Giovanni Cavalcoli
Dell'Ordine dei Frati Predicatori
Presbitero e Teologo

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Padre Giovanni

Circa la infelice lettera del Santo Padre ai Vescovi argentini: una nota sulla questione della comunione ai divorziati risposati

CIRCA LA INFELICE LETTERA DEL SANTO PADRE AI VESCOVI ARGENTINI: UNA NOTA SULLA QUESTIONE DELLA COMUNIONE AI DIVORZIATI RISPOSATI

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Se il Papa vuole cambiare legge ― ed ha la facoltà di farlo ― deve però accantonare quella infelice lettera, scritta evidentemente d’impulso ai Vescovi argentini. Essa, resta un documento privato, che mostra l’animo generoso del Papa, ma manca di prudenza giuridica, per cui è senza valore obbligante, non per il contenuto, che può essere valido ― sta infatti al Papa decidere ―, ma per la forma.

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Autore Giovanni Cavalcoli OP

Autore
Giovanni Cavalcoli, OP

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I Padri dell’Isola di Patmos hanno ben presente, come sacerdoti e teologi, chi sia Pietro nel suo ruolo di Vicario di Cristo Buon Pastore, ma anche il Vicario di Cristo, al di fuori dell’esercizio del suo ministero infallibile, può cadere in errore, come vi cadde Pietro e come dopo di lui vi caddero molti dei suoi Successori [cf. QUI], senza nulla togliere alla somma autorità di Pietro, legata per dogma di fede al mistero della Chiesa.

È noto che i Vescovi della Regione di Buenos Aires hanno interpellato il Papa circa una loro “interpretazione” dell’Amoris Laetitia, dalla quale risulterebbe che essa concede la Comunione eucaristica ai divorziati risposati. Ed è altrettanto nota la lettera con la quale il Papa ha approvato questa “interpretazione”.

Dobbiamo osservare con dispiacere che questa concessione della Comunione ai divorziati risposati non è un’interpretazione, ma un mutamento della legge contenuta in Amoris Laetitia, la quale conferma quanto disposto da San Giovanni Paolo II nella Familiaris consortio al n. 84, vale a dire la proibizione della Comunione ai divorziati sposati, esclusi quelli che scelgono di vivere in stato di continenza sessuale.

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Come ho già avuto modo di spiegare pubblicamente in più occasioni sull’Isola di Patmos e altrove, il Papa ha, in forza del potere delle chiavi, la facoltà a sua discrezione di mutare le leggi della Chiesa, anche se fondate sul diritto divino. Ora la legge dell’esclusione dei divorziati risposati dalla Comunione eucaristica è una di queste [vedere nostri precedenti articoli dell’ottobre 2015 nell’archivio dell’Isola di Patmos, QUI , QUI , QUI].

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la Conferenza Episcopale dell’Argentina

Il contenuto della lettera del Papa è quindi di per sé in linea col suo potere giurisdizionale, tuttavia difetta nella forma giuridica, per cui, se non avviene una sanatio formale, essa è giuridicamente invalida, per il motivo che ho detto e che ripeto: la lettera del Papa non è un’interpretazione, ma un mutamento della legge. Mentre la Amoris Laetitia proibisce la Comunione con la suddetta restrizione, la lettera la ammette.

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Finchè non avverrà questa sanatio, per adesso resta valida la norma della Familiaris consortio, che viene tacitamente ma validamente confermata nella Amoris Laetitia. Infatti è norma comune dell’esegesi giuridica che un legislatore che torna sulla materia trattata e regolata da un precedente legislatore, salvo mutamento esplicitamente introdotto dal nuovo legislatore, questi conferma il dettato della legge voluta dal legislatore precedente.  

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un gruppo di membri della Conferenza Episcopale dell’Argentina

Ora questo è precisamente quanto il Papa ha fatto nella Amoris Laetitia per il semplice fatto di non avere cambiato esplicitamente il disposto di San Giovanni Paolo II. Per cui lo ha implicitamente ma validamente confermato. Ne segue che adesso come adesso resta valida la norma stabilita da San Giovanni Paolo II e confermata nella Amoris Laetitia. C’è però da rilevare che la Amoris Laetitia contiene, rispetto alla Familiaris Consortio, due novità, che possono fare da premessa per un mutamento della legge:

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– L’ammissione che i divorziati risposati possono essere in grazia. Ora, se uno è in grazia, può fare la Comunione.

– La nota 351, nella quale il Papa accenna a “casi” nei quali si potrebbero concedere i sacramenti ai divorziati risposati.

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Osservo però:

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raccogliere e …

Ad 1m: un conto è la premessa dalla quale si può ricavare una legge e un conto è la legge stessa. La premessa da sola non è vera legge. Bisogna che il legislatore stesso tragga le conseguenze. Solo allora si avrà una vera legge. Si può dire che questo in fondo il Papa lo ha fatto nella sua lettera. Ma il nostro caso presenta la difficoltà che queste conseguenze sono in contrasto con una legge precedente.

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Il legislatore di per sé, come ho detto, ha la facoltà di trarre le dette conseguenze, ma deve precisare chiaramente che ha mutato la legge precedente e non che l’ha “interpretata”. Solo in tal caso la nuova legge è valida e vincolante.

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Ad 2m: una legge deve determinare i casi nei quali va applicata o non applicata, cosa che qui non si fa, e non può essere enunciata al condizionale, come si dà qui, ma all’imperativo o all’indicativo. Per questo la nota 351 non ha valore di legge e non abolisce affatto il n. 84 della Familiaris Consortio.

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Conclusione

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… lanciare le palle, ha sempre i suoi rischi.

Se il Papa vuole cambiare legge ― ed ha la facoltà di farlo ― deve accantonare quella infelice lettera, scritta evidentemente d’impulso. Essa, resta un documento privato, che mostra l’animo generoso del Papa, ma manca di prudenza giuridica, per cui è senza valore obbligante, non per il contenuto, che può essere valido ― sta infatti al Papa decidere ―, ma per la forma.

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Mi permetto quindi di suggerire al Santo Padre di emanare un nuovo documento, eventualmente nella forma di Motu proprio, nel quale, rinunciando a parlare di “interpretazione”, che è un mostro giuridico, dica con inequivocabile chiarezza ed evangelica franchezza che abolisce la legge di San Giovanni Paolo II e concede la Comunione ai divorziati risposati in determinati casi.

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Non sarebbe la prima volta che la Chiesa cambia le sue leggi, ma ciò va fatto nelle dovute forme, per mostrare il volto della divina misericordia, nonché per tranquillizzare i tradizionalisti e i rigoristi, e bloccare altresì i tentativi anomistici e sleali dei modernisti e dei lassisti. Tra la durezza del legalismo e il liberalismo anarchico c’è un punto medio: la prudenza giuridica, che è giustizia e misericordia.

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Varazze, 14 settembre 2016

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Testo della lettera ai Vescovi argentini

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