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Dubbi teologici e giuridici circa la legittima validità delle ordinazioni sacerdotali degli omosessuali – Theological and legal doubts about the legitimate validity priestly ordinations of homosexuals

29 Luglio 2025/in Teologia e diritto canonico/da Padre Ariel

(English text after the Italian)

 

DUBBI TEOLOGICI E GIURIDICI CIRCA LA LEGITTIMA VALIDITÀ DELLE ORDINAZIONI SACERDOTALI DEGLI OMOSESSUALI

I requisiti minimi richiesti per la validità del Sacramento dell’Ordine sono: l’uomo, il cristiano, il credente, quindi la corretta percezione del sacerdozio cattolico. Il vero problema non è che la personalità strutturata su radicate tendenze omosessuali non abbia requisiti per diventare sacerdote, ovvio che non ne ha. Il problema è altro e più grave: se mancando i requisiti sacerdote lo diventa, quella sacra ordinazione, oltre a essere illecita, non è che è pure invalida?

— Teologia e Diritto Canonico —

Autore
Ariel S. Levi di Gualdo

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Non esiste al mondo aggregazione come la Chiesa Cattolica dove la presenza di omosessuali più o meno palesi è così alta, né esiste analoga aggregazione dove gli omosessuali, assieme ai loro stretti sodali, hanno fatto un golpe inserendosi in tutte le “stanze di comando”, lo scrivo da anni (rimando a una mia vecchia intervista del 2013 leggibile QUI).

Con l’avvento dei social media sono proliferati blog sedicenti cattolici dove si rivendica lo sdoganamento dell’agenda LGBT dentro la Chiesa, accusando coloro che lamentano il grave problema dell’alto numero di omosessuali all’interno del clero di essere dei frustrati e repressi irrisolti.

La lobby gay ecclesiastica è così potente da rendere all’occorrenza la vita impossibile a chi ha osato denunciare certe situazioni, spiegando con abbondante anticipo alle Autorità Ecclesiastiche come sarebbero andate a finire le cose. Né va sottovalutato il virulento braccio armato della potente lobby gay ecclesiastica costituito dai gay friendly, la nutrita cordata di coloro che, pur non essendo omosessuali, proteggono i membri della pia confraternita gay per loro personali interessi, o perché mossi da grandi aspettative di carriera, consapevoli che i lobbisti gay possono favorirle, o stroncarle irrimediabilmente all’interno delle diocesi o della Curia Romana. Affermare che presso la Santa Sede, in numerose diocesi, quindi nella Chiesa universale, si sia giunti a un livello di omosessualizzazione interna che ha superato ogni limite di guardia, non è una mera ipotesi fantasiosa ma un dato che può essere negato solo da chi rigetta l’evidenza dei fatti.

Oltre ai gay friendly esistono quelli che ho definiti charming men, la pericolosità dei quali è molto superiore a quella dei gay friendly. Se infatti i gay friendly si prestano ad assecondare con spirito servile i capricci della lobby gay per lucrare da essa benefici e prebende, gli charming men sono coloro che esercitano il loro charme maschile sui membri della pia confraternita degli ecclesiastici gay, creandosi attorno a sé un esercito di servili omosessuali adoranti pronti a fungere da loro braccio armato, bravi come pochi ad aggredire e mordere tutti assieme come un branco di iene sotto impulso o comando del loro charming man. Poi, se lo charming man riesce a esercitare le proprie seduzioni maschili su un uomo di governo affetto da omosessualità latente che gode di un certo potere all’interno della Chiesa, per esempio un vescovo diocesano o un alto prelato della curia romana, a quel punto la carriera ecclesiastica è per lui garantita e i danni che recherà agli altri, in particolare ai temibili “rivali”― coloro che sono dotati di quelle pregevoli qualità umane, morali, teologiche e pastorali che lo charming men non ha ― rasenteranno la inflizione del martirio bianco.

Lo charming man, che per sua natura è egocentrico e ambizioso, si difende senza scrupoli attraverso un connaturato istinto vendicativo-distruttivo, capace a esercitare la cattiveria con metodica crudeltà scientifica verso quanti sono dotati di quel cristologico coraggio sacerdotale che li porta ad affermare e ricordare cos’è giusto e cos’è sbagliato alla luce del Santo Vangelo e della dottrina cattolica. Perché i puri di cuore, al contrario dei lobbisti gay, dei loro gay friendly e charming men, non mirano al tutto e subito dell’immediato, mirano all’eterno.

 

I REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEI SACRAMENTI SONO MINIMI, MA QUEI REQUISITI MINIMI DEVONO SUSSISTERE

 

Chi pratica la dogmatica sacramentaria sa che questo specifico terreno è delicatissimo, non ultimo perché i requisiti richiesti per la validità dei Sacramenti sono davvero minimi. Tra queste righe ci limiteremo a parlare solo del Sacramento dell’Ordine, partendo da una premessa tesa a liberare subito il campo dalle contestazioni di chi pensasse di poter sostenere che nei testi di dogmatica sacramentaria, in quelli di diritto canonico e nei suoi commentarî non è fatto alcun espresso e chiaro riferimento a quelle materie di carattere sia sessuale sia psico-sessuale alle quale mi riferirò in termini espliciti. Per fugare certi dubbi e liberare il campo da equivoche e insussistenti contestazioni teologiche e giuridiche porterò l’attenzione su un dato incontrovertibile: sino a non molti decenni fa, tutto ciò che riguardava direttamente o indirettamente il sesso e la sessualità umana era sussurrato trasversalmente con eufemismi e giri di parole nei testi di magistero, dottrina e nei trattati di morale cattolica, il solo parlare di certi temi era ritenuta cosa sconveniente. Quando negli àmbiti accademici specialistici si affrontavano temi di morale cattolica legati alla sessualità umana era fatto ricorso a eufemismi latini, perché le stesse parole usate ordinariamente in modo chiaro e preciso nel lessico clinico e scientifico della ginecologia, della urologia e della andrologia, non erano giudicate convenienti all’interno delle aule delle accademie ecclesiastiche. Gli stessi confessori dell’epoca avevano un loro modo di esprimersi, un frasario fatto di vaghi sottintesi indiretti, insegnati ai giovani presbìteri sin dalla loro formazione al sacerdozio. Questo frasario “proprio” dei confessori serviva per alludere senza dover ricorrere a termini impronunciabili banditi dall’ambito accademico ecclesiastico come dal confessionale, soprattutto dalle pubbliche catechesi rivolte al Popolo di Dio. Questo linguaggio era assimilato anche dai fedeli cattolici, in particolare dalle penitenti che dinanzi al confessore si esprimevano per cosiddetti “intesi” e “sottintesi” per ciò che riguardava la sfera sessuale, le relazioni a essa legate e tutto ciò che era attinente alle violazioni del Sesto comandamento.

Proverò a chiarire il tutto con un esempio: correva l’anno 2010 quando una penitente novantenne cresciuta in quel mondo non lontano di secoli ma di pochi decenni, durante una confessione basata su suoi ricordi del passato fece riferimento a quando una volta, in inverno, trovandosi sola «… uscendo di casa purtroppo scivolai». Figlio d’altra epoca come uomo e come prete non compresi e immaginai che trovandosi d’inverno in una zona dove in certi periodi cade la neve, uscendo di casa fosse caduta, forse su una lastra di ghiaccio formatasi dalla neve in un angolo non battuto dal sole, o chissà in qual altro modo scivolò e cadde. Lei capì che non avevo compreso, così fece altre due delicate allusioni più esplicite per farmi capire che aveva commesso un peccato di adulterio, per il quale a distanza di oltre mezzo secolo non riusciva a togliersi di dosso il senso di amarezza che le aveva causato, essendo sempre stata legata da sincero amore al suo consorte. Questo per ribadire che non sarebbe né pertinente né logico contestarmi che certe esposizioni alle quali ricorro in modo chiaro non sono contenute in modo altrettanto chiaro nei testi del magistero, della dottrina, della dogmatica sacramentaria, della morale cattolica e del Codice di Diritto Canonico.

 

LA LEZIONE DI ORIGENE. LA VIRILITÀ DEL VIR PROBATO COME ELEMENTO IMPRESCINDIBILE PER IL SACERDOZIO CATTOLICO

 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica recita al n. 1577:

«Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile (“vir“)»[1]. Il Signore Gesù ha scelto uomini (“viri“) per formare il collegio dei dodici Apostoli[2], e gli Apostoli hanno fatto lo stesso quando hanno scelto i collaboratori[3] che sarebbero loro succeduti nel ministero[4]. Il collegio dei Vescovi, con i quali i presbiteri sono uniti nel sacerdozio, rende presente e attualizza fino al ritorno di Cristo il collegio dei Dodici. La Chiesa si riconosce vincolata da questa scelta fatta dal Signore stesso. Per questo motivo l’ordinazione delle donne non è possibile»[5].

Nessuno ha un diritto a ricevere il Sacramento dell’Ordine. Infatti nessuno può attribuire a se stesso questo ufficio. Ad esso si è chiamati da Dio[6]. Chi crede di riconoscere i segni della chiamata di Dio al ministero ordinato, deve sottomettere umilmente il proprio desiderio all’autorità della Chiesa, alla quale spetta la responsabilità e il diritto di chiamare qualcuno a ricevere gli Ordini. Come ogni grazia, questo sacramento non può essere ricevuto che come dono immeritato.

Si noti che il termine latino vir/viri è un sostantivo maschile della II declinazione, con esso si indica principalmente l’uomo, il maschio, l’adulto, la virilità legata al sesso maschile. La negazione e l’antitesi di vir/viri è il termine anch’esso di derivazione latina: evirato, parola che indica la privazione della virilità e derivante anch’essa da vir/viri. Nel linguaggio ecclesiale, per indicare gli uomini idonei ai sacri ordini è usato il termine di viri probati, in uso nella Chiesa dei primi secoli per indicare gli uomini sposati che erano idonei ad accedere al diaconato e al presbiterato[7]. Con il correre del tempo e la libera accettazione dell’obbligo del celibato che affonda le proprie radici sin dalla prima epoca apostolica, nel nostro corrente lessico questa espressione è usata per indicare uomini accertati e come tali affidabili per i sacri ordini. La mancanza di virilità psico-fisica costituisce quindi un impedimento insormontabile alla sacra ordinazione sacerdotale. Impedimento noto e come tale sancito sin dai primi secoli di vita della Chiesa, dinanzi al quale nessuno ha facoltà di dispensare, posto che nessuna Autorità Ecclesiastica può dispensare dall’essere uomo, che è presupposto imprescindibile e fondante del sacerdozio ministeriale.

Nell’anno 230 Origene fu consacrato sacerdote da Teoctiso di Cesarea e da Alessandro di Gerusalemme, senza il benestare del Vescovo Demetrio, che aveva giurisdizione canonica su di lui. Origene, male inteso il passo evangelico nel quale il Signore Gesù fa riferimento agli «eunuchi per il Regno dei Cieli»[8], si era evirato. Questo il motivo per il quale il suo vescovo non aveva mai voluto consacrarlo nell’Ordine Sacerdotale[9]. Dopo quella sacra ordinazione il Vescovo Demetrio, con l’approvazione del Sommo Pontefice Ponziano[10], gli revocò la facoltà d’insegnamento e lo depose dall’Ordine presbiterale[11] per la irregolarità della sua sacra ordinazione, che fu dichiarata nulla. È noto che Origene è l’unico tra i Padri della Chiesa di quella ricca stagione a non essere stato proclamato santo, sebbene imprigionato e torturato durante le persecuzioni anticristiane di Decio; ma soprattutto pur essendo stato, per doti intellettuali e speculative, di livello superiore a vari altri filosofi e teologi di quella prima ricca e felice epoca cristiana. Il motivo di ostacolo alla sua canonizzazione non fu dovuto al fatto che nelle sue grandi e preziose speculazioni filosofico-teologiche ipotizzò il pensiero considerato oggi ereticale della αποκατάστασις[12]; il grande e insormontabile impedimento è tutto legato alla sua evirazione.

In quei primi anni di vita della Chiesa, nei quali erano in corso le prime grandi speculazioni filosofico-teologiche che precedettero e dettero vita ai presupposti e alle materie poi trattate dal primo concilio ecumenico di Nicea nell’anno 325, non era raro che le menti speculative, compresi anche i Padri della Chiesa, cadessero in pensieri ereticali, dai quali poi si emendarono, ciò non impedì né le loro canonizzazioni né la loro proclamazione a Padri della Chiesa.

Il Codice di Diritto Canonico richiamato poco più avanti fa riferimento in modo pudico e edulcorato al fatto che non può essere ordinato sacerdote «chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro»[13]. Da questo se ne evince che la orrenda auto-mutilazione di Origene era cosa considerata di per sé peggiore dell’eresia che può essere però sanata attraverso il riconoscimento dell’errore volontario o involontario, ma una virilità fisica distrutta non può essere ripristinata, se non col ricorso a complessi interventi chirurgici praticati dalla moderna chirurgia, anche se con esiti molto incerti.

Domanda pertinente: la castrazione mentale può essere ancòra peggiore della evirazione fisica, posto che la sessualità fisica, con essa la virilità maschile che ne consegue, è una conseguenza tutta quanta mentale, dalla quale la sessualità e il sesso fisico non può prescindere, essendo la sessualità fisica la conseguenza del sesso mentale? È una domanda che da anni rivolgo inutilmente ai membri dell’episcopato, che però non hanno mai risposto.

Mediante il Sacramento dell’Ordine si conferisce la partecipazione al sacerdozio di Cristo secondo la modalità trasmessa dalla successione apostolica. Il sacerdozio ministeriale si distingue dal sacerdozio comune dei fedeli che deriva dal Battesimo e dalla Confermazione. Entrambi, «quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro»[14]. È proprio e specifico del sacerdozio ministeriale essere «una rappresentazione sacramentale di Gesù Cristo Capo e Pastore»[15]. Questo permette di esercitare l’autorità di Cristo nella funzione pastorale di predicazione e di governo, oltre che operare in persona Christi nell’esercizio del ministero sacramentale. Detto questo è chiarito che i primi due imprescindibili presupposti per il conferimento, quindi per la validità del Sacramento, sono l’uomo e il cristiano.

Il Libro IV del Codice di Diritto Canonico, nella parte I che tratta dei Sacramenti, schematizza le «irregolarità e gli altri impedimenti» a ricevere il Sacramento dell’Ordine[16]. Segue un dettagliato elenco di elementi ovvi, per esempio non può essere ordinato sacerdote un pazzo o un affetto da infermità psichica, gli apostati, gli eretici e gli assassini, chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita, etc … (cfr. testo dei canoni, QUI). Si dovrà però giungere ad “appena ieri”, ovvero all’anno 2005, dopo che in giro per il mondo erano stati immessi nel Sacro Ordine Sacerdotale interi eserciti di omosessuali nei decenni precedenti, con risultati rivelatisi nel tempo devastanti per l’intera Chiesa universale, per vedere finalmente promulgato dall’allora Congregazione per l’educazione cattolica ― competente all’epoca per i seminari, oggi è tornato invece a esserlo il Dicastero per il clero, come del resto era sempre stato in precedenza ―, un documento rimasto purtroppo inascoltata lettera morta in molte case di formazione, nel quale si parla in modo chiaro e preciso Circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri (vedere testo QUI). Insomma, dopo che per anni e anni si è andati avanti dicendo «uscendo di casa sono scivolata», d’improvviso si è preso coraggio dicendo senza eufemismi che il tutto si chiama adulterio. Allo stesso modo si è proceduto a dichiarare senza sottintesi che una persona con chiare tendenze omosessuali non ha requisito per diventare sacerdote, mai e in nessun caso.

Il vero problema non è che la personalità strutturata su radicate tendenze omosessuali non abbia requisiti per diventare sacerdote, ovvio che non ne ha. Il problema è altro e più grave: se malgrado la carenza di requisiti che sono fondamentali e fondanti per il sacerdozio, costui sacerdote lo diventa, quella sacra ordinazione, oltre a essere palesemente illecita, non è che per caso è pure invalida?

Oltre alla “lettera morta” delle diverse esortazioni emanate dalla Sede Apostolica circa la non ammissione ai sacri ordini di persone con tendenze omosessuali, c’è di peggio: nei decenni precedenti ― ma purtroppo anche al presente ― si è proceduto tranquillamente alle sacre ordinazioni sacerdotali di soggetti con tendenze omosessuali palesi, nascosti dietro la illusoria certezza che ciò che contava era l’assicurazione che non praticassero l’omosessualità. Affermazione fatta ripetutamente e messa in atto da non pochi vescovi e rettori di seminario, che per quanto consapevoli della evidente carenza di testosterone maschile da parte di non pochi loro seminaristi, sebbene perfettamente consci delle loro tendenze omosessuali e a conoscenza della vita dissoluta che seguitavano a vivere nelle varie pause-vacanza fuori dal seminario, pensavano di risolvere il problema nascondendosi dietro alla foglia di fico del surreale … «l’importante è che non pratichino l’omosessualità».

È errore enorme pensare che un disordine psicologico possa tranquillamente permanere purché non si muti in atto fisico, posto che ― come ho spiegato più volte in miei studi e libri ― l’omosessualità praticata fisicamente è solo la punta dell’iceberg dell’omosessualità mentale. Altrettanto ho spiegato e dimostrato che spesso, gli omosessuali ridotti per auto-repressione alla castità, nel loro pensare, agire e interagire possono essere molto peggiori e più nocivi alla Chiesa di coloro che praticano l’omosessualità a livello fisico, perché questi secondi perlomeno si sfogano, risultando almeno in parte meno acidi e cattivi. Al contrario dei repressi che tendono per loro stessa natura a essere non solo acidi e cattivi, ma malvagi e crudeli. A quel punto, quando ci troviamo di fronte a persone profondamente cattive che provano perverso piacere a fare del male al prossimo con ogni mezzo, a partire dalla diffusione di notizie false, o ricorrendo a denunce basate su falsità costruite ad arte, siamo dinanzi a un problema che valica l’omosessualità, perché certi soggetti sarebbero tali, vale a dire malvagi, anche se fossero eterosessuali, a prescindere quindi dalle loro quindi tendenze sessuali.

Nei lunghi colloqui che in foro interno e in foro esterno ho avuto nel corso dei miei anni di sacro ministero con omosessuali animati da sinceri e profondi sentimenti cristiani, la frase espressa più di frequente, in toni a tratti drammatici intrisi di profonda sofferenza interiore è stata:

«… è più forte di me, non riesco a controllarmi, per quanto io mi impegni con tutte le forze a fuggire le occasioni».

L’omosessualità, giustamente derubricata dall’elenco delle “malattie”, rimane comunque un disturbo molto profondo e complesso della personalità umana. Anche se a parere degli esperti del nuovo ordine clinico oggi non è più catalogabile come malattia, grazie alle forti pressioni esercitate su di essi dalle potenti lobby omosessualiste, resta il fatto che esistono, anche in numero considerevole, omosessuali che non accettano le pulsioni della propria libido da loro stessi definite come «disturbo» e «disordine», per questo chiedono di essere aiutati. E la richiesta di aiuto, spesso, già di per sé è una richiesta di cura che come risposta merita comunque un’offerta di aiuto, anche per quella che oggi è definita giustamente una non-malattia.

Ricordo tra i tanti un colloquio struggente avvenuto in sede di confessione sacramentale con un penitente quarantenne che mi disse testuali parole:

«Come mai, oggi è possibile curare persino molte forme di tumore, quelli gravi inclusi se presi per tempo, non invece questa “malattia” che consuma la mia anima da quando avevo appena 15 anni?».

Come ci insegna il Santo Dottore della Chiesa Agostino Vescovo d’Ippona: «Il dolore esiste» ― quindi si manifesta ― «solo nelle nature buone»[17]. Le pulsioni sessuali, che con un termine oggi divenuto tabù erano definite praeter naturam, sono molto più controllabili di quanto non lo siano quelle contra naturam, che tendono a essere per loro stessa complessità incontrollabili, o comunque molto difficili da arginare. E siccome, queste sin qui espresse, non sono ipotesi ma dati di fatto clinico-scientifici, domando: come si è potuto lasciare alla direzione dei nostri seminari e dei noviziati religiosi dei rettori, dei formatori e dei padri spirituali che seppur consapevoli delle tendenze omosessuali di molti loro seminaristi e novizi, pensavano di risolvere e chiudere il problema ― col benedicente suggello dei loro vescovi e dei loro superiori maggiori ― attraverso un … «purché non pratichino l’omosessualità»? Il tutto, cosa in sé gravissima e scellerata, pur sapendo che questi omosessuali sarebbero stati immessi come “volpi dentro un pollaio” all’interno di un ambiente ecclesiastico tutto quanto al maschile? Come hanno potuto, i vescovi perfettamente consapevoli delle palesi tendenze di certi loro seminaristi, debuttare persino con ciniche battute di spirito ― udite dal sottoscritto e vari altri testimoni ―, tipo: «Non si può essere tutti perfetti, vi sono anche elementi con difetto di fabbrica, l’importante è che non diano scandalo. D’altronde, la Chiesa, ha pur bisogno di manovalanza». Sì, poi lo abbiamo visto alla tragica resa dei conti, cos’è successo quando i “manovali” ambiziosi in gran carriera hanno fatto il loro golpe all’interno della Chiesa, cacciando via a bastonate dal cantiere i bravi progettisti ingegneri e architetti. Sono forse questi i presupposti attraverso i quali un vescovo può imporre le mani, recitare la preghiera consacratoria e ungere col sacro crisma un nuovo presbìtero, affermando che nella Chiesa … c’è bisogno anche di certi manovali?

 

NON C’È ALCUNA DIFFERENZA TRA LE ORDINAZIONI SIMONIACHE E QUELLE AVVENUTE PER SCAMBI DI FAVORI SESSUALI E PER CONSEGUENTI RICATTI

 

Sono testimone ― e più volte ne ho informate le compenti Autorità Ecclesiastiche della Santa Sede, con relativi riferimenti e prove ― circa casi di vescovi italiani che sotto ricatto hanno ordinato sacerdoti degli omosessuali palesi e che, nonostante fossero consapevoli della loro pessima condotta morale e della incorreggibilità della loro natura, se non li avessero ordinati sacerdoti questi avrebbero fatto scoppiare scandali inenarrabili ricoprendo di fango le loro diocesi, dato che i primi a indugiare nelle pratiche omosessuali erano proprio i loro formatori e diversi presbìteri di particolare rilievo del presbitèrio diocesano, mentre su certi vescovi sorvolo per una sorta di sacro pudore. A fronte del tutto ho chiesto più volte a chi di dovere e d’autorità: se più concili della Chiesa hanno dichiarate non essere valide le sacre ordinazioni sacerdotali e le consacrazioni episcopali avvenute attraverso simonia[18], ossia attraverso mercimonî di denaro, quanto più invalide sono delle sacre ordinazioni e delle consacrazioni episcopali ottenute attraverso il ricatto, al fine di tenere occultati i mercimonî di natura sessuale in virtù dei quali non si è potuto dire di no a quelle ordinazioni sacerdotali e consacrazioni episcopali? E un vescovo privo di libertà che ordina un presbìtero su ricatto e sotto costrizione, amministra validamente il Sacramento dell’Ordine? O forse dobbiamo ritenere che pagare in danaro o ricattare attraverso il danaro dato, è cosa illecita, quindi come tale condannata persino dai concili ecumenici della Chiesa[19], mente invece, pagare o ricattare attraverso prestazioni sessuali, date e offerte, è da considerare cosa tutta quanta lecita ai fini sacramentali e canonici della validità del Sacramento dell’Ordine? Detto questo domando: i doni di grazia dello Spirito Santo, possono passare e produrre effetto attraverso una siffatta e sacrilega azione peccaminosa? Ripeto: sono domande poste più volte ufficialmente e pubblicamente alle competenti Autorità Ecclesiastiche, che non hanno mai risposto nel merito teologico e giuridico.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica considera la simonia un peccato grave contro il primo comandamento, insieme con l’azione di tentare Dio e il sacrilegio. Secondo il vigente Codice di Diritto Canonico, la rinuncia di un ufficio fatta per simonia, non è valida e la provvista simoniaca di un ufficio ecclesiastico è nulla ipso iure; sono previste anche sanzioni canoniche, come la sospensione o l’interdetto, contro il conferimento o la ricezione simoniaca di un sacramento[20].Va poi aggiunto che i soggetti in questione, una volta assurti al Sacro Ordine Sacerdotale, lungi dal placarsi e contentarsi hanno seguitato a usare i loro veleni per essere inseriti in posti di massimo rilievo all’interno delle diocesi, per conseguire titoli accademici ecclesiastici immeritati, per diventare professori di eresiologia nelle università pontificie, per diventare vescovi diocesani, nunzi apostolici, alcuni cardinali; per essere mandati senza alcun merito e talento alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, finendo poi, neppure quarantenni, dopo nemmeno cinque anni di servizio diplomatico, nei posti chiave più strategici della Segreteria di Stato. Ciò sempre per ribadire i danni immani che possono derivare da quel principio di auto-distruzione oggi in atto, posto in essere da persone che, come il vescovo di cui narravo avanti, affermavano: «Non si può essere tutti perfetti, vi sono anche elementi con difetto di fabbrica, l’importante è che non diano scandalo». D’altronde, se la Chiesa ha davvero bisogno di manovalanza, andrebbe anche ricordato che nelle promesse che noi facciamo dinanzi al Vescovo e all’assemblea del Popolo di Dio promettiamo di mantenerci celibi, quindi casti, vale a dire rinunciare alle relazioni sessuali con quelle creature meravigliose che sono le donne. O promettiamo forse di non praticare l’omosessualità, qualora affetti da palesi tendenze omosessuali? Perché in tal caso, secondo l’empia logica di certi vescovi e dei loro formatori preposti alla cura dei seminari, sarà bene rivedere il rituale romano delle Sacre Ordinazioni dei diaconi e dei presbiteri, inserendo semmai anche questa nuova forma di solenne promessa:

«Prometto, in quanto omosessuale, di non praticare l’omosessualità e di mantenermi celibe, consapevole che il celibato comporta la castità sia con le donne ma soprattutto con gli uomini».

