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«Ma noi siamo regolarmente divorziati!». Il processo canonico di nullità matrimoniale: la fase previa all’introduzione del libello e la consulenza tecnica

18 Giugno 2024/in Teologia e diritto canonico/da Padre Teodoro

«MA NOI SIAMO REGOLARMENTE DIVORZIATI!». IL PROCESSO CANONICO DI NULLITÀ MATRIMONIALE: LA FASE PREVIA ALL’INTRODUZIONE DEL LIBELLO E LA CONSULENZA TECNICA

La Chiesa, madre e maestra, nonché dispensatrice di grazia e misericordia, non ha mai chiuso la porta in faccia, ieri come oggi. Semmai sono certi cattolici, mi si passi l’espressione: tanto ottusi quanto ostinati, che si chiudono le porte in faccia da sé stessi mentre in tutti i modi gli vengono aperte dinanzi.

– Teologia e diritto canonico –

AutoreTeodoro Beccia

Autore
Teodoro Beccia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Come già spiegato in precedenza ― ma vale la pena ripeterlo ― noi canonisti e pastori in cura d’anime ci ritroviamo a vivere anche situazioni così deludenti da apparire spesso disarmanti, oltre che difficili da correggere, specie per quanto riguarda i processi canonici di nullità matrimoniale. Cerchiamo di rendere l’idea: anche se il concetto è facile da comprendere, risulta difficile far capire a molte persone che i matrimoni “non si annullano”, possono solo essere “dichiarati nulli” quando ricorrono elementi e circostanze per dichiararli tali. Spiegazione dinanzi alla quale capita di sentirsi replicare: «…annullare … nulli … ma è la stessa cosa, sono solo giochi di parole dei preti!».

Affermare che matrimonio annullato e matrimonio dichiarato nullo sono la stessa cosa celata dietro giochi di parole, equivale ad affermare che andare in montagna a duemila metri di altezza sotto i ghiacciai o andare al mare sulla spiaggia a temperatura che sfiora i 40 gradi è uguale, perché sempre di una vacanza si tratta. Dinanzi a un’affermazione del genere chiunque coglierebbe immediatamente l’elemento assurdo e illogico, perché le spiagge marine sotto il sole cocente e le alture di montagna sotto i ghiacciai sono due cose sostanzialmente diverse. Nessuno ha la facoltà di “annullare” un matrimonio sacramentale, ciò che la Chiesa può fare, se ricorrono le previste circostanze, è dichiarare che il matrimonio, per quanto formalmente celebrato nel rispetto di tutte le forme esteriori richieste, era carente di uno o più elementi sostanziali che lo rendono invalido, quindi di fatto nullo. A quel punto, il competente Tribunale ecclesiastico, con sentenza motivata di nullità dichiara che quel matrimonio, pur se formalmente celebrato, sostanzialmente e di fatto non è proprio mai esistito.

«Ma noi siamo regolarmente divorziati!», ci siamo sentiti dire più volte da cattolici alquanto confusi ai quali non è facile far comprendere che un Tribunale può sciogliere i vincoli civili derivanti dal contratto matrimoniale secondo i dettami del Codice di Diritto Civile, ma con quell’atto di divorzio non si “scioglie” però il matrimonio sacramentale. Il Concordato tra l’allora Regno d’Italia e la Santa Sede (1929) e quello revisionato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (1984) consente che il matrimonio religioso produca i relativi effetti civili. Con un’unica cerimonia sono espletati i due distinti atti: quello religioso e quello civile, con la relativa trasmissione degli atti al Comune che provvede poi a trascrivere il matrimonio sui propri registri ai cosiddetti effetti civili.

Con la Legge del 1° dicembre 1970, n. 898 entra in vigore il divorzio in Italia. Quattro anni dopo, il 12 e 13 maggio 1974 si svolse un referendum abrogativo, promosso dalla Democrazia Cristiana, in particolare dall’area facente capo ad Amintore Fanfani, con il quale si tentò di cancellare quella Legge, ma inutilmente, perché la maggioranza degli elettori votò contro la sua abrogazione.

