answer of the law is already given. This is not an innovation of the current pontificate nor of the preceding one. Canon 129 §2 provides that lay members of the faithful may cooperate in the exercise of the power of governance according to the law; can. 228 recognizes that suitably qualified laity may assume ecclesiastical offices; can. 377 §3 explicitly envisages consultation also of priests and laity in the process of episcopal appointment. The fundamental distinction is between the sacramental titularity of the munusand functional cooperation in the exercise of authority. To confuse the two is to turn an administrative question into an ontological one. And this is not the defense of theology, but an alteration of its categories.
If only those who participate sacramentally in the munus were permitted to contribute to discernment about a candidate, one would coherently have to exclude: lay academics consulted for their theological competence; non-ordained canonists; lay members of disciplinary commissions; economic experts in dioceses. One would even have to revise the consolidated practice of Roman dicasteries, where physicians, jurists, and experts in various disciplines collaborate without exercising any sacramental authority. Consider the Dicastery for the Causes of Saints: its scientific commission is composed of specialist physicians who evaluate alleged miracles according to rigorously clinical criteria. No one has ever thought it necessary to replace them with clerics lacking clinical training simply because they are ordained. The Church has never functioned in this way, not even in the most delicate spheres.
The risk, therefore, is not the “feminization” of the Curia, but the clericalization of every ecclesial function, as though sacred Orders were required for any administrative or consultative responsibility. And this, paradoxically, contradicts precisely the critique elsewhere directed against “clericalism.” Recent history offers eloquent examples. Saint John Paul II chose Joaquín Navarro-Valls, a layman and psychiatrist, as Director of the Holy See Press Office — not because he was ordained (he was not), but because of great competence, balance, and communicative intelligence. He was later succeeded by Fr. Federico Lombardi, S.J., likewise chosen for personal and professional qualities. In both cases the criterion was not sacramental rank, but suitability for the function.
The episcopal munus is not improvised, certainly. Yet neither is it improperly extended to functions that do not belong to it ontologically. To defend the sacramentality of the episcopate does not mean to turn every ecclesial collaboration into an appendage of sacred Orders. It means, on the contrary, to safeguard the distinctions that theological tradition and the Church’s law have always known how to maintain.
The debate cannot concern the “feminization” of the Curia, nor an obsession with quotas, nor an alleged capitulation to sociological modernity. The true point is another: the quality of discernment and fidelity to the Church’s theological structure. If a woman exercises an administrative office legitimately conferred by the Roman Pontiff, the sacramentality of the episcopate has not been compromised. If a religious sister participates in a consultative process, the ontology of the munushas not been altered. If a lay person offers technical advice, the hierarchy has not been desacralized. The Sacrament of Orders is not a covering for every organizational function; it is the root of the apostolic mission. To confuse the root with every leaf of the institutional tree is not the defense of tradition: it is theological approximation by amateurs.
The more serious risk is not the female presence in dicasteries. It is the ideological use of theology to turn every administrative decision into an ontological crisis. It is the habit of reading everything as subversion. It is the inability to distinguish between cooperation and substitution, between consultation and titularity, between sacramental structure and juridical organization. And there is also a detail that must be stated with sober clarity: one cannot thunder against the “ideology of woman” while systematically remaining silent about other dynamics of power that traverse ecclesial environments far more structured, ramified, and influential. Selective indignation is not doctrinal rigor; it is a polemical choice. And when severity is exercised in only one direction, it becomes suspect. The Church does not need fears disguised as theology, but competence, responsibility, truth, and interior freedom. She needs well-prepared appointments and solid information. She needs men and women who serve, not identitarian narratives that nourish permanent conflicts.
If, then, the criterion is competence, that competence must itself be shown. If the criterion is law, the law must be read in its entirety, not by fragments and extrapolations. If the criterion is theology, theology cannot be reduced to slogans. The sacramentality of ecclesial authority is not in question, but neither is it an argument to be brandished against every form of lay cooperation; otherwise one ends up defending the hierarchy so rigidly as to turn it into a grotesque caricature. And the Church is not a caricatural phenomenon, even if some reduce her to parody. She is a sacramental reality living in history, with juridical structures, personal responsibilities, and concrete decisions. The rest belongs more to the polemics of certain anonymous blogs than to law or theology.
In this blog, moreover, anonymity functions as a moral posture that deserves a sober observation. The harshest critiques — with accusations of incompetence, authoritarianism, ideological governance — come from persons who systematically choose anonymity, which may in certain circumstances even have legitimate reasons. But when one formulates judgments so heavy against persons and institutions, remaining structurally anonymous while demanding transparency from others, while stigmatizing anonymous denunciations and gossip, creates an evident moral asymmetry, not without gravity. For Catholic theology is not built on insinuations; canon law is not founded on unverifiable impressions; and moral authority requires precise assumptions of responsibility which not infrequently demand courage, at times even true heroism. Criticism is legitimate; delegitimizing others without exposing oneself is far less so. When one invokes the seriousness of sacramentality, it would be coherent to invoke also the seriousness of personal responsibility — almost wholly absent from the columns of a blog which, setting itself up as a permanent tribunal, systematically avoids assuming the responsibility of appearing as a party. Moreover, when a theological or juridical argument cannot withstand an integral reading of the sources, no invective is needed to refute it: it is enough to bring it back to the sources themselves, because at times the very confrontation with them is already, in itself, the most severe of replies.
From the Isle of Patmos, 15 February 2026
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MUJERES, DERECHO Y TEOLOGÍA REDUCIDOS A ESLOGAN POR EL BLOG SILERE NON POSSUM
Cuando una argumentación teológica o jurídica no resiste la lectura íntegra de las fuentes, no hacen falta invectivas para refutarla: basta reconducirla a las propias fuentes, porque a veces el contraste con ellas constituye ya de por sí la más severa de las réplicas.
Se impone una premisa necesaria. El blog Silere non possum nunca ha suscitado particular aprecio entre los Padres redactores de esta revista. No por prejuicio, sino por método. Nuestra misión no es alimentar polémicas, sino remitir a la verdad teológica y jurídica cuando esta se expone de modo impreciso, aproximado o ideológicamente orientado. El problema no es la crítica — que en la Iglesia es legítima y a veces necesaria —, sino la calidad de la crítica. Cuando textos de carácter eclesiológico y canonístico se difunden con tonos perentorios, citas selectivas y argumentaciones que parecen sólidas solo mientras no se someten a verificación, se hace necesario intervenir. No tanto por los especialistas, que poseen los instrumentos para discernir, cuanto por aquellos sacerdotes de buena fe y por aquellos fieles católicos no adecuadamente preparados, que corren el riesgo de asumir como análisis rigurosos lo que a menudo se revela ser una construcción retórica y emotiva más que teológica y jurídica.
El último artículo «¿Mujeres que evalúan a los obispos? Los resultados de este tokenismo están a la vista de todos» (véase aquí) representa un ejemplo emblemático de este planteamiento. En varios puntos el texto roza la invectiva; en las citas jurídicas y teológicas, además, la autenticidad aparece a veces semejante a la de un circón presentado como diamante puro: brillante en la superficie, pero carente de la consistencia estructural que solo un análisis riguroso puede garantizar. Por esta razón —y solo por esta— conviene entrar en el fondo.
«La potestad de gobierno, un nudo no resuelto» constituye el argumento portante del artículo, tan solemne en la forma como frágil en la sustancia. Se afirma que la potestad de gobierno, al estar radicada sacramentalmente en el Orden sagrado, no puede ser “normalizada” ni ejercida según lógicas administrativas que impliquen a fieles no ordenados. La referencia a Benedicto XVI — en particular a la catequesis sobre el munus regendi del 26 de mayo de 2010 — es sugestiva, pero marcadamente selectiva. Y, sobre todo, teológicamente imprecisa. No por sutileza académica, sino por una evidente confusión entre la titularidad sacramental del munusy la cooperación jurídica al ejercicio de la potestad.
El texto utiliza fórmulas correctas — «estructura sacramental», «origen sagrado de la autoridad», «vínculo con el Sacramento del Orden» —, pero las aísla del contexto global de la doctrina católica, transformándolas en eslóganes apologéticos mediante extrapolaciones selectivas. El resultado es una argumentación que aparece compacta solo mientras no se somete a una lectura íntegra de las fuentes. Es verdad: la jerarquía en la Iglesia tiene un “origen sagrado”; la autoridad eclesial no nace de una investidura sociológica; el munus regendino es asimilable a un liderazgo empresarial. Pero de estas premisas no se sigue en absoluto lo que el artículo pretende demostrar.
El Código de Derecho Canónico es extremadamente claro: el c. 129 §1 afirma que son hábiles para la potestad de gobierno quienes han recibido el Orden sagrado. Pero el §2, que sigue inmediatamente — y aquí está el punto sistemáticamente ignorado — establece que «los fieles laicos pueden cooperar en el ejercicio de dicha potestad, según el derecho». Y cooperar no significa usurpar, sustituir ni ejercer el munus episcopal, sino participar, según modalidades determinadas por el ordenamiento eclesial, en el ejercicio concreto de funciones que no son de naturaleza sacramental, sino administrativa, consultiva, de instrucción, de gestión. Negando este principio habría que sostener coherentemente que: los laicos miembros de los tribunales eclesiásticos ejercen un episcopado de hecho; los peritos laicos que intervinieron en los Concilios ecuménicos participaron sacramentalmente en el munus docendi; toda función administrativa de la Curia requiere la ordenación episcopal, hasta transformar la organización eclesial en una suerte de aparato monolítico exclusivamente sacramental. Es fácil decirlo: una conclusión semejante no solo no es exigida por la teología católica, sino que tergiversa su distinción fundamental entre titularidad sacramental y cooperación jurídica.
Siguiendo la lógica de los autores anónimos del artículo, habría entonces que nombrar al menos un obispo titular para la gestión de los estacionamientos del Estado de la Ciudad del Vaticano, a fin de evitar que un simple funcionario administrativo ejerza una potestad “no suficientemente sacramental” en materia de zonas reguladas y discos horarios — quizá con oportunas referencias a la dogmática sacramentaria —. Bien entendido: lo absurdo no es la ironía, sino la premisa. Benedicto XVI, al recordar el «origen sagrado» de la autoridad eclesial, nunca sostuvo que todo acto de gobierno en la Iglesia coincida ontológicamente con el ejercicio del Orden sagrado. La distinción entre potestas ordinisypotestas regiminis es clásica en la teología católica y encuentra en el derecho canónico una formulación clara y sistemática. El origen sacramental del episcopado no elimina la dimensión institucional y jurídica del gobierno eclesial: la fundamenta y la estructura. Confundir estos niveles significa confundir la raíz con las ramas. La autoridad nace sacramentalmente; su administración concreta se articula, en cambio, según formas jurídicas. Las dos dimensiones no son alternativas, sino complementarias.
Cuando se afirma que un nombramiento administrativo «desplaza el centro de gravedad del Orden sagrado al nombramiento papal», se construye un falso dilema. El Romano Pontífice no crea la sacramentalidad del episcopado mediante un acto administrativo; pero puede legítimamente conferir encargos de gobierno no sacramentales a quien no ha recibido el Orden, con tal de que no se trate del ejercicio propio del munus episcopal. Reducir todo a la categoría de «origen sagrado» para negar toda forma de cooperación laical no es defensa de la teología: es una construcción retórica que asume el lenguaje de la doctrina para sostener una posición identitaria. Todo ello expresado — y es un dato que no puede ignorarse — por autores que eligen sistemáticamente el anonimato, mientras no dudan en calificar de «ignorantes», «incompetentes», «analfabetos» o incluso «clérigos errantes expulsados de sus diócesis» a personas que han adquirido preparación y competencia a lo largo de décadas de estudio serio y de formación permanente. La autoridad moral de la crítica no se refuerza con la invectiva, y menos aún con el anonimato.
