Amoris Laetitia, la “teologia dell’assegno in bianco”: il potere delle chiavi non è sindacabile, salvo cadere in eresia

AMORIS LÆTITIA, LA “TEOLOGIA DELL’ASSEGNO IN BIANCO”: IL POTERE DELLE CHIAVI NON È SINDACABILE, SALVO CADERE IN ERESIA

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Con il «tu es Petrus» Cristo ha firmato al proprio legittimo vicario istituito sulla terra un assegno in bianco. Si è limitato solo a firmarlo con il proprio nome e cognome, che sull’assegno risulta: Verbum Domini. E su questo assegno, dopo avervi impressa la firma, ci ha scritta sopra solamente la data di emissione, non vi ha scritta invece alcuna data di scadenza; ma soprattutto non vi ha scritto alcun importo, l’importo lo ha lasciato tutto quanto a Pietro ed ai suoi successori, perché presso la banca di emissione vi è una copertura illimitata.

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Autore Padre Ariel

Autore
Ariel S. Levi di Gualdo

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Non annullo dunque la grazia di Dio; infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano» [II Gal 20, 21]

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papa firma

Il Sommo Pontefice Francesco firma la esortazione post-sinodale Amoris laetitia

Nella mia ultima lectio, alla quale rimando tutti coloro che abbiano tempo e voglia di ascoltare anche le spiegazioni degli altri [cf. QUI, QUI], oltre al proprio “io dico”, “io penso”, “io ho letto, quindi “io so …”, si spiega una deriva inquietante della fede contemporanea: l’emotività. Ciò che per molti infatti conta è ciò che “io penso”, ciò che “io sento”. Questo atteggiamento oggettivamente malato verso la fede e con la fede stessa, porta a scivolare in varie vecchie eresie, dal pelagianesimo al panteismo. E per poco che possa valere la mia esperienza pastorale di presbitero e la mia esperienza di teologo, basandomi su entrambe affermo che mai, come nel nostro presente, s’era assistito a un rigurgito di tutte le peggiori eresie; che non sono solo quelle racchiuse nel Modernismo definito dal Santo Pontefice Pio X come la sintesi di tutte le eresie [cf. QUI], ma anche quelle racchiuse nel pensare e nell’esprimersi di coloro che oggi, in nome di una non meglio precisata difesa della traditio catholica, invitano pubblicamente a sprezzare colui che di questa traditio è supremo custode: il Romano Pontefice.

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Chiunque voglia analizzare con lucida obiettività certe dinamiche sociali, che dal pensiero liquido ci stanno ormai portando verso il pensiero vaporoso, potrà notare in che modo i duellanti in lizza, siano essi cosiddetti tradizionalisti o cosiddetti progressisti, cosiddetti moralisti o cosiddetti lassisti, antepongano alla base della dissertazione l’ego sum. E più cercano di imporre le ragioni ideologiche del proprio “io” in nome di “Dio”, più si sentono custodi della sola, unica e pura interpretazione dell’autentico corretto. Insomma, talvolta ho l’impressione di vivere in una comunità ecclesiale schizofrenica in cui molti cristiani non sembrano essere mai stati neppure sfiorati dal monito paolino:

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«Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non annullo dunque la grazia di Dio; infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano» [II Gal 20, 21].

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Nel De veritate il Doctor Angelicus afferma: «Tu non possiedi la Verità, ma è la Verità che possiede te». Ma soprattutto, molti di questi devoti guerrieri della ideologia iocentrica che partecipano alla celebrazione del Sacrificio Eucaristico, memoriale vivo e santo della passione, morte e risurrezione di Cristo, potrebbero dimenticare la dossologia finale della Preghiera Eucaristica:

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Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli».

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Riportiamo anche il testo latino in ossequio a coloro per i quali, in assenza del sacro latinorum, ogni fonte liturgica è sospetta se non peggio “infetta”:

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Per ipsumet cum ipsoet in ipso, est  tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, in omnia saecula saeculorum.

Qualcuno dei numerosi teologi, ecclesiologi e canonisti improvvisati, che spuntano di blog in blog come fiori di campo dopo la pioggia, confondendo spesso il nostro buon Popolo di Dio sempre più disorientato, quando emanano e diffondono certi pareri e sentenze – che se non fossero tragiche sarebbero comiche –, si sono mai interrogati sul vero significato di questa dossologia? Perché alla base di questa dossologia c’è – e non certo ultimo – anche il mistero di Pietro, colui che per volontà divina unisce e regge tutte le membra vive del Corpo di Cristo che è la Chiesa [cf. I Col, 18]. E senza Pietro, con il quale davanti al Popolo di Dio, con il Popolo di Dio e per il Popolo di Dio ci siamo dichiarati «in comunione» pronunciando il suo nome pontificio appena poche righe avanti nel Canone, non esiste comunione, pertanto, chi non è in piena comunione con Pietro, non può acclamare, recepire e partecipare al «Per ipsumet cum ipsoet in ipso …». E chiunque abbia l’ardire di smentirmi su certe palesi verità della fede cattolica, che lo faccia con argomentazioni rigorosamente teologiche, perché non ne posso veramente più di quell’emotivo quanto devastante “io penso” … “io sento” … che sta seminando sconcerto e zizzania tra i nostri Christi fideles fin troppo smarriti e confusi.