In uno dei nostri vari colloqui redazionali privati, Padre Ariel S. Levi di Gualdo mi pose un quesito stimolante e provocatorio che reputo opportuno rendere pubblico:

«Come mai, dopo l’entrata in vigore di quella Legge nel 1970 e dopo la sua conferma data dagli italiani con un referendum popolare nel 1974, Paolo VI non chiese coerentemente la riforma del Concordato nella parte inerente il matrimonio? Non avevamo forse appena celebrato un grande Concilio pastorale, paragonato più volte dallo stesso Paolo VI ― forse con enfasi anche un po’ eccessiva ― al Primo Concilio di Nicea? Possibile che nessuno si sia accorto ― peraltro in anni nei quali si parlava solo di pastorale e dove tutto pareva essere unicamente e solo pastorale ― che proprio sul piano pastorale e pedagogico era ormai molto problematico far convivere assieme due atti, quello religioso e quello civile, consapevoli che la legislazione civile era in contrasto con quella religiosa in virtù della legge civile sul divorzio? Perché non abbiamo chiesto noi stessi, proprio a scanso di pastorali confusioni, di ritornare a due atti completamente separati: il matrimonio religioso in chiesa di pertinenza solo della Chiesa, il matrimonio civile in Comune di pertinenza solo dello Stato? O forse, più semplicemente, non potevamo o non volevamo rinunciare a tenere a tutti i costi il piedino nel politico e nell’amministrativo?».

Un quesito apparentemente provocatorio giocato sulla iperbole, ma se inteso e letto bene, più che di provocatorio ha in sé molto di storico, giuridico e pastorale, quanto basterebbe per reclamare risposte. O non erano forse proprio i maestri della scolastica classica che pur di stimolare la speculazione e il ragionamento ricorrevano non solo a discorsi provocatori, ma persino a figure retoriche volutamente assurde? Oggi che invece si è pronti a sentirsi colpiti e offesi di tutto e per tutto, se non peggio spaventati di tutto e per tutto, questa antica sapienza rischia di finire completamente perduta, ed è la sapienza di Anselmo d’Aosta, Alberto Magno, Tommaso d’Aquino … Peccato, perché questa sapienza, basata essenzialmente e imprescindibilmente sul senso critico, ha generato nei secoli Santi Padri e dottori della Chiesa, scuole teologiche e solidi criteri formativi alla vita sacerdotale e religiosa.

In questo articolo ci soffermeremo sulla fase del procedimento canonico di nullità matrimoniale che precede l’introduzione del libello, ossia il documento introduttivo necessario all’avvio del processo stesso. Titolare di questa prima fase, ai sensi del can. 1674 § 11, possono essere entrambi i coniugi, uno solo di essi, oppure il promotore di giustizia, ma solo «quando la nullità sia già stata divulgata» («cum nullitas iam divulgata est») e non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno («si matrimonium convalidari nequeat aut non expediat»). Per inciso ricordiamo che il promotore di giustizia è una figura processuale che nell’ordinamento canonico svolge quelle che sono le equivalenti funzioni di un pubblico ministero.

Poniamo quindi l’attenzione ai casi in cui l’iniziativa della fase previa sia assunta congiuntamente dai due coniugi o da uno due: d’intesa con l’altro coniuge o del tutto autonomamente, nell’impossibilità di contattare l’altro o nella sua indifferenza o ancora contro la sua volontà. La scelta di limitare l’attenzione a questa situazione si motiva non solo per il fatto che è certamente la fattispecie più comune ma perché il punto delicato della fase previa all’introduzione del libello è proprio quello che colui (o coloro) a cui compete, possa essere in grado di discernere quando sia opportuno introdurre una causa di nullità e giungere sino alla definizione di una simile volontà con un grado di precisione tale che possa poi essere tradotto nel libello. Mentre i requisiti per conseguire queste finalità sono facilmente accessibili al promotore di giustizia (per competenza propria, can. 1435, e per la possibilità di disporre del sostegno della struttura del tribunale), sono normalmente carenti (salvo il caso del tutto eccezionale in cui i coniugi o uno di essi siano competenti in ambito canonico) nel coniuge. Il non affrontare questa difficoltà potrebbe comportare una negazione di fatto della possibilità stessa di dare avvio a una causa di nullità, a detrimento del diritto dei fedeli di ricorrere al foro ecclesiastico di cui tratta il can. 221 § 1 che recita:  

«Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto».