La sección dedicada a la «mirada femenina» se presenta como una crítica a la ideología. Pero, paradójicamente, termina por construir una ideología especular e inversa. Se afirma que la idea de una «mirada peculiar» femenina sería una tesis vacía, sentimentalista, identitaria. Sin embargo, para demoler esta tesis se recurre al mismo esquema que se querría refutar: se atribuye a las mujeres una predisposición emotiva, inestable, incapaz de discernimiento objetivo. No se supera el estereotipo: se le da la vuelta. El argumento resbala así de una legítima perplejidad acerca del riesgo de criterios personalistas a un juicio generalizado sobre la presunta inclinación femenina al sentimentalismo. No es un pasaje teológico. No es una argumentación canónica. No es siquiera un análisis sociológico fundado: es un artificio retórico. Si existiera realmente un «criterio femenino» intrínsecamente poco fiable en el discernimiento, habría que concluir entonces — coherentemente — que las mujeres no puedan ser jueces en los tribunales eclesiásticos, ni docentes de teología moral, ni habilitadas para ejercer funciones consultivas en ámbito canónico o para dirigir oficinas administrativas complejas. Pero la Iglesia nunca ha enseñado nada semejante. El c. 228 §1 es inequívoco: los laicos idóneos son hábiles para asumir oficios y encargos eclesiásticos para los cuales resulten capaces. El criterio no es el género, sino la idoneidad. El derecho es claro; lo es menos cuando se lee por fragmentos o se pliega a una tesis fundada en el prejuicio. Atribuir a las mujeres una inclinación natural al juicio emotivo equivale, en efecto, a reproponer — en clave polémica — la misma antropología estereotipada que se declara querer combatir. Se pasa del mito de la «madre naturalmente acogedora» al mito de la «mujer naturalmente impresionable». Cambia el signo, no la estructura. Llegados a este punto, surge espontáneamente una pregunta — y no necesita ser gritada, sino planteada con calma—: ¿por qué la atención crítica se concentra casi exclusivamente en las mujeres? ¿Por qué no se lee, con la misma vehemencia, un análisis de las dinámicas de poder masculinas que durante décadas han producido clientelismos, protecciones cruzadas, camarillas ideológicas y redes de influencia no siempre limpias?
Contra la hermana Raffaella Petrini, hoy Gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano — título tradicionalmente en uso, aunque jurídicamente se trate de una presidencia —, desde las columnas de ese blog se dirigieron no solo críticas, sino verdaderas invectivas personales.
La historia reciente de la Curia no ha estado marcada por un exceso de “mirada femenina”, sino más bien atravesada por lógicas de pertenencia, a veces muy compactas, a veces sorprendentemente indulgentes con fragilidades internas bien conocidas, con tal de que estuvieran situadas en la red relacional adecuada. Cuando se truena contra la presencia femenina como factor de desestabilización, pero se calla sobre sistemas de protección mucho más estructurados y arraigados, la crítica pierde inevitablemente credibilidad. No porque la presencia de las mujeres sea intocable — ninguna función eclesial lo es —, sino porque la selectividad de la indignación es siempre un indicio. Estigmatizar con ímpetu la feminidad de quien mujer lo es por naturaleza y por gracia, y al mismo tiempo pasar por alto ciertos comportamientos “masculinos” que nada tienen de evangélicamente viril, no es rigor doctrinal: es una asimetría polémica.
Otro punto merece claridad: el proceso de consulta para la elección de los obispos — disciplinado por los cc. 377 y 378 — no atribuye a ningún consultor potestad sacramental. No confiere el munus episcopal. No convierte un parecer en acto de gobierno. La consulta es un instrumento de instrucción, no ejercicio del munus regendi. Cuando un laico — hombre o mujer — expresa un parecer, no ejerce jurisdicción sacramental: contribuye a un proceso informativo. La decisión corresponde a la Sede Apostólica.
Sostener que la simple presencia de mujeres en un órgano consultivo compromete la sacramentalidad del episcopado significa confundir niveles distintos del ordenamiento eclesial. Es una confusión conceptual, no una defensa de la doctrina. El verdadero problema, si existe, no es el género de los consultores. Es la calidad de los criterios. Si algunas designaciones resultan discutibles, la cuestión no es establecer si quien emitió un parecer era hombre o mujer, sino preguntarse: ¿qué informaciones se han recogido? ¿Con qué método? ¿Con qué verificación? ¿Con qué asunción de responsabilidad final? Reducir todo a una contraposición identitaria — «mirada femenina» contra «gobierno sacramental» — no solo simplifica en exceso la realidad, sino que la deforma. La Iglesia no necesita cuotas simbólicas. Pero tampoco necesita indignaciones selectivas, prontas a activarse sobre algunos perfiles y sorprendentemente silenciosas sobre otras dinámicas de poder mucho más consolidadas, incluso cuando emergen de forma pública y escandalosa .
La diferencia entre una presencia ideológica y una presencia competente no pasa por el género. Pasa por la idoneidad, la formación, la madurez eclesial, la capacidad de discernimiento. Si se quiere de verdad evitar el tokenismo, el criterio debe ser la competencia. Siempre. Para hombres y para mujeres. De lo contrario, se acaba combatiendo una ideología construyendo otra, con la sola diferencia de que esta vez la polémica asume el rostro de una nostalgia teológicamente selectiva.
La pregunta altisonante: «¿Queremos obispos competentes o la aprobación de los medios?» construye una contraposición tan sugestiva como artificial. Ninguna norma canónica prevé que los obispos sean elegidos para obtener consenso mediático. El c. 378 §1 indica requisitos muy concretos: fe íntegra, buenas costumbres, piedad, celo por las almas, sabiduría, prudencia, virtudes humanas, buena reputación, al menos treinta y cinco años de edad, cinco años de presbiterado, doctorado o licencia en disciplinas sagradas o, al menos, verdadera pericia en ellas. El parámetro es la idoneidad objetiva, no el agrado periodístico. Afirmar que las designaciones recientes estarían guiadas por una obsesión mediática puede ser una opinión; convertirla en clave interpretativa total se vuelve, sin embargo, una narración autosuficiente: toda elección no compartida se explica como cesión a los medios; todo perfil no apreciado como fruto de “tokenismo”.
Es un mecanismo retórico eficaz, pero frágil. Si de verdad el criterio fuera el aplauso del “pueblo llano”, ¿cómo se explica que muchas designaciones hayan sido contestadas precisamente por los medios? ¿Cómo se explica que no pocas elecciones episcopales hayan suscitado reacciones críticas también en el mundo laico? El argumento funciona solo mientras permanece indemostrado; sometido a verificación, pierde consistencia y se revela carente de fundamento objetivo. El verdadero problema — y es un problema serio — no es la aprobación de los medios. Es la calidad de las informaciones recogidas en el proceso de consulta. Y es aquí donde el discurso debería concentrarse. El procedimiento previsto por el c. 377 §2-3 es articulado: consulta común y secreta entre los obispos; recogida de pareceres cualificados; eventual escucha de presbíteros y laicos; transmisión de un cuadro circunstanciado a la Sede Apostólica. El sistema no está construido para sustituir el juicio episcopal por el mediático. Está construido para ampliar el conocimiento del candidato. La instrucción no quita responsabilidad a la Sede Apostólica: la cualifica.
Si algunas designaciones resultan infelices, el problema no es la presencia de laicos o de mujeres en el proceso consultivo. El problema, en su caso, es la calidad de las valoraciones, la solidez de las informaciones, la verificación de las señales y — en tiempos que la Escritura llamaría “de vacas flacas” — también la dificultad objetiva de encontrar perfiles de particular relieve y valor. Y aquí emerge un detalle significativo. El artículo denuncia criterios emotivos, impresionistas, identitarios. Pero, al hacerlo, utiliza categorías igualmente impresionistas: “desastre”, “estado de desesperación”, “juegos de poder”, “dinámicas invivibles”. Términos fuertes, pero carentes de documentación circunstanciada. Se critica la subjetividad ajena recurriendo a la propia subjetividad. Si el problema es la calidad de las designaciones, la discusión debe permanecer objetiva. De lo contrario, se queda en la esfera de la impresión polémica.
Otra pregunta de efecto es la encerrada en el eslogan: «El munusno se improvisa», con referencia a la necesidad de distinguir «entre teología y uso selectivo del derecho». Es la parte más exigente teológicamente del artículo, dedicada al munus episcopal. Y aquí es donde se requiere extrema claridad. El munus docendi, sanctificandi et regendies propio del episcopado (cfr. c. 375). Nadie lo discute. Ninguna reforma reciente ha atribuido el munus episcopala sujetos no ordenados. Ninguna mujer ejerce el munus episcopal. Hoy ningún laico, hombre o mujer, gobierna una diócesis en virtud de potestad sacramental. Cuando, en épocas pasadas, se produjeron distorsiones en la gestión de las diócesis — con titulares ausentes, a veces nunca residentes, y administraciones de hecho delegadas a parientes o fiduciarios según lógicas de nepotismo — se trató de abusos históricos que la reforma tridentina corrigió precisamente para reconducir el gobierno eclesial a su forma auténtica y pastoral. Evocar hoy escenarios semejantes como si fueran reproponibles significa superponer planos históricos radicalmente diferentes y totalmente fuera de lugar.
La cuestión real es otra: ¿quién puede cooperar en los procesos de instrucción y administrativos que preceden o acompañan el ejercicio del munus? La respuesta del derecho ya está dada. No es una innovación del pontificado actual ni del precedente. El c. 129 §2 prevé que los fieles laicos puedan cooperar en el ejercicio de la potestad de gobierno según el derecho; el c. 228 reconoce a los laicos idóneos la posibilidad de asumir oficios eclesiásticos; el c. 377 §3 contempla explícitamente la consulta también a presbíteros y laicos en el proceso de nombramiento episcopal. La distinción fundamental es entre titularidad sacramental del munusy cooperación funcional al ejercicio de la potestad. Confundir ambas dimensiones significa transformar una cuestión administrativa en una cuestión ontológica. Y esto no es defensa de la teología, sino alteración de sus categorías.
Si solo a quien participa sacramentalmente del munus le estuviera permitido contribuir al discernimiento sobre un candidato, habría que excluir coherentemente: académicos laicos consultados por su competencia teológica; canonistas no ordenados; miembros laicos de comisiones disciplinarias; peritos económicos en las diócesis. Habría incluso que revisar la praxis consolidada de los dicasterios romanos, donde médicos, juristas, expertos de diversas disciplinas colaboran sin ejercer potestad sacramental alguna. Basta pensar en el Dicasterio para las Causas de los Santos: la comisión científica está compuesta por médicos especialistas que evalúan los presuntos milagros según criterios rigurosamente clínicos. Nadie ha considerado nunca necesario sustituirlos por eclesiásticos sin formación clínica, solo porque estén ordenados. La Iglesia nunca ha funcionado así, ni siquiera en los ámbitos más delicados.
El riesgo, por tanto, no es la “feminización” de la Curia, sino la clericalización de toda función eclesial, como si el Orden sagrado fuese requisito para cualquier responsabilidad administrativa o consultiva. Y esto, paradójicamente, contradice precisamente la crítica dirigida en otros lugares al “clericalismo”. La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. San Juan Pablo II eligió como Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede a Joaquín Navarro-Valls, médico psiquiatra y laico, no porque estuviera ordenado —no lo estaba—, sino por gran competencia, equilibrio e inteligencia comunicativa. Le sucedió después el padre Federico Lombardi S.J., igualmente elegido por cualidades personales y profesionales. En ambos casos, el criterio no fue el grado sacramental, sino la idoneidad para la función.
El munus episcopal no se improvisa, ciertamente. Pero tampoco se extiende impropiamente a funciones que no le pertenecen ontológicamente. Defender la sacramentalidad del episcopado no significa transformar toda colaboración eclesial en un apéndice del Orden sagrado. Significa, por el contrario, custodiar las distinciones que la tradición teológica y el derecho de la Iglesia han sabido siempre mantener.
El debate no puede versar sobre la “feminización” de la Curia, ni sobre la obsesión por las cuotas, ni sobre una presunta cesión a la modernidad sociológica. El punto verdadero es otro: la calidad del discernimiento y la fidelidad a la estructura teológica de la Iglesia. Si una mujer ejerce un encargo administrativo conferido legítimamente por el Romano Pontífice, no se ha lesionado la sacramentalidad del episcopado. Si una religiosa participa en un proceso consultivo, no se ha alterado la ontología del munus. Si un laico ofrece un parecer técnico, no se ha desacralizado la jerarquía. El Sacramento del Orden no es una cobertura para cualquier función organizativa. Es la raíz de la misión apostólica. Confundir la raíz con cada hoja del árbol institucional no es defensa de la tradición: es una aproximación teológica superficial.