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Riguardo Pietro, il capitolo III della costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium, così recita al n. 22:

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Il collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce unito al Pontefice romano, successore di Pietro, quale suo capo, e senza pregiudizio per la sua potestà di primato su tutti, sia pastori che fedeli. Infatti il Romano Pontefice, in forza del suo Ufficio, cioè di Vicario di Cristo e Pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente. D’altra parte, l’ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale si perpetua il corpo apostolico, è anch’esso insieme col suo capo il romano Pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa [63] sebbene tale potestà non possa essere esercitata se non col consenso del romano Pontefice. Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della Chiesa [cfr. Mt 16,18-19], e lo ha costituito pastore di tutto il suo gregge [fr. Gv 21,15 ss]; ma l’ufficio di legare e di sciogliere, che è stato dato a Pietro [cfr. Mt 16,19], è noto essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, congiunto col suo capo [cfr. Mt 18,18; 28,16-20] [64]. Questo collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e l’universalità del popolo di Dio; in quanto poi è raccolto sotto un solo capo, significa l’unità del gregge di Cristo. In esso i vescovi, rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro capo, esercitano la propria potestà per il bene dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mente lo Spirito Santo costantemente consolida la sua struttura organica e la sua concordia. La suprema potestà che questo collegio possiede su tutta la Chiesa, è esercitata in modo solenne nel Concilio ecumenico. Mai può esserci Concilio ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro; ed è prerogativa del romano Pontefice convocare questi Concili, presiederli e confermarli [65]. La stessa potestà collegiale insieme col Papa può essere esercitata dai vescovi sparsi per il mondo, purché il capo del collegio li chiami ad agire collegialmente, o almeno approvi o liberamente accetti l’azione congiunta dei vescovi dispersi, così da risultare un vero atto collegiale.

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Questa costituzione dogmatica, lascia forse spazio a possibili dubbi, circa il “potere delle chiavi” conferito da Cristo Dio a Pietro, sul quale Egli ha eretta la sua Chiesa? E oggi, Pietro, è il Sommo Pontefice Francesco, che come essere umano non è meno defettibile e inadeguato di quanto mostrò di esserlo il Principe degli Apostoli, forse scelto dal Verbo di Dio in persona anche per provare la nostra fede nei secoli; o per mostrarci in che modo la sua Divina Potenza può operare anche attraverso le inadeguatezze dell’uomo, incluse quelle dei Suo Vicario.

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Quello della chiavi è un potere in sé e di per sé indiscutibile per il semplice fatto che nessuno, per grado e facoltà, può porlo in discussione. Pertanto a nessuno è dato regolamentare o cercare di regolamentare questo potere strutturato su uno dei dogmi fondanti della nostra fede:

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«[…] e io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» [cf. Mt 16, 17-19].

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Siccome viviamo in un clima di schizofrenia nel quale anche l’ultimo dei blogghettari non esita a salire sulla propria istituita cattedra teologica internetica  per bollare come eretici dei teologi veri e seri, pur di non ammettere che è lui a non aver capito i fondamenti della dottrina cattolica, è quindi di rigore rivolgere una precisa domanda a questi nuovi innamorati del legalismo che sentenziano “o è nero o è bianco”. E la domanda è la seguente: in quale preciso brano della Sacra Scrittura Cristo Dio detta a Pietro schemi e regole canoniche riguardo il legare e lo sciogliere? Dove, Cristo Dio, indica e stabilisce che cosa di preciso Pietro può legare e sciogliere, o cosa invece non può né legare né sciogliere? Cristo Dio riveste Pietro di una funzioni vicaria legata tutta quanta al mistero divino e quindi conferisce a lui un potere assoluto legato al concetto dogmatico di assolutezza fondante della fede. Pertanto dico, di conseguenza domando: dinanzi a tutto questo, esistono davvero cattolici veri o presunti, pubblicisti e opinionisti auto-elettisi veri interpreti della dottrina e del dogma, che intendono sul serio sindacare su come Pietro possa e debba esercitare un mandato unito ad un simile potere assoluto e fondante a lui conferito da Cristo Dio?

