Schütten wir das Baby nicht mit dem Bade aus: die Institution des Paten in den Sakramenten der Taufe und der Firmung

Wir werfen das Baby nicht mit dem schmutzigen Wasser weg: L’ISTITUTO DEL PADRINO NEI SACRAMENTI DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE

Vista la situazione attuale, Das glaube ich in der pastoralen Praxis, Es wäre lohnenswert, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um der Figur des Paten wieder Würde und Wert zu verleihen, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autor
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel im PDF-Druckformat

 

 

L’istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il dovere di battezzare i bambini, obwohl, vermutlich, all’inizio i bambini venivano presentati direttamente dai genitori. Tertulliano fa riferimento agli Sponsores o garanti, ma i termini usati in epoca antica sono diversi e molto evocativi: susceptores, gestantes, Fideiussores, Protestanten che assistono al battesimo dei bambini (vgl.. De Baptismo, 18, 11, in PL ich, 1221). L’esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perciò esigeva nuovi padri.

In continuità con questa linea di riflessione, più tardi San Tommaso ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come in questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c’è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (Summa Th. III, Q. 67, ein. 7). L’istituto, o ministero del padrino, appare certamente in rapporto con il catecumenato degli adulti. Tenuto conto della situazione in cui si trovano i cristiani durante la persecuzione da parte dell’impero romano, onde evitare che nelle comunità penetrasse qualche intruso, si esigeva che il candidato al battesimo fosse presentato da qualche fedele conosciuto, il quale garantisse la serietà delle sue intenzioni e lo accompagnasse durante il catecumenato e il conferimento del Sacramento, come pure ne curasse in seguito la fedeltà all’impegno preso.

Venendo ai nostri giorni, spesso ormai i sacerdoti in cura d’anime si trovano in difficoltà quando debbono affrontare la questione della scelta dei padrini. La casistica è molto varia. Vi sono genitori che per non far torto a nessun parente vorrebbero fare a meno dei padrini in occasione del Battesimo o della Cresima dei figli. Talvolta ci si trova invece di fronte alla proposta di padrini che sono in una situazione “irregolare” e che quindi non possono essere ammessi. Außerdem, con l’intenso fenomeno migratorio che caratterizza la nostra epoca, capita anche di vedersi formulata la richiesta di accettare come padrino o madrina fedeli appartenenti a Chiese o a Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa Cattolica, con l’eccezione delle Chiese ortodosse (vgl.. kann. 685 § 3 del Codice orientale, Cceo et alia).

Tutto ciò conduce a porsi qualche domanda: sono proprio necessari i padrini e ha senso continuare a richiederne la presenza, visto che il loro ufficio sovente è divenuto una “menzogna liturgica” come l’ha chiamata qualcuno? Qual è la loro funzione? Quali sono i requisiti per essere ammessi a quest’incarico?

I padrini sono necessari? Cerchiamo di dare una risposta a questo interrogativo attraverso la normativa del Codice di diritto canonico, che tratta del padrino (o madrina) del battesimo ai cann. 872-874 e del padrino (o madrina) della cresima ai cann. 892-893. Sia il can. 872 che il can. 892, in riferimento all’obbligo di dare al battezzando o al cresimando un padrino, usano la stessa espressione: quantum fieri potest (möglichst): la norma non è tassativa o precettiva, come del resto non lo era nel Codice precedente del 1917, ma non deve essere neppure ritenuta meramente facoltativa.

Per quanto riguarda il Battesimo, le ragioni della presenza sono appropriatamente indicate in un breve ma denso passaggio dell’Introduzione generale del Rito del battesimo dei bambini (vgl.. 8) e del Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (vgl.. 8):

«Il padrino amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre».