Bene, si inserisca nel rituale anche questa promessa, se vogliamo veramente essere coerenti. Scrivevo in un mio libro del 2010:

Non ci si può mettere in pace la coscienza limitandosi a pubblici e severi proclami, se poi nei fatti i preti gay aumentano in proporzione alla presenza di vescovi che ragionano con una psicologia omosessuale latente. O per dirla cruda: alcuni seminaristi che tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta capeggiavano all’interno dei seminari la pia confraternita, oggi sono vescovi, ed appena divenuti tali, per prima cosa si sono circondati di soggetti affini, piazzati sempre e di rigore in tutti i posti chiave delle diocesi, seminari inclusi. E questi soggetti, che si proteggono e si riproducono tra di loro, hanno finito col creare una lobby di potere tremendamente potente all’interno della Chiesa[21].

Oggi non possiamo dire che non esistano documenti chiari e precisi, per esempio:

[…] la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini Sacri coloro che praticano l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay […][22]

Questo e altri documenti sono trattati però come lettera morta al punto che oggi, in diversi seminari più simili a dei gay village che non a delle case di formazione cattolica, un eterosessuale non oserebbe neppure avvicinarsi, credo di averlo spiegato a chiare lettere in quel mio libro del 2011 poc’anzi richiamato.

È superfluo spiegare con quale dolore e senso di umiliazione, nel corso dell’ultimo trentennio di storia della Chiesa, abbia assistito alle scalate ai vertici di certi omosessuali noti, palesi ed evidenti, molti dei quali oggi professori di eresiologia nelle università pontificie, consultori e membri di dicasteri, addetti al servizio diplomatico della Santa Sede, vescovi diocesani, rettori di seminario, vicari generali diocesani e suvvia a seguire …

 

«CONOSCERETE LA VERITÀ E LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI». MOLTI OMOSESSUALI MANCANO DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA VALIDITÀ DEL SACRAMENTO DELL’ORDINE, A PARTIRE DALLA LIBERTÀ E DALLA VERITÀ 

 

Nel Vangelo del Beato Apostolo Giovanni il Verbo di Dio asserisce:

«Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi»[23].

Dinanzi a questa asserzione, che a suo modo è anche monito, bisognerebbe seriamente interrogarsi sul legame inscindibile che corre tra verità, libertà e sacerdozio ministeriale. L’omosessuale, all’interno del mondo ecclesiastico, non può essere libero, perché non può essere se stesso. E chi non è se stesso non può conoscere la verità e divenirne strumento, credere che sia possibile sarebbe come affermare che l’uomo ha il potere di mutare il male in bene e di portare la grazia redentrice attraverso il peccato. Dio solo può mutare il male in bene, cosa parzialmente comprensibile all’intelletto umano, dato che ciò resta nella sua totalità un mistero inspiegabile, racchiuso appunto nel grande mistero della grazia. Dio può infatti servirsi persino di un’azione empia di Satana, per far sì che il sommo male operato dal Principe delle Tenebre possa mutarsi per sua volontà e per suo intervento divino in sommo bene, ma l’uomo non può, attraverso la propria fragile natura corrotta dal peccato originale, mutare il sommo male in sommo bene, né può, meno che mai, servirsi di un’azione malvagia del Demonio per mutarla in un’azione di bene.

Chi non conosce la verità perché per vivere deve calarsi nel nascondimento, quindi nella sempiterna menzogna auto-difensiva, non può essere fedele alla Parola, pertanto non può essere un discepolo, può solo rinnovare all’interno della Chiesa il dramma luciferino del tradimento di Giuda, il tutto grazie alla sacra imposizione delle mani di certi vescovi scellerati, che in tal modo si rivelano essere non apostoli di Cristo ma del mysterium iniquitatis.

Sappiamo che Cristo il Sacerdozio lo ha istituito per gli uomini e non per gli Angeli. Pertanto, il sacerdote, pur avendo per mistero di grazia una dignità superiore a quella degli Angeli di Dio, può essere un peccatore e cadere come tale nel peccato più o meno grave; può commettere anche peccati gravissimi. Resta il fatto che un peccato, per quanto mortale, ma comunque accidentale, commesso da un sacerdote peccatore, nella sua forma e nella sua profonda e intima sostanza è cosa diversa da chi decide invece di strutturare il sacro ministero sacerdotale sullo stato di peccato derivante da una mancanza di libertà che necessita di essere difesa con la menzogna perpetua, non potendo in tal modo conoscere la verità ed essere quindi fedele alla Parola, a prescindere dal proprio peccato e dalla propria umana natura di peccatore. Agire in questo modo e “costruire” il proprio “essere sacerdotale” su elementi così malvagi e perversi, vuol dire non avere l’idea e la percezione basilare di che cosa realmente sia il sacerdozio cattolico, quindi strutturare il dono del mistero di grazia del Sacerdozio ministeriale di Cristo sul mysterium iniquitatis.

Trattando un tema di siffatta delicatezza, bisogna guardarsi bene dal cadere anche in modo involontario negli errori che furono tipici dell’eresia donatista, condannata dal Concilio di Cartagine nell’anno 411. I donatisti sostenevano che i Sacramenti amministrati da sacerdoti resi indegni dal loro stato di peccato non erano validi. Questo pensiero ereticale non scomparve nel V secolo, tanto che il Doctor Angelicus dedica a esso 90 quaestiones nella parte III della Somma Teologica. Il mio quesito non pone neppure lontanamente in questione la validità dei Sacramenti celebrati e amministrati da sacerdoti indegni e peccatori, la cui validità è dogmaticamente e canonicamente fuori discussione. La questione che intendo sollevare sul piano teologico e su quello canonico è se il Sacramento dell’Ordine Sacro, ricevuto da certi particolari soggetti in certe particolari condizioni, è realmente valido, posto che i Sacramenti richiedono per la loro validità dei requisiti minimi. E se questi requisiti minimi, in parte o nella totalità fossero di fatto assenti? In tal caso si può parlare di valida consacrazione sacerdotale attraverso il Sacramento dell’Ordine? O, detta con un nuovo ricorso all’esempio poco prima portato: perché, dopo la sacra ordinazione del famoso evirato Origene, la legittima Autorità Ecclesiastica lo ha interdetto dai sacri ordini, mentre la stessa Autorità Ecclesiastica, nei secoli avvenire, ha invece coperto, protetto, coccolato e portato avanti nel migliore dei modi un esercito di evirati mentali? Semplice, perché l’Autorità Ecclesiastica non si è mai soffermata a riflettere sul fatto che Origene, prima di giungere al gesto estremo della auto-castrazione fisica, già da tempo si era castrato in precedenza mentalmente. Sicché, la sua castrazione fisica, è solo la conseguenza di una castrazione mentale maturata e avvenuta in precedenza.

Ribadisco che la quaestio che pongo non sono i Sacramenti, indubitabilmente validi, anche se celebrati e amministrati da sacerdoti indegni e peccatori, ma la validità oggettiva nella piena sostanza del Sacramento dell’Ordine ricevuto da alcuni sacerdoti privi di quei requisiti minimi richiesti per la sua validità, a partire dal fondamentare requisito della fede. Pertanto, con buona pace di chi seguita a giocare col fuoco fingendo che il problema dogmatico non esista, la triste esperienza da me avuta col nutrito esercito di ecclesiastici omosessuali che impesta la Chiesa, soprattutto ai più alti livelli della gerarchia, mi conferma quanto sia alto, talvolta nella spaventosa proporzione di 7 su 10, il numero di persone con palesi tendenze omosessuali che mancano indubitabilmente di alcuni o tutti i requisiti minimi richiesti per la validità del Sacramento dell’Ordine; requisiti fondamentali che sono per l’appunto l’uomo, il cristiano, il credente, quindi la corretta percezione sostanziale e formale del sacerdozio cattolico da parte sia dell’ordinante sia dell’ordinato. O qualcuno può forse smentirlo?

La gran parte di questi soggetti sono di fatto palesemente eretici e fieri diffusori di eresie di stampo perlopiù filo-luterano, o come li ha definiti un mio confratello polacco ― Darius Oko ― affetti da homoeresia:

L’omoeresia è un rifiuto del Magistero della Chiesa Cattolica sull’omosessualità. I sostenitori dell’omoeresia non accettano che la tendenza omosessuale sia un disturbo della personalità. Mettono in dubbio che gli atti omosessuali siano contro la legge naturale. I difensori dell’homoeresia sono a favore del sacerdozio per i gay. L’omoeresia è una versione ecclesiastica dell’omosessualismo (cfr.  QUI)

Adesso mi centrerò su questi due elementi: l’uomo e il credente come presupposto fondante e imprescindibile del Sacramento dell’Ordine, quindi l’assenza di eresia e la piena consapevolezza della vera natura sostanziale e formale del sacerdozio cattolico. È ovvio che un omosessuale palese, di quelli “beatamente” ordinati nel corso degli ultimi decenni, più volte definiti come «… è solo un po’ effeminato, ma perché è un animo sensibile … un mistico …», di fatto sono impediti a ricevere il Sacro Ordine, perché la tendenza omosessuale radicata è da considerare ai sensi del can. 1040 un impedimento perpetuo ― la cosiddetta irregolarità a ricevere gli ordini ― a fronte della quale nessun vescovo e nessuna Autorità Ecclesiastica può concedere dispensa, perché ciò sarebbe come se la Congregazione per le cause dei santi decidesse di dispensare dalla santità un candidato alla canonizzazione, cosa che, di questi tempi …

Poniamo che un candidato ai Sacri Ordini tenda a cedere al peccato di lussuria praeter naturam, pienamente consapevole del peccato, memore di essere in errore e per questo pronto a cercare la grazia e il perdono di Dio, ricadendo in seguito nello stesso peccato, semmai anche in modo peggiore di prima, ma tornando di nuovo a cercare grazia e perdono, consapevole del peccato e del male. Anzitutto, un soggetto di questo genere mostra di essere dotato di una coscienza cristiana, quindi del senso del bene e del male. Certo, un saggio formatore e un pio confessore può valutare quanto sia opportuno portare al Sacro Ordine un peccatore che non riesce a correggersi; si potrebbe valutare l’opportunità di consigliargli che dinanzi all’eventuale impossibilità di controllarsi, sarebbe opportuno attendere, prima di essere immesso nel Sacro Ordine Sacerdotale. A prescindere però dal suo peccato e dalla gravità dello stesso, resta pacifico che quell’uomo è anzitutto un uomo al quale piacciono le donne, un credente dotato di coscienza morale in grado di discernere il bene dal male, consapevole di che cosa sia il sacerdozio cattolico e che cosa esso comporti e richieda. E quando costui, incapace a esercitare freni e controlli su se stesso, indugerà al vizio della lussuria praeter naturam, sarà consapevole del male, dell’errore e del fatto che ciò non è conforme allo stato di vita sacerdotale.

Essendo da diversi anni confessore di numerosi sacerdoti, mi sono ritrovato anche dinanzi a confratelli che avevano avuto relazioni con donne in violazione alle proprie sacre promesse; come mi sono ritrovato dinanzi ad altri che, in modo più grave e pericoloso avevano una relazione stabile con una donna. Sia gli uni sia gli altri vivevano il tutto con gran disagio, senso di colpa e piena consapevolezza del proprio peccato, in particolare i secondi, quelli che avevano la cosiddetta “amante fissa”. E non posso nascondere che diversi di questi sacerdoti, per imperscrutabile mistero di grazia, pur vivendo in uno stato di peccato mortale, nell’esercizio del loro sacro ministero erano autentici modelli di pietà sacerdotale, dediti anima e cuore alle migliori cure del Popolo di Dio, nonché efficaci e preziosi strumenti della divina grazia.

Diverso il discorso della persona con tendenze omosessuali strutturate su una personalità già radicata, alla quale si unisce inevitabilmente anche l’elemento dell’eresia, o della homoeresia. L’omosessuale consapevole di essere tale, deciso a rimanere tale, che sceglie semmai la Chiesa come quieto rifugio e l’Ordine Sacerdotale come un mezzo per fare veloce carriera, mostra anzitutto di avere una coscienza profondamente viziata, una incapacità a distinguere il bene dal male, rifiutando a priori gli insegnamenti morali della Chiesa Cattolica, della sua dottrina e del suo magistero; a tutto questo unisce ― come dicevo nelle righe precedenti ― quella mancanza di sincerità derivante dalla impossibilità a essere se stesso che lo costringerà a vivere nella menzogna e nell’inganno per tutta la vita. A questo si aggiunga che molti di questi omosessuali, lungi dal sentirsi in peccato mortale, intimamente sono proprio convinti che in errore non sono loro, ma la Chiesa, giudicata da essi colpevole di indicare come male ciò che per loro è in verità bene, convinti che ciò che la Chiesa definisce come illecito e illegittimo, poiché altamente peccaminoso per la salute eterna dell’anima, specie per l’anima di un sacerdote, in realtà non è né illecito né illegittimo né peccaminoso, bensì è bene e bello.

Ho conosciuto sacerdoti con tendenze omosessuali evidenti che non esitavano a rigettare documenti ed esortazioni della Chiesa su questa materia contenenti le relative condanne verso certi disordini, oppure a manipolarli in modo davvero patetico; ho udito formatori di diversi seminari affermare che l’omosessualità non può costituire impedimento al sacerdozio; ho sentito persino sacerdoti definire l’omosessualità e la sua pratica come «una naturale variante della sessualità umana», ma soprattutto li ho sentiti lanciare fuochi e fiamme sulla morale sessuale a loro dire «retriva» e «repressiva» portata avanti dal magistero della Chiesa.

Il culmine della aberrazione è però costituito da coloro che scrivono e affermano che certe tendenze e pratiche sessuali riguarderebbero «la sfera della vita privata dei preti» (!?). A questi soggetti, qualcuno dei quali si picca di essere persino un canonista sopraffino, domandai se lungi dall’essere faccende private, certe pratiche sessuali dei chierici non fossero per caso racchiuse nella gravissima fattispecie delittuosa del sacrilegio carnale. Ovviamente non fu data risposta. Soprattutto domandai se lui e i suoi sodali credessero realmente che un prete, nella «vita privata» ― ammesso che un prete possa avere una vita privata improntata sul disordine morale ―, potesse praticare il coito orale, farsi sodomizzare da un altro uomo e poi dire in pubblico poco dopo: «Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Fu dinanzi a questa domanda tanto drammatica quanto realistica che giunse, anziché risposta, una reazione insolita e tutta quanta tipica del gay incattivito: punto nel vivo e non in grado di formulare una ragionevole replica il soggetto in questione inviò una lettera delirante di rara violenza contro di me al mio vescovo e a tutti i membri del presbitério cui appartengo, lamentando il mio linguaggio a suo dire volgare, dopo avermi definito «grave caso psichiatrico» nonché «ossessionato dagli omosessuali».

Vicende di questo genere hanno toccato in modi diversi ma simili noi sacerdoti e teologi che ci siamo occupati del grave fenomeno della lobby gay ecclesiastica: il mio confratello polacco Dariusz Oko, su esposto-denuncia del prete tedesco Wolfgang F. Rothe dell’Arcidiocesi di München, è stato condannato nel 2021 dal tribunale tedesco di Colonia a una multa di 4.800 euro e a 120 giorni di reclusione per avere definito i preti gay «ulcera cancerosa» e «esercito di parassiti dentro la Chiesa» (cfr. cronaca QUI). Il caso è divenuto politico, la Polonia si è fatta sentire e alcuni politici polacchi non hanno mancato di far sapere ai giudici tedeschi che era dagli anni del regime nazista che la Germania non condannava un cittadino polacco. Analoga sorte è toccata nel 2024 al sacerdote e teologo svizzero Manfred Hauke, editore della rivista Theologisches, colpevole di avere scritto che è necessario «limitare le cricche omosessuali nella Chiesa», condannato dalla Pretura di Bellinzona a una sanzione di 9.450 Franchi. Lui ha rigettato il provvedimento e chiesto di andare a processo, al termine del quale è stato assolto. Nel frattempo, un tribunale tedesco, poco dopo gli comminava una sanzione di 4.000 euro in seguito alla denuncia di un prete omosessuale attivista LGBT (cfr. cronaca, QUI). Domanda: cosa hanno fatto i vescovi di questi preti omosessuali dichiarati e praticanti che hanno denunciato dei loro confratelli per “discriminazione” e “omofobia”? Hanno taciuto, tremanti come conigli dinanzi al potere della gaystapo, hanno taciuto. Se ci pensiamo bene, quello di questi attivisti LGBT è un atteggiamento tipicamente fascista: «colpirne uno per spaventarne cento», così agivano i vecchi fascisti per diffondere paura tra le persone. Oggi siamo di fronte a dei veri e propri “fascisti arcobaleno” nascosti dietro all’antifascismo; violente e aggressive vittime piangenti che lamentano razzismi e discriminazioni molto spesso inesistenti, allo scopo di perseguire la libertà di pensiero e dare vita ai reati di opinione per condannare chiunque osi non pensare che «gay è meraviglioso».

Questo è lo stile e il modo di agire di certi omosessuali che bivaccano tra il clero mossi da straordinaria cattiveria. La triste verità è che quanti vivono per propria libera scelta nel disordine sessuale sentendosi gratificati dal disordine stesso, non possono pretendere di sdoganare all’interno della Chiesa e del suo clero tutti quei vizi del mondo che per la morale cattolica sono e rimangono situazioni di grave deviazione dal sentire e dal vivere cristiano. In modo diverso ma sostanzialmente simile, lo stesso personaggio a cui ho accennato sopra denunciò presso l’Ordine degli Psicologi Padre Amedeo Cencini, presbitero canossiano, accusandolo di avere insultato gli omosessuali in suoi articoli e conferenze. La commissione disciplinare esaminò l’istanza e dette poi questo parere: «Non si sono ravvisate ipotesi di violazione del Codice Deontologico» (cfr. QUI e QUI). Quando però qualcuno osa contraddire certi omosessuali incattiviti, o non dà loro ragione, ecco partire insulti a raffica indirizzati all’ordine professionale accusato di difendere un tremebondo omofobo, quindi accuse alla magistratura, ai magistrati, accuse alla Repubblica Italiana e via a seguire … (cfr. QUI e QUI)[24].

Inutile a dirsi, ma lo ricordiamo ugualmente: i danni che questi soggetti possono recare alla Chiesa se immessi nel sacerdozio, peggio facendo carriera all’interno del clero e finendo in posti chiave di governo, sono veramente incalcolabili, perché capaci a usare qualsiasi mezzo sleale e illecito per far fuori coloro che considerano pericolosi antagonisti e rivali irriducibili della potente e pericolosa lobby gay. Conosco casi di preti a danno dei quali sono stati montati persino casi giudiziari con processi senza fondamento basati neppure su vaghi indizi ma solo su pure illazioni, il tutto con stile mafioso-intimidatorio, mettendo in dubbio la loro reputazione e inducendoli a perdere tempo e danaro per difendersi da bizzarre accuse risultate poi tali. E quando il tutto si è risolto in una bolla di sapone, le persone colpite non si sono potute rivalere su nessuno, perché i clerical gay colpiscono vigliaccamente alle spalle facendo uso dei loro servili “utili idioti”, mai agendo direttamente, sempre alle spalle per interposta persona, senza mai figurare.

All’interno del confessionale mi sono dovuto dibattere con un penitente affetto da pulsioni homoerotiche che cercava di contenere quanto più e quanto meglio possibile, il quale mi riferì, sconvolto, che durante la confessione sacramentale un sacerdote gli aveva detto:

«Esprimere la propria omosessualità non è peccato, perché l’omosessualità è nell’ordine della natura ed è una naturale variante della sessualità umana; e noi non possiamo imporre all’omosessuale di vivere in castità, perché impedire a una persona di esprimere la propria affettività amorosa sarebbe disumano».

Il sacerdote in questione, oltre a essere palesemente omosessuale, era anche formatore presso un seminario, professore di teologia presso uno studio teologico e ricoperto dal proprio “lungimirante” vescovo di tutti i più delicati incarichi. Il quesito è quindi semplice: se la sacra ordinazione di soggetti nei quali manca di fatto il requisito dell’uomo, del credente, oltre alla percezione stessa del sacerdozio cattolico, va considerata comunque valida, allo stesso modo dovremmo considerare valide le sacre ordinazioni di soggetti che sostengono la legittimità della eresia ariana, che sotto vari aspetti potrebbe essere meno grave rispetto ai candidati agli ordini sacri o ai sacerdoti che giudicano l’omosessualità come una «naturale variante della sessualità umana». Questo il motivo per il quale ritengo si possa avanzare e sostenere un’ipotesi tutt’altro che infondata: le sacre ordinazioni di queste persone sono invalide quanto lo sarebbe quella di un eretico che nega in modo deciso la natura ipostatica di Cristo vero Dio e vero Uomo e che una volta ammesso nel Sacro Ordine Sacerdotale cercherà di diffondere come giusta la propria eresia. Nell’uno e nell’altro caso ― si tratti dell’eretico ariano o dell’homoeretico ― siamo dinanzi a una espressione di eresia diversa nella forma ma simile nella sostanza, tale da rendere siffatta irregolarità un impedimento canonico perpetuo. Ribadisco pertanto che si può consacrare sacerdote in modo legittimo e valido un grande peccatore, non però uno che manchi del fondamentale requisito dell’uomo e del credente e che mira ad assurgere al sacerdozio per scopi malvagi e perversi, perché un conto è cadere in grave peccato, tutt’altro ritenere invece cosa buona e giusta una condotta disordinata e aspirare al sacerdozio per finalità malvagie e perverse.

Mentre propendo a ritenere invalide le ordinazioni di soggetti di questo genere, non apro neppure ― data la straordinaria delicatezza dell’argomento ― il capitolo dolente circa la validità delle consacrazioni episcopali di coloro che in simile modo non sono uomini, non sono credenti, non hanno la corretta percezione della pienezza del sacerdozio apostolico; per non parlare di quelli che, pur essendo ricettacolo di tutti i peggiori vizi, sono giunti comunque all’episcopato attraverso il ricatto e il terrorismo psicologico esercitato sulle Autorità Ecclesiastiche.  