Le valutazioni e le scelte a cui il coniuge è chiamato, nella fase che precede il libello, sono del resto particolarmente rilevanti e complesse da attuare e possono essere così compendiate:

– ripercorrere la propria vicenda sentimentale e coniugale, con verità (non basta la coerenza del giudizio logico, si pensi ad esempio ai casi implicanti la fattispecie di cui al can. 1095, 2°-3°) e una certa terzietà, per farne emergere gli snodi problematici (che non sono solo quelli che hanno condotto al fallimento della vita coniugale, essendo i motivi di nullità talvolta afferenti a cause per sé estrinseche alla qualità della vita di coppia);

– acquisire una consapevolezza adeguatamente motivata dell’impossibilità di superare i motivi di contrasto insorti nella vita coniugale e, nel caso in cui sia già stata assunta la scelta della separazione (o persino del divorzio), confrontarne la coerenza con i principi stabiliti dall’insegnamento morale della Chiesa e dal diritto canonico (cfr. cann. 1151-1155);

– verificare, nel confronto con un esperto, la propria attitudine ad agire come parte attrice in una causa di nullità (cfr. can. 1476 e can. 1478);

– verificare, sempre nel confronto con un esperto, se uno o più dei nodi problematici individuati possano rientrare in uno dei capi di nullità previsti dall’ordinamento canonico o se non vi siano altri nodi problematici sfuggiti alla prima disamina ma che emergano dalla migliore conoscenza della legge della Chiesa (ad esempio l’assistenza alle nozze da parte di un ministro sprovvisto di valida delega, can. 1111 e can. 144) o ancora se non vi siano elementi che non comportino la nullità ma aprono alla possibilità di chiedere lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o per favor fidei;

– nel caso in cui vi siano elementi di possibile nullità, definirli con accuratezza e attribuirne la responsabilità;

– definire una ricostruzione organica ed ordinata della vicenda in cui emergano gli elementi di possibile nullità e verificare la possibilità di provare adeguatamente quanto asserito, possibilmente acquisendo già gli elementi di prova accessibili e indicando quelli la cui acquisizione dovrà essere chiesta al tribunale;

– se non è ancora stato fatto, coinvolgere l’altro coniuge o quantomeno individuare gli elementi per la sua reperibilità;

– individuare il foro ecclesiastico competente cui rivolgersi;

– individuare la forma processuale da scegliere: processo breve, processo ordinario o processo documentale;

– in una qualsiasi delle fasi sinora considerate o, se non è stato fatto prima, a conclusione delle azioni precedenti, individuare un patrono che possa assistere il coniuge come attore (o i due coniugi, se agiscono congiuntamente) nel corso del procedimento canonico (salvo il caso in cui la parte voglia chiedere di essere autorizzata a stare in giudizio da sola, come prevede il can. 1481 §3).

Tutti questi articolati adempimenti devono essere ovviamente soddisfatti al momento della introduzione del libello. L’onerosità degli adempimenti cui un coniuge deve sottoporsi nel momento in cui intende chiedere alla Chiesa una verifica della nullità del proprio matrimonio è pertanto davvero notevole. Ci si può chiedere in questo senso se non ci sia una sproporzione esagerata tra il numero (purtroppo ancora molto elevato) di divorzi (almeno nel mondo occidentale) e il numero comunque molto esile delle cause canoniche di nullità introdotte (numero che resta decisamente ridotto anche se considerassimo pure gli scioglimenti). Ovviamente questo aspetto deve essere considerato con una certa cautela, senza cadere in conclusioni superficiali dedotte dalla semplice sproporzione numerica tra i due dati: si consideri a questo proposito che non tutti i matrimoni (già di per sé numericamente limitati, essendo ad esempio il tasso di nuzialità in Italia quello di 2,2-2,3 matrimoni annui per mille abitanti: la metà di quello europeo, a sua volta comunque modesto rispetto ad altre parti del mondo) sono canonici, non tutti i matrimoni canonici che finiscono nella separazione o nel divorzio sono per ciò stesso nulli e non tutti coloro che hanno contratto un matrimonio nullo hanno interesse a una causa di nullità, perché non hanno l’interesse o la forza per realizzare una nuova unione o perché per vari motivi non sono interessati a un giudizio oggettivo sull’esperienza passata.

