Silere non possum: il giorno in cui il diritto penale scoprì di essere nato in sacrestia

SILERE NON POSSUM: IL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PENALE SCOPRÌ DI ESSERE NATO IN SACRESTIA

Chi tacer non può afferma con slancio sistematico: «il diritto penale moderno ― di cui, peraltro, il diritto canonico è in molti aspetti antesignano […] ― distingue tra il fatto e la responsabilità».

— Il cogitatorio di Ipazia—

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Autore Ipazia Gatta Romana

Autore
Ipazia Gatta Romana

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Domando per un gatto amico, questa volta non di città ma con discrete letture giuridiche alle spalle, il quale chiede se davvero si debba aggiornare l’intera manualistica per adeguarla all’ultima scoperta di chi tacer non può e che per questo afferma con slancio sistematico: «il diritto penale moderno ― di cui, peraltro, il diritto canonico è in molti aspetti antesignano […] ― distingue tra il fatto e la responsabilità» (cfr. qui).

Ora, il gatto in questione, che non ha frequentato né L’Alma Mater Studiorum né la Lateranense, ma distingue ancora, con una certa ostinazione d’altri tempi, tra ius commune, diritto romano e codificazioni moderne, chiede se gli sia sfuggito qualcosa: se Cesare Beccaria, Ludwig Feuerbach e l’intera costruzione penalistica moderna debbano essere riletti come un’appendice del foro ecclesiastico, magari in attesa di una ristampa emendata dei manuali, o se non sia piuttosto il caso di distinguere tra contributi storici e genealogie sistematiche, evitando facili entusiasmi di paternità.

Perché un conto è riconoscere che il diritto canonico medievale, a partire dai grandi Glossatori Bolognesi, abbia inciso su taluni istituti quali imputabilità, intenzione, procedimento; altro è attribuirgli una funzione di paternità, tanto più se tra le righe si tenta pure di irridere  altri giuristi.

L’uso della categoria di «antesignano» anche quando attenuato da formule vaghe come «in molti aspetti», finisce per suggerire una continuità sistematica che la storia del diritto non consente di sostenere su ciò che nasce dentro la crisi dello Stato confessionale e l’elaborazione giuridica dell’età moderna, come se la storia del diritto fosse una linea retta e non una stratificazione complessa.

Il gatto, confuso ma non del tutto sprovveduto, si limita dunque a una domanda semplice, formulata con la dovuta prudenza felina: se questo è davvero il principio, non converrebbe forse avvisare le facoltà di giurisprudenza prima che continuino a insegnare storia del diritto penale in modo ormai irrimediabilmente superato, suggerendo altresì la sapiente lettura delle perle di saggezza di chi tacer non può? Dobbiamo perciò prendere atto di un fatto: se il criterio è quello «antesignano», allora il moderno diritto penale è nato in sacrestia.

Questo mondo pieno di «irrisolti», come ama ripetere chi tacer non può …

Dall’Isola di Patmos, 30 aprile 2026

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