Dalla Badessa mitrata di Conversano alla Suora prefetto del Dicastero per i religiosi
DALLA BADESSA MITRATA DI CONVERSANO ALLA SUORA PREFETTO DEL DICASTERO PER I RELIGIOSI
La tendenza a separare i poteri d’ordine e di giurisdizione si fonda su molte disposizioni pontificie del passato, che hanno avallato atti di governo senza potere d’ordine, per esempio il governo di alcune badesse dal Medioevo sino ai tempi moderni, o di alcuni vescovi che hanno governato diocesi senza essere ordinati.
– Teologia e diritto canonico –

Autore
Teodoro Beccia
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Il 6 gennaio scorso, solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, Suor Simona Brambilla, finora segretario del Dicastero per gli istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica, è stata nominata prefetto dello stesso dicastero dal Sommo Pontefice Francesco.
Suor Simona Brambilla era segretario del dicastero dal 7 ottobre 2023; seconda donna a ricoprire questo incarico dopo la nomina nel 2021 di Suor Alessandra Smerilli al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Il Romano Pontefice ha scelto come Pro-prefetto del dicastero Ángel Fernández Artime, 65 anni, creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023. Con questa nomina, rilanciata in un baleno dalle agenzie di stampa mondiali, il Pontefice ha inteso creare una struttura dirigenziale senza precedenti presso il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, nominando una suora prefetto e un cardinale pro-prefetto.
In perfetta coerenza logica con le azioni del Romano Pontefice, tale scelta non fa che ricalcare il solco segnato dalla riforma della Curia romana già presente nella Costituzione Praedicate Evangelium, merita però di essere chiarita dal punto di vista giuridico e da quello teologico. Un esempio iniziale potrà aiutarci a introdurre il tema per poi chiarire il problema. In precedenza, già lo scorso 9 gennaio 2023, il Pontefice aveva nominato un nuovo Abate territoriale dell’Abbazia di Montecassino, posto a capo della comunità monastica più antica dell’Occidente. Sebbene non consacrato vescovo, l’abate cassinense ― o per essere precisi l’arciabate ― riceve ratione officii tutte le facoltà di governo di un vescovo. Nulla di nuovo se non per il fatto che il Pontefice ha scelto di promuovere alla carica di abate, di per sé elettiva da parte della sua comunità, un monaco laico non costituito nell’ordine sacro del presbiterato, ordinato poi sacerdote solo dopo la nomina abbaziale.
Senza voler entrare nel merito della discussione circa l’opportunità di una nomina pontificia per una carica che more solito prevede una elezione, resta necessario analizzare la complementarietà, o meno, tra potestà d’ordine e potestà di giurisdizione. Rivalorizzando la tradizione teologica antica, orientale e occidentale, il Vaticano II ha messo l’accento sull’unità della «sacra potestas», pur senza voler prendere posizione sul valore ecclesiologico della distinzione tra il potere di ordine e quello di giurisdizione introdotta dalla canonistica prima del XII secolo. Sussistono, infatti, elementi teologici che orientano verso una concezione unitaria della potestas sacra, ovvero: il principio della sacramentalità dell’episcopato di cui al can. 129 §1 C.J.C.