La sua funzione, damit, non è soltanto liturgica ― né tanto meno può ridursi a una presenza meramente coreografica ― ma anche pedagogica, come ricorda il can. 872 §1, das, oltre al compito di assistere il battezzando adulto e presentare il battezzando infante, richiama alla cooperazione affinché il figlioccio conduca una vita cristiana conforme al Sacramento e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Un’efficace descrizione del compito del padrino, nel caso del battesimo di un adulto, ma che ci suggerisce criteri di giudizio applicabili per analogia anche ai padrini dei neonati, è indicata al n. 43 des Einführung in al Rito della Iniziazione Cristiana degli Adulti:

«Il padrino, scelto dal catecumeno per il suo esempio, per le sue doti e la sua amicizia, delegato dalla comunità cristiana locale ed approvato dal sacerdote, accompagna il candidato nel giorno dell’elezione, nella celebrazione dei sacramenti e nella mistagogia. È suo compito mostrare con amichevole familiarità al catecumeno la pratica del Vangelo nella vita individuale e sociale, soccorrerlo nei dubbi e nelle ansietà, rendergli testimonianza e prendersi cura dello sviluppo della sua vita battesimale. Scelto già prima della “elezione”, quando rende testimonianza del catecumeno davanti alla comunità; il suo ufficio conserva tutta la sua importanza anche quando il neofita, ricevuti i Sacramenti, ha ancora bisogno di aiuto e di sostegno per rimanere fedele alle promesse del Battesimo».

Auch für die Firmung, a esigere la presenza del padrino non è la celebrazione in quanto tale, ma la formazione cristiana del cresimando, come ricorda il can. 892, che si riferisce alla duplice funzione di provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso Sacramento (kann. 892). Non quindi una mera comparsa ornamentale accanto al cresimando al momento della celebrazione, ma un ministero che si fonda nel Sacramento e che chiede anche al padrino continuità di presenza spirituale, come consigliere e guida chiamato alla responsabilità educativa nei confronti di un fratello, il quale deve esprimere nella fede e nelle opere la maturità ricevuta in dono e da acquisire esistenzialmente.

L’indicazione del Codice si orienta quindi non per scelte minimali, ma per una pastorale da rinnovare. Al di fuori dei casi straordinari il padrino della Cresima deve esserci (die Wissenschaft, darüber, una risposta della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti (vgl.. Notitiae 11 [1975], PP. 61-62).

I requisiti. Il can. 874 si incarica di presentare i requisiti necessari per essere ammesso all’ufficio di padrino/madrina sia di battesimo che di Cresima (vgl.. kann. 893 § 1). Limitiamoci qui a focalizzare soltanto alcuni punti, a partire dalla legislazione pregressa:

1) per entrambi i Sacramenti, il padrino deve aver ricevuto tutti e tre i Sacramenti dell’iniziazione (a significare l’intima unione tra di essi), non soltanto quello per il quale funge da padrino;

2) il can. 893§ 2 ricorda l’opportunità (expedit) che il padrino della cresima sia il medesimo del battesimo (per sottolineare il profondo nesso tra i due Sacramenti), mentre in precedenza ciò era proibito;

3) non è più prescritto il padrino dello stesso sesso del battezzando/cresimando;

4) non esiste più la proibizione ai chierici e ai religiosi/e di fungere da padrini e madrine, senza espressa licenza dell’ordinario o del superiore almeno locale. Tuttavia gli istituti religiosi potrebbero stabilire norme proprie.

5) Per quanto concerne l’età (16 Jahre), con legge particolare il vescovo ne può fissare una diversa, ma anche il parroco o il ministro, per giusta causa, possono introdurre l’eccezione, tenendo conto di un criterio piuttosto ampio ma che mai dovrebbe oscurare la ragione ecclesiologica motivante la presenza del padrino.

6) Il padrino sia un fedele cattolico. Il motivo di questa apparente “restrizione ecumenica” è da ricercare non solo nel pericolo dell’indifferentismo, da cui ha messo in guardia lo stesso Concilio (vgl.. Ad Gentes 15 e Orientalium Ecclesiarum 26), ma ancor più nel valore ecclesiale del Geschenk di padrino: ex natura rei non si può rappresentare una comunità ecclesiale con cui non si sia in piena comunione, né tanto meno esprimerne la fede. In questa prospettiva, la disposizione codiciale risulta coerente con la coscienza che la Chiesa ha della propria identità, e quindi è anche profondamente ecumenica. Wenn das der Fall, sono esclusi dall’incarico di padrini gli appartenenti a comunità ecclesiali separate dalla Chiesa Cattolica, i quali possono fungere da testimoni insieme a un padrino cattolico.

