Primato petrino e potestà vicaria: quando la critica canonistica dimentica la “nota praevia”
PRIMATO PETRINO E POTESTÀ VICARIA: QUANDO LA CRITICA CANONISTICA DIMENTICA LA NOTA PRAEVIA
A proposito di un recente articolo sul primato del Vescovo di Roma: le fonti citate sono autentiche, ma il montaggio ecclesiologico che le tiene insieme non regge alla prova dei testi.
– Teologia e diritto canonico –

Autore
Teodoro Beccia
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A volte sono necessarie ispirazioni, per questo i Padri de L’Isola di Patmos sono grati allo stimolante blog Silere non possum, in grado di ispirare degli studiosi seri a trattare in modo correttivo temi interessanti che richiedono un approccio strutturato su criteri di solida precisione giuridica.

È il caso del recente articolo: «Un potere che decide tutto: è forse giunto il momento di ripensare il primato petrino?» (cfr. qui), che solleva una domanda legittima — la tensione tra la retorica sinodale del pontificato di Francesco e la prassi tecnico-giuridica di accentramento del potere — e la sostiene con un apparato di fonti in gran parte autentico: la Praedicate Evangelium, lo studio di Gianfranco Ghirlanda su Periodica de re canonica, il documento del Dicastero per l’Unità dei Cristiani Il Vescovo di Roma (2024) qui, un richiamo corretto a Afanassieff, Meyendorff e Clément sul primus inter pares orientale. Il problema non è l’invenzione di fonti inesistenti, ma il modo in cui vengono montate: un’operazione che si potrebbe definire ecclesiologia fatta con le forbici, dove i passaggi che sostengono la tesi restano, quelli che la complicherebbero scompaiono come per magia.
Quattro nodi meritano di essere sciolti pubblicamente, non per amore di polemica, ma perché il tema — il fondamento del potere di governo nella Chiesa — è troppo serio per essere lasciato a una lettura così parziale. Il primo nodo: l’articolo ricostruisce la dottrina sul potere di governo dei vescovi come se il Concilio Vaticano II avesse chiuso la questione a favore della sola derivazione sacramentale, tacendo la Nota explicativa praevia che raccorda sacramento ed esercizio giuridico del potere. Il secondo nodo: estende alla potestà propria dei vescovi un principio — quello della potestà vicaria dei dicasteri curiali — pensato per un organo che non ha mai avuto potestà propria. Il terzo nodo: paragona iperbolicamente un regolamento organizzativo del 2022 alla definizione dogmatica del Vaticano I, ignorando i limiti che la stessa relatio Gasser pose al primato. Il quarto nodo: cita Gianfranco Ghirlanda come prova storica indipendente di una tesi che egli stesso ha costruito e poi tradotto in norma. Li affrontiamo uno per uno, nell’ordine in cui l’articolo li presenta.
Primo: l’assenza della Nota explicativa praevia
L’articolo presenta la tensione tra la dottrina di Lumen gentium 21-22 (che lega il potere di governo dei vescovi alla consacrazione episcopale, esercitata in comunione gerarchica con il collegio e il suo capo) e la tesi — riproposta da Ghirlanda — secondo cui il potere di governo deriverebbe piuttosto dalla missione canonica ricevuta dal Romano Pontefice. Lo fa come se il Concilio avesse chiuso la questione a favore della prima lettura, lasciando la seconda come un residuo pre-conciliare ormai superato.
Manca, in questa ricostruzione, un dato testuale decisivo: la Nota explicativa praevia, voluta da Paolo VI e allegata al testo conciliare proprio per chiarire in che senso vada intesa la dottrina di Lumen gentium sul collegio episcopale. Il n. 2 della Nota specifica che la consacrazione conferisce ontologicamente l’ufficio, ma che l’esercizio di quel potere resta subordinato alla «determinazione canonica o giuridica da parte dell’autorità gerarchica». È esattamente il raccordo tra dimensione sacramentale e dimensione giuridico-canonica che l’articolo presenta come una contraddizione irrisolta tra Concilio e dottrina posteriore. Presto detto: ometterla per ignoranza sarebbe già un problema, ma ometterla perché complica la tesi che si intende sostenere è molto peggio.
Secondo: la confusione tra potestà vicaria curiale e potestà propria dei vescovi
Il punto 5 dei «Principi e criteri» di Praedicate Evangelium — citato correttamente nell’articolo — riguarda il potere con cui i dicasteri della Curia romana operano: potere vicario, esercitato nel nome e per mandato del Romano Pontefice. Questo non è mai stato controverso: la Curia, per definizione, non ha mai avuto potestà propria, essendo organo esecutivo del Papa fin dalla sua origine storica.