Vi sono nella Chiesa due poteri, lasciati da Nostro Signore Gesù Cristo, e due gerarchie che ne derivano, le quali si incrociano e si sovrappongono in parte, ma che restano ben distinte nelle loro attribuzioni e nelle loro fonti. Il primo tra i due è la potestas sanctificandi, che si riceve e si esercita tramite il Sacramento dell’Ordine nei suoi vari gradi (ministeri istituiti, sacerdozio ed episcopato: e er Vescovo si intende chi ha ricevuto la consacrazione episcopale), e che consiste principalmente nel potere di consacrare l’Eucaristia e, mediante questa e gli altri Sacramenti, dare la grazia alle anime. Poiché la fonte di questo potere è un Sacramento, l’autore diretto ne è Nostro Signore stesso, ex opere operato: i ministri ne sono solo gli strumenti. Atto più alto di questo potere è la consacrazione del Corpo e del Sangue di Cristo. In questo, Vescovo e Sacerdote, sono uguali. La potestas regendi, o potere di giurisdizione, che comprende in sé il potere spirituale di governare e di insegnare (infatti si insegna legittimamente e con autorità solo ai propri sudditi). Se consideriamo la Chiesa come societas, secondo il diritto classico, essa deve avere un’autorità capace di legiferare e di guidare, oltre che di punire e correggere. Questo potere, che Nostro Signore ugualmente possiede al supremo grado, è da Lui trasmesso direttamente solo al Successore del Beato Apostolo Pietro al momento dell’accettazione dell’elezione, e da lui stesso trasmesso in vari modi al resto della Chiesa. Non ha di per sé alcun legame con il potere d’ordine, benché generalmente i due poteri convivano negli stessi soggetti, o addirittura, come per il Papa e i Vescovi diocesani, vi sia obbligo morale di riunire in sé i due poteri. In questo senso Vescovo è colui che ha ricevuto dal Papa il potere di governare una diocesi.
Questa dottrina sulla distinzione di origine dei due poteri è insegnata senza ambiguità possibile in una quantità impressionante di documenti magisteriali: ultima fra di essi l’enciclica Mystici Corporis di Pio XII (1943), ripresa nelle successive Ad Sinarum gentes (1954) e Ad Apostolorum Principis (1958). I Vescovi governano la loro diocesi in nome del Cristo, «id tamen dum faciunt, non plane sui jurissunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria jurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice impertita» («tuttavia quando lo fanno, non lo fanno affatto per diritto proprio, ma posti sotto la debita autorità del Romano Pontefice, benché godano di un potere di giurisdizione ordinario, dato loro immediatamente dallo stesso Pontefice») (DS. 3804). L’unico al mondo a ricevere tale potere di giurisdizione direttamente da Dio è il Pontefice Romano, come affermava il Codice di Diritto Canonico del 1917 al can.109:
«Qui in ecclesiastica hierarchia cooptantur […] in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsometjure divino, adimpleta conditione legitimae electionis ejusdem que acceptationis; in reliquis gradibus jurisdictionis, canonica missione» («Coloro che sono annoverati nella gerarchia ecclasiastica […] sono costituiti nei gradi del potere d’ordine con la sacra ordinazione; nel supremo Pontificato, per lo stesso diritto divino, compiute le condizioni della legittima elezione e dell’accettazione di questa; nei restanti gradi del potere di giurisdizione, con la missione canonica»).
nemmeno il Romano Pontefice riceve tale potere dalla consacrazione episcopale, ma indipendentemente da essa. Nel corso della storia c’è stata quindi un’ampia, complessa e talvolta controversa riflessione sul rapporto tra il potere degli ordini, che si riceve con l’ordinazione e che permette di amministrare alcuni Sacramenti ― come presiedere l’Eucaristia ― e il potere di governo, che dà autorità su una parte del Popolo di Dio, come una diocesi, un ordine religioso o anche una parrocchia. Per molto tempo si è creduto che i due poteri fossero distinti e che fosse possibile esercitarli separatamente; anche San Tommaso d’Aquino condivideva questa posizione.
Per quanto riguarda la Curia romana, si riteneva che tutti coloro che vi svolgevano il loro servizio ricevessero il loro potere direttamente dal Romano Pontefice, che conferiva loro l’autorità indipendentemente dal fatto che fossero ordinati o meno. Questo valeva anche per i cardinali, la cui autorità derivava dalla creazione papale e non per via sacramentale. Questo approccio ha caratterizzato la storia della Chiesa per lungo tempo, tanto che ci sono stati cardinali che non erano sacerdoti, ad esempio il Cardinale Giacomo Antonelli, segretario di Stato vaticano dal 1848 al 1876, era stato ordinato diacono, ma non era un sacerdote. Più indietro nel tempo, ci sono stati cardinali nominati in giovane età che hanno ricevuto gli ordini solo dopo molto tempo, e persino papi che erano solo diaconi al momento della loro elezione al soglio pontificio.