Per quanto riguarda invece gli “ortodossi”, uniti a noi da strettissimi vincoli (UR 15) il can. 685 § 3 del Codice orientale (Cceo) ammette che un loro fedele possa assolvere l’incarico di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico. Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Orientali Ortodosse, è consentito quindi, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia riconosciuta l’idoneità del padrino. Tuttavia l’educazione cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori (vgl.. Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie Cattoliche Verso gli Orientali non Cattolici, Cei, n. 16).

Anche gli altri requisiti indicati dal can. 874 § 1, 3° sono assai qualificanti per definire il profilo del padrino. Doverosamente rispettati, incidono profondamente sia sulla designazione della persona, sia sul modo di intendere l’incarico.

Spetta alla legislazione particolare determinare che cosa significhi “condurre una vita conforme alla fede”: ambienti e situazioni diverse comportano determinazioni diverse. La casistica è quanto mai ampia: si va da tutto il ventaglio di possibilità relative a chi si trova in situazione matrimoniale irregolare, a chi fa professione di ateismo e agnosticismo; da chi è dedito ad arti magiche a chi è notoriamente membro di una setta, di un’associazione che trama contro la Chiesa Cattolica (vgl.. kann. 1374: così ad esempio la Massoneria), o risulta appartenere a qualche gruppo criminale (come la Mafia, la N’drangheta, la Camorra o altri gruppi criminali di stampo mafioso).

Endlich, contro la prassi di sostituire i padrini con i genitori, priva di fondamento e giustificazione, si ricorda (kann 874, § 1,5) che né padre né madre possono fungere da padrini, poiché sarebbe assurdo pensare ai genitori come aiutanti di sé stessi in qualità di padrini dei loro figli. A proposito del numero, il can. 873 afferma che è sufficiente un solo padrino, mentre nel caso siano due, devono essere di sesso diverso. Il can. 892, che tratta del padrino della confermazione, prescrive invece un solo padrino o madrina.

Il ruolo del testimone: non si può dimenticare che tra i compiti del padrino vi è anche quello di provare l’avvenuta celebrazione del Battesimo o della Cresima. A tale funzione fa riferimento il can. 875: esso introduce la figura di testimone del battesimo che, a differenza di quella del padrino, non è sottoposta a nessuna condizione e svolge un ruolo simile a quello dei testimoni del matrimonio (vgl.. kann. 1108 §2) sia pure senza essere, wie in diesem Fall, Anzeige validitatem. Al fine di ottenere un consenso matrimoniale valido, Anzeige validitatem occorre la presenza concomitante di due testimoni, l’assistente come teste qualificato e il valido consenso dei nubendi. Nel caso del Battesimo o della Cresima il testimone ha il compito solo di attestare l’avvenuto conferimento, dunque non occorre per la validità del Sacramento (vgl.. Cann. 875-877). Di conseguenza la figura del testimone non è sottoposta a nessuna condizione. L’unico requisito richiesto è che la persona scelta come testimone sia fornito di uso di ragione e che sia capace di testimoniare.

Viene così offerta la possibilità di far fronte ad alcune situazioni particolari in cui la persona scelta non potrebbe altrimenti ricoprire l’incarico di padrino: così ad esempio nel caso di un fedele appartenente a una Comunità ecclesiale protestante (vgl.. kann. 874 §2), oppure sia convivente, divorziato risposato o in altra situazione matrimoniale irregolare, ovvero si dichiari agnostico o ateo, o abbia formalmente e pubblicamente abbandonato la fede cattolica tramite il cosiddetto “sbattezzo”. Trattandosi di una soluzione che potenzialmente può generare ambiguità, malintesi e interpretazioni fuorvianti, essa dovrà essere adottata con prudenza e cautela, wohingegen, auf der anderen Seite, sarà necessario spiegare con assoluta chiarezza che il testimone di battesimo non è in nessun modo “una specie di padrino”, ma una figura completamente diversa.

Il documento della CEI Incontriamo Gesù, der 29 Juni 2014, Zustände:

«Si demanda alle Conferenze episcopali regionali il discernimento in materia e la valutazione dell’opportunità pastorale di affiancare – solo come testimoni del rito sacramentale – quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa».

