Mariage religieux annulé ou invalide? La réforme du processus matrimonial canonique

MARIAGE RELIGIEUX ANNULÉ OU NUL? LA RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO

Siamo proprio sicuri che «solo i ricchi possono permettersi di rivolgersi a Roma presso il Tribunale della Sacra Rota per farsi annuler i matrimoni e sposarsi nuovamente in chiesa»?

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Auteur
Théodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Chi si dedica alla cura delle anime, spesso è costretto a leggere sui vari blog dei sapienti tuttologi, oppure a udire direttamente dalla viva voce di certi fedeli ingenui o male informati affermazioni di questo genere: «Solo i ricchi possono permettersi di rivolgersi a Roma presso il Tribunale della Sacra Rota per farsi annuler i matrimoni e sposarsi nuovamente in chiesa».

Un matrimonio, sia quello contratto tra due ricchi sia quello contratto tra due poveri, nessuno ha il potere di annullarlo, perché i Sacramenti non sono beni disponibili e meno che mai annullabili. Se i soldi fossero bastati per annullare il matrimonio di un ricco, la Chiesa si sarebbe risparmiata lo scisma inglese del 1533, originato da Enrico VIII che lasciò la consorte Caterina per unirsi in matrimonio ad Anna Bolena. In tal caso non avremo avuto nemmeno un celebre Santo martire, Thomas Plus, condannato a morte per avere dichiarato illecito l’atto di supremazia esercitato dal sovrano sulla Chiesa Cattolica d’Inghilterra, che produsse appunto uno scisma, proprio perché nessuno aveva la potestà per poter annullare un Sacramento.

Un matrimonio può essere dichiarato nullo, non annullato, dichiarare infatti la nullità è cosa totalmente diversa da annuler. A verificare se sussistono gli elementi di nullità matrimoniale non è la “costosa” Sacra Rota Romana indicata come “tribunale per i ricchi”, ma i tribunali ecclesiastici diocesani. Il Tribunale della Sacra Rota è uno dei tre organismi giudiziari della Santa Sede e ha sede presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che nel sistema giuridico ecclesiastico equivale alla Suprema Corte di Cassazione del nostro sistema giuridico italiano:

«La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l’atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere» [voir QUI].

Affermare che «i matrimoni vengono sciolti dalla Rota» equivarrebbe a dire che una causa, anziché presso il tribunale ordinario (première année) o il tribunale di appello (deuxième degré) sia discussa direttamente presso la Suprema Corte di Cassazione (!?).

Molti fedeli cattolici uniti in sacro vincolo matrimoniale, vuoi per superficialità vuoi per ignoranza, non si sono mai premurati di rivolgersi ai parroci o direttamente ai vescovi per rappresentare le situazioni dei loro matrimoni falliti e chiedendo se vi fossero gli elementi necessari per poter intervenire con una sentenza di nullità, che compete al Tribunale Diocesano. La gran parte divorziano e si sposano in seconde nozze, poi semmai vanno in giro dicendo, alcuni persino piangendo, che «solo i ricchi possono permettersi di pagare per farsi annullare i matrimoni dalla Chiesa» (sic!).

Le spese per una causa di nullità matrimoniale sono veramente risibili, se confrontate con i costi e le parcelle degli avvocati civilisti italiani che trattano le cause di divorzio. Per evitare qualsiasi genere di abuso la Santa Sede ha fissato un preciso tariffario per le spese vive di queste cause che possono ammontare da un minimo di 1.600 a un massimo di 3.000 euro. Inoltre è previsto e concesso il gratuito patrocinio per le persone non abbienti. Le cause in appello dinnanzi alla Rota Romana, a seguito del Rescritto del Sommo Pontefice Francesco del 7 décembre 2015 sono gratuite:

«La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l’obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri» [voir QUI].

Le Lettere apostoliche in forma di Motu Proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus (rispettivamente per le chiese di rito latino e per le chiese di rito orientale), promulgate da Sua Santità Francesco il 15 août 2015, sono intervenute a riformare la materia processuale matrimoniale in risposta principalmente al ritardo con cui solitamente veniva definito il giudizio, a scapito dei fedeli che si vedevano costretti a una lunga attesa per la definizione del proprio stato di vita, nonché per soddisfare la necessità, sollevata in ambito ecclesiastico, di rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità.