IL MISTERO DELLA GRAZIA DI DIO, IL SUPPLET GRATIA E IL SUPPLET ECCLESIA NON SONO NÉ UNA SCAPPATOIA NÉ UNA PANACEA

Credo non possiamo giocare né sul mistero della grazia di Dio né su quella grande “scappatoia”, o se preferiamo panacea del supplet gratia e del supplet Ecclesia, perché nulla può supplire la grazia di Dio, tanto meno la Chiesa, laddove manca completamente la natura della sostanza attraverso la quale e sulla quale opera la grazia sacramentale. O per dirla ancora con un esempio: un’ostia invecchiata nella quale permane tutta la materia del pane e un vino di bassa qualità e di gusto sgradevole nel quale permane però tutta la materia del vino, attraverso la transustanziazione divengono comunque e indubitabilmente, nella loro metafisica essenza, per sommo mistero della fede, Corpo e Sangue di Cristo. Ma un biscotto al burro e una bevanda all’arancia non potranno divenire mai Corpo e Sangue di Cristo, perché manca quella materia dalla quale dipende per divina volontà la sussistenza della sostanza metafisica, posto che, a essere transustanziate sono le precise materie del pane e del vino, non una qualsiasi materia di alimenti solidi e di bevande liquide.

Dove manca la materia che dà vita all’essenza della sostanza, può davvero supplire la grazia di Dio, o può forse supplire la Chiesa? E se così fosse, come mai il Padre della Chiesa Sant’Agostino avrebbe perduto tempo ed energie preziose per scrivere e donarci il trattato De natura et gratia? Per non parlare di tutte le successive speculazioni sulla materia fatte da San Tommaso d’Aquino? La grazia opera sì, ed opera sempre, ma opera sulla natura che c’è, non su quella natura che non c’è o che non è definita, perché pensarlo, peggio sostenerlo, vorrebbe dire alterare e falsificare il mistero stesso della creazione e con esso quello della redenzione.

Il mistero della grazia di Dio trasforma, attraverso l’opera affidata alle nostre mani, la materia del pane e del vino in Corpo e Sangue di Cristo, pur rimanendo sia nella forma visibile, all’olfatto e al gusto le specie esteriori del pane e del vino, che però divengono Cristo veramente e realmente presente in maniera sostanziale col suo Corpo, il suo Sangue, la sua Anima e la sua Divinità. La grazia di Dio, che pure tutto può, non trasforma nella metafisica sostanza, in corpo e sangue di Cristo, un biscotto al burro e un succo all’arancia, perché Dio non può contraddire se stesso, perché «Hoc Est Enim Corpus Meum» lo ha detto sul pane, ed «Hic Est Enim Calix Sanguinis Mei» lo ha detto sul vino. E nessuno può variare questi elementi accidentali dai quali dipende per divina volontà l’essenza metafisica stessa della sostanza, semmai affermando … supplet gratia, o peggio supplet Ecclesia, per non parlare di certi gay acidi di cui s’è fatto prima accenno, che ai sensi di un esotico diritto ecclesiastico tutto quanto loro vorrebbero relegare certi disordini morali alla sfera insindacabile della vita privata dei preti (!?). E se in questo preciso discorso ho portato come esempio il più ineffabile dei misteri donati da Cristo Dio alla sua Chiesa, l’Eucaristia, è proprio perché il sacerdote è oggetto e soggetto eucaristico, ed al sacerdote è richiesta praeter naturam una precisa forma, quindi una precisa sostanza che nasce dalla forma mentis del suo essere vir, dall’animus sacerdotalis; e l’assenza di questi elementi, non può essere in alcun modo supplita.

La grazia di Dio lavora solo su ciò che c’è, non su quello che non c’è e che non può esserci; e questo lo spiega e lo insegna in modo chiaro la Parabola dei Talenti[25]. Attraverso il Sacro Ordine Sacerdotale avviene una trasformazione ontologica e il sacerdote assume un nuovo carattere, che è indelebile ed eterno. Ma se un sacerdote è alto un metro e mezzo di statura, la grazia santificante e trasformante di Dio non può mutarlo in un corazziere alto 1.90 a piedi scalzi. O per meglio intendersi: un asino, nel senso figurato del termine, può diventare anche Santo, può diventare anche venerato patrono dei sacerdoti della Chiesa Cattolica, ma non può essere mutato in uno stallone arabo, perché asino è ed asino resterà, a prescindere da quella che può essere la eroicità delle sue virtù.

Sia l’Ipponate sia l’Aquinate hanno chiarito senza pena di equivoco il principio che gratia naturam perficit sed non supplet (la grazia non supplisce ma perfeziona la natura). E quando la natura non c’è, a partire dalla natura dell’uomo, del maschio virile, richiesta per l’accesso al Sacro Ordine Sacerdotale, che cosa accade, chi mai può … supplire? L’unico che può supplire è l’uomo che si è messo al posto di Dio, se non peggio ancora: al posto di Satana.

Vorrei concludere con un quesito paradossale, ma a volte nel paradosso o nell’iperbole può esserci molta oggettività. Questo il quesito: nel caso in cui un soggetto, appartenente occultamente a una setta satanica, volesse diventare prete allo scopo di consacrare validamente la Santissima Eucaristia destinata poi alle più empie profanazioni, servendo in tal modo la sua congrega luciferina, si può, in tal caso, parlare di valida ordinazione? Ebbene, qualcuno voglia spiegarmi: che differenza c’è tra un satanista che aspira al sacerdozio per scopi malvagi e sacrileghi e un homoeretico che per altrettanti scopi malvagi e sacrileghi aspira anch’esso al sacerdozio? Vi spiego che differenza c’è: il satanista alla Santissima Eucaristia intesa come presenza reale di Cristo vivo e vero ci crede veramente, mentre nella gran parte dei casi gli homoeretici alla presenza reale di Cristo vivo e vero non ci credono proprio. Lo prova il fatto che nei loro discorsi di tutto parlano fuorché di presenza reale. Si riempiono la bocca di termini come «banchetto … convivio … festa della gioia … incontro dell’amore …». Al linguaggio metafisico da loro disprezzato e al termine di transustanziazione definito obsoleto, preferiscono quello luterano di consustanziazione, con la conseguenza che le loro celebrazioni eucaristiche traboccanti abusi liturgici e liberi arbitrî d’ogni sorta, sembrano liturgie calviniste, fondamento delle quali è proprio la negazione della presenza reale, raffigurata da Giovanni Calvino proprio dallo stare in piedi durante le parole dell’Ultima Cena. E, nel fare questo, gli homoeretici rifuggono la parola «sacrificio vivo e santo». Distribuiscono l’Eucaristia come fossero gettoni-omaggio di pane azzimo, non trattano con sacro rispetto i vasi sacri, non procedono alla loro adeguata purificazione, non favoriscono in alcun modo il culto eucaristico. A ciò si aggiunga poi che molte nostre cerimoniere estetiche ― perché da un trentennio a questa parte trovare nell’ambito dei liturgisti un eterosessuale è come cercare un ago in un pagliaio ― hanno proceduto anche alla abolizione dei piattelli per la Comunione dei fedeli, ma in compenso hanno istituito al loro posto il piattello d’argento sul quale depositare il santissimo zucchetto rosso del vescovo, di gran lunga più importante della raccolta dei frammenti eucaristici. E c’è ancor di più: ho appurato che gli homoeretici vescovi, attraverso i loro homoeretici preti, sono coloro che insegnano al Popolo di Dio a stare in piedi a testa alta durante la Preghiera Eucaristica, oltre a essere i fautori della eliminazione delle panche con gli inginocchiatoi da molte chiese, sostituite con poltroncine da cinema, perché per colpire la Chiesa al cuore e de-sacralizzarla bisogna colpire anzitutto l’Eucaristia, anziché seguire il chiaro monito paolino:

[…] nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre[26].

Ecco spiegata la differenza che corre tra un satanista e un homoeretico: il satanista è un credente, l’homoeretico no. E chi vuole meditare, mediti, ma lo faccia presto e bene, mentre la casa seguita a bruciare, mentre sempre più lontana è la realistica possibilità di spegnere l’incendio, mentre la Chiesa visibile somiglia sempre di più a un grande Gay Village.

Dall’Isola di Patmos, 28 luglio 2025

 

Ricavato da un precedente articolo pubblicato il 7  luglio 2016

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NOTE

[1] CIC can. 1024.

[2] Cfr. Mc 3,14-19; Lc 6,12-16.

[3] Cfr. 1 Tm 3,1-13; 2 Tm 1,6; Tt 1,5-9

[4] Cfr. San Clemente Romano, Epistula ad Corinthios, 42, 4: SC 167, 168-170 (Funk 1, 152); Ibid., 44, 3: SC 167, 172 (Funk 1, 156)

[5] Cfr. Giovanni Paolo II, Lett. ap. Mulieris dignitatem, 26-27: AAS 80 (1988) 1715-1720; Id., Lett. ap. Ordinatio sacerdotalis: AAS 86 (1994) 545-548; Congregazione per la Dottrina della fede, Dich. Inter insigniores: AAS 69 (1977) 98-116; Id., Risposta al dubbio circa la dottrina della Lett. ap. «Ordinatio Sacerdotalis»: AAS 87 (1995) 1114.

[6]  Cfr. Eb 5,4.

[7] Cfr. Prima Lettera di Clemente, 44,2, in seguito ripresa dalla Costituzione dogmatica Lumen Gentium n. 20.  

[8]  Cfr. Mt 19,12: «Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli».

[9] Cfr. Johannes Quasten, Patrologia. I primi due secoli (II-III). Marietti, 1980.

[10] XVIII° Successore del Beato Apostolo Pietro, pontificato, anni 230-235.

[11] Cfr. Bibliotheca Cod. 118.

[12] Apocatastasi. Secondo Origene, alla fine dei tempi ci sarà la redenzione universale e tutte le creature saranno salvate, compreso Satana. Pertanto, la pena alla dannazione eterna avrebbe in realtà un carattere purificatorio e non definitivo. «Noi pensiamo che la bontà di Dio, attraverso la mediazione di Cristo, porterà tutte le creature ad una stessa fine» (De principiis, I, IV, 1-3).

[13] Cfr. Can. 1040

[14] Concilio Vaticano II, Cost. Lumen gentium, 19.

[15] Giovanni Paolo II, Es. Ap. Pastores dabo vobis, 25-III-1992, 15, 4.

[16] Cfr. Cann. 1024-1052.

[17] La Natura del bene, 19.

[18] N.d.A. Il termine simonia deriva dall’episodio narrato negli Atti degli Apostoli [Atti 8, 9-24] nel quale Simon Mago, guaritore, chiese agli Apostoli, dietro pagamento, il potere taumaturgico conferito dallo Spirito Santo e venne quindi di conseguenza maledetto dal Beato Apostolo Pietro.

[19] N.d.A. Esempio: il Sommo Pontefice Urbano, nell’anno 1093, decretò tutte invalide le ordinazioni simoniache fatta eccezione per quelle dei chierici che non erano a conoscenza della simonia delle loro ordinazioni. La condanna della simonia è decretata da diversi concili della Chiesa, a partire dal Concilio di Calcedonia dell’anno 451 sino al Concilio di Trento celebrato nel XVI secolo.

[20] Cfr. can. 188

[21] Cfr. Ariel S. Levi di Gualdo, E Satana si fece Trino. Relativismo, individualismo, disubbidienza. Analisi sulla Chiesa del terzo millennio. Ed. Roma, 2011. Ristampa: Edizioni L’Isola di Patmos, Roma, 2019.

[22] Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri del 4 novembre 2005, approvato dal Sommo Pontefice Benedetto XVI il 31 agosto 2005.

[23] Cfr. Gv 8, 32.

[24] Cfr. Francesco Strazzari: «Fra critica e insulto: Silere non possum», Settimana News, edizione del 25 novembre 2022.

[25] Cfr. Mt 25, 14-30.

[26] II Fil, 10.

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THEOLOGICAL AND LEGAL DOUBTS ABOUT THE LEGITIMATE VALIDITY PRIESTLY ORDINATIONS OF HOMOSEXUALS

The minimum requirements for the validity of the Sacrament of Holy Orders are: man, Christian, believer, therefore a correct understanding of the Catholic priesthood. The real problem isn’t that a personality structured by deep-rooted homosexual tendencies lacks the qualifications to become a priest. The problem is different and more serious: if priest becomes one without the qualifications, isn’t that sacred ordination, besides being illicit, also invalid?

— Theology and Canon Law —

Autore
Ariel S. Levi di Gualdo

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There is no other organization in the world like the Catholic Church where the presence of more or less openly homosexuals is so high, nor is there a similar organization where homosexuals, together with their close associates, have staged a coup by infiltrating every “room of command”, as I have been writing for years (I refer you to an old interview of mine from 2013, which can be read HERE, in Italian only).

With the advent of social media, self-styled Catholic blogs have proliferated, claiming the acceptance of the LGBT agenda within the Church, accusing those who lament the serious problem of the high number of homosexuals within the clergy of being frustrated, repressed, and unresolved.

The ecclesiastical gay lobby is so powerful that, if necessary, it can make life impossible for those who dare to report certain situations, explaining to ecclesiastical authorities well in advance how things would end. Nor should we underestimate the virulent armed wing of the powerful ecclesiastical gay lobby, the gay-friendly, a large group of persons those who, despite not being homosexual, protect members of the pious gay fraternity for their own personal interests, or because they are driven by high career expectations, knowing that gay lobbyists can either foster them or irremediably undermine them within dioceses or the Roman Curia. To assert that within the Holy See, in numerous dioceses, and therefore in the universal Church, a level of internal homosexuality has been reached that has exceeded all safety limits is not merely a fanciful hypothesis but a fact that can only be denied by those who reject the evidence.

The charming man, who by nature is self-centered and ambitious, defends himself unscrupulously through an innate vindictive-destructive instinct, capable of exercising malice with methodical, scientific cruelty toward those endowed with that Christological priestly courage that leads them to affirm and remember what is right and what is wrong in the light of the Holy Gospel and Catholic doctrine. Because the pure of heart, unlike gay lobbyists, do not aim for the immediate, but for the eternal.

THE REQUIREMENTS FOR THE VALIDITY OF THE SACRAMENTS ARE MINIMUM, BUT THOSE MINIMUM REQUIREMENTS MUST EXIST

Those who practice sacramental dogmatical know that this specific field is extremely delicate, not least because the requirements for the validity of the sacraments are truly minimal. In these lines, we will limit ourselves to discussing only the Sacrament of Holy Orders, starting with a premise intended to immediately clear the field from the objections of those who might claim that the texts of sacramental dogmatical, canon law, and their commentaries make no express and clear reference to those matters of a sexual or psychosexual nature to which I will refer explicitly. To dispel certain doubts and clear the field from equivocal and unfounded theological and juridical disputes, I will draw attention to an incontrovertible fact: until a few decades ago, everything directly or indirectly concerning sex and human sexuality was whispered with euphemisms in magisterial texts, doctrine, and treatises on Catholic morality; merely discussing certain topics was considered improper. When issues of Catholic morality related to human sexuality were addressed in academic circles, Latin euphemisms were used, because the same words ordinarily used clearly and precisely in the clinical and scientific lexicon of gynecology, urology, and andrology were not deemed appropriate within the classrooms of ecclesiastical academies. Confessors of the time themselves had their own way of expressing themselves, a vocabulary of vague, indirect implications, taught to young priests from the time they were trained for the priesthood. This “specific” vocabulary of confessors served to allude without resorting to unpronounceable terms banned from ecclesiastical academia and the confessional, especially from public catechesis addressed to the People of God. This language was also assimilated by the Catholic faithful, particularly penitents who, before their confessors, expressed themselves in so-called vague innuendos and “implied” but don’t clear, terms regarding sexual matters, related relationships, and everything pertaining to violations of the Sixth Commandment.

I’ll try to clarify everything with an example: it was the year 2010 when a ninety-year-old penitent who had grown up in that world not centuries distant but a few decades ago, during a confession based on her memories of the past, referred to a time, one winter, when she was alone, «… leaving the house, unfortunately, I slipped». A child of another era, both as a man and as a priest, I didn’t understand, and I imagined that, being in an area where it snows at certain times of the year, she had fallen while leaving the house, perhaps on a sheet of ice formed by the snow in a corner sheltered from the sun, or who knows how else, she slipped and fell. She realized I hadn’t understood, so she made two more delicate, more explicit allusions to make me understand that she had committed the sin of adultery, for which, more than half a century later, she couldn’t shake the bitterness it had caused her, having always been bound by sincere love to her husband. This is to reiterate that it would be neither pertinent nor logical to challenge me on the grounds that certain expositions to which I clearly refer are not equally clearly contained in the texts of the Magisterium, of doctrine, of sacramental dogmatical, of Catholic morality and of the Code of Canon Law.

ORIGEN’S LESSON: THE VIRILITY OF THE “VIR PROBATO” AS AN ESSENTIAL ELEMENT FOR THE CATHOLIC PRIESTHOOD

The Catechism of the Catholic Church states at n. 1577:

«Only a baptized man (vir) validly receives sacred ordination[1]. The Lord Jesus chose men (viri) to form the college of the twelve apostles[2], and the apostles did the same when they chose collaborators[3] to succeed them in their ministry[4]. The college of bishops, with whom the priests are united in the priesthood, makes the college of the twelve an ever-present and ever-active reality until Christ’s return. The Church recognizes herself to be bound by this choice made by the Lord himself. For this reason, the ordination of women is not possible[5]».

No one has a right to receive the sacrament of Holy Orders. In fact, no one can attribute this office to himself. One is called to it by God[6]. Anyone who believes he recognizes the signs of God’s call to the ordained ministry must humbly submit his desire to the authority of the Church, which has the responsibility and the right to call someone to receive Holy Orders. Like every grace, this sacrament can only be received as an unmerited gift.

Note that the Latin term “vir/viri“ is a masculine noun of the grammatical second declension, primarily referring to man, male, adult, or virility associated with the male sex. The negation and antithesis of “vir/viri” is the term, also of Latin origin: “evirato“, a word indicating the deprivation of virility and also deriving from “vir/viri“. In ecclesiastical language, the term “viri probati” is used to indicate men suitable for holy orders. This term was used in the early Church to indicate married men who were eligible for the diaconate and priesthood[7]. With the passage of time and the free acceptance of the obligation of celibacy, which has its roots in the early apostolic era, in our current lexicon this expression is used to indicate men of proven standing and, as such, reliable for holy orders. Lack of psycho-physical virility therefore constitutes an insurmountable impediment to priestly ordination. This impediment is well-known and established as such since the first centuries of the Church’s existence, and no one has the authority to dispense from it, given that no Ecclesiastical Authority can dispense from being a man, which is an essential and foundational prerequisite of the ministerial priesthood.

In the year 230, Origen was consecrated a priest by Theoctissus of Caesarea and Alexander of Jerusalem, without the approval of Bishop Demetrius, who had canonical jurisdiction over him. Origen, having misunderstood the Gospel passage in which the Lord Jesus refers to the «eunuchs for the sake of the Kingdom of Heaven»[8], had castrated himself. This was the reason why his bishop had never wanted to consecrate Priest[9]. After that sacred ordination, Bishop Demetrius, with the approval of the Supreme Pontiff Pontianus[10], revoked his teaching faculty and deposed him from the presbyteral Order[11] for the irregularity of his sacred ordination, which was declared null. It is known that Origen is the only one among the Church Fathers of that rich period not to have been proclaimed a saint, although imprisoned and tortured during the anti-Christian persecutions of Decius; but above all, despite having been, in intellectual and speculative gifts, far superior to many other philosophers and theologians of that first, rich and happy Christian era. The obstacle to his canonization was not due to the fact that in his great and valuable philosophical-theological speculations he hypothesized the thought of the apokatastasis today considered heretical[12]; the great and insurmountable obstacle is entirely linked to his castration.

In those early years of the Church’s life, during which the first great philosophical and theological speculations were underway, preceding and giving rise to the presuppositions and subjects later addressed by the first Ecumenical Council of Nicaea in 325, it was not uncommon for speculative minds, including the Church Fathers, to fall into heretical thoughts, from which they amended themselves later. This did not prevent either their canonizations or their proclamation as Church Fathers.

The Code of Canon Law cited below refers modestly and toned down to the fact that «one who has gravely and maliciously mutilated himself or another»[13] cannot be ordained a priest. From this it can be deduced that Origen’s horrendous self-mutilation was considered in itself worse than heresy, which can however be healed through the recognition of the voluntary or involuntary error, but a destroyed physical virility cannot be restored, except by resorting to complex surgical interventions performed by modern surgery, even if with very uncertain outcomes.

Pertinent question: can mental castration be even worse than physical castration, given that sexuality, in the case of the male, is expressed in the characteristics of his sex, and these are an essential part of mental sexuality, on which they also depend, due to the information and conditioning that emanate from it? Both, in fact, both physical and mental sexuality, are fused together and form a single part of the person, in this case: the male? This is a question I have been asking members of the episcopate for years, to no avail: they have never responded.

Through the Sacrament of Orders, participation in the priesthood of Christ is conferred according to the modality transmitted by apostolic succession. The ministerial priesthood is distinct from the common priesthood of the faithful, which derives from Baptism and Confirmation. Both, «although they differ essentially and not only in degree, are nevertheless ordered to one another»[14]. It is proper and specific to the ministerial priesthood to be «a sacramental representation of Jesus Christ, Head and Shepherd»[15]. This allows the exercise of Christ’s authority in the pastoral function of preaching and governance, as well as operating “in persona Christi” (in the person of Christ) in the exercise of the sacramental ministry. Having said this, it is clear that the first two essential prerequisites for the conferral, and therefore for the validity of the Sacrament, the man being and the Christian.

Book IV of the Code of Canon Law, in Part I, which deals with the Sacraments, outlines the «irregularities and other impediments» to receiving the Sacrament of Orders[16]. A detailed list of obvious elements follows, for example, a madman or someone suffering from mental infirmity, apostates, heretics, and murderers, anyone who has gravely and maliciously mutilated himself or another, or has attempted to take his own life, etc., cannot be ordained a priest. However, we have to wait until “only yesterday”, that is, the year 2005, after entire armies of homosexuals had been admitted into the Holy Order of Priests throughout the world in the preceding decades, with results that proved devastating over time for the entire universal Church, to finally see the promulgation by the then Congregation for Catholic Education ― competent at the time for seminaries, but today the Dicastery for the Clergy has returned to that responsibility, as it had always been before ―, of a document that unfortunately remained a dead letter in many houses of formation, in which there is a clear and precise discussion of the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons with Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders (see text HERE). In short, after many years of claiming «I slipped while leaving the house», suddenly they took courage and declared, without euphemism, that it was all adultery. Similarly, they proceeded to declare, without any euphemism and ambiguity, that a person with obvious homosexual tendencies is not eligible to become a priest, never and under no cases.

The real problem is not that a personality structured by deep-rooted homosexual tendencies lacks the requisites to become a priest. The problem is different and more serious: if, despite lacking the fundamental and foundational requirements for the priesthood, this person becomes priest, isn’t that sacred ordination, besides being clearly illicit, also invalid?

Beyond the “dead letter” of the various exhortations issued by the Apostolic See regarding the non-admission to sacred orders of persons with homosexual tendencies, there is worse: in previous decades — but unfortunately also in the present — priestly ordinations have proceeded without a hitch, concealed behind the illusory certainty that what mattered was the assurance that they did not practice homosexuality. A statement repeatedly made and put into practice by many bishops and seminary rectors, who, although aware of the evident lack of male testosterone among many of their seminarians, and although perfectly aware of their homosexual tendencies and aware of the dissolute life they continued to live during their various vacations outside the seminary, thought they could solve the problem by hiding behind the fig leaf of the surreal… «the important thing is that they don’t practice homosexuality».

It is a huge mistake to think that a psychological disorder can easily persist as long as it does not transform into physical activity, given that — as I have explained many times in my studies and books — physically practiced homosexuality is only the tip of the iceberg of mental homosexuality. I have also explained and demonstrated that often, homosexuals reduced to chastity through self-repression, in their thinking, acting, and interacting, can be much worse and more harmful to the Church than those who practice homosexuality physically, because the latter at least vent their anger, appearing at least somewhat less acid and evil. Unlike the repressed, who by their very nature tend to be not only acis and evil, but cruel. At that point, when we find ourselves faced with profoundly evil people who take perverse pleasure in harming others by any means, starting with the spread of false news, or resorting to complaints based on artfully constructed falsehoods, we are faced with a problem that goes beyond homosexuality, because certain individuals would be such, that is, evil, even if they were heterosexual, regardless of their sexual orientation.