An tal proposito si possono reperire in rete diversi pronunciamenti in merito. Citiamo ad esempio quanto statuito della Conferenza Episcopale Sarda e della Diocesi di Aosta. Deswegen, so weit wie möglich, occorre dare una formazione ai Padrini\Testimoni per accompagnare i Battezzati nella scelta di vita cristiana, fatta salva la libertà del Testimone il quale non può essere obbligato a condividere o abbracciare tale scelta di vita.

L’utilità della figura del Testimone è meramente giuridica ovvero risponde alla necessità di attestazione dell’avvenuto conferimento del Battesimo o della Cresima. Dal punto di vista pastorale il documento la presenta anche come una possibile soluzione per venire incontro a quelle situazioni di incompatibilità dei requisiti dovuti per il ruolo di padrino.

L’età del testimone del Battesimo o della Cresima non viene specificata come nel caso del Matrimonio, dove è richiesta la maggiore età, o nel caso dei padrini dove è richiesta l’età dei 16 Jahre. A rigor di logica per l’età del Testimone potrebbe essere applicato come criterio la valutazione del Parroco o del Vescovo Diocesano, come nel caso dei Padrini can. 847 §1 n.2. Durante la celebrazione, differentemente dal Padrino e dalla Madrina, al Testimone non deve essere data alcuna attiva partecipazione poiché il loro ruolo è unicamente quello di garanti per l’attestazione dell’avvenuto conferimento del Sacramento. Ogni Vescovo diocesano potrà dare ulteriori disposizioni nel merito del contesto celebrativo

Per ciò che concerne la registrazione dell’atto di Battesimo nel registro parrocchiale occorre sottolineare che, nel caso del testimone di un Battesimo previsto dal can. 874 §2, dovranno essere annotati il nome e cognome del testimone e le generalità come prevede il can. 877 [5].

Il problema del certificato. Il Codice di Diritto Canonico, nei canoni dedicati al padrino del battesimo e della confermazione, non menziona mai la necessità di produrre, da parte del padrino, o del parroco, di un qualsiasi tipo di certificato / attestato / autocertificazione. Ci troviamo di fronte ad un caso nel quale la prassi ormai ha assunto un significato praeter legem, spesso legato al fatto che il sacerdote in cura d’anime non ha piena contezza per stabilire l’ammissibilità di una persona all’ufficio di padrino, perché non lo conosce, proviene da un’altra parrocchia spesso lontana ecc. etc…

“Canonizzando” l’ordinamento civile, possiamo osservare come già in diverse diocesi e parrocchie, il “certificato di idoneità” è stato sostituito con una “autocertificazione di idoneità”. Ma vediamo che cos’è la autocertificazione: la legge civile ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica Amministrazione ed ai privati una dichiarazione resa e firmata da un cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune certificazioni amministrative. Ecco perché si chiama anche «dichiarazione sostitutiva». UND, damit, un modo per evitare burocrazia e inutili perdite di tempo, soprattutto quando si sceglie di fare l’autocertificazione online. In base alla legge, gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare l’autocertificazione per le pratiche previste. Wenn nicht, incorrerebbero nella violazione dei doveri d’ufficio. Diverso il discorso per quanto riguarda i privati: l’accettare o meno questa dichiarazione resta per loro un fatto discrezionale. Deswegen, l’autocertificazione ha lo stesso valore legale e amministrativo del certificato o dell’atto che sostituisce. Purché si dica il vero: se i dati contenuti nell’autocertificazione si rivelano falsi, l’interessato perde ogni beneficio.

L’autocertificazione, essendo una dichiarazione resa personalmente dall’interessato potrebbe rivelarsi, qualora recepita nella legislazione locale della diocesi, una sostanziale semplificazione del lavoro per i sacerdoti in cura d’anime: l’interessato potrà dichiarare egli stesso l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso all’ufficio di padrino e impegnarsi in questo senso di fronte alla Chiesa direttamente davanti al parroco che dovrà amministrare il Sacramento, senza richiedere al parroco di residenza un certificato che spesso lo stesso parroco non potrebbe rilasciare proprio per i motivi suesposti, e cioè l’impossibilità per il sacerdote di poter certificare una situazione di cui potrebbe non essere a conoscenza per tutta una serie di motivi che ben conosciamo.