El riesgo más serio no es la presencia femenina en los dicasterios. Es el uso ideológico de la teología para transformar toda elección administrativa en una crisis ontológica. Es el hábito de leerlo todo como subversión. Es la incapacidad de distinguir entre cooperación y sustitución, entre consulta y titularidad, entre estructura sacramental y organización jurídica. Y hay además un detalle que merece ser dicho con sobria claridad: no se puede tronar contra la “ideología de la mujer” mientras se calla sistemáticamente sobre otras dinámicas de poder que atraviesan ambientes eclesiásticos mucho más estructurados, ramificados e influyentes. La indignación selectiva no es rigor doctrinal: es una opción polémica. Y cuando la severidad se ejerce solo en una dirección, se vuelve sospechosa. La Iglesia no necesita miedos disfrazados de teología, sino competencia, responsabilidad, verdad y libertad interior. Necesita nombramientos bien instruidos e informaciones sólidas. Necesita hombres y mujeres que sirvan, no narraciones identitarias que alimenten conflictos permanentes.
Si, pues, el criterio es la competencia, esta misma debe demostrarse. Si el criterio es el derecho, este debe leerse entero, no por fragmentos y extrapolaciones. Si el criterio es la teología, esta no puede reducirse a eslogan. La sacramentalidad de la autoridad eclesial no está en discusión, pero tampoco es un argumento que blandir contra toda forma de cooperación laical; de lo contrario, se acaba defendiendo la jerarquía de un modo tan rígido que se la transforma en una caricatura grotesca. Y la Iglesia no es un fenómeno caricaturesco, aunque algunos la reduzcan a una parodia. Es una realidad sacramental que vive en la historia, con estructuras jurídicas, responsabilidades personales y decisiones concretas. Lo demás pertenece más a la polémica de ciertos blogs anónimos que al derecho o a la teología.
En este blog hay además el anonimato como postura moral, que merece una sobria observación. Las críticas más severas — con acusaciones de incompetencia, de autoritarismo, de gestión ideológica — provienen de sujetos que eligen sistemáticamente el anonimato, el cual puede incluso tener razones legítimas en determinadas circunstancias. Pero cuando se formulan juicios tan graves sobre personas e instituciones, permanecer estructuralmente anónimos mientras se exige transparencia a los demás, mientras se estigmatizan las denuncias anónimas y el cotilleo, crea una evidente asimetría moral, no exenta de gravedad. También porque la teología católica no se construye sobre insinuaciones; el derecho canónico no se funda en impresiones no verificables; y la autoridad moral exige precisas asunciones de responsabilidad que no pocas veces requieren valentía, a veces incluso verdadero heroísmo. Criticar es legítimo; deslegitimar sin exponerse lo es mucho menos. Cuando, en efecto, se invoca la seriedad de la sacramentalidad, sería coherente invocar también la seriedad de la responsabilidad personal, casi ausente en las columnas de un blog que, erigiéndose en tribunal permanente, evita sin embargo sistemáticamente asumir la responsabilidad de comparecer como parte. Por lo demás, cuando una argumentación teológica o jurídica no resiste la lectura íntegra de las fuentes, no hacen falta invectivas para refutarla: basta reconducirla a las propias fuentes, porque a veces el contraste con ellas constituye ya de por sí la más severa de las réplicas.
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Il comunicato diffuso sull’incontro che si è tenuto il 12 febbraio 2026 tra il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il Cardinale Víctor Manuel Fernández e il Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, Rev. Davide Pagliarani (cfr. comunicato in pdf), offre materia di riflessione non tanto sul piano diplomatico, quanto su quello teologico ed ecclesiologico.
Il tono del testo è volutamente breve e sobrio, persino benevolo. Si parla di incontro «cordiale e sincero», di «percorso di dialogo specificamente teologico», di «metodologia ben precisa», di chiarificazione circa la differenza tra atto di fede e «religioso ossequio della mente e della volontà» e sui differenti gradi di adesione richiesti dai testi del Concilio Vaticano II. Tuttavia, sotto la superficie formale e cordiale, emergono questioni gravi, ormai vecchie e irrisolte.
Partiamo con un’analisi canonica sullo “stato di necessità” invocato. Il punto più delicato resta la minaccia — già pubblicamente ventilata — di procedere a nuove ordinazioni episcopali in assenza di mandato pontificio, giustificate da un presunto «stato di necessità» espresso in questi termini:
«Lunedì scorso, 2 febbraio, il Superiore Generale della Fraternità San Pio X ha annunciato che le consacrazioni episcopali, cioè la consacrazione dei vescovi, si svolgeranno mercoledì 1° luglio. La cerimonia si terrà qui a Écône, sul famoso Prato delle Ordinazioni, nello stesso luogo in cui, il 30 giugno 1988, l’Arcivescovo Lefebvre consacrò quattro vescovi. Sarà un evento storico, ma è importante comprenderne appieno la portata e il significato. L’aspetto insolito di questa cerimonia è che, per il momento, non ha ricevuto l’autorizzazione di Papa Leone XIV. Speriamo sinceramente che il Santo Padre permetta queste consacrazioni. Dobbiamo pregare per questa intenzione» (cfr. FSSPX Attualità, qui).
E qui occorre estrema chiarezza, perché il Codice di Diritto Canonico è inequivocabile:
«Nessun Vescovo consacri alcuno Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio» (can. 1013CIC); «il Vescovo che consacra qualcuno Vescovo senza mandato pontificio e chi da lui riceve la consacrazione incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica» (can. 1382 CIC; attualmente can. 1382 §1 dopo la riforma del 2021).
Il comunicato del Cardinale Victor Manuel Fernandez richiama correttamente il can. 331 e la Pastor aeternusdel Concilio Vaticano I, ribadendo la potestà piena, suprema, universale e immediata del Romano Pontefice. Non si tratta di un dettaglio disciplinare, ma di un principio costitutivo dell’ecclesiologia cattolica.
L’argomento dello “stato di necessità” fu utilizzato già nel 1988 per giustificare le consacrazioni episcopali operate dal Vescovo Marcel Lefebvre. Ma uno stato di necessità, in senso canonico, non è una categoria soggettiva, né una percezione ideologica di crisi. Il Codice di Diritto Canonico disciplina con precisione le cause di non imputabilità o di attenuazione della pena (cann. 1323–1324 CIC), tra le quali figura appunto la necessità, che deve essere però sostanzialmente reale e oggettiva, delineando in tal modo una situazione così grave da costringere ad agire per evitare un danno imminente e non altrimenti evitabile. Non è sufficiente il giudizio personale circa una presunta crisi ecclesiale; occorre un’impossibilità reale di ricorrere ai mezzi ordinari di governo e di comunione con la Sede Apostolica. Inoltre, la necessità non può essere auto-certificata dall’agente in modo arbitrario o ideologico, ma deve rispondere a criteri oggettivi verificabili nell’ordinamento ecclesiale.
La storia del XX secolo offre diversi esempi concreti: nei Paesi dell’Europa orientale sotto il regime sovietico, con vescovi incarcerati o deportati e comunicazioni interrotte; nella Cina maoista, durante le fasi più dure della persecuzione religiosa, quando la Chiesa operava in clandestinità e il contatto con Roma era materialmente impossibile; in alcune aree dell’ex Jugoslavia durante i conflitti balcanici, in condizioni di totale isolamento e grave pericolo. In tali contesti si trattava di un’impossibilità fisica e giuridica oggettiva.
La differenza con l’attuale situazione ecclesiale è evidente. Oggi non vi è persecuzione di regime che impedisca la comunione con Roma, né un’interruzione forzata dei canali istituzionali. Nei contesti nei quali la Fraternità invoca lo stato di necessità, la Chiesa gode di libertà di espressione e di azione, intrattiene relazioni diplomatiche con gli Stati e opera pubblicamente. L’eventuale conflitto è di natura dottrinale o interpretativa, non di impossibilità materiale.
Dilatare a questo modo la nozione di necessità fino a includervi il dissenso teologico soggettivo significa svuotare l’istituto canonico del suo significato proprio. E ciò risulta particolarmente paradossale in ambienti che rivendicano una rigorosa formazione tomistica: proprio la tradizione scolastica autentica esige precisione concettuale e distinzione dei piani, non l’uso estensivo e ideologico di categorie giuridiche.
Paragonare poi l’attuale situazione ecclesiale alla crisi ariana — come talvolta viene insinuato da certi circoli — significa forzare la storia e l’ecclesiologia. Durante la crisi ariana si discuteva la divinità stessa del Verbo Incarnato; oggi nessun dogma trinitario o cristologico è negato dal Magistero universale. La pretesa di presentarsi come un nuovo Atanasio di Alessandria presuppone che Roma sia divenuta ariana: affermazione che, se presa sul serio, conduce logicamente allo scisma formale e prima di esso al ridicolo giuridico-teologico. Ciò proprio perché l’argomento dello stato di necessità, applicato alla decisione unilaterale di ordinare vescovi contro la volontà esplicita del Romano Pontefice, è talmente insussistente sul piano giuridico e su quello ecclesiologico sino ad apparire privo dei criteri minimi di serietà. Anche perché la necessità, tra l’altro, non può essere auto-certificata da chi intende compiere l’atto.
Il comunicato segnala un punto teologico centrale: la distinzione tra atto di fede (fides divina et catholica) e «religioso ossequio della mente e della volontà» (cf. Lumen gentium, 25) Prima di procedere, è opportuno chiarire questi due concetti. Con fides divina et catholica si intende l’assenso pieno e irrevocabile che il credente presta alle verità rivelate da Dio e proposte come tali in modo definitivo dalla Chiesa: ad esempio la Trinità, l’Incarnazione, la divinità di Cristo. Negare consapevolmente una di queste verità significa rompere la comunione nella fede. Il «religioso ossequio della mente e della volontà», invece, riguarda quegli insegnamenti che il Magistero propone in modo autentico, sebbene non con una definizione dogmatica. In questi casi non si tratta di un atto di fede in senso stretto, bensì di un’adesione reale, leale e rispettosa, fondata sulla fiducia nell’assistenza dello Spirito Santo al Magistero della Chiesa. Non è un’opinione facoltativa che ciascuno possa accettare o rifiutare a piacimento, ma neppure equivale a una definizione irreformabile. Qui il Prefetto, con evidente garbo, invita di fatto la Fraternità a rientrare nell’alveo della teologia cattolica classica, ricordando che non tutti gli insegnamenti del Magistero richiedono lo stesso grado di assenso; ma neppure è lecito trattare testi conciliari come opinioni teologiche liberamente contestabili. Il tutto anche a fronte di interpretazioni riduttive che continuano a qualificare il Vaticano II come un concilio «solo pastorale», quasi si trattasse di un’assemblea di rango inferiore rispetto ai precedenti concili ecumenici. Una simile lettura, oltre a essere teologicamente imprecisa, finisce per svuotare di contenuto l’autorità stessa del Magistero conciliare.
Il Vaticano II, pur non definendo nuovi dogmi con formula solenne, è un Concilio ecumenico della Chiesa Cattolica. I suoi insegnamenti richiedono, secondo la loro natura e formulazione, almeno quell’ossequio religioso che non è mera opinione privata ma adesione reale, anche se non definitoria. È legittimo discutere criticamente alcune derive del periodo post-conciliare; ma tali fenomeni non possono essere identificati con il Concilio in quanto tale. Già negli anni Settanta, dalla cattedra della Pontificia Università Lateranense, Antonio Piolanti — autorevole esponente della Scuola Romana — metteva in guardia dal confondere il Concilio Vaticano II con il “para-concilio”: si tratta di realtà distinte. Ciò malgrado, dinanzi a queste elementari evidenze teologiche, i toni della Fraternità sono purtroppo i seguenti:
«È possibile che la Santa Sede ci dica: “Va bene, vi autorizziamo a consacrare vescovi, ma a condizione che accettiate due cose: la prima è il Concilio Vaticano II; e la seconda è la Nuova Messa. E poi, sì, vi permetteremo di compiere consacrazioni”. Come dovremmo reagire? È semplice. Preferiremmo morire piuttosto che diventare modernisti. Preferiremmo morire piuttosto che rinunciare alla piena fede cattolica. Preferiremmo morire piuttosto che sostituire la Messa di San Pio V con la Messa di Paolo VI» (cfr. FSSPX Attualità, qui).