A tal proposito occorre ribadire che il processo matrimoniale non “annulla” il matrimonio (come erroneamente spesso viene indicato) ma interviene per accertare la nullità di un matrimonio, seppur celebrato con le dovute forme esterne. In tale ottica, Papa Francesco ha voluto condividere coi Vescovi diocesani il compito di tutelare l’unità e la disciplina del matrimonio. Altresì la riforma, puntando ad una maggiore celerità dei procedimenti, può assicurare pienamente l’esigenza di ottenere una risposta in tempi ragionevoli alle istanze di giustizia.

Nella riforma possiamo evidenziare alcuni principi tesi a mettere al centro del procedimento la cura e l’accompagnamento pastorale dei fedeli che hanno vissuto il fallimento del loro matrimonio. Con il Motu Proprio il Papa prevede la centralità della figura del Vescovo quale “giudice naturale” e chiede che ogni Vescovo diocesano abbia personalmente un Tribunale collegiale, o un Giudice Unico, e che giudichi personalmente nel processo breviore. Donc: il Vescovo stesso è giudice e ciò emerge specialmente nel processo breve. Il processo giudiziale richiede, si possible, il giudice collegiale ma è potestà del Vescovo nominare un Giudice Unico.

L’esigenza di semplificare e snellire le procedure ha condotto a rivedere, quando ricorrono le circostanze stabilite dal documento pontificio, il processo ordinario. En ce sens, le innovazioni più significative sono state:

1) l’abolizione della doppia sentenza conforme obbligatoria: se non si propone appello nei tempi previsti, la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, diventa esecutiva;

2) l’istituzione di un nuovo processo, breviore, che opera nei casi più manifesti di nullità, con l’intervento personale del Vescovo al momento della decisione. Quest’ultima forma di processo trova applicazione nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di rapida dimostrazione. La decisione finale, di dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario, appartiene al Vescovo stesso. Sia il processo ordinario che quello breviore sono comunque processi di natura prettamente giudiziale, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il giudice consegua la “certezza morale” sulla base degli atti e delle prove raccolte.

I documenti pontifici dell’agosto 2015 hanno quindi condotto a una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Il Santo Padre ha voluto che il Vescovo, nella cui chiesa particolare a lui affidata è pastore e capo, sia anche giudice tra i fedeli a lui affidati. Nell’ambito pastorale il Vescovo affiderà a persone idonee l’indagine pregiudiziale, che servirà a raccogliere gli elementi utili per l’introduzione del processo giudiziale, ordinario o breviore, sostenendo e aiutando i coniugi tramite soggetti giuridicamente preparati. L’indagine previa si concluderà con la stesura della domanda, o libello, da presentare al Vescovo o al tribunale competente. Normalmente sono i coniugi a impugnare il matrimonio, magari congiuntamente, ma può farlo anche il promotore di giustizia secondo il dettato del pouvez. 1674. Il giudice prima di accettare la causa dovrà avere certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo da risultare impossibile il ristabilimento della convivenza coniugale. Il tribunale competente sarà normalmente scelto secondo le previsioni del pouvez. 1672 (il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove).

Nel processo matrimoniale il Vicario giudiziale competente, una volta ricevuto il libello tramite decreto notificato alle parti e al difensore del vincolo, deve innanzitutto ammetterlo se vi ravvisa un qualche fondamento. ensuite, dovrà notificarlo al difensore del vincolo e alla parte che non ha firmato il libello, la quale ha un termine di quindici giorni per rispondere. Decorso tale termine, il Vicario giudiziale fissa la formula del dubbio, determinando il capo di nullità della causa; stabilisce se la causa si tratterà con rito ordinario o breviore; nel caso di processo ordinario, con lo stesso decreto costituisce il collegio dei giudici o, in mancanza, nomina il giudice unico.