Vista la situazione attuale, Das glaube ich in der pastoralen Praxis, Es wäre lohnenswert, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um der Figur des Paten wieder Würde und Wert zu verleihen, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza. Non ci si può nascondere che le deviazioni del passato pesano sulla figura del padrino, ma ciò non può giustificare la reazione emotiva né di chi la ritiene ormai inutile, né di chi accede facilmente alla comoda soluzione di non urgere la presenza dei padrini, perché non ne trova di idonei. Se non ve ne sono, vanno formati, mediante appropriati percorsi che valorizzino questo ufficio, il quale ha le caratteristiche e la dignità di un vero e proprio ministero laicale (vgl.. Christifideles laici 23).

Tra le varie proposte, vi è chi suggerisce di impegnare i padrini a vegliare, sia pure discretamente, sulla formazione dei figliocci, avvertendo il parroco su deficienze e deviazioni, in modo da provvedere, nell’ambito delle possibilità e dei limiti, per un ritorno al bene. Qualcun altro, dann, ritiene che essi potrebbero essere investiti del compito di prendersi cura del figlioccio in caso di orfanezza precoce. Forse un richiamo a quella parentela spirituale che, de facto, viene a instaurarsi tra padrino e figlioccio, e alla quale il Codice del 1917, riconoscendone l’elevato valore sacramentale e pastorale, connetteva un impedimento matrimoniale, oggi non più in vigore nel codice latino ma pienamente compreso e recepito come dirimente del matrimonio dal Codice dei canoni delle Chiese Orientali.

 

Velletri di Roma, 11 November 2023

.

.

Besuchen Sie die Seiten unserer Buchhandlung WHO und unterstützen Sie unsere Ausgaben, indem Sie unsere Bücher kaufen und verteilen.

.

______________________

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Dieses Magazin erfordert Verwaltungskosten, die wir immer nur mit Ihren kostenlosen Angeboten hatten. Wer unsere apostolische Arbeit unterstützen möchte, kann uns seinen Beitrag bequem und sicher zukommen lassen PayPal indem Sie unten klicken:

Oder wenn Sie bevorzugen, können Sie unsere verwenden
Bankkonto im Namen:
Editions Die Insel Patmos

n Agentur. 59 Aus Rom
IBAN:
IT74R05034032590000000301118
Für internationale Banküberweisungen:
Kodex SWIFT:
BAPPIT21D21

Bei Banküberweisung senden Sie bitte eine E-Mail an die Redaktion, Die Bank gibt Ihre E-Mail-Adresse nicht an und wir können Ihnen keine Dankesnachricht senden:
isoladipatmos@gmail.com

Wir danken Ihnen für die Unterstützung, die Sie unserem apostolischen Dienst anbieten möchten.

Die Väter der Insel Patmos

.

.

.

Religiöse Ehe annulliert oder ungültig? Die Reform des kanonischen Eheprozesses

RELIGIÖSE EHE ABGESAGT ODER NICHTIG? LA RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO

Siamo proprio sicuri che «solo i ricchi possono permettersi di rivolgersi a Roma presso il Tribunale della Sacra Rota per farsi stornieren i matrimoni e sposarsi nuovamente in chiesa»?

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autor
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel im PDF-Druckformat

 

 

Chi si dedica alla cura delle anime, spesso è costretto a leggere sui vari blog dei sapienti tuttologi, oppure a udire direttamente dalla viva voce di certi fedeli ingenui o male informati affermazioni di questo genere: «Solo i ricchi possono permettersi di rivolgersi a Roma presso il Tribunale della Sacra Rota per farsi stornieren i matrimoni e sposarsi nuovamente in chiesa».