Alcuni abati del passato non erano nemmeno stati ordinati sacerdoti e governavano una circoscrizione ecclesiastica, oppure c’erano figure che a noi risultano quanto meno anacronistiche ma che rispondevano a questa logica, come i vescovi eletti che governavano diocesi senza aver ricevuto la consacrazione episcopale ma solo in virtù della loro elezione, problema questo al quale porrà fine il Concilio di Trento attraverso l’obbligo della residenza. Altri esempi sono le cosiddette badesse mitrate, “donne con il bastone pastorale”, di cui accenneremo a seguire.
Nel tempo è emerso un altro approccio che risale alla Chiesa del primo millennio: Il potere di governo è strettamente legato al Sacramento dell’ordine sacro, per cui non è possibile esercitare l’uno senza l’altro se non entro certi limiti, che sono piuttosto ristretti.Per questo motivoil Santo Pontefice Giovanni XXIII, nel 1962,con il motu proprio Cum Gravissima decise che tutti i cardinali dovessero essere ordinati vescovi
Questo è l’approccio del Concilio Vaticano II, che si ritrova, ad esempio, nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium al n. 21, nella Nota esplicativa al n. 2, e nei due Codici di Diritto Canonico, quello latino del 1983 e quello orientale del 1990. Nel III capitolo (nn. 18-23) e nella Nota praevia si sostiene che la consacrazione episcopale è fonte del potere di governo e non solo del potere d’ordine, facendo leva sulla sacramentalità dell’episcopato. Per il Concilio di Trento, infatti, il sacerdozio conferito dal Cristo agli Apostoli e ai loro successori è detto «potere […] di consacrare, offrire e amministrare il suo Corpo e il suo Sangue, oltre che di rimettere e ritenere i peccati» (DS 1764); in particolare i Vescovi «che sono succeduti in luogo degli Apostoli […] sono superiori ai preti, e possono amministrare il Sacramento della cresima, ordinare i ministri della Chiesa, e compiere molte altre cose» (DS 1768). Ecco dunque gli effetti dell’Ordinazione tali che ci sono descritti dal Concilio di Trento: un potere legato al Corpo fisico del Cristo e all’amministrazione dei Sacramenti, e assolutamente non al governo esterno della Chiesa. Lumen gentium afferma che la consacrazione episcopale «conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica con il Capo e colle membra del Collegio».
Chiunque sia validamente consacrato Vescovo possiede, secondo Lumen gentium, entrambi i poteri; il Sommo Pontefice interviene solo per determinare l’esercizio del potere di governo, non per conferirlo. In mancanza di questo intervento del Papa, non sappiamo se l’esercizio della giurisdizione sarebbe invalido o soltanto illecito: la Nota praevia afferma di non voler entrare nella questione, anche se si può supporre che sarebbe solo illecito, come per il potere d’ordine. Inoltre, secondo il n. 22 la consacrazione episcopale avrebbe come effetto anche l’ingresso nel Collegio episcopale, corpo che secondo Lumen gentium avrebbe il potere supremo accanto a quello del Papa da solo: la Nota praevia precisa che tale soggetto del potere universale esiste sempre, ma che entra in azione solo quando il Papa lo convoca. Lo stesso numero 22 dice che per appartenere al Collegio occorre anche il legame gerarchico, tuttavia non è chiaro se questa sia una vera causa di appartenenza al Collegio o una semplice condizione. Il potere di governo, che esula dall’ordine sacramentale, sarebbe effetto del Sacramento ex opere operato, quindi del Cristo direttamente, come anche l’appartenenza al detto Collegio, che pur essendo soggetto del potere supremo cum Petro et sub Petro, resterebbe un soggetto distinto da Pietro solo e riceverebbe il potere che esercita non ex Petro ma ex Christo, come appare chiaramente dalla stessa Nota praevia.