In the long conversations I have had with homosexuals animated by sincere and profound Christian sentiments throughout my years of sacred ministry, the phrase most frequently expressed, at times in dramatic tones imbued with profound inner suffering, was:

«… it’s stronger than me; I can’t control myself, no matter how hard I try to avoid the occasions».

Homosexuality, rightly removed from the list of diseases, remains a profound and complex disorder of the human personality. Although, according to the experts of the new clinical order, it can no longer be classified as an illness, thanks to the strong pressure exerted on them by powerful homosexual lobbies, the fact remains that there are, even in considerable numbers, homosexuals who do not accept the urges of their libido, which they themselves define as a «disorder» and «disturbance», and for this reason they seek help. And the request for help is often, in itself, a request for treatment, which in response deserves an offer of help, even for what today is rightly defined as a non-illness.

Among many, I remember a poignant conversation during sacramental confession with a forty-year-old penitent who said to me these exact words:

«How come today it is possible to cure even many forms of cancer, including serious ones if caught early, but not this “disease” that has consumed my soul since I was just 15 years old?».

As the Holy Doctor of the Church, Augustine, Bishop of Hippo, teaches us: «Pain exists» — and therefore manifests itself — «only in good natures»[17].” Sexual impulses, which, with a term now taboo, were defined “praeter naturam“, are much more controllable than those “contra naturam“, which by their very complexity tend to be uncontrollable, or at least very difficult to contain. And since what has been expressed so far is not hypotheses but clinical-scientific facts, I ask: how could we have left the leadership of our seminaries and religious novitiates in the hands of rectors, formators, and spiritual directors who, although aware of the homosexual tendencies of many of their seminarians and novices, thought they could resolve and close the problem — with the blessing of their bishops and major superiors  — through a… «as long as they do not practice homosexuality»? All of this, in itself a very serious and wicked thing, despite knowing that these homosexuals would be placed like “foxes in a henhouse” within an all-male ecclesiastical environment? How could bishops, perfectly aware of the obvious tendencies of some of their seminarians, even debut with cynical quips — overheard by myself and various other witnesses — such as: «Not everyone can be perfect; there are also elements with manufacturing defects; the important thing is that they don’t cause scandal. Besides, the Church also needs men of service». Yes, then we saw in the tragic showdown what happened when the ambitious “men of service” in high gear staged their coup within the Church, chasing talented designers, engineers, and architects away from the construction site with clubs. Are these perhaps the presuppositions through which a bishop can lay hands, recite the consecratory prayer and anoint a new priest with sacred chrism, affirming that in the Church … there is also a need for certain “men of service”?

THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN SIMONIACAL ORDINATIONS AND THOSE THAT TAKE PLACE THROUGH THE EXCHANGE OF SEXUAL FAVORS AND THE RESULTING BLACKMAIL

I am a witness ― and have repeatedly informed the competent Ecclesiastical Authorities of the Holy See, with relevant references and evidence ― of cases of Italian bishops who, under pressure, ordained openly homosexuals as priests. Despite being aware of their terrible moral conduct and the incorrigibility of their nature, if they had not ordained them as priests, these would have sparked unspeakable scandals, smearing their dioceses. The first to indulge in homosexual practices were their own formators and several prominent priests of the diocesan presbyterate. I, however, pass over certain bishops out of a sort of sacred modesty. In light of all this, I have repeatedly asked those in charge and with authority: if several Church councils have declared invalid priestly ordinations and episcopal consecrations obtained through simony[18], that is, through the sale of money, how much more invalid are those ordinations and episcopal consecrations obtained through blackmail, in order to conceal the sexual trafficking by virtue of which it was not possible to say no to those priestly ordinations and episcopal consecrations? And does a bishop deprived of freedom who ordains a priest under blackmail and coercion, validly administer the Sacrament of Holy Orders? Or perhaps we must consider only paying money or blackmailing through money given to someone is illicit, and therefore condemned as such even by the Church’s ecumenical councils[19]? The paying or blackmailing through sexual services, whether given or offered, is instead to be considered entirely licit for the sacramental and canonical purposes of the validity of the Sacrament of Holy Orders? Having said this, I ask: can the gifts of grace of the Holy Spirit pass and take effect through such a sacrilegious and sinful action? I repeat: these are questions that have been posed repeatedly officially and publicly to the competent ecclesiastical authorities, who have never responded to their theological and juridical merits.

The Catechism of the Catholic Church considers simony a grave sin against the first commandment, along with tempting God and sacrilege. According to the current Code of Canon Law, the resignation of an office made for simony is invalid, and the simoniac provision of an ecclesiastical office is null ipso iure; canonical sanctions, such as suspension or interdict, are also foreseen against the simoniac conferral or reception of a sacrament[20]. It must also be added that the individuals in question, once raised to the Holy Orders Priesthood, far from being appeased and content, continued to use their poisons to gain positions of the highest importance within the dioceses, to obtain undeserved ecclesiastical academic titles, to become professors of heresiology in pontifical universities, to become diocesan bishops, apostolic nuncios, and some cardinals; for be sent without any merit or talent to the Pontifical Ecclesiastical Academy, only to end up, not even forty years old, after less than five years of diplomatic service, in the most strategic key positions in the Secretariat of State. This, again, serves to reiterate the immense damage that can result from the self-destructive principle currently underway, implemented by people who, like the bishop I mentioned earlier, asserted: «Not everyone can be perfect; there are also elements with manufacturing defects; the important thing is that they do not cause scandal». Moreover, if the Church truly needs laborers, it should also be remembered that in the promises we make before the Bishop and the assembly of the People of God, we promise to remain celibate, and therefore chaste, that is, to renounce sexual relations with those wonderful creatures that are women. Or do we perhaps promise not to practice homosexuality, if we have obvious homosexual tendencies? Because in that case, according to the impious logic of certain bishops and their seminarians, it would be wise to revise the Roman Rite of Sacred Ordinations of deacons and priests, possibly also including this new form of solemn promise:

«I promise, as a homosexual, not to practice homosexuality and to remain celibate, aware that celibacy entails chastity both with women and especially with men».

I wrote in a 2010 book:

«One cannot ease one’s conscience by limiting oneself to public and stern proclamations, if in reality the number of gay priests increases in proportion to the presence of bishops who reason with a latent homosexual psychology. Or to put it bluntly: some seminarians who between the 1970s and 1980s led the “pious confraternity” within the seminaries are now bishops, and as soon as they became bishops, they first surrounded themselves with like-minded individuals, consistently and de rigueurly placed in all key positions in the dioceses, including seminaries. And these individuals, who protect and reproduce each other, have ended up creating a powerful power lobby within the Church very diabolical terrible»[21].

Today we cannot say that there are not clear and precise acclesiastical documents on this thema, for example:

«In the light of such teaching, this Dicastery, in accord with the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, believes it necessary to state clearly that the Church, while profoundly respecting the persons in question (Cf. Catechism of the Catholic Church, editio typica, 1997, n. 2358; cf. also CIC, can. 208 and CCEO, can. 11), cannot admit to the seminary or to holy orders those who practise homosexuality, present deep-seated homosexual tendencies or support the so-called “gay culture” (Cf. Congregation for Catholic Education, A memorandum to Bishops seeking advice in matters concerning homosexuality and candidates for admission to Seminary, 9 July 1985; Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Letter, 16 May 2002: Notitiae 38, 2002, 586)»[22].

This and other documents, however, are treated as dead letters, to the point that today, in several seminaries more akin to gay villages than houses of Catholic formation, a heterosexual wouldn’t even dare approach.

It is superfluous to explain with what pain and humiliation, over the last thirty years of Church history, I have witnessed the rise to the top of the ranks of certain well-known, open, and obvious homosexuals, many of whom are now professors of heresiology at pontifical universities, consultants and members of dicasteries, members of the diplomatic service of the Holy See, diocesan bishops, seminary rectors, diocesan vicars general, and so on and so forth…

«THEN YOU WILL KNOW THE TRUTH, AND THE TRUTH WILL SET YOU FREE». MANY HOMOSEXUALS LACK THE MINIMUM REQUIREMENTS REQUIRED FOR THE VALIDITY OF THE SACRAMENT OF ORDERS, STARTING WITH FREEDOM AND TRUTH.

In the Gospel of the Blessed Apostle John, the Word of God asserts:

«If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free»

Faced with this assertion, which in its own way is also a warning, we should seriously question the inseparable bond between truth, freedom, and the ministerial priesthood. Within the ecclesiastical world, homosexuals cannot be free because they cannot be themselves. And those who are not themselves cannot know the truth and become its instruments. To believe that this is possible would be like affirming that man has the power to turn evil into good and to bring redemptive grace through sin. Only God can turn evil into good, something partially comprehensible to the human intellect, given that this remains in its entirety an inexplicable mystery, enclosed precisely in the great mystery of grace. God can in fact even make use of an impious action of Satan, to ensure that the supreme evil wrought by the Prince of Darkness can be transformed by his will and divine intervention into the supreme good, but man cannot, through his own fragile nature corrupted by original sin, transform the supreme evil into the supreme good, nor can he, even less, make use of an evil action of the Devil to transform it into an action of good.

Those who do not know the truth because, in order to live, they must descend into obscurity, thus into the eternal self-defensive lie, cannot be faithful to the Word and therefore cannot be disciples. They can only renew within the Church the Luciferian drama of Judas’ betrayal, all thanks to the sacred imposition of hands by certain wicked bishops, who thus reveal themselves not to be apostles of Christ but of the mysterium iniquitatis.

We know that Christ instituted the Priesthood for men, not for angels. Therefore, the priest, although possessing by the mystery of grace a dignity superior to that of the angels of God, can be a sinner and, as such, fall into more or less grave sin; he can even commit very grave sins. The fact remains that a sin, however mortal, but still accidental, committed by a sinful priest, in its form and in its profound and intimate substance is something different from one who instead decides to structure the sacred priestly ministry on the state of sin resulting from a lack of freedom that must be defended with perpetual lies, thus being unable to know the truth and therefore be faithful to the Word, regardless of his own sin and his own human nature as a sinner. To act in this way and to “build” one’s “priestly being” on such evil and perverse elements means not having the basic idea and perception of what the Catholic priesthood really is, and therefore structuring the gift of the mystery of grace of the ministerial Priesthood of Christ on the mysterium iniquitatis.

In dealing with such a delicate thema, one must be careful not to fall, even unintentionally, into the errors typical of the Donatist heresy, condemned by the Council of Carthage in 411. The Donatists maintained that the Sacraments administered by priests rendered unworthy by their state of sin were invalid. This heretical thought did not disappear in the fifth century, so much so that the Doctor Angelicus dedicates 90 questions to it in Part III of the Summa Theologica. My question does not even remotely call into question the validity of the Sacraments celebrated and administered by unworthy and sinful priests, whose validity is dogmatically and canonically beyond question. The question I intend to raise on the theological and canonical levels is whether the Sacrament of Holy Orders, received by certain particular subjects in certain particular conditions, is truly valid, given that the Sacraments require certain minimum requirements for their validity. What if these minimum requirements were, in part or in full, de facto absent? In this case, can we speak of a valid priestly consecration through the Sacrament of Orders? Or, to put it another way, using the example cited earlier: why, after the sacred ordination of the famous castrated Origen, did legitimate Ecclesiastical Authority ban him from sacred orders, while the same Ecclesiastical Authority, in the centuries to come, instead covered up, protected, pampered, and nurtured in the best possible way an army of mentally castrated men? Simply, because the Ecclesiastical Authority never stopped to consider the fact that Origen, before resorting to the extreme act of physical self-castration, had already mentally castrated himself for some time. Therefore, his physical castration was merely the consequence of a mental castration that had matured and occurred previously.

I reiterate that the question I am raising is not the Sacraments, which are undoubtedly valid, even if celebrated and administered by unworthy and sinful priests, but the objective validity, in the full substance, of the Sacrament of Holy Orders received by some priests who lack the minimum requirements for its validity, starting with the fundamental requirement of faith. Therefore, with all due respect to those who continue to play with fire by pretending the dogmatic problem does not exist, my sad experience with the large army of homosexual clergymen plaguing the Church, especially at the highest levels of the hierarchy, confirms for me how high, sometimes in the frightening proportion of 7 out of 10, the number of clergy with obvious homosexual tendencies who undoubtedly lack some or all of the minimum requirements for the validity of the Sacrament of Holy Orders is. These fundamental requirements are: the man, the Christian, the believer,  therefore the correct substantive and formal perception of the Catholic priesthood on the part of both the ordaining priest and the ordained. Or can anyone perhaps deny it?

The majority of these individuals are, in fact, blatantly heretical and proud propagators of heresies of a mostly pro-Lutheran nature, or, as one of my Polish confrere, Darius Oko, called them, afflicted with homoeresy:

«Homoheresy is a rejection of the Catholic Church’s teaching on homosexuality. Supporters of homoheresy do not accept that homosexual tendencies are a personality disorder. They question whether homosexual acts are against natural law. Defenders of homoheresy favor the priesthood for gays. Homoheresy is an ecclesiastical version of homosexuality» (cf. Corrispondenza Romana Agency, On the need to stop homosexual lobbies in the Church, Roma, 08.02.2022).

I will now focus on these two elements: man and the believer as the founding and essential prerequisite of the Sacrament of Orders, therefore the absence of heresy and full awareness of the true substantial and formal nature of the Catholic priesthood. It is obvious that an openly homosexual, one of those “blissfully” ordained in recent decades, repeatedly described as «… only just a little effeminate, but because he has a sensitive soul … a mystic …», is in fact prevented from receiving Holy Orders, because a deep-rooted homosexual tendency is to be considered, pursuant to canon 1040, a perpetual impediment — the so-called irregularity to receive orders — for which no bishop or ecclesiastical authority can grant a dispensation, because that would be as if the Congregation for the Causes of Saints decided to dispense from sainthood a candidate for canonization, something which, these days…

Let us suppose that a candidate for Holy Orders tends to give in to the sin of lust “praeter naturam” (according nature), fully aware of the sin, mindful of his error, and therefore ready to seek God’s grace and forgiveness. He then falls back into the same sin, perhaps even worse than before, but returns to seek grace and forgiveness, aware of sin and evil. First of all, such a person demonstrates a Christian conscience, and therefore a sense of good and evil. Certainly, a wise formator and a pious confessor can evaluate the appropriateness of bringing a sinner who is unable to reform into Holy Orders; one might consider advising him that, faced with the potential inability to control himself, it would be best to wait before being admitted to the Holy Orders of Priesthood. Regardless of his sin and its gravity, however, it remains clear that this man is first and foremost a human being, a believer endowed with a moral conscience, capable of discerning good from evil, aware of what the Catholic priesthood is and what it entails and requires. And when this man, incapable of exercising restraint and self-control, indulges in the vice of lust “praetrer naturam“, he will be aware of the evil, of the error, of the fact that this is not in keeping with the priestly state of life.

Having been confessor to numerous priests for several years, I also found myself confronted by confreres who had had relations with women in violation of their sacred promises; just as I found myself confronted by others who, in a more serious and dangerous manner, had a stable relationship with a woman. Both experienced this with great discomfort, a sense of guilt, and a full awareness of their own sin, particularly those who had so-called “steady woman lovers.” And I cannot deny that several of these priests, by an inscrutable mystery of grace, despite living in a state of mortal sin, were authentic models of priestly piety in the exercise of their sacred ministry, devoted heart and soul to the best care of the People of God, as well as effective and precious instruments of divine grace.

The situation is different for a person with homosexual tendencies in a deeply rooted personality, inevitably compounded by the element of heresy. A homosexual who is aware of his homosexuality and determined to remain so, who chooses the Church as a quiet refuge and the priesthood as a means to advance his career, demonstrates, first and foremost, a profoundly flawed conscience, an inability to distinguish good from evil, and an a priori rejection of the moral teachings of the Catholic Church, its doctrine, and its magisterium. Added to all this — as I mentioned previously — is a lack of sincerity stemming from the inability to be himself, which will force him to live in lies and deception throughout his life. Added to this is the fact that many of these homosexuals, far from feeling themselves to be in mortal sin, are deeply convinced that it is not they who are in error, but the Church, judged by them to be guilty of indicating as evil what for them is truly good, convinced that what the Church defines as illicit and illegitimate, because highly sinful for the eternal salvation of the soul, especially for the soul of a priest, is in reality neither illicit nor illegitimate nor sinful, but rather good and beautiful.

I have known priests with obvious homosexual tendencies who did not hesitate to reject Church documents and exhortations on this matter, containing  condemnations of certain disorders, or to manipulate them in truly pathetic ways. I have heard formators from various seminaries affirm that homosexuality cannot constitute an impediment to the priesthood. I have even heard priests define homosexuality and its practice as «a natural variant of human sexuality». But above all, I have heard them hurl rage at the sexual morality they described as «backward» and «repressive» promoted by the Church’s magisterium.

The height of aberration is represented by those who write and affirm that certain sexual tendencies and practices concern «the sphere of the private life of priests» (!?). I asked these individuals — one of whom even pride themselves on being excellent canonists —, whether, far from being private matters, certain sexual practices of clerics were not by chance included in the very serious canonical delicts category of carnal sacrilege. Obviously, no answer was given. Above all, I asked whether really believed that a priest, in his «private life» — assuming that a priest can have a private life marked by moral disorder — could engage in oral sex, be sodomized by another man, and then shortly thereafter say in public: «Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world». This was a question as dramatic as it was realistic. Instead of a response, an unusual reaction arrived, typical of an acid gay man: stung to the quick and unable to formulate a reasonable reply, the person in question sent a delirious letter of rare violence against me to my bishop and to all the members of the presbytery to which I belong, complaining about my language said was vulgar, after having defined me as a «serious psychiatric case» as well as «obsessed with homosexuals».

Incidents of this kind have affected us priests and theologians in different yet similar ways, as we have dealt with the serious phenomenon of the ecclesiastical gay lobby: my Polish confrere Dariusz Oko, following a complaint filed by German priest Wolfgang F. Rothe of the Archdiocese of Munich, was sentenced in 2021 by the German court in Cologne to a fine of 4,800 euros and 120 days in prison for calling gay priests a «cancerous ulcer» and an «army of parasites within the Church» (cf. Article in italian version, HERE). The case became political, Poland made its voice heard, and some Polish politicians made it clear to the German judges that Germany had not convicted a Polish citizen since the Nazi regime. A similar fate befell Swiss priest and theologian Manfred Hauke, editor of the journal Theologisches, in 2024. He was found guilty of writing that it was necessary to «limit homosexual cliques in the Church». He was sentenced by the Bellinzona District Court to a fine of 9,450 francs. He rejected the ruling and requested a trial, after which he was acquitted. Meanwhile, a German court shortly thereafter fined him 4,000 euros following a complaint from a homosexual priest and LGBT activist (cf. Article in italian version, HERE). The question is: what did the bishops do with these openly practicing homosexual priests who reported their fellow confreres for discrimination and homophobia? They remained silent, trembling like rabbits before the power of The new Gaystapo. If we think about it, the attitude of these LGBT activists is typically fascist: «hit one to scare a hundred», that’s how the old fascists used to spread fear among the people. Today we are faced with true «rainbow fascists» hiding behind anti-fascism; violent and aggressive, weeping victims who complain of racisms and discriminations that very often doesn’t exist, with the aim of pursuing freedom of thought and of opinion to condemn anyone who dares not think that «gay it’s wonderful».

This is the style and behavior of certain homosexuals who camp among the clergy, driven by extraordinary malice. The sad truth is that those who freely choose to live in sexual disorder, feeling gratified by that very disorder, cannot expect to legitimize within the Church and its clergy all those worldly vices that, according to Catholic morality, constitute and remain serious deviations from Christian sentiment and living. In a different but substantially similar manner, the same individual reported Father Amedeo Cencini, a note Canossian italian priest, to the Order of Psychologists, accusing him of insulting homosexuals in his articles and conferences. The disciplinary commission examined the complaint and then issued this opinion: «No violation of the Code of Ethics was found». But when someone dares to contradict certain acids homosexuals, or doesn’t agree with them, a barrage of insults begins, directed at the professional body, accused of defending a homophobe, followed by accusations against the judiciary, accusations against the Italian Republic, and so on…[23]

It goes without saying, but we must remember it anyway: the damage these individuals can cause to the Church if admitted to the priesthood, or worse, if they advance within the clergy and end up in key government positions, is truly incalculable, because they are capable of using any unfair and illicit means to eliminate those they consider dangerous antagonists and die-hard rivals of the gay lobby. I even know of cases of priests whose legal cases have been fabricated, with baseless trials based not even on vague evidence but only on pure insinuations, autentic mafia-style of intimidation, casting doubt on their reputation and inducing them to waste time and money defending themselves from bizarre accusations. And when it all dissolved into a soap bubble, those affected were unable to retaliate against anyone, because gay clerics cowardly attack from behind, using their servile “useful idiots” — never directly, always through intermediaries, without ever appearing in the first place.

Inside the confessional, I had to wrestle with a penitent suffering from homoerotic urges, which he was trying to contain as much and as best he could. He told me, shocked, that during sacramental confession, a priest had told him:

«Expressing one’s homosexuality is not a sin, because homosexuality is in the natural order and is a natural variant of human sexuality; and we cannot force a homosexual to live in chastity, because preventing a person from expressing their loving affection would be inhumane».

In either case —whether it be the Arian heretic or the homoheretic — we are faced with an expression of heresy different in form but similar in substance, ad that such an irregularity becomes a canonical perpetual impediment. I reiterate: that a strong sinner can be legitimately and validly consecrated as a priest, but not one who lacks the fundamental requisites of a man and a believer and who aims to to the priesthood for evil and perverse purposes. For it is one thing to fall into grave sin, quite another to consider disorderly conduct as good and just and aspire to the priesthood for evil and perverse purposes.

While I tend to consider the ordinations of such individuals invalid, I will not even open — given the extraordinary sensitivity of the subject — the painful chapter regarding the validity of the episcopal consecrations of those who are similarly not men, not believers, and do not have a correct perception of the fullness of the apostolic priesthood; not to mention those who, despite being the receptacle of all the worst vices, nevertheless reached the episcopate through blackmail and the psychological terrorism exercised on the Ecclesiastical Authorities.

THE MYSTERY OF GOD’S GRACE, THE “SUPPLET GRATIA” AND THE “SUPPLET ECCLESIA” ARE NEITHER A WAY OUT NOR A PANACEA

I believe we cannot play either on the mystery of God’s grace or on that great “loophole” or, if you prefer, panacea, of the “supplet gratia” (supply the grace) and the “supplet Ecclesia” (supply the Church), because nothing can replace God’s grace, much less the Church, where the nature of the substance through which and upon which sacramental grace operates is completely missing. Or to put it another example: an aged host in which all the matter of the bread remains, and a low-quality, unpleasant-tasting wine in which all the matter of the wine remains, nevertheless, through transubstantiation, undoubtedly become, in their metaphysical essence, by the supreme mystery of faith, the Body and Blood of Christ. But a butter biscuit and an orange drink can never become the Body and Blood of Christ, because that matter on which the subsistence of the metaphysical substance depends by divine will is missing, given that what is transubstantiated is the precise matter of bread and wine, not any matter of solid and liquid food and drink.

Where the matter that gives life to the essence of substance is lacking, can God’s grace truly supply it, or can the Church perhaps supply it? And if so, why would the Church Father, St. Augustine, have wasted precious time and energy writing and giving us the treatise “De natura et gratia” (On the grace and the nature)? Not to mention all the subsequent speculations on matter by St. Thomas Aquinas? Grace works, and always works, but it works on existent nature, ot works on nature inexistent, because think whit works on inexistent nature would mean altering and falsifying the very mystery of creation and with it that of redemption.

The mystery of God’s grace transforms, through the work entrusted to our hands, the substance of bread and wine into the Body and Blood of Christ, while retaining the external species of bread and wine in visible form, smell, and taste. These external species, however, become Christ truly and truly present in a substantial way with his Body, his Blood, his Soul, and his Divinity. The grace of God, which is capable of all things, does not transform into the metaphysical substance a butter biscuit and an orange juice in Body and Blood of Christ, because God cannot contradict himself, for «Hoc Est Enim Corpus Meum» (this is my body) was said on the bread, and «Hic Est Enim Calix Sanguinis Mei» (This is the chalice of my blood) was said on the wine. And no one can change these accidental elements on which the very metaphysical essence of the substance depends by divine will, if anything by affirming … “supplet gratia“, or worse “supplet Ecclesia“, not to mention certain acid gay people mentioned above, who, according according to their personal and eccentric “ecclesiastical law”, would like to relegate all of their moral disorders to the unquestionable sphere of the private life of priests (!?)