Un matrimonio, sia quello contratto tra due ricchi sia quello contratto tra due poveri, nessuno ha il potere di annullarlo, perché i Sacramenti non sono beni disponibili e meno che mai annullabili. Se i soldi fossero bastati per annullare il matrimonio di un ricco, la Chiesa si sarebbe risparmiata lo scisma inglese del 1533, originato da Enrico VIII che lasciò la consorte Caterina per unirsi in matrimonio ad Anna Bolena. In tal caso non avremo avuto nemmeno un celebre Santo martire, Thomas More, condannato a morte per avere dichiarato illecito l’atto di supremazia esercitato dal sovrano sulla Chiesa Cattolica d’Inghilterra, che produsse appunto uno scisma, proprio perché nessuno aveva la potestà per poter annullare un Sacramento.

Un matrimonio può essere dichiarato nullo, non annullato, dichiarare infatti la nullità è cosa totalmente diversa da stornieren. A verificare se sussistono gli elementi di nullità matrimoniale non è la “costosa” Sacra Rota Romana indicata come “tribunale per i ricchi”, ma i tribunali ecclesiastici diocesani. Il Tribunale della Sacra Rota è uno dei tre organismi giudiziari della Santa Sede e ha sede presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che nel sistema giuridico ecclesiastico equivale alla Suprema Corte di Cassazione del nostro sistema giuridico italiano:

«La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere» [sehen WHO].

Affermare che «i matrimoni vengono sciolti dalla Rota» equivarrebbe a dire che una causa, anziché presso il tribunale ordinario (die erste Klasse) o il tribunale di appello (zweiter Grad) sia discussa direttamente presso la Suprema Corte di Cassazione (!?).

Molti fedeli cattolici uniti in sacro vincolo matrimoniale, vuoi per superficialità vuoi per ignoranza, non si sono mai premurati di rivolgersi ai parroci o direttamente ai vescovi per rappresentare le situazioni dei loro matrimoni falliti e chiedendo se vi fossero gli elementi necessari per poter intervenire con una sentenza di nullità, che compete al Tribunale Diocesano. La gran parte divorziano e si sposano in seconde nozze, poi semmai vanno in giro dicendo, alcuni persino piangendo, che «solo i ricchi possono permettersi di pagare per farsi annullare i matrimoni dalla Chiesa» (sic!).

Le spese per una causa di nullità matrimoniale sono veramente risibili, se confrontate con i costi e le parcelle degli avvocati civilisti italiani che trattano le cause di divorzio. Per evitare qualsiasi genere di abuso la Santa Sede ha fissato un preciso tariffario per le spese vive di queste cause che possono ammontare da un minimo di 1.600 a un massimo di 3.000 Euro. Inoltre è previsto e concesso il gratuito patrocinio per le persone non abbienti. Le cause in appello dinnanzi alla Rota Romana, a seguito del Rescritto del Sommo Pontefice Francesco del 7 Dezember 2015 sono gratuite:

«La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri» [sehen WHO].

Le Lettere apostoliche in forma di Motu Proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus (rispettivamente per le chiese di rito latino e per le chiese di rito orientale), promulgate da Sua Santità Francesco il 15 August 2015, sono intervenute a riformare la materia processuale matrimoniale in risposta principalmente al ritardo con cui solitamente veniva definito il giudizio, a scapito dei fedeli che si vedevano costretti a una lunga attesa per la definizione del proprio stato di vita, nonché per soddisfare la necessità, sollevata in ambito ecclesiastico, di rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità.

A tal proposito occorre ribadire che il processo matrimoniale non “annulla” il matrimonio (come erroneamente spesso viene indicato) ma interviene per accertare la nullità di un matrimonio, seppur celebrato con le dovute forme esterne. In tale ottica, Papa Francesco ha voluto condividere coi Vescovi diocesani il compito di tutelare l’unità e la disciplina del matrimonio. Altresì la riforma, puntando ad una maggiore celerità dei procedimenti, può assicurare pienamente l’esigenza di ottenere una risposta in tempi ragionevoli alle istanze di giustizia.