Il Vaticano II ha autorevolmente ribadito che l’episcopato è un sacramento e che con la consacrazione episcopale si entra a far parte del Collegio episcopale che insieme al Papa e sotto la sua autorità, è il soggetto della suprema potestà su tutta la Chiesa. Questa tesi è chiaramente difficile da conciliare con il dettato del Vaticano I, che condanna
«[…] quelli che affermano che tale primato non fu dato immediatamente e direttamente al Beato Pietro, ma alla Chiesa e tramite questa a lui come ministro della Chiesa stessa».
Tesi diversa da quella che poi ha prevalso in Lumen gentium: qui il soggetto del potere supremo è uno, il Collegio, benché non si escluda che il Papa possa agire solo. L’eco di questa tesi si fa sentire anche nel numero 22 di Lumen gentium, quando si afferma che il Papa esercita il potere a due titoli: in forza del suo ufficio e come Capo del Collegio. Si ammette dunque che almeno in alcuni casi il Papa sia solo il rappresentante del Collegio.
Questa riflessione si ritrova nelle due documenti di riforma della Curia romana che hanno seguito il Concilio Vaticano II: La costituzione Regimini Ecclesiae Universae di Paolo VI (1967) e la Pastor Bonus di Giovanni Paolo II (1988). Giovanni Paolo II delineò la Curia in congregazioni e pontifici consigli, che in termini laici potrebbero essere definiti come “ministeri con portafoglio” e “ministeri senza portafoglio”.
Le congregazioni dovevano essere governate da cardinali perché partecipavano alle decisioni della Chiesa universale con il Papa, quindi, i loro capi, dovevano avere il rango di primi consiglieri del Papa. I pontifici consigli, invece, potevano essere guidati anche da arcivescovi, ma in ogni caso da ministri ordinati perché dovevano comunque essere in rapporto di collegialità con il vescovo di Roma – cioè il Papa.
Il diritto canonico distingue la potestà di governo in tre categorie: la potestà legislativa in ragione della quale si pongono in essere leggi, decreti generali e privilegi; la potestà esecutiva che consente di porre in essere decreti generali esecutivi, istruzioni e atti ammnistrativi singolari e su concessione della competente autorità legislativa decreti generali e privilegi; la potestà giudiziale che consente di porre in essere le sentenze e i relativi atti preparatori.
Negli ordinamenti statali vige il principio della separazione delle potestà che permette di ripartire le funzioni di governo (parlamento, governo, tribunali) affinché (Locke-Montesquieu) il loro esercizio sia libero da influenze reciproche. Nell’ordinamento canonico vige il principio della distinzione delle potestà e quindi della loro unità. Le tre funzioni sono annesse agli uffici capitali sia universali che particolari. Tuttavia accanto ad essi l’ordinamento canonico prevede ulteriori uffici in cui risultano titolati persone o collegi a cui è annessa una sola delle potestà citate. La distinzione tra le potestà non ha lo scopo di limitare l’esercizio di ciascuna nei confronti dell’altra ma consente di individuare atti di natura diversa affinché sia promosso il bene comune della Chiesa.
L’organizzazione della Chiesa si fonda sul principio della gerarchia degli uffici, molti dei quali non sono qualificabili come uffici di governo, in quanto non dotati di potestas gubernandi. Quando la potestà di governo è annessa a un ufficio, si qualifica come ordinaria, distinta da quella delegata perché data direttamente alla persona tramite mandato, senza attribuzione di un ufficio specifico.
