Ancora sui “divorziati risposati”, il terzo round con Antonio Livi

ANCORA SUI “DIVORZIATI RISPOSATI”, IL TERZO ROUND CON ANTONIO LIVI
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La Chiesa non dice da nessuna parte che queste persone siano costantemente prive della grazia di Dio, ossia in peccato mortale. Anzi, già il permesso attuale che esse hanno di fare la Comunione spirituale, suppone che esse possano essere in grazia, giacchè, come si potrebbe pensare di fare la Comunione spirituale in uno stato di peccato mortale?

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Autore Giovanni Cavalcoli OP

Autore
Giovanni Cavalcoli OP

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Monsignor Antonio Livi mi ha rivolto nuove obiezioni sul suo sito Unione Apostolica Fides et Ratio [vedere QUI, QUI]; sito al quale potete accedere anche dalla home-page dell’Isola di Patmos scorrendo sulla destra sotto la voce “pubblicazioni e associazioni”. Ad esse rispondo. Le obiezioni sono numerate. A ciascuna faccio seguire la mia risposta.

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1. La Chiesa considera giustamente queste persone come in “stato di peccato”, ossia in una situazione oggettiva che li priva della grazia di Dio e che non consente loro di ricevere l’assoluzione sacramentale se non dopo aver mostrato al confessore segni concreti di conversione (pentimento interiore e riparazione esteriore), il che consentirebbe loro di tornare a uno“stato di grazia” e di potersi accostare alla Comunione.

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La Chiesa non dice da nessuna parte che queste persone siano costantemente prive della grazia di Dio, ossia in peccato mortale. Anzi, già il permesso attuale che esse hanno di fare la Comunione spirituale, suppone che esse possano essere in grazia, giacchè, come si potrebbe pensare di fare la Comunione spirituale in uno stato di peccato mortale?

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2. l teologo domenicano non vuol prendere atto della distinzione (che io gli ho già ricordato) tra “fattispecie” (evento ipotetico considerato in astratto) e “fatto” (evento concreto che può essere oggetto di esperienza soggettiva e intersoggettiva). Se egli avesse tenuto conto di questa logica distinzione, non continuerebbe ad accusare di “giudizi temerari” chi, come me, si limita a ricordare che, in base alla dottrina del Magistero, i battezzati che hanno divorziato e hanno istituito una pubblica convivenza adulterina sono oggettivamente (quanto all’oggetto morale dell’azione libera e responsabile) in stato di peccato mortale.

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Tutto quello che possiamo e dobbiamo dire o sapere in base alla dottrina della Chiesa, è che i due si trovano in uno stato di vita illecito, irregolare, assai pericoloso per le loro anime e sono di scandalo ai fedeli. Ma tra il sapere questo e il sostenere che essi si trovano incessantemente ed inesorabilmente in uno stato di colpa mortale, ci corre molto e sarebbe, come si dice in logica, una conseguenza più ampia delle premesse. Bisogna infatti distinguere lo stato di vita di una persona dagli atti morali di questa persona, ovvero dallo stato della volontà di questa persona. Lo stato di vita resta; la volontà può mutare da un momento all’altro dal bene al male e dal male al bene. Uno stato di vita può favorire od ostacolare il peccato o la grazia, ma non può causarli, perchè il peccato è causato dalla cattiva volontà, mentre la buona azione è causata dalla buona volontà mossa dall’azione divina della grazia, quella che i teologi hanno chiamato “premozione fisica”. Così, uno che si trova nello stato di divorziato risposato, può essere in grazia, mentre uno che ha abbracciato lo stato di Certosino, può essere in peccato mortale.

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3. Cavalcoli restringe indebitamente la fattispecie dello “stato di peccato” alla convivenza more uxorio (oggettivamente adulterina) tra persone che hanno divorziato dal legittimo coniuge. Con questa indebita restrizione della materia egli non tiene conto di tutte le altre gravissime responsabilità morali cui ho prima accennato, e poi finge di ignorare che la responsabilità morale è personale: non esiste una responsabilità di coppia, e quindi non esiste nemmeno la possibilità (prospettata, come abbiamo visto, dall’arcivescovo di Ancona) di “assolvere” la coppia come un unico soggetto morale.