Nella riforma possiamo evidenziare alcuni principi tesi a mettere al centro del procedimento la cura e l’accompagnamento pastorale dei fedeli che hanno vissuto il fallimento del loro matrimonio. Con il Motu Proprio il Papa prevede la centralità della figura del Vescovo quale “giudice naturale” e chiede che ogni Vescovo diocesano abbia personalmente un Tribunale collegiale, o un Giudice Unico, e che giudichi personalmente nel processo breviore. Damit: il Vescovo stesso è giudice e ciò emerge specialmente nel processo breve. Il processo giudiziale richiede, wenn möglich, il giudice collegiale ma è potestà del Vescovo nominare un Giudice Unico.

L’esigenza di semplificare e snellire le procedure ha condotto a rivedere, quando ricorrono le circostanze stabilite dal documento pontificio, il processo ordinario. In diesem Sinne, le innovazioni più significative sono state:

1) l’abolizione della doppia sentenza conforme obbligatoria: se non si propone appello nei tempi previsti, la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, diventa esecutiva;

2) l’istituzione di un nuovo processo, breviore, che opera nei casi più manifesti di nullità, con l’intervento personale del Vescovo al momento della decisione. Quest’ultima forma di processo trova applicazione nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di rapida dimostrazione. La decisione finale, di dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario, appartiene al Vescovo stesso. Sia il processo ordinario che quello breviore sono comunque processi di natura prettamente giudiziale, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il giudice consegua la “certezza morale” sulla base degli atti e delle prove raccolte.

I documenti pontifici dell’agosto 2015 hanno quindi condotto a una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Il Santo Padre ha voluto che il Vescovo, nella cui chiesa particolare a lui affidata è pastore e capo, sia anche giudice tra i fedeli a lui affidati. Nell’ambito pastorale il Vescovo affiderà a persone idonee l’indagine pregiudiziale, che servirà a raccogliere gli elementi utili per l’introduzione del processo giudiziale, ordinario o breviore, sostenendo e aiutando i coniugi tramite soggetti giuridicamente preparati. L’indagine previa si concluderà con la stesura della domanda, o libello, da presentare al Vescovo o al tribunale competente. Normalmente sono i coniugi a impugnare il matrimonio, magari congiuntamente, ma può farlo anche il promotore di giustizia secondo il dettato del kann. 1674. Il giudice prima di accettare la causa dovrà avere certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo da risultare impossibile il ristabilimento della convivenza coniugale. Il tribunale competente sarà normalmente scelto secondo le previsioni del kann. 1672 (il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove).

Nel processo matrimoniale il Vicario giudiziale competente, una volta ricevuto il libello tramite decreto notificato alle parti e al difensore del vincolo, deve innanzitutto ammetterlo se vi ravvisa un qualche fondamento. Anschließend, dovrà notificarlo al difensore del vincolo e alla parte che non ha firmato il libello, la quale ha un termine di quindici giorni per rispondere. Decorso tale termine, il Vicario giudiziale fissa la formula del dubbio, determinando il capo di nullità della causa; stabilisce se la causa si tratterà con rito ordinario o breviore; nel caso di processo ordinario, con lo stesso decreto costituisce il collegio dei giudici o, in mancanza, nomina il giudice unico.

In materia di valutazione delle prove, der Motu Proprio introduce alcune novità che di seguito si riportano. Innanzitutto si rafforza il principio del valore delle dichiarazioni delle parti, das, se godono di testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli argomenti che, in assenza di confutazione, possono assumere valore di prova piena. Anche la deposizione di un solo teste può fare piena fede. Nelle cause per impotenza o difetto del consenso par malattia mentale o anomalia psichica, si dovrà ricorrere all’opera di uno o più periti, salvo che dalle circostanze appaia inutile. Noch, se nell’istruttoria della causa sorge il dubbio sulla probabile non consumazione del matrimonio, sarà sufficiente sentire le parti per sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super rato e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, unita alla domanda di dispensa di una o di entrambe le parti e completata dal voto del tribunale e del Vescovo. In riferimento al processo in forma breviore, occorre precisare, Zusammenfassend, che in presenza di situazioni di fatto indicative della nullità evidente del matrimonio, comprovate da testimoni o documenti, il Vescovo diocesano ha la competenza a giudicare la domanda.