La richiesta del Dicastero non è di “credere come dogma” ogni singola espressione conciliare, ma di riconoscerne l’autorità ecclesiale secondo la gerarchia delle verità e dei gradi di assenso. In altre parole: studiare ciò che si contesta, comprendere le categorie teologiche, evitare letture ideologiche, ma anche riconoscere la serietà dell’interlocutore. La tradizione teologica cattolica non si è mai costruita sulla caricatura dell’avversario, bensì sull’analisi rigorosa delle sue tesi e sulla confutazione argomentata dei suoi errori. Si può dissentire profondamente da una posizione, persino giudicarla teologicamente erronea, senza per questo negare all’altro intelligenza, cultura o competenza scientifica. L’autorità di una tesi non dipende dalla delegittimazione personale di chi la sostiene, ma dalla solidità delle argomentazioni. Solo in questo clima è possibile un autentico dialogo teologico. E questo, sia chiaro: non è un principio di cortesia accademica, ma il metodo stesso della grande scolastica. Basta pensare alla struttura delle quaestionesdi San Tommaso d’Aquino, che espone con precisione le obiezioni nella loro forma più forte prima di proporre la propria risposta (respondeo). La verità, nella tradizione cattolica, non si afferma eliminando l’avversario, ma superandone le argomentazioni sul piano della ragione e della fede.
Da parte dei Superiori della Fraternità di San Pio X, la sistematica delegittimazione dell’interlocutore, insieme al tono ricattatorio già utilizzato, non resta sul piano della polemica, ma investe direttamente la questione ecclesiologica. Il dato più grave non è tanto la minaccia in sé, quanto la modalità. Dire, in sostanza, al Romano Pontefice: “Se non ci date il benestare, procederemo comunque”, configura una pressione impropria sull’autorità suprema della Chiesa. Nel diritto canonico, la richiesta di un mandato è atto di obbedienza; la minaccia di agire senza mandato è atto di sfida. Non si può trasformare la potestà pontificia in un ostacolo burocratico aggirabile in nome di una superiore coscienza di crisi. La comunione ecclesiale non è negoziabile. Non è un tavolo politico dove si contratta una quota di autonomia episcopale.
Questo comunicato mostra una Santa Sede che non chiude, ma invita a un dialogo come occasione di verità. Non sanziona immediatamente, ma propone un percorso. Non impone formule, ma chiede chiarificazione dottrinale. È difficile non vedere in questo atteggiamento del Cardinale Víctor Manuel Fernández una forma di pazienza ecclesiale unita a uno spirito di grande nobiltà istituzionale. La proposta di evidenziare «i minimi necessari per la piena comunione» è già una concessione metodologica: si parte dall’essenziale, non da un consenso integrale su tutto. Tuttavia, la sospensione delle ordinazioni episcopali è posta come condizione preliminare. E giustamente, perché non si può dialogare con una pistola sul tavolo, come se l’esercizio dell’autorità dovesse piegarsi a una pressione preventiva.
Vi è infine un elemento strutturale che merita di essere detto senza acrimonia ma con lucido realismo. Alcuni movimenti ecclesiali, per esistere e consolidarsi, hanno bisogno di un nemico permanente. La loro identità si struttura nello scontro: Roma modernista, il Concilio traditore, il Papa ambiguo, il mondo ostile … Se venisse meno questo stato di tensione continua, verrebbe meno anche la loro ragion d’essere. La logica del conflitto è un vero e proprio elemento identitario. Senza conflitto, l’identità si dissolve o si normalizza. Ma la Chiesa non vive di antagonismi strutturali; vive di comunione gerarchica.
Se la Fraternità desidera realmente la piena comunione, dovrà decidere se vuole essere una realtà ecclesiale oppure un’opposizione permanente con parvenza ecclesiale. La differenza non è semantica: è proprio ontologica. La vera tradizione non è autoconservazione polemica, ma continuità viva nell’obbedienza. E l’obbedienza, in ecclesiologia cattolica, non è servilismo, ma partecipazione alla forma stessa della Chiesa voluta da Cristo.
The communiqué issued regarding the meeting held on 12 February 2026 between the Prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith, Cardinal Víctor Manuel Fernández, and the Superior General of the Priestly Society of Saint Pius X, Rev. Davide Pagliarani (here), offers grounds for reflection not so much on the diplomatic level as on the theological and ecclesiological one.
The tone of the text is deliberately brief and sober, even benevolent. It speaks of a “cordial and sincere” meeting, of a “specifically theological dialogue,” of a “precise methodology,” and of clarification concerning the distinction between the act of faith and the “religious submission of mind and will,” as well as the different degrees of assent required by the texts of the Second Vatican Council. Yet beneath this formally courteous surface, serious issues emerge — long-standing and unresolved.
Let us begin with a canonical analysis of the invoked “state of necessity.” The most delicate point remains the threat — already publicly announced — to proceed with new episcopal ordinations without a pontifical mandate, justified by an alleged “state of necessity,” expressed in the following terms:
“Last Monday, 2 February, the Superior General of the Society of Saint Pius X announced that episcopal consecrations — that is, the consecration of bishops — will take place on Wednesday, 1 July. The ceremony will be held here in Écône, on the famous Field of Ordinations, in the same place where, on 30 June 1988, Archbishop Lefebvre consecrated four bishops. It will be a historic event, but it is important to understand fully its scope and meaning. The unusual aspect of this ceremony is that, for the moment, it has not received authorization from Pope Leo XIV. We sincerely hope that the Holy Father will permit these consecrations. We must pray for this intention” (cf. FSSPX News, here).
Here absolute clarity is required, because the Code of Canon Law is unequivocal:
“No Bishop is permitted to consecrate anyone as Bishop unless it is first evident that there is a pontifical mandate” (can. 1013 CIC); “A Bishop who consecrates someone a Bishop without a pontifical mandate, and the person who receives the consecration from him, incur a latae sententiae excommunication reserved to the Apostolic See” (can. 1382 CIC; currently can. 1382 §1 following the 2021 reform).
The communiqué of Cardinal Víctor Manuel Fernández rightly recalls canon 331 and the constitution Pastor aeternus of the First Vatican Council, reaffirming the full, supreme, universal, and immediate authority of the Roman Pontiff. This is not a disciplinary detail, but a constitutive principle of Catholic ecclesiology.
The argument of a “state of necessity” was already used in 1988 to justify the episcopal consecrations carried out by Archbishop Marcel Lefebvre. Yet a state of necessity, in canonical terms, is not a subjective category nor an ideological perception of crisis. The Code of Canon Law precisely regulates the causes of non-imputability or mitigation of penalty (cc. 1323–1324 CIC), among which necessity is included. Such necessity, however, must be genuinely real and objective, delineating a situation so grave as to compel action in order to avert imminent harm that cannot otherwise be avoided. A personal judgment concerning an alleged ecclesial crisis is insufficient; what is required is a real impossibility of recourse to the ordinary means of governance and communion with the Apostolic See. Moreover, necessity cannot be self-certified by the agent in an arbitrary or ideological manner; it must correspond to objective criteria verifiable within the ecclesial juridical order.
The history of the twentieth century offers concrete examples: in Eastern European countries under Soviet regimes, where bishops were imprisoned or deported and communications interrupted; in Maoist China, during the harshest phases of religious persecution, when the Church operated clandestinely and contact with Rome was materially impossible; and in certain areas of the former Yugoslavia during the Balkan conflicts, under conditions of total isolation and grave danger. In such contexts there existed an objective physical and juridical impossibility.
The difference with the present ecclesial situation is evident. Today there is no regime persecution preventing communion with Rome, nor any forced interruption of institutional channels. In the contexts in which the Society invokes a state of necessity, the Church enjoys freedom of expression and action, maintains diplomatic relations with states, and operates publicly. The conflict, if any, is doctrinal or interpretative in nature, not one of material impossibility.
To extend the notion of necessity in this way so as to include subjective theological dissent is to empty the canonical institute of its proper meaning. This appears particularly paradoxical in environments that claim rigorous Thomistic formation: authentic scholastic tradition demands conceptual precision and distinction of levels, not the expansive and ideological use of juridical categories.
To compare the current ecclesial situation to the Arian crisis — as some circles occasionally suggest — is to distort both history and ecclesiology. During the Arian crisis the very divinity of the Incarnate Word was at stake; today no Trinitarian or Christological dogma is denied by the universal Magisterium. To present oneself as a new Athanasius of Alexandria presupposes that Rome has become Arian — an assertion which, if taken seriously, leads logically to formal schism and, prior to that, to juridical and theological absurdity. The argument of necessity, applied to the unilateral decision to ordain bishops against the explicit will of the Roman Pontiff, is so unfounded in law and ecclesiology as to appear devoid of minimum seriousness. Necessity, moreover, cannot be self-certified by the one who intends to perform the act.
The communiqué highlights a central theological point: the distinction between the act of faith (fides divina et catholica) and the “religious submission of mind and will” (cf. Lumen gentium, 25). Before proceeding, it is useful to clarify these concepts. Fides divinaet catholica refers to the full and irrevocable assent given to truths revealed by God and definitively proposed as such by the Church — for example, the Trinity, the Incarnation, and the divinity of Christ. To deny such a truth knowingly is to break communion in the faith.
The “religious submission of mind and will,” on the other hand, concerns teachings authentically proposed by the Magisterium, though not defined in a dogmatic manner. In such cases one does not make an act of faith in the strict sense, but rather gives a real, loyal, and respectful adherence, grounded in trust in the assistance of the Holy Spirit to the Church’s Magisterium. It is not an optional opinion to be accepted or rejected at will, yet neither does it constitute an irreformable definition.
The Prefect thus gently invites the Society to re-enter the classical framework of Catholic theology, recalling that not all teachings of the Magisterium require the same degree of assent; yet it is equally illegitimate to treat conciliar texts as freely contestable theological opinions. Interpretations that continue to describe Vatican II as a “merely pastoral” council, as though it were somehow inferior in rank to previous ecumenical councils, are reductive. Such a reading is theologically imprecise and ultimately empties conciliar authority of its content.
Vatican II, though it did not define new dogmas with solemn formulae, is an ecumenical council of the Catholic Church. Its teachings require, according to their nature and formulation, at least that religious submission which is not a mere private opinion but a real adherence, albeit non-definitive. It is legitimate to discuss critically certain post-conciliar developments; but such phenomena cannot be identified with the Council itself.
Already in the 1970s, from his chair at the Pontifical Lateran University, Antonio Piolanti — an authoritative representative of the Roman School — warned against confusing the Second Vatican Council with the “para-council”: they are distinct realities. Nevertheless, in the face of these elementary theological clarifications, the tone adopted by the Society is unfortunately the following:
“It is possible that the Holy See may tell us: ‘All right, we authorize you to consecrate bishops, but on condition that you accept two things: the first is the Second Vatican Council; and the second is the New Mass. And then, yes, we will allow you to carry out consecrations.’ How should we react? It is simple. We would rather die than become modernists. We would rather die than renounce the full Catholic faith. We would rather die than replace the Mass of Saint Pius V with the Mass of Paul VI” (cf. FSSPX News, here).
The request of the Dicastery is not to “believe as dogma” every single conciliar expression, but to recognize its ecclesial authority according to the hierarchy of truths and the degrees of assent. In other words: to study what one contests, to understand the theological categories involved, to avoid ideological readings, but also to acknowledge the seriousness of one’s interlocutor. Catholic theological tradition has never been built upon caricaturing one’s opponent, but upon rigorous analysis of his theses and reasoned refutation of his errors. One may profoundly dissent from a position, even judge it theologically erroneous, without thereby denying the other’s intelligence, culture, or scholarly competence. The authority of a thesis does not depend upon the personal delegitimization of the one who proposes it, but upon the solidity of its arguments. Only in such a climate is authentic theological dialogue possible. And this, it should be clear, is not a matter of academic courtesy, but the very method of the great scholastic tradition. One need only consider the structure of the quaestionesof Saint Thomas Aquinas, who presents objections in their strongest form before offering his own response (respondeo). In Catholic tradition, truth is not affirmed by eliminating one’s opponent, but by surpassing his arguments on the plane of reason and faith.
On the part of the Superiors of the Society of Saint Pius X, the systematic delegitimization of the interlocutor, together with the previously adopted tone of ultimatum, does not remain on the level of polemics but directly affects the ecclesiological question. The most serious element is not so much the threat itself as the manner in which it is expressed. To say, in substance, to the Roman Pontiff: “If you do not grant us authorization, we shall proceed nonetheless,” constitutes an improper pressure upon the supreme authority of the Church. In canon law, the request for a mandate is an act of obedience; the threat to act without it is an act of defiance. One cannot transform pontifical authority into a bureaucratic obstacle to be bypassed in the name of a higher perception of crisis. Ecclesial communion is not negotiable. It is not a political table at which a quota of episcopal autonomy is bargained.