In materia di valutazione delle prove, la Motu Proprio introduce alcune novità che di seguito si riportano. Innanzitutto si rafforza il principio del valore delle dichiarazioni delle parti, ce, se godono di testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli argomenti che, in assenza di confutazione, possono assumere valore di prova piena. Anche la deposizione di un solo teste può fare piena fede. Nelle cause per impotenza o difetto del consenso par malattia mentale o anomalia psichica, si dovrà ricorrere all’opera di uno o più periti, salvo che dalle circostanze appaia inutile. Encore, se nell’istruttoria della causa sorge il dubbio sulla probabile non consumazione del matrimonio, sarà sufficiente sentire le parti per sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super rato e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, unita alla domanda di dispensa di una o di entrambe le parti e completata dal voto del tribunale e del Vescovo. In riferimento al processo in forma breviore, occorre precisare, En résumé, che in presenza di situazioni di fatto indicative della nullità evidente del matrimonio, comprovate da testimoni o documenti, il Vescovo diocesano ha la competenza a giudicare la domanda.

Questo nuovo rito, autrement dit, permette al Vescovo diocesano di emettere una sentenza di nullità nelle cause in cui sussistono i seguenti presupposti:

une) la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro;

b) le circostanze di fatti e di persone rendono manifesta la nullità. Queste circostanze, normalmente riscontrate nell’indagine pregiudiziale o pastorale ed elencate in modo esemplificativo all’art. 14 delle Regole Procedurali, non sono nuovi capi di nullità. Ça parle de, simplement, di situazioni che la giurisprudenza ritiene elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale. Esse possono addirittura suggerire con evidenza la nullità del matrimonio. In particolare sono:

1) la mancanza di fede che genera la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà;

2) la brevità della convivenza coniugale;

3) l’aborto procurato per impedire la procreazione;

4) l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;

5) l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione;

6) la causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;

7) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso;

8) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

Saranno necessari per iniziare un processo breviore:

une) la domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro, al Vescovo o al Vicario giudiziale;

b) il libello con i fatti su cui si fonda la domanda, le prove che possono essere raccolte dal giudice, i documenti allegati alla domanda. Stante la presenza evidente di situazioni di fatto indicative di una nullità del matrimonio, comprovate da testimonianze o documenti, la competenza a giudicare in forma breviore spetta al Vescovo diocesano, in seguito alla presentazione del libello, che dovrà esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda e che va presentato al Vicario giudiziale diocesano.

Come ha sottolineato a suo tempo il Decano della Rota Romana, questa riforma del processo matrimoniale incide in termini sostanziali e interviene dopo trecento anni nei quali la materia era rimasta sostanzialmente immutata. A seguito della riforma del 2015 sia i Vescovo diocesani che i Metropoliti dovranno procedere all’istituzione del tribunale diocesano. Se già esiste un tribunale, ma che non ha competenza per la nullità matrimoniale, il Vescovo potrà emettere un decreto con il quale conferisce la competenza al proprio tribunale. Aussi, qualora fosse impossibile avere un collegio di tre giudici il Vescovo dovrà decidere di affidare le cause a un giudice unico, o decidere di aderire a un tribunale interdiocesano competente nella materia matrimoniale a norma del pouvez. 1673 § 2 CIC, pur ritenendo questa una norma residuale alla quale il vescovo deve ricorrere solo quando, causa della scarsità di personale adeguatamente formato, sia impossibile costituire un tribunale competente in materia matrimoniale. Ricordiamo che con l’entrata in vigore del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a été, de facto, abrogato quanto disposto dal Motu Proprio Qua cura, promulgato a sua volta da Papa Pio XI l’8 dicembre 1938, che istituiva appunto i tribunali regionali con competenza in materia matrimoniale.

Se volete informazioni corrette e opportune, non andate su Internet a digitare su un motore di ricerca “annullamento del matrimonio religioso”, perché vi usciranno fuori pagine e pagine di commenti sbagliati e altrettanti sedicenti esperti che sui loro blog scrivono le cose a volte persino più insensate. Rivolgetevi ai vescovi e ai sacerdoti.

 

Velletri di Roma, 12 septembre 2023

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