Questo nuovo rito, mit anderen Worten, permette al Vescovo diocesano di emettere una sentenza di nullità nelle cause in cui sussistono i seguenti presupposti:

ein) la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro;

B) le circostanze di fatti e di persone rendono manifesta la nullità. Queste circostanze, normalmente riscontrate nell’indagine pregiudiziale o pastorale ed elencate in modo esemplificativo all’art. 14 delle Regole Procedurali, non sono nuovi capi di nullità. Es beschäftigt sich mit, einfach, di situazioni che la giurisprudenza ritiene elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale. Esse possono addirittura suggerire con evidenza la nullità del matrimonio. In particolare sono:

1) la mancanza di fede che genera la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà;

2) la brevità della convivenza coniugale;

3) l’aborto procurato per impedire la procreazione;

4) l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;

5) l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione;

6) la causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;

7) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso;

8) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

Saranno necessari per iniziare un processo breviore:

ein) la domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro, al Vescovo o al Vicario giudiziale;

B) il libello con i fatti su cui si fonda la domanda, le prove che possono essere raccolte dal giudice, i documenti allegati alla domanda. Stante la presenza evidente di situazioni di fatto indicative di una nullità del matrimonio, comprovate da testimonianze o documenti, la competenza a giudicare in forma breviore spetta al Vescovo diocesano, in seguito alla presentazione del libello, che dovrà esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda e che va presentato al Vicario giudiziale diocesano.

Come ha sottolineato a suo tempo il Decano della Rota Romana, questa riforma del processo matrimoniale incide in termini sostanziali e interviene dopo trecento anni nei quali la materia era rimasta sostanzialmente immutata. A seguito della riforma del 2015 sia i Vescovo diocesani che i Metropoliti dovranno procedere all’istituzione del tribunale diocesano. Se già esiste un tribunale, ma che non ha competenza per la nullità matrimoniale, il Vescovo potrà emettere un decreto con il quale conferisce la competenza al proprio tribunale. Außerdem, qualora fosse impossibile avere un collegio di tre giudici il Vescovo dovrà decidere di affidare le cause a un giudice unico, o decidere di aderire a un tribunale interdiocesano competente nella materia matrimoniale a norma del kann. 1673 § 2 CIC, pur ritenendo questa una norma residuale alla quale il vescovo deve ricorrere solo quando, causa della scarsità di personale adeguatamente formato, sia impossibile costituire un tribunale competente in materia matrimoniale. Ricordiamo che con l’entrata in vigore del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus war, de facto, abrogato quanto disposto dal Motu Proprio Qua cura, promulgato a sua volta da Papa Pio XI l’8 dicembre 1938, che istituiva appunto i tribunali regionali con competenza in materia matrimoniale.

Se volete informazioni corrette e opportune, non andate su Internet a digitare su un motore di ricerca “annullamento del matrimonio religioso”, perché vi usciranno fuori pagine e pagine di commenti sbagliati e altrettanti sedicenti esperti che sui loro blog scrivono le cose a volte persino più insensate. Rivolgetevi ai vescovi e ai sacerdoti.

 

Velletri di Roma, 12 September 2023

.

.

Besuchen Sie die Seiten unserer Buchhandlung WHO und unterstützen Sie unsere Ausgaben, indem Sie unsere Bücher kaufen und verteilen.

.

______________________

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Dieses Magazin erfordert Verwaltungskosten, die wir immer nur mit Ihren kostenlosen Angeboten hatten. Wer unsere apostolische Arbeit unterstützen möchte, kann uns seinen Beitrag bequem und sicher zukommen lassen PayPal indem Sie unten klicken:

Oder wenn Sie bevorzugen, können Sie unsere verwenden
Bankkonto im Namen:
Editions Die Insel Patmos

n Agentur. 59 Aus Rom
IBAN:
IT74R05034032590000000301118
Für internationale Banküberweisungen:
Kodex SWIFT:
BAPPIT21D21

Bei Banküberweisung senden Sie bitte eine E-Mail an die Redaktion, Die Bank gibt Ihre E-Mail-Adresse nicht an und wir können Ihnen keine Dankesnachricht senden:
isoladipatmos@gmail.com

Wir danken Ihnen für die Unterstützung, die Sie unserem apostolischen Dienst anbieten möchten.

Die Väter der Insel Patmos

.

.

.