La potestà ordinaria può essere propria o vicaria. Nel primo caso è esercitata in “nome proprio” dal titolare; è vicaria se è esercitata da un soggetto che agisce a nome del titolare dell’ufficio. A livello universale, gli uffici ai quali è annessa una potestà ordinaria propria o vicaria sono: Romano Pontefice, Collegio episcopale, le congregazioni della Curia, il Pontificio consiglio dei Laici, i tribunali apostolici. A livello particolare sono: i vescovi diocesani e i capi delle prelature abbaziali o territoriali, i vicari e prefetti apostolici, amministratori apostolici, Ordinari personali (tranne quelli per gli anglicani), ordinario della prelatura personale, vicari generali, episcopali e giudiziali, parroci; metropoliti, concili particolari, conferenze episcopali e loro consigli permanenti; i superiori e i capitoli degli istituti religiosi e società clericali di vita apostolica di diritto pontificio.
Il can. 134 §1 attribuisce la qualifica di Ordinario ai titolari di tre diversi uffici: l’ufficio che si caratterizza per l’intera potestà di governo (legislativa, esecutiva e giudiziale), Romano Pontefice, Vescovi diocesani ed equiparati; l’ufficio caratterizzato dalla potestà ordinaria vicaria ed esecutiva (vicari generali ed episcopali delle diocesi); uffici attribuiti ai superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica. Lo stesso can. 134 §2 attribuisce la qualifica giuridica di ordinario del luogo ai primi due tipi di ordinari. La qualifica di ordinario del luogo è legata al carattere territoriale delle circoscrizioni ecclesiastiche.
La potestà delegata è distinta dalla potestà ordinaria perché è affidata alla persona (can 131), in quanto titolare di un ufficio ma non come parte integrante di esso. In questo caso la potestà è circoscritta alle facoltà assegnate alla persona mediante un mandato di delega. Sia il romano pontefice che i vescovi possono, mediante delega, ampliare le facoltà di un vescovo diocesano o di un vicario al di là di quelle acquisite mediante ufficio. Da qui la differenza tra le due potestà. Quella ordinaria è oggettiva, esiste in sé indipendentemente dal soggetto che deve solo possedere i requisiti definiti per ricevere l’ufficio; la seconda dipende dalla scelta di un soggetto titolare che decide di concederne una parte.
La costituzione apostolica Praedicate Evangelium, con cui il Sommo Pontefice Francesco ha riformato la Curia nel 2022, si è sostanzialmente discostata da questo approccio giuridico e teologico. Non si distingue più tra congregazioni e pontifici consigli, che vengono tutti definiti dicasteri; non c’è più differenza su chi può essere il capo del dicastero, una carica che può essere quindi conferita anche a un laico. Tuttavia, nel presentare la riforma della Curia il 21 marzo 2022, l’allora Padre Gianfranco Ghirlanda S.J. ― creato cardinale da Sommo Pontefice Francesco nel concistoro del 27 agosto 2022 ― spiegò che c’erano ancora alcuni dicasteri in cui era opportuno che fosse un cardinale a guidarli e fece notare che la «costituzione non abroga il Codice di Diritto Canonico, che stabilisce che nelle questioni che riguardano i chierici sono i chierici a giudicare». Questo è il centro della questione: ci sono uffici che possono essere esercitati solo per nomina pontificia o ci sono uffici che, nonostante la nomina pontificia, possono essere esercitati solo se si è ordinati?
La domanda emerge quando un Cardinale pro-prefetto supporta una Suora prefetto. Il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha diverse competenze, che sono in genere atti di governo che possono essere esercitati senza l’ordinazione sacerdotale. Ma lo stesso dicastero, spesso è chiamato a gestire e dirimere problemi che riguardano chierici ordinati in sacris. Probabilmente si è pensato che queste decisioni possano essere gestite, in maniera residuale, da almeno un membro che abbia ricevuto la sacra ordinazione, da affiancare al Prefetto. Per questo è stata creata la figura del pro-prefetto, che sembra però essere usata in modo improprio. Il documento Praedicate Evangelium descrive due pro-prefetti che sono a capo delle due sezioni del Dicastero per l’Evangelizzazione. Questo perché i due pro-prefetti guidano le sezioni del dicastero “al posto” (cioè, pro-) del Papa, che è considerato il prefetto del dicastero.
