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L’insostenibile leggerezza di quei privilegi monastici

29 Settembre 2026/0 Commenti/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DI QUEI PRIVILEGI MONASTICI

L’esenzione di cui godono certe abbazie e abati andrebbe riportata alla sua misura esatta, quella del can. 593, cioè il governo interno e la disciplina, senza alcuna estensione di fatto al ministero pastorale, che deve rispondere al vescovo diocesano come quello di ogni altro sacerdote religioso che opera nel suo territorio. Nulla di tutto questo lederebbe il carisma monastico, che non ha mai avuto bisogno di mitre e di pastorali per custodire la Regola di San Benedetto. Lederebbe soltanto dei privilegi.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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Con questo articolo intendo dar seguito e ulteriore commento a quello di Padre Ariel (cfr. qui), che ha ripercorso quindici secoli di storia monastica e si è chiesto come sia pensabile che nella stessa provincia ecclesiastica in cui un vescovo suffraganeo è sottoposto alla vigilanza del proprio metropolita un abate dipenda invece direttamente dalla Santa Sede.

Alla domanda proverò a rispondere da canonista, limitandomi a un solo argomento: che cosa sono le abbazie territoriali e le abbazie esenti, da dove vengono e perché oggi, alla luce dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico vigente, rappresentano un’anomalia che non trova più alcuna giustificazione.

Occorre anzitutto sgombrare il campo da un equivoco, perché sotto la stessa etichetta di “privilegio monastico” si confondono spesso tre realtà giuridiche distinte. La prima è l’abbazia territoriale, un tempo detta abbatia nullius dioecesis, cioè «di nessuna diocesi»: un territorio con i suoi fedeli, le sue parrocchie e il suo clero, sottratto al vescovo e affidato all’abate come a un pastore proprio. La seconda è l’esenzione, per la quale un istituto religioso viene sottratto al governo del vescovo del luogo e sottoposto al solo Romano Pontefice. La terza non ha un nome nel diritto, ma ha una formula nella prassi: «immediatamente soggetta alla Santa Sede», espressione che, nata per indicare una dipendenza giuridica, è divenuta nei fatti una sorta di salvacondotto generale.

Nessuna di queste realtà è nata da un capriccio. L’esenzione nacque come difesa. Il primo privilegio papale di cui si ha notizia certa è quello concesso l’11 giugno 628 da Onorio I al monastero di Bobbio, fondato pochi anni prima da San Colombano. Il vescovo di Tortona, Probo, contestava l’elezione del nuovo abate Bertulfo e pretendeva di sottoporre il monastero alla propria giurisdizione, arrivando a procurarsi — stando al racconto di Giona, biografo di Colombano — l’appoggio di altri vescovi e di dignitari della corte longobarda a suon di corruzione. Il re Arioaldo si dichiarò incompetente, «non meum est sacerdotum causas discernere» (non è compito mio giudicare le controversie tra i sacerdoti), ma pagò a Bertulfo il viaggio fino a Roma, dove il Papa sottrasse Bobbio alla giurisdizione del vescovo di Tortona. Nei secoli successivi, quando i vescovi erano spesso signori feudali e le abbazie facevano gola per i loro beni, porre un monastero sotto la protezione diretta di Pietro significava sottrarlo alle rapine di chi avrebbe dovuto custodirlo. Cluny nacque nel 910 proprio così, affidata dal suo fondatore agli Apostoli Pietro e Paolo; ottenne poi l’esenzione piena dal vescovo di Mâcon tra la fine del X e gli inizi dell’XI secolo, con i privilegi di Gregorio V nel 998 e di Giovanni XIX nel 1024. Allo stesso modo le grandi abbazie territoriali, come la Terra di San Benedetto attorno a Montecassino, furono per secoli l’unica struttura in grado di amministrare, difendere ed evangelizzare vasti territori rurali. Il Codice pio-benedettino del 1917 le regolava ancora come «abbazie e prelature nullius» (cann. 319-328).

Il problema non è dunque l’origine di questi istituti, ma la loro sopravvivenza quando le ragioni che li avevano generati sono venute meno. E sono venute meno non per un’opinione, ma per un preciso sviluppo della dottrina.

