« La communion à remarié ne touche pas la doctrine mais la discipline »
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« COMMUNION remarié TOUCHEZ PAS A LA DOCTRINE MAIS LA DISCIPLINE »
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Le Vatican de Print Andrea Tornielli a publié aujourd'hui Initié du Vatican l'entretien avec l'un des Pères de’Île de Patmos. Répondant aux questions, le théologien dominicain Giovanni Cavalcoli clarifie une des controverses particulièrement brûlant et les questions débattues en dehors du Synode sur la famille.
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Pour lire l'interview cliquez QUI
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Tour. Père,
il suo giovane confratello P. Thomas Michelet Op in un’intervista pubblicata oggi
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-nessuno-puo-modificare-la-legge-divina-per-questo-non-e-lecita-leucarestia-ai-divorziati-14148.htm
ad una veloce lettura mi sembra esprimere una posizione differente rispetto alla sua. Nell’articolo viene citato un di lui recente e più ampio studio sul tema pubblicato da
http://novaetvetera.ch/index.php/fr/la-revue/a-la-une/40-synode-sur-la-famille-la-voie-de-l-ordo-paenitentium
che mi “studierò” in serata.
Valuterò se porle altri quesiti, qualora qualcosa non mi fosse chiaro.
Grazie infinite.
Cito a difesa di p.Cavalcoli
L’infallibilità riguarda le cose di morale e fede non di pastorale. i documenti del Vaticano II non sono investiti da infallibilità lì dove si parla di pastorale.
Peut-être, p. Les chevaux. tradizionalista da sempre, come dice l’articolo, voleva esprimersi in termini di guida privata delle anime. Una convivenza non è un bene per la coppia, ma se i due hanno dei figli, questi devono essere educati. Vero che i due potrebbero vivere in continenza ed educare i figli come marito e moglie lì dov’è possibile e sempre lì dov’è possibile portare avanti le richieste di riconoscimento di matrimonio nullo.
en résumé::
une) il Magistero, la Tradizione e la Scrittura non cambiano
b) la norma DEVE essere restrittiva il più possibile
c) in confessionale o nella guida privata dell’anima bisogna andare a scandagliare, verificare, sondare e guidare passo passo l’anima: 1) ove possibile far cessare la convivenza; 2) ove non fosse possibile (enfants, questioni economiche, malattie gravi e cura del compagno) verificare il matrimonio precedente (se celebrato in Chiesa) e richiederne la verifica /nullità; 3) verificare il reale pentimento del torto fatto o subito.
Aussi:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_it.html
Solo qualche citazione:
“Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che: «Les excommuniés et interdits ne sont pas admis à la sainte communion, après l'imposition ou la déclaration de la peine et d'autres personnes qui persévèrent obstinément dans un péché grave manifeste " (pouvez. 915). Negli ultimi anni alcuni autori hanno sostenuto, sulla base di diverse argomentazioni, che questo canone non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati…
1. L'interdiction faite dans le canon cité, par sa nature, il dérive de la loi divine et transcende la sphère des lois ecclésiastiques positives: ceux-ci ne peuvent induire des changements législatifs contraires à la doctrine de l'Église…
2. Qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge (cf.. pouvez. 17) con l’uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei sacramenti.
"[Dans le] caso di un divorziato, risposato civilmente, che ha ritrovato la fede a giochi fatti: ipotizziamo sia stato abbandonato dalla moglie, che si sia risposato con l’errata idea di rifarsi una famiglia, e che non possa più ritornare con la prima vera unica moglie (magari questa si è riaccompagnata con un altro uomo e ha avuto dei figli da lui); questo fratello, pur pregando e partecipando attivamente alla vita della parrocchia, benvoluto dal parroco e da tutti i fedeli, consapevole del suo stato di peccato e neppure ostinato a volerlo giustificare, vive more uxorio con la moglie sposata civilmente, non riuscendo a vivere con lei come fratello e sorella. Dans ce cas, la scelta di accostarsi alla nuova moglie è un atto perfettamente libero e consapevole, e quanto detto dal § 1735 del Catechismo della Chiesa Cattolica non si può applicare nel modo più assoluto.”
Una efficace confutazione degli argomenti di padre Cavalcoli mi pare si trovi qui:
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351141
conseiller, entre autres,, questi passaggi:
“Va ancora approfondita la questione, tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti, dato che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate» da diversi «fattori psichici oppure sociali» (Catéchisme de l'Église catholique, 1735)”.
In queste ultime righe del § 122 dell’”Instrumentum laboris”, si rimanda al § 1735 del Catechismo della Chiesa Cattolica per suffragare “la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti”, in vista di un’eventuale ammissione ai sacramenti dei “divorziati risposati”. Che cosa dice in realtà il § 1735 del Catechismo? Leggiamolo per intero:
“L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali”…
Rev.padre,
humblement, facendola mia, Le sottopongo questa preoccupante domanda del
http://www.iltimone.org/33771,News.html
È POSSIBILE CANONIZZARE UN PAPA E DOPO UN ANNO GETTARE AL MACERO IL MAGISTERO SULL’EUCARISTIA SUO E DEI PREDECESSORI, PADRI DELLA CHIESA INCLUSI?
E’ probabile che anche Ella abbia collaborato alla stesura dell’Encilica di san Giovanni Paolo II Ecclesia de Eucharistia, 17 avril, Jeudi Saint, de l'année 2003, Anno del Rosario
36. 3 In questa linea giustamente il Catechismo della Chiesa Cattolica stabilisce: «Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla comunione». Desidero quindi ribadire che vige e vigerà sempre nella Chiesa la norma con cui il Concilio di Trento ha concretizzato la severa ammonizione dell’apostolo Paolo affermando che, à la fin d'une réception digne de l'Eucharistie, «si deve premettere la confessione dei peccati, quando uno è conscio di peccato mortale».
Che può pensare un misero peccatore confuso?
http://www.riscossacristiana.it/i-tre-errori-di-padre-cavalcoli-di-corrado-gnerre/
pubblica la “confutazione” delle affermazioni di P.Cavalcoli.
Padre Giovanni Cavalcoli replicherà presto con una sua risposta.
http://blog.messainlatino.it/2015/10/ma-e-proprio-padre-cavalcoli.htm
DFR scrive:
Si stenta a credere che un’intervista simile possa essere stata realmente rilasciata da uno tra i più intransigenti fustigatori di Karl Rahner;
Idee sorprendenti e contradditorie circa
l’esistenza di uno “stato di peccato mortale”
le disposizioni del penitente,
la Sainte Tradition
Le disposizioni spirituali per accedere alla Comunione non sono riconosciute come “norme morali” profondamente radicate nella Sacra Scrittura (come invece il Magistero vivente della Chiesa insegna, cf.. Esort. une publication. Entreprise membre de la famille, n. 84: SAA 74 (1982) 185), ma sono ridotte a “norme pastorali e liturgiche”.
Solo parole di un “ami” déçu?
Padre Giovanni Cavalcoli replicherà presto con una sua risposta.
La Comunione ai divorziati risposati profana tre Sacramenti (Penitenza, Eucarestia,Mariage) e il Cavalcoli (ormai non più facente parte della Chiesa Cattolica) ha il coraggio di dire che sarebbe solo una misura disciplinare: ma perchè il Cavalcoli invece di usare tanti giri di parole non dice chiaramente che lui e Ariel sono sulla linea dell’eretico Kasper (anche lui non facente parte della Chiesa Cattolica) e quindi dell’altro eretico capo Bergoglio? almeno ci risparmierebbero la confusione di considerare tale gente ancora nella Chiesa di Cristo.