In altri casi è stato nominato pro-prefetto un prelato che non aveva ancora il grado per ricoprire formalmente la carica. Ad esempio, quando Angelo Sodano fu nominato Segretario di Stato vaticano il 1° dicembre 1990, era ancora un arcivescovo. Fu quindi nominato pro-segretario di Stato perché la Costituzione Apostolica Pastor Bonus prevedeva che il segretario di Stato fosse sempre un cardinale. Sodano mantenne il titolo di pro-segretario di Stato fino al concistoro del 28 giugno 1991, quando fu creato cardinale e assunse formalmente il titolo di segretario di Stato a partire dal 1° luglio 1991.
Il pro-prefetto Ángel Fernández Artime è però già cardinale e non esercita la giurisdizione al posto del Papa. Semmai lavora a fianco della Suora prefetto. Il suo ruolo è più che altro quello di co-prefetto, quindi resta da vedere se il Santo Padre nominerà un segretario per il dicastero per capire l’organigramma definitivo. La scelta di affiancare un ecclesiastico al prefetto rispecchia il modus operandi di alcuni ordini religiosi, che hanno alla loro guida dei “fratelli” (laici consacrati), ma che sono nominati accanto a figure con autorità sacramentale. Il Sommo Pontefice avrebbe quindi scelto di seguire una strada già percorsa dalle congregazioni religiose per il governo della Chiesa. Non è una novità. Anche il Santo Padre Francesco, ad esempio, è intervenuto nella crisi di governo dell’Ordine di Malta proprio operando sull’Ordine come se fosse solo un’entità religiosa e monastica, imponendo autoritariamente le nuove costituzioni nel settembre 2022 e stabilendo che il Romano Pontefice deve confermare l’elezione del Gran Maestro.
Anche il Consiglio dei Cardinali, istituito da Papa Francesco all’inizio del suo pontificato nel 2013, assomiglia al consiglio generale che sostiene il governo del Generale dei Gesuiti. Molte di queste impostazioni sono date dal principale consigliere giuridico del Pontefice regnante, il Cardinale Gianfranco Ghirlanda, anch’egli gesuita, che ha seguito personalmente la riforma dell’Ordine di Malta e la riforma della Curia, oltre a varie altre riforme, come quella degli statuti dei Legionari di Cristo.
Il Santo Padre Francesco ha stabilito un’innovazione nella Curia romana abbandonando i criteri del governo della Curia a favore piuttosto di quelli delle congregazioni religiose. Ci troviamo di fronte a una piccola rivoluzione, o semplicemente a un uso improprio dei termini che potrebbe causare una grave confusione? Sappiamo che la carica di pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica non è prevista dalla costituzione Praedicate Evangelium. Non è stato precisato come sarà il rapporto di poteri e competenze tra il nuovo prefetto e il pro-prefetto. Tuttavia, parlare di un rapporto di subordinazione con un cardinale che sarebbe il “secondo in grado” del prefetto non sembra una lettura corretta.
La distinzione tra ordine e giurisdizione è il risultato di una riflessione, durata quasi un millennio, tesa a risolvere due problemi fondamentali: quello della validità degli atti sacramentali posti dai ministri, che avessero rotto con la comunione ecclesiale; quello della validità delle ordinazioni assolute, che prevalse nella prassi della Chiesa latina malgrado la proibizione del Concilio di Calcedonia. La questione non riguardò tanto la possibilità che un vescovo scomunicato potesse essere posto a capo di una diocesi, quanto piuttosto che potesse continuare ad amministrare i Sacramenti, fino a quando Graziano e i decretisti non riuscirono progressivamente a distinguere nell’attività dei ministri due poteri: un potere di ordine e un potere di giurisdizione, diversi sia per la modalità di trasmissione che per la loro stabilità e funzione. E tutto sommato la Costituzione Praedicate Evangelium procede proprio su questo binario della distinzione: assume implicitamente l’opzione di non considerare il sacramento dell’Ordine come l’origine del potere di giurisdizione, ma di attribuirlo esclusivamente alla missio canonica data dal Romano Pontefice, che conferirebbe così una delega dei suoi propri poteri a chiunque eserciti una funzione di governo nella Curia romana e nella Chiesa, sia esso ordinato o meno.