Il Concilio Vaticano II ha insegnato che «con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine» e che i singoli vescovi «sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari»[1]. Ha aggiunto che «ogni legittima celebrazione dell’eucaristia è diretta dal vescovo»[2]. Il Codice del 1983 ha tradotto questa dottrina in norma, definendo la diocesi come la porzione del popolo di Dio affidata alla cura pastorale del vescovo «con la cooperazione del presbiterio», in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita «mediante il Vangelo e l’Eucaristia», costituisca una Chiesa particolare (can. 369). La Chiesa particolare, in altri termini, non è una circoscrizione amministrativa: è una realtà sacramentale che si costituisce attorno a colui che possiede la pienezza del sacerdozio.

Ora si guardi al can. 370, che definisce l’abbazia territoriale come una porzione del popolo di Dio la cui cura è affidata, «per circostanze speciali», a un abate che la governa «a modo di Vescovo diocesano». E al can. 381 §2, che equipara nel diritto al vescovo diocesano coloro che presiedono queste comunità, «a meno che non risulti diversamente per la natura della cosa». Ebbene, per la natura della cosa, risulta diversamente. L’abate territoriale, che non è vescovo, non può ordinare i presbiteri della Chiesa che governa, perché ministro della sacra ordinazione è soltanto il vescovo consacrato (can. 1012); non può consacrare il crisma con cui nella sua stessa abbazia si amministra la confermazione, perché anche questo è riservato al vescovo (can. 880 §2). Per generare i propri ministri e per avere l’olio santo, questa «Chiesa particolare» deve dipendere da un altro vescovo, cioè proprio da quella figura dalla cui giurisdizione pretende di essere esente. Siamo dinanzi al paradosso di una Chiesa che non è in grado di generare da sé la propria vita sacramentale, retta da un pastore, l’abate, che nel diritto è equiparato al vescovo ma nel sacramento resta solo un presbitero, una «parodia estetico-liturgica di un vescovo», come ha scritto ironicamente il mio confratello nel suo articolo (cfr. qui). Ironia, a ben pensarci, tutt’altro che fuori luogo e per niente eccessiva, perché l’equiparazione giuridica, in questo caso, non è altro che una finzione posta a copertura di un vuoto sacramentale di cui certi abati sono emblema. E il diritto della Chiesa, che deve seguire il sacramento e non precederlo, non può reggersi su una finzione.

Diverso è il caso dell’esenzione degli istituti religiosi, che il Codice conserva e che, entro i suoi limiti, è del tutto legittima. Il can. 591 consente al Sommo Pontefice, «in ragione del suo primato sulla Chiesa universale», di esimere gli istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari del luogo; il can. 593 stabilisce che gli istituti di diritto pontificio sono soggetti alla Sede Apostolica in modo immediato ed esclusivo «in quanto al regime interno e alla disciplina». Il punto sta tutto in quest’ultima precisazione. Il Concilio lo aveva già chiarito: l’esenzione «riguarda principalmente l’ordine interno degli istituti» e non impedisce la soggezione dei religiosi «alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto»; anzi, «tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti», sono soggetti all’autorità del vescovo in materia di culto pubblico, cura delle anime, predicazione, catechesi e opere di apostolato[3]. Il Codice lo ribadisce senza ambiguità:

«I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi […] in ciò che riguarda la cura delle anime, l’esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato» (can. 678 §1).

L’esenzione, dunque, protegge l’orario del coro, la formazione dei novizi, l’elezione dell’abate, l’amministrazione dei beni del monastero. Non protegge, né potrebbe proteggere, il ministero sacerdotale esercitato verso i fedeli, che resta sotto la potestà inalienabile del vescovo diocesano. Quando invece la formula «immediatamente soggetta alla Santa Sede» viene letta come se sottraesse l’abbazia a ogni vigilanza del vescovo del luogo, anche in ciò che il diritto riserva espressamente a lui, non ci troviamo più dinanzi a un’esenzione, ma a un abuso dell’esenzione. E un abuso che dura da secoli finisce per essere percepito come un diritto.