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Proviamo a chiarire il tutto: con il «tu es Petrus» Cristo ha firmato al proprio legittimo vicario istituito sulla terra un assegno in bianco, che si è limitato a firmare col proprio nome e cognome, che sull’assegno risulta: Verbum Domini. E su questo assegno, dopo avervi impressa la firma Verbum Domini, ci ha scritta sopra solamente la data di emissione, non vi ha scritta invece alcuna data di scadenza; ma soprattutto non vi ha scritto alcun importo, l’importo lo ha lasciato tutto quanto a Pietro ed ai suoi successori, perché presso la banca di emissione vi è una copertura illimitata.

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Ebbene ditemi, amanti del legalismo, del Vangelo da usare come corpo contundente anziché come medicina per la cura e la redenzione dell’uomo, nonché indomiti assertori del “o nero o bianco”: la data di scadenza e l’importo, volete forse mettercelo voi, sopra al divino assegno? Volete veramente fare voi ciò che Cristo Dio non ha fatto? Perché, casomai nessuno ve lo avesse ancora spiegato, in tal caso mi premuro di spiegarvelo io: presumere di potersi sostituire in questo modo a Dio, è cosa empia e blasfema.

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A quel punto, gli amanti del legalismo, del Vangelo da usare come corpo contundente anziché come medicina per la cura e la redenzione dell’uomo, nonché indomiti assertori del “o nero o bianco”, tirano fuori l’ipotesi del “papa eretico” e la possibilità che questi possa cadere in apostasia, quindi essere destituito. Citano e diffondono messaggi catastrofici, pubblicano libri che raspano nel confuso e nel torbido, fanno continui richiami a rivelazioni private, molte delle quali riconosciute dalla Chiesa, ma di rigore usate fuori contesto per tirare acqua al mulino delle loro tesi deliranti e per sostenere in modo più o meno sottile, ma a volte anche con aperta sfrontatezza, che Jorge Mario Bergoglio è l’emissario dell’Anticristo, l’accolito di Satana che sta procedendo a distruggere la dottrina. A questi delirî rispondo con tutta la serena ovvietà dottrinaria del caso: quella del Papa eretico e apostata è una ipotesi meramente canonica; ipotesi che nella storia della Chiesa non si è mai verificata, tanto meno con conseguente destituzione del Romano Pontefice.

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Per quanto poi riguarda le rivelazioni private, a partire da quelle riconosciute dalla Chiesa, le quali vanno sempre contestualizzate e mai de-contestualizzate per scopi soggettivi talora persino malvagi e perversi, ai loro autori e diffusori sia chiara una cosa supportata da un dato inconfutabile: le rivelazioni private non sono dogma di fede, mentre invece, «Tu es Petrus», si, è un dogma di fede fondante della Chiesa.

Molti di coloro che attaccano l’indubbiamente defettibile, lacunoso, spesso anche improvvido e imprudente uomo Jorge Mario Bergoglio, si mostrano drammaticamente carenti della capacità di fare una distinzione fondamentale sul piano dottrinale: fino a quando si tratta di rivolgere critiche al cosiddetto “dottore privato”, od a scelte di ordinario ministero pastorale, od a scelte amministrative del Santo Padre, fatto salvo il devoto rispetto e l’ossequio sempre e dovuto alla sua sacra persona, il tutto è lecito, anzi a volte persino auspicabile. Io stesso l’ho fatto più e più volte, incluso quando l’Augusto Pontefice ha cambiato il rito della lavanda dei piedi, replicandogli per tutta risposta con una «lavata di testa» [cf. QUI]. Altrettanto ho fatto vedendo moltiplicarsi per le diocesi come nuovi vescovi eletti dei compiacenti duplicati del Regnante Pontefice, tutti quanti col “povero” sulla bocca e la “periferia esistenziale” nel cu…ore [cf. QUI, QUI, QUI, QUI, ecc..]. Non è però lecito muovere contestazioni sulle espressioni dottrinarie del Romano Pontefice, anche se – e ciò lo dico per assurdo – fossero sbagliate, perché nessuno, inclusi eventuali santi sulla terra, ha per superiore potestas facoltà di correggere un suo errore. E ciò detto prego di non citarmi a sproposito i duri rimproveri rivolti ai Sommi Pontefici da San Bernardo di Chiaravalle o da Santa Caterina da Siena, perché l’uno e l’altra non hanno mai mosso contestazioni alle loro scelte dottrinarie. Infatti, ed in specie Caterina da Siena, con le sue invettive rivolte verso la corte pontificia di Avignone, lanciò devoti richiami ai pontefici su questioni puramente politiche e pastorali, ma non certo dottrinarie.   