This communiqué shows a Holy See that does not close doors but invites dialogue as an occasion of truth. It does not immediately impose sanctions but proposes a path. It does not impose formulas but asks for doctrinal clarification. It is difficult not to see in the attitude of Cardinal Víctor Manuel Fernández a form of ecclesial patience united to notable institutional nobility. The proposal to identify “the minimum necessary for full communion” already constitutes a methodological concession: one begins with what is essential, not with total agreement on every point. Nevertheless, the suspension of episcopal ordinations is set as a preliminary condition — and rightly so — for one cannot conduct dialogue with a gun on the table, as though the exercise of authority were to bend before preventive pressure.
There is finally a structural element that deserves to be stated without acrimony but with lucid realism. Certain ecclesial movements, in order to exist and consolidate themselves, require a permanent enemy. Their identity is structured around conflict: modernist Rome, the betraying Council, the ambiguous Pope, the hostile world. Were this constant tension to disappear, their very raison d’être would weaken. The logic of conflict becomes an identity-forming principle. Without conflict, identity dissolves or normalizes. But the Church does not live by structural antagonisms; she lives by hierarchical communion.
If the Society truly desires full communion, it must decide whether it wishes to be an ecclesial reality or a permanent opposition bearing ecclesial semblance. The difference is not semantic; it is ontological. True tradition is not polemical self-preservation, but living continuity in obedience. And obedience, in Catholic ecclesiology, is not servility, but participation in the very form of the Church willed by Christ.
From the Island of Patmos, 13 February 2026
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EL CARDENAL VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ Y LA FRATERNIDAD SAN PÍO X: EL PUNTO NO NEGOCIABLE DE LA COMUNIÓN
Nota teológico-canónica sobre el reciente encuentro entre el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X
El comunicado difundido acerca del encuentro celebrado el 12 de febrero de 2026 entre el Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, y el Superior General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Rev. Davide Pagliarani (aqui), ofrece materia de reflexión no tanto en el plano diplomático cuanto en el teológico y eclesiológico.
El tono del texto es deliberadamente breve y sobrio, incluso benevolente. Se habla de un encuentro «cordial y sincero», de un «diálogo específicamente teológico», de una «metodología bien precisa», y de la aclaración acerca de la distinción entre el acto de fe y el «religioso obsequio de la mente y de la voluntad», así como de los distintos grados de adhesión requeridos por los textos del Concilio Vaticano II. Sin embargo, bajo esta superficie formal y cordial, emergen cuestiones graves, antiguas y todavía no resueltas.
Comencemos con un análisis canónico del «estado de necesidad» invocado. El punto más delicado sigue siendo la amenaza — ya anunciada públicamente — de proceder a nuevas ordenaciones episcopales sin mandato pontificio, justificadas por un supuesto «estado de necesidad», expresado en los siguientes términos:
«El lunes pasado, 2 de febrero, el Superior General de la Fraternidad San Pío X anunció que las consagraciones episcopales, es decir, la consagración de obispos, tendrán lugar el miércoles 1 de julio. La ceremonia se celebrará aquí en Écône, en el famoso Prado de las Ordenaciones, en el mismo lugar donde, el 30 de junio de 1988, el Arzobispo Lefebvre consagró cuatro obispos. Será un acontecimiento histórico, pero es importante comprender plenamente su alcance y significado. El aspecto insólito de esta ceremonia es que, por el momento, no ha recibido la autorización del Papa León XIV. Esperamos sinceramente que el Santo Padre permita estas consagraciones. Debemos rezar por esta intención» (cf. FSSPX Actualidad, aqui).
Aquí se requiere absoluta claridad, porque el Código de Derecho Canónico es inequívoco:
«Ningún Obispo consagre a alguien como Obispo si antes no consta el mandato pontificio» (c. 1013 CIC); «El Obispo que consagra a alguien como Obispo sin mandato pontificio, y quien recibe de él la consagración, incurren en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica» (c. 1382 CIC; actualmente c. 1382 §1 tras la reforma de 2021).
El comunicado del Cardenal Víctor Manuel Fernández recuerda acertadamente el canon 331 y la constitución Pastor aeternus del Concilio Vaticano I, reafirmando la potestad plena, suprema, universal e inmediata del Romano Pontífice. No se trata de un simple detalle disciplinar, sino de un principio constitutivo de la eclesiología católica.
El argumento del «estado de necesidad» fue utilizado ya en 1988 para justificar las consagraciones episcopales realizadas por el Arzobispo Marcel Lefebvre. Pero un estado de necesidad, en sentido canónico, no es una categoría subjetiva ni una percepción ideológica de crisis. El Código de Derecho Canónico regula con precisión las causas de no imputabilidad o de atenuación de la pena (cc. 1323–1324 CIC), entre las cuales figura precisamente la necesidad. Sin embargo, debe tratarse de una situación real y objetiva, que configure una gravedad tal que obligue a actuar para evitar un daño inminente y que no pueda evitarse de otro modo. No basta un juicio personal acerca de una presunta crisis eclesial; se requiere una imposibilidad real de recurrir a los medios ordinarios de gobierno y de comunión con la Sede Apostólica. Además, la necesidad no puede ser auto-certificada por quien pretende realizar el acto, sino que debe responder a criterios objetivos verificables dentro del ordenamiento jurídico eclesial.
La historia del siglo XX ofrece ejemplos concretos: en los países de Europa oriental bajo el régimen soviético, con obispos encarcelados o deportados y comunicaciones interrumpidas; en la China maoísta, durante las fases más duras de la persecución religiosa, cuando la Iglesia actuaba en la clandestinidad y el contacto con Roma era materialmente imposible; en algunas zonas de la antigua Yugoslavia durante los conflictos balcánicos, en condiciones de total aislamiento y grave peligro. En tales contextos existía una imposibilidad física y jurídica objetiva.
La diferencia con la situación eclesial actual es evidente. Hoy no existe persecución de régimen que impida la comunión con Roma, ni interrupción forzada de los canales institucionales. En los contextos en los que la Fraternidad invoca el estado de necesidad, la Iglesia goza de libertad de expresión y de acción, mantiene relaciones diplomáticas con los Estados y actúa públicamente. El eventual conflicto es de naturaleza doctrinal o interpretativa, no de imposibilidad material.
Dilatar de este modo la noción de necesidad hasta incluir en ella el disenso teológico subjetivo significa vaciar el instituto canónico de su significado propio. Y ello resulta particularmente paradójico en ambientes que reivindican una rigurosa formación tomista: precisamente la tradición escolástica auténtica exige precisión conceptual y distinción de planos, no el uso extensivo e ideológico de categorías jurídicas.
Comparar la situación eclesial actual con la crisis arriana — como en ocasiones insinúan ciertos círculos — significa forzar la historia y la eclesiología. Durante la crisis arriana estaba en discusión la misma divinidad del Verbo Encarnado; hoy ningún dogma trinitario o cristológico es negado por el Magisterio universal. Pretender presentarse como un nuevo Atanasio de Alejandría presupone que Roma se ha vuelto arriana: afirmación que, tomada en serio, conduce lógicamente al cisma formal y, antes de ello, al absurdo jurídico-teológico. El argumento del estado de necesidad, aplicado a la decisión unilateral de ordenar obispos contra la voluntad explícita del Romano Pontífice, resulta tan inconsistente en el plano jurídico y eclesiológico que carece de los mínimos criterios de seriedad. Además, la necesidad no puede ser auto-certificada por quien pretende realizar el acto.
El comunicado señala un punto teológico central: la distinción entre el acto de fe (fides divina et catholica) y el «religioso obsequio de la mente y de la voluntad» (cf. Lumen gentium, 25). Antes de continuar, conviene aclarar estos dos conceptos. Con fides divina et catholica se entiende el asentimiento pleno e irrevocable que el creyente presta a las verdades reveladas por Dios y propuestas como tales de modo definitivo por la Iglesia: por ejemplo, la Trinidad, la Encarnación, la divinidad de Cristo. Negar conscientemente una de estas verdades significa romper la comunión en la fe.
El «religioso obsequio de la mente y de la voluntad», en cambio, se refiere a aquellas enseñanzas que el Magisterio propone de modo auténtico, aunque no con definición dogmática. En estos casos no se trata de un acto de fe en sentido estricto, sino de una adhesión real, leal y respetuosa, fundada en la confianza en la asistencia del Espíritu Santo al Magisterio de la Iglesia. No es una opinión facultativa que cada uno pueda aceptar o rechazar a su antojo, pero tampoco equivale a una definición irreformable.
El Prefecto invita así, con evidente delicadeza, a la Fraternidad a reinsertarse en el cauce de la teología católica clásica, recordando que no todas las enseñanzas del Magisterio exigen el mismo grado de asentimiento; pero tampoco es legítimo tratar los textos conciliares como opiniones teológicas libremente discutibles. Todo ello incluso frente a interpretaciones reductivas que continúan calificando el Vaticano II como un concilio «solo pastoral», como si se tratara de una asamblea de rango inferior respecto de los anteriores concilios ecuménicos. Una lectura semejante, además de teológicamente imprecisa, termina por vaciar de contenido la autoridad misma del Magisterio conciliar.
El Vaticano II, aunque no haya definido nuevos dogmas con fórmula solemne, es un Concilio ecuménico de la Iglesia católica. Sus enseñanzas exigen, según su naturaleza y formulación, al menos ese religioso obsequio que no es mera opinión privada, sino adhesión real, aunque no definitoria. Es legítimo discutir críticamente algunas derivas del período postconciliar; pero tales fenómenos no pueden identificarse con el Concilio en cuanto tal. Ya en los años setenta, desde su cátedra en la Pontificia Universidad Lateranense, Antonio Piolanti — destacado exponente de la Escuela Romana — advertía contra la confusión entre el Concilio Vaticano II y el “para-concilio”: se trata de realidades distintas. Sin embargo, ante estas elementales precisiones teológicas, los tonos de la Fraternidad son lamentablemente los siguientes:
«Es posible que la Santa Sede nos diga: “Está bien, os autorizamos a consagrar obispos, pero con la condición de que aceptéis dos cosas: la primera es el Concilio Vaticano II; y la segunda es la Nueva Misa. Y entonces, sí, os permitiremos realizar consagraciones”. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Es sencillo. Preferiríamos morir antes que convertirnos en modernistas. Preferiríamos morir antes que renunciar a la plena fe católica. Preferiríamos morir antes que sustituir la Misa de San Pío V por la Misa de Pablo VI» (cf. FSSPX Actualidad, aqui).
La petición del Dicasterio no consiste en “creer como dogma” cada expresión conciliar, sino en reconocer su autoridad eclesial según la jerarquía de las verdades y los grados de asentimiento. En otras palabras: estudiar aquello que se cuestiona, comprender las categorías teológicas implicadas, evitar lecturas ideológicas, pero también reconocer la seriedad del interlocutor. La tradición teológica católica nunca se ha construido sobre la caricatura del adversario, sino sobre el análisis riguroso de sus tesis y la refutación argumentada de sus errores. Se puede disentir profundamente de una posición, incluso juzgarla teológicamente errónea, sin por ello negar al otro inteligencia, cultura o competencia académica. La autoridad de una tesis no depende de la deslegitimación personal de quien la sostiene, sino de la solidez de sus argumentos. Solo en este clima es posible un auténtico diálogo teológico. Y esto — conviene subrayarlo — no es un principio de mera cortesía académica, sino el método mismo de la gran escolástica. Basta pensar en la estructura de las quaestionesde santo Tomás de Aquino, que expone las objeciones en su forma más fuerte antes de proponer su respuesta (respondeo). En la tradición católica, la verdad no se afirma eliminando al adversario, sino superando sus argumentos en el plano de la razón y de la fe.
Por parte de los Superiores de la Fraternidad San Pío X, la sistemática deslegitimación del interlocutor, unida al tono de ultimátum adoptado previamente, no se queda en el plano de la polémica, sino que afecta directamente a la cuestión eclesiológica. Lo más grave no es tanto la amenaza en sí misma como la modalidad con la que se formula. Decir, en sustancia, al Romano Pontífice: “Si no nos concedéis la autorización, procederemos de todos modos”, constituye una presión impropia sobre la suprema autoridad de la Iglesia. En el derecho canónico, la petición de un mandato es un acto de obediencia; la amenaza de actuar sin él es un acto de desafío. No se puede transformar la potestad pontificia en un obstáculo burocrático que deba ser sorteado en nombre de una superior conciencia de crisis. La comunión eclesial no es negociable. No es una mesa política en la que se pacta una cuota de autonomía episcopal.