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Purtroppo Antonio Livi mi fa dire quello che non ho detto. Primo, non ho mai detto che i due si limitino a compiere solo peccati contro la castità, ma, al contrario, ho accennato alla possibilità che compiano anche altri peccati. Secondo, non ho mai parlato di una “responsabilità di coppia”, perchè so benissimo che ognuno ha la sua responsabilità. Così uno dei due potrebbe essere in grazia e l’altro in peccato.

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4. Cavalcoli, che negli ultimi tempi, nella sua polemica contro i “lefebvriani” ha preteso che siano considerati «infallibili» gli insegnamenti del Vaticano II, che pure ha voluto presentarsi come un Concilio non-dogmatico (“pastorale”), adesso pretende che siano considerati «infallibili» anche tutti gli insegnamenti contenuti nel magistero ordinario, non dogmatico, ma meramente “pastorale”, di questo Papa. Allo stesso tempo, per giustificare i cambiamenti “disciplinari” (ma tali da implicare una radicale riforma dottrinale) che egli suppone e presuppone che il Papa voglia introdurre nella prassi pastorale sulla famiglia, Cavalcoli pretende che sia considerato meramente “pastorale”, e quindi riformabile, il magistero di san Giovanni Paolo II sul matrimonio: magistero che invece è indubbiamente dogmatico nelle intenzioni e nella materia, essendo questa già definita in termini teologico-morali irriformabili dalla Scrittura e dal Concilio di Trento. Si tratta insomma della legge di Dio, interpretata autorevolmente e proposta infallibilmente dalla Chiesa. Ciò nonostante, Cavalcoli, per quanto riguarda il sacramento del matrimonio e l’accesso ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia da parte di quei fedeli che vivono nel concubinato e non vogliono cambiare il loro stato di vita, insiste a dire che la Chiesa può e deve cambiare questa legge, considerandola di indole meramente “disciplinare”, quindi accidentale e provvisoria, quando invece si presenta come fondamentale e perenne.

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A seguito di quanto dichiarato dai Papi del postconcilio, dobbiamo invece dire anzitutto che il Vaticano II non è stato solo pastorale, ma anche dottrinale. E se per “infallibile” si intende semplicemente che le dottrine — si badi: le dottrine, non le direttive pastorali — del Concilio non contengono errori, che saranno sempre vere, e che non possono essere sbagliate nè adesso né in futuro, ebbene non vedo che problema ci sia a dire che sono infallibili, nel senso ovvio e corrente della parola, ossia “che non possono sbagliare”, anche se non ci sono nuove definizioni dogmatiche dichiaratamente infallibili. In secondo luogo, ho già spiegato sia sull’Isola di Patmos che in altre sedi che San Giovanni Paolo II nella Familiaris consortio si è limitato semplicemente a ricordare, giustificare e raccomandare la legge ecclesiastica vigente, senza porre la questione se essa può essere mutata.

Ho già dimostrato in precedenti interventi sull’Isola di Patmos e altrove, che la norma attuale, per quanto conforme con la legge divina, non discende da essa in modo necessario ed unico, ma ne è un’applicazione pastorale tra altre possibili. Per questo, la Chiesa, in forza del suo potere giurisdizionale (il “potere delle chiavi”), per motivi che sta a lei giudicare, può mutarla.

Qui non c’è in gioco, come dice Antonio Livi, l’ “interpretazione”, ma l’applicazione della legge divina, la quale, nell’ampiezza delle sue possibili applicazioni, può ammetterne altre, diverse da quella attuale. Certo che l’interpretazione della legge divina è una questione dogmatica. E qui è chiaro che la verità è una sola. Ma qui invece si tratta di una questione pratica: come fare in modo che i sacramenti, nel rispetto della loro immutabile essenza, possano portare il massimo frutto di grazia possibile? Qui si aprono diverse soluzioni possibili. E qui si misura la sapienza pastorale della Chiesa.

In terzo luogo, vorrei chiedere ad Antonio Livi dov’è che io avrei dichiarato “infallibili” tutti gli insegnamenti del presente Pontefice. Semmai lo ho difeso da chi lo accusa di eresia. Ma questo penso di avere il diritto e il dovere di farlo.