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Il Romano Pontefice ha un potere che a lui non perviene da una assemblea di Cardinali, tanto meno da una assemblea popolare; il suo potere gli perviene direttamente da Cristo Dio, quindi si tratta di un potere che non è soggetto, come indica il canone, a sindacato alcuno [cf. CIC, can. 1404]. Questo il motivo per il quale in passato ho mosso dure contestazioni a certi circoli cattolici che reagirono ad un provvedimento preso dal Sommo Pontefice e riguardante i Frati Francescani dell’Immacolata, mettendo in atto la penosa sceneggiata di una raccolta di firme, stile referendum popolare, dichiarandosi da una parte i paladini della pura e vera traditio catholica, ma ignorando dall’altra il dato sia dottrinale sia giuridico che verso i provvedimenti del Romano Pontefice non è contemplato alcun appello [cf. CIC, can. 333§3], perché nessuno può sindacare l’operato del supremo custode della fede, del clavigero.

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A chi mi ha domandato in modo secco: «Tu daresti l’Eucaristia ai divorziati risposati?». Ho risposto: «No. E non solo non gliela do, ma presto anche attenzione al fatto che non si presentino a riceverla. Se però il Romano Pontefice stabilisse diversamente – cosa che, come abbiamo visto, grazie a Dio non ha fatto – io non posso e non devo negarla, perché non stabilisco io la disciplina dei Sacramenti; perché non sono io munito da Cristo Dio del potere di legare e di sciogliere».

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Questo il motivo per il quale nel mio precedente articolo [cf. QUI] ho mosso critiche allo stile e al linguaggio della Amoris laetitia che a mio parere è infelice e infarcito di sociologismi, alla sua logorroica lunghezza … alla sua vaghezza a tratti pericolosa perché come tale foriera di chissà quali male interpretazioni da parte di certi specialisti della alterazione dei testi … ma senza entrare neppure indirettamente – come chiunque può constatare in quel mio scritto – nel discorso strettamente dottrinario, perché le dottrine si applicano e basta, non si discutono, tanto meno sulla base del soggettivo e umorale “io penso“, “io ritengo” perché “io sento“…

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Trovo quindi drammatico il fatto che proprio quanti accusano il Sommo Pontefice Francesco di avere de-sacralizzato il papato, siano poi gli stessi che, sprezzanti il dogma di fede e il magistero perenne della Chiesa, pretendano di sindacare in merito a sue prerogative insindacabili citando a sproposito il dogma e citando ancora più a sproposito il magistero perenne della Chiesa, tentando pedestremente di ritorcere pateticamente il tutto contro colui che ne è legittimo depositario senza pena di discussione e senza possibilità di sindacato da parte di alcuno, a partire da certi agguerriti e improvvidi Signori Laici.

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Il mio confratello sacerdote e teologo Giovanni Cavalcoli non ha certo bisogno delle mie difese d’ufficio, ma essendo in parte suo confratello, in parte suo discepolo, non posso nascondere la mia comprensibile irritazione, nel leggere in giro per la rete telematica accuse di eresia e di tradimento rivolte a questo insigne teologo domenicano da svariate persone, in modo particolare da un agguerrito gineceo di passionarie, una delle quali lo ha persino accusato di essere rahneriano, proprio lui che alla critica dei pericolosi e perniciosi teologismi di Karl Rahner ha dedicato tre decenni di approfonditi studi dopo avere raccolto anche l’eredità e il lavoro svolto già in precedenza dal Servo di Dio Tomas Tyn. Se il diretto interessato ride su tutto questo col suo tipico gusto da romagnolo, io non riesco invece ad ironizzarvi più di tanto, perché la cosa tocca un mio venerato confratello ed un mio amato maestro.

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Inutile dire che le accuse rivolte in questi giorni al teologo domenicano si basano tutte e di rigore sulla mancanza di cultura teologica tipica delle persone che presumono prima di sapere, poi di discettare negli ambiti da sempre più delicati della dogmatica, che sono appunto quelli della dogmatica sacramentaria, infine di dare dell’eretico ad un insigne accademico pontificio, che mi chiama poi divertito per dirmi: «Sai, mi hanno dato dell’eretico!». E si mette a ridere mentre io commento: «All’Inferno ti metteranno sicuramente nel fondo, vicino a Lucifero, perché ormai, col Principe delle Tenebre, pare che per certuni tu sia ormai divenuto culo&camicia».