Nonostante tali osservazioni, è un dato di fatto che i fedeli si trovano in grande difficoltà quando si trovano a valutare se sia il caso di chiedere un giudizio di nullità sul proprio matrimonio e di questo fanno fede le numerose risposte raccolte dalle conferenze episcopali ― ma anche da altri soggetti ecclesiali che sono stati coinvolti nella consultazione ― in occasione dei due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia: quello straordinario del 2014 e quello ordinario del 2015. In particolare i dati raccolti nella consultazione hanno messo in luce, prima ancora della difficoltà ad espletare tutti gli adempimenti necessari, una marcata e diffusa diffidenza dei fedeli verso i Tribunali ecclesiastici, che porta alla scelta di rifiutarne previamente l’apporto. Diversi gli aspetti di questa diffidenza:

– il costo eccessivo attribuito a tali procedimenti: sebbene perlopiù si tratta di oneri ben minori ad altri procedimenti giudiziali e alcuni paesi prevedono da tempo forme significative di sostegno economico, questa continua ad essere la convinzione comune;

– il convincimento che si tratti di processi molto lunghi e faticosi (purtroppo in non pochi casi non si tratta solo di un’impressione, anche se questo non vale per tutti i processi e per tutte le sedi);

– l’impressione che si tratti di strutture molto fredde e lontane dall’esperienza dei fedeli, rafforzata talvolta dal fatto che la stessa sede del tribunale è geograficamente distante (e non tutti i paesi hanno la stessa agibilità negli spostamenti);

– la difficoltà psicologica nel pensare di affidare la rilettura della propria vita a persone terze e pensate come potenzialmente poco rispettose del singolo (in questo l’esperienza di alcuni tribunali civili appare talvolta pregiudizievole);

– il convincimento (a volte eccessivo e fuori luogo) che i tribunali ecclesiastici siano arbitrari nel loro agire e ultimamente compromessi con interessi di natura economica.

I giudizi malevoli appena esposti e le difficoltà operative precedentemente ricordate si assommano alfine nell’allontanare i fedeli dai tribunali ecclesiastici e nel fare apparire a molti come difficilmente percorribile la via della richiesta di verifica di nullità del proprio matrimonio. L’opera di molti avvocati e patroni ― tra i quali in modo speciale i patroni stabili ― è stata ed è indubbiamente di supporto nel superare tali difficoltà, affiancandosi al fedele e sciogliendo i suoi dubbi e le sue precomprensioni ma questo non è sufficiente, sia perché anche queste figure ricadono in alcuni dei pregiudizi sopra rammentati ― gli avvocati ecclesiastici spesso non sono conosciuti o sono temuti per l’onorario che possono richiedere e che molti ritengono pregiudizialmente esagerato, anche se in alcuni paesi, come in Italia, esistono criteri ben precisi di limitazione previa delle spese (cfr. Mitis Iudex Dominus Iesus, VI) ―, sia perché in ogni caso non rispondono all’obiettivo di rendere disponibile il fedele incerto e dubbioso a una lettura in sede giudiziaria della propria vicenda. Ne deriva pertanto il dovere di delineare qualche passo ulteriore in favore di un più libero e sereno approccio dei fedeli al giudizio ecclesiastico, come infatti già ricordava Benedetto XVI:

«[…] è un obbligo grave quello di rendere l’operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli».

La consulenza previa si articola su tre possibili livelli:

  1. Informazione generica sullo svolgimento del processo, costi, tempistiche, tribunali competenti, centri o persone deputate a una consulenza pregiudiziale, patroni stabili e avvocati cui rivolgersi per una consulenza specifica;
  2. Ascolto più approfondito della vicenda, con un confronto su aspetti anche morali o spirituali, rinviando a centri o persone deputate la consulenza più specifica;
  3. Indagine previa in cui l’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.

Caratteristiche dell’indagine previa:

1) avere lo stile essenziale di ascolto e di accompagnamento;

2) aiutare il fedele a comprendere la sua concreta situazione;

3) aiutare il fedele a ripercorrere il vissuto proprio e quello dell’altro coniuge, cercando di superare i convincimenti personali che non agevolano una lettura il più possibile obiettiva della vicenda, aiutandolo così anche a percorrere la via caritatis indicata dalla esortazione apostolica post sinodale (cfr. Amoris laetitia n. 306);

4) far comprendere meglio il procedimento canonico e le difficoltà che la persona può incontrare nell’intenderne correttamente lo sviluppo;

5) giungere eventualmente alla preparazione del libello, introducendo la causa di nullità.