God’s grace works only on what exist, not on what isn’t exist and can’t exist; and this is clearly explained and taught in the Parable of the Talents. Through the Holy Priestly Order, an ontological transformation occurs, and the priest takes on a new character, which is indelible and eternal. But if a priest is five feet tall, God’s sanctifying and transforming grace cannot transform him into a barefoot, six-foot-three-foot-tall cuirassier. Or to be more precise: a donkey, in the figurative sense of the term, can also become a Saint, can even become the venerated patron of priests of the Catholic Church, but cannot be transformed into an Arabian stallion, because he will remain a donkey, regardless the his heroic holy virtues. Both Saint Augustine both Saint Thomas clearly clarified the principle that gratia naturam perficit sed non supplet (grace does not replace the nature that isn’t there, but perfects the existent nature). And when nature is absent, starting with the nature of man, of the virile male, required for access to the Holy Order of Priesthood, what happens? Who can ever … supply? The only one who can do so is man, who has put himself in God’s place, or even worse: in Satan’s place.

I would like to conclude with a paradoxical question, but sometimes there can be a great deal of objectivity in paradox or hyperbole. This is the question: if a person, secretly belonging to a Satanic sect, wishes to become a priest for the purpose of validly consecrating the Most Holy Eucharist, destined later to the most impious profanations, thereby serving his Luciferian coven, can we, in that case, speak of a valid ordination? Well, could someone explain to me: what is the difference between a Satanist who aspires to the priesthood for evil and sacrilegious purposes and a homoheretic who also aspires to the priesthood for equally evil and sacrilegious purposes? I’ll explain the difference: a Satanist truly believes in the Most Holy Eucharist as the real presence of the true and living Christ, while in the majority of cases, homoheretics don’t believe in the real presence of the true and living Christ. This is demonstrated by the fact that in their discourse they speak of everything except the Real Presence. They fill their mouths with terms like «… banquet… feast of joy… encounter of love…». Rather than the metaphysical language they despise and the term “transubstantiation” they define as obsolete, they prefer the Lutheran term “consubstantiation.” As a result, their Eucharistic celebrations, brimming with liturgical abuses and free will of every kind, seem like Calvinist liturgies, the very foundation of which is the denial of the Real Presence, depicted by John Calvin precisely by standing during the words of the Last Supper. And in doing so, homosexual heretics eschew the term «living and holy sacrifice». They distribute the Eucharist as if it were free tokens of unleavened bread, they fail to treat the sacred vessels with sacred respect, they fail to proceed with their adequate purification, and they do not promote Eucharistic worship in any way. Added to this is the fact that many of our “fatal womens masters of ceremonies” — because for the last thirty years, finding a heterosexual among liturgists is like looking for a needle in a haystack — have also proceeded to abolish the plates for the Communion of the faithful, but in their place have instituted the silver plate on which to place the bishop’s most holy red skullcap, far more important than the collection of Eucharistic fragments. And there is even more: I have ascertained that the homoheretic bishops, through their homoheretic priests, are those who teach the People of God to stand with their heads held high during the Eucharistic Prayer, as well as being the proponents of the elimination of the pews with kneelers from many churches, replaced with cinema seats, because to strike the Church at its heart and de-sacralize it, one must first strike the Eucharist, rather than following the clear Pauline admonition:

«That at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father»[24]

This explains the difference between a Satanist and a homoheretic: the Satanist is a believer, the homoheretic is not. And whoever wants to meditate, let him meditate, but let him do it quickly and well, while the house continues to burn, while the realistic possibility of putting out the fire grows increasingly distant, while the visible Church increasingly resembles a vast Gay Village.

From the Island of Patmos, July 28, 2025

This article is based on a previous article published on July 7, 2016

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NOTE

[1] Cf. Codex Iuri Canonici, can. 1024.

[2] Cf. Mk 3,14-19; kc 6,12-16.

[3] Cf. 1 Tm 3,1-13; 2 Tm 1,6; Tt 1,5-9.

[4] Cf. St. Clement of Rome, Ad Cor. 42, 4; 44, 3: PG 1, 292-293; 300.

[5] Cf. John Paul II, Apostolic Letter. Mulieris dignitatem, 26-27: AAS 80 (1988) 1715-1720; Id., Ap. Letter. Ordinatio sacerdotalis: AAS 86 (1994) 545-548; Congregation for the Doctrine of the Faith, Dec. Inter insigniores: AAS 69 (1977) 98-116; Id., Response to the doubt regarding the doctrine of the Apostolic Letter. «Ordinatio Sacerdotalis»: AAS 87 (1995) 1114.

[6] Cf. Eb 5,4.

[7] Cf. First Letter of Clement, 44,2, later taken up by the Dogmatic Constitution Lumen Gentium n. 20.

[8] Cf. Mt 19, 12: «For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others, and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven».

[9] Cf. Johannes Quasten, Patrologia. I primi due secoli (II-III). Marietti, 1980.

[10] XVIIIth Successor of the Blessed Apostle Peter, pontificate, years 230-235.

[11] Cf. Bibliotheca Cod. 118.

[12] Cf. Apocatastasis. According to Origen, at the end of time there will be universal redemption and all creatures will be saved, including Satan. Therefore, the punishment of eternal damnation would actually have a purifying and not definitive nature. «We believe that the goodness of God, through the mediation of Christ, will bring all creatures to the same end» (De principiis, I, IV, 1-3).

[13] Cf. Can. 1040.

[14] Second Vatican Council, Dogmatic Constitution Lumen gentium, 19.

[15] John Paul II, Ap. Ex. Pastores dabo vobis, 25 March 1992, 15, 4.

[16] Cf. Cann. 1024-1052.

[17] St. Augustine, The nature of good, 19.

[18] The term simony derives from the episode narrated in the Acts of the Apostles (Acts 8, 9-24) in which Simon Magus, a healer, asked the Apostles, in exchange for payment, for the thaumaturgical power conferred by the Holy Spirit and was consequently cursed by the Blessed Apostle Peter.

[19] Example: In 1093, the Supreme Pontiff Urban II declared all simoniacal ordinations invalid, except for those of clerics who were unaware of the simony of their ordinations. The condemnation of simony was decreed by various Church ecumenical councils, from the Council of Chalcedon in 451 to the Council of Trent in the 16th century.

[20] Cf. can. 188.

[21] Cf. Ariel S. Levi di Gualdo, And Satan Became Triune. Relativism, Individualism, Disobedience. An Analysis of the Church of the Third Millennium. Rome, 2011. Reprint: L’Isola di Patmos Editions, Rome, 2019. Currently available only in Italian language.

[22] Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons with Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders, 4 November 2005.

[23] Cf. Francesco Strazzari: «Between criticism and insults: “Silere non possum”», Settimana News, November 25, 2022 edition (Italian version only).

[24] Cf. Phil 2, 10-11.

 

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Dalla Badessa mitrata di Conversano alla Suora prefetto del Dicastero per i religiosi

19 Gennaio 2025/in Teologia e diritto canonico/da Padre Ariel

DALLA BADESSA MITRATA DI CONVERSANO ALLA SUORA PREFETTO DEL DICASTERO PER I RELIGIOSI

La tendenza a separare i poteri d’ordine e di giurisdizione si fonda su molte disposizioni pontificie del passato, che hanno avallato atti di governo senza potere d’ordine, per esempio il governo di alcune badesse dal Medioevo sino ai tempi moderni, o di alcuni vescovi che hanno governato diocesi senza essere ordinati.

– Teologia e diritto canonico –

Autore Teodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

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Il 6 gennaio scorso, solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, Suor Simona Brambilla, finora segretario del Dicastero per gli istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica, è stata nominata prefetto dello stesso dicastero dal Sommo Pontefice Francesco.

Suor Simona Brambilla era segretario del dicastero dal 7 ottobre 2023; seconda donna a ricoprire questo incarico dopo la nomina nel 2021 di Suor Alessandra Smerilli al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Il Romano Pontefice ha scelto come Pro-prefetto del dicastero Ángel Fernández Artime, 65 anni, creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023. Con questa nomina, rilanciata in un baleno dalle agenzie di stampa mondiali, il Pontefice ha inteso creare una struttura dirigenziale senza precedenti presso il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, nominando una suora prefetto e un cardinale pro-prefetto.

In perfetta coerenza logica con le azioni del Romano Pontefice, tale scelta non fa che ricalcare il solco segnato dalla riforma della Curia romana già presente nella Costituzione Praedicate Evangelium, merita però di essere chiarita dal punto di vista giuridico e da quello teologico. Un esempio iniziale potrà aiutarci a introdurre il tema per poi chiarire il problema. In precedenza, già lo scorso 9 gennaio 2023, il Pontefice aveva nominato un nuovo Abate territoriale dell’Abbazia di Montecassino, posto a capo della comunità monastica più antica dell’Occidente. Sebbene non consacrato vescovo, l’abate cassinense ― o per essere precisi l’arciabate ― riceve ratione officii tutte le facoltà di governo di un vescovo. Nulla di nuovo se non per il fatto che il Pontefice ha scelto di promuovere alla carica di abate, di per sé elettiva da parte della sua comunità, un monaco laico non costituito nell’ordine sacro del presbiterato, ordinato poi sacerdote solo dopo la nomina abbaziale.

Senza voler entrare nel merito della discussione circa l’opportunità di una nomina pontificia per una carica che more solito prevede una elezione, resta necessario analizzare la complementarietà, o meno, tra potestà d’ordine e potestà di giurisdizione. Rivalorizzando la tradizione teologica antica, orientale e occidentale, il Vaticano II ha messo l’accento sull’unità della «sacra potestas», pur senza voler prendere posizione sul valore ecclesiologico della distinzione tra il potere di ordine e quello di giurisdizione introdotta dalla canonistica prima del XII secolo. Sussistono, infatti, elementi teologici che orientano verso una concezione unitaria della potestas sacra, ovvero: il principio della sacramentalità dell’episcopato di cui al can. 129 §1 C.J.C.

Vi sono nella Chiesa due poteri, lasciati da Nostro Signore Gesù Cristo, e due gerarchie che ne derivano, le quali si incrociano e si sovrappongono in parte, ma che restano ben distinte nelle loro attribuzioni e nelle loro fonti. Il primo tra i due è la potestas sanctificandi, che si riceve e si esercita tramite il Sacramento dell’Ordine nei suoi vari gradi (ministeri istituiti, sacerdozio ed episcopato: e er Vescovo si intende chi ha ricevuto la consacrazione episcopale), e che consiste principalmente nel potere di consacrare l’Eucaristia e, mediante questa e gli altri Sacramenti, dare la grazia alle anime. Poiché la fonte di questo potere è un Sacramento, l’autore diretto ne è Nostro Signore stesso, ex opere operato: i ministri ne sono solo gli strumenti. Atto più alto di questo potere è la consacrazione del Corpo e del Sangue di Cristo. In questo, Vescovo e Sacerdote, sono uguali. La potestas regendi, o potere di giurisdizione, che comprende in sé il potere spirituale di governare e di insegnare (infatti si insegna legittimamente e con autorità solo ai propri sudditi). Se consideriamo la Chiesa come societas, secondo il diritto classico, essa deve avere un’autorità capace di legiferare e di guidare, oltre che di punire e correggere. Questo potere, che Nostro Signore ugualmente possiede al supremo grado, è da Lui trasmesso direttamente solo al Successore del Beato Apostolo Pietro al momento dell’accettazione dell’elezione, e da lui stesso trasmesso in vari modi al resto della Chiesa. Non ha di per sé alcun legame con il potere d’ordine, benché generalmente i due poteri convivano negli stessi soggetti, o addirittura, come per il Papa e i Vescovi diocesani, vi sia obbligo morale di riunire in sé i due poteri. In questo senso Vescovo è colui che ha ricevuto dal Papa il potere di governare una diocesi.

Questa dottrina sulla distinzione di origine dei due poteri è insegnata senza ambiguità possibile in una quantità impressionante di documenti magisteriali: ultima fra di essi l’enciclica Mystici Corporis di Pio XII (1943), ripresa nelle successive Ad Sinarum gentes (1954) e Ad Apostolorum Principis (1958). I Vescovi governano la loro diocesi in nome del Cristo, «id tamen dum faciunt, non plane sui jurissunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria jurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice impertita» («tuttavia quando lo fanno, non lo fanno affatto per diritto proprio, ma posti sotto la debita autorità del Romano Pontefice, benché godano di un potere di giurisdizione ordinario, dato loro immediatamente dallo stesso Pontefice») (DS. 3804). L’unico al mondo a ricevere tale potere di giurisdizione direttamente da Dio è il Pontefice Romano, come affermava il Codice di Diritto Canonico del 1917 al can.109:

«Qui in ecclesiastica hierarchia cooptantur […] in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsometjure divino, adimpleta conditione legitimae electionis ejusdem que acceptationis; in reliquis gradibus jurisdictionis, canonica missione» («Coloro che sono annoverati nella gerarchia ecclasiastica […] sono costituiti nei gradi del potere d’ordine con la sacra ordinazione; nel supremo Pontificato, per lo stesso diritto divino, compiute le condizioni della legittima elezione e dell’accettazione di questa; nei restanti gradi del potere di giurisdizione, con la missione canonica»).

nemmeno il Romano Pontefice riceve tale potere dalla consacrazione episcopale, ma indipendentemente da essa. Nel corso della storia c’è stata quindi un’ampia, complessa e talvolta controversa riflessione sul rapporto tra il potere degli ordini, che si riceve con l’ordinazione e che permette di amministrare alcuni Sacramenti ― come presiedere l’Eucaristia ― e il potere di governo, che dà autorità su una parte del Popolo di Dio, come una diocesi, un ordine religioso o anche una parrocchia. Per molto tempo si è creduto che i due poteri fossero distinti e che fosse possibile esercitarli separatamente; anche San Tommaso d’Aquino condivideva questa posizione.

Per quanto riguarda la Curia romana, si riteneva che tutti coloro che vi svolgevano il loro servizio ricevessero il loro potere direttamente dal Romano Pontefice, che conferiva loro l’autorità indipendentemente dal fatto che fossero ordinati o meno. Questo valeva anche per i cardinali, la cui autorità derivava dalla creazione papale e non per via sacramentale. Questo approccio ha caratterizzato la storia della Chiesa per lungo tempo, tanto che ci sono stati cardinali che non erano sacerdoti, ad esempio il Cardinale Giacomo Antonelli, segretario di Stato vaticano dal 1848 al 1876, era stato ordinato diacono, ma non era un sacerdote. Più indietro nel tempo, ci sono stati cardinali nominati in giovane età che hanno ricevuto gli ordini solo dopo molto tempo, e persino papi che erano solo diaconi al momento della loro elezione al soglio pontificio.

Alcuni abati del passato non erano nemmeno stati ordinati sacerdoti e governavano una circoscrizione ecclesiastica, oppure c’erano figure che a noi risultano quanto meno anacronistiche ma che rispondevano a questa logica, come i vescovi eletti che governavano diocesi senza aver ricevuto la consacrazione episcopale ma solo in virtù della loro elezione, problema questo al quale porrà fine il Concilio di Trento attraverso l’obbligo della residenza. Altri esempi sono le cosiddette badesse mitrate, “donne con il bastone pastorale”, di cui accenneremo a seguire.

Nel tempo è emerso un altro approccio che risale alla Chiesa del primo millennio: Il potere di governo è strettamente legato al Sacramento dell’ordine sacro, per cui non è possibile esercitare l’uno senza l’altro se non entro certi limiti, che sono piuttosto ristretti.Per questo motivoil Santo Pontefice Giovanni XXIII, nel 1962,con il motu proprio Cum Gravissima decise che tutti i cardinali dovessero essere ordinati vescovi

Questo è l’approccio del Concilio Vaticano II, che si ritrova, ad esempio, nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium al n. 21, nella Nota esplicativa al n. 2, e nei due Codici di Diritto Canonico, quello latino del 1983 e quello orientale del 1990. Nel III capitolo (nn. 18-23) e nella Nota praevia si sostiene che la consacrazione episcopale è fonte del potere di governo e non solo del potere d’ordine, facendo leva sulla sacramentalità dell’episcopato. Per il Concilio di Trento, infatti, il sacerdozio conferito dal Cristo agli Apostoli e ai loro successori è detto «potere […] di consacrare, offrire e amministrare il suo Corpo e il suo Sangue, oltre che di rimettere e ritenere i peccati» (DS 1764); in particolare i Vescovi «che sono succeduti in luogo degli Apostoli […] sono superiori ai preti, e possono amministrare il Sacramento della cresima, ordinare i ministri della Chiesa, e compiere molte altre cose» (DS 1768). Ecco dunque gli effetti dell’Ordinazione tali che ci sono descritti dal Concilio di Trento: un potere legato al Corpo fisico del Cristo e all’amministrazione dei Sacramenti, e assolutamente non al governo esterno della Chiesa. Lumen gentium afferma che la consacrazione episcopale «conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il Capo e colle membra del Collegio».

Chiunque sia validamente consacrato Vescovo possiede, secondo Lumen gentium, entrambi i poteri; il Sommo Pontefice interviene solo per determinare l’esercizio del potere di governo, non per conferirlo. In mancanza di questo intervento del Papa, non sappiamo se l’esercizio della giurisdizione sarebbe invalido o soltanto illecito: la Nota praevia afferma di non voler entrare nella questione, anche se si può supporre che sarebbe solo illecito, come per il potere d’ordine. Inoltre, secondo il n. 22 la consacrazione episcopale avrebbe come effetto anche l’ingresso nel Collegio episcopale, corpo che secondo Lumen gentium avrebbe il potere supremo accanto a quello del Papa da solo: la Nota praevia precisa che tale soggetto del potere universale esiste sempre, ma che entra in azione solo quando il Papa lo convoca. Lo stesso numero 22 dice che per appartenere al Collegio occorre anche il legame gerarchico, tuttavia non è chiaro se questa sia una vera causa di appartenenza al Collegio o una semplice condizione. Il potere di governo, che esula dall’ordine sacramentale, sarebbe effetto del Sacramento ex opere operato, quindi del Cristo direttamente, come anche l’appartenenza al detto Collegio, che pur essendo soggetto del potere supremo cum Petro et sub Petro, resterebbe un soggetto distinto da Pietro solo e riceverebbe il potere che esercita non ex Petro ma ex Christo, come appare chiaramente dalla stessa Nota praevia.

Il Vaticano II ha autorevolmente ribadito che l’episcopato è un sacramento e che con la consacrazione episcopale si entra a far parte del Collegio episcopale che insieme al Papa e sotto la sua autorità, è il soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa. Questa tesi è chiaramente difficile da conciliare con il dettato del Vaticano I, che condanna

«[…] quelli che affermano che tale primato non fu dato immediatamente e direttamente al Beato Pietro, ma alla Chiesa e tramite questa a lui come ministro della Chiesa stessa».

Tesi diversa da quella che poi ha prevalso in Lumen gentium: qui il soggetto del potere supremo è uno, il Collegio, benché non si escluda che il Papa possa agire solo. L’eco di questa tesi si fa sentire anche nel numero 22 di Lumen gentium, quando si afferma che il Papa esercita il potere a due titoli: in forza del suo ufficio e come Capo del Collegio. Si ammette dunque che almeno in alcuni casi il Papa sia solo il rappresentante del Collegio.

Questa riflessione si ritrova nelle due documenti di riforma della Curia romana che hanno seguito il Concilio Vaticano II: La costituzione Regimini Ecclesiae Universae di Paolo VI (1967) e la Pastor Bonus di Giovanni Paolo II (1988). Giovanni Paolo II delineò la Curia in congregazioni e pontifici consigli, che in termini laici potrebbero essere definiti come “ministeri con portafoglio” e “ministeri senza portafoglio”.

Le congregazioni dovevano essere governate da cardinali perché partecipavano alle decisioni della Chiesa universale con il Papa, quindi, i loro capi, dovevano avere il rango di primi consiglieri del Papa. I pontifici consigli, invece, potevano essere guidati anche da arcivescovi, ma in ogni caso da ministri ordinati perché dovevano comunque essere in rapporto di collegialità con il vescovo di Roma – cioè il Papa.

Il diritto canonico distingue la potestà di governo in tre categorie: la potestà legislativa in ragione della quale si pongono in essere leggi, decreti generali e privilegi; la potestà esecutiva che consente di porre in essere decreti generali esecutivi, istruzioni e atti ammnistrativi singolari e su concessione della competente autorità legislativa decreti generali e privilegi; la potestà giudiziale che consente di porre in essere le sentenze e i relativi atti preparatori.

Negli ordinamenti statali vige il principio della separazione delle potestà che permette di ripartire le funzioni di governo (parlamento, governo, tribunali) affinché (Locke-Montesquieu) il loro esercizio sia libero da influenze reciproche. Nell’ordinamento canonico vige il principio della distinzione delle potestà e quindi della loro unità. Le tre funzioni sono annesse agli uffici capitali sia universali che particolari. Tuttavia accanto ad essi l’ordinamento canonico prevede ulteriori uffici in cui risultano titolati persone o collegi a cui è annessa una sola delle potestà citate. La distinzione tra le potestà non ha lo scopo di limitare l’esercizio di ciascuna nei confronti dell’altra ma consente di individuare atti di natura diversa affinché sia promosso il bene comune della Chiesa.

L’organizzazione della Chiesa si fonda sul principio della gerarchia degli uffici, molti dei quali non sono qualificabili come uffici di governo, in quanto non dotati di potestas gubernandi. Quando la potestà di governo è annessa a un ufficio, si qualifica come ordinaria, distinta da quella delegata perché data direttamente alla persona tramite mandato, senza attribuzione di un ufficio specifico.

La potestà ordinaria può essere propria o vicaria. Nel primo caso è esercitata in “nome proprio” dal titolare; è vicaria se è esercitata da un soggetto che agisce a nome del titolare dell’ufficio. A livello universale, gli uffici ai quali è annessa una potestà ordinaria propria o vicaria sono: Romano Pontefice, Collegio episcopale, le congregazioni della Curia, il Pontificio consiglio dei Laici, i tribunali apostolici. A livello particolare sono: i vescovi diocesani e i capi delle prelature abbaziali o territoriali, i vicari e prefetti apostolici, amministratori apostolici, Ordinari personali (tranne quelli per gli anglicani), ordinario della prelatura personale, vicari generali, episcopali e giudiziali, parroci; metropoliti, concili particolari, conferenze episcopali e loro consigli permanenti; i superiori e i capitoli degli istituti religiosi e società clericali di vita apostolica di diritto pontificio.

Il can. 134 §1 attribuisce la qualifica di Ordinario ai titolari di tre diversi uffici: l’ufficio che si caratterizza per l’intera potestà di governo (legislativa, esecutiva e giudiziale), Romano Pontefice, Vescovi diocesani ed equiparati; l’ufficio caratterizzato dalla potestà ordinaria vicaria ed esecutiva (vicari generali ed episcopali delle diocesi); uffici attribuiti ai superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica. Lo stesso can. 134 §2 attribuisce la qualifica giuridica di ordinario del luogo ai primi due tipi di ordinari. La qualifica di ordinario del luogo è legata al carattere territoriale delle circoscrizioni ecclesiastiche.

La potestà delegata è distinta dalla potestà ordinaria perché è affidata alla persona (can 131), in quanto titolare di un ufficio ma non come parte integrante di esso. In questo caso la potestà è circoscritta alle facoltà assegnate alla persona mediante un mandato di delega. Sia il romano pontefice che i vescovi possono, mediante delega, ampliare le facoltà di un vescovo diocesano o di un vicario al di là di quelle acquisite mediante ufficio. Da qui la differenza tra le due potestà. Quella ordinaria è oggettiva, esiste in sé indipendentemente dal soggetto che deve solo possedere i requisiti definiti per ricevere l’ufficio; la seconda dipende dalla scelta di un soggetto titolare che decide di concederne una parte.