La questione maggiormente dibattuta pare essere l’esercizio della potestà di giurisdizione nell’ambito extra-sacramentale. Al di fuori dell’ambito sacramentale, il Codice del 1983 sembra considerare, almeno dal profilo terminologico, la potestas iurisdictionis come un potere che possiede un contenuto materiale proprio, distinto da quello della potestas ordinis. Il Codice utilizza due differenti termini: il termine «facultas» nell’ambito sacramentale, e quello di «potestas» nell’ambito extra-sacramentale, quasi come a dare due significati diversi allo stesso potere di giurisdizione, uno formale ed uno contenutistico, secondo che esso operi nel primo o nel secondo ambito. Quanto alla riforma della Curia, essa pare presentare una rivoluzione radicale all’interno dell’Ordinamento, una sorta di sottolineatura della domanda circa l’origine della potestà di giurisdizione: comprendere se si tratta di volontà divina (immediata) inscritta nel sacramento dell’Ordine che fonda i poteri di santificare, insegnare e governare o si tratta piuttosto d’una determinazione della Chiesa (mediata) conferita al Successore di Pietro in virtù del suo mandato di pastore universale con la speciale assistenza dello Spirito Santo.
La tendenza a separare i poteri d’ordine e di giurisdizione si fonda su molte disposizioni pontificie del passato, che hanno avallato atti di governo senza potere d’ordine, per esempio il governo di alcune badesse dal Medioevo sino ai tempi moderni, come nel noto e celebre caso della Badessa di Conversano, definita Monstrum Apuliae, o di alcuni vescovi che hanno governato diocesi senza essere ordinati, o ancora alcune licenze concesse dal Supremo Legislatore a semplici sacerdoti per ordinare altri preti senza essere vescovi. Si potrebbe allungare l’elenco dei fatti che mostrano come il potere di governo non dipenda intrinsecamente dal potere d’Ordine, quanto piuttosto da un’altra fonte, che si identifica poi con la missio canonica conferita dal Romano Pontefice. La nuova Costituzione andrebbe forse oltre il can. 129 §2 C.J.C., ovvero interpreterebbe a pieno quella collaborazione del laicato nell’esercizio della medesima potestà di giurisdizione. Partendo da questa osservazione, il nocciolo della questione può ricondursi a ciò che regola i rapporti tra la natura della Chiesa come istituzione divino-umana e le strutture di governo che le consentono di adempiere la sua missione a servizio della salvezza del mondo. Si può dunque affermare che la comunione ecclesiale comporta una dimensione gerarchica che corrisponde al mistero trinitario così come ci viene rivelato. Tutto quanto fin ora detto, seppure in maniera estremamente sintetica, porterebbe a dire che la potestà di giurisdizione non dipende esclusivamente dalla potestà di ordine.
Una cosa possiamo affermare con malcelata sicurezza: la nomina di una Suora alla carica di Prefetto (che, resterebbe come suora sottoposta alla sua diretta Superiora religiosa ma, allo stesso tempo, gerarchicamente “superiora della sua Superiora”, con rischio concreto di cortocircuitare le competenze) e la contestuale nomina di un Cardinale alla carica di pro-prefetto, non fa altro che confermare la cifra stilistica alla quale questo pontificato ci ha ormai abituato da 12 anni in avanti: l’importante è provocare e generare processi. Cosa che potrebbe anche risultare affascinante, se non per il fatto che, come tutti i giuristi, non possiamo fare a meno di considerare che i processi, proprio per una questione di giustizia equità e di rispetto delle parti, non possono durare in eterno, perché, prima o poi, delle due l’una:o giungono a sentenza o vengono archiviati.
Velletri di Roma, 19 gennaio 2025
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