Este comunicado muestra una Santa Sede que no cierra puertas, sino que invita al diálogo como ocasión de verdad. No sanciona de inmediato, sino que propone un camino. No impone fórmulas, sino que solicita clarificación doctrinal. Resulta difícil no ver en esta actitud del Cardenal Víctor Manuel Fernández una forma de paciencia eclesial unida a una notable nobleza institucional. La propuesta de señalar «los mínimos necesarios para la plena comunión» constituye ya una concesión metodológica: se parte de lo esencial, no de un consenso integral en todo. Sin embargo, la suspensión de las ordenaciones episcopales se establece como condición preliminar. Y con razón, porque no se puede dialogar con una pistola sobre la mesa, como si el ejercicio de la autoridad debiera ceder ante una presión preventiva.
Hay finalmente un elemento estructural que merece ser señalado sin acritud, pero con lúcido realismo. Algunos movimientos eclesiales, para existir y consolidarse, necesitan un enemigo permanente. Su identidad se estructura en el conflicto: Roma modernista, el Concilio traidor, el Papa ambiguo, el mundo hostil… Si desapareciera ese estado continuo de tensión, desaparecería también buena parte de su razón de ser. La lógica del conflicto se convierte en un verdadero elemento identitario. Sin conflicto, la identidad se diluye o se normaliza. Pero la Iglesia no vive de antagonismos estructurales; vive de comunión jerárquica.
Si la Fraternidad desea realmente la plena comunión, deberá decidir si quiere ser una realidad eclesial o una oposición permanente con apariencia eclesial. La diferencia no es semántica; es propiamente ontológica. La verdadera tradición no es autoconservación polémica, sino continuidad viva en la obediencia. Y la obediencia, en la eclesiología católica, no es servilismo, sino participación en la forma misma de la Iglesia querida por Cristo.
Desde la Isla de Patmos, 12 de febrero de 2026
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KARDINAL VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ UND DIE PRIESTERBRUDERSCHAFT ST. PIUS X: DER NICHT VERHANDELBARE PUNKT DER KIRCHLICHEN GEMEINSCHAFT
Theologisch-kanonische Anmerkung zum jüngsten Treffen zwischen dem Dikasterium für die Glaubenslehre und der Priesterbruderschaft St. Pius X
Die Mitteilung über das am 12. Februar 2026 stattgefundene Treffen zwischen dem Präfekten des Dikasteriums für die Glaubenslehre, Kardinal Víctor Manuel Fernández, und dem Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X, Rev. Davide Pagliarani (hier abrufbar), bietet Anlass zur Reflexion – weniger auf diplomatischer Ebene als vielmehr auf theologischer und ekklesiologischer.
Der Ton des Textes ist bewusst knapp und sachlich, ja sogar wohlwollend. Es ist von einer „herzlichen und aufrichtigen“ Begegnung die Rede, von einem „spezifisch theologischen Dialog“, von einer „klar umrissenen Methodik“ sowie von einer Klärung hinsichtlich der Unterscheidung zwischen dem Akt des Glaubens und dem „religiösen Gehorsam des Verstandes und des Willens“ sowie der unterschiedlichen Grade der Zustimmung, die von den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils gefordert werden. Unter dieser formalen und freundlichen Oberfläche treten jedoch schwerwiegende, seit Langem bestehende und ungelöste Fragen zutage.
Beginnen wir mit einer kanonistischen Analyse des geltend gemachten „Notstandes“. Der heikelste Punkt bleibt die — bereits öffentlich angekündigte — Absicht, neue Bischofsweihen ohne päpstliches Mandat vorzunehmen, gerechtfertigt durch einen angeblichen „Notstand“, der in folgenden Worten beschrieben wurde:
„Am vergangenen Montag, dem 2. Februar, kündigte der Generalobere der Priesterbruderschaft St. Pius X an, dass die Bischofsweihen — also die Weihe von Bischöfen — am Mittwoch, dem 1. Juli, stattfinden werden. Die Zeremonie wird hier in Écône auf der bekannten Weidefläche der Weihen abgehalten, am selben Ort, an dem Erzbischof Lefebvre am 30. Juni 1988 vier Bischöfe weihte. Es wird ein historisches Ereignis sein, doch ist es wichtig, dessen Tragweite und Bedeutung vollständig zu verstehen. Der ungewöhnliche Aspekt dieser Zeremonie besteht darin, dass sie bislang nicht die Genehmigung von Papst Leo XIV erhalten hat. Wir hoffen aufrichtig, dass der Heilige Vater diese Weihen gestatten wird. Wir müssen für dieses Anliegen beten“ (vgl. FSSPX Aktuell).
Hier ist äußerste Klarheit geboten, denn der Codex des Kanonischen Rechts ist eindeutig:
„Kein Bischof darf jemanden zum Bischof weihen, wenn nicht zuvor das päpstliche Mandat feststeht“ (can. 1013 CIC); „Ein Bischof, der jemanden ohne päpstliches Mandat zum Bischof weiht, sowie derjenige, der die Weihe von ihm empfängt, ziehen sich die Tatstrafe der Exkommunikation zu, die dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist“ (can. 1382 CIC; derzeit can. 1382 §1 nach der Reform von 2021).
Die Mitteilung von Kardinal Víctor Manuel Fernández erinnert zu Recht an can. 331 sowie an die Konstitution Pastor aeternus des Ersten Vatikanischen Konzils und bekräftigt damit die volle, höchste, universale und unmittelbare Gewalt des Römischen Pontifex. Es handelt sich hierbei nicht um eine bloße disziplinäre Einzelbestimmung, sondern um ein konstitutives Prinzip katholischer Ekklesiologie.
Das Argument des „Notstandes“ wurde bereits 1988 herangezogen, um die von Erzbischof Marcel Lefebvre vorgenommenen Bischofsweihen zu rechtfertigen. Ein Notstand im kanonischen Sinne ist jedoch weder eine subjektive Kategorie noch eine ideologisch gefärbte Krisenwahrnehmung. Der Codex des Kanonischen Rechts regelt präzise die Gründe der Nichtzurechenbarkeit oder der Strafmilderung (cc. 1323–1324 CIC), unter denen auch der Notstand genannt wird. Dieser muss jedoch tatsächlich real und objektiv gegeben sein und eine so schwerwiegende Situation darstellen, dass ein Handeln erforderlich wird, um einen unmittelbar drohenden Schaden abzuwenden, der nicht anders vermieden werden kann. Ein persönliches Urteil über eine vermeintliche kirchliche Krise genügt nicht; erforderlich ist eine reale Unmöglichkeit, auf die ordentlichen Mittel der Leitung und der Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl zurückzugreifen. Zudem kann ein Notstand nicht vom Handelnden selbst willkürlich oder ideologisch deklariert werden, sondern muss objektiven, innerhalb der kirchlichen Rechtsordnung überprüfbaren Kriterien entsprechen.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts bietet hierfür konkrete Beispiele: in den osteuropäischen Ländern unter sowjetischer Herrschaft, wo Bischöfe inhaftiert oder deportiert wurden und die Kommunikation unterbrochen war; im maoistischen China während der härtesten Phasen der Religionsverfolgung, als die Kirche im Untergrund wirkte und der Kontakt zu Rom faktisch unmöglich war; in bestimmten Regionen des ehemaligen Jugoslawiens während der Balkankriege, unter Bedingungen völliger Isolation und akuter Gefahr. In solchen Kontexten lag eine objektive physische und rechtliche Unmöglichkeit vor.
Der Unterschied zur gegenwärtigen kirchlichen Situation ist offenkundig. Heute gibt es keine staatliche Verfolgung, die die Gemeinschaft mit Rom verhindert, und keine erzwungene Unterbrechung institutioneller Kommunikationswege. In den Kontexten, in denen die Bruderschaft einen Notstand geltend macht, genießt die Kirche Religions- und Handlungsfreiheit, unterhält diplomatische Beziehungen zu Staaten und wirkt öffentlich. Ein etwaiger Konflikt ist doktrinärer oder interpretativer Natur, nicht jedoch durch materielle Unmöglichkeit bedingt.
Den Begriff des Notstandes so auszuweiten, dass darunter subjektiver theologischer Dissens fällt, bedeutet, das kanonische Institut seines eigentlichen Sinngehalts zu entleeren. Besonders paradox erscheint dies in Kreisen, die eine strenge thomistische Ausbildung für sich reklamieren: Gerade die authentische scholastische Tradition verlangt begriffliche Präzision und die Unterscheidung der Ebenen, nicht den extensiven und ideologischen Gebrauch juristischer Kategorien.
Die gegenwärtige kirchliche Situation mit der arianischen Krise zu vergleichen – wie es bisweilen in bestimmten Kreisen angedeutet wird – bedeutet, sowohl die Geschichte als auch die Ekklesiologie zu verzerren. In der arianischen Krise stand die Gottheit des fleischgewordenen Wortes selbst zur Debatte; heute wird kein trinitarisches oder christologisches Dogma vom universalen Lehramt geleugnet. Sich als neuer Athanasius von Alexandrien zu präsentieren setzt voraus, dass Rom arianisch geworden sei – eine Behauptung, die ernst genommen logisch zum formalen Schisma und zuvor zur juristisch-theologischen Absurdität führt. Das Argument des Notstandes, angewandt auf die einseitige Entscheidung, Bischöfe gegen den ausdrücklichen Willen des Römischen Pontifex zu weihen, ist so wenig tragfähig im rechtlichen wie im ekklesiologischen Sinn, dass ihm minimale Kriterien der Seriosität fehlen. Zudem kann der Notstand nicht von demjenigen selbst bescheinigt werden, der den Akt zu vollziehen beabsichtigt.
Die Mitteilung hebt sodann einen zentralen theologischen Punkt hervor: die Unterscheidung zwischen dem Akt des Glaubens (fides divina et catholica) und dem „religiösen Gehorsam des Verstandes und des Willens“ (vgl. Lumen gentium, 25). Bevor wir fortfahren, ist es angebracht, diese beiden Begriffe zu klären. Unter fides divina et catholica versteht man die volle und unwiderrufliche Zustimmung, die der Gläubige den von Gott geoffenbarten und von der Kirche endgültig als solche vorgelegten Wahrheiten schenkt – etwa der Dreifaltigkeit, der Inkarnation oder der Gottheit Christi. Eine solche Wahrheit wissentlich zu leugnen bedeutet, die Gemeinschaft im Glauben zu brechen.
Der „religiöse Gehorsam des Verstandes und des Willens“ hingegen bezieht sich auf jene Lehren, die vom Lehramt authentisch vorgelegt werden, wenngleich nicht in Form einer dogmatischen Definition. In diesen Fällen handelt es sich nicht um einen Glaubensakt im strengen Sinn, sondern um eine reale, loyale und respektvolle Zustimmung, die im Vertrauen auf die Assistenz des Heiligen Geistes gegenüber dem Lehramt der Kirche gründet. Es ist keine bloß fakultative Meinung, die nach Belieben angenommen oder verworfen werden könnte, doch auch keine irreformable Definition.
Der Präfekt lädt die Bruderschaft somit mit spürbarer Zurückhaltung dazu ein, sich erneut in den Rahmen der klassischen katholischen Theologie einzuordnen. Er erinnert daran, dass nicht alle Lehräußerungen des Lehramtes denselben Grad der Zustimmung verlangen; ebenso wenig jedoch ist es zulässig, konziliare Texte als frei bestreitbare theologische Meinungen zu behandeln. Interpretationen, die das Zweite Vatikanische Konzil weiterhin als „bloß pastoral“ bezeichnen, als handle es sich um eine Versammlung minderen Ranges im Vergleich zu früheren ökumenischen Konzilien, sind reduktionistisch. Eine solche Lesart ist nicht nur theologisch unpräzise, sondern entleert letztlich die Autorität des Konzilslehramtes selbst.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat zwar keine neuen Dogmen in feierlicher Form definiert, ist jedoch ein ökumenisches Konzil der katholischen Kirche. Seine Lehren verlangen entsprechend ihrer Natur und Formulierung zumindest jenen religiösen Gehorsam, der keine bloß private Meinung darstellt, sondern eine reale, wenngleich nicht definitive Zustimmung. Es ist legitim, bestimmte Entwicklungen der nachkonziliaren Zeit kritisch zu diskutieren; diese Phänomene dürfen jedoch nicht mit dem Konzil als solchem identifiziert werden. Bereits in den 1970er Jahren warnte Antonio Piolanti — ein maßgeblicher Vertreter der Römischen Schule — von seinem Lehrstuhl an der Päpstlichen Lateranuniversität davor, das Zweite Vatikanische Konzil mit dem sogenannten „Para-Konzil“ zu verwechseln: Es handelt sich um unterschiedliche Realitäten. Dennoch lauten angesichts dieser elementaren theologischen Klärungen die Töne der Bruderschaft leider wie folgt:
„Es ist möglich, dass der Heilige Stuhl zu uns sagt: ‚Gut, wir erlauben euch, Bischöfe zu weihen, unter der Bedingung, dass ihr zwei Dinge akzeptiert: erstens das Zweite Vatikanische Konzil; zweitens die Neue Messe. Dann werden wir euch die Weihen gestatten.‘ Wie sollten wir reagieren? Es ist einfach. Wir würden lieber sterben, als Modernisten zu werden. Wir würden lieber sterben, als auf den vollen katholischen Glauben zu verzichten. Wir würden lieber sterben, als die Messe des heiligen Pius V durch die Messe Pauls VI zu ersetzen“ (vgl. FSSPX Aktuell).