La costituzione apostolica Praedicate Evangelium, con cui il Sommo Pontefice Francesco ha riformato la Curia nel 2022, si è sostanzialmente discostata da questo approccio giuridico e teologico. Non si distingue più tra congregazioni e pontifici consigli, che vengono tutti definiti dicasteri; non c’è più differenza su chi può essere il capo del dicastero, una carica che può essere quindi conferita anche a un laico. Tuttavia, nel presentare la riforma della Curia il 21 marzo 2022, l’allora Padre Gianfranco Ghirlanda S.J. ― creato cardinale da Sommo Pontefice Francesco nel concistoro del 27 agosto 2022 ― spiegò che c’erano ancora alcuni dicasteri in cui era opportuno che fosse un cardinale a guidarli e fece notare che la «costituzione non abroga il Codice di Diritto Canonico, che stabilisce che nelle questioni che riguardano i chierici sono i chierici a giudicare». Questo è il centro della questione: ci sono uffici che possono essere esercitati solo per nomina pontificia o ci sono uffici che, nonostante la nomina pontificia, possono essere esercitati solo se si è ordinati?

La domanda emerge quando un Cardinale pro-prefetto supporta una Suora prefetto. Il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha diverse competenze, che sono in genere atti di governo che possono essere esercitati senza l’ordinazione sacerdotale. Ma lo stesso dicastero, spesso è chiamato a gestire e dirimere problemi che riguardano chierici ordinati in sacris. Probabilmente si è pensato che queste decisioni possano essere gestite, in maniera residuale, da almeno un membro che abbia ricevuto la sacra ordinazione, da affiancare al Prefetto. Per questo è stata creata la figura del pro-prefetto, che sembra però essere usata in modo improprio. Il documento Praedicate Evangelium descrive due pro-prefetti che sono a capo delle due sezioni del Dicastero per l’Evangelizzazione. Questo perché i due pro-prefetti guidano le sezioni del dicastero “al posto” (cioè, pro-) del Papa, che è considerato il prefetto del dicastero.

In altri casi è stato nominato pro-prefetto un prelato che non aveva ancora il grado per ricoprire formalmente la carica. Ad esempio, quando Angelo Sodano fu nominato Segretario di Stato vaticano il 1° dicembre 1990, era ancora un arcivescovo. Fu quindi nominato pro-segretario di Stato perché la Costituzione Apostolica Pastor Bonus prevedeva che il segretario di Stato fosse sempre un cardinale. Sodano mantenne il titolo di pro-segretario di Stato fino al concistoro del 28 giugno 1991, quando fu creato cardinale e assunse formalmente il titolo di segretario di Stato a partire dal 1° luglio 1991.

Il pro-prefetto Ángel Fernández Artime è però già cardinale e non esercita la giurisdizione al posto del Papa. Semmai lavora a fianco della Suora prefetto. Il suo ruolo è più che altro quello di co-prefetto, quindi resta da vedere se il Santo Padre nominerà un segretario per il dicastero per capire l’organigramma definitivo. La scelta di affiancare un ecclesiastico al prefetto rispecchia il modus operandi di alcuni ordini religiosi, che hanno alla loro guida dei “fratelli” (laici consacrati), ma che sono nominati accanto a figure con autorità sacramentale. Il Sommo Pontefice avrebbe quindi scelto di seguire una strada già percorsa dalle congregazioni religiose per il governo della Chiesa. Non è una novità. Anche il Santo Padre Francesco, ad esempio, è intervenuto nella crisi di governo dell’Ordine di Malta proprio operando sull’Ordine come se fosse solo un’entità religiosa e monastica, imponendo autoritariamente le nuove costituzioni nel settembre 2022 e stabilendo che il Romano Pontefice deve confermare l’elezione del Gran Maestro.

Anche il Consiglio dei Cardinali, istituito da Papa Francesco all’inizio del suo pontificato nel 2013, assomiglia al consiglio generale che sostiene il governo del Generale dei Gesuiti. Molte di queste impostazioni sono date dal principale consigliere giuridico del Pontefice regnante, il Cardinale Gianfranco Ghirlanda, anch’egli gesuita, che ha seguito personalmente la riforma dell’Ordine di Malta e la riforma della Curia, oltre a varie altre riforme, come quella degli statuti dei Legionari di Cristo.

Il Santo Padre Francesco ha stabilito un’innovazione nella Curia romana abbandonando i criteri del governo della Curia a favore piuttosto di quelli delle congregazioni religiose. Ci troviamo di fronte a una piccola rivoluzione, o semplicemente a un uso improprio dei termini che potrebbe causare una grave confusione? Sappiamo che la carica di pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica non è prevista dalla costituzione Praedicate Evangelium. Non è stato precisato come sarà il rapporto di poteri e competenze tra il nuovo prefetto e il pro-prefetto. Tuttavia, parlare di un rapporto di subordinazione con un cardinale che sarebbe il “secondo in grado” del prefetto non sembra una lettura corretta.

La distinzione tra ordine e giurisdizione è il risultato di una riflessione, durata quasi un millennio, tesa a risolvere due problemi fondamentali: quello della validità degli atti sacramentali posti dai ministri, che avessero rotto con la comunione ecclesiale; quello della validità delle ordinazioni assolute, che prevalse nella prassi della Chiesa latina malgrado la proibizione del Concilio di Calcedonia. La questione non riguardò tanto la possibilità che un vescovo scomunicato potesse essere posto a capo di una diocesi, quanto piuttosto che potesse continuare ad amministrare i Sacramenti, fino a quando Graziano e i decretisti non riuscirono progressivamente a distinguere nell’attività dei ministri due poteri: un potere di ordine e un potere di giurisdizione, diversi sia per la modalità di trasmissione che per la loro stabilità e funzione. E tutto sommato la Costituzione Praedicate Evangelium procede proprio su questo binario della distinzione: assume implicitamente l’opzione di non considerare il sacramento dell’Ordine come l’origine del potere di giurisdizione, ma di attribuirlo esclusivamente alla missio canonica data dal Romano Pontefice, che conferirebbe così una delega dei suoi propri poteri a chiunque eserciti una funzione di governo nella Curia romana e nella Chiesa, sia esso ordinato o meno.

La questione maggiormente dibattuta pare essere l’esercizio della potestà di giurisdizione nell’ambito extra-sacramentale. Al di fuori dell’ambito sacramentale, il Codice del 1983 sembra considerare, almeno dal profilo terminologico, la potestas iurisdictionis come un potere che possiede un contenuto materiale proprio, distinto da quello della potestas ordinis. Il Codice utilizza due differenti termini: il termine «facultas» nell’ambito sacramentale, e quello di «potestas» nell’ambito extra-sacramentale, quasi come a dare due significati diversi allo stesso potere di giurisdizione, uno formale ed uno contenutistico, secondo che esso operi nel primo o nel secondo ambito. Quanto alla riforma della Curia, essa pare presentare una rivoluzione radicale all’interno dell’Ordinamento, una sorta di sottolineatura della domanda circa l’origine della potestà di giurisdizione: comprendere se si tratta di volontà divina (immediata) inscritta nel sacramento dell’Ordine che fonda i poteri di santificare, insegnare e governare o si tratta piuttosto d’una determinazione della Chiesa (mediata) conferita al Successore di Pietro in virtù del suo mandato di pastore universale con la speciale assistenza dello Spirito Santo.

La tendenza a separare i poteri d’ordine e di giurisdizione si fonda su molte disposizioni pontificie del passato, che hanno avallato atti di governo senza potere d’ordine, per esempio il governo di alcune badesse dal Medioevo sino ai tempi moderni, come nel noto e celebre caso della Badessa di Conversano, definita Monstrum Apuliae, o di alcuni vescovi che hanno governato diocesi senza essere ordinati, o ancora alcune licenze concesse dal Supremo Legislatore a semplici sacerdoti per ordinare altri preti senza essere vescovi. Si potrebbe allungare l’elenco dei fatti che mostrano come il potere di governo non dipenda intrinsecamente dal potere d’Ordine, quanto piuttosto da un’altra fonte, che si identifica poi con la missio canonica conferita dal Romano Pontefice. La nuova Costituzione andrebbe forse oltre il can. 129 §2 C.J.C., ovvero interpreterebbe a pieno quella collaborazione del laicato nell’esercizio della medesima potestà di giurisdizione. Partendo da questa osservazione, il nocciolo della questione può ricondursi a ciò che regola i rapporti tra la natura della Chiesa come istituzione divino-umana e le strutture di governo che le consentono di adempiere la sua missione a servizio della salvezza del mondo. Si può dunque affermare che la comunione ecclesiale comporta una dimensione gerarchica che corrisponde al mistero trinitario così come ci viene rivelato. Tutto quanto fin ora detto, seppure in maniera estremamente sintetica, porterebbe a dire che la potestà di giurisdizione non dipende esclusivamente dalla potestà di ordine.

Una cosa possiamo affermare con malcelata sicurezza: la nomina di una Suora alla carica di Prefetto (che, resterebbe come suora sottoposta alla sua diretta Superiora religiosa ma, allo stesso tempo, gerarchicamente “superiora della sua Superiora”, con rischio concreto di cortocircuitare le competenze) e la contestuale nomina di un Cardinale alla carica di pro-prefetto, non fa altro che confermare la cifra stilistica alla quale questo pontificato ci ha ormai abituato da 12 anni in avanti: l’importante è provocare e generare processi. Cosa che potrebbe anche risultare affascinante, se non per il fatto che, come tutti i giuristi, non possiamo fare a meno di considerare che i processi, proprio per una questione di giustizia equità e di rispetto delle parti, non possono durare in eterno, perché, prima o poi, delle due l’una:o giungono a sentenza o vengono archiviati.

Velletri di Roma, 19 gennaio 2025

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Padre Ariel ha citato la Santa Sede e l’Ordine delle Monache Domenicane dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: «Sono una monaca perché tale mi sento»

2 Agosto 2024/1 Commento/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

PADRE ARIEL HA CITATO LA SANTA SEDE E L’ORDINE DELLE MONACHE DOMENICANE DINANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: «SONO UNA MONACA PERCHÈ TALE MI SENTO»

L’oltraggio omofobico della Madre Priora: «Reverendo Padre, lo storico manicomio di Santa Maria della Pietà, che si trovava qui, in questa nostra zona, a Monte Mario, è stato chiuso definitivamente nel gennaio del 2000. Mentre noi, come monache domenicane, non possiamo fare niente per lei».

– Leggerezze estive dei Padri de L’Isola di Patmos –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mentre Roma era avvolta da una cappa di calore e il termometro segnava 40°, il nostro Padre Ariel S. Levi di Gualdo si è presentato al Monastero dei Santissimi Domenico e Sisto in Santa Maria del Rosario, che si trova a Roma nel quartiere di Monte Mario, per chiedere alla Madre Priora di iniziare il noviziato in vista della sua professione dei voti religiosi come monaca domenicana.

Padre Ariel si sente una monaca e come tale va accolta e rispettata

La Madre Priora è stata inizialmente molto delicata e ha cominciato col dire:

«Reverendo Padre, in effetti fa molto caldo in questi giorni a Roma. Quindi non bisogna preoccuparsi più di tanto dinanzi a eventuali azioni, reazioni o peggio pretese del tutto sconsiderate, perché in alcuni soggetti il caldo può giocare veramente brutti scherzi, persino nei presbiteri».

Niente da fare. Determinato più che mai si è messo a spiegare che ciascuno di noi, oggi, non è tanto ciò che è o che appare di essere, ma ciò che sente o percepisce di essere. A tal proposito ha portato l’esempio delle Olimpiadi in Francia, dove uno, una o une pugile algerino definito iperandrogina (vedere QUI, QUI) ha costretto una concorrente italiana a ritirarsi dalla competizione dopo pochi secondi, salvo essere letteralmente massacrata (vedere QUI, QUI, QUI, ecc…).

la pugile algerina Imane Khelif, indubbiamente e indiscutibilmente donna, come hanno spiegato molti giornalisti, dinanzi alla quale la concorrente italiana Angela Carini si è ritirata nel giro di pochi secondi dopo un solo cazzotto ricevuto da questa donna, indubbiamente e indiscutibilmente donna

Ormai spazientita la Madre Priora, sentendosi tra l’altro presa in giro da questo prete che pareva veramente fulminato nel cervello, ha sbottato:

«Reverendo Padre, lo storico manicomio di Santa Maria della Pietà, che si trovava qui, in questa nostra zona, a Monte Mario, è stato chiuso definitivamente nel gennaio del 2000. Mentre noi, come monache domenicane, non possiamo fare niente per lei».

A quel punto Padre Ariel è corso scioccato e piangente al Convento domenicano di Santa Maria Sopra Minerva per parlare con un anziano teologo di sua fiducia, Padre Daniel Ols. Dopo averlo ascoltato senza batter ciglio, l’anziano teologo ha fatto finta di niente, perché come risaputo i pazzi non vanno mai contraddetti. Con una scusa si è assentato e ha provveduto a chiamare il 118. Poco dopo è giunta un’autoambulanza della Misericordia a sirene spiegate con due infermieri nerboruti, uno dei quali aveva in mano una camicia di forza. Fuggito ai due prima che lo incartassero dentro quello strumento di contenzione, poco dopo ha chiesto asilo politico presso l’ambasciata LGBT del Muccassassina di Roma, dove è accorsa una squadra di avvocati friendly che in questo momento lo stanno aiutando per citare in giudizio, con accusa di discriminazione, la Santa Sede e le Monache Domenicane presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In conclusione: tra noi Padri de L’Isola di Patmos, capaci all’occorrenza a prenderci in giro anche da noi stessi e le Olimpiadi di Francia trasformate in un grottesco Gay Pride all’insegna dell’irrisione del Cattolicesimo (vedere QUI); evento nel quale si è tentato di far vincere a ogni costo il mondo dell’irreale, corre questa differenza sostanziale: noi scherziamo destituendo di serietà ciò che non può essere trattato come serio, perché non lo è. Per contro, invece, gli organizzatori di certi eventi olimpico-gallici vogliono imporre come vero e serio a tutti i costi ciò che rimane e che sempre rimarrà surreale e grottesco alla prova dei fatti. Per non parlare del pericolo, perché quello è tutto quanto un capitolo da trattare a parte, infatti, obbligare la società civile ad accettare le persone non per ciò che in realtà sono, ma per ciò che in modo del tutto surreale o capriccioso sentono o dicono di essere, è pericoloso, molto pericoloso …

Auguriamo una lieta estate ai nostri Lettori.

    Velletri di Roma, 2 agosto 2024

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«Dacci oggi il nostro teatrino quotidiano». Alessandro Minutella ricorda di essere «due volte teologo» e «due volte laureato», poi annuncia di essersi confessato. Domanda: chi lo ha validamente assolto?

4 Luglio 2024/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

«DACCI OGGI IL NOSTRO TEATRINO QUOTIDIANO». ALESSANDRO MINUTELLA RICORDA DI ESSERE «DUE VOLTE TEOLOGO E DUE VOLTE LAUREATO», POI ANNUNCIA DI ESSERSI CONFESSATO. DOMANDA: CHI LO HA VALIDAMENTE ASSOLTO?

Minutella non può essere assolto né ricevere alcuna valida assoluzione se non dopo aver ritrattato le sue eresie. E, considerato che i delitti nei quali è incorso sono riservati alla Sede Apostolica, chiunque lo assolva senza sua previa ritrattazione pubblica, o perlomeno dinanzi a due testimoni in caso di pericolo di vita, incorrerebbe a sua volta in scomunica.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

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Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Nei giorni passati è finito sotto i fuochi di Alessandro Minutella ― prete palermitano scomunicato e poi dimesso dallo stato clericale ― il discepolo del Servo di Dio Padre Divo Barsotti, il Padre Serafino Tognetti, “colpevole” di avere adempiuto al proprio dovere sacerdotale dissuadendo alcune persone che lo hanno interpellato dal seguire questo soggetto sulla via del grave errore. Come sempre accade in questi casi è tornato alla carica con un suo vecchio mantra:

«Ricordo al confratello Padre Tognetti che Don Minutella è due volte teologo, ho due lauree in teologia …».  

È il caso di chiarire — ovviamente senza entrare nel merito del foro interno sacramentale ed extra-sacramentale — alcuni punti fondamentali a quelle persone semplici non addentro a certe dinamiche ecclesiastiche:

a) il Nostro, sebbene si proclami teologo dogmatico, tale non è, non avendo mai conseguito “lauree” in teologia alla facoltà di teologia ma in spiritualità presso l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana;

b) tra una “laurea” in teologia (Facoltà di Teologia) e una in spiritualità (Istituto di Spiritualità) c’è la differenza che corre tra una laurea in medicina e una in scienze infermieristiche.

Ma soprattutto, sempre ai non addetti ai lavori è opportuno e giusto chiarire che la “laurea in teologia” non esiste proprio come titolo nelle università ecclesiastiche e che i nostri titoli accademici sono i seguenti:

1) baccellierato canonico in teologia, rilasciato dopo 5 anni, titolo di base equivalente per lo Stato a un diploma universitario di primo livello o cosiddetta “laurea breve triennale”;

2) licenza specialistica, rilasciata dopo 2 o 3 anni, titolo che sommato al baccellierato teologico equivale per lo Stato a un diploma di laurea magistrale;

3) dottorato di ricerca, rilasciato dopo un minimo di almeno due anni, con il quale si conferisce titolo di dottore, equivalente per lo Stato a un dottorato di ricerca, ma non sempre però, a volte è riconosciuto equipollente a un master post-laurea; al dottorato sono riconosciuti equipollenti il dottorato in teologia, in diritto canonico, in scienze bibliche, in filosofia, in storia … non però tutti quegli altri nuovi rami considerati “propedeutici” o “marginali”, tra questi la spiritualità.

Chiarito il tutto è bene ricordare che alla prova dei fatti le due decantate lauree — peraltro inesistenti secondo i gradi e i titoli rilasciati dalle università e dagli atenei ecclesiastici — sono servite al Nostro per ottenere questi straordinari risultati:

a) incorrere in scomunica latae sententiae per scisma (can. 1364 – § 1);

b) incorrere latae sententiae in scomunica per eresia (cann. 1364-1365);

c) incorrere  ferendae sententiae nella dimissione dallo stato clericale con decreto emesso personalmente dal Romano Pontefice, perché lui solo può infliggere questa pena estrema comminata solo in casi molto rari e molto gravi.

Nella rubrica “Santi e Caffè” del 4 luglio, Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome) ha annunciato urbi et orbi di essersi confessato (!?).

Domanda del tutto legittima: chi lo avrebbe assolto, forse qualche suo compagno di sventura colpito anch’esso da provvedimenti canonici che vietano tassativamente al gruppetto di preti al suo seguito di celebrare la Santa Messa, predicare e amministrare confessioni? Ormai conosciamo bene la sua tecnica comunicativa: gettare una affermazione ad effetto in mezzo alle altre, facendo passare la cosa come assolutamente naturale agli occhi di quelli che lo seguono.

Senza — come scritto poc’anzi — entrare nel campo del foro interno sacramentale ed extra-sacramentale, così come nell’ambito del lavoro del sacerdote che abbia raccolto la sua confessione sacramentale, è necessario intervenire su alcune questioni delle quali lo stesso Minutella ne ha reso e ne rende ampia pubblicità.

Da alcuni anni Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome), cita in modo ossessivo compulsivo dei canoni del Codice di Diritto Canonico ai quali fa dire quello che in essi non è scritto, estrapolandoli e de-contestualizzandoli da tutto quanto l’impianto giuridico ecclesiastico, come nel caso del can 332 § 2, al quale dedicherò prossimamente un articolo sul tema del munus e del ministerium del Romano Pontefice.

Leggi canoniche ben chiare e precise, in particolare il can. 1331 § 1 del C.I.C. del 1983 che proibisce allo scomunicato:

1º di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;

2º di ricevere i sacramenti;

3º di amministrare i sacramentali e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico;

4º di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate;

5º di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici;

6º di porre atti di governo.

§ 2. Se la scomunica ferendae sententiae fu inflitta o quella latae sententiae fu dichiarata, il reo:

1º se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave;

2º pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti;

3º incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;

4º non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico;

5º è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici.

A uno scomunicato che non abbia fatto ammenda dei suoi delitti contro la Chiesa e il deposito della fede è proibito ricevere i Sacramenti e se vescovo o presbitero è proibito amministrarli. Come infatti l’eretico scismatico ha dato pubblico scandalo, allo stesso modo, nel caso auspicabile volesse ravvedersi e ricevere la remissione di un peccato la cui assoluzione è di per sé riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 1354 §2;  art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus), dovrà altrettanto pubblicamente abiurare i propri errori. Solo se, per reali motivi di vita e di morte non fosse possibile fare pubbliche dichiarazioni, in quel caso il confessore è autorizzato ad assolvere anche dai delitti riservati alla Sede Apostolica; dovrà però chiamare due testimoni e far ritrattare dinanzi a loro l’eretico, apostata e scismatico prima di concedergli l’assoluzione in articulo mortis.

Ai sensi delle leggi canoniche, Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome) non può quindi essere assolto né ricevere alcuna valida assoluzione se non dopo aver ritrattato le sue eresie. E, considerato che i delitti nei quali è incorso sono riservati alla Sede Apostolica, chiunque lo assolva senza sua previa ritrattazione pubblica, o perlomeno dinanzi a due testimoni in caso di reale pericolo di vita, incorrerebbe a sua volta in scomunica latae sententiae (cfr. can 969; can. 1378 §2 n. 2).

Questo è ciò che stabiliscono le leggi canoniche, al contrario di quelle personali di Mister Sono-Due-Volte-Teologo (nome) Ho-Due-Lauree-In-Teologia (cognome) e dei suoi compagni di sventura, inclusi gli inventori di codici anfibologici.

Velletri di Roma, 4 luglio 2024

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https://i0.wp.com/isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2023/09/padre-Teodoro-foto-piccola.jpg?fit=150%2C150&ssl=1 150 150 Padre Teodoro https://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2022/01/logo724c.png Padre Teodoro2024-07-04 23:33:292024-07-15 18:38:24«Dacci oggi il nostro teatrino quotidiano». Alessandro Minutella ricorda di essere «due volte teologo» e «due volte laureato», poi annuncia di essersi confessato. Domanda: chi lo ha validamente assolto?

«Ma noi siamo regolarmente divorziati!». Il processo canonico di nullità matrimoniale: la fase previa all’introduzione del libello e la consulenza tecnica

18 Giugno 2024/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

«MA NOI SIAMO REGOLARMENTE DIVORZIATI!». IL PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ MATRIMONIALE: LA FASE PREVIA ALL’INTRODUZIONE DEL LIBELLO E LA CONSULENZA TECNICA

La Chiesa, madre e maestra, nonché dispensatrice di grazia e misericordia, non ha mai chiuso la porta in faccia, ieri come oggi. Semmai sono certi cattolici, mi si passi l’espressione: tanto ottusi quanto ostinati, che si chiudono le porte in faccia da sé stessi mentre in tutti i modi gli vengono aperte dinanzi.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

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Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Come già spiegato in precedenza ― ma vale la pena ripeterlo ― noi canonisti e pastori in cura d’anime ci ritroviamo a vivere anche situazioni così deludenti da apparire spesso disarmanti, oltre che difficili da correggere, specie per quanto riguarda i processi canonici di nullità matrimoniale. Cerchiamo di rendere l’idea: anche se il concetto è facile da comprendere, risulta difficile far capire a molte persone che i matrimoni “non si annullano”, possono solo essere “dichiarati nulli” quando ricorrono elementi e circostanze per dichiararli tali. Spiegazione dinanzi alla quale capita di sentirsi replicare: «…annullare … nulli … ma è la stessa cosa, sono solo giochi di parole dei preti!».

Affermare che matrimonio annullato e matrimonio dichiarato nullo sono la stessa cosa celata dietro giochi di parole, equivale ad affermare che andare in montagna a duemila metri di altezza sotto i ghiacciai o andare al mare sulla spiaggia a temperatura che sfiora i 40 gradi è uguale, perché sempre di una vacanza si tratta. Dinanzi a un’affermazione del genere chiunque coglierebbe immediatamente l’elemento assurdo e illogico, perché le spiagge marine sotto il sole cocente e le alture di montagna sotto i ghiacciai sono due cose sostanzialmente diverse. Nessuno ha la facoltà di “annullare” un matrimonio sacramentale, ciò che la Chiesa può fare, se ricorrono le previste circostanze, è dichiarare che il matrimonio, per quanto formalmente celebrato nel rispetto di tutte le forme esteriori richieste, era carente di uno o più elementi sostanziali che lo rendono invalido, quindi di fatto nullo. A quel punto, il competente Tribunale ecclesiastico, con sentenza motivata di nullità dichiara che quel matrimonio, pur se formalmente celebrato, sostanzialmente e di fatto non è proprio mai esistito.