L’ardito salto logico dell’articolo consiste nell’estendere questo principio — pensato per i dicasteri — a vescovi diocesani, badesse e superiori maggiori di istituti religiosi, come se fossero anch’essi meri esecutori di una potestà che resta sempre e solo del Papa. Ma è la stessa Pastor aeternus, citata poco dopo nell’articolo, a smentire questa estensione: il primato del Romano Pontefice è definito come potestas ordinaria et immediata su ogni Chiesa, ma il testo si premura esplicitamente di non pregiudicare la potestà — anch’essa ordinaria e immediata — che i vescovi esercitano sulle proprie Chiese particolari (DS 3061). Sono due potestà distinte che coesistono; non una che assorbe l’altra. Il caso dei commissariamenti di monasteri e istituti religiosi, che l’articolo cita come prova della tesi, va valutato caso per caso sul piano del diritto degli istituti di vita consacrata (dove il rapporto tra autorità propria interna e intervento della Santa Sede segue una disciplina distinta, cf. cann. 596 e 622-624 CIC), non generalizzato a partire dal regolamento interno della Curia.
Terzo: l’iperbole del “Concilio più ultramontano della storia”
L’articolo sostiene che la dottrina sottesa alla riforma della Curia, se generalizzata, «va oltre quanto abbia mai fatto persino il Concilio più ultramontano della storia», con riferimento al Vaticano I. È un’affermazione retoricamente efficace, oserei dire roboante, ma teologicamente insostenibile, perché mette a confronto due categorie non commensurabili: una disposizione organizzativa interna del 2022 (il regolamento della Curia) e una definizione dogmatica universale del 1870 sul primato di giurisdizione. Vale la pena ricordare che lo stesso Concilio Vaticano I, nella relatio del vescovo Vinzenz Gasser che accompagnò la votazione della Pastor aeternus, chiarì che il primato definito non era un potere assoluto o dispotico, e che non sopprimeva la potestà ordinaria dei vescovi. E con questo è presto detto: se persino la definizione dogmatica più forte mai prodotta sul primato si è premurata di porre questo limite, paragonarla sfavorevolmente a un regolamento curiale — che dogmaticamente non vincola nulla — non è un argomento, a voler essere buoni potremmo definirlo bonariamente artificio retorico.
Quarto: Ghirlanda come fonte di sé stesso
L’articolo cita lo studio di Ghirlanda del 2017 su Periodica de re canonica come prova che la tesi della derivazione del potere di governo dalla sola missione canonica avrebbe una genealogia in Leone XIII, Pio XII e Giovanni XXIII. Ma Ghirlanda non è qui un testimone neutrale: è il canonista che ha materialmente redatto l’impianto giuridico di Praedicate Evangelium e che, nel 2017, cinque anni prima della promulgazione, stava già costruendo l’argomentazione a sostegno della riforma che avrebbe firmato. Citare l’architetto di una tesi come prova storica indipendente della bontà della tesi stessa è un cortocircuito autoreferenziale: la fonte non dimostra la tesi, la presuppone.
Quello che invece resta in piedi
Non tutto, in quell’articolo, va gettato. La domanda di fondo — se la retorica sinodale di questi anni sia stata accompagnata da una prassi tecnico-giuridica di segno opposto — è reale, ed è discussa da canonisti di orientamento opposto: l’articolo lo riconosce citando sia il cardinale Müller in chiave critica sia voci progressiste che lamentano l’esito opposto, una potestà slegata dal sacramento e dalla Parola. Anche il richiamo al documento ecumenico del 2024 sul primus inter pares è pertinente e non travisato.
Il problema non è dunque la domanda, che merita di essere posta e discussa seriamente. Il problema è la risposta costruita selezionando le fonti che tornano comode e tacendo quelle — la Nota praevia, la distinzione tra potestà vicaria e potestà propria, la relatio Gasser — che l’avrebbero complicata. Chi ha scritto quell’articolo sa dove cercare i testi, ma non li pesa l’uno contro l’altro con rigore logico, cronologico e scientifico. Ed è esattamente questo, non l’invenzione delle fonti, il segno del dilettantismo canonistico di chi dà lezioni agli altri da cinque anni a questa parte.
Velletri di Roma, 18 agosto 2026
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