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5. Cavalcoli si fa scudo delle pretesa intenzione di Papa Francesco di procedere in questa direzione.

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Al contrario, ho sempre detto che non presumo affatto di sapere ciò che il Santo Padre deciderà. Ho detto e dimostrato semplicemente che, se egli ritiene bene di concedere i sacramenti ai divorziati risposati, in casi speciali e a ben precise condizioni, ha la facoltà ed è libero di farlo, senza che lo si debba accusare, come fanno alcuni esaltati, di eresia.

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6. Cavalcoli vuole che la nuova disciplina sacramentale preveda che “in foro interno” si possa autorizzare un fedele a fare la Comunione «anche se non ha potuto ottenere l’assoluzione», proprio con la mancanza dei requisiti della vera contrizione e proposito di uscire dalla situazione illegittima. Di questi requisiti, come ho detto, è giudice il sacerdote confessore, il quale opera nel foro interno, ossia durante il colloquio al confessionale. Ma può egli, allo stesso tempo, negare al fedele l’assoluzione sacramentale – per oggettiva mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge divina ed ecclesiastica sul sacramento della Penitenza – e “autorizzarlo” a fare ugualmente la Comunione in quanto soggettivamente convinto che tale penitente sia stato assolto da Dio “direttamente”, ossia per via extrasacramentale?

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Se il penitente si trova solo in stato di peccato veniale, non è privo della grazia. Per cui, dopo essersi purificato dai peccati con atti penitenziali personali, può fare la Comunione, anche senza confessarsi prima. Ma, come ho detto, è chiaro che, se il Papa concede ai due i sacramenti, anche costoro, se sono caduti in peccato mortale, dovranno confessarsi prima della Comunione, come fanno tutti gli altri fedeli.
Bisogna ricordare inoltre la dottrina della Chiesa, secondo la quale anche chi fosse caduto in peccato mortale e al momento non ha la possibilità di confessarsi, è perdonato da Dio in forza di un atto di contrizione o dolore perfetto, nella prospettiva di accedere al sacramento appena possibile e se sarà possibile.

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Varazze, 11 novembre 2015

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NOTA

Questo articolo è stato redatto dal teologo domenicano Giovanni Cavalcoli pochi giorni dopo l’uscita dell’articolo critico di Mons. Antonio Livi. Lo pubblichiamo solo adesso perché per una settimana il Padre Ariel S. Levi di Gualdo è stato impegnato nella predicazione degli esercizi spirituali al clero, mentre io, che in quei giorni mi trovavo con lui per assisterlo, non ho potuto a mia volta provvedere. Ultimato quell’impegno, abbiamo trattato vari argomenti legati a Cristianesimo e Islam in seguito agli attentati di Parigi. Questo il motivo per il quale abbiamo pubblicato questo articolo-risposta redatto l’11 novembre con diversi giorni di ritardo.

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Jorge A. Facio Lince

segretario di redazione

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1 commento
  1. ettore dice:

    Rev. Padre Cavalcoli,
    Leggo il titolo come un ossimoro: ad “Ancora” fa da contrappunto “terzo round”.
    Siccome i contendenti non sono “dilettanti” – tanto è di regola la durata un incontro della “noble art” loro riservato – bensì trattandosi di “esperti pluricampioni ” entrambi abilissimi nel gioco di difesa e di rimessa, rintuzzandogli attacchi, corriamo il rischio di esaurire la distanza normalmente prevista quella delle dieci riprese, senza che la giuria – noi lettori – riesca ad individuare un chiaro vincitore e debba quindi ripiegare su un salomonico verdetto di parità.
    Fuor di metafora, carissimi Padri, è mio auspicio che sia giunta l’ora di incontrarvi in campo neutro, lontani da occhi indiscreti,di guardarvi in faccia, di chiarirvi, di abbracciarvi e poi, a suggello della ritrovata concordia teologica e dottrinale, pubblicate un testo congiunto che evidenzi il molto che vi unisce, piuttosto che il pochino che vi divide. Ad majorem Dei gloriam.
    Sono certo che tanti vostri estimatori la pensino come me.

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