«Ma noi siamo regolarmente divorziati!», ci siamo sentiti dire più volte da cattolici alquanto confusi ai quali non è facile far comprendere che un Tribunale può sciogliere i vincoli civili derivanti dal contratto matrimoniale secondo i dettami del Codice di Diritto Civile, ma con quell’atto di divorzio non si “scioglie” però il matrimonio sacramentale. Il Concordato tra l’allora Regno d’Italia e la Santa Sede (1929) e quello revisionato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (1984) consente che il matrimonio religioso produca i relativi effetti civili. Con un’unica cerimonia sono espletati i due distinti atti: quello religioso e quello civile, con la relativa trasmissione degli atti al Comune che provvede poi a trascrivere il matrimonio sui propri registri ai cosiddetti effetti civili.

Con la Legge del 1° dicembre 1970, n. 898 entra in vigore il divorzio in Italia. Quattro anni dopo, il 12 e 13 maggio 1974 si svolse un referendum abrogativo, promosso dalla Democrazia Cristiana, in particolare dall’area facente capo ad Amintore Fanfani, con il quale si tentò di cancellare quella Legge, ma inutilmente, perché la maggioranza degli elettori votò contro la sua abrogazione.

In uno dei nostri vari colloqui redazionali privati, Padre Ariel S. Levi di Gualdo mi pose un quesito stimolante e provocatorio che reputo opportuno rendere pubblico:

«Come mai, dopo l’entrata in vigore di quella Legge nel 1970 e dopo la sua conferma data dagli italiani con un referendum popolare nel 1974, Paolo VI non chiese coerentemente la riforma del Concordato nella parte inerente il matrimonio? Non avevamo forse appena celebrato un grande Concilio pastorale, paragonato più volte dallo stesso Paolo VI ― forse con enfasi anche un po’ eccessiva ― al Primo Concilio di Nicea? Possibile che nessuno si sia accorto ― peraltro in anni nei quali si parlava solo di pastorale e dove tutto pareva essere unicamente e solo pastorale ― che proprio sul piano pastorale e pedagogico era ormai molto problematico far convivere assieme due atti, quello religioso e quello civile, consapevoli che la legislazione civile era in contrasto con quella religiosa in virtù della legge civile sul divorzio? Perché non abbiamo chiesto noi stessi, proprio a scanso di pastorali confusioni, di ritornare a due atti completamente separati: il matrimonio religioso in chiesa di pertinenza solo della Chiesa, il matrimonio civile in Comune di pertinenza solo dello Stato? O forse, più semplicemente, non potevamo o non volevamo rinunciare a tenere a tutti i costi il piedino nel politico e nell’amministrativo?».

Un quesito apparentemente provocatorio giocato sulla iperbole, ma se inteso e letto bene, più che di provocatorio ha in sé molto di storico, giuridico e pastorale, quanto basterebbe per reclamare risposte. O non erano forse proprio i maestri della scolastica classica che pur di stimolare la speculazione e il ragionamento ricorrevano non solo a discorsi provocatori, ma persino a figure retoriche volutamente assurde? Oggi che invece si è pronti a sentirsi colpiti e offesi di tutto e per tutto, se non peggio spaventati di tutto e per tutto, questa antica sapienza rischia di finire completamente perduta, ed è la sapienza di Anselmo d’Aosta, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino … Peccato, perché questa sapienza, basata essenzialmente e imprescindibilmente sul senso critico, ha generato nei secoli Santi Padri e dottori della Chiesa, scuole teologiche e solidi criteri formativi alla vita sacerdotale e religiosa.

In questo articolo ci soffermeremo sulla fase del procedimento canonico di nullità matrimoniale che precede l’introduzione del libello, ossia il documento introduttivo necessario all’avvio del processo stesso. Titolare di questa prima fase, ai sensi del can. 1674 § 11, possono essere entrambi i coniugi, uno solo di essi, oppure il promotore di giustizia, ma solo «quando la nullità sia già stata divulgata» («cum nullitas iam divulgata est») e non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno («si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat»). Per inciso ricordiamo che il promotore di giustizia è una figura processuale che nell’ordinamento canonico svolge quelle che sono le equivalenti funzioni di un pubblico ministero.

Poniamo quindi l’attenzione ai casi in cui l’iniziativa della fase previa sia assunta congiuntamente dai due coniugi o da uno due: d’intesa con l’altro coniuge o del tutto autonomamente, nell’impossibilità di contattare l’altro o nella sua indifferenza o ancora contro la sua volontà. La scelta di limitare l’attenzione a questa situazione si motiva non solo per il fatto che è certamente la fattispecie più comune ma perché il punto delicato della fase previa all’introduzione del libello è proprio quello che colui (o coloro) a cui compete, possa essere in grado di discernere quando sia opportuno introdurre una causa di nullità e giungere sino alla definizione di una simile volontà con un grado di precisione tale che possa poi essere tradotto nel libello. Mentre i requisiti per conseguire queste finalità sono facilmente accessibili al promotore di giustizia (per competenza propria, can. 1435, e per la possibilità di disporre del sostegno della struttura del tribunale), sono normalmente carenti (salvo il caso del tutto eccezionale in cui i coniugi o uno di essi siano competenti in ambito canonico) nel coniuge. Il non affrontare questa difficoltà potrebbe comportare una negazione di fatto della possibilità stessa di dare avvio a una causa di nullità, a detrimento del diritto dei fedeli di ricorrere al foro ecclesiastico di cui tratta il can. 221 § 1 che recita:  

«Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto».

Le valutazioni e le scelte a cui il coniuge è chiamato, nella fase che precede il libello, sono del resto particolarmente rilevanti e complesse da attuare e possono essere così compendiate:

– ripercorrere la propria vicenda sentimentale e coniugale, con verità (non basta la coerenza del giudizio logico, si pensi ad esempio ai casi implicanti la fattispecie di cui al can. 1095, 2°-3°) e una certa terzietà, per farne emergere gli snodi problematici (che non sono solo quelli che hanno condotto al fallimento della vita coniugale, essendo i motivi di nullità talvolta afferenti a cause per sé estrinseche alla qualità della vita di coppia);

– acquisire una consapevolezza adeguatamente motivata dell’impossibilità di superare i motivi di contrasto insorti nella vita coniugale e, nel caso in cui sia già stata assunta la scelta della separazione (o persino del divorzio), confrontarne la coerenza con i principi stabiliti dall’insegnamento morale della Chiesa e dal diritto canonico (cfr. cann. 1151-1155);

– verificare, nel confronto con un esperto, la propria attitudine ad agire come parte attrice in una causa di nullità (cfr. can. 1476 e can. 1478);

– verificare, sempre nel confronto con un esperto, se uno o più dei nodi problematici individuati possano rientrare in uno dei capi di nullità previsti dall’ordinamento canonico o se non vi siano altri nodi problematici sfuggiti alla prima disamina ma che emergano dalla migliore conoscenza della legge della Chiesa (ad esempio l’assistenza alle nozze da parte di un ministro sprovvisto di valida delega, can. 1111 e can. 144) o ancora se non vi siano elementi che non comportino la nullità ma aprono alla possibilità di chiedere lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o per favor fidei;

– nel caso in cui vi siano elementi di possibile nullità, definirli con accuratezza e attribuirne la responsabilità;

– definire una ricostruzione organica ed ordinata della vicenda in cui emergano gli elementi di possibile nullità e verificare la possibilità di provare adeguatamente quanto asserito, possibilmente acquisendo già gli elementi di prova accessibili e indicando quelli la cui acquisizione dovrà essere chiesta al tribunale;

– se non è ancora stato fatto, coinvolgere l’altro coniuge o quantomeno individuare gli elementi per la sua reperibilità;

– individuare il foro ecclesiastico competente cui rivolgersi;

– individuare la forma processuale da scegliere: processo breve, processo ordinario o processo documentale;

– in una qualsiasi delle fasi sinora considerate o, se non è stato fatto prima, a conclusione delle azioni precedenti, individuare un patrono che possa assistere il coniuge come attore (o i due coniugi, se agiscono congiuntamente) nel corso del procedimento canonico (salvo il caso in cui la parte voglia chiedere di essere autorizzata a stare in giudizio da sola, come prevede il can. 1481 §3).

Tutti questi articolati adempimenti devono essere ovviamente soddisfatti al momento della introduzione del libello. L’onerosità degli adempimenti cui un coniuge deve sottoporsi nel momento in cui intende chiedere alla Chiesa una verifica della nullità del proprio matrimonio è pertanto davvero notevole. Ci si può chiedere in questo senso se non ci sia una sproporzione esagerata tra il numero (purtroppo ancora molto elevato) di divorzi (almeno nel mondo occidentale) e il numero comunque molto esile delle cause canoniche di nullità introdotte (numero che resta decisamente ridotto anche se considerassimo pure gli scioglimenti). Ovviamente questo aspetto deve essere considerato con una certa cautela, senza cadere in conclusioni superficiali dedotte dalla semplice sproporzione numerica tra i due dati: si consideri a questo proposito che non tutti i matrimoni (già di per sé numericamente limitati, essendo ad esempio il tasso di nuzialità in Italia quello di 2,2-2,3 matrimoni annui per mille abitanti: la metà di quello europeo, a sua volta comunque modesto rispetto ad altre parti del mondo) sono canonici, non tutti i matrimoni canonici che finiscono nella separazione o nel divorzio sono per ciò stesso nulli e non tutti coloro che hanno contratto un matrimonio nullo hanno interesse a una causa di nullità, perché non hanno l’interesse o la forza per realizzare una nuova unione o perché per vari motivi non sono interessati a un giudizio oggettivo sull’esperienza passata.

Nonostante tali osservazioni, è un dato di fatto che i fedeli si trovano in grande difficoltà quando si trovano a valutare se sia il caso di chiedere un giudizio di nullità sul proprio matrimonio e di questo fanno fede le numerose risposte raccolte dalle conferenze episcopali ― ma anche da altri soggetti ecclesiali che sono stati coinvolti nella consultazione ― in occasione dei due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia: quello straordinario del 2014 e quello ordinario del 2015. In particolare i dati raccolti nella consultazione hanno messo in luce, prima ancora della difficoltà ad espletare tutti gli adempimenti necessari, una marcata e diffusa diffidenza dei fedeli verso i Tribunali ecclesiastici, che porta alla scelta di rifiutarne previamente l’apporto. Diversi gli aspetti di questa diffidenza:

– il costo eccessivo attribuito a tali procedimenti: sebbene perlopiù si tratta di oneri ben minori ad altri procedimenti giudiziali e alcuni paesi prevedono da tempo forme significative di sostegno economico, questa continua ad essere la convinzione comune;

– il convincimento che si tratti di processi molto lunghi e faticosi (purtroppo in non pochi casi non si tratta solo di un’impressione, anche se questo non vale per tutti i processi e per tutte le sedi);

– l’impressione che si tratti di strutture molto fredde e lontane dall’esperienza dei fedeli, rafforzata talvolta dal fatto che la stessa sede del tribunale è geograficamente distante (e non tutti i paesi hanno la stessa agibilità negli spostamenti);

– la difficoltà psicologica nel pensare di affidare la rilettura della propria vita a persone terze e pensate come potenzialmente poco rispettose del singolo (in questo l’esperienza di alcuni tribunali civili appare talvolta pregiudizievole);

– il convincimento (a volte eccessivo e fuori luogo) che i tribunali ecclesiastici siano arbitrari nel loro agire e ultimamente compromessi con interessi di natura economica.

I giudizi malevoli appena esposti e le difficoltà operative precedentemente ricordate si assommano alfine nell’allontanare i fedeli dai tribunali ecclesiastici e nel fare apparire a molti come difficilmente percorribile la via della richiesta di verifica di nullità del proprio matrimonio. L’opera di molti avvocati e patroni ― tra i quali in modo speciale i patroni stabili ― è stata ed è indubbiamente di supporto nel superare tali difficoltà, affiancandosi al fedele e sciogliendo i suoi dubbi e le sue precomprensioni ma questo non è sufficiente, sia perché anche queste figure ricadono in alcuni dei pregiudizi sopra rammentati ― gli avvocati ecclesiastici spesso non sono conosciuti o sono temuti per l’onorario che possono richiedere e che molti ritengono pregiudizialmente esagerato, anche se in alcuni paesi, come in Italia, esistono criteri ben precisi di limitazione previa delle spese (cfr. Mitis Iudex Dominus Iesus, VI) ―, sia perché in ogni caso non rispondono all’obiettivo di rendere disponibile il fedele incerto e dubbioso a una lettura in sede giudiziaria della propria vicenda. Ne deriva pertanto il dovere di delineare qualche passo ulteriore in favore di un più libero e sereno approccio dei fedeli al giudizio ecclesiastico, come infatti già ricordava Benedetto XVI:

«[…] è un obbligo grave quello di rendere l’operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli».

La consulenza previa si articola su tre possibili livelli:

  1. Informazione generica sullo svolgimento del processo, costi, tempistiche, tribunali competenti, centri o persone deputate a una consulenza pregiudiziale, patroni stabili e avvocati cui rivolgersi per una consulenza specifica;
  2. Ascolto più approfondito della vicenda, con un confronto su aspetti anche morali o spirituali, rinviando a centri o persone deputate la consulenza più specifica;
  3. Indagine previa in cui l’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

Caratteristiche dell’indagine previa:

1) avere lo stile essenziale di ascolto e di accompagnamento;

2) aiutare il fedele a comprendere la sua concreta situazione;

3) aiutare il fedele a ripercorrere il vissuto proprio e quello dell’altro coniuge, cercando di superare i convincimenti personali che non agevolano una lettura il più possibile obiettiva della vicenda, aiutandolo così anche a percorrere la via caritatis indicata dalla esortazione apostolica post sinodale (cfr. Amoris laetitia n. 306);

4) far comprendere meglio il procedimento canonico e le difficoltà che la persona può incontrare nell’intenderne correttamente lo sviluppo;

5) giungere eventualmente alla preparazione del libello, introducendo la causa di nullità.

6) È possibile/opportuno che un giudice del Tribunale faccia un servizio di consulenza? Quanto si riferisce al giudice può essere riferito, con i dovuti adattamenti, al difensore del vincolo, all’uditore, al patrono stabile. Per quanto riguarda l’avvocato, la possibile problematica potrebbe riguardare la sua identificazione tra figura professionale e colui che sembra essere designato “ufficialmente” per seguire le cause di nullità del matrimonio.

Indagine pastorale propriamente detta.

Come segnala in un certo senso già l’art. 1 RP l’indagine pregiudiziale rientra evidentemente in quella sollecitudine pastorale verso i fedeli in difficoltà che il Vescovo diocesano è chiamato a esercitare in forza del can. 383 § 1 (espressamente richiamato dall’art. 1 RP, che però riferisce la norma al Vescovo in generale). Tale sollecitudine rientra anche tra i compiti che il diritto canonico specificatamente riferisce ai parroci nel richiamato can. 529 §1, laddove si ricordano le modalità di esercizio della cura d’anime[1]. In questa fase emergono maggiori aspetti problematici, che rendono difficile ipotizzare una indagine pastorale affidata a un giudice del tribunale (anche se questo pone la questione di riuscire a formare più persone per un servizio qualificato). A tale scopo, fin dall’entrata in vigore del Motu proprio Mitis Judex Dominus Jesus con il quale il Santo Padre Francesco introduceva, per le cause di nullità matrimoniale, la formula del “processo breve”, furono a suo tempo individuati, sulla base delle note attuative, le figure dei parroci come interlocutori principali dell’indagine previa all’introduzione del processo di nullità del matrimonio canonico. A tal proposito si è stabilito che il percorso per la procedura della dichiarazione di nullità del matrimonio alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus del 15 agosto 2015, riguardante la riforma dei processi di nullità matrimoniali preveda due fasi preliminari:

  1. Dopo che il/la richiedente ha contattato e ha avuto un primo colloquio con il parroco di residenza, quest’ultimo chieda appuntamento al consulente legale del Tribunale diocesano che, accertata la fondatezza della domanda ma soprattutto la volontà di iniziare un processo di nullità, preparerà il libello da presentare al Vicario Giudiziale. Allo stesso consulente, la/le parti potranno consegnare la griglia informativa precedentemente compilata dal Parroco.
  2. Il Vicario Giudiziale dopo aver esaminato la situazione potrà ammettere il libello attraverso la forma del Processus brevior (can. 1683-1687) oppure, attraverso la forma del Processo ordinario[2], indirizzare il procedimento giudiziale presso un tribunale collegiale di prima istanza.

A coloro che sostengono «…ma noi siamo regolarmente divorziati!», come sin qui spiegato la Chiesa, madre e maestra, nonché dispensatrice di grazia e misericordia, non ha mai chiuso la porta in faccia, ieri come oggi. Semmai sono certi cattolici, mi si passi l’espressione: tanto ottusi quanto ostinati, che si chiudono le porte in faccia da sé stessi mentre in tutti i modi gli vengono aperte dinanzi. Oggi poi, con i social media, ai quali numerosi attingono come a fonte di indiscussa verità, il nostro ministero si è ulteriormente complicato, molto! E come più volte è stato spiegato sulle colonne di questa nostra Isola di Patmos, quando il cattolico-tipo al quale tu cerchi in ogni modo di spiegare, per tutta risposta ti replica, o meglio ti smentisce proprio affermando: «… non è così perché su internet ho letto che …», a quel punto rischia di risuonare nelle nostre orecchie il tremendo monito che Dante e Virgilio lessero sulla porta dell’Inferno:

«Lasciate ogni speranza o voi che entrate».

Velletri di Roma, 18 giugno 2024

 

 

NOTE

[1] Cfr. Costantino-M. Fabris: Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Judex Dominus Jesus. Novità normative e profili problematici, in: Jus ecclesiae, XXVIII, 2016, pp. 479-504.

[2] Per approfondire la questione: Zambon, A, L’indagine previa e il processo di nullità del matrimonio, Torino, 24 febbraio 2024, Inaugurazione dell’anno giudiziario.

 

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Non gettiamo via il bambino con l’acqua sporca: l’istituto del padrino nei Sacramenti del Battesimo e della Confermazione

11 Novembre 2023/1 Commento/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

 NON GETTIAMO VIA IL BAMBINO CON L’ACQUA SPORCA: L’ISTITUTO DEL PADRINO NEI SACRAMENTI DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE

Vista la situazione attuale, ritengo che nella prassi pastorale, varrebbe la pena di compiere ulteriori sforzi per ridare dignità e valore alla figura del padrino, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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L’istituzione dei padrini risale alla Chiesa primitiva, quando venne imposto il dovere di battezzare i bambini, anche se, presumibilmente, all’inizio i bambini venivano presentati direttamente dai genitori. Tertulliano fa riferimento agli sponsores o garanti, ma i termini usati in epoca antica sono diversi e molto evocativi: susceptores, gestantes, fideiussores, protestantes che assistono al battesimo dei bambini (cfr. De Baptismo, 18, 11, in PL I, 1221). L’esigenza dei padrini era forse correlata con il battesimo concepito come nuova nascita, che perciò esigeva nuovi padri.

In continuità con questa linea di riflessione, più tardi San Tommaso ricorderà che la rigenerazione spirituale operata dal battesimo assomiglia a quella carnale e, come in questa il bambino ha bisogno di una nutrice e di un pedagogo, così in quella spirituale c’è bisogno di qualcuno che lo istruisca nella fede e nella vita cristiana (Summa Th. III, q. 67, a. 7). L’istituto, o ministero del padrino, appare certamente in rapporto con il catecumenato degli adulti. Tenuto conto della situazione in cui si trovano i cristiani durante la persecuzione da parte dell’impero romano, onde evitare che nelle comunità penetrasse qualche intruso, si esigeva che il candidato al battesimo fosse presentato da qualche fedele conosciuto, il quale garantisse la serietà delle sue intenzioni e lo accompagnasse durante il catecumenato e il conferimento del Sacramento, come pure ne curasse in seguito la fedeltà all’impegno preso.

Venendo ai nostri giorni, spesso ormai i sacerdoti in cura d’anime si trovano in difficoltà quando debbono affrontare la questione della scelta dei padrini. La casistica è molto varia. Vi sono genitori che per non far torto a nessun parente vorrebbero fare a meno dei padrini in occasione del Battesimo o della Cresima dei figli. Talvolta ci si trova invece di fronte alla proposta di padrini che sono in una situazione “irregolare” e che quindi non possono essere ammessi. Inoltre, con l’intenso fenomeno migratorio che caratterizza la nostra epoca, capita anche di vedersi formulata la richiesta di accettare come padrino o madrina fedeli appartenenti a Chiese o a Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa Cattolica, con l’eccezione delle Chiese ortodosse (cfr. can. 685 § 3 del Codice orientale, Cceo et alia).

Tutto ciò conduce a porsi qualche domanda: sono proprio necessari i padrini e ha senso continuare a richiederne la presenza, visto che il loro ufficio sovente è divenuto una “menzogna liturgica” come l’ha chiamata qualcuno? Qual è la loro funzione? Quali sono i requisiti per essere ammessi a quest’incarico?

I padrini sono necessari? Cerchiamo di dare una risposta a questo interrogativo attraverso la normativa del Codice di diritto canonico, che tratta del padrino (o madrina) del battesimo ai cann. 872-874 e del padrino (o madrina) della cresima ai cann. 892-893. Sia il can. 872 che il can. 892, in riferimento all’obbligo di dare al battezzando o al cresimando un padrino, usano la stessa espressione: quantum fieri potest (per quanto è possibile): la norma non è tassativa o precettiva, come del resto non lo era nel Codice precedente del 1917, ma non deve essere neppure ritenuta meramente facoltativa.

Per quanto riguarda il Battesimo, le ragioni della presenza sono appropriatamente indicate in un breve ma denso passaggio dell’Introduzione generale del Rito del battesimo dei bambini (cfr. 8) e del Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (cfr. 8):

«Il padrino amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre».

La sua funzione, quindi, non è soltanto liturgica ― né tanto meno può ridursi a una presenza meramente coreografica ― ma anche pedagogica, come ricorda il can. 872 §1, che, oltre al compito di assistere il battezzando adulto e presentare il battezzando infante, richiama alla cooperazione affinché il figlioccio conduca una vita cristiana conforme al Sacramento e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Un’efficace descrizione del compito del padrino, nel caso del battesimo di un adulto, ma che ci suggerisce criteri di giudizio applicabili per analogia anche ai padrini dei neonati, è indicata al n. 43 dei Praenotanda al Rito della Iniziazione Cristiana degli Adulti:

«Il padrino, scelto dal catecumeno per il suo esempio, per le sue doti e la sua amicizia, delegato dalla comunità cristiana locale ed approvato dal sacerdote, accompagna il candidato nel giorno dell’elezione, nella celebrazione dei sacramenti e nella mistagogia. È suo compito mostrare con amichevole familiarità al catecumeno la pratica del Vangelo nella vita individuale e sociale, soccorrerlo nei dubbi e nelle ansietà, rendergli testimonianza e prendersi cura dello sviluppo della sua vita battesimale. Scelto già prima della “elezione”, quando rende testimonianza del catecumeno davanti alla comunità; il suo ufficio conserva tutta la sua importanza anche quando il neofita, ricevuti i Sacramenti, ha ancora bisogno di aiuto e di sostegno per rimanere fedele alle promesse del Battesimo».

Anche per la Cresima, a esigere la presenza del padrino non è la celebrazione in quanto tale, ma la formazione cristiana del cresimando, come ricorda il can. 892, che si riferisce alla duplice funzione di provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso Sacramento (can. 892). Non quindi una mera comparsa ornamentale accanto al cresimando al momento della celebrazione, ma un ministero che si fonda nel Sacramento e che chiede anche al padrino continuità di presenza spirituale, come consigliere e guida chiamato alla responsabilità educativa nei confronti di un fratello, il quale deve esprimere nella fede e nelle opere la maturità ricevuta in dono e da acquisire esistenzialmente.