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Siccome allo studio della dogmatica sacramentaria ho dedicato anni della mia vita; siccome la mia formazione teologica non è quella del pollo internetico o della gallinella impazzita che razzolando di blog in blog raccoglie pillole di stoltezza per poi mutarle in unica e solida verità, credo di poter dire con la dovuta scienza teologica che le discipline dei Sacramenti hanno subito non solo numerose riforme, ma delle riforme davvero radicali. Molti sarebbero gli esempi, mi limiterò dunque ad alcuni, a partire dalla confessione, l’attuale Sacramento della penitenza e della riconciliazione, che per diversi secoli fu consentito amministrare una sola volta nella vita e mai più. Infatti, come in genere quasi tutti i Sacramenti, la confessione non era ripetibile. Per non parlare poi della complessità del Sacramento dell’ordine sacro, che è uno, ma diviso oggi in tre gradi. La cosa si complica ulteriormente se consideriamo che questo Sacramento istituito in una unica soluzione da Cristo Dio, ed oggi diviso al proprio interno in tre gradi, racchiude due ordini che sono di diversa istituzione: il sacerdozio, che è di istituzione divina, ed il diaconato, che invece è di istituzione apostolica [cf. At 6, 1-5]. Faccio anche notare che mentre la istituzione del sacerdozio fatta da Dio Incarnato è narrata nel Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, la istituzione dei primi sette diaconi è invece narrata negli Atti degli Apostoli ed è avvenuta dopo la morte, risurrezione e ascensione al cielo del Verbo di Dio.

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E ancora: nel corso dei secoli furono istituiti quelli che prima della riforma del Concilio Vaticano II erano gli ordini divisi tra di loro in maggiori e minori. E per secoli si discusse, senza trovare risposta, se tra i sette ordini il suddiaconato andasse considerato un ordine minore o un ordine maggiore. Quesito al quale non fu mai data risposta. A suo modo rispose il Beato Paolo VI, che assieme ad altri ordini lo abolì e chiuse in tal modo il discorso sostituendo gli ordini minori con i ministeri del lettorato e dell’accolitato.

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E per rimanere sul discorso dell’Ordine Sacro: sappiamo che l’unico amministratore di questo Sacramento è il Vescovo, il solo che può consacrare sacerdoti e ordinare diaconi. Eppure, nel corso dei secoli, vi furono varie eccezioni, per esempio il privilegio concesso agli abati cistercensi non rivestiti della dignità episcopale di ordinare diaconi, o la facoltà data ad alcuni sacerdoti di consacrare dei sacerdoti in situazioni e condizioni eccezionalmente particolari. In questo caso la domanda non è di poco conto: come può, colui che non è rivestito della pienezza del sacerdozio, consacrare un sacerdote? C’è un’ipotesi non poi così peregrina di certi maestri della scolastica i quali sostennero che ogni sacerdote, in quanto tale, ha la pienezza del sacerdozio, ma questa pienezza viene in esso ridotta affinché nella sua totalità sacramentale e soprattutto giurisdizionale possa essere esercitata solo dal vescovo.

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Questi pochi e brevi accenni fatti alla dogmatica sacramentaria e alla disciplina dei Sacramenti, dovrebbero bastare ai paladini del “o nero o bianco”, per capire che persino i migliori teologi tremano da sempre quando devono muoversi sul complesso e complicato terreno della disciplina dei Sacramenti. E allora perché mai certe persone, passionarie in testa a tutti, non vogliono proprio esercitare quella umana e cristiana umiltà che le porti, non dico a tacere, ma perlomeno a cercare di imparare tutto ciò che in modo evidente mostrano di non sapere?

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Le accuse rivolte al teologo domenicano circa le sue presunte defezioni dalla ortodossia cattolica sono supportate dai suoi critici su quell’assurdo che deriva dalla loro incapacità di non capire. Padre Giovanni Cavalcoli, commentando la esortazione post-sinodale Amoris laetitia ha scritto la seguente frase rigorosamente non compresa che ha fatto urlare alcuni all’eretico palese e manifesto:

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La norma che proibisce ai divorziati risposati di accedere alla Santa Comunione, è una norma che dipende dal potere delle chiavi, ossia è una legge ecclesiastica, che non discende dalla legge divina in modo univoco, necessario e senza alternative, come fosse una deduzione sillogistica, quasi che, come credono alcuni, un’eventuale modifica, abolizione o mitigazione dell’attuale disciplina introdotte un domani dal Papa, recassero pregiudizio od offesa alla legge divina e alla dignità cristiana del matrimonio. Al contrario, tutto ciò rientra nelle facoltà del Sommo Pontefice come supremo Pastore della Chiesa. Se non ha ritenuto di dover far ciò, lasciando immutata la legge di San Giovanni Paolo II, vuol dire che ha avuto delle buone ragioni per farlo, e noi, da buoni cattolici, accogliamo docilmente e fiduciosamente le decisioni del Vicario di Cristo [cf. QUI].