Die Forderung des Dikasteriums besteht nicht darin, jede einzelne konziliare Formulierung „als Dogma zu glauben“, sondern deren kirchliche Autorität entsprechend der Hierarchie der Wahrheiten und der Grade der Zustimmung anzuerkennen. Mit anderen Worten: das zu studieren, was man in Frage stellt; die theologischen Kategorien zu verstehen; ideologische Lesarten zu vermeiden – und zugleich die Ernsthaftigkeit des Gesprächspartners anzuerkennen. Die katholische theologische Tradition hat sich nie auf die Karikatur des Gegners gegründet, sondern auf die sorgfältige Analyse seiner Thesen und die argumentativ begründete Widerlegung seiner Irrtümer. Man kann einer Position tiefgreifend widersprechen, sie sogar als theologisch irrig beurteilen, ohne dem anderen deshalb Intelligenz, Bildung oder wissenschaftliche Kompetenz abzusprechen. Die Autorität einer These hängt nicht von der persönlichen Delegitimierung ihres Vertreters ab, sondern von der Tragfähigkeit ihrer Argumente. Nur in einem solchen Klima ist ein authentischer theologischer Dialog möglich. Und dies — so sei betont — ist keine Frage akademischer Höflichkeit, sondern das eigentliche Verfahren der großen scholastischen Tradition. Man denke nur an die Struktur der quaestiones des heiligen Thomas von Aquin, der die Einwände in ihrer stärksten Form darlegt, bevor er seine Antwort (respondeo) formuliert. In der katholischen Tradition wird die Wahrheit nicht dadurch bekräftigt, dass man den Gegner ausschaltet, sondern indem man seine Argumente auf der Ebene von Vernunft und Glauben überwindet.
Von Seiten der Oberen der Priesterbruderschaft St. Pius X bleibt die systematische Delegitimierung des Gesprächspartners zusammen mit dem zuvor eingeschlagenen Ultimatumston nicht auf der Ebene der Polemik stehen, sondern berührt unmittelbar die ekklesiologische Frage. Das Schwerwiegendste ist weniger die Drohung als solche als vielmehr die Art und Weise ihres Vortrags. Dem Römischen Pontifex sinngemäß zu sagen: „Wenn ihr uns die Genehmigung nicht erteilt, werden wir dennoch handeln“, stellt einen unangemessenen Druck auf die höchste Autorität der Kirche dar. Im kanonischen Recht ist die Bitte um ein Mandat ein Akt des Gehorsams; die Drohung, ohne Mandat zu handeln, ein Akt der Auflehnung. Man kann die päpstliche Vollmacht nicht in ein bürokratisches Hindernis verwandeln, das im Namen einer vermeintlich höheren Krisenwahrnehmung umgangen werden soll. Kirchliche Gemeinschaft ist nicht verhandelbar. Sie ist kein politischer Verhandlungstisch, an dem ein Maß an bischöflicher Autonomie ausgehandelt wird.
Diese Mitteilung zeigt einen Heiligen Stuhl, der nicht verschließt, sondern zum Dialog als Gelegenheit der Wahrheit einlädt. Sie verhängt nicht sofort Sanktionen, sondern schlägt einen Weg vor. Sie schreibt keine Formeln vor, sondern bittet um doktrinäre Klärung. Es ist schwer, in der Haltung von Kardinal Víctor Manuel Fernández nicht eine Form kirchlicher Geduld verbunden mit bemerkenswerter institutioneller Noblesse zu erkennen. Der Vorschlag, „die minimalen Voraussetzungen für die volle Gemeinschaft“ zu benennen, stellt bereits ein methodisches Entgegenkommen dar: Man beginnt mit dem Wesentlichen, nicht mit einer vollständigen Übereinstimmung in allem. Dennoch wird die Aussetzung der Bischofsweihen als vorläufige Bedingung gesetzt — und das zu Recht —, denn man kann keinen Dialog führen, wenn eine Pistole auf dem Tisch liegt, als müsse die Ausübung der Autorität einem präventiven Druck weichen.
Schließlich gibt es ein strukturelles Element, das ohne Bitterkeit, aber mit nüchterner Klarheit ausgesprochen werden sollte. Manche kirchliche Bewegungen bedürfen, um zu bestehen und sich zu konsolidieren, eines permanenten Gegners. Ihre Identität formt sich im Konflikt: das modernistische Rom, das verräterische Konzil, der zweideutige Papst, die feindliche Welt … Würde dieser Zustand dauerhafter Spannung entfallen, geriete auch ihre eigene Daseinsbegründung ins Wanken. Die Logik des Konflikts wird zu einem identitätsstiftenden Prinzip. Ohne Konflikt löst sich Identität auf oder normalisiert sich. Die Kirche jedoch lebt nicht von strukturellen Gegensätzen, sondern von hierarchischer Gemeinschaft.
Wenn die Bruderschaft wirklich die volle Gemeinschaft anstrebt, muss sie entscheiden, ob sie eine kirchliche Wirklichkeit sein will oder eine permanente Opposition mit kirchlichem Anschein. Der Unterschied ist nicht semantischer, sondern ontologischer Natur. Wahre Tradition ist nicht polemische Selbstbehauptung, sondern lebendige Kontinuität im Gehorsam. Und Gehorsam ist in katholischer Ekklesiologie kein Servilismus, sondern Teilhabe an der von Christus gewollten Gestalt der Kirche.
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CON LEONE XIV, VESCOVO DI ROMA, RIEMERGE IL TITOLO DI PRIMATE D’ITALIA
Questa definizione, rimasta a lungo silenziosa nei testi ufficiali, torna ora viva nella voce del Pontefice come segno di orientamento per la Chiesa e per l’Italia. Dopo anni di interpretazioni prevalentemente universali del papato, Leone XIV ha voluto rinnovare la dimensione originaria del suo ministero: il Sommo Pontefice è Vescovo di Roma e, proprio per questo, guida e padre delle Chiese d’Italia.
Tra le parole pronunciate dal Sommo Pontefice Leone XIV nel suo recente discorso al Quirinale, il 14 ottobre scorso, una in particolare ha risuonato con forza teologica e con intensità storica: «Come Vescovo di Roma e Primate d’Italia».
Questa definizione, rimasta a lungo silenziosa nei testi ufficiali, torna ora viva nella voce del Pontefice come segno di orientamento per la Chiesa e per l’Italia. Dopo anni di interpretazioni prevalentemente universali del papato, Leone XIV ha voluto rinnovare la dimensione originaria del suo ministero: il Sommo Pontefice è Vescovo di Roma e, proprio per questo, guida e padre delle Chiese d’Italia.
Il titolo di Primate d’Italia esprime la verità ecclesiologica che unisce la Chiesa universale alla sua radice concreta, riconducendo il primato di Pietro alla sorgente sacramentale e alla comunione delle Chiese locali (cfr. Lumen gentium, 22; Pastor aeternus, cap. II). Nella visione del Concilio Vaticano II, la funzione petrina non è mai disgiunta dalla dimensione episcopale e collegiale: il Vescovo di Roma, in quanto successore di Pietro, esercita una presidenza di carità e di unità (Lumen gentium, 23), la quale si radica nella sua stessa sede episcopale. In tal senso, il titolo di Primate d’Italia non rappresenta un privilegio di tipo giuridico, ma un segno teologico ed ecclesiale che manifesta l’intima connessione tra il primato universale del Romano Pontefice e la sua paternità sulle Chiese d’Italia. Come ricorda San Giovanni Paolo II, il ministero del Vescovo di Roma «è al servizio dell’unità di fede e di comunione della Chiesa» (Ut unum sint, 94), e proprio da questa comunione scaturisce la dimensione nazionale e locale della sua sollecitudine pastorale.
Nella gerarchia cattolica della Chiesa latina, agli inizi del secondo millennio, sono previsti anche vescovi primati, prelati che con quel titolo — soltanto onorifico — sono preposti alle diocesi più antiche e più importanti di Stati o di territori, senza prerogativa alcuna (cfr. Annuario Pontificio, ed. 2024). Il Vescovo di Roma è il Primate d’Italia: titolo antico, attuato nei secoli e tuttora vigente, sebbene con prerogative diverse che si sono succedute nel tempo.
Nel corso dei secoli altri vescovi nella Penisola hanno avuto il titolo onorifico di Primate: l’Arcivescovo metropolita di Pisa mantiene il titolo di Primate delle isole di Corsica e Sardegna, l’Arcivescovo metropolita di Cagliari porta il titolo di Primate di Sardegna, l’Arcivescovo metropolita di Palermo mantiene il titolo di Primate di Sicilia, e l’Arcivescovo metropolita di Salerno quello di Primate del Regno di Napoli (cfr. Annuario Pontificio, sez. “Sedi Metropolitane e Primaziali”).
Vario è stato l’ambito territoriale riferito al termine Italia: dall’Italia suburbicaria dei primi secoli cristiani, all’Italia gotica e longobarda, fino al Regnum Italicum incorporato nell’Impero romano-germanico, sostanzialmente costituito dall’Italia settentrionale e dallo Stato Pontificio. Questa primazia non riguardava i territori dell’ex patriarcato di Aquileia, né i territori facenti parte del Regnum Germanicum — l’attuale Trentino-Alto Adige, Trieste e l’Istria —, in seguito appartenuti all’Impero austriaco. Oggi la primazia d’Italia viene attuata su un territorio corrispondente a quello della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (cfr. Annuario Pontificio, ed. 2024, sez. “Sedi Primaziali e Territori”).
La nozione di “Italia” applicata alla giurisdizione ecclesiastica non ha mai avuto un valore politico, ma un significato eminentemente pastorale e simbolico, connesso alla funzione unificante del Vescovo di Roma come centro di comunione tra le Chiese particolari della Penisola. Fin dall’epoca tardo-antica, infatti, la suburbicaria regio designava il territorio che, per antica consuetudine, riconosceva la diretta dipendenza dalla Sede romana (cfr. Liber Pontificalis, vol. I, ed. Duchesne). Nel corso dei secoli, pur mutando le circoscrizioni civili e gli assetti statali, la dimensione spirituale della primazia è rimasta costante, come espressione dell’unità ecclesiale e della tradizione apostolica della Penisola.
Nei duemila anni di Cristianesimo, i popoli della Penisola e lo stesso episcopato hanno costantemente guardato alla Sede Romana, sia in ambito ecclesiastico sia in quello civile. Nel 452 il Vescovo di Roma, Leone I, su richiesta dell’imperatore Valentiniano III, fece parte dell’ambasceria che si recò nell’Italia settentrionale per incontrare il re degli Unni Attila, nel tentativo di dissuaderlo dal procedere nella sua avanzata verso Roma (cfr. Prosper d’Aquitania, Chronicon, ad annum 452).
Sono i Papi di Roma che, nei secoli, sostengono i Comuni contro i poteri imperiali: il partito guelfo — e in particolare Carlo d’Angiò — diviene lo strumento del potere pontificio in tutta la Penisola. Il Romano Pontefice apparirà come l’amico dei Comuni, il protettore delle libertà italiche, contribuendo a dissolvere l’idea stessa di Impero inteso come detentore della piena sovranità, a favore di una sovranità diffusa e molteplice.