L’indicazione del Codice si orienta quindi non per scelte minimali, ma per una pastorale da rinnovare. Al di fuori dei casi straordinari il padrino della Cresima deve esserci (si veda, in proposito, una risposta della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti (cfr. Notitiae 11 [1975], pp. 61-62).

I requisiti. Il can. 874 si incarica di presentare i requisiti necessari per essere ammesso all’ufficio di padrino/madrina sia di battesimo che di Cresima (cfr. can. 893 § 1). Limitiamoci qui a focalizzare soltanto alcuni punti, a partire dalla legislazione pregressa:

1) per entrambi i Sacramenti, il padrino deve aver ricevuto tutti e tre i Sacramenti dell’iniziazione (a significare l’intima unione tra di essi), non soltanto quello per il quale funge da padrino;

2) il can. 893§ 2 ricorda l’opportunità (expedit) che il padrino della cresima sia il medesimo del battesimo (per sottolineare il profondo nesso tra i due Sacramenti), mentre in precedenza ciò era proibito;

3) non è più prescritto il padrino dello stesso sesso del battezzando/cresimando;

4) non esiste più la proibizione ai chierici e ai religiosi/e di fungere da padrini e madrine, senza espressa licenza dell’ordinario o del superiore almeno locale. Tuttavia gli istituti religiosi potrebbero stabilire norme proprie.

5) Per quanto concerne l’età (16 anni), con legge particolare il vescovo ne può fissare una diversa, ma anche il parroco o il ministro, per giusta causa, possono introdurre l’eccezione, tenendo conto di un criterio piuttosto ampio ma che mai dovrebbe oscurare la ragione ecclesiologica motivante la presenza del padrino.

6) Il padrino sia un fedele cattolico. Il motivo di questa apparente “restrizione ecumenica” è da ricercare non solo nel pericolo dell’indifferentismo, da cui ha messo in guardia lo stesso Concilio (cfr. Ad Gentes 15 e Orientalium Ecclesiarum 26), ma ancor più nel valore ecclesiale del munus di padrino: ex natura rei non si può rappresentare una comunità ecclesiale con cui non si sia in piena comunione, né tanto meno esprimerne la fede. In questa prospettiva, la disposizione codiciale risulta coerente con la coscienza che la Chiesa ha della propria identità, e quindi è anche profondamente ecumenica. Stando così le cose, sono esclusi dall’incarico di padrini gli appartenenti a comunità ecclesiali separate dalla Chiesa Cattolica, i quali possono fungere da testimoni insieme a un padrino cattolico.

Per quanto riguarda invece gli “ortodossi”, uniti a noi da strettissimi vincoli (UR 15) il can. 685 § 3 del Codice orientale (Cceo) ammette che un loro fedele possa assolvere l’incarico di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico. Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Orientali Ortodosse, è consentito quindi, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia riconosciuta l’idoneità del padrino. Tuttavia l’educazione cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori (cfr. Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie Cattoliche Verso gli Orientali non Cattolici, Cei, n. 16).

Anche gli altri requisiti indicati dal can. 874 § 1, 3° sono assai qualificanti per definire il profilo del padrino. Doverosamente rispettati, incidono profondamente sia sulla designazione della persona, sia sul modo di intendere l’incarico.

Spetta alla legislazione particolare determinare che cosa significhi “condurre una vita conforme alla fede”: ambienti e situazioni diverse comportano determinazioni diverse. La casistica è quanto mai ampia: si va da tutto il ventaglio di possibilità relative a chi si trova in situazione matrimoniale irregolare, a chi fa professione di ateismo e agnosticismo; da chi è dedito ad arti magiche a chi è notoriamente membro di una setta, di un’associazione che trama contro la Chiesa Cattolica (cfr. can. 1374: così ad esempio la Massoneria), o risulta appartenere a qualche gruppo criminale (come la Mafia, la N’drangheta, la Camorra o altri gruppi criminali di stampo mafioso).

Infine, contro la prassi di sostituire i padrini con i genitori, priva di fondamento e giustificazione, si ricorda (can 874, § 1,5) che né padre né madre possono fungere da padrini, poiché sarebbe assurdo pensare ai genitori come aiutanti di sé stessi in qualità di padrini dei loro figli. A proposito del numero, il can. 873 afferma che è sufficiente un solo padrino, mentre nel caso siano due, devono essere di sesso diverso. Il can. 892, che tratta del padrino della confermazione, prescrive invece un solo padrino o madrina.

Il ruolo del testimone: non si può dimenticare che tra i compiti del padrino vi è anche quello di provare l’avvenuta celebrazione del Battesimo o della Cresima. A tale funzione fa riferimento il can. 875: esso introduce la figura di testimone del battesimo che, a differenza di quella del padrino, non è sottoposta a nessuna condizione e svolge un ruolo simile a quello dei testimoni del matrimonio (cfr. can. 1108 §2) sia pure senza essere, come in questo caso, ad validitatem. Al fine di ottenere un consenso matrimoniale valido, ad validitatem occorre la presenza concomitante di due testimoni, l’assistente come teste qualificato e il valido consenso dei nubendi. Nel caso del Battesimo o della Cresima il testimone ha il compito solo di attestare l’avvenuto conferimento, dunque non occorre per la validità del Sacramento (cfr. cann. 875-877). Di conseguenza la figura del testimone non è sottoposta a nessuna condizione. L’unico requisito richiesto è che la persona scelta come testimone sia fornito di uso di ragione e che sia capace di testimoniare.

Viene così offerta la possibilità di far fronte ad alcune situazioni particolari in cui la persona scelta non potrebbe altrimenti ricoprire l’incarico di padrino: così ad esempio nel caso di un fedele appartenente a una Comunità ecclesiale protestante (cfr. can. 874 §2), oppure sia convivente, divorziato risposato o in altra situazione matrimoniale irregolare, ovvero si dichiari agnostico o ateo, o abbia formalmente e pubblicamente abbandonato la fede cattolica tramite il cosiddetto “sbattezzo”. Trattandosi di una soluzione che potenzialmente può generare ambiguità, malintesi e interpretazioni fuorvianti, essa dovrà essere adottata con prudenza e cautela, mentre, d’altro canto, sarà necessario spiegare con assoluta chiarezza che il testimone di battesimo non è in nessun modo “una specie di padrino”, ma una figura completamente diversa.

Il documento della CEI Incontriamo Gesù, del 29 giugno 2014, afferma:

«Si demanda alle Conferenze episcopali regionali il discernimento in materia e la valutazione dell’opportunità pastorale di affiancare – solo come testimoni del rito sacramentale – quelle persone indicate dalla famiglia che, pur non avendo requisiti prescritti, esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa».

A tal proposito si possono reperire in rete diversi pronunciamenti in merito. Citiamo ad esempio quanto statuito della Conferenza Episcopale Sarda e della Diocesi di Aosta. Perciò, per quanto possibile, occorre dare una formazione ai Padrini\Testimoni per accompagnare i Battezzati nella scelta di vita cristiana, fatta salva la libertà del Testimone il quale non può essere obbligato a condividere o abbracciare tale scelta di vita.

L’utilità della figura del Testimone è meramente giuridica ovvero risponde alla necessità di attestazione dell’avvenuto conferimento del Battesimo o della Cresima. Dal punto di vista pastorale il documento la presenta anche come una possibile soluzione per venire incontro a quelle situazioni di incompatibilità dei requisiti dovuti per il ruolo di padrino.

L’età del testimone del Battesimo o della Cresima non viene specificata come nel caso del Matrimonio, dove è richiesta la maggiore età, o nel caso dei padrini dove è richiesta l’età dei 16 anni. A rigor di logica per l’età del Testimone potrebbe essere applicato come criterio la valutazione del Parroco o del Vescovo Diocesano, come nel caso dei Padrini can. 847 §1 n.2. Durante la celebrazione, differentemente dal Padrino e dalla Madrina, al Testimone non deve essere data alcuna attiva partecipazione poiché il loro ruolo è unicamente quello di garanti per l’attestazione dell’avvenuto conferimento del Sacramento. Ogni Vescovo diocesano potrà dare ulteriori disposizioni nel merito del contesto celebrativo

Per ciò che concerne la registrazione dell’atto di Battesimo nel registro parrocchiale occorre sottolineare che, nel caso del testimone di un Battesimo previsto dal can. 874 §2, dovranno essere annotati il nome e cognome del testimone e le generalità come prevede il can. 877 [5].

Il problema del certificato. Il Codice di Diritto Canonico, nei canoni dedicati al padrino del battesimo e della confermazione, non menziona mai la necessità di produrre, da parte del padrino, o del parroco, di un qualsiasi tipo di certificato / attestato / autocertificazione. Ci troviamo di fronte ad un caso nel quale la prassi ormai ha assunto un significato praeter legem, spesso legato al fatto che il sacerdote in cura d’anime non ha piena contezza per stabilire l’ammissibilità di una persona all’ufficio di padrino, perché non lo conosce, proviene da un’altra parrocchia spesso lontana ecc. ecc…

“Canonizzando” l’ordinamento civile, possiamo osservare come già in diverse diocesi e parrocchie, il “certificato di idoneità” è stato sostituito con una “autocertificazione di idoneità”. Ma vediamo che cos’è la autocertificazione: la legge civile ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica Amministrazione ed ai privati una dichiarazione resa e firmata da un cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune certificazioni amministrative. Ecco perché si chiama anche «dichiarazione sostitutiva». È, quindi, un modo per evitare burocrazia e inutili perdite di tempo, soprattutto quando si sceglie di fare l’autocertificazione online. In base alla legge, gli uffici pubblici sono obbligati ad accettare l’autocertificazione per le pratiche previste. In caso contrario, incorrerebbero nella violazione dei doveri d’ufficio. Diverso il discorso per quanto riguarda i privati: l’accettare o meno questa dichiarazione resta per loro un fatto discrezionale. Pertanto, l’autocertificazione ha lo stesso valore legale e amministrativo del certificato o dell’atto che sostituisce. Purché si dica il vero: se i dati contenuti nell’autocertificazione si rivelano falsi, l’interessato perde ogni beneficio.

L’autocertificazione, essendo una dichiarazione resa personalmente dall’interessato potrebbe rivelarsi, qualora recepita nella legislazione locale della diocesi, una sostanziale semplificazione del lavoro per i sacerdoti in cura d’anime: l’interessato potrà dichiarare egli stesso l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso all’ufficio di padrino e impegnarsi in questo senso di fronte alla Chiesa direttamente davanti al parroco che dovrà amministrare il Sacramento, senza richiedere al parroco di residenza un certificato che spesso lo stesso parroco non potrebbe rilasciare proprio per i motivi suesposti, e cioè l’impossibilità per il sacerdote di poter certificare una situazione di cui potrebbe non essere a conoscenza per tutta una serie di motivi che ben conosciamo.

Vista la situazione attuale, ritengo che nella prassi pastorale, varrebbe la pena di compiere ulteriori sforzi per ridare dignità e valore alla figura del padrino, tenuto conto della sua funzione pedagogica ma, ancor prima, della connotazione tipicamente ecclesiale della sua presenza. Non ci si può nascondere che le deviazioni del passato pesano sulla figura del padrino, ma ciò non può giustificare la reazione emotiva né di chi la ritiene ormai inutile, né di chi accede facilmente alla comoda soluzione di non urgere la presenza dei padrini, perché non ne trova di idonei. Se non ve ne sono, vanno formati, mediante appropriati percorsi che valorizzino questo ufficio, il quale ha le caratteristiche e la dignità di un vero e proprio ministero laicale (cfr. Christifideles laici 23).

Tra le varie proposte, vi è chi suggerisce di impegnare i padrini a vegliare, sia pure discretamente, sulla formazione dei figliocci, avvertendo il parroco su deficienze e deviazioni, in modo da provvedere, nell’ambito delle possibilità e dei limiti, per un ritorno al bene. Qualcun altro, poi, ritiene che essi potrebbero essere investiti del compito di prendersi cura del figlioccio in caso di orfanezza precoce. Forse un richiamo a quella parentela spirituale che, di fatto, viene a instaurarsi tra padrino e figlioccio, e alla quale il Codice del 1917, riconoscendone l’elevato valore sacramentale e pastorale, connetteva un impedimento matrimoniale, oggi non più in vigore nel codice latino ma pienamente compreso e recepito come dirimente del matrimonio dal Codice dei canoni delle Chiese Orientali.

 

Velletri di Roma, 11 novembre 2023 

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Matrimonio religioso annullato o nullo? La riforma del processo matrimoniale canonico

12 Settembre 2023/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

MATRIMONIO RELIGIOSO ANNULLATO O NULLO? LA RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO

Siamo proprio sicuri che «solo i ricchi possono permettersi di rivolgersi a Roma presso il Tribunale della Sacra Rota per farsi annullare i matrimoni e sposarsi nuovamente in chiesa»?

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Chi si dedica alla cura delle anime, spesso è costretto a leggere sui vari blog dei sapienti tuttologi, oppure a udire direttamente dalla viva voce di certi fedeli ingenui o male informati affermazioni di questo genere: «Solo i ricchi possono permettersi di rivolgersi a Roma presso il Tribunale della Sacra Rota per farsi annullare i matrimoni e sposarsi nuovamente in chiesa».

Un matrimonio, sia quello contratto tra due ricchi sia quello contratto tra due poveri, nessuno ha il potere di annullarlo, perché i Sacramenti non sono beni disponibili e meno che mai annullabili. Se i soldi fossero bastati per annullare il matrimonio di un ricco, la Chiesa si sarebbe risparmiata lo scisma inglese del 1533, originato da Enrico VIII che lasciò la consorte Caterina per unirsi in matrimonio ad Anna Bolena. In tal caso non avremo avuto nemmeno un celebre Santo martire, Thomas More, condannato a morte per avere dichiarato illecito l’atto di supremazia esercitato dal sovrano sulla Chiesa Cattolica d’Inghilterra, che produsse appunto uno scisma, proprio perché nessuno aveva la potestà per poter annullare un Sacramento.

Un matrimonio può essere dichiarato nullo, non annullato, dichiarare infatti la nullità è cosa totalmente diversa da annullare. A verificare se sussistono gli elementi di nullità matrimoniale non è la “costosa” Sacra Rota Romana indicata come “tribunale per i ricchi”, ma i tribunali ecclesiastici diocesani. Il Tribunale della Sacra Rota è uno dei tre organismi giudiziari della Santa Sede e ha sede presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che nel sistema giuridico ecclesiastico equivale alla Suprema Corte di Cassazione del nostro sistema giuridico italiano:

«La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere» [vedere QUI].

Affermare che «i matrimoni vengono sciolti dalla Rota» equivarrebbe a dire che una causa, anziché presso il tribunale ordinario (primo grado) o il tribunale di appello (secondo grado) sia discussa direttamente presso la Suprema Corte di Cassazione (!?).

Molti fedeli cattolici uniti in sacro vincolo matrimoniale, vuoi per superficialità vuoi per ignoranza, non si sono mai premurati di rivolgersi ai parroci o direttamente ai vescovi per rappresentare le situazioni dei loro matrimoni falliti e chiedendo se vi fossero gli elementi necessari per poter intervenire con una sentenza di nullità, che compete al Tribunale Diocesano. La gran parte divorziano e si sposano in seconde nozze, poi semmai vanno in giro dicendo, alcuni persino piangendo, che «solo i ricchi possono permettersi di pagare per farsi annullare i matrimoni dalla Chiesa» (sic!).

Le spese per una causa di nullità matrimoniale sono veramente risibili, se confrontate con i costi e le parcelle degli avvocati civilisti italiani che trattano le cause di divorzio. Per evitare qualsiasi genere di abuso la Santa Sede ha fissato un preciso tariffario per le spese vive di queste cause che possono ammontare da un minimo di 1.600 a un massimo di 3.000 euro. Inoltre è previsto e concesso il gratuito patrocinio per le persone non abbienti. Le cause in appello dinnanzi alla Rota Romana, a seguito del Rescritto del Sommo Pontefice Francesco del 7 dicembre 2015 sono gratuite:

«La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri» [vedere QUI].

Le Lettere apostoliche in forma di Motu Proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus (rispettivamente per le chiese di rito latino e per le chiese di rito orientale), promulgate da Sua Santità Francesco il 15 agosto 2015, sono intervenute a riformare la materia processuale matrimoniale in risposta principalmente al ritardo con cui solitamente veniva definito il giudizio, a scapito dei fedeli che si vedevano costretti a una lunga attesa per la definizione del proprio stato di vita, nonché per soddisfare la necessità, sollevata in ambito ecclesiastico, di rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità.

A tal proposito occorre ribadire che il processo matrimoniale non “annulla” il matrimonio (come erroneamente spesso viene indicato) ma interviene per accertare la nullità di un matrimonio, seppur celebrato con le dovute forme esterne. In tale ottica, Papa Francesco ha voluto condividere coi Vescovi diocesani il compito di tutelare l’unità e la disciplina del matrimonio. Altresì la riforma, puntando ad una maggiore celerità dei procedimenti, può assicurare pienamente l’esigenza di ottenere una risposta in tempi ragionevoli alle istanze di giustizia.

Nella riforma possiamo evidenziare alcuni principi tesi a mettere al centro del procedimento la cura e l’accompagnamento pastorale dei fedeli che hanno vissuto il fallimento del loro matrimonio. Con il Motu Proprio il Papa prevede la centralità della figura del Vescovo quale “giudice naturale” e chiede che ogni Vescovo diocesano abbia personalmente un Tribunale collegiale, o un Giudice Unico, e che giudichi personalmente nel processo breviore. Quindi: il Vescovo stesso è giudice e ciò emerge specialmente nel processo breve. Il processo giudiziale richiede, se possibile, il giudice collegiale ma è potestà del Vescovo nominare un Giudice Unico.

L’esigenza di semplificare e snellire le procedure ha condotto a rivedere, quando ricorrono le circostanze stabilite dal documento pontificio, il processo ordinario. In questo senso, le innovazioni più significative sono state:

1) l’abolizione della doppia sentenza conforme obbligatoria: se non si propone appello nei tempi previsti, la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, diventa esecutiva;

2) l’istituzione di un nuovo processo, breviore, che opera nei casi più manifesti di nullità, con l’intervento personale del Vescovo al momento della decisione. Quest’ultima forma di processo trova applicazione nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di rapida dimostrazione. La decisione finale, di dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario, appartiene al Vescovo stesso. Sia il processo ordinario che quello breviore sono comunque processi di natura prettamente giudiziale, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il giudice consegua la “certezza morale” sulla base degli atti e delle prove raccolte.

I documenti pontifici dell’agosto 2015 hanno quindi condotto a una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Il Santo Padre ha voluto che il Vescovo, nella cui chiesa particolare a lui affidata è pastore e capo, sia anche giudice tra i fedeli a lui affidati. Nell’ambito pastorale il Vescovo affiderà a persone idonee l’indagine pregiudiziale, che servirà a raccogliere gli elementi utili per l’introduzione del processo giudiziale, ordinario o breviore, sostenendo e aiutando i coniugi tramite soggetti giuridicamente preparati. L’indagine previa si concluderà con la stesura della domanda, o libello, da presentare al Vescovo o al tribunale competente. Normalmente sono i coniugi a impugnare il matrimonio, magari congiuntamente, ma può farlo anche il promotore di giustizia secondo il dettato del can. 1674. Il giudice prima di accettare la causa dovrà avere certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo da risultare impossibile il ristabilimento della convivenza coniugale. Il tribunale competente sarà normalmente scelto secondo le previsioni del can. 1672 (il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove).

Nel processo matrimoniale il Vicario giudiziale competente, una volta ricevuto il libello tramite decreto notificato alle parti e al difensore del vincolo, deve innanzitutto ammetterlo se vi ravvisa un qualche fondamento. Successivamente, dovrà notificarlo al difensore del vincolo e alla parte che non ha firmato il libello, la quale ha un termine di quindici giorni per rispondere. Decorso tale termine, il Vicario giudiziale fissa la formula del dubbio, determinando il capo di nullità della causa; stabilisce se la causa si tratterà con rito ordinario o breviore; nel caso di processo ordinario, con lo stesso decreto costituisce il collegio dei giudici o, in mancanza, nomina il giudice unico.

In materia di valutazione delle prove, il Motu Proprio introduce alcune novità che di seguito si riportano. Innanzitutto si rafforza il principio del valore delle dichiarazioni delle parti, che, se godono di testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli argomenti che, in assenza di confutazione, possono assumere valore di prova piena. Anche la deposizione di un solo teste può fare piena fede. Nelle cause per impotenza o difetto del consenso par malattia mentale o anomalia psichica, si dovrà ricorrere all’opera di uno o più periti, salvo che dalle circostanze appaia inutile. Ancora, se nell’istruttoria della causa sorge il dubbio sulla probabile non consumazione del matrimonio, sarà sufficiente sentire le parti per sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super rato e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, unita alla domanda di dispensa di una o di entrambe le parti e completata dal voto del tribunale e del Vescovo. In riferimento al processo in forma breviore, occorre precisare, in sintesi, che in presenza di situazioni di fatto indicative della nullità evidente del matrimonio, comprovate da testimoni o documenti, il Vescovo diocesano ha la competenza a giudicare la domanda.

Questo nuovo rito, in altre parole, permette al Vescovo diocesano di emettere una sentenza di nullità nelle cause in cui sussistono i seguenti presupposti:

a) la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro;

b) le circostanze di fatti e di persone rendono manifesta la nullità. Queste circostanze, normalmente riscontrate nell’indagine pregiudiziale o pastorale ed elencate in modo esemplificativo all’art. 14 delle Regole Procedurali, non sono nuovi capi di nullità. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ritiene elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale. Esse possono addirittura suggerire con evidenza la nullità del matrimonio. In particolare sono:

1) la mancanza di fede che genera la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà;

2) la brevità della convivenza coniugale;

3) l’aborto procurato per impedire la procreazione;

4) l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;

5) l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione;

6) la causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;

7) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso;

8) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

Saranno necessari per iniziare un processo breviore:

a) la domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro, al Vescovo o al Vicario giudiziale;

b) il libello con i fatti su cui si fonda la domanda, le prove che possono essere raccolte dal giudice, i documenti allegati alla domanda. Stante la presenza evidente di situazioni di fatto indicative di una nullità del matrimonio, comprovate da testimonianze o documenti, la competenza a giudicare in forma breviore spetta al Vescovo diocesano, in seguito alla presentazione del libello, che dovrà esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda e che va presentato al Vicario giudiziale diocesano.

Come ha sottolineato a suo tempo il Decano della Rota Romana, questa riforma del processo matrimoniale incide in termini sostanziali e interviene dopo trecento anni nei quali la materia era rimasta sostanzialmente immutata. A seguito della riforma del 2015 sia i Vescovo diocesani che i Metropoliti dovranno procedere all’istituzione del tribunale diocesano. Se già esiste un tribunale, ma che non ha competenza per la nullità matrimoniale, il Vescovo potrà emettere un decreto con il quale conferisce la competenza al proprio tribunale. Inoltre, qualora fosse impossibile avere un collegio di tre giudici il Vescovo dovrà decidere di affidare le cause a un giudice unico, o decidere di aderire a un tribunale interdiocesano competente nella materia matrimoniale a norma del can. 1673 § 2 CIC, pur ritenendo questa una norma residuale alla quale il vescovo deve ricorrere solo quando, causa della scarsità di personale adeguatamente formato, sia impossibile costituire un tribunale competente in materia matrimoniale. Ricordiamo che con l’entrata in vigore del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus è stato, di fatto, abrogato quanto disposto dal Motu Proprio Qua cura, promulgato a sua volta da Papa Pio XI l’8 dicembre 1938, che istituiva appunto i tribunali regionali con competenza in materia matrimoniale.

Se volete informazioni corrette e opportune, non andate su Internet a digitare su un motore di ricerca “annullamento del matrimonio religioso”, perché vi usciranno fuori pagine e pagine di commenti sbagliati e altrettanti sedicenti esperti che sui loro blog scrivono le cose a volte persino più insensate. Rivolgetevi ai vescovi e ai sacerdoti.

 

Velletri di Roma, 12 settembre 2023 

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