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E per mostrare l’eresia del teologo domenicano ormai filo-modernista e novello rahneriano, i teologi fai-da-te, ma in specie le teologhesse passionarie, procededono con copia-incolla internetici anteponendo la Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi circa l’ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati, la quale recita:

La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l’ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa. Il testo scritturistico cui si rifà sempre la tradizione ecclesiale è quello di San Paolo: «Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1Cor 11, 27-29) (3) [cf. QUI].

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Questo testo, pubblicato nell’’Osservatore Romano del 7 luglio 2000, applica anche ai divorziati risposati il can. 915 del Codice di Diritto Canonico, il quale esclude dalla Comunione eucaristica coloro che «perseverano ostinatamente in peccato grave manifesto» [in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes].

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A questo punto è di rigore una domanda rivolta ai maestri del rigore legale e del “o è nero è e bianco”: il Beato Apostolo Paolo, dove si riferisce ai concubini o agli adulteri? Perché se le cose devono essere “o nere o bianche”, allora bisogna basarsi su un richiamo ben preciso e chiaro che in questo caso, però, il Beato Apostolo non fa.

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Partiamo dal dato di fatto che a molti sfugge: il Beato Apostolo Paolo solleva una questione di principio e con essa detta una norma di condotta che ha come oggetto il peccato in sé e di per sé, non uno specifico peccato, né tanto meno indirizza questa espressione a concubini e adulteri. E chiunque legga con cura il testo paolino e dica poi diversamente, o è un cieco o più semplicemente un ideologo, ma non un teologo, al limite può essere un canonista maldestro che si lancia in marcia sul terreno minato di quella disciplina dei Sacramenti strettamente connessa alla dogmatica sacramentaria.

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Nessuno ha mai negato – non lo ha fatto il teologo domenicano e non l’ho fatto io – che la applicazione richiamata in questa Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi circa l’ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati è fuori di dubbio sensata. Non sono infatti pochi i casi nei quali si palesa questa perversa perseveranza. In tal caso la coppia, oltre a dare scandalo per trovarsi in uno stato o condizione di vita, detto “irregolare”, in aperta contraddizione coi dettami cristiani dell’etica coniugale, nell’ipotesi non appare assolutamente dar segni di avere intenzione di pentirsi e di cessare di peccare, per cui la supposizione è che viva in uno stato continuo di colpa mortale, priva della grazia.

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Resta però sempre il fatto che se il peccato ha una manifestazione esterna, dedurre da questa manifestazione uno stato interiore o soggettivo di colpa permanente, è sempre cosa ardua, anche se non sempre impossibile. In particolare è arduo il giudizio sulla ostinazione perseverante, perché non si può sapere dal di fuori. Lo sanno solo gli interessati e lo sa Dio, il quale solo può leggere l’intimo del cuore e la profonda coscienza dell’uomo. Il caso previsto quindi da questa Dichiarazione è oggettivamente inverificabile, per cui ha fatto bene il Sommo Pontefice a citare le attenuanti, senza per questo respingere in modo assoluto la possibilità di dare un giudizio circa l’ostinazione perseverante, che non viene annullata e che in alcun modo viene meno sia come principio sia come possibilità.

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Il teologo domenicano ed io riconosciamo e concordiamo entrambi sul fatto che è sufficiente la manifestazione esterna del peccato, per giustificare la prassi dell’esclusione dalla Comunione, senza la pretesa di giudicare in foro interno, che non è facoltà del diritto canonico, con buona pace dei canonisti o di coloro che confondono la teologia dogmatica con il diritto e viceversa.

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Quello che però lascia perplessi nella Dichiarazione è la citazione del monito del Beato Apostolo Paolo circa il sacrilegio che commetterebbe chi si accostasse alla Comunione in stato di peccato mortale [1 Cor 11, 27-29], quasi a voler insinuare che tutti i divorziati risposati siano da catalogare come ostinatamente perseveranti in uno stato di peccato mortale, sulla base del freddo e cristianamente inaccettabile principio: due divorziati risposati sono dei concubini e come tali in stato permanente di peccato mortale, ed il tutto perché “o è nero o è bianco”, punto e basta!

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Punto e basta? Ma quando mai la morale cattolica, ieri come oggi, ha insegnato ai confessori a comportarsi così? Tutt’altro, la buona morale ha sempre insegnato e tutt’oggi insegna che esistono peccati che “tecnicamente” sono in sé e di per sé peccati mortali, ma sebbene tali, assecondo le persone, le situazioni, le circostanze … possono ridursi sino a veri e propri peccati veniali. Come confessore mi sono ritrovato ad assolvere dei penitenti e delle penitenti da peccati mortali gravissimi; in tre diverse occasioni ho dovuto inviare i penitenti alla Penitenzieria Apostolica, trovandomi dinanzi a dei peccati riservati alla Santa Sede. Alcune volte, con la facoltà prevista e concessa, ho assolto anche da peccati riservati al vescovo, per esempio dal peccato di aborto, trovandomi talora dinanzi a donne la cui colpa era molto attenuata. Per citare a mo’ di esempio un caso: una ragazza giovane, molto semplice, proveniente da modestissima estrazione sociale, priva di cultura e anche di maturità, con candore davvero disarmante mi spiegò che lei, praticando l’aborto, aveva operato per il bene del nascituro, n’era prova il fatto che erano stati i medici a consigliarle di abortire, per il suo bene. E se un dottore, per il tuo bene, ti dice che devi abortire, si fa quello che dice lui, perché «lui è il dottore, io invece sono solo una povera ignorante». E in questa penitente erano assenti consapevolezza e deliberato consenso riguardo ciò che aveva fatto, tutt’altro, ella era certa di avere agito seguendo il consiglio opportuno dato da dei saggi dinanzi ai quali non si discute, si ubbidisce. Del tutto diverso il caso di quelle donne che invece hanno abortito per futili motivi, sebbene perfettamente consapevoli di che cosa è l’aborto e di che cosa sia la vita; donne che di prassi ho sempre incontrato due o tre volte per lunghi colloqui e adeguate catechesi, prima di dar loro l’assoluzione, rigorosamente negata – e preciso: solo in due casi nel corso del mio intero ministero sacerdotale – a due donne che invece di mostrare autentico pentimento, si ostinavano a voler giustificare in sede di confessione sacramentale la legittimità di fondo del crimine compiuto verso il mistero ed il dono della vita umana.

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Questi logici e teologici principi di giudizio, che non fanno parte delle Chiesa bergogliana di oggi, ma della Chiesa del Cristo di sempre, sono indicati e spiegati dal Sommo Pontefice ai numeri 301 e 302 della Amoris laetitia, dove si indicano i fattori che attenuano o diminuiscono la colpa, la quale, da mortale, può abbassarsi al livello di veniale.

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L’Amoris laetitia non esclude la possibilità di dare un giudizio circa l’ostinazione perseverante, preferisce però parlare di un caso diverso, nel quale i due «possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre» [n.299]. «Per questo, non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta “irregolare”, vivono in uno stato di peccato mortale, privi della grazia santificante» [n.301].

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Al n.1 della Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, si afferma poi: «La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l’ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa». E qui – posto che i teologi dogmatici dovrebbero fare i teologi dogmatici ed i canonisti dovrebbero fare invece i canonisti e non i tuttologi –, si nota una assimilazione del tutto indebita del già citato canone alla legge divina, quasi godesse della medesima autorità. Che il canone derivi dalla legge divina, non si può mettere in discussione. Attenzione però: se deriva, vuol dire che è al di sotto; cosa quest’ultima che non è un sofisma, né un arrampicarsi sugli specchi, è pura logica teologica. D’altra parte, il diritto canonico, per sua essenza, oltre a recepire leggi divine, non fa che raccogliere le leggi positive della Chiesa, come espressione del potere delle chiavi o potere giurisdizionale.

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Al di sopra delle leggi canoniche, che sono le leggi positive della Chiesa – a parte la legge naturale, che qui adesso non c’entra – non c’è altro che il diritto divino o legge divina. Quindi, dire che una legge canonica «trascende la legge positiva» è attribuirle un’autorità divina, il che evidentemente non si può dire, perché in tal caso non ci resta che fare la battuta … Beh, se è scritto sul Codice di Diritto Canonico dai canonisti, allora neppure Domineddio può farci niente!

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La norma dell’esclusione dei divorziati risposati dalla comunione eucaristica non suppone quindi lo stato di colpa individuale, ma ha una finalità pedagogica e simbolica. Pedagogica, per evitare lo scandalo dei fedeli; simbolica, perché c’è una contraddizione fra la Eucaristia, che significa unità, rispetto a quello che di fatto è invece lo stato di divorziati, che significa invece divisione, quindi rottura della comunione.