Il concetto di iurisdictiosarà espresso con chiarezza da Bartolo da Sassoferrato (1313-1357): essa non è intesa soltanto come potestas iuris dicendi, ma soprattutto come il complesso di poteri necessari al governo di un ordinamento che non si accentra nelle mani di una sola persona o ente (cfr. Bartolus de Saxoferrato, Tractatus de iurisdictione, in Opera omnia, Venetiis, 1588, vol. IX). In questa visione pluralistica del diritto, la Sede Apostolica rappresenta il principio di equilibrio e di giustizia tra le molteplici forme di sovranità che si sviluppano nella Penisola, ponendosi come garante dell’ordine e della libertà delle comunità cristiane.
Ancora nel XIX secolo, Vincenzo Gioberti propose l’ideale neo-guelfo e una confederazione degli Stati italiani sotto la presidenza del Romano Pontefice, delineando una visione nella quale l’autorità spirituale del Papa avrebbe dovuto fungere da principio d’unità morale e politica della Penisola (cfr. V. Gioberti, Del primato morale e civile degli Italiani, Bruxelles 1843, lib. II, cap. 5). In sintonia, anche Antonio Rosmini riconosceva nella Sede Apostolica il fondamento dell’ordine politico cristiano, pur distinguendo tra potere spirituale e potere temporale, in una prospettiva che intendeva sanare la frattura tra Chiesa e nazione (cfr. A. Rosmini, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, Lugano 1848, Parte II, cap. 1).
Il titolo di Primate d’Italia, nell’età moderna, si riferiva dunque al Vescovo di Roma, sovrano di un vasto territorio e capo di uno Stato che si estendeva, come altri, nella Penisola. Il territorio della primazia, di conseguenza, non si identificava con quello di un solo Stato, ma si sovrapponeva alla pluralità delle giurisdizioni politiche dell’epoca. Se il Concordato di Worms(1122) aveva attribuito ai Papi di Roma la facoltà di confermare la nomina dei vescovi, in Italia — o meglio nel Regnum Italicum, comprendente l’Italia centro-settentrionale —, nel corso dei secoli la scelta dei vescovi venne concordata con i sovrani territoriali, secondo le consuetudini proprie degli Stati europei: o tramite presentazioni di terne, il primo dei quali era generalmente il prescelto, oppure con un’unica designazione da parte del principe titolare del diritto di patronato, come accadeva anche per il Regno di Sicilia (cfr. Bullarium Romanum, t. V, Roma 1739).
Il coinvolgimento dell’autorità statale determinava spesso un sostanziale equilibrio tra Stato e Chiesa, nel quale il riconoscimento delle rispettive sfere d’azione permetteva alla Sede Apostolica di mantenere la propria influenza sulle nomine episcopali, pur entro i confini dei concordati e dei privilegi sovrani.
In pienaepoca giurisdizionalista del secolo XVIII, nell’episcopato della Penisola non trovarono spazio né le rivendicazioni episcopaliste, né quelle gallicane o germaniche, nonostante alcuni principi italiani tentassero di assecondare, se non patrocinare, tali teorie (cfr. P. Prodi, Il giurisdizionalismo nella storia del pensiero politico italiano, Bologna 1968). In Toscana, l’ingerenza statale in materia religiosa raggiunse la sua piena attuazione sotto il granduca Pietro Leopoldo (1765-1790). Animato da sincero fervore religioso, il Granduca credette di compiere opera di vera devozione e pietà quando si adoperò per combattere gli abusi della disciplina ecclesiastica, le superstizioni, la corruzione e l’ignoranza del clero.
In un primo tempo nessuna protesta venne elevata dall’episcopato toscano, o perché vedeva l’inutilità di opporsi, o perché approvava quelle misure; forse anche perché, nell’episcopato toscano come nel clero, covava un’antipatia verso gli Ordini religiosi e si accettava volentieri una forma di autonomia dalla Santa Sede. Tuttavia, nel sinodo generale di Firenze del 1787, tutti i vescovi dello Stato — tranne Scipione de’ Ricci e altri due — respinsero tali riforme, riaffermando la fedeltà alla comunione con il Romano Pontefice e difendendo l’integrità della tradizione ecclesiastica (cfr. Acta Synodi Florentinae, 1787, arch. curiae Florentiae).
La Chiesa Cattolicaha sempre combattuto il formarsi di chiese nazionali, poiché tali tentativi risultano in aperto contrasto con la struttura stessa della comunione ecclesiale e con l’antica disciplina canonica. Già il can. XXXIV dei Canones Apostolorum — una raccolta risalente al IV secolo, attorno all’anno 380 — prescriveva un principio fondamentale di unità episcopale:
Episcopus gentium singularum scire convenit, quia inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius consientiam gerant, quam illa sola singuli, quae paroeciae [in greco τῇ παροικίᾳ] propriae et villis quae sub ea sunt competant. Sed nec ille praeter omnium conscientiam faciat aliquid; sic enim unanimitas erit et glorificatur Deus per Christum in Spiritu Sancto (“Bisogna che i vescovi di ciascuna nazione sappiano chi tra di loro sia il primo e lo considerino come il loro capo, e non facciano nulla di importante senza il suo assenso; ciascuno si occuperà solo di ciò che riguarda la propria diocesi e i territori che da essa dipendono; ma anche colui che è primo non faccia nulla senza l’assenso di tutti: così regnerà la concordia e Dio sarà glorificato per Cristo nello Spirito Santo.”)
Questa norma, di sapore apostolico e di matrice sinodale, afferma il principio di unità nella collegialità, dove il primato non è dominio, ma servizio di comunione. Tale concezione, assunta e approfondita nella tradizione cattolica, ha trovato la sua piena espressione nella dottrina del primato romano. Come insegna Papa Leone XIII:
«la Chiesa di Cristo è una per natura, e come uno è Cristo, così uno deve essere il suo corpo, una la sua fede, una la sua dottrina, e uno il suo capo visibile, stabilito dal Redentore nella persona di Pietro» (Satis cognitum, 9).
Di conseguenza, ogni tentativo di fondare chiese particolari o nazionali indipendenti dalla Sede Apostolica è stato sempre respinto come contrario alla una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia. La subordinazione del collegio episcopale al primato petrino costituisce infatti il vincolo di unità che garantisce la cattolicità della Chiesa e preserva le singole Chiese particolari dal rischio di isolamento o di deviazione dottrinale (cfr. Lumen gentium, 22; Christus Dominus, 4).
Il titolo di Primate, attribuito ad alcune sedi, era in realtà un mero titolo onorifico, al pari di quello di Patriarca conferito ad alcune sedi episcopali di rito latino (cfr. Codex Iuris Canonici, can. 438). Tale dignità, di natura esclusivamente cerimoniale, non comportava potestà giurisdizionale effettiva, né un’autorità diretta sulle altre diocesi di una determinata regione ecclesiastica. Il titolo aveva lo scopo di onorare la vetustà o la particolare rilevanza storica di una sede episcopale, secondo una prassi consolidata nel secondo millennio.
Diversa è invece la posizione e soprattutto le prerogative delle due sedi primaziali di Italia e Ungheria, che conservano una fisionomia giuridico-ecclesiale singolare all’interno della Chiesa latina. Secondo una tradizione secolare, il Principe-Primate d’Ungheria è rivestito sia di funzioni ecclesiastiche sia di compiti civili. Tra questi, il privilegio di incoronare il sovrano — privilegio esercitato l’ultima volta il 30 dicembre 1916 per l’incoronazione di re Carlo IV d’Asburgo da parte di S. E. Mons. János Csernoch, allora Arcivescovo di Esztergom — e di sostituirlo in caso di impedimento temporaneo (cfr. Acta Sanctae Sedis, vol. XLIX, 1917).
La primazia ungherese è attribuita alla sede arcivescovile di Esztergom (oggi Esztergom-Budapest), la cui antica dignità primaziale risale al secolo XI, quando re Stefano I ottenne dal Papa la fondazione della Chiesa nazionale ungherese sotto la protezione diretta della Sede Apostolica. L’Arcivescovo di Esztergom, come Primate d’Ungheria, gode di una posizione speciale su tutti i cattolici presenti nello Stato e di una potestà quasi-governativa sui vescovi e metropoliti, compresa la metropoli di Hajdúdorog per i fedeli ungheresi di rito bizantino. Presso di lui esiste un tribunale primaziale, da lui sempre presieduto, che giudica le cause in terza istanza: un privilegio fondato su una consuetudine immemorabile, più che su una norma giuridica espressa (cfr.Codex Iuris Canonici, can. 435; Annuario Pontificio, sez. “Sedi Primaziali”, ed. 2024). Egli è un cittadino ungherese, residente nello Stato, e spesso ricopre anche la carica di Presidente della Conferenza Episcopale Ungherese, esercitando una funzione di mediazione tra la Sede Apostolica e la Chiesa locale.
La primazia italiana, attribuita alla Sede Romana, possiede una configurazione del tutto particolare: il suo titolare, il Vescovo di Roma, può essere — e in effetti negli ultimi pontificati è stato — un cittadino non italiano. Egli è sovrano di uno Stato estero, lo Stato della Città del Vaticano, non facente parte dell’Unione Europea, e non appartiene alla Conferenza Episcopale Italiana, pur mantenendo su di essa un’autorità diretta. In virtù del suo titolo di Primate d’Italia, il Romano Pontefice nomina infatti il Presidente e il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, come previsto dall’art. 4 §2 dello Statuto della CEI, che richiama espressamente «il particolare legame che unisce la Chiesa in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d’Italia» (cfr. Statuto della Conferenza Episcopale Italiana,approvato da Paolo VI il 2 luglio 1965, aggiornato nel 2014).
Questa singolare configurazione giuridica mostra come la primazia italiana, pur priva di struttura amministrativa autonoma, conservi una funzione ecclesiologica reale, quale espressione visibile del legame organico tra la Chiesa universale e le Chiese d’Italia. In ciò si manifesta la continuità del primato petrino nella sua duplice dimensione: universale, come servizio alla comunione di tutta la Chiesa, e locale, come paternità pastorale esercitata sul territorio italiano (Lumen gentium, 22–23).
Si delinea così un’apertura del finis Ecclesiaeai problemi d’ordine internazionale e mondiale, cosa che è anche riscontrabile in alcuni paragrafi del Catechismo della Chiesa Cattolica, dedicati ai diritti umani, alla solidarietà internazionale, al diritto alla libertà religiosa dei vari popoli, alla tutela degli emigranti e dei profughi, alla condanna dei regimi totalitari e alla promozione della pace. Ciò che poi è maggiormente rilevante è che l’invito, l’incitamento, della Chiesa a perficere bonum non è solamente ancorato alla salus aeterna, al raggiungimento del fine ultramondano, ma anche al contingente, alle necessità immanenti dell’uomo bisognoso di aiuto materiale.
In base alla rivendicata primazia e ai sensi dell’art. 26 del Trattato Lateranense, l’azione pastorale dello stesso Pontefice si attua in più regioni d’Italia, tramite visite in molte città e santuari, effettuate senza che queste si presentino come viaggi in Stati esteri. L’uso invalso di considerare il Papa di Roma come il primo Vescovo d’Italia fa sì che i fatti d’Italia siano spesso presenti nelle sue allocuzioni o discorsi. Sovente egli visita zone della Penisola dove si sono verificati eventi dolorosi, e la presenza del Papa è vista dalle popolazioni come doverosa, richiesta come segno di conforto e di aiuto. Rientra inoltre, nel senso lato della primazia, il ricevere delegazioni degli organismi statali italiani. In questa prospettiva, la figura del Romano Pontefice come Primate d’Italia assume il valore di un segno di comunione tra la Chiesa e la Nazione, nella linea della missione universale che egli esercita quale successore di Pietro. La dimensione nazionale della sua sollecitudine pastorale non si oppone, ma anzi si integra, con la missione cattolica della Sede Apostolica, perché il Papa è insieme Vescovo di Roma, Padre delle Chiese d’Italia e Pastore della Chiesa universale (Praedicate Evangelium, art. 2).
La triplice dimensione del suo ministero — diocesana, nazionale e universale — rende visibile quella unitas Ecclesiae che la fede professa e la storia testimonia. Così il titolo di Primate d’Italia, riemerso nella voce di Leone XIV, non appare come un residuo di onori passati, ma come un richiamo vivo alla responsabilità spirituale del Papato verso il popolo italiano, in continuità con la sua missione apostolica verso tutte le genti.
Velletri di Roma, 16 ottobre 2025
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