6) È possibile/opportuno che un giudice del Tribunale faccia un servizio di consulenza? Quanto si riferisce al giudice può essere riferito, con i dovuti adattamenti, al difensore del vincolo, all’uditore, al patrono stabile. Per quanto riguarda l’avvocato, la possibile problematica potrebbe riguardare la sua identificazione tra figura professionale e colui che sembra essere designato “ufficialmente” per seguire le cause di nullità del matrimonio.

Indagine pastorale propriamente detta.

Come segnala in un certo senso già l’art. 1 RP l’indagine pregiudiziale rientra evidentemente in quella sollecitudine pastorale verso i fedeli in difficoltà che il Vescovo diocesano è chiamato a esercitare in forza del can. 383 § 1 (espressamente richiamato dall’art. 1 RP, che però riferisce la norma al Vescovo in generale). Tale sollecitudine rientra anche tra i compiti che il diritto canonico specificatamente riferisce ai parroci nel richiamato can. 529 §1, laddove si ricordano le modalità di esercizio della cura d’anime[1]. In questa fase emergono maggiori aspetti problematici, che rendono difficile ipotizzare una indagine pastorale affidata a un giudice del tribunale (anche se questo pone la questione di riuscire a formare più persone per un servizio qualificato). A tale scopo, fin dall’entrata in vigore del Motu proprio Mitis Judex Dominus Jesus con il quale il Santo Padre Francesco introduceva, per le cause di nullità matrimoniale, la formula del “processo breve”, furono a suo tempo individuati, sulla base delle note attuative, le figure dei parroci come interlocutori principali dell’indagine previa all’introduzione del processo di nullità del matrimonio canonico. A tal proposito si è stabilito che il percorso per la procedura della dichiarazione di nullità del matrimonio alla luce del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Jesus del 15 agosto 2015, riguardante la riforma dei processi di nullità matrimoniali preveda due fasi preliminari:

  1. Dopo che il/la richiedente ha contattato e ha avuto un primo colloquio con il parroco di residenza, quest’ultimo chieda appuntamento al consulente legale del Tribunale diocesano che, accertata la fondatezza della domanda ma soprattutto la volontà di iniziare un processo di nullità, preparerà il libello da presentare al Vicario Giudiziale. Allo stesso consulente, la/le parti potranno consegnare la griglia informativa precedentemente compilata dal Parroco.
  2. Il Vicario Giudiziale dopo aver esaminato la situazione potrà ammettere il libello attraverso la forma del Processus brevior (can. 1683-1687) oppure, attraverso la forma del Processo ordinario[2], indirizzare il procedimento giudiziale presso un tribunale collegiale di prima istanza.

A coloro che sostengono «…ma noi siamo regolarmente divorziati!», come sin qui spiegato la Chiesa, madre e maestra, nonché dispensatrice di grazia e misericordia, non ha mai chiuso la porta in faccia, ieri come oggi. Semmai sono certi cattolici, mi si passi l’espressione: tanto ottusi quanto ostinati, che si chiudono le porte in faccia da sé stessi mentre in tutti i modi gli vengono aperte dinanzi. Oggi poi, con i social media, ai quali numerosi attingono come a fonte di indiscussa verità, il nostro ministero si è ulteriormente complicato, molto! E come più volte è stato spiegato sulle colonne di questa nostra Isola di Patmos, quando il cattolico-tipo al quale tu cerchi in ogni modo di spiegare, per tutta risposta ti replica, o meglio ti smentisce proprio affermando: «… non è così perché su internet ho letto che …», a quel punto rischia di risuonare nelle nostre orecchie il tremendo monito che Dante e Virgilio lessero sulla porta dell’Inferno:

«Lasciate ogni speranza o voi che entrate».

Velletri di Roma, 18 giugno 2024

 

 

NOTE

[1] Cfr. Costantino-M. Fabris: Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Judex Dominus Jesus. Novità normative e profili problematici, in: Jus ecclesiae, XXVIII, 2016, pp. 479-504.

[2] Per approfondire la questione: Zambon, A, L’indagine previa e il processo di nullità del matrimonio, Torino, 24 febbraio 2024, Inaugurazione dell’anno giudiziario.

 

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«ALTIUS CÆTERIS DEI PATEFECIT ARCANA»

(in modo più alto degli altri, Giovanni ha trasmesso alla Chiesa, gli arcani misteri di Dio)

La lunetta usata come copertina della nostra home-page è un affresco del Correggio del XVI sec. conservato nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma

ratrice del sito di questa rivista:

MANUELA LUZZARDI 

 

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