La Chiesa stessa, del resto, ha già indicato la direzione. Nel 1968 Paolo VI regolò e restrinse l’uso delle insegne pontificali da parte dei prelati privi del carattere episcopale[4]. Nel 1976 lo stesso Pontefice stabilì che non si sarebbero più erette nuove abbazie territoriali, se non per motivi del tutto speciali[5]. Nei decenni successivi i territori di diverse abbazie sono stati restituiti alle diocesi circostanti; lo stesso è avvenuto il 23 ottobre 2014 per Montecassino, quando il Santo Padre Francesco, con la bolla Contemplationi faventes, ha trasferito le sue cinquantatré parrocchie e circa ottantamila fedeli alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, ribattezzata oggi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, riducendo l’abbazia territoriale alla sola chiesa abbaziale e al monastero con le immediate pertinenze. Restano oggi, in Italia, le abbazie territoriali di Montecassino, Subiaco, Cava de’ Tirreni, Montevergine, Monte Oliveto Maggiore e Grottaferrata; fuori d’Italia quelle di Einsiedeln, Saint-Maurice d’Agaune, Pannonhalma, Wettingen-Mehrerau e Tokwon.

Il caso di Montecassino è particolarmente eloquente, anche se il pudore e il senso di vergogna che il caso suscita in noi ci porterebbero a tacere. Il can. 370 parla di una «porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente»: ma quale popolo di Dio è affidato oggi a un abate il cui territorio coincide con le mura del proprio monastero? Le statistiche ufficiali più recenti attribuiscono a questa «Chiesa particolare» una sola parrocchia e diciannove fedeli battezzati. Si conserva la cornice giuridica di una Chiesa particolare dopo averne tolto il contenuto. E quando in quella cornice si è consumato uno scandalo immane (cfr. qui) di cui su queste colonne scrivemmo in un redazionale del 2023 (cfr. qui), è emerso con chiarezza il costo concreto di questa architettura: nessun vescovo vicino legittimato a intervenire, nessun metropolita con potere di vigilanza, una catena di controllo che, in virtù della dipendenza immediata dell’abbazia dalla Santa Sede, passa unicamente per Roma e che, come l’esperienza insegna senza timore di smentita, arriva sempre tardi.

La direzione intrapresa da Paolo VI va pertanto portata a compimento. Le abbazie territoriali superstiti andrebbero soppresse e i loro territori, dove ancora esistono, restituiti alle diocesi da cui furono sottratti. Gli abati andrebbero spogliati di quelle insegne che li rendono, agli occhi dei fedeli, dei vescovi che di fatto non sono. L’esenzione di cui godono certe abbazie e abati andrebbe riportata alla sua misura esatta, quella del can. 593, cioè il governo interno e la disciplina, senza alcuna estensione di fatto al ministero pastorale, che deve rispondere al vescovo diocesano come quello di ogni altro sacerdote religioso che opera nel suo territorio. Nulla di tutto questo lederebbe il carisma monastico, che non ha mai avuto bisogno di mitre e di pastorali per custodire la Regola di San Benedetto. Lederebbe soltanto dei privilegi.

Ed è qui che si coglie l’insostenibile leggerezza di questi privilegi: non pesano nulla sul piano sacramentale, perché all’abate — che rimane null’altro che un presbitero — non aggiungono un solo grado dell’Ordine sacro; pesano moltissimo sul piano della comunione ecclesiale, perché sottraggono uomini, luoghi e talvolta interi territori a quella figura che il Concilio ha indicato come principio visibile di unità della Chiesa particolare. Un diritto che conserva ciò che la sua stessa ecclesiologia non è più in grado di giustificare non è tradizione: è solo inerzia.

Velletri di Roma, 29 settembre 2026

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[1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, nn. 21 e 23.

[2] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 26.

[3] Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, n. 35, 3-4.

[4] Paolo VI, Motu proprio Pontificalia insignia, 21 giugno 1968.

[5] Paolo VI, Motu proprio Catholica Ecclesia, 23 ottobre 1976.

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