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Il Regnante Pontefice ha scelto di mantenere la norma stabilita dal Santo Pontefice Giovanni Paolo II al n. 84 della Familiaris consortio, cosa questa che rallegra, teologicamente parlando, sia il Padre Giovanni Cavalcoli sia me, però, dopo averla riconfermata, procede con una giusta e necessaria distinzione tra la legge divina e le leggi della Chiesa, per esempio per quanto riguarda l’Eucaristia. Questa è stata istituita da Gesù Cristo ed è legge divina immutabile, con buona pace dei canonisti. La disciplina e l’amministrazione del Sacramento dell’Eucaristia spetta alla legislazione ecclesiastica, sotto la presidenza del Sommo Pontefice, il quale ha facoltà di legiferare e di mutare leggi [cf. nota 351].

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Agendo a questo modo il Sommo Pontefice ha sanato un testo giuridico a mio parere non particolarmente felice come la Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi emanata nel 2000. Un testo al quale ciechi e sordi, blogghettari e passionarie d’assalto che strepitano “o è nero o è bianco”, sono giunti a conferire rango di dogma di fede, pur mettendo però al tempo stesso in discussione – ed abbiamo pure visto con quale aggressivo sprezzo – un dogma vero e proprio: l’autorità di Pietro, depositario del potere delle chiavi.

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E valendosi del proprio potere giurisdizionale sovrano, il Sommo Pontefice allenta il legame troppo stretto che questa Dichiarazione pone tra la norma canonica dell’esclusione e la legge divina, assimilando troppo quella a questa. Il Sommo Pontefice mostra la possibilità di attenuanti e insegna che i divorziati risposati possono essere in grazia. Infine mostra il rischio che la Dichiarazione corre di attribuire ai divorziati risposati uno stato di peccato mortale permanente, deducendolo troppo affrettatamente dal permanere del loro stato di vita irregolare.

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Così si è espresso colui che ha ricevuto il potere delle chiavi, depositario di una auctoritas che a lui perviene dal Verbo di Dio che gli ha firmato a suo tempo un assegno con la sola data di emissione, senza imprimere in esso né l’importo né la data di scadenza. E questo testé enunciato è un mistero della fede racchiuso in un dogma fondante della Chiesa: «tu es Petrus». E ciò con buona pace di chi si ostina a negare i dogmi fondamentali e fondanti della Chiesa, per dare però rango di dogma indiscutibile a delle disposizioni canoniche formulate male e scritte peggio da canonisti entrati a gamba tesa in questioni che implicano profonde e complesse tematiche dottrinarie, o come dice il Beato Apostolo Paolo: «infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano» [II Gal 20, 21]. E per i Padri dell’Isola di Patmos, Cristo non è certo morto invano, con buona pace di chi strepita “o è nero o è bianco”.

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Post scriptum

Viste le mie note bramosie di carriera, volevo dire a quelli della Congregazione per la dottrina della fede: se presso il vostro Dicastero non siete troppo impegnati ad assumere monsignorini gai, i quali poi vi fuggono nei Paesi Baschi col loro fidanzato urlando col peperoncino al culo «gay è bello!», qualora il posto fosse sempre vacante potreste chiamare me come segretario aggiunto alla Commissione Teologica Internazionale, a meno che non intendiate discriminarmi in quanto reo di essere cattolico, ortodosso e soprattutto eterosessuale.

Ovviamente è una presa in giro voluta e dovuta, questa mia. Voi prendetela come meglio vi pare, ma intanto prendetevela e tenetevela, perché ve la meritate, in saecula saeculorum, amen!

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NOTE

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[59] Cf. EUSEBIO, Hist. Eccl., V, 24, 10: GCS II, 1, p. 495; ed. BARDY, Sources Chrét., II, p. 69. DIONIGI, in EUSEBIO, ib. VII, 5, 2: GCS II, 2, p. 638s; BARDY, II, p. 168s.

[60] Sugli antichi Concili cf. EUSEBIO, Hist. Eccl. V, 23-24; GCS II, 1, p. 488ss; BARDY, II, p. 66ss e passim. CONC. DI NICEA, can. 5: COD p. 7

[61] Cf. TERTULLIANO, De Ieiunio, 13: PL 2, 972B; CSEL 20, p. 292, lin. 13-16.

[62] Cf. S. CIPRIANO, Epist. 56, 3: HARTEL IIIB, p. 650; BAYARD, p. 154.

[63] Cf. la relazione ufficiale ZINELLI al CONC. VAT I: MANSI 52, 1109C.

[64] Cf. CONC. VAT I, Schema della Cost. dogm. II De Ecclesia Christi, c. 4:[176][176]NSI 53, 310. Cf. la relazione KLEUTGEN sullo Schema riformato: MANSI 53,321B-322B e la dichiarazione ZINELLI: MANSI 52, 1110A. Vedi anche S. LEONE M., Serm. 4,3: PL 54, 151A.

[65] Cf. CIC, can. 222 e 227 [nel nuovo